TERRENI DEMANIO

TERRENI DEMANIO (Legge 27/12; D.Lgs. 228/01; D.M. 20/5/14; L.R. 28/86; D.G.R. 30/10/01, 2/7/02, 17/9/02) (terra09)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Agenzia del Demanio, Regione, proprietari terrieri

Iter procedurale:

Proprietari inviano a Regione Marche domande vendita terreni, contenente impegno ad accettare i prezzi proposti da Regione stessa.

E’ compito del Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli che potrà avvalersi di tecnici della Comunità Montana, Servizi Decentrati Agricoltura, altri funzionari pubblici per eseguire:

  • istruttoria, verificando che terreni siano “interclusi o confinanti con i gruppi costituiti di Foreste Demaniali o formano nuovi gruppi omogenei, ai fini dell’accorpamento e della estensione del patrimonio demaniale regionale”;
  • stima del valore dei terreni offerti in vendita.

Servizio tiene conto valori agricoli medi per zona omogenea definiti da Commissione provinciale esproprio. “Tali valutazioni potranno essere suscettibili di variazioni in aggiunta od in diminuzione pari a 20%”. Nel caso di fondi di modesta dimensione oggetto di compravendita o permuta, Servizio può incrementare “valore della stima in relazione alla quantificazione economica delle servitù che verrebbero a cessare ed alla riduzione dei rischi connessi al transito per la fruibilità dei fondi stessi”.

Al termine di ogni istruttoria redatto specifico verbale (Modello riportato su BUR 133/01)

Regione Marche delibera approvazione acquisto terreni, elencando beneficiari ed importi e provvede a stipula atti di compravendita da inviare in copia a Servizi Decentrati Agricoltura per successiva presa in consegna dei terreni.

Presidente Giunta Regionale provvede a liquidare importo dovuto a singolo venditore.

D.Lgs. 228/01 ad art. 6, come modificato da Legge 147/13, stabilisce la possibilità di cedere in affitto ad equo canone, ai sensi della Legge 203/1982, i terreni demaniali (o soggetti al regime dei beni demaniali) di qualsiasi natura, nonché del patrimonio indisponibile di Enti pubblici (territoriali o meno) compresi terreni golenali.

Ente proprietario può sempre recedere in tutto o in parte, dal contratto di affitto, mediante preavviso di almeno 6 mesi e pagamento di un’indennità per le coltivazioni in corso eventualmente perdute, qualora terreno “debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale demanialità o indisponibilità è posta”. Sui terreni concessi in affitto sono ammessi solo miglioramenti, addizioni, trasformazioni concordati tra le parti (Autorità competente non può esprimere parere favorevole alle modifiche che “mantengono la loro utilità, anche dopo restituzione del terreno a sua destinazione istituzionale”).

Enti, a scadenza del contratto di affitto, debbono adottare procedure a licitazione o trattativa privata, assegnando priorità a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 40 anni che hanno manifestato interesse ad affittare i suddetti terreni al canone base  indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte di giovani agricoltori, si procede mediante sorteggio tra questi.

Legge 27/12 art. 66, come modificata da Legge 147/13 entro 30 Giugno MIPAAF, sulla base di dati forniti da Agenzia del demanio e segnalazioni di interessati, individua con decreto (Per anno 2014 con D.M. 20/5/14 pubblicato su G.U. 176/14) terreni agricoli non utilizzabili per finalità istituzionali di proprietà dello Stato o di Enti pubblici nazionali che possono essere alienati da Agenzia del demanio mediante:

  1. procedura negoziata, cioè pubblicazione per 90 giorni su sito internet di Agenzia del demanio di elenco dei terreni da alienare  se questi hanno valore inferiore a 100.000 €. Dopo tale termine, interessati, previo accreditamento al portale on line di Agenzia, potranno far pervenire, entro successivi 45 giorni, offerte al rialzo per acquisto dei suddetti beni. Alla scadenza di tale termine, bene alienato al miglior offerente
  2. asta pubblica se terreni di valore superiore a 100.000 €. Aggiudicazione ad offerta più alta rispetto a prezzo posto a base di asta

Prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato in base a valori agricoli medi di esproprio.

In caso di mancata alienazione, Agenzia del demanio può procedere a:

  1. locazione dei terreni, seguendo la procedura negoziata di cui sopra m riservando quota minima del 20% di tali terreni ad imprenditoria giovanile. Durata contratto di locazione almeno pari 15 anni (rinnovabile previo consenso scritto delle parti)
  2. accettare richieste di giovani imprenditori agricoli per operazioni di riordino fondiario da attuarsi sui beni demaniali agricoli ed a vocazione agricola. ISMEA in base ai dati disponibili può presentare 1 o più programmi di ricomposizione fondiaria “con obiettivo di individuare comprensori territoriali in cui promuovere aziende pilota”

Terreni alienati o locati da Agenzia del demanio non possono modificare destinazione da agricola ad urbanistica per almeno 20 anni da trascrizione contratti in pubblici registri immobiliari

In caso di esito infruttuoso delle precedenti procedure, terreni rientrano nella piena disponibilità di Agenzia del demanio o Enti pubblici nazionali detentori che ne continuano a curare la gestione

Prelazione, qualora terreni liberi, sempre riservata a giovani imprenditori agricoli, mentre se terreno risulta occupato prelazione riservato a conduttori

Regione con D.G.R. 1704 del 17/9/02 definito modalità di concessione di beni immobili del patrimonio regionale decisa con atto Dirigente Servizio Bilancio purché:

  • esclusi dal programma di dismissioni degli immobili approvato da Regione
  • non utilizzati da Regione per perseguimento proprie finalità istituzionali
  • messi a disposizione in via prioritaria ad Enti ed Associazioni operanti nella Regione “che intendono adibirli a fini di carattere sociale e di pubblica utilità” o propria sede. Nell’atto di concessione specificare finalità per cuiimmobile viene affidato. Se immobile concesso per finalità diverse, canoni applicati sono quelli “in comune commercio”
  • eseguite verifiche periodiche per accertare che immobile concesso effettivamente destinato alle finalità previste nell’atto
  • concessione non superi periodo di 4 anni. Ammessa durata superiore, “comunque non eccedente 19 anni”, se Regione “ne ravvisa la necessità in considerazione di particolari finalità da perseguire dall’Ente od Associazionerichiedente, o nel caso si imponga al concessionario l’obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro, ristrutturazione particolarmente onerose” (In tal caso specificare nell’atto di concessione termini per esecuzione opere)
  • concessionario si assume onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che per quest’ultima Regione non decida di provvedervi direttamente, nonché oneri di “qualsiasi natura gravanti su immobile
  • eseguire verifiche almeno biennali su stato di manutenzione immobile, specificando eventuali carenze riscontrate da rimuovere
  • ammesse possibilità di revoca concessione, con preavviso di almeno 6 mesi, “per sopravvenute esigenze di carattere regionale”
  • acquisite alla proprietà regionale tutte le migliorie apportate ad immobile al termine periodo di concessione “senza diritto a rimborso od indennizzo di sorta”
  • divieto di sub concessione
  • perdita agevolazioni canone di concessione in caso di occupazione abusiva dell’immobile o senza preventiva autorizzazione della Regione.

Cessione in comodato di beni immobili regionali ad Enti locali od Enti pubblici nell’ambito della gestione di funzioni a questi affidate. In genere applicato “comodato primario” che impone restituzione immobile a Regione non appena questa lo richiede.

Permute di beni regionali con immobili di terzi ammessi solo in caso di:

  1. terreni interclusi nel Demanio Forestale Regionale o confinanti (Problemi di accesso a proprietà privata);
  2. ampliamento patrimonio forestale della Regione;
  3. correzione di errori materiali in precedenti cessioni.

Permute autorizzate da Dirigente Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli.

Vendita di beni immobili regionali attuata mediante procedure di pubblico incanto e nell’ambito dell’elenco annuale di dismissioni approvato da Giunta Regionale o di quelli per cui Giunta dichiari la “necessità ed urgenza di procedere alla vendita”. Ammessa trattativa diretta solo per beni di valore inferiore a 154.935 €.

 

Entità aiuto:

Entrate derivanti da dismissioni terreni al netto dei costi sostenuti da Agenzia demanio, destinate a Fondo ammortamento titoli di Stato

Contributo per ampliamento di proprietà pubblica e collettiva, costituzione aziende zootecniche e silvo-pastorale, nonché spese per acquisto terreni ai fini ampliamento demanio regionale calcolati in base a valori medi agricoli fissati per anno in cui si effettuano i sopralluoghi estimativi.

Spese notarili per cessione o permuta dei terreni ripartiti tra cedente ed acquirente, ma per piccoli appezzamenti di terreno “che si dimostrano utili per le finalità della razionalizzazione delle foreste demaniali” Regione copre:

  • 100% spese notarili fino a 500 € se valore del fondo inferiore a 1.000 €
  • 80% spese notarili fino a 500 € se valore del fondo compreso tra 1000,1 € e 2.000 €
  • 50% spese notarili fino a 500 € se valore del fondo superiore a 2.000 €

Canoni di concessione, valori di permute o di alienazione di beni regionali determinati da Agenzia per Territorio con perizia estimativa che tenga conto del canone locativo o del valore venale in commercio

Comune applica canone non inferiore a 51,63 €, né superiore del 10% di quello fissato da Agenzia. Canone adeguato ogni anno ad indice ISTAT del costo della vita

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