DENUNCE RIFIUTI URBANI (D.Lgs. 507/93, 152/06) (rifiuti05)
Soggetti interessati:
Proprietari o detentori di locali od aree scoperte ad uso pubblico o privato non costituenti accessori o pertinenze di tali locali a qualsiasi uso adibiti che producono rifiuti urbani.
Iter procedurale:
Ministero Ambiente, sentite Regioni e parti economiche e sociali, approva entro 14/10/2006 regolamento in cui fissati: criteri per determinare tariffe del servizio e relative componenti dei costi; obiettivi di miglioramento della produttività e qualità del Servizio fornito e tasso di inflazione programmato.
Autorità di Ambito approva tariffa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani che costituisce “corrispettivo per svolgimento del servizio di raccolta, recupero, smaltimento rifiuti solidi urbani”, comprese “spese di spazzatura della strada”. Tariffa composta da una quota determinata da “componenti essenziali dei costi di servizio” (v. Investimenti per opere e relativo ammortamento e quota rapportata a quantità di rifiuti conferiti, servizio fornito, costi di gestione in modo da assicurare copertura totale dei costi di investimento e di esercizio).
Autorità di Ambito approva piano finanziario e relazione di soggetto affidatario servizio, compresa copertura costi per eventuali agevolazioni tariffarie concesse. Obiettivo del pareggio da raggiungere entro 4 anni da approvazione regolamento.
Tariffa commisurata a “quantità e qualità medie ordinarie prodotte per unità di superficie, in relazione a tipologia di attività svolta, sulla base di parametri che tengono conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali”. Tariffa riscossa da soggetti affidatari servizio di gestione integrata rifiuti. Nella definizione tariffa ammesse agevolazioni per utenze domestiche, per quelle adibite ad uso stagionale, o non continuativo appositamente documentato ed eventualmente articolate per fasce di utenza e territoriali. Modulazione tariffa deve tenere conto di investimenti effettuati, nonché di un coefficiente di riduzione proporzionale “alla quantità dei rifiuti assimilati che produttore dimostri di aver avviato al recupero” (Allegare attestato rilasciato da soggetto che effettua attività di recupero).
Interessati debbono presentare, entro 20 Gennaio successivo ad anno inizio occupazione o detenzione, a Comune una denuncia dei locali ed aree tassabili, contenente:
– generalità nucleo familiare o legale rappresentante di Enti, imprese … (indicare sede legale) che occupano o detengono immobile;
– codice fiscale del legale rappresentante;
– superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate. A decorrere da 1/1/2005 la superficie denunciata per immobili accatastati non può essere inferiore a 80% della superficie catastale. Comuni modificano d’ufficio, notificandolo ad interessato, le superfici che a seguito di controllo risultano inferiore a tale percentuale. In mancanza di dati catastali, Comune può chiedere ad interessati di inviare ad Agenzia del territorio planimetria catastale dell’immobile
– data inizio occupazione o detenzione.
Comune rilascia specifica ricevuta della denuncia.
Se superfici tassabili o destinazione di uso locali ed aree vengono modificate, occorre presentare nuova denuncia, altrimenti per anni successivi rimane valida denuncia originaria.
Denuncia entro 20 Gennaio anche se vengono meno le condizioni per usufruire di riduzioni di tariffa smaltimento rifiuti (v. Unico componente familiare, abitazioni occupate per periodi stagionali, abitazione colonica …). In caso di omessa denuncia del venir meno delle riduzioni, Comune può recuperare maggior tributo da anno successivo a denuncia originaria.
Comune esegue controlli diretti, o mediante soggetti pubblici o privati convenzionati, o mediante incrocio dei dati relativi a catasto, atti di compravendita e locazione immobiliare, dichiarazioni dei redditi, ENEL, su veridicità denuncia. A tal fine contribuente invitato a trasmettere atti o documenti (Planimetria) dei locali e rispondere a questionari. In caso di inadempienza del contribuente nei termini previsti, agenti comunali, previo preavviso di 5 giorni, “possono accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici”.
Qualora da sopralluoghi, Comune accerti denuncia incompleta o non veritiera, emette, pena decadenza, entro 31 Dicembre del 3° anno successivo a denuncia, avviso di rettifica. In caso di omessa denuncia, Comune emette entro 31 Dicembre del 4° anno successivo a denuncia, avviso di accertamento.
Notifiche del Comune debbono contenere: generalità del contribuente; ubicazione locali ed aree e loro destinazione; periodi imponibili accertati; tariffa applicata; eventuali riduzioni tariffe concesse o negate; indicazione maggiore somma dovuta comprensiva di addizionali, accessori, soprattassa; indicazione organo e tempi di presentazione ricorso.
Sanzioni:
In caso di omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione: soprattassa pari a 50% importo dovuto + interessi al 7% (Se ritardo inferiore ad 1 mese soprattassa ridotta a 5%. Se ritardo superiore ad 1 mese ma prima accertamento: soprattassa ridotta a 20%).
In caso di denuncia non veritiera per oltre 2/5 tassa dovuta: soprattassa del 50% su differenza tra somma versata in base a denuncia e somma dovuta + interessi al 7%
Sanzioni ridotte del 30% in caso di pagamento al momento notifica avvisi di accertamento o rettifica.
Chiunque non invia dati relativi a denuncia smaltimento rifiuti richiesti da Comune: multa da 25 a 250 EUR