STRUTTURE RECUPERO DROGA (L.R. 1/92; D.G.R.M. 10/4/95) (droga3)
Soggetti interessati:
Enti, senza o con fini di lucro, che gestiscono strutture d riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti in centri residenziali o semiresidenziali (Almeno 8 ore/giorno per 5 giorni alla settimana).
Iter procedurale:
Regione Marche istituisce 2 Albi distinti per Enti con o senza fini di lucro che gestiscono strutture per riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Enti inviano domanda di iscrizione Albo a Regione Marche – Assessorato Sanità, allegando:
a) copia autentica statuto ed atto costitutivo;
b) certificato notarile attestante personalità giuridica dell’Ente o Associazione, estremi atto di
riconoscimento e legale rappresentante;
c) dichiarazione notorietà del legale rappresentante attestante perseguimento finalità sociali, con o
senza scopo di lucro, eseguite su modello regionale;
d) dichiarazione attestante “specificazione dell’attività prescelta”;
e) relazione su locali, attrezzature, tipologia e dotazione personale esperto in materia, da utilizzare per
attività prescelta;
f) programma dettagliato di attività in cui specificare: metodologia di lavoro, tempi, obiettivi,
caratteristiche degli utenti, modalità ammissione al programma (Reinserimento sociale e lavorativo
dei tossicodipendenti dopo uscita da Comunità terapeutica).
Regione esegue, entro 60 giorni, istruttoria, accertando possesso seguenti requisiti:
1) obiettivi di recupero e reinserimento del programma di attività;
2) centri di recupero residenziale o semiresidenziale aventi dimensioni inferiori a 40 utenti, e con
strutture rispondenti a norme igienico-sanitarie e prevenzione incendi;
3) arredi conformi a “buone condizioni di vivibilità”;
4) coordinatore laureato o diplomato con esperienza di 5 anni nel settore;
5) operatore dipendente o convenzionato con laurea in medicina o iscritto ad Albo psicologi ed
operatore ogni 8 utenti laureato o diplomato o in possesso di qualifica professionale in materia o
esperienza di almeno 2 anni. Nei centri residenziali, operatori impiegati a tempo pieno; nei centri
semiresindenziali, operatori a tempo definito (Almeno 20 ore settimanali).
Regione, eseguita istruttoria e sentito Comitato tecnico sanitario regionale, USL, Comune in cui ricade centro, iscrive, entro 90 giorni da invio domanda, struttura in Albo regionale.
Enti esistenti non ancora in possesso di tutti i requisiti prescritti (v. Comunità Incontro) possono essere iscritti provvisoriamente “fermo obbligo di adeguarsi entro 10/1/96“. Nella domanda di iscrizione provvisoria precisare i motivi che “hanno impedito e/o impediscono l’adeguamento requisiti previsti”.
Con medesima procedura, a seguito perdita requisiti, Regione procede a revoca iscrizione.
Giunta Regionale, previo parere Commissione consiliare competente, può autorizzare USL a sottoscrivere con Enti iscritti ad Albo, specifiche convenzioni per svolgimento “attività di rilievo sanitario a favore soggetti tossicodipendenti”, specificando entità retta giornaliera a carico utente (Entità differente in relazione a carico personale e costo assistenza)