STATUTO REGIONALE

STATUTO REGIONALE  (L.R. 1/05)   (enti59)

Soggetti interessati:

Soggetti pubblici e privati della Regione, cittadini

Iter procedurale:

L.R. 1/05, come modificata da Delibera Legislativa 18/1/2002, approva Statuto di Regione Marche che prevede:

Art. 1 Elementi costituitivi di Regione che è autonoma entro Repubblica italiana e UE con poteri propri esercitati nel rispetto di Costituzione. Regione costituita da Comuni e Province compresi nel territorio Marche, munita di stemma e gonfalone, avente capoluogo in Ancona

Art. 2 Autonomie e formazioni sociali. Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e norme di UE, perseguendo valorizzazione di politiche comunitarie in collaborazione con altre Regioni Europee, garantendo propria partecipazione a vita UE e processo di sua integrazione, nel rispetto delle diverse culture. Regione:

  1. si impegna a promuovere accordi con altre Regioni per migliore esecuzione delle proprie funzioni e nell’interesse di collettività;
  2. riconosce carattere policentrico di società, in particolare il suo esprimersi nelle diverse articolazioni democratiche delle autonomie locali, funzionali, sociali;
  3. riconosce a fondamento di propria azione sviluppo di autonomie locali secondo principi di sussidiarietà e locale collaborazione;
  4. garantisce ampia partecipazione delle forze sociali ad esercizio di attività legislativa e amministrativa;
  5. valorizza autonomie funzionali, favorendo loro partecipazione ad attività di Regione;
  6. favorisce iniziative di cittadini, singoli ed associati, per svolgimento attività di interesse generale

Art. 3 Uguaglianza e differenze di genere. Regione:

  1. promuove iniziative idonee a realizzare piano di sviluppo di persone e uguaglianza di cittadini, ripudiando ogni forma di discriminazione con particolare attenzione a giovani e persone disagiate;
  2. valorizza differenza di genere in ogni campo ed attività operando per garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini, in particolare garantita parità di accesso di donne e uomini a cariche elettive in Enti, Organi ed incarichi di nomina del Consiglio Assemblea legislativa e Giunta

Art. 4 Sviluppo economico e rapporti sociali. Regione:

  1. si impegna ad assicurare condizioni per diritto al lavoro dei cittadini compresi quelli provenienti da altre parti del mondo, concorrendo a rimuovere cause di emarginazione e promuovendo realizzazione sociale, piena occupazione, tutela dei diritti dei lavoratori, formazione permanente, anche per favorire inserimento nel lavoro e nella società persone disabili;
  2. riconosce ruolo di impresa per sviluppo di comunità marchigiana, sostenendo libertà di iniziativa economica, purché non in contrasto con utilità sociale e non recando danno a sicurezza, libertà, dignità umana, ma promuovendo responsabilità sociale di impresa fondata sul lavoro. A tal fine assume iniziative per favorire spirito imprenditoriale, soprattutto nei giovani, ed a favore di “forme solidaristiche e cooperative”. Promuove altresì modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, basato su metodi di programmazione;
  3. promuove iniziative per tutela dei diritti dei consumatori;
  4. promuove attività di marchigiani emigrati all’estero e dei loro discendenti;
  5. riconosce valore storico, sociale, economico della famiglia e concorre a garantire esercizio ampio diritti/doveri familiari, anche promuovendo responsabilità genitoriale. A tal fine adotta politiche di sostegno per giovani coppie e famiglie socialmente svantaggiate (in particolare quelle numerose, monoparentali, con componenti disabili o invalidi);
  6. promuove diritti di infanzia ed adolescenza, realizzazione individuale e socializzazione di minori, adolescenti, giovani nell’ambito di comunità, anche tramite sostegno centri di aggregazione con finalità educative e sociali;
  7. riconosce specificità del territorio montano ed aree interne, promuovendo politiche di riequilibrio per assicurare equa distribuzione di servizi ed infrastrutture, occasioni di lavoro ed adeguate condizioni di vita

Art. 5 Salute, ambiente, cultura. Regione:

  1. si impegna a rendere effettivo diritto alla salute, assumendo iniziative volte a garantire in particolare tutela di maternità, infanzia, anziani, persone disabili. A tal fine predispone piani ed adotta interventi per prevenzione ed eliminazione cause di inquinamento e garantire salubrità di ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, qualità della vita;
  2. promuove tutela, valorizzazione e fruizione di ambiente, paesaggio, natura, quale sistema su cui convengono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per generazioni future. Tutela patrimonio faunistico regionale e promuove cultura del rispetto di animali, affermando principio di loro corretta convivenza con esseri umani;
  3. promuove attività culturali, tutela e valorizza patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone conservazione, conoscenza, utilizzo e fruizione pubblica;
  4. promuove condizioni per rendere effettivo diritto allo studio e formazione per intero arco di vita e favorisce sviluppo di cultura e ricerca scientifica e tecnologica;
  5. assicura diffusione di attività sportiva e promuove politiche per favorire sport per tutti

Art. 6 Organi di Regione sono: Consiglio Assemblea legislativa; Giunta; Presidente. Criteri di elezione, con relativi casi di ineleggibilità o incompatibilità di Presidente, Assessori, Consiglieri regionali definiti con legge della Repubblica, che ne determina anche durata

Art. 7 Elezione Presidente e nomina di Giunta. Presidente Giunta Regionale eletto a suffragio universale insieme a Consiglio. Nella prima seduta del Consiglio, Presidente illustra programma di governo, presenta Assessori e VicePresidente, che può sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo (Assessori scelti anche fuori da componenti di Consiglio non oltre 3, garantendo presenza di entrambi i sessi)

Art. 8 Modificazioni competenze di Giunta. Presidente può sostituire VicePresidente ed Assessori invia comunicazione a Consiglio per illustrarne ragioni

Art. 9 Sfiducia verso Assessori. Consiglio esprime sfiducia nei confronti di 1 o più Assessori tramite mozione motivata sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri ed approvata a maggioranza assoluta. Mozione non discussa prima di 3 giorni da sua presentazione. A seguito approvazione mozione di sfiducia nei confronti di Assessori, Presidente riferisce a Consiglio su decisioni di sua competenza

Art. 10 Sfiducia verso Presidente Giunta. Consiglio esprime sfiducia nei confronti di Presidente Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti ed approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Mozione discussa non prima di 3 giorni da sua presentazione. A seguito di approvazione di mozione, dimissioni di Presidente e scioglimento di Consiglio

Impedimento permanente o morte o dimissioni volontarie di Presidente o dimissioni di maggioranza dei Consiglieri comporta stessi effetti di voto di sfiducia

Rimozione di Presidente comporta dimissioni di intera Giunta e scioglimento del Consiglio.

In caso di approvazione mozione di sfiducia, impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie di Presidente, le sue funzioni, fino a rielezione, sono svolte da VicePresidente

Art. 11 Consiglio regionale costituisce Assemblea legislativa della Regione ed è organo di rappresentanza democratica, eletta a suffragio universale e diretto. Consiglio composto da 30 Consiglieri, oltre a Presidente Giunta, il cui funzionamento disciplinato da regolamento interno

Art. 12 Prima seduta di Consiglio effettuata 1° giorno festivo della 3° settimana successiva a proclamazione di eletti. Avviso di convocazione inviato da Presidente del Consiglio uscente, almeno 5 giorni prima di seduta. Presidenza provvisoria assunta da Consigliere eletto con maggiore numero di voti, mentre funzioni di segretari svolte dai 2 Consiglieri più giovani

Art. 13 Elezione di Presidente del Consiglio effettuata nella 1° seduta tra i suoi componenti con 3 votazioni separate e scrutinio segreto, unitamente ad Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, 2 VicePresidenti, 2 Consiglieri segretari. Elezione di Presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio (alla 3° votazione sufficiente maggioranza dei voti validi espressi). Per elezione di VicePresidente e Consiglieri segretari si vota 1 solo nominativo (Eletti Consiglieri di maggioranza e minoranza con il maggiore numero di voti; a parità di voti eletto quale VicePresidente Consigliere più anziano e Consigliere segretario più giovane). Presidente ed Ufficio di Presidenza restano in carica per 30 mesi ed in caso di loro rielezione fino a 1° riunione del nuovo Consiglio. In caso di mancata elezione nella 1° seduta, funzioni di Presidente ed Ufficio Presidenza svolte da Consiglieri con maggiore numero di voti. Presidente ed ogni componente Ufficio Presidenza in presenza di gravi motivi, provocati da Consiglio con mozione presentata da almeno 1/3 di Consiglieri approvato con maggioranza di almeno 4/5 dei componenti Consiglio. Mozione discussa non prima di 10 giorni da sua presentazione

Art. 14 Attribuzioni del Presidente Consiglio:

  1. rappresenta Consiglio, convoca e presiede sedute consiliari, curando programmazione dei lavori di Consiglio, dichiarando non procedimento di proposte di atti di competenza consiliare;
  2. tutela prerogative dei Consiglieri regionali, garantendo esercizio pieno di loro funzioni;
  3. cura relazioni di Consiglio con Istituzioni ed Organismi regionali, nazionali, internazionali;
  4. convoca e presiede Ufficio di Presidenza, rappresenta Consiglio in giudizio per tutela dei Consiglieri e di atti del Consiglio;
  5. esercita le altre funzioni attribuitegli da Statuto, leggi e regolamento interno;
  6. chiede, di intesa con Conferenza dei Presidenti Gruppi consiliari, a Presidente Giunta relazioni su stato di attuazione delle politiche regionali

Art. 15 Ufficio di Presidenza coadiuva Presidente di Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni e svolge altri compiti attribuitegli da regolamento interno

Art. 16 Consiglieri regionali rappresentano intera Regione senza vincolo di mandato ed in quanto tali possono essere chiamati a rispondere per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio dello loro professioni. Ogni Consigliere può proporre leggi ed atti di competenza del Consiglio, nonché ha diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, secondo quanto stabilito nel regolamento interno

Ufficio di Presidenza assicura ai Consiglieri per assolvimento di funzione, disponibilità di strutture, personale e servizi

Ogni Consigliere diritto di accesso ad atti ed informazioni in possesso di Giunta Regionale, Enti ed Aziende dipendenti o partecipate da Regione, nonché Enti operanti in materie di competenza regionale sottoposti a vigilanza di Regione

Legge regionale specifica indennità e rimborso spese di Consiglieri

Art. 17 Gruppi consiliari costituiti da Consiglieri. Ufficio di Presidenza assicura ai singoli Gruppi per lo svolgimento delle loro funzioni, disponibilità di strutture, personale, servizi e risorse a carico di bilancio del Consiglio. Regolamento interno disciplina istituzione e funzionamento di Conferenza Presidenti dei Gruppi, a cui compete definire programma di lavoro di Consiglio

Art. 18 Autonomia del Consiglio. Assemblea legislativa dal punto di vista funzionale, organizzativo, finanziario, contabile. A tal fine dispone di patrimonio, struttura amministrativa, personale. Bilancio di Consiglio stabilisce risorse necessarie per proprio funzionamento, che costituisce spesa obbligatoria di bilancio Regione. Bilancio e rendiconto del Consiglio sono approvati dallo stesso su proposta di Ufficio di Presidenza

Art. 19 Regolamento interno di organizzazione, funzionamento, amministrazione e contabilità, approvato a maggioranza assoluta da Consiglio. Regolamento disciplina:

  1. attribuzioni di Presidente ed Ufficio di Presidenza;
  2. convalida dei Consiglieri eletti e procedure di verifica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
  3. convocazione e modalità di svolgimento dei lavori di Consiglio;
  4. costituzione e funzionamento di Gruppi consiliari;
  5. costituzione e funzionamento di Commissioni ed altri Organi interni;
  6. procedure per esame ed approvazione di atti di competenza del Consiglio;
  7. forme di garanzia per minoranze consiliari ai fini di loro partecipazione ad attività di Consiglio e svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;
  8. forma di consultazione dei rappresentanti e delle istituzioni e società marchigiana

Art. 20 Sedute del Consiglio convocate da Presidente nel rispetto dei termini previsti da Regolamento interno (in cui definite modalità di determinazione di ordine del giorno)

Seduta convocate anche su richiesta Presidente di Giunta o 1/5 dei Consiglieri. In tale caso Consiglio convocato entro 10 giorni inserendo in ordine del giorno le richieste avanzate

Sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo eccezioni previste da Regolamento interno

Delibere del Consiglio valide se presente maggioranza dei componenti, salvo casi in cui prevista maggioranza qualificata

Art. 21 Consiglio svolge funzioni di indirizzo e controllo di governo regionale ed in particolare:

  1. approva leggi e regolamenti regionali, inclusi quelli che danno attuazione ad atti di UE;
  2. approva proposte di legge da presentare alle Camere e delibera su richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi ed atti equiparati di Stato e referendum popolare su leggi costituzionali;
  3. approva con legge le intese con altre Regioni;
  4. approva accordi conclusi con Stati ed intese con Enti territoriali interni ad altri Stati;
  5. approva norme generali di contabilità, atti di programmazione finanziaria, bilancio regionale di previsione, assestamento di bilancio, rendiconto generale, autorizza esercizio provvisorio;
  6. delibera con legge criteri e limiti per fissazione dei tributi ed imposte regionali di competenza;
  7. approva con legge principi generali di organizzazione amministrativa di Regione;
  8. istituisce, disciplina, sopprime con legge Enti, Agenzie, aziende dipendenti da Regione;
  9. approva atti generali di programmazione di piani e programmi di settore;
  10. formula proposte e pareri di Regione su questioni di carattere istituzionale ed indirizzi generali di programmazione nazionale;
  11. formula indirizzi a Presidente ed a Giunta stessa su questioni ritenute di rilevante interesse per Regione o in merito a rapporti con UE, Stato, Regioni, Enti locali;
  12. provvede a nomine e designazioni attribuite da Stato a Regione, tenendo conto della minoranza;
  13. delibera atti di programmazione relativi a finanziamenti di UE e relative modifiche;
  14. esercita funzioni di controllo su attuazione di leggi e valutazione di effetti di politiche regionali al fine di verificarne risultati, anche in ottica controllo della spesa;
  15. esercita funzioni di controllo su attuazione del programma di governo regionale ed operato di Giunta regionale tramite strumenti previsti da Regolamento interno;
  16. verifica buon andamento di attività amministrativa svolta da Regione ed Enti, aziende, società dipendenti

Art. 22 Commissioni consiliari permanenti istituite per preventivo esame di proposte di legge ed altre deliberazioni consiliari, nonché indirizzo e controllo su Amministrazione regionale. Commissione competente in materia finanziaria esprime pareri su proposte di legge ed atti che comportano spesa

Commissioni debbono rispecchiare composizione Consiglio (cioè rapporto tra maggioranza e minoranza). Regolamento interno individua in non oltre 4 le Commissioni permanenti, stabilendo le materie di loro competenza, modalità di composizione, costituzione, funzionamento

Commissioni nominano Presidente e VicePresidente, nonché la loro eventuale revoca (Occorre maggioranza di 4/5)

Sedute di Commissione non sono pubbliche, salvo quanto stabilito da Regolamento interno

Presidente di Giunta ed Assessori hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori di Commissione con diritto di avanzare proposte ed osservazioni. Analogo potere a Consigliere non facente parte di Commissione

Commissioni possono avvalersi di collaborazione delle strutture di Giunta Regionale

Ufficio di Presidenza Consiglio assicura mezzi per svolgimento attività di Commissioni

Art. 23 Presidente di Giunta ed Assessori, su richiesta di Commissione, partecipano ai lavori al fine di riferire su propria attività. Commissioni hanno facoltà di chiedere:

  1. intervento, previa comunicazione a Giunta, di personale di Amministrazione ed di Enti od Aziende dipendenti da Regione;
  2. esibizione di atti e documenti. A Commissioni riunite in seduta segreta non può essere opposto segreto di ufficio;
  3. svolgere indagini conoscitive volte ad acquisire notizie, dati, documenti utili ad espletamento dei lavori ed attività del Consiglio. Regolamento interno del Consiglio prevede modalità di esame da parte di Assemblea di indagini conoscitive

Art. 24 Commissioni speciali istituite con funzione consultiva, propositiva, indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza non rientranti nelle competenze di Commissioni permanenti. Regolamento ne definisce composizione e modalità di funzionamento. Consiglio, su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, può istituire tali Commissioni, che debbono rispecchiare composizione di Consiglio e sono presiedute da Consigliere di minoranza. In atto istitutivo di Commissione riportare oggetto, composizione, termine entro cui Commissione conclude i suoi lavori (mai oltre la legislatura)

Art. 25 Presidente Giunta Regionale svolge funzioni attribuite da Costituzione, Statuto, leggi

Art. 26 Presidente Giunta Regionale ha il compito di:

  1. rappresentare Regione;
  2. nominare e revocare Assessori, compreso VicePresidente, attribuendo/revocando loro deleghe;
  3. conferire incarichi particolari a singoli Consiglieri regionali;
  4. dirigere politica di Giunta di cui è responsabile;
  5. promulgare leggi, emanare provvedimenti, indire referendum previsti da Statuto;
  6. sovrintendere ad azione amministrativa regionale;
  7. partecipare a lavori di Conferenza Stato e Regioni, tenuto conto indirizzi del Consiglio;
  8. promuovere, su delibera di Giunta, questioni di legittimità costituzionale e conflitti di attribuzione davanti a Corte Costituzionale, informandone Consiglio

Art. 27 Giunta Regionale è organo esecutivo di Regione, composta da Presidente e non oltre 6 Assessori, compreso VicePresidente. Giunta opera collegialmente in base a direttive impartite da Presidente, adottando regolamento interno che ne disciplina funzionamento. Deliberazioni di Giunta non valide se non presente maggioranza dei suoi componenti e non assunte a maggioranza dei presenti.

Sedute di Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione di Giunta stessa

Art. 28 Giunta Regionale ha il compito di:

  1. provvedere ad attuare programma di governo;
  2. esercitare potestà regolamentare nei casi previsti da ogni legge regionale;
  3. presentare a Consiglio bilancio preventivo, rendiconto generale ed altri documenti finanziari e contabili;
  4. presentare a Consiglio proposte dei piani e programmi regionali e di settore;
  5. nominare e revocare rappresentanti di Regione nei casi in cui competenza ad essa attribuita;
  6. deliberare in conformità ai principi stabiliti da legge regionale in materia di organizzazione amministrativa;
  7. esercitare funzioni di indirizzo e vigilanza su gestione di Enti, Agenzie, aziende dipendenti o disciplinati da norme emanate da Regione;
  8. deliberare in materia di liti attive e passive;
  9. adottare atti di indirizzo in materia di applicazione di leggi e regolamenti regionali;
  10. esercitare altre funzioni demandate da Costituzione, Statuto, leggi;
  11. esercitare, sentito Consiglio, potere sostitutivo nei confronti di Enti locali per compimento di atti obbligatori relativi ad esercizio di funzioni conferite da Regione ed in base a leggi regionali in cui previste adeguate garanzie procedurali nel rispetto di “principi di sussidiarietà e leale collaborazione”

Art. 29 Prorogatio di organi regionali nei seguenti casi:

  1. poteri del Consiglio prorogati fino a 1° seduta successiva ad elezione di nuovo Consiglio;
  2. poteri di Presidente e Giunta prorogati fino a proclamazione di nuovo Presidente di Giunta;

Consiglio esercita poteri limitati ad atti indifferibili ed urgenti a partire da: 45° giorno antecedente a data di elezione per scadenza di legislatura; verificarsi di dimissioni di Presidente e Giunta o di decesso/insediamento di Presidente e dimissioni di maggioranza dei Consiglieri. In queste circostanze Presidente e Giunta esercitano poteri limitati ad ordinaria amministrazione

Presidente neoeletto esercita funzioni di ordinaria amministrazione dal momento di proclamazione fino a nomina di nuova Giunta

Art. 30 Iniziativa legislativa in forme di proposta di legge, redatta in articoli e corredata da relazione è competenza di: Giunta regionale; ogni Consigliere; Consiglio di autonomie locali; Consiglio regionale di economia e lavoro (CREL); almeno 5 Consigli comunali; Consiglio di Unioni di Comuni comprendenti almeno 5 Comuni; Consigli di Comunità montane comprendenti almeno 5 Comuni; singoli Consigli provinciali; almeno 5000 elettori regionali. Legge regionale stabilisce modalità per raccolta e autenticazione di firme per presentazione di proposte di iniziativa popolare. Regolamento interno di Consiglio prevede modi e tempi per loro esame

Art. 31 Proposte di legge sottoposte ad esame di Commissione consiliare competente in materia e poi approvata da Consiglio articolo per articolo con votazione finale su intero testo. Regolamento interno di Consiglio stabilisce procedure per esame di proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifica a Commissione UE

Art. 32 Consiglio approva testi unici per riordinare e coordinare norme regionali mediante leggi regionali che possono essere abrogati o modificati anche parzialmente. Regolamento interno può stabilire procedure semplificate per esame ed approvazione di parti del testo unico contenente normativa esistente e sue modifiche

Art. 33 Promulgazione e pubblicazione di leggi regionali da parte di Presidente Giunta entro 10 giorni da invio del testo deliberato da Assemblea. Leggi regionali pubblicate su BUR entrano in vigore dopo 15 giorni da pubblicazione, salvo che previsto termine inferiore per ragioni di urgenza (comunque non prima di giorno successivo a pubblicazione). Formula di promulgazione è “Il Consiglio Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente di Giunta Regionale promulga” e “La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge di Regione Marche”

Art. 34 Testi normativi di Regione improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e rispetto regole di tecnica legislativa e qualità di normazione. Legge regionale stabilisce contenuti di elaborati di analisi tecnico normativa e di impatto di regolamentazione che debbono corredare atti normativi

Art. 34 bis Consiglio istituisce Comitato per esercizio di funzioni consiliari, disciplinato da legge regionale e da regolamento interno che ne definisce modalità di composizione, costituzione e funzionamento. Comitato si avvale di Uffici consiliari e, previa comunicazione, di Uffici di Giunta. Comitato ha accesso a dati di gestione complessiva di attività economica e finanziaria di Regione

Art. 35 Procedimento regolamentare. Regione esercita potestà regolamentare in materia di legislazione esclusiva, nonché delegata da Stato e dare attuazione ad atti UE. Regolamenti approvati da Consiglio, salvo che leggi regionali ne demandano approvazione a Giunta

A Giunta e ad ogni Consigliere spetta iniziativa dei regolamenti regionali. Per esame dei regolamenti da parte di Consiglio si applicano disposizioni previste per approvazione di leggi regionali. Approvazione di regolamento demandata a Commissione competente in materia, su richiesta di 1/3 di Consiglieri

Regolamenti emanati con decreto di Presidente Giunta regionale entro 10 giorni da loro approvazione, con pubblicazione su BUR ed entrata in vigore giorno successivo a pubblicazione

Art. 36 Sistema delle autonomie locali. Regione conforma propri rapporti con Enti locali a “criteri di pari dignità, rispetto di specifici poteri e competenze, complementarietà di funzioni e leale collaborazione nell’interesse di comunità rappresentate”

Regione adotta procedure di confronto, raccordo e partecipazione di autonomie locali ad attività legislativa ed amministrativa

Regione conferisce ad Enti locali con legge funzioni amministrative “secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, favorendo gestione associata della competenza di Comuni, attribuendo a Province ruolo di coordinamento in funzione di obiettivi di programmazione

Regione valorizza ruolo di Comunità Montane

Art. 37 Consiglio di Autonomie locali istituito presso Consiglio in qualità di organo permanente di consultazione tra Regione ed Enti locali, composto da 30 membri, disciplinato nella sua composizione, modalità di elezione, funzionamento da legge regionale in modo da assicurare:

  1. elezione da base composita di eletti in Enti locali;
  2. equilibrata rappresentanza di territori e tipologie di Enti locali;
  3. autonomia regolamentare ed organizzativa

Art. 38 Competenze di Consiglio Autonomie locali riguarda pareri a Consiglio su proposte di:

  1. bilancio di previsione ed altri atti di programmazione economico finanziaria;
  2. conferimento di funzioni o modifica del riparto di competenze tra Regione ed Enti locali (atti difformi del parere reso approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta);
  3. atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
  4. valutazione di effetti prodotti da politiche regionali di interesse di Enti locali;
  5. altre funzioni attribuite da legge regionale, stabilendo termini e modalità per espressione di pareri

Consiglio delle Autonomie locali elabora rapporto annuale da presentare a Consiglio

Art. 39 Regione predispone di strumenti per consentire informazione costante su ogni aspetto di attività istituzionale e partecipazione di cittadini, loro formazione politiche, sociali, economiche e di autonomie funzionali ai processi decisionali. Legge regionale definisce modalità per assicurare forme di raccordo tra Consiglio ed Organizzazioni di società marchigiana per determinazione ed attuazione di politica regionale

Art. 40 Consiglio Regionale di Economia del Lavoro (CREL), con sede presso consiglio, istituito quale organismo di consultazione di Organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro, la cui composizione e funzioni definite con legge regionale, prevedendo casi in cui previsto parere obbligatorio di CREL

Regione può definire con legge casi in cui Organismi di partecipazione di formazione sociale od altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri su attività di competenza di Regione

Art. 41 Petizioni inviate da cittadini e residenti nelle Marche a Consiglio per chiedere provvedimenti od esporre comuni necessità. Regolamento interno di Consiglio definisce modalità del loro esame

Art. 42 Referendum abrogativo inteso quale strumento di collegamento tra comunità regionale e suoi organi elettivi. Presidente Giunta indice referendum popolare per abrogare, in modo totale o parziale, legge regionale, regolamento, atto amministrativo di interesse generale, qualora richiesto da 20.000 elettori, o 2 Consigli provinciali, o 20 Consigli comunali, o tanti Consigli comunali rappresentanti almeno 1/5 popolazione Marche

Hanno diritto di partecipare a referendum tutti i cittadini elettori di Consiglio regionale

Proposta soggetta a referendum approvata se partecipato a votazione maggioranza di votanti e conseguito maggioranza dei voti espressi. Proposta respinta può essere ripresentata non prima di 5 anni. Referendum attuato nei 12 mesi precedenti scadenza del Consiglio e nei 6 mesi successivi a sua elezione. Referendum effettuato in unica giornata

Approvazione di proposta produce abrogazione di norma oggetto di referendum a decorrere da 60 giorni dopo pubblicazione su BUR e sito di Regione di esito del referendum

Art. 43 Non soggetto a referendum abrogativo norme di Statuto, disposizioni di rilievo statutario, regolamenti interni di Consiglio, leggi riguardanti bilancio e tributi, disposizioni o atti che costituiscono adempimenti ad obblighi costituzionali, internazionali o comunitari. Ammesso invece referendum su atti di programmazione generale di Regione

Art. 44 Proposte di legge concernenti istituzioni di nuovi Comuni, mutamenti di circoscrizioni o denominazioni comunali sottoposte a referendum consultivo di popolazione interessata

Consiglio può indire a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri, referendum consultivo su questioni di carattere generale di competenza di Regione

Art. 45 Attività amministrativa regionale persegue scopi determinati da leggi ed è svolta secondo principi di legalità, imparzialità e trasparenza. In particolare Regione assicura:

  1. puntuale e sollecito svolgimento di attività amministrativa, mediante semplificazione dei procedimenti, individuazione di strutture e funzionari responsabili, definizione dei termini di conclusione degli stessi;
  2. integrazione dei procedimenti riguardanti stessa attività, anche mediante accordi ed intese con Amministrazioni interessate;
  3. partecipazione di interessati a formazione di provvedimenti e loro motivazioni, nonché impieghi di accordi, convenzioni ed altri strumenti contrattuali per migliore perseguimento di scopi di legge;
  4. diritto di accesso a documenti amministrativi sul rispetto di interessi costituzionali;
  5. vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, su buon andamento ed imparzialità di azione amministrativa

Art. 46 Esercizio di funzioni regionali organizzato nel rispetto di distinzione tra competenza di indirizzo e controllo pubblico amministrativo spettanti ad organi di governo (in particolare definizione di obiettivi e verifica rispondenza dei risultati di gestione ad indirizzo impartiti) e competenza di gestione spettanti a Dirigente (in particolare gestione amministrativa, tecnica, organizzativa, finanziaria e realizzazione di obiettivi definiti da organi di governo)

Art. 47 Regione istituisce con legge, Enti, Aziende, Agenzie per esercizio di funzioni che per loro natura e dimensione non attuabili direttamente e non conferibili ad Enti locali. Tali Organismi operano nel rispetto di indirizzi stabiliti da Giunta Regionale, che vigila su loro operato in modo da rispettare principi di efficienza ed efficacia

Nomina di amministratori di tali Organismi effettuata da Consiglio, salvo che legge statutaria ne affidi competenza a Presidente di Giunta

Giunta riferisce periodicamente a Consiglio su rispondenza operato di Organismi ad indirizzi dati

Regione può partecipare a società di diritto privato operanti in ambiti di rilevante interesse regionale nei limiti e con modalità stabilite da legge regionale

Art. 48 Rapporti di lavoro di personale regionale disciplinato secondo quanto stabilito da contrattazione collettiva e leggi nazionali ed inquadrato in 2 distinti ruoli in cui inseriti dipendenti di struttura organizzativa del Consiglio e quelli di Giunta (Legge regionale definisce forme di mobilità tra i 2 ruoli). Per direzione di strutture di maggiore complessità e svolgimento di attività richiedenti parti9colari competenze ed esperienze pr4ofessionali ammesso conferimento incarichi a tempo determinato a soggetti esterni, nei limiti e con modalità fissate con legge

Art. 49 Legge regionale disciplina atti di programmazione regionale generale e di settore inerenti a procedure di formazione, integrazione con altri atti di programmazione UE, nazionale, locale

Enti locali ed Organizzazioni sociali concorrono a definire obiettivi di programmazione regionale e provvedono a loro specificazione ed attuazione

Art. 50 Regione dispone di proprie entrate dovute a:

  • tributi ed entrate proprie fissate con legge;
  • assegnazioni di risorse da parte di Stato e UE;
  • risorse autonome derivanti da canoni e patrimonio e di altri beni e servizi regionali

Regione svolge funzioni conferite da Stato, previo trasferimento di beni e risorse finanziarie necessarie, nonché disciplina con legge gestione del proprio demanio e patrimonio

Art. 51 Regione disciplina con legge proprio ordinamento contabile al fine di raggiungere obiettivi di convergenza e stabilità, individuando strumenti di programmazione economico finanziaria in coerenza con norme statali di coordinamento di finanza pubblica

Giunta presenta al Consiglio entro 31 Ottobre proposta di legge finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale, da approvare entro 31 Dicembre, previo parere di Consiglio autonomie locali

Con legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e spese. Esercizio provvisorio di bilancio autorizzato con legge per non oltre 4 mesi

Rendiconto generale ed assestamento di bilancio presentati da Giunta ed approvati da Consiglio nei termini e modi fissati da legge su ordinamento contabile

Art. 52 Regione istituisce Ufficio del Difensore Regionale, con sede presso Consiglio, “al fine di assicurare tutela dei diritti ed interessi dei cittadini, residenti e formazioni sociali nei riguardi dei loro rapporti con Amministrazioni regionali”

Definite con legge forma di elezione, funzioni e modalità di organizzazione e funzionamento di Ufficio, garantendone indipendenza

Art. 53 Regione istituisce Ufficio del Garante per Infanzia ed Adolescenza, presso Consiglio, “al fine di garantire piena attuazione dei diritti ed interessi, sia individuali che collettivi, dei minori”. Definita con legge forma di elezione, funzioni e modalità di organizzazione e funzionamento di Ufficio, garantendone indipendenza

Art. 54 Regione istituisce Commissione per le Pari Opportunità, presso Consiglio, “al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne ed uomini”. Definita con legge composizione, funzioni e modalità di organizzazione e funzionamento di Commissione, garantendone indipendenza

Art. 55 Regione per garantire efficienza, efficacia e qualità dei servizi può istituire Organismi indipendenti con sede presso Consiglio, stabilendone competenze e funzioni

Regione assicura indipendenza e funzionamento di Comitato Regionale per Comunicazioni

Art. 56 Regione adegua legislazione vigente a norme di Statuto entro 1 anno da sua entrata in vigore

Art. 57 Legge regionale disciplina svolgimento di referendum popolare su Statuto e su leggi di modifica statutaria, stabilendo modalità di loro promulgazione e pubblicazione. Statuto, a seguito di delibera di Consiglio, è pubblicato su Bollettino Ufficiale di Regione ed entra in vigore nei 15 giorni successivi       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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