START UP PMI INNOVATIVE (Legge 221/12; D.M. 24/09/14, 17/02/16, 28/12/20, 10/9/21) (pmi26)
Soggetti interessati:
Direzione generale per politica industriale, innovazione e piccole e medie imprese di Ministero Sviluppo Economico (MISE); Ministero Economia e Finanze (MEF); Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA)
Agenzia nazionale per attrazione di investimenti e sviluppo imprese (INVITALIA) in qualità di soggetto gestore (provvede ad istruttoria domande, concessione ed erogazione di agevolazioni, esecuzione controlli)
Persone fisiche (compresi stranieri in possesso di visto) che intendono promuovere “imprese start up innovative” (SUI), intese come società di capitali, di diritto italiano o società europea (costituite anche in forma cooperativa), in possesso dei seguenti requisiti al momento di invio domanda (per imprese da costituirsi entro 60 giorni da invio comunicazione di ammissione ad agevolazioni):
- costituite e svolgenti attività di impresa da non oltre 60 mesi;
- imprese di piccola dimensione secondo classificazione UE;
- residente in Italia o in Stato membro o in Stati aderenti ad Accordo Spazio Economico Europeo, purché avente sede produttiva o filiale in Italia;
- iscritte in apposita sezione speciale di Camera di Commercio. In deroga per le imprese da costituirsi entro 30 giorni da notifica di ammissione ad agevolazioni, esistenza di tale iscrizione dimostrata alla data di richiesta della 1° erogazione di agevolazione
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
- aventi valore totale di produzione annua a partire da 2° anno di attività, così come risultante da ultimo bilancio approvato entro 6 mesi da chiusura esercizio, inferiore a 5.000.000 €;
- non ha distribuito utili;
- aventi come oggetto sociale esclusivo o prevalente, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non costituite a seguito di fusione, scissione societaria, cessione azienda o ramo di azienda;
- spesa in ricerca e sviluppo superiore a 15% del maggiore valore tra costo e valore totale di produzione di start up innovativa, con esclusione delle spese per acquisto e locazione di beni immobili, mentre sono comprese: spese relative a sviluppo precompetitivo (sperimentazione, prototipazione e sviluppo business plan); spese relative a servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati in attività di ricerca e sviluppo (inclusi soci ed amministratori); spese legali per registrazione e protezione di proprietà intellettuale (brevetti e licenze d’uso). Spese desumibili da ultimo bilancio approvato (In assenza di bilancio nel 1° anno di vita di società, dichiarazione sottoscritta da legale rappresentante di start up innovativa);
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale superiore ad 1/3 di forza lavoro di personale i possesso di titolo di dottorato in ricerca, o con dottorato di ricerca in corso presso Università italiana o straniera, o laurea con attività di ricerca certificata presso Istituti in Italia od estero da almeno 3 anni;
- titolare/depositaria/licenziataria di almeno 1 privativa industriale relativa ad innovazione industriale, biotecnologia, topografia di prodotto a semiconduttori, o nuova varietà vegetale afferente ad oggetto sociale ed attività di impresa;
- startup a vocazione sociale se opera in via esclusiva in settori sociali
Escluse:
- imprese in liquidazione volontaria
- imprese sottoposte a procedura concorsuale o ricevuto ingiunzione per aiuti illegali ed incompatibili con mercato europeo da Commissione (e non rimborsato o depositato in conto bloccato), o non restituito agevolazioni indebitamente percepite a seguito ordine di recupero da parte di Ministero
- imprese in difficoltà finanziaria
- imprese controllate da soci che hanno cessato nei 12 mesi precedenti attività analoga a quella oggetto di agevolazione
- imprese operanti in: settore di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui ad Allegato I del Trattato; settore carbonifero (relativamente a chiusura di miniere di carbone); esportazione verso Paesi Terzi o Stati membri, o programmi di attività direttamente connessi ad esportazione, o costituzione e gestione diretta di distribuzione; interventi subordinati ad impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli di importazione.
Società di capitali di diritto italiano (costituite anche in forma cooperativa), o società europea, il cui oggetto sociale concerne, in modo prevalente, la nascita e sviluppo di start up innovative, nonché attività correlate (inerenti il trasferimento tecnologico e dei processi di ricerca ed innovazione “mediante offerta di spazi fisici dedicati e servizi di consulenza”), che intendono costituire incubatori di start up innovative aventi in base a DM 22/12/16, seguenti:
- requisiti oggettivi (occorre conseguire almeno 35 punti):
- almeno 500 mq. di superficie ad uso esclusivo di incubatore: 15 punti
- velocità di trasmissione dei dati del collegamento internet (10 Mbps), o presenza di macchinari ed attrezzature per conduzione prove e sperimentazioni presso sedi o strutture convenzionate, o presenza di macchinari e risorse atte a realizzare prototipi presso sedi/strutture convenzionate: 10 punti, se posseduto almeno 1 requisito su 3
- struttura tecnica di consultazione operativa aventi almeno 3 unità di lavoro operanti in continuità (come collaboratori o professionisti), con competenze ed esperienze specifiche ed almeno 15 anni complessivi di esperienza in materia di sostegno ad imprese innovative: 10 punti, se posseduti entrambi i requisiti
- esistenza di contratti/convenzioni attivi (in cui riportato soggetto capofila, oggetto di accordo, data di decorrenza e scadenza) con centri di ricerca ed Università, o con Istituti finanziari, o con Istituzioni pubbliche (Amministrazioni pubbliche, Camera di Commercio, Finanziarie regionali) per sviluppare start up innovative: 10 punti, se posseduto almeno 1 requisito
- requisiti di attività (occorre conseguire almeno 50 punti)
- pervenute ad incubatore nell’ultimo anno e registrate con mezzi informatici, almeno 100 idee progettuali corredate da business plan e finalizzate a costituire start up innovativa: 10 punti
- ospitate fisicamente presso spazio specifico di incubatore almeno 10 start up innovative: 10 punti
- presenza in incubatore, al momento di autocertificazione, di almeno 3 start up innovative attive che hanno terminato il percorso di incubazione alla scadenza del contratto: 10 punti
- presenza in incubatore di almeno 2 start up innovative incubate in modalità fisica (attualmente o in passato), che coinvolgono cittadini non UE, destinatari di programmi Italia start up VISA/HUB: 10 punti
- presenti in incubatore almeno 30 dipendenti/soci operanti in modo continuativo nelle start up innovative (escluso personale di incubatore): 10 punti
- assenza di variazione percentuale di occupati totali (soci operanti, dipendenti) di start up innovative incubate nei 2 anni precedenti rispetto a quello di autocertificazione: 10 punti
- assenza di variazione percentuale del valore complessivo di produzione di start up innovative incubate nei 2 anni precedenti rispetto a quello di autocertificazione: 10 punti
- investiti almeno 500.000 € di capitale di rischio in start up innovative incubate, o ricevuti da queste almeno 500.000 € di fondi pubblici di origine UE, nazionale, regionale innovative, a partire da data di decorrenza del contratto di incubazione: 10 punti se in possesso di almeno 1 requisito
- registrati almeno 5 brevetti o programmi per elaboratore e/o presentate domande di brevetto da parte di start up innovative incubate a partire da data di decorrenza del contratto di incubazione: 10 punti
Iter procedurale:
Legge 33/15 prevede che MISE:
- istituisce nel proprio sito un portale in cui indicare tutti i documenti ed informazioni necessari per accedere a bandi di finanziamento pubblici e privati diretti a favore di PMI innovative e start up, nonché tutti gli interventi normativi relativi a start up innovative (Informazioni su modalità di accesso a bandi, finanziamenti, forme di sostegno offerte a start up innovative da strutture governative, compresi Enti di riferimento, Sezioni in cui riportare riferimenti regionali e locali, in particolare mappatura di incubatori e strutture di sostegno di star up);
- predispone modello di atto costitutivo di start up innovative e di incubatore per facilitare loro costituzione con atto pubblico MISE, con DM 17/02/16 pubblicato su GU 56/16, ha predisposto tale atto costitutivo e statuto tipo, che deve essere redatto in forma elettronica e firmato digitalmente (non richiesta autentica di sottoscrizione) per essere poi presentato per iscrizione a Registro imprese di CCIAA, competente territorialmente entro 20 giorni da ultima sottoscrizione. Ufficio verifica:
- conformità del contratto al modello standard ministeriale;
- sottoscrizione atto da parte di tutti i soggetti interessati entro 10 giorni da prima firma;
- validità delle sottoscrizioni;
- competenza territoriale;
- indirizzo PEC riferibile a società;
- liceità, possibilità, determinabilità esclusività o prevalenza di oggetto sociale, concernente sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti/servizi ad alto valore tecnologico
- presentazione domanda di iscrizione nella Sezione speciale di start up
MISE esamina con cadenza annuale i dati riportati nella piattaforma informatica di CCIAA, al fine di adeguare valori minimi di riconoscimento degli incubatori
CCIAA istituisce apposta Sezione speciale del registro delle imprese per start up innovative, PMI innovative, incubatori certificati, in cui riportare: dati anagrafici di tali soggetti; attività svolta; soci fondatori e soci collaboratori; bilancio; rapporti con incubatori o investitori.
Start up/PMI innovativa invia domanda di iscrizione con firma autenticata del legale rappresentante alla Sezione speciale (indispensabile per beneficiare delle agevolazioni pubbliche), specificando: data e luogo di costituzione; nome ed indirizzo del notaio; sede principale ed eventuali sedi periferiche; oggetto sociale; descrizione dell’attività svolta (comprese attività e spese di ricerca); elenco dei soci e delle società partecipate; titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale impiegato; eventuali relazioni professionali o di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali o professionali, Università e centri di ricerca; ultimo bilancio depositato; elenco dei diritti di privativa sulla proprietà industriale e intellettuale
Incubatore certificato invia domanda di iscrizione con firma autenticata del legale rappresentante alla Sezione speciale, specificando: data e luogo di costituzione; nome ed indirizzo del notaio; sede principale ed eventuali sedi periferiche; oggetto sociale; descrizione delle attività svolte; elenco delle strutture ed attrezzature disponibili per svolgere tali attività; esperienze professionali del personale amministrativo e dirigenziale; esistenza di collaborazioni con Università, centri di ricerca, Istituzioni pubbliche e partner finanziari; esperienza acquisita nel sostegno a start up/PMI innovative.
Informazioni precedenti relative a start up/PMI innovative ed incubatori certificati sono inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it di CCIAA e rese pubbliche, nonchè aggiornate almeno 1 volta/anno in occasione della dichiarazione del mantenimento dei requisiti.
In caso di verifica positiva, CCIAA procede all’iscrizione provvisoria nella Sezione speciale entro 10 giorni (se le firme sono autenticate dal notaio, il termine è ridotto a 5 giorni, mentre se le firme sono autenticate da un pubblico ufficiale o dal conservatore del Registro delle imprese, l’atto è subito trascritto nella Sezione ordinaria e speciale nelle imprese di CCIAA, senza necessità di un’ulteriore verifica, riportando la dicitura “start up costituita a norma di art. 4 comma 10 bis di Decreto Legge 3/2015 iscritta provvisoriamente nella Sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella Sezione speciale”). Questa fase è propedeutica alla iscrizione definitiva nella Sezione speciale.
In caso di cancellazione dalla Sezione speciale, la società mantiene l’iscrizione nella Sezione ordinaria, senza necessità di modificare l’atto costitutivo. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio (comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, fatto salvo proroga a 7 mesi) il rappresentante legale di start up/PMI innovativa o di incubatore certificato deposita presso l’Ufficio del registro imprese una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti.
Ai fini dei controlli, titolare di start up/PMI innovativa ed incubatore certificato conserva atti e documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite per almeno 5 anni dalla data di iscrizione alla Sezione speciale. Se dai controlli effettuati emerge la mancanza dei requisiti prescritti e/o il mancato deposito della dichiarazione di cui sopra, start up/PMI innovativa o incubatore certificato decade dai benefici fiscali e dalle altre agevolazioni e viene cancellata d’ufficio dalla Sezione speciale entro 60 giorni (permane invece iscrizione alla Sezione ordinaria del registro).
PMI/start up innovative inviano domande, corredate da piano di impresa, ad INVITALIA che procede a loro istruttoria (escluse domande presentate prima e dopo termine fissato), seguendo ordine cronologico di presentazione e alla loro valutazione in base a:
- adeguatezza e coerenza di competenze possedute da soci (tenere conto di loro grado di istruzione e/o esperienze pregresse) rispetto a specifiche attività svolte da impresa e da piano di impresa
- carattere innovativo di idea, in base a piano di impresa, in riferimento ad introduzione di nuovo prodotto/servizio, o nuove soluzioni organizzative o produttive
- potenzialità del mercato di riferimento, posizionamento strategico del relativo business, strategie di marketing
- sostenibilità economica e finanziaria di iniziativa
- fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento
- criteri di selezione del PON “Ricerca e competitività 2007/2013 azioni integrate per sviluppo sostenibile e diffusione società di informazione”
- possesso rating di legalità, rientrando in elenco di Autorità garante della concorrenza
- finanziamento piano di impresa per almeno 30% tramite conferimento in denaro (iscritto alla voce capitale sociale e di riserva mediante sovrapprezzo delle azioni o quote), che può avvenire anche a seguito conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione da parte di 1 o più investitori qualificati
Comitato tecnico istituito da MISE delibera entro 60 giorni su finanziamento delle domande ammissibili (superato punteggio minimo fissato da Ministero) nei limiti delle disponibilità finanziarie. MISE comunica alle imprese, mediante pubblicazione su G.U., avvenuto esaurimento delle risorse, restituendo agli interessati richieste con relativa documentazione non soddisfate.
Agevolazioni concesse da INVITALIA, a seguito di un contratto di finanziamento agevolato sottoscritto con impresa beneficiaria, in cui definiti tempi e modalità di erogazione. Erogazione avviene in non oltre 5 stati di avanzamento dei lavori (corrispondenti ai costi sostenuti in un periodo semestrale o multipli, a partire dalla data di stipula del contratto) su richiesta di impresa, corredata dalla documentazione di spesa (fatture di acquisto; quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori; titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento deve essere dimostrato entro 45 giorni da accredito delle agevolazioni). In alternativa impresa può chiedere il pagamento in un’unica soluzione, allegando fatture di acquisto con le relative quietanze attestanti avvenuto pagamento. È ammessa la richiesta di anticipi (non oltre il 25% di importo concesso), previo invio di fideiussione “a prima richiesta” di pari importo.
INVITALIA, prima di erogazione del finanziamento agevolato, esegue controlli (anche mediante ispezioni in loco) per accertare che:
- impresa beneficiaria sia effettivamente operativa. Se le verifiche sono negative, INVITALIA sospende erogazione per non oltre 6 mesi. Se a seguito di ulteriori verifiche, impresa risulta non operativa, si dispone revoca totale di agevolazione
- esistenza di eventuale significativo scostamento nell’attuazione del piano di investimento tale da comprometterne esito, INVITALIA sospende erogazione agevolazione per non oltre 12 mesi; entro tale periodo si da modo ad impresa di riallineare risultati di gestione con piano approvato. Se scostamento significativo permane dopo tale termine, si procede a revoca parziale di agevolazioni
In ogni fase del procedimento, INVITALIA e MISE possono effettuare ispezioni a campione su iniziative agevolate, per verificare documentazione utile al loro monitoraggio. Imprese beneficiarie forniscono informazioni, dati e rapporti periodici ad INVITALIA ed a Ministero. MISE presenta a Commissione Europea relazioni annuali su agevolazioni concesse, evidenziando elenco dei beneficiari con relativi settori di attività economica ed importi concessi.
MISE si avvale, per vigilare su corretto utilizzo delle agevolazioni da parte di imprese start up innovative ed incubatori di Nucleo speciale repressione frodi di Guardia di Finanza, che invia dati a sistema di monitoraggio MISE, al fine di tenere sotto controllo stato di attuazione delle misure volte a favorire nascita e sviluppo di start up innovative e valutare impatto su loro crescita.
Gestore di portale per raccolta di capitali per start up innovative iscritto in registro tenuto da CONSOB, riservato ad imprese di investimento e banche autorizzate a servizi di investimento. Iscrizione attuata purché richiedente:
- costituito in forma di società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, o società cooperativa;
- avente sede legale ed amministrativa in Italia;
- avente per oggetto sociale compravendita di strumenti finanziari;
- in possesso da parte di amministratori, direttori, controllori dei “requisiti di onorabilità definiti da CONSOB”;
- non in possesso di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.
CONSOB fissa modalità di:formazione del registro e relative forme di pubblicità; iscrizione al registro; cause di sospensione, radiazione e riammissione e misure applicabili ad iscritti al registro; eventuali cause di incompatibilità; regole di condotta da tenere da parte dei gestori nei confronti di investitori; vigilanza sui gestori; sanzioni da applicare a gestori che non rispettano regole.
Offerta al pubblico, condotta da portali, riguarda solo sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da start up innovative per importo inferiore a quello definito da CONSOB
Dopo 12 mesi da iscrizione in registro imprese del decreto di apertura atto di liquidazione di start up innovativa, accesso ai dati relativi a soci iscritti in registro consentito solo ad Autorità giudiziaria e Autorità di vigilanza.
Presidente Consiglio Ministri promuove concorso per sviluppare campagne di sensibilizzazione a livello nazionale presso giovani di scuole superiori, Istituti tecnici, Università su opportunità imprenditoriali legate ad innovazione.
Istituito presso MISE sistema permanente di monitoraggio e valutazione per verificare stato di attuazione delle misure a favore di nascita e sviluppo di start up innovative, che, anche avvalendosi di banche dati informatizzate pubbliche organizzate da ISTAT, invia alle Camere entro 1 Marzo relazioni annuali al fine di “desumere elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte”.
MISE stabilisce con D.M. 28/12/2020 che impresa beneficiaria prima di esecuzione di investimento da parte di soggetto investitore presenta domanda (Modello pubblicato su GU 38/21), tramite piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime “de minimis” contenente:
- elementi identificativi di impresa beneficiaria e del soggetto investitore;
- ammontare di investimento che soggetto investitore intende effettuare;
- ammontare della detrazione IRPEF che soggetto investitore intende chiedere;
- entità di eventuali aiuti percepiti in regime “de minimis” nei 2 anni precedenti ed anno in corso
MISE verifica, tramite Registro nazionale degli aiuti (RNA), rispetto da parte di impresa beneficiaria del regime “de minimis”, notificando esito di verifica con relativo importo delle detrazioni ammesse ad impresa beneficiaria e soggetto investitore, nonché periodicamente ad Agenzia delle Entrate
Impresa beneficiaria deve subito comunicare tramite piattaforma eventuali variazioni intervenute in investimento agevolato e detrazione fruibile ai fini della verifica del rispetto del regime “de minimis”
Soggetto investitore riporta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di investimento in start up/PMI innovativa agevolazione fiscale richiesta, corredata da dichiarazione di legale rappresentante di impresa beneficiaria attestante: importo di investimento; codice rilasciato dal RNA; importo della detrazione fruibile. Se esercizio di start up/PMI innovativa non coincide con periodo di imposta di investitore, questo riceve tale certificazione nel periodo di imposta successivo a quello di esecuzione di investimento
Entità aiuto:
Nelle start up innovative termine entro cui perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 posticipato a 2° esercizio successivo (Assemblea può rinviare alla chiusura di esercizio successivo, deliberando in alternativa ad immediata riduzione del capitale e contemporaneo aumento di questo ad un valore non inferiore a minimo legale). Fino a tale data non opera causa di scioglimento di società per riduzione o perdita di capitale sociale. Se entro esercizio successivo, capitale non viene reintegrato oltre minimo legale, Assemblea delibera tale reintegro.
Atto costitutivo di start up in forma di società a responsabilità limitata può:
- creare quote dotate di diritti diversi (cioè senza diritto di voto, o con diritti di voto in misura non proporzionale a partecipazione di socio a versamento capitale sociale, o con diritto di voto limitato a determinati argomenti);
- prevedere emissione di strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali e amministrativi, con esclusione voto nelle decisioni dei soci
- decidere di offrire al pubblico prodotti finanziari tramite portali per raccolta capitali, e oggetto di operazioni da parte di stesse PMI
- decidere di attuare piani di innovazione mediante “assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti organo amministrativo, prestatori di opere e servizi anche professionali”.
Non applicata alle start up innovative la disciplina delle società.
Assegnazione dopo 18/12/2012 ad amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi di strumenti finanziari, o di ogni altro diritto od incentivo che prevede attribuzione di strumenti finanziari, od esercizio diritti di opzione per acquisto di tali strumenti finanziari emessi da start up innovativa, o da incubatore certificato, o da società da questa direttamente controllata, non concorre alla formazione del reddito imponibile di questa sia a fini fiscali che contributivi, purché tali strumenti finanziari o diritti non riacquistati da start up innovativa o da incubatore certificato, società emittente o soggetto controllore o controllato da start up innovativa o da incubatore certificato.
Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di opere e servizi resi in favore di start up innovative o incubatori certificati, o crediti maturati a seguito di tali opere e servizi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto fornitore.
Consulenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei suddetti strumenti finanziari non assoggettate a regime ordinario
Star up innovative ed incubatori certificati beneficiano di:
- esenzione da procedure concorsuali diverse da quelle previste da Legge 3/12. Decorsi 12 mesi da iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione di start up innovativa, accesso ai dati dei soci o dei titolari di cariche o di qualifiche nella società, è consentito solo ad Autorità giudiziaria ed Autorità di vigilanza
- credito di imposta connesso ad assunzione di personale altamente qualificato a tempo indeterminato, compreso quello assunto tramite contratto di apprendistato, in via prioritaria rispetto ad altre imprese
- esonero dal pagamento di: imposta di bollo e diritti di segreteria per atto costitutivo pubblico di start up innovativa; sua iscrizione al registro imprese; diritto annuale a Camera di commercio per non oltre 4° anno da iscrizione, purché mantenuti requisiti (PMI innovativa beneficia solo di esonero da imposta di bollo)
- stipula contratto a tempo determinato per durata minima di 6 mesi(Possibile stipulare contratti di durata inferiore a 6 mesi) e massima di 36 mesi, con possibilità in tale periodo di stipulare più contratti a tempo determinato “per svolgimento di attività inerenti ad oggetto sociale di start up innovative”. In deroga, ammesso successivo contratto a tempo determinato tra stessi soggetti e per svolgimento di stesse attività fino ad un massimo di 4 anni da data di costituzione di start up innovativa, purché stipula avvenga presso Direzione provinciale del lavoro. Se a seguito successivi contratti a termine stipulati il rapporto di lavoro supera 36 mesi, “comprensivi di proroghe o rinnovi o diversa maggiore durata stabilita sopra, ed indipendentemente da eventuali periodi di interruzione da un contratto all’altro, questo considerato a tempo indeterminato”. Prosecuzione o rinnovo di contratto a termine oltre periodo fissato, o loro trasformazione in contratti di collaborazione privi di carattere di prestazione di opera o professionale, determina trasformazione di questo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Retribuzione di lavoratori assunti da start up innovativa costituita da un parte fissa non inferiore a quella di tabella contratto collettivo nazionale per rispettivo livello di inquadramento (tabella può prevedere minimi specifici per avvio di start up innovative o adattare regole di gestione e rapporto di lavoro alle esigenze di tali PMI) e da una parte variabile collegata ad efficienza o redditività di impresa, produttività del lavoratore, o altri parametri di rendimento concordato tra le parti (comprese opzioni per acquisto di quote od azioni di società e cessione gratuita delle stesse). Se stipulato contratto a termine da parte di società non avente i requisiti di start up innovativa, contratto deve intendersi a tempo indeterminato. Se start up innovativa perde uno dei requisiti previsti prima di 5 anni da costituzione, in base a quanto risulta da periodico aggiornamento della sezione del registro imprese, cessa efficacia delle precedenti disposizioni in materia di lavoro subordinato, fermo restando la valenza di contratti stipulati entro tale termine fino a loro scadenza;
- intervento a favore di start up innovative ed incubatori certificati da parte Fondo centrale garanzia PMI, in forma gratuita e con procedura semplificata;
- compensazione di crediti relativi ad imposta su valore aggiunto solo per importi superiori a 50.000 € per periodo in cui start up iscritte in registro speciale di Camera di Commercio con obbligo di apposizione di visto di conformità sulla dichiarazione attestante credito (Legge 102/09, come modificata da Legge 33/15)
- servizi ICE, a favore di start up innovative, in materia di: assistenza normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica, creditizia; individuazione di fiere e manifestazioni dove ospitare gratuitamente start up innovative, tenendo conto di loro attività, e favorendo incontro con investitori potenziali
- finanziamento agevolato, sotto forma di: sovvenzione rimborsabile a copertura del 70% delle spese ammissibili; servizi di tutoraggio tecnico gestionale (solo per imprese costituite da meno di 12 mesida invio domanda e nel limite del regime “de minimis” generale o di quello per settore della pesca ed acquacoltura). Importo di finanziamento elevato a 80% in caso di start up costituite interamente da giovani di età inferiore a 35 anni e/o donne, o con presenza di esperto (avente titolo di dottore di ricerca da non oltre 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o di didattica da almeno 3 anni). Finanziamenti agevolati aventi durata massima di 8 anni, senza interessi, da rimborsare a partire da 12 mesi dall’erogazione di ultima quota di agevolazione (in base ad un piano di ammortamento con rate semestrali costanti versate entro 31 Maggio e 30 Novembre), non assistiti da forme di garanzia e di importo compreso tra 100.000 e 1.500.000 €. Finanziamenti possono riguardare:
- investimenti funzionali alla realizzazione del progetto, quali acquisto di: impianti, macchinari, attrezzature tecnologiche (nuove di fabbrica); componenti hardware e software; brevetti, marchi e licenze; certificazioni e conoscenze tecniche, purché correlate alle esigenze produttive e gestionali di impresa; progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni informatiche ed impianti tecnologici produttivi funzionali al progetto; interventi correttivi ed integrativi. Escluse: spese per investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature; spese effettuate, in tutto od in parte, mediante “contratto chiavi in mano”; spese relative a commesse interne; leasing; spese per macchinari, impianti, attrezzature usate; spese di funzionamento di impresa; spese notarili; imposte, tasse, scorte. Beni oggetto di investimento sono ammessi a contributo se:
- ammortizzabili
- realizzati dopo invio di domanda ed entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento
- utilizzati solo nell’attività produttiva oggetto di aiuto
- acquistati a condizioni di mercato da soggetti terzi, che non hanno relazioni con l’acquirente (escluse transazioni tra 2 imprese che, nei 24 mesi precedenti l’invio della domanda, risultano partecipate, anche cumulativamente, per oltre il 25% dal medesimo soggetto)
- figurano nell’attivo di bilancio di impresa beneficiaria per almeno 3 anni
- pagati solo mediante conto corrente bancario dedicato al progetto
- costi, quali:
- interessi sui finanziamenti esterni concessi ad impresa (ammessi non oltre il tasso di riferimento di Commissione UE vigente alla data di concessione della agevolazione)
- quote di ammortamento di impianti, macchinari, attrezzature tecnologiche (comprese tecnologie di informazione e comunicazione) necessarie all’attività di impresa, purchè per tali beni non sono state chieste altre agevolazioni per il loro acquisto
- canoni di leasing per impianti, macchinari, attrezzature, i cui interessi sono ammessi nella misura di cui al precedente punto 1)
- costi relativi al personale dipendente e collaboratori a qualunque titolo
- licenze e diritti relativi ad utilizzo di titoli di proprietà industriale
- licenze relative ad utilizzo di software
- servizi di incubazione ed accelerazione di impresa (in particolare quelli di incubatori certificati)
- servizi erogati da INVITALIA per trasferire le competenze specialistiche negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le start up innovative (quali: corretta fruizione delle agevolazioni; accesso al mercato dei capitali; marketing; organizzazione delle risorse umane; innovazione e trasferimento tecnologico), comunque non oltre 7000 € da far rientrare nei costi di convenzione.
Vietato cumuli con altre agevolazioni concesse, anche in regime “de minimis” se riferite a stesse spese ammissibili salvo garanzia rilasciata da Fondo garanzia per PMI ai fini di copertura finanziaria della parte di piano di impresa assistita da finanziamento agevolato.
Per sostegno nascita e sviluppo di start up innovative stanziati 70.000.000 € (escluse Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia per cui sussistono risorse a parte) a cui possono aggiungersi ulteriori risorse individuate con decreto MISE
Sottoscrizione di strumenti finanziari riservata eventualmente solo ad investitori professionali tutelando gli altri in caso di cessione di partecipazione da parte di soci di controllo delle start up innovative dopo offerta
MISE con D.M. 28/12/2020 definisce disposizioni per concessione, nell’ambito del regime “de minimis” e delle azioni di sostegno a seguito emergenza COVID19, di agevolazioni fiscali (cioè detrazioni da imposta lorda sul reddito delle persone fisiche IRPEF) a favore di soggetti investitori in forma diretta od indiretta (tramite Organismo di investimento collettivo del risparmio istituito in Italia o Stato membro o Paese aderente a SEE Spazio Economico Europeo che investe prevalentemente, cioè oltre 70% del valore di bilancio, in start up/PMI innovative) nel capitale sociale di 1 o più start up/PMI innovative iscritte in apposita Sezione del registro imprese di CCIA.
Soggetto investitore in ogni periodo di imposta può detrarre un importo pari a 50% di investimento effettuato dopo 1/1/2020 in 1 o più start up innovativa fino a 100.000 € (cioè detrazione mai superiore a 50.000 €) o in 1 o più PMI innovativa fino a 300.000 € (cioè detrazione mai superiore a 150.000 €; in caso di investimento superiore a 300.000 € ammessa detrazione della parte eccedente non oltre 30%, fermo restando limite regime “de minimis”). In caso di soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, importo delle detrazioni fissato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Se detrazione risulta superiore ad ammontare di imposta lorda dovuta, eccedenza riportata in detrazione di tale imposta per anni successivi (mai oltre il 3°) fino a concorrenza del suo ammontare
Tale agevolazione non applicata in caso di investimenti:
- eseguiti tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio e società a partecipazione pubblica
- in start up/PMI innovative operanti nei settori esclusi dal Reg. 1407/13 (compreso quello agricolo)
Agevolazione fiscale valida per:
- investimenti in quote di Organismi di investimento collettivo
- conferimenti in denaro (compresa compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, con esclusione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazione di servizi diversi da quelli previsti dalla Legge 179/12) riportati “alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote di start up/PMI innovative. Conferimenti riferiti al periodo di imposta in corso alla data di deposito per iscrizione nel registro imprese di CCIAA di atto costitutivo o delibera di aumento del capitale sociale da parte di start up/PMI innovative, o, se successiva, alla data di deposito di attestazione che aumento di capitale è stato eseguito (in caso di investimenti in quote di Organismi di investimento collettivo data di riferimento è quella di sottoscrizione delle suddette quote, mentre in caso di conferimenti derivanti da conversione di obbligazioni convertibili data di riferimento è quella in cui ha effetto conversione)
Nel caso di start up/PMI innovative non residenti in Italia che esercitano stabilmente attività nel territorio nazionale, agevolazioni dovute in relazione a parte corrispondente ad incremento del loro fondo di dotazione
Detrazione IRPEF a favore di start up/PMI innovative non cumulabile con analogo incentivo per stessa operazione finanziaria
MEF con D.M. 10/9/2021 ha stanziato 20.000.000 € per concedere contributi a fondo perduto fino a 1.000 € a favore di soggetti titolari di reddito di impresa residenti in Italia purché:
- pur avendo attivato partita IVA nel 2018, hanno avviato attività economica nel 2019, come attestato dal Registro imprese di CCIAA
- soggetti interessati inviano domanda ad Agenzia Entrate che provvede ad istruire domande pervenute ed erogare contributo (se ammontare contributo riconosciuto a domande ammesse superiore a risorse disponibili si procede a riduzione proporzionale del contributo stesso)
Sanzioni:
D.M. 28/12/2020 stabilisce per impresa beneficiaria decadenza delle agevolazioni fiscali con conseguente recupero del relativo importo maggiorato degli interessi e sanzioni di legge e per soggetto passivo IRPEF beneficiario degli incentivi incremento dell’imposta lorda relativa al periodo di decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita nei periodi di imposta precedenti aumentata di interessi legali, se entro 3 anni da investimento Agenzia Entrate rileva:
- cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati inclusi atti a titolo oneroso relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e conferimenti in società, nonché cessione di diritti/titoli tramite cui acquisire suddette partecipazioni o quote
- riduzione di capitale e ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote di start up/PMI innovative
- recesso o esclusione degli investitori
- perdita dei requisiti previsti per start up/PMI innovativa
Non sono considerate cause di decadenza della agevolazione:
- trasferimento a titolo gratuito o a seguito morte del contribuente, nonché trasferimento a seguito di operazioni straordinarie, fermo restando verifica mantenimento condizioni prescritte da data di esecuzione di investimento agevolato
- perdita dei requisiti da parte di start up innovativa alla scadenza dei termini previsti dalla normativa per sua permanenza nella Sezione speciale del registro imprese di CCIAA, o a seguito superamento livello di 5.000.000 € di valore di produzione annua, o a seguito acquisizione requisiti di PMI innovativa
- perdita dei requisiti di PMI innovativa dovuta alla sua quotazione su un mercato regolamentato