SOSTEGNO RICERCA SCIENTIFICA (D

SOSTEGNO RICERCA SCIENTIFICA (Legge 98/13)  (ssa15)

Soggetti interessati:

Ministero Istruzione, Università, Ricerca (MIUR), piccole, medie, grandi imprese operanti in tutti i settori di attività, Organismi e centri di ricerca pubblici e privati (soggetti senza scopo di lucro, quali Università o Istituti di ricerca), persone giuridiche che intendono, singolarmente od in forma congiunta, realizzare sul territorio nazionale progetti di ricerca

Escluse imprese che non rimborsato aiuti dichiarati illegali od incompatibili dalla Commissione

Iter procedurale:

Domande presentate singolarmente od in forma congiunta per programmi di ricerca comprendenti anche più tipologie di azioni, purché “articolati in interventi organici e funzionali”.

Stato italiano notifica a Commissione CE per valutare compatibilità con aiuti di Stato a favore di ricerca di progetti di ricerca e sviluppo e studi di fattibilità di importo superiore a 20.000.000 EUR per impresa in caso di ricerca fondamentale, 10.000.000 EUR in caso di ricerca industriale, 7.500.000 EUR per altri progetti di ricerca, 5.000.000 EUR per progetti di innovazione di processo od organizzazione in attività di servizi o poli di innovazione.

Ministero Sviluppo Economico, con specifico decreto, definisce termini, modalità e procedure di presentazione domanda, criteri di selezione e valutazione delle iniziative, eventuale ricorso a terzi per gestione di una o più fasi della procedura, tipologia di progetti ed attività ammissibili ad aiuto, termini previsti per realizzazione attività, forma e misura di agevolazioni e relative modalità di erogazione.

Altre amministrazioni pubbliche che intendono concedere agevolazioni lo comunicano a Ministero al fine di assicurare omogenea applicazione su intero territorio nazionale.

Revoca totale o parziale delle agevolazioni disposta a seguito controlli del Ministero o di Amministrazioni pubbliche in caso di:

a)       assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;

b)       mancato rispetto dei divieti di cumulo;  

c)       mancata realizzazione del progetto.

Ministero presenta a Commissione Europea:

1)       relazione annuale su agevolazioni concesse, evidenziando elenco beneficiari e relativi settori di attività economica, importi concessi ad ogni beneficiario, relativa intensità di aiuto;

2)       in caso di agevolazioni non soggette a notifica per importi superiori a 3.000.000 EUR, informazioni richieste da CE su aiuti di Stato entro 20 giorni da concessione.

Entità aiuto:

Legge 98/13 istituisce presso MIUR Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) ai fini della concessione di contributi pari a 50% spese sostenute per:

a)       rafforzamento ricerca condotta in Università, Enti pubblici di ricerca

b)       creazione e sviluppo di start up innovative e spin off universitari

c)       valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani sotto i 30 anni

d)       sostegno a sviluppo di capitale di rischio e crow funding

e)       potenziamento del rapporto tra mondo di ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno, favorendo partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato ed assegni di ricerca

f)        potenziamento infrastrutture di Università ed Enti pubblici di ricerca, anche al fine di partecipare a progetti europei

g)       sostegno ad investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, in particolare di società in cui maggioranza di quote od azioni del capitale detenuto da giovani sotto 35 anni

h)       valorizzazione grandi progetti a medio e lungo termine condotti in partenariato tra impresa e istituzioni pubbliche di sicurezza

i)         supporto ed incentivazione di ricercatori assegnatari di borse di studio, assegni o altri tipi di sovvenzione UE o di progetti finanziati a carico di Fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o Fondo per investimenti ricerca di base (FIRB)

j)         sostegno ad internazionalizzazione di imprese partecipanti a bandi europei di ricerca

k)       sostegno a progetti di ricerca in campo umanistico, artistico, musicale con particolare riferimento a digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti            

Con Legge 296/06 istituito presso MIUR il Fondo per investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), in cui confluisce risorse annuali per progetti di ricerca di interesse nazionale di Università, risorse Fondo per agevolazioni della ricerca, Fondo per investimenti della ricerca di base, Fondo per aree sottoutilizzate. Fondo alimentato da Legge finanziaria annuale, rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato, risorse assegnate da CIPE.

MIUR ripartisce risorse del FIRST “garantendo il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche proposte in tutte le discipline da Università ed Enti pubblici di ricerca”

Con Legge 244/07 a partire dal 2008:

1)       almeno 10% del FIRST destinato a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori aventi età inferiore a 40 anni “operanti a qualunque titolo in attività di ricerca” e valutati da specifico Comitato (composto da ricercatori italiani e stranieri di età inferiore a 40 anni “riconosciuti di livello eccellente” operanti presso Istituti ed Enti di ricerca);

2)       almeno 10% del Fondo sanitario regionale destinato a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a 40 anni;

3)       istituito Fondo di 10.000.000 € per promuovere ricerca di base. Fondazioni bancarie che impegnano risorse per ricerca di base possono chiedere contributi al Fondo non superiore a 20% delle risorse impiegati per durata del finanziamento, comunque non oltre 3 anni.

Agevolazioni concesse a favore di seguenti tipologie di intervento:

a)       progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale;

b)       studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale;

c)       spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;

d)       progetti di innovazione dei processi;

e)       progetti di innovazione organizzativa;

f)        acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto ad innovazione per PMI;

g)       messa a disposizione, cioè assunzione temporanea di personale altamente specializzato (ricercatori, ingegneri, progettisti, direttori marketing, titolari con laurea con almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore), che a conclusione contratto può ritornare al suo precedente datore di lavoro. Personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, ma assegnato a funzioni nuove create nell’impresa ed aver lavorato per almeno 2 anni presso Organismo di ricerca a impresa che lo mette a disposizione. Personale deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nell’impresa beneficiaria;

h)       nel caso di poli di innovazione: locali destinati a formazione e centro di ricerca, infrastrutture di ricerca (v. laboratori e centri prova ad accesso aperto), infrastrutture di rete a banda larga, costi di funzionamento (marketing per attrarre nuove imprese nel polo, gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto, organizzazione programmi di formazione, seminari, conferenze per facilitare condivisione delle conoscenze e lavori in rete tra membri del polo);

i)         nel caso di nuove imprese nei limiti fissati da CE per aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione.

Spese ammesse sostenute da PMI dopo invio domanda, salvo studi di fattibilità antecedenti, in entità inferiore a quello massimo concedibile da un prestatore di servizi in possesso di certificazione nazionale od europea (altrimenti costo coperto solo a 75%) e al prezzo di mercato per:

a)       spese per personale (ricercatori, tecnici, personale ausiliario purché impiegati per realizzazione del progetto). Esclusi costi di consulenza esterna;

b)       costi per strumenti ed attrezzature nella misura e periodo in cui utilizzati per progetto (costi di ammortamento corrispondenti a durata del progetto). Nel caso di innovazione di organizzazione, solo tecnologie di informazione e comunicazione;

c)       costi di fabbricati e terreni nella misura e durata in cui utilizzati nel progetto (costi di ammortamento corrispondenti a durata del progetto). Per terreni ammessi costi di cessione a condizioni commerciali;

d)       costi di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;

e)       spese generali supplementari derivanti da progetto;

f)        altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali e forniture sostenuti per effetto attività di ricerca;

g)       studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca acquistati all’esterno a prezzi mercato;

h)       spese per diritti di proprietà industriale di PMI quali: costi di preparazione, presentazione domanda, costi di traduzione o altri costi sostenuti per ottenere concessioni;

i)         costi per servizi di consulenza in materia di innovazione, quali: consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di trasferimento tecnologia, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione, diritti di proprietà intellettuale ed accordi di licenza, consulenze su uso delle norme;

j)         costi per servizi di supporto ad innovazione quali: locali per ufficio, banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzo di laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione;

k)       nel caso di poli di innovazione: locali destinati a formazione e centro di ricerca; infrastrutture di ricerca (v. laboratori e centri prova ad accesso aperto); infrastrutture di rete a banda larga; costi di funzionamento (marketing per attrarre nuove imprese nel polo, gestione di installazioni del polo ad accesso aperto, organizzazione programmi di formazione, seminari, conferenze per facilitare condivisione delle conoscenze e lavori in rete tra membri del polo).  

Aiuti concessi nei limiti previsti da CE per ricerca, sviluppo, innovazione erogate sotto forma di:

a)       contributi in conto capitale in caso di immobilizzazioni, anche in forma di crediti di imposta;

b)       contributi in conto interessi al tasso di riferimento fissato da CE vigente a stipula contratto;

c)       anticipi rimborsabili per importo inferiore a 60% per fase di ricerca industriale o 40% per fase di sviluppo sperimentale. Anticipo restituito a tasso almeno pari a quello di riferimento. In caso di esito non positivo del progetto, anticipo può essere restituito in forma parziale o non restituito. Ministero con decreto stabilisce “condizioni di esito positivo o di insuccesso in relazione a tipologia dei beneficiari, caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico, nonché criteri per restituzione graduale o parziale di anticipo concesso.   

Intensità aiuto fissata per ciascun beneficiario “in misura corrispondente ad attività svolta e documentata dai singoli partecipanti”. Per progetti realizzati unitamente da Organismi di ricerca ed imprese, cumulo di aiuti tra quelli erogati da Stato a progetto di ricerca e quelli ad Organismo ricerca per stesso progetto.

Intensità massima di aiuto calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) che esprime valore attualizzato di aiuto in percentuale su spese attualizzate, pari a 100% per ricerca fondamentale, 50% per ricerca industriale, 25% per sviluppo sperimentale. Intensità aiuto maggiorata di:

–          10% per medie imprese e 20% per piccole imprese;

–          15% fino ad arrivare a 80% spese ammissibili se progetto comporta collaborazione tra 2 distinte imprese (nessuna impresa sostiene oltre 70% costi del progetto e progetto prevede intervento di almeno 1 PMI od ha carattere transfrontaliero, o attività di ricerca effettuate in almeno 2 Stati diversi. Subappalto non è considerato forma di collaborazione), o se progetto comporta collaborazione tra imprese ed Organismo di ricerca (Organismo di ricerca sostiene almeno 10% costi progetto e pubblica risultati ricerca), o in caso di ricerca industriale se risultati ricerca diffusi attraverso convegni, pubblicazioni tecniche o scientifiche, inseriti in banche dati di libero accesso;

Intensità di aiuto per studi di fattibilità per ricerca industriale e sviluppo sperimentale pari a 75% per studi preliminari di PMI ad attività di ricerca industriale (50% in caso di attività di sviluppo sperimentale. In caso di grandi imprese intensità di aiuto ridotta a 65% e 40%). Intensità aiuto per acquisizione diritti di proprietà industriale identiche per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale.

Per nuove imprese innovatrici, importo agevolazioni non superiore a 1.000.000 €/beneficiario (Elevato fino a 1.500.000 € nelle Regioni in via di sviluppo) ed erogato 1 sola volta “nel periodo in cui impresa si può definire nuova”. Ammesso cumulo con altri aiuti a ricerca, sviluppo, innovazione e con aiuti sul capitale di rischio e con altri tipi di aiuto di Stato (questi ultimi non oltre 3 anni da concessione aiuto a nuove imprese).

Intensità massima di aiuto per progetti di innovazione di processi ed organizzazione di servizi non oltre 35% per piccole imprese, 25% per medie imprese, 15% per grandi imprese (Per questi ultime aiuto concesso solo se collaborano con PMI e queste sostengono almeno 30% totale costi).

Importo massimo delle agevolazioni per servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto ad innovazione non oltre 200.000 € per 3 anni, a cui si possono aggiungere aiuti in regime “de minimis” per altre spese ammissibili.

Intensità massima di aiuto per messa a disposizione di personale pari a 50% per non oltre 3 anni per imprese e unità di personale.

Intensità massima di aiuto per investimenti in poli di innovazione pari a 15% (Elevato del 20% in caso di piccola impresa, 10% in caso di media impresa).

Aiuti a funzionamento poli di innovazione decrescenti in 5 anni (100%, 80%, 60%, 40%, 20%) o pari a 50% fisso in 5 anni (Ammessa proroga aiuti fino a 10 anni).

Divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche per stesse spese incluse quelle in “de minimis”