SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI/BEVANDE A PUBBLICO

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI/BEVANDE A PUBBLICO (Legge 287/91, 35/12, 131/12; D.P.R. 235/01; L.R. 29/14, 3/15, 22/21; D.G.R. 1/8/12; Reg. Marche 4/11; D.D.S. 8/6/21)  (alimen05)

Soggetti interessati:

Giunta Regionale; Servizio credito, cooperazione, commercio, tutela consumatori (Servizio); Comune; Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); Prefetto; Questore; Area vasta ASUR; Camera di Commercio; Organizzazioni del commercio, turismo, servizi (OO.PP.); Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale (sindacati); Associazioni dei consumatori iscritte a Registro regionale (Ac)

Chiunque somministra alimenti e bevande al pubblico (SAB), con esclusione di: attività turistiche ed agrituristiche disciplinate dalle rispettive normative; artigiani che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di produzione od adiacenti “in via strumentale od accessoria, senza attrezzature di somministrazione finalizzate” (Ammessi solo piani di appoggio e fornitura di stoviglie e posate a perdere).

Iter procedurale:

D.P.R. 235/01 regolamenta SAB nei circoli privati aderenti o meno ad Enti ed Organizzazioni con finalità assistenziali riconosciute da Ministero Interno a favore dei propri soci. Soggetti interessati presentano a Comune dove si intende esercitare attività (Copia ad ASL per eventuale rilascio di autorizzazione di idoneità sanitaria) denuncia di inizio attività, specificando:

  1. Ente nazionale con finalità assistenziale a cui aderisce;
  2. tipo di attività di somministrazione;
  3. ubicazione e superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  4. locali conformi a norme in materia edilizia, igienico-sanitaria, sicurezza;
  5. eventuale soggetto terzo gestore dell’esercizio, iscritto al Registro degli esercenti commercio;
  6. nel caso di circoli ed Associazioni non aderenti ad Enti: circoli ed Associazioni hanno caratteristiche di Ente non commerciale.

Allegare: copia di statuto ed atto costitutivo; planimetria dei locali; autorizzazione sanitaria.

Per esercitare attività Presidente del circolo o di Associazione od eventuale rappresentante designato non necessita di requisiti professionali, ma solo requisiti morali (Se affidato a gestore terzo occorre dimostrare possesso di entrambi i requisiti ed è compito del gestore presentare a Comune domanda di autorizzazione, allegando dichiarazione del Presidente del circolo di affidamento gestione).

Comune verifica che statuto Associazione prevede “modalità volte a garantire effettività del rapporto associativo, escludendo temporaneità di partecipazione alla vita associativa, nonché svolgimento effettivo di attività istituzionale”. Domanda si intende accolta se Comune non comunica diniego entro 45 giorni da sua presentazione.

Circolo od Associazione deve comunicare ogni variazione intervenuta a Comune che può eseguire controlli per accertare mantenimento requisiti.

Comune può limitare attività di somministrazione presso circoli, od ordinare cessazione attività in caso di assenza di denuncia, o di autorizzazione od in mancanza dei requisiti prescritti.

Regione Marche, con L.R. 22/21 e Regolamento n. 4 del 4/8/2011, disciplinato esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprendente ad:

Art. 74 definizione di:

  • somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (SAB), intesa come vendita con relativo servizio per consumo sul posto (cioè nei locali di esercizio o in aree aperte al pubblico adiacenti o prospicienti o comunque pertinenti al locale, ottenute in concessione od autorizzazione temporanea se pubbliche o a disposizione di operatore se private ed appositamente attrezzate e gestite per funzionalità del servizio). Esclusa somministrazione non assistita, intesa come consumazione all’interno del locale di vendita o in spazi aperti al pubblico di prodotti alimentari ivi acquistati, mediante uso di suppellettili e dotazioni presenti nel locale stesso
  • somministrazione nel domicilio del consumatore o catering, inteso come organizzazione di SAB rivolta al consumatore presso la sua dimora o presso luogo dove si trova per motivi di lavoro o studio o svolgimento di particolari eventi (v. cerimonie, convegni)
  • home restaurant, intesa come attività di SAB esercitata nei locali di proprietà di un privato o di cui questo disponga previa prenotazione e mediante corrispettivo
  • esercizi non aperti al pubblico, cioè quelli il cui accesso è riservato solo ad una cerchia limitata di persone
  • somministrazione nelle mense aziendali, cioè somministrazione di pasti offerti da datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre ditte convenzionate in forma diretta od indiretta
  • degustazione, cioè consumo sul posto di assaggi di alimenti e bevande a fini promozionali e di vendita dei prodotti

Art. 75 esercizi di SAB costituiti da unica tipologia comprendente anche somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti da normativa sanitaria

Apertura o trasferimento di sede di esercizio di SAB è soggetta a SCIA da presentare a SUAP competente per territorio, salvo caso di zone soggette a tutela, dove è invece soggetto ad autorizzazione rilasciata sempre da SUAP. Al riguardo Comuni, sentito Soprintendente, approvano catalogo di arredo urbano commerciale in cui indicati gli elementi di arredo per tipologia e materiale (compresi dehors) compatibili con aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico a fini della loro salvaguardia. SCIA ha validità limitatamente ai locali ed area pubblica o privata in essa indicata. Comune entro 30 giorni da invio di SCIA ne comunica estremi (anche per via telematica) a Prefetto, Questore, Area vasta ASUR, competente per territorio e Camera di Commercio

Subingresso ed attività di SAB al domicilio del consumatore soggette a comunicazione da inviare a SUAP

Esercizio di attività di SAB è subordinato ad accertamento di:

  1. requisiti morali e professionali di cui alla L.R. 22/21;
  2. disponibilità da parte di interessato dei locali in cui si intende esercitare attività;
  3. indicazione di eventuali preposti ad esercizio;
  4. notifica sanitaria prevista per imprese alimentari e certificato di prevenzione incendi;
  5. idoneità dei locali dove svolta attività ai sensi di D.M. 17/12/1992;
  6. rispetto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico

Esercizi di SAB aperti al pubblico possono vendere per asporto prodotti oggetto di autorizzazione alla somministrazione e sono abilitati ad installare ed utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti per diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi nel rispetto delle norme di settore

Art. 76 installazione di distributori automatici per SAB in locali esclusivamente destinati a tale attività è soggetta alle norme riportate in Art. 75, fermo restando divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

Art. 77 inserimento nella tipologia di cui ad Art. 75 i centri rurali di ristoro e degustazione, finalizzati alla “corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale”. A tal fine:

  1. attività è esercitata in immobili ubicati all’esterno del territorio urbano, come delimitato dagli strumenti urbanistici o nei borghi rurali, mantenendo le caratteristiche proprie di edilizia tradizionale della zona. Ne deriva che autorizzazioni non trasferibili in altre zone non agricole
  2. ristorazione basata su un’offerta gastronomica tipica della zona nel rispetto di norme vigenti in materia
  3. arredi e servizi degli immobili e delle strutture ispirate alla cultura rurale della zona

Art. 78 non applicazione delle norme precedenti a:

  1. attività turistiche ed agrituristiche disciplinate dalle rispettive norme regionali;
  2. artigiani che svolgono attività di SAB mediante consumo immediato nei locali di produzione o in locali adiacenti e comunicanti con questi “in via strumentale o accessoria, senza attrezzature di somministrazione finalizzate”

Rimangono applicabili le disposizioni di D.P.R. 235/01, nonché quelle relative alla sorveglianza dei locali adibiti a pubblici esercizi di SAB e ad ordine pubblico e sicurezza

Art. 79 approvazione da parte di Giunta Regionale degli indirizzi generali a cui si debbono attenere Comuni nell’adozione di relativi atti di regolamentazione del settore ed in particolare:

  1. modalità per il rilascio delle autorizzazioni e presentazioni di SCIA
  2. salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, compreso recupero di aree ed edifici
  3. qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante misure volte ad incentivare insediamento di esercizi di SAB, con particolare riguardo a valorizzazione dei prodotti tipici locali e del territorio regionale ed alle aree montane e rurali
  4. rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico
  5. caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio
  6. traffico, mobilità, inquinamento acustico ed ambientale
  7. necessità di tutelare i locali storici

Art. 80 approvazione da parte dei Comuni, sentite OO.PP., Ac, sindacati, dei criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad apertura, trasferimento di sede ed ampliamento di superficie di SAB, tenendo conto di:

  • indirizzi generali fissati da Giunta Regionale di cui ad Art. 79
  • vocazione delle diverse aree territoriali, comprese quelle carenti di servizio SAB
  • tutela e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico culturale, recupero di aree ed edifici di particolare interesse, tramite presenza di qualificate attività di SAB
  • esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio
  • valorizzazione di progetti innovativi che coinvolgono nuove forme di imprenditoria e si basano su uso di nuove tecniche commerciali
  • salvaguardia di locali storici
  • destinazione d’uso di immobili da adibire a locali per esercizio di attività di SAB, comprese limitazioni nella variazione di destinazione d’uso dei locali medesimi

Comune, se rileva che parte del proprio territorio a causa della sua specificità risulta carente di servizio SAB, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare insediamento di esercizi di SAB, con particolare riguardo alle aree montane e rurali

Comuni determinano:

  • condizioni per esercizio delle attività di SAB in forma stagionale, da svolgere in modo continuativo per uno o più periodi da 1 a 8 mesi;
  • criteri per esercizio di attività di catering e home restaurant

Art. 81 definizione di attività di home restaurant, quale evento di SAB attuato presso propria abitazione da parte di persone fisiche in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 22/21, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, nonché dei requisiti previsti dal Regolamento comunale in materia di SAB (compreso divieto di effettuare vendita per asporto o a domicilio) e fermo restando possibilità di accesso ai locali da parte di Autorità competenti. Attività di home restaurant è soggetta a SCIA da inviare a SUAP competente

Art. 82 attività di SAB soggette a SCIA da presentare a SUAP sono quelle svolte in esercizi:

  1. situati all’interno di autostrade, stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, nonché attività prevalente esercitata su superfici almeno pari a 75% della superficie complessiva a disposizione (esclusi magazzini, depositi, uffici, servizi)
  2. situati all’interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema, librerie, gallerie d’arte e simili
  3. situati all’interno di mense e spacci aziendali, Enti, scuole ed Università, ospedali, case di riposo, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed altre strutture simili
  4. polifunzionali
  5. situati all’interno di centri o parchi commerciali, centri agroalimentari e mercati all’ingrosso
  6. in cui SAB attuata insieme ad attività di spettacolo, intrattenimento, svago (v. sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari)
  7. situati all’interno di impianti stradali di distribuzione dei carburanti
  8. connessi a rifugi alpini

Locali dove esercitata SAB debbono essere conformi a norme edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico, sorveglianza ed in possesso delle relative autorizzazioni prescritte

Art. 83 attività temporanea di SAB in occasione di fiere, mercati, feste o altre riunioni straordinarie di persone o eventi straordinari è:

  • soggetta a comunicazione a SUAP competente per territorio, valida solo per periodo e per locali od aree di svolgimento della suddetta manifestazione, comunque per non oltre 30 giorni
  • svolta previo accertamento dei requisiti di moralità e professionalità di cui alla L.R. 22/21 ed igienico sanitari, mentre non norme vigenti in materia di destinazione d’uso dei locali, aree, edifici

Attività di SAB svolta in occasione di manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo e di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzati da Enti del Terzo settore. Servizio con DDS 155 del 8/6/2021 approvato modello di SCIA per esercizio temporaneo di SAB

Art. 84 divieto, permanente o temporaneo, del Comune a somministrare bevande alcoliche e superalcoliche in tutti gli esercizi comunali o di una determinata area del proprio territorio, adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o per determinate fasce orarie, al fine di prevenire conseguenze dannose per ordine pubblico a causa di assunzione di alcolici e superalcolici

Art. 85 trasferimento di titolarità per atto tra vivi di esercizio di SAB è soggetto ad invio di comunicazione (utilizzare modello predisposto da Regione) a SUAP competente per territorio entro 90 giorni dalla stipula di atto, al fine di procedere alla reintestazione d’ufficio, con efficacia immediata nei confronti del subentrante, di titoli abilitativi (compreso quello di insegna) e del provvedimento concessorio per occupazione di suolo pubblico, purché subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla L.R. 22/21

Subingresso a seguito di morte è soggetto a comunicazione a SUAP entro 1 anno dalla morte del “dante causa”, pena decadenza del titolo, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore (utilizzare modello predisposto da Regione). Se erede intende proseguire attività di SAB può continuare attività specificando nella comunicazione a SUAP di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla L.R. 22/21. Se invece non intende proseguire attività ma cederla ad altri, occorre che subentrante invii comunicazione a SUAP, attestando il possesso dei suddetti requisiti morali e professionali e l’avvenuto trasferimento della titolarità. SUAP reintesta d’ufficio, con effetto immediato, a favore di subentrante  titoli abilitativi (compreso quello di insegna) e provvedimento concessorio per occupazione del suolo pubblico

Art. 86 v. Sanzioni

Art. 87 esercizio di sorveglianza su attività di SAB da parte di Comuni competenti per territorio, che provvedono ad accertare violazioni ed irrogare sanzioni amministrative e pecuniarie, di cui introitano i proventi

Art. 88 regolamentazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di SAB rientra nelle disposizioni nazionali vigenti in materia

Orario prescelto è comunicato al Comune in base a criteri definiti negli indirizzi regionali e pubblicizzati mediante apposizione di cartelli ad interno ed esterno di esercizio

Esercizi aperti al pubblico possono osservare 1 o più giornate di riposo settimanale da riportare nei suddetti cartelli, come eventuale chiusura temporanea di esercizio (da comunicare anche a Comune se superiore a 2 giorni)

Comune può stabilire limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura di pubblici e servizi, anche per aree delimitate del territorio o per periodi determinati per motivi di interesse pubblico

Comune, sentite OO.PP. ed Ac, può definire un programma di apertura per turno degli esercizi di SAB, che debbono essere rispettati da questi e resi noti al pubblico mediante esposizione di cartello visibile da interno e da esterno del locale

Art. 89 assolvimento di obbligo di esposizione dei prezzi per bevande ed alimenti destinati a SAB mediante esposizione all’interno di esercizio di apposita tabella ben visibile (in caso di ristorazione, cartello esposto anche all’esterno del locale o ben visibile dall’interno)

Nel caso di menù a prezzo fisso, vietata applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e “chiaramente espresso costi delle bevande non comprese nei costi fissi”

Se servizio di SAB effettuato al tavolo, listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima di ordinazione, evidenziando in modo “facilmente comprensibile al pubblico” al costo del servizio

Titolare di esercizio SAB deve rendere noto al pubblico prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto mediante cartello o altro mezzo idoneo, salvo casi di prezzi di vendita al dettaglio indicati in maniera chiara e facilmente visibili sui prodotti stessi

Art. 90 organizzazione da parte di Giunta Regionale, nell’ambito del sistema informativo integrato regionale, di raccolta e diffusione dei dati degli esercizi di SAB

Comuni entro 31 Gennaio inviano a Regione, per via telematica, elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate, nonché dichiarazioni di inizio attività pervenute e totale di esercizi attivi nel proprio territorio nell’anno precedente

Regione Marche con L.R. 3/15 promuove semplificazione degli adempimenti amministrativi posti a carico di imprese (in particolare quelle di minori dimensioni) che gestiscono attività di produzione, trasformazione,confezionamento e vendita dei prodotti alimentari. A tal fine Giunta Regionale ed ASUR mette a disposizione su propri siti internet manuali di corretta prassi igienica (HACCP), nonché forniscono eventuale supporto tecnico amministrativo per la redazione dei piani di autocontrollo HACCP cui sono tenuti gli imprenditori del settore alimentare

Giunta Regionale con D.G.R. 1198 del 1/8/2012 definito titolo di studio che deve possedere chi intende esercitare attività di SAB, nonché modalità di organizzazione, durata, materie e relativi esami finali, dei corsi di formazione ed aggiornamento per addetti al commercio e somministrazione di alimenti e bevande, le cui materie di insegnamento sono riportate in Allegato pubblicato su BUR 83/12:

  • corso di formazione di 100 ore + 5 ore per esame finale comprende seguenti aree di attività: riconoscimento merceologico ed etichettatura di alimenti (10 ore; manipolazione igienica e sicura di alimenti (22 ore); gestione sicura del luogo di lavoro (20 ore); prevenzione incendi e procedure antincendio (4 ore); avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale di esercizio (26 ore); organizzazione e gestione operativa di esercizio (18 ore). Elenco dettagliato materie riportato su BUR 83/12. Enti di formazione accreditati possono proporre esecuzione corsi a favore di imprenditori che intendono esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (Commercio settore alimentare), aventi almeno 18 ore ed assolto obbligo scolastico (Nel caso di stranieri occorre dichiarazione attestante livello di scolarizzazione e “buona conoscenza di lingua italiana” da verificare mediante test di ingresso). Ente formatore può riconoscere crediti formativi a candidato per non oltre 20% ore totali corso. Numero di allievi massimo di 25 unità per corso che debbono partecipare ad almeno 90% monte ore corso (In caso di malattia o altra causa di forza maggiore, allievo può chiedere di recuperare ore mancanti, concordando modalità con Ente formatore) per partecipare ad esame finale imperniato su test (Minimo 20 domande); prove pratiche (occorre dimostrare acquisizione di almeno 4 competenze tra le seguenti: riconoscimento di caratteristiche merceologiche ed organolettiche di principali derrate alimentari), corretta applicazione principali norme igieniche, personali, tutela ambienti di lavoro e qualità dei processi produttivi; corretta applicazione sistema di autocontrollo HACCP su igiene alimenti; procedure da attuare in caso di rilevazione prodotti con rischio per salute pubblica; corretto trattamento diverse tipologie alimenti per garantire qualità igienica e loro sicurezza); colloquio. In caso di assenze superiori a 10% monte ore, candidato può iscriversi a nuovo corso entro 1 anno dal precedente (In tal caso possibile riconoscere ore in precedente svolte)
  • corso di aggiornamento (8 ore elevato a 14 ore se abbinato aggiornamento prevenzione e protezione dai rischi). Enti formazione accreditati  realizzano corsi, previa richiesta autorizzazione a Provincia (specificare denominazione Ente, numero e data decreto di accreditamento, sede e data di svolgimento corso, numero partecipanti, responsabile del corso) a favore di soggetti che già esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande (commercio nel settore alimentare) al fine di mantenere requisiti professionali. Corso a cui possono partecipare massimo 25 persone impone assenze per non oltre 10% del monte ore, altrimenti corso ripetuto. Materie del corso saranno: riconoscimento merceologico ed etichettatura di alimenti; manipolazione igienica e sicura di alimenti; gestione sicura luogo di lavoro; normativa vigente in materia. Al termine del corso rilasciato attestato di frequenza (Riportare numero e data di autorizzazione Provincia) avente validità di 5 anni

Corsi possono essere affidati sulla base di convenzioni a soggetti accreditati per la formazione continua, con priorità per le OO.PP., Centri di assistenza tecnica, Camera di Commercio

Entità aiuto:

Non sono dovuti oneri di urbanizzazione per opere necessarie alla realizzazione di centri rurali di ristoro e degustazione

Sanzioni:

L.R. 22/21 ad Art. 86 prevede sospensione dei titoli abilitativi per esercizio di attività SAB e dei provvedimenti concessori, se presenti, per un periodo da 5 a 15 giorni in caso di reiterazione per il mancato rispetto delle disposizioni in merito a pubblicità dei prezzi

Decadenza dei titoli abilitativi per esercizio di attività SAB e del provvedimento concessorio per occupazione di suolo pubblico in caso di:

  1. attività non ripresa dopo sospensione di 1 anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta;
  2. titolare di esercizio non attiva esercizio o servizio SAB rispettivamente entro 48 mesi o 180 giorni da data di rilascio di autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta, o non presenta SCIA se locale dove effettuata attività non richiede di opere edilizie che richiedono rilascio di specifico titolo;
  3. titolare di esercizio non risulta più in possesso dei requisiti di moralità e professionalità di cui alla L.R. 22/21;
  4. perdita della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti da Ministero Interno ai fini del controllo o della loro conformità a norme urbanistiche, sanitarie, sicurezza e prevenzione incendi;
  5. perdita di effettiva disponibilità dei locali in cui esercitata attività e non richiesta da parte del titolare autorizzazione o presentazione di SCIA per trasferimento in nuova sede di attività entro 180 giorni, salvo proroga richiesta per comprovata necessità;
  6. subingresso non avviata o non proseguita attività secondo modalità previste da Art. 85

Art. 87 chiunque esercita attività di SAB senza prescritti titoli abilitativi o quando questi revocati, sospesi, decaduti o quando sia stato emesso provvedimento di inibizione o perdita dei requisiti morali e professionali di cui alla L.R. 22/21: multa da 2.500 a 15.000 € + chiusura di esercizio

 

 

 

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