SERVIZI PUBBLICI ED EDIFICI

SERVIZI PUBBLICI ED EDIFICI (D.Lgs 192/05; Legge 47/85)  (infrast5)

Soggetti interessati:

Chiunque deve procedere ad allaccio servizi pubblici (telefono, elettricità, metano …) in abitazioni

Iter procedurale:

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture ad immobili privi di concessione ad edificare.

Cittadino nel richiedere domanda di erogazione del servizio deve allegare:

  • dichiarazione sostitutiva di notorietà indicante estremi della concessione ad edificare, o concessione in sanatoria
  • copia della domanda di sanatoria presentata a Comune corredata della prova di avvenuto pagamento della oblazione
  • nel caso di opere fruitrici di altri servizi pubblici, copia di fattura dell’azienda  erogatrice del suddetto servizio.

D.Lgs 192/05, come modificato da Legge 9/14, prescrive che nei contratti di compravendita immobiliare, atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggette a registrazione, sia prevista una clausola, in base alla quale acquirente o conduttore dichiarano di aver ricevuto informazioni e documentazione in merito ad attestazione di prestazione energetica degli edifici   (ai fini del rilascio di tale attestato si tiene conto del raffreddamento derivante da schermature solari mobili purchè queste rientrano nella classe 2 o superiore della norma UE EN 1450:12006). Copia della suddetta attestazione allegata a contratto (salvo casi di affitto di singola unità immobiliare). Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate sono incaricate di svolgere accertamenti al riguardo.

 

Sanzione:

Contratto stipulato in assenza di tale documentazione è da considerarsi nullo.

Pubblico funzionario che redige contratto senza aver acquisito documentazione prescritta: multa da  2.500 € a 7.500 €.

In caso di omessa dichiarazione o mancato invio di attestato di prestazione energetica: nullità di contrato: multa da 3.000 € a 18.000 € (multa ridotta da 1.200 €  a 4.000 € in caso di contratti di locazione di singole unità immobiliari; multa ulteriormente ridotta da 600 a 2.000 € se contratti di locazione hanno durata inferiore a 3 anni) + obbligo di presentare dichiarazione/copia di attestato di prestazione energetica entro 45 giorni

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