NODI E SMISTAMENTO MERCI O. 2 E 5B (Legge 166/02) (infras07)
Soggetti interessati:
Imprese ferroviarie, chiunque interessato ad effettuare trasporto merci pericolose o trasporto combinato (Trasporto merci per cui “l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettua la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia senza rottura di carico”) per ferrovia.
Iter procedurale:
Imprese sottoscrivono contratti per almeno 3 anni con impresa ferroviaria “a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose”.
Per tale impegno imprese usufruiscono di contributo la cui misura è fissata con decreto Ministero dei Trasporti.
Se a consuntivo impegno contrattuale non rispettato per almeno 90% dei quantitativi stabiliti, contributo decade.
Entità aiuto:
Costituito “Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia” dotato di 14.500.000 EUR per anno 2002, 5.000.000 EUR per anno 2003, 13.000.000 EUR per anno 2004 di cui tra 30% e 75% destinato a finanziare accordi tra privati ed impresa ferrovia per trasporto combinato merci o merci pericolose su ferrovia.
Alle imprese riconosciuto “un contributo in funzione dei treni-kilometro effettuati sul territorio italiano nel periodo 2002/04”.
Ministero Trasporti può affidare “incarichi di studio e consulenza per elaborare studi di settore a supporto delle presenti disposizioni”.