SCAMBI CE SPERMA BOVINI (D

SCAMBI CE SPERMA BOVINI (D.Lgs. 132/05)  (bovini44)

Soggetti interessati:

Chiunque produce, detiene, utilizza sperma di bovino per fecondazione artificiale.

Iter procedurale:

Centro di raccolta e di magazzinaggio di sperma bovino viene riconosciuto da Regione purché dispone:

1)       opportuni locali di stabulazione animali e separati da locali di isolamento animali;

2)       costruiti in modo da evitare contatti con animali esterni, facilmente puliti e disinfettati;

3)       impianti di raccolta sperma, con locale separato per pulizia attrezzature;

4)       locale separato per trattamento e locale per magazzinaggio sperma separato da locale per pulizia, disinfezione, sterilizzazione di attrezzature o recipienti venuti in contatto con sperma. In ogni centro trattato solo sperma di centro autorizzato (Assicurare non contatto con altro sperma. Ammesso invece magazzinaggio di embrioni surgelati purché autorizzato da ASL ed attuato in appositi recipienti separati) e nelle più rigorose condizioni di igieniche, utilizzando materiali (v. Additivi e diluente) che non presentano rischio per salute. Ogni dose di sperma contrassegnata in modo da identificare data di raccolta, razza, animale, donatore, numero di riconoscimento del centro;

5)       veterinario responsabile del centro che sottopone animali ad almeno 2 ispezioni all’anno;

6)       registri animali in cui annotare razza, data di nascita, dati identificativi dell’animale, malattie ed eventuali vaccinazioni intraprese. Registri movimentazione sperma, dove annotare tutti i movimenti dello sperma all’interno ed esterno del centro, stato dei tori;

7)       sistema per accertare presenza nel centro solo di animali, di cui si intende raccogliere sperma. Ammessi animali domestici, purché non comportano rischi di infezione;

8)       personale competente. Vietato accesso a persone non autorizzate.

Regione rilascia numero riconoscimento ed esegue ispezioni periodiche per accertare mantenimento dei requisiti. Se accertata perdita dei requisiti, Regione sospende o revoca riconoscimento.

Regione direttamente o tramite servizio veterinario ASL annota tali elementi in Banca dati nazionale di Anagrafe zootecnica da tenere sempre aggiornata e messi a disposizione di pubblico ed altri Stati membri elenchi di centri di raccolta e magazzinaggio di sperma con relativi numeri di registrazione

Sperma destinato a scambi CE per fecondazione artificiale deve:

1)       provenire da centro raccolta, trattamento, magazzinaggio riconosciuto;

2)       provenire da bovini selezionati da aziende ufficialmente indenni da leucosi enzootica, brucellosi e tubercolosi, ed ubicate in zone dove per un raggio di 10 km. non siano stati registrati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti (Aziende indenne da afta epizootica e brucellosi da almeno 3 mesi). Bovini posti in quarantena per almeno 28 giorni prima di essere immessi nei centri e sottoposti da ASL a prove sierologiche per verificare assenza della tubercolosi, brucellosi, leucosi, anticorpi della BVD presso laboratori autorizzato (Se analisi risultano positive, animale subito posto i isolamento ed altri animali del gruppo sottoposti a prove con esito negativo prima di essere immessi nel centro). Animali ammessi nel centro solo con permesso veterinario ASL che esegue visita ed esami clinici per accertare assenza di malattia;

3)       sottoporre bovini almeno 1 volta all’anno e con esito negativo a prove di tubercolosi, brucellosi leucosi enzootica, BVD, IBR presso laboratorio autorizzato. Se animale risulta positivo, animale isolato e sperma raccolto dopo ultima prova negativa non ammesso a scambi CE. Sperma raccolto da animali positivi immagazzinati separatamente e non ammesso a scambio CE, fino a quando non ripristinato stato sanitario del centro;

4)       rispettare condizioni di raccolta, trattamento, deposito fissate da D.Lgs. 132/05 ed in particolare:

–          sperma proveniente da animali che non mostrano segni clinici di malattia il giorno di raccolta, non vaccinati contro afta epizootica nei 12 mesi precedenti (Se vaccinati almeno 5% dello sperma raccolto sottoposto a prova di isolamento virus con esito negativo. Non è comunque ammesso rifiuto di sperma proveniente da tori vaccinati contro afta epizootica), mantenuti per almeno 30 giorni presso centro riconosciuto ubicato in zona indenne da afta epizootica da almeno 3 mesi, non ammessi alla monta naturale;

–          aggiunta di determinati antibiotici per ottenere le concentrazioni di sperma diluito desiderate da mantenere per almeno 45 minuti a temperatura di oltre 5°C;

–          risultare immagazzinato per almeno 30 giorni prima della spedizione (Vincolo non applicato per sperma fresco);

–          essere trasportato in contenitore “pulito, disinfettato, sterilizzato prima di impiego”, sigillato e numerato prima di uscita dal centro;

5)       scortato da certificato sanitario (Modello riportato su G.U. 163/05) rilasciato da veterinario ASL. Certificato deve scortare partita fino a destinazione e recare unico destinatario.

Se non rispettate le precedenti condizioni, o si sospetta che sperma risulti infetto o contaminato da germi patogeni: vietata introduzione in Italia di partite di sperma che debbono ritornare a mittente, o se Paese di raccolta non autorizza la rispedizione entro 30 giorni ad essere distrutte a spese interessato. Comunicazione inviata a speditore e ad Autorità veterinaria Stato speditore, indicando motivi rifiuto per eventuale ricorso.

Importazione sperma da Paesi extraCE ammessa solo da:

1)       Paesi che rientrano in elenco compilato da Commissione CE;

2)       centro di raccolta da cui proviene sperma inserito in elenco della Commissione CE. Ministero Salute comunica elenco con caratteristiche del marchio utilizzato, dei centri di raccolta e magazzinaggio italiani;

3)       sperma proviene da bovini che hanno soggiornato per almeno 6 mesi in Paese Terzo compreso nell’elenco;

4)       sperma risponde a norma di polizia sanitaria adottate da CE;

5)       munito di certificato sanitario rilasciato da veterinario ufficiale Paese Terzo, conforme a modello riportato su G.U. 163/05

Veterinari CE possono eseguire controlli in loco per verificare rispetto condizioni, di cui Ministero Salute deve tener conto

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