SCAMBI CE BOVINI

SCAMBI CE BOVINI (D.Lgs. 196/99)  (bovin47)

Soggetti interessati:

Chiunque alleva, detiene, commercializza bovini, bufalini, bisonti destinati a produzione di carne o latte, lavoro, mostre ed esposizioni.

Esclusi animali partecipanti a manifestazioni culturali e sportive

Iter procedurale:

Animali destinati a scambi UE se:

a) sottoposti a controllo di identità ed esame clinico da parte veterinario ASL nelle 24 ore precedenti partenza senza presentare segni clinici di malattia;

b) provenienti da aziende o zone non soggette a divieti o limitazioni di polizia sanitaria;

c) identificati secondo norme CE (Marca auricolare);

d) non destinati a macellazione o altre misure restrittive a seguito programma di lotta a malattie infettive;

e) non vengono in contatto durante trasporto con animali aventi differenti qualifica sanitaria;

f) trasportati con mezzi conformi che assicurano benessere animali;

g) accompagnati durante trasporto da certificato conforme a modello riportato su G.U. 146/99 rilasciato giorno di esame clinico animali con validità di 10 giorni;

h) effettuati esami clinici presso azienda o centro raccolta da veterinario ASL, alla cui conclusione compilato certificato di accompagnamento;

i) rimasti in azienda per almeno 30 giorni prima del carico o della nascita;

j) avviati a destinazione finale quanto prima;

k) importati da Paesi Terzi, non ammesso contatto con altri animali azienda fino a conclusione accertamenti da parte veterinario ASL;

l) provenienti da allevamenti bovini indenni da tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica e aver reagito negativamente a prova virologica per tali malattie eseguita nei 30 giorni precedenti uscita da allevamento di origine. Prova non necessaria se animale proviene da Stato ufficialmente indenne da tali malattie. Qualunque sintomo di malattia infettiva osservato subito denunciata. Ministero Salute comunica a Commissione CE entro 31 Maggio presenza malattia infettiva su territorio nazionale;

m) in caso di animali da macello, inviati a macellazione entro 72 ore da loro arrivo.

Animali possono transitare per centri raccolta autorizzati (eventualmente gestiti da commercianti) aventi seguenti requisiti:

a) ubicati in zone non soggette a misure di restrizione sanitaria;

b) provvisti di: locali destinati solo a ricevere animali di scambio CE in modo da “abbeverarli, nutrirli, somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie”; strutture di isolamento ed ispezione; attrezzature di pulizia e disinfezione di locali e mezzi di trasporto; zone adeguate per raccolta del foraggio e letame; sistema di raccolta acque; locale per veterinario ASL;

c) locali puliti e disinfettati prima di ogni utilizzo ed adottate misure per prevenire malattie;

d) introduzione solo di animali ufficialmente indenni da malattie infettive. Titolare centro deve accertare al loro arrivo identità animali e loro stato sanitario;

e) sottoporsi ad ispezioni (almeno 1 volta anno) del veterinario ASL;

f) tenere registro in cui annotare, in base a certificato sanitario: generalità proprietario di provenienza e destinazione animali, data di entrata ed uscita animali, numero di identificazione animali, numero di registrazione del trasportatore e numero immatricolazione veicolo;

g) fornire a personale idonea formazione per cura animali.

Servizio veterinario ASL:

a) esegue istruttoria ed autorizza centro di raccolta, attribuendo numero riconoscimento ed eventuali limitazioni a sola specie animale o categoria di animali, definendo modalità di separazione tra animali da macello ed animali da allevamento e produzione;

b) registra e mantiene aggiornata Banca dati nazionale di Anagrafe zootecnica, rendendo disponibili a pubblico e ad altri Stati membri elenchi dei centri di raccolta autorizzati con relativo numero di riconoscimento;

c) può sospendere o revocare autorizzazione in caso di violazione alle norme di cui sopra o perdita dei requisiti.

Elenco centri di raccolta autorizzati inviati da Ministero Sanità a UE.

Servizio veterinario ASL:

a) rilascia numero di riconoscimento al commerciante di animali;

b) rilascia numero di registrazione a stabilimento utilizzato da commerciante per propria attività. Autorizzazione sospesa in caso di violazione norme da parte del commerciante (Revoca se violazioni reiterate o violazionecomporta rischi per salute pubblica od animali). Autorizzazione riassegnata se accertato rimozione cause di violazione;

c) registra e mantiene aggiornata Banca dati nazionale di Anagrafe zootecnica, mettendo a disposizione di pubblico e di altri Stati membri elenco commercianti e stabilimenti riconosciuti.

Commerciante deve:

a) trattare solo bovini identificati, provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, leucomi, brucellosi;

b) accertare presenza dei certificati sanitari di accompagnamento. Servizio veterinario ASL può autorizzare “transazione di animali correttamente identificati ma che non soddisfano requisiti sanitari”, purché subito inviati a macellazione e tenuti separati al loro arrivo al macello da altri animali;

c) riportare in registro, conservandone dati per almeno 3 anni: nome del proprietario, origine, data di acquisto, categoria, numero di identificazione di animale, numero di serie certificato sanitario;

d) provvedere qualora bovini rimangono presso propri impianti a: fornire adeguata formazione al personale incaricato di accudire animali in merito loro cura e benessere; consentire periodici controlli di animali da parte veterinario ASL; adottare misure per prevenire diffusione di malattie;

e) impianto adibito a ricovero animali deve essere: soggetto a controllo veterinario ASL; situato in zona non soggetta a misure di restrizione sanitaria; avente capacità sufficiente a garantire isolamento animali in caso di malattia contagiosa; adeguata alimentazione, abbeveraggio, cura degli animali; pulizia e disinfezione di struttura; avente zona di raccolta acque di scolo e letame

Trasportatori devono:

1)       utilizzare mezzi idonei (Foraggio, letame non fuoriesce da veicolo), da pulire e disinfettare dopo ogni trasporto;

2)       tenere per almeno 3 anni registri in cui annotare: generalità ed ubicazione azienda di prelievo animali ed aziende destinazione; specie e numero animali trasportati; data e luogo operazioni di disinfezione; dati relativi a certificati sanitari di accompagnamento;

3)       accertarsi che animali durante trasporto non entrino in contatto con animali aventi qualifica sanitaria inferiore.

In caso di inadempienza in materia di scambi, ASL può decidere:

1)       di far terminare viaggio o rinviare animali a luogo di partenza;

2)       ospitare animali in luogo idoneo e fornire loro cure necessarie;

3)       far abbattere animali.

Se trasgressore non adempie, ASL provvede direttamente con spese a suo carico.

Costituita presso Ministero Salute, Regioni, ASL banca dati informatizzata contenente per ciascun animale bovino: codice identificazione, data di nascita, sesso, razza, codice identificazione di madre (in caso di animale importato da Passe Terzo codice di identificazione unico assegnato ad animale da Stato membro di destinazione), numero identificazione azienda di nascita; numero di identificazione di tutte le aziende in cui animale è stato custodito e date di ogni cambiamento di azienda, data decesso o macellazione; tipo mezzo di identificazione elettronica eventualmente applicato ad animale

Per movimentazione suini registrare: numero suini spostati; numero identificazione azienda o allevamento di provenienza e di arrivo; data di partenza o di arrivo

Banca dati aggiornata e dati conservati per almeno 3 anni da decesso animali.

Costituita rete di sorveglianza con il compito di: attribuire qualifiche sanitarie ufficiali ad aziende e territori, mantenere tali qualifiche mediante ispezioni periodiche, raccogliere dati epidemiologici contro malattie infettive, garantire rispetto misure polizia veterinaria.

Proprietario animali deve:

–          avvalersi di veterinari riconosciuti, senza vincoli di parentela o di interesse con proprietario allevamento e con conoscenze specifiche nella specie animale;

–          segnalare subito ad ASL presenza o sospetto di malattia infettiva;

–          informare veterinario dell’arrivo animali in azienda;

–          isolare animali prima di immetterli con altri per consentire accertamenti veterinari.

ASL tiene elenchi veterinari riconosciuti ed aziende facenti parte della rete. In caso di irregolarità riscontrate revocato riconoscimento a veterinario.

Rete di sorveglianza sottoposta ad approvazione UE.

Sanzioni:

Chiunque non rispetta norme su scambi animali o centri di raccolta senza autorizzazione: multa da 1.500 a 9.000 €

Centro di raccolta o trasportatore che non annota su registro movimenti animali: multa da 500 a 3.000 €

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