SANZIONI AMMINISTRATIVE PENALI

SANZIONI AMMINISTRATIVE PENALI (D. Lgs. 7/16, 8/16; R.D. 1398/1930)  (progr 03)

 

Soggetti interessati:

Cittadini, Amministrazioni pubbliche.

Iter procedurale:

Decreto Legislativo 7 del 15/01/2016 ha modificato sanzioni penali e civili di alcuni reati ed in particolare:

  • abrogato seguenti articoli del codice penale: 485 (falsità in scrittura privata), 486 (falsità tramite foglio firmato in bianco), 494 (ingiuria), 627 (sottrazione di cose comuni), 647 (appropriazione di cose smarrite, tesoro, o cose avute per errore o per caso fortuito)
  • modificato seguenti articoli del Codice penale:
  • 488 inerente ai casi di falsità tramite foglio firmato in bianco, a cui si applicano le disposizioni relative a falsità in atti pubblici
  • 489 inerente a chiunque, senza concorrere nella falsità, fa uso di un atto falso: pene previste per atto falso ridotte di 1/3
  • 490 inerente a chiunque, al fine di recare per se o per altri vantaggio/danno, distrugge, sopprime od occulta, in tutto in parte, un atto pubblico, o distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata, o al portatore: reclusione da 1 a 6 anni
  • 491 se falsità riguarda testamento olografo, o cambiale, o altro titolo di credito trasmissibile per girata, o al portatore, ed il fatto è commesso al fine di recare per sé, o per altri vantaggio/danno: reclusione da 1 a 6 anni (sanzione ridotta di 1/3 se reato è commesso da privato o pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, o chi ne fa uso non concorre alla contraffazione o alterazione del suddetto atto)
  • 491 bis se falsità riguarda documento informatico pubblico avente efficacia probatoria: sanzioni analoghe a quelle applicate ad altri atti pubblici
  • 493 bis delitti di cui ad art. 490 e 491 riguardanti cambiale a titolo di credito trasmissibile per girata, o al portatore: querela della persona offesa (se riguarda testamento olografo si procede d’ufficio)
  • 596 soggetto colpevole di diffamazione non è tenuto a provare, a sua discolpa, “verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa”, salvo che offesa riguarda “attribuzione di fatto determinato”, per cui:
  • offensore e persona offesa possono “deferire ad un giurì d’onore il giudizio su verità del fatto”
  • sempre ammessa prova se: persona offesa è pubblico ufficiale e fatto riguarda le sue funzioni; fatto tuttora aperto o si inizia nei suoi confronti un procedimento penale; querelante chiede accertamento in giudizio della verità o falsità del fatto attribuito

Se verità del fatto è provata, autore non è punibile

  • 597 delitto di diffamazione sempre passibile di querela da parte di persona offesa. Se questa muore prima che sia decorso termine per proporre querela, o trattasi di offesa alla memoria del defunto, congiunti prossimi possono proporre querela. Se offensore e persona offesa si accordano, querela si considera rimessa
  • 599 non è punibile soggetto che commette atti di diffamazione “nello stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso”
  • 635 chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto od in parte, inservibili:
    • cose mobili od immobili altrui, con violenza alla persona, o con minaccia, o in occasione di manifestazioni attuate in luogo pubblico
    • edifici pubblici, o ad uso pubblico, o ad esercizio di culto, o di interesse storico o artistico ovunque ubicati, o immobili nel centro storico, o immobili i cui lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero, risanamento sono in corso o risultano ultimati
    • opere destinate ad irrigazione
    • impianti di viti, alberi, arbusti, fruttiferi, boschi, selve, foreste, o vivai forestali per rimboschimento
    • attrezzature ed impianti sportivi, al fine di impedire o interrompere svolgimento di manifestazioni sportive:

reclusione da 6 mesi a 3 anni (sospensione condizionale della pena subordinata a: eliminazione delle conseguente dannose  o pericolose del reato; prestazione di attività non retribuita a favore di collettività per un certo periodo di tempo, comunque non oltre durata della pena)

  • 635 bis chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati, o programmi informatici: reclusione da 6 mesi a 3 anni + eventuale querela da parte di persona offesa. Se fatto commesso con violenza alla persona, o con minaccia, o con abuso della qualifica di operatore del sistema: reclusione da 1 a 4 anni
  • 635 ter chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da Stato e da Ente pubblico, o avente pubblica utilità: reclusione da 1 a 4 anni (se commesso con violenza a persona, o con minaccia, o con abuso della qualifica di operatore di sistema: pena aumentata)
  • 635 quater chiunque, mediante introduzione o trasmissione di dati, informazioni, programmi, distrugge, danneggia o rende (in tutto od in parte) inservibili i sistemi informatici o telematici altrui, o ne ostacola gravemente il funzionamento: reclusione da 1 a 5 anni (se fatto commesso con violenza a persona, o con minaccia, o con abuso della qualifica di operatore di sistema: pena aumentata)
  • 635 quiques chiunque distrugge, danneggia, rende (in tutto  od in parte) inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, o ne ostacola gravemente il funzionamento: reclusione da 1 a 4 anni. Se dal reato deriva distruzione, o grave danneggiamento del sistema informatico/telematico di pubblica utilità, o questo viene reso inservibile: reclusione da 3 a 8 anni. Se fatto commesso con violenza a persona, o con minacce, o con abuso della qualifica di operatore di sistema: pena aumentata
  • illeciti previsti sopra  se  dolosi: restituzione e risarcimento danni + pagamento di sanzioni pecuniarie:
  • da 100 a 8000 € in caso di:
  1. offesa ad onore, o a decoro di persona presente, o mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica, telematica,  scritti,  disegni (se offese sono reciproche, Giudice può non prevedere sanzioni pecuniarie alle parti; nessuna sanzione applicata se offesa è commessa a seguito di “stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui e subito dopo  di esso”)
  2. comproprietario, socio, erede che per procurare (a se o ad altri) un profitto si impossessa del bene, sottraendolo a chi lo detiene (salvo se fatto commesso su cose fungibili avente un valore inferiore a quello spettante al suo autore)
  3. distruzione, dispersione, deterioramento, o rese (in tutto o in parte) inservibile cose morte, o immobili altrui
  4. ritrovamento ed appropriazione di denaro, o di cose smarrite da altri
  5. appropriazione di tesoro, senza tenere conto di quota dovuta al proprietario del fondo
  6. appropriazione di cose per caso fortuito, o per errore altrui
  • da 200 a 12.000 € in caso di:
  1. uso (o lasciato che altri ne faccia uso) di scrittura privata falsa, o alterata recando danno ad altri
  2. abuso tramite foglio firmato in bianco (cioè lasciato apposito spazio destinato ad essere riempito) su cui scrivere, o fare scrivere un atto privato avente effetti giuridici diversi da quelli autorizzati, il cui uso reca danno ad altri
  3. uso di una scrittura privata falsa, recando danno ad altri
  4. distruzione, soppressione, occultamento (in tutto o parte) di una scrittura privata, recando danno ad altri
  5. offesa recata ad altra persona inerente ad un fatto determinato, o in presenza di più persone
  6. falsità di documento informatico avente efficacia probatoria

Importo della sanzione civile determinato dal Giudice considerando: gravità della violazione; reiterazione dell’illecito (entro 4 anni commesso illecito della stessa specie, cioè violazioni alle medesime disposizioni o a disposizioni, diverse, ma che  “presentano sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni”); entità arricchimento del soggetto responsabile; opera svolta da trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze di illecito; personalità e condizioni economiche del trasgressione. Se più persone concorrono ad illecito, sanzione pecuniaria applicata ad ognuna di esse.

Sanzione pecuniaria applicata da Giudice al termine del procedimento qualora accolga  domanda di risarcimento proposta da persona offesa. Sanzione pecuniaria non applicata se atto introduttivo del giudizio notificato mediante deposito in Comune (in quanto sconosciuta residenza di una parte in causa), salvo caso che controparte costituitasi in giudizio ha avuto conoscenza del processo.

Giudice può disporre, tenendo conto delle condizioni economiche del condannato, l’esecuzione del pagamento in 2-8 rate mensili di importo comunque non inferiore a 50 € (se non rispettato termine di pagamento anche di 1 sola rata, ammontare residuo della sanzione pecuniaria versato in unica soluzione). Condannato può estinguere sanzione in qualunque momento mediante unico pagamento. Obbligo di pagamento di sanzione pecuniaria non si trasmette ad erede nè è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

Proventi delle sanzioni sono devoluti a Cassa delle ammende.

Ministero Giustizia fissa con decreto, modalità di: pagamento delle suddette sanzioni; tenuta di registro in forma automatizzata, in cui riportati provvedimenti sanzionatori.

Decreto Legislativo n. 8 del 15/01/2016 introduce depenalizzazione di alcuni reati che prevedono sanzioni pecuniarie e penali. In particolare:

  • non costituiscono più reato ma sono soggette al pagamento di sanzione amministrativa irrorata dalle Autorità competenti, tutte le violazioni per cui è prevista solo l’applicazione di multa o ammenda, compresi quei reati in cui sono previste aggravanti  che determinano  pene detentive (al riguardo rimane come reato solo la ipotesi di aggravante). Da tale agevolazione sono esclusi reati previsti dal codice penale (salvo reati contro pubblica decenza in luogo pubblico e quelli riportati in Allegato I pubblicato su GU 17/16) e quelli sulle norme di immigrazione. Applicata ora sanzione amministrativa pari a: 5.000 – 10.000 € per reati puniti in precedenza con multa/ammenda fino a 5.000 €; 5.000 – 30.000 € per reati puniti in precedenza con multa/ammenda fino a 20.000 €; 10.000 – 50.000 € per reati puniti in precedenza con multa/ammenda fino a 20.000 €. Se sanzione è calcolata proporzionalmente (senza limiti minimi o massimi), somma dovuta è comunque pari ad ammontare di precedente multa/ammenda (mai inferiore a 5.000 € o superiore a 50.000 €).
  • depenalizzazione di alcuni articoli del codice penale, quali:
  • 527 chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico compie atti osceni: multa da 5.000 a 30.000 € (se reato commesso all’interno o nelle vicinanze di un luogo frequentato da minori: reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi)
  • 528 chiunque allo scopo di farne commercio od esporli pubblicamente fabbrica, od importa, o acquista, o detiene, o esporta, o mette in circolazione (anche clandestinamente) scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni: multa da 10.000 a 50.000 €. Chiunque adopera  qualunque mezzo  di pubblicità per favorire la circolazione o il commercio di tali oggetti, o organizza  pubblici spettacoli, teatrali o cinematore, o audizioni e recitazioni pubbliche aventi carattere di oscenità: reclusione da 3 mesi a 3 anni + multa pari almeno a 103 €
  • 652 chiunque in occasione di tumulto, o pubblico infortuno, o comune pericolo, o in flagranza di reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare aiuto, o di dare informazioni  richieste a pubblico ufficiale, o ad incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni: multa da 5.000 a 15.000 €. Se in tali occasioni fornite informazioni false: multa da 5.000 a 15.000 €
  • 661 chiunque pubblicamente cerca con qualsiasi mezzo, anche gratuitamente, di abusare di credulità popolare, con conseguente turbamento di ordine pubblico: multa da 5.000 a 15.000 €
  • 668 chiunque recita in pubblico produzioni teatrali o proietta in pubblico pellicole cinematografiche di qualsiasi genere, senza averlo prima comunicato ad Autorità competente: multa da 5.000 a 15.000 €. Se il fatto viene commesso nonostante divieto di Autorità: multa da 5.000 a 10.000 €
  • 726 chiunque in luogo pubblico, o aperto al pubblico compie atti contrari alla decenza pubblica: multa da 5.000 a 10.000 €.

Per le violazioni ai suddetti articoli del codice civile sanzioni sono irrogate da Prefetto.

Disposizioni di D.Lgs. 8/15 si applicano anche a violazioni commesse prima di 22/01/2016, purchè procedimento penale non sia arrivato a sentenza definitiva, o decreto divenuto irrevocabile. Se procedimenti penali per reati sono stati definiti prima di 22/01/2016, Giudice può revocare sentenza/decreto, sostenendo che “fatto  non previsto da legge come reato” ed adottare provvedimenti conseguenti (trasmissione atti ad Amministrazione competente; impugnazione della sentenza ai soli effetti e capi di questa concernenti interessi civili). Ai fatti commessi prima di 22/01/2016 applicate sanzioni  pecuniarie non superiori al massimo della pena originariamente prevista per il reato depenalizzato,  con esclusione  delle sanzioni amministrative accessorie. Se azione penale non ancora esercitata, trasmissione degli atti disposta da Pubblico Ministero ad Autorità amministrativa competente, annotandola su Registro delle notizie e dei reati. Se reato per qualunque causa risulta estinto, Pubblico Ministero ne chiede archiviazione. Autorità amministrativa notifica estremi della violazione ad interessato entro 90 giorni (360 giorni se residente all’estero). Entro 60 giorni da notifica interessato può pagare sanzione in forma ridotta (50% della sanzione + spese del procedimento), con conseguente estinzione del procedimento stesso.

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