ROSSO CONERO

ROSSO CONERO (D.M. 8/4/22)  (vino62)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale (Servizio)

Chiunque produce e commercializza vino “Rosso Conero”

Iter procedurale:

MIPAAF con D.M. 8/4/2022 ha approvato disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata (DOC) “Rosso Conero” comprendente:

  • uve provenienti da vitigno Montepulciano (almeno 85%) e vitigni non aromatici a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle Marche (fino a 15%)
  • zona di produzione inerente intero territorio dei Comuni di Offagna, Ancona, Camerano, Sirolo, Numana, nonché parte dei Comuni di Osimo e Castelfidardo (Delimitazione riportata su G.U. 91/22)
  • tecniche colturali che prevedono sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura tradizionali della zona, comunque atti a non modificare caratteristiche dell’uva e del vino, con vigneti dotati di buona esposizione (esclusi vitigni impiantati in terreni umidi e non soleggiati). Vietata ogni pratica di forzatura, mentre consentita irrigazione di soccorso
  • resa massima in uva non superiore a 13 t./ha. in coltura specializzata (in caso di coltura promiscua, resa calcolata “in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite”). Nelle annate favorevoli ammesso incremento delle rese fino a 20%
  • resa massima di uva in vino non oltre 70% (Ammessa resa fino a 75%, ma eccedenza non beneficia della DOC, mentre in caso di resa superiore a 75% intera partita decade da DOC)
  • tecniche di vinificazione tradizionali (Ammessa dolcificazione nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti) realizzate nella zona di produzione delimitata, incluse zone di Barcaglione e Guastuglia di Falconara Marittima (MIPAAF può autorizzare vinificazione in cantine ubicate in Comuni limitrofi, comunque all’interno della Provincia di Ancona, purché aziende interessate: dimostrano di essere esistenti al 19/4/2022; presentano richiesta motivata e corredata da parere del Servizio su “rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e su reale possibilità per azienda di vinificare proprie uve iscritte in Schedario; sono in possesso di cantine dove vinificare solo le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti nello Schedario vitivinicolo)
  • uve destinate alla vinificazione debbono avere titolo alcolometrico naturale minimo pari a 11,5%vol.
  • caratteristiche del vino all’atto di immissione in consumo: colore rosso rubino; odore gradevole, vinoso; sapore sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11,5%vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 22 g/l. In caso di conservazione del vino in recipienti di legno, sapore del vino può rilevare lieve sentore di legno
  • etichettatura, designazione e presentazione del vino: vietata aggiunta di ogni qualifica (v. Fine, scelto, selezionato); obbligo di riportare annata di produzione; consentito uso di nome o ragione sociale o marchi privati purché non aventi significato laudativo o in grado di trarre in inganno consumatore
  • confezionamento in contenitori in vetro, nonché in “otri in materiale plastico pluristrato di polietilene o poliestere racchiuso in involucro di cartone o altro materiale rigido” di capacità non inferiore a quella minima prevista da normativa nazionale e UE; ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti da normativa UE e nazionale

MIPAAF con D.M. 8/4/2022 assegnato a “Valoritalia”, avente sede legale a Roma via XX Settembre 98/G, il compito di effettuare verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare mediante metodologia di controllo combinata (sistematica ed a campione) nell’ambito di intera filiera produttiva seguendo piano di controlli approvato da MIPAAF

 

 

 

 

 

 

 

 

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