CONERO

CONERO (D.M. 1/9/04, 19/5/11)  (vino63)

Soggetti interessati:

Chiunque produce e commercializza vino DOCG “Conero”

Iter procedurale:

MI.P.A.F. con D.M. 1/9/04, riconosciuta denominazione di origine controllata e garantita “Conero” ed approvato relativo disciplinare di produzione, comprendente:

·         vitigni ammessi: Montepulciano minimo 85% + Sangiovese fino a 15%

·         zona di produzione comprende: tutto il territorio Comuni di Offagna, Ancona, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei Comuni di Osimo e Castelfidardo (Delimitazione riportata su G.U. 212/04)

·         tecniche colturali: sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura tradizionali atti a non modificare caratteristiche dell’uva; vigneti dotati di esposizione idonea, con giacitura collinare con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi o non soleggiati. Vietata ogni pratica di forzatura, mentre consentita irrigazione di soccorso. Nuovi impianti debbono avere almeno 3.300 ceppi/ha.

·         rese in uva: massima di 9 t./ha. di vigneto specializzato. Nelle annate favorevoli ammesso incremento delle rese fino a 20%, ma uva prodotta in eccedenza non può beneficiare della DOCG

·         rese massime di uva in vino: non oltre 70% (Ammessa resa fino a 75%, ma eccedenza non beneficia della DOCG)

·         tecniche di vinificazione: tradizionali e realizzate nella zona di produzione delimitata, incluse località di Barcaglione e Guastuglia di Falconara Marittima (MI.P.A.F. può autorizzare vinificazione in cantine ubicate in Comuni limitrofi). Uve destinate alla vinificazione debbono avere titolo alcolometrico naturale di almeno 12%vol.  Ammessa dolcificazione nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie

·         caratteristiche del vino: colore rosso rubino; odore gradevole, vinoso; sapore armonico, asciutto, ricco di corpo; titolo alcolometrico minimo 12,5%vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 24 g/l. Vino prima di essere immesso in commercio sottoposto a periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a partire da 1 Novembre In caso di conservazione in recipienti di legno, sapore del vino può rilevare lieve sentore di legno

·         etichettatura: riportare sempre dopo denominazione “Conero” dicitura “Riserva”. Vietata aggiunta di ogni qualifica (v. Superiore, extra, fine, scelto, selezionato), mentre consentito uso di nome o ragione sociale o marchi privati purchè non aventi significato laudativo o traggono in inganno consumatore. Ammesso altresì riferimento a Comune, frazione, aree, zone, località comprese nel territorio delimitato da cui provengono uve

·         confezionamento: ammessa vendita “Conero” DOCG solo in bottiglie di vetro di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con  tappi di sughero a raso bocca, di capacità inferiore a 5 litri.

MI.P.A.F. con D.M. 19/5/11 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” il compito di adottare un piano di controllo dei “processi produttivi e prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione approvato” Struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati senza preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione del MI.P.A.F e deve comunicare ogni variazione concernente personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione ed Organo decisore dei ricorsi. Struttura di controllo deve rispettare qualunque disposizione complementare Autorità nazionale competente decide di imporre, nonché di svolgere attività secondo piano di controllo e prospetto tariffario approvato. Autorizzazione Valoritalia sospesa o revocata da MI.P.A.F. qualora vengano meno requisiti che ne hanno determinato concessione od in caso di inadempienza a compiti di controllo affidati

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