RILEVAZIONE PREZZI E CLASSIFICAZIONE CARCASSE

RILEVAZIONE PREZZI E CLASSIFICAZIONE CARCASSE (Reg. 1182/17, 1184/17)   (zoo14)

 

Soggetti interessati:

Macelli, Agenzie responsabili di classificazione e loro addetti qualificati fornitori capi di bestiame, persone fisiche/giuridiche che inviano capi alla macellazione.

Iter procedurale:

Reg. 1182/17 stabilisce che a partire da 11/07/2018 prezzi siano rilevati dal lunedì alla domenica di ogni settimana, per:

  1. carcasse di: bovini di età inferiore e superiore a 8 mesi, suini, ovini di età inferiore a 12 mesi, presentate con tessuto adiposo e muscolare (salvo diverse prescrizioni veterinarie). Stato membro può consentire prima di pesatura, o classificazione, o marcatura di asportare il grasso esterno della carcassa (a livello di anca, lombo, zona medio costale, fesa, punta di petto e sul contorno di regione ano genitale), se questo favorisce una valutazione più oggettiva della sua conformazione, senza incidere su stato di ingrassamento. Nel caso di bovini di età inferiore a 8 mesi, carcasse sono presentate senza grasso di bacino, diaframma, muscoli di diaframma, mentre le carcasse di bovini di età superiore a 8 mesi sono presentate senza rognoni, grasso di rognoni, grasso di bacino, diaframma, muscoli di diaframma, coda, midollo spinale, grasso scrotale, corona di fesa (controgirello), vena giugulare e grasso adiacente. Se presentazione delle carcasse di suini, bovini, ovini  (al momento della pesatura al gancio), differisce da quella prescritta dal Reg. 1308/13, il peso a caldo della carcassa viene rettificato mediante applicazione di coefficienti correttivi (per bovini di età superiore a 18 mesi riportati in Allegato a Reg. 1184/17 pubblicato su GUCE 171/17). Rettifiche calcolate a livello nazionale se risultano identiche su tutto il territorio nazionale, altrimenti calcolate per singolo macello se variano da macello a macello. Prezzi di mercato comunicati per carcasse di: bovini di età superiore a 8 mesi e suini sono quelli medi per classe, o sono rilevati di ogni classe (Autorità competente calcola poi prezzo medio per classe); bovini di età inferiore a 8 mesi  ed ovini di età inferiore a 12 mesi sono quelli medi pagati franco macello, pari al valore  della carcassa (al netto di IVA) ponderato  con un coefficiente che tiene conto di: importanza di ogni mercato; proporzione delle diverse qualità di carcasse per bovini  di età inferiore a 8 mesi, o delle diverse categorie di peso delle carcasse per ovini di età inferiore a 12 mesi. Prezzo sempre espresso per 100 kg di carcassa a freddo (pari a peso a caldo diminuito di 2 %), pesata al gancio e presentata come sopra (salvo caso di ovini per cui è considerato il peso a caldo corretto, al fine di tenere conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento)
  2. animali vivi, per cui sono rilevati i prezzi di:
  • vitelli maschi di età compresa tra 8 giorni e 4 settimane, provenienti da allevamenti di razze da latte, o di razze da carne, o di razze a duplice attitudine, o da incroci con razze da carne
  • bovini magri intesi come:  giovani bovini maschi/femmine di età compresa tra 6 e 12 mesi, acquistati dopo svezzamento per ingrasso; bovini maschi/femmine  di età  compresa tra 12 e 24 mesi acquistati per ingrasso
  • suinetti (cioè suini di peso medio vivo di circa 25 kg acquistati per ingresso)

Prezzo comunicato è quello medio ponderato dei prezzi pagati nello Stato membro nella fase di commercio all’ingrosso per ogni tipo di animale di cui sopra, al netto di IVA, applicando coefficienti che tengono conto della proporzione relativa alle diverse qualità ed importanza di ogni mercato

Prezzi di mercato comunicati sono quelli franco macello,  al netto di IVA, come desumibili dalla documentazione rilasciata al fornitore dal macello o da persona fisica/giuridica che ha inviato capi alla macellazione.

Se macello o persona fisica/giuridica  effettuano pagamenti supplementari ai fornitori di carcasse/animali vivi, Stato membro può prendere in considerazione tali importi e periodo di riferimento. In tal caso macello o persona fisica/giuridica è tenuto a notificare importo di qualunque pagamento  supplementare effettuato

Prezzi di mercato comunicati ad Autorità competente su supporto cartaceo o per via elettronica dai gestori di macello o dalle persone fisiche giuridiche entro termine fissato da Stato membro, o messi a disposizione di Autorità competente presso macello o nei locali di persona fisica/giuridica.

In merito alla rilevazione dei prezzi, Stato membro può decidere, in base a Reg. 1184/17, se suddividere il proprio territorio in più Regioni, tenendo conto di: dimensione del territorio; eventuale suddivisione già esistente in Regioni; variazioni geografiche dei prezzi. Se Stato membro sceglie le Regioni, Autorità competente determina pressi medi regionali per ogni classe e qualità di carcasse, nonché per ogni tipo e qualità di animali vivi.

In assenza di rilevazioni dei prezzi nei mercati rappresentativi, o da parte di gestori di macello, o di persone fisiche/giuridiche designate da Stato membro, tali prezzi sono rilevati da Camere di Commercio, Centri di quotazione, cooperative agricole, Organizzazioni sindacali di agricoltori presenti nello Stato membro interessato. In deroga Stato membro, che istituisce in una determinata Regione un Comitato specifico (in cui equamente rappresentati sia acquirenti che venditori di bestiame e relative carcasse), può utilizzare ai fini della rilevazione dei prezzi, quelli definiti da tale Comitato.

Se oltre 35% dei bovini aventi età di oltre 8 mesi macellati è rappresentato da acquisti pagati forfettariamente, Stato membro definisce criteri per escludere dal calcolo dei prezzi determinate partite “se queste influenzano sproporzionalmente  i prezzi stessi”. Se gli acquisti pagati forfettariamente risultano invece inferiori al 35% del totale dei bovini macellati di età di oltre 8 mesi, Stato membro può decidere di non tener conto di tali prezzi, ai fini del calcolo dei prezzi medi da comunicare. In tal caso Autorità competente calcola il prezzo nazionale rappresentativo per ogni classe, tenendo conto dei coefficienti di conversione.

Reg. 1182/17 consente a Stato membro di non applicare la classificazione obbligatoria delle carcasse di bovini e suini in caso di:

  1. macelli che abbattono in media a settimana meno di 150 bovini di età inferiore a 8 mesi e meno di 500 suini (Stato membro ai fini della rilevazione dei prezzi può fissare limiti inferiori)
  2. carcasse di bovini e suini di proprietà del macello, per le quali non sussistono transazioni  commerciali per acquisto di tali animali
  3. carcasse di suini di razze autoctone chiaramente definite o richiedenti particolari modalità di commercializzazione, e loro composizione anatomica rende impossibile una classificazione omogenea delle carcasse
  4. carcasse di ovini in determinati macelli

Decisioni prese al riguardo da Stato membro comunicate a Commissione.

Reg. 1182/17 stabilisce altresì che classificazione delle carcasse di bovini, suini, ovini è effettuata:

  1. al macello al momento della determinazione del peso della carcassa a caldo o prima della posatura se richiesto da determinati metodi di classificazione utilizzati da Stato membro, comunque non oltre: 60 minuti dopo giugulazione per bovini/ovini; 45 minuti per suino. Se metodi automatizzati non consentono di classificare carcasse di bovini/ovini, questa ha luogo giorno di macellazione, anche se periodo intercorrente tra giugulazione e pesatura scade il giorno dopo
  2. da addetti qualificati, in possesso di licenza per classificazione “a vista” di carcasse, o di autorizzazione rilasciata da Stato membro (equivalente al riconoscimento di qualifica)
  3. mediante metodi di classificazione autorizzati, che possono prevedere uso di tecniche automatizzate, semi automatizzate, manuali applicate da personale qualificato

Stato membro può rilasciare licenza per uso di metodi di classificazione automatizzati per bovini ed ovini consistenti in un’apparecchiatura automatizzata ed in una formula matematica da applicare in tutto o in parte del suo territorio, purché vengano rispettate le condizioni ed i requisiti minimi riportati in Allegato IV di Reg. 1182/17 pubblicato su GUCE 171/17. A tal fine Stato membro:

  1. invia, almeno 2 mesi prima di inizio test di automatizzazione, informazioni di cui ad Allegato IV pubblicato su GUCE 271/17 a Commissione, affinché possa partecipare ai suddetti test
  2. designa un Organismo indipendente che esamina i risultati dei test
  3. invia, entro 2 mesi dalla conclusione dei test, alla Commissione le informazioni di cui ad Allegato IV pubblicato su GUCE 271/17

Se concessa licenza per classificazione automatizzata di bovini ed ovini in base a test condotti con più tipologie di presentazione delle carcasse, loro differenze non debbono incidere sui risultati della classificazione. Ammessa la concessione di autorizzazione alla classificazione automatizzata di bovini ed ovini senza procedere ai suddetti test, se tale metodo già autorizzato in altro Stato membro sulla base di test effettuati su un campione di carcasse ritenuto rappresentativo del patrimonio di bovini ed ovini presente negli Stati membri interessati. Eventuali modifiche al metodo automatizzato sono approvate da Autorità competenti, purché: dimostrato che garantiscono livello di precisione analogo a quello previsto per i test di cui sopra; informata Commissione di ogni modifica apportata.

Classificazione con tecniche automatizzate è valida solo se presentazione della carcassa risulta identica a quella impiegata durante i test, o si dimostra, in modo convincente ad Autorità competenti, che l’uso di una presentazione diversa delle carcasse non incide sul risultato di classificazione automatizzata.

Macelli che effettuano classificazione usando tecniche automatizzate:

  1. identificano categoria di carcasse di bovini mediante il sistema di identificazione e registrazione ufficiale UE
  2. redigono rapporti di controllo giornalieri sul funzionamento dei metodi di classificazione automatizzata, riportando eventuali carenze rilevate e provvedimenti adottati.

Stato membro comunica entro 15 Aprile a Commissione numero totale di bovini di età superiore a 8 mesi, suini, ovini macellati nell’anno precedente, evdienziando:

  1. nel caso di bovini: numero totale per ogni categoria, classe di conformazione, classe di stato di ingrasso
  2. nel caso di suini: numero totale per ogni classe di carcasse
  3. nel caso di ovini: numero totale di ogni categoria di peso

Stato membro, su richiesta di Commissione, fornisce:

  • elenchi relativi a:
  1. macelli che rilevano prezzi, indicando quantità di capi bovini di età superiore a 8 mesi abbattuti in ogni macello nell’anno precedente
  2. persone fisiche o giuridiche che rilasciano prezzi indicando quantità di bovini di età superiore a 8 mesi inviati a macellazione in anno precedente
  • informazioni relative a prezzi di mercato praticati in Stati membri per prodotti importati da Paesi Terzi; prezzi praticati sui mercati rappresentativi di Paesi Terzi

Stato membro entro 1 Giugno comunica a Commissione qualità di carcasse e di animali vivi e coefficienti di ponderazione, nonché coefficienti correttori e mercati rappresentativi.

Reg. 1184/17 stabilisce che a partire da 11/07/2018 macelli, Agenzie responsabili di classificazione, agenti addetti alla classificazione comunicano al fornitore dei capi i risultati della classificazione del bestiame su supporto cartaceo o  per via elettronica, specificando per ogni carcassa:

  1. risultati della classificazione, tramite lettere (per categoria di conformazione) e numero (per stato di ingrassamento) come prescritto dal  1308/13
  2. peso della carcassa (indicare se trattasi di peso a caldo o a freddo)
  3. presentazione della carcassa al momento di pesatura e sua classificazione al gancio (indicazione non obbligatoria  se nel territorio di Stato membro è ammesso un solo tipo di presentazione)
  4. eventuale utilizzo di tecnica di classificazione automatizzata
  5. eventuali indicazioni di sottoclassi se richieste da Stato membro

Controlli in loco eseguiti senza preavviso in tutti i macelli dove applicata la classificazione obbligatoria delle carcasse riguardanti: prestazioni di addetti; metodi di classificazione applicati; modalità di presentazione, classificazione ed identificazione delle carcasse nei macelli. Controlli sono eseguiti da Organismi indipendenti da macelli, Agenzie responsabili di classificazione, addetti alla classificazione. Se tali Organismi  non dipendono da Autorità competente, questa deve verificare, almeno 1 volta/anno, che controlli in loco siano eseguiti correttamente.

Se Stato membro procede ad un’analisi dei rischi, la frequenza dei controlli in loco ed il numero minimo di carcasse da controllare sono fissati in base ai risultati di tale analisi, tenendo conto del numero dei capi abbattuti nei macelli considerati e dei risultati conseguiti dai precedenti controlli in loco effettuati presso questi. Se non eseguita analisi dei rischi, controlli in loco attuati:

  1. almeno 2 volte/ trimestre, in tutti i macelli che abbattono in media ogni settimana meno di 150 bovini di età non inferiore a 8 mesi (ogni controllo riguarda almeno 40  carcasse scelte a caso, o tutte le carcasse se macellati meno di 40 capi) e meno di 500 suini
  2. con una frequenza e su un numero di carcasse fissato da Stato membro in macelli che abbattono in media ogni settimana meno di 150 bovini di età inferiore a 8 mesi o di 500 suini ed eseguono la classificazione delle carcasse di ovini

Controlli in loco debbono verificare in particolare:

  1. categoria delle carcasse di bovini ed ovini
  2. classificazione, pesatura, bollatura delle carcasse
  3. accuratezza dei metodi di classificazione automatizzata per bovini e suini, usando un sistema di punti per determinare  il livello di precisione del metodo di classificazione applicato
  4. modalità di presentazione delle carcasse
  5. eventuale prova funzionale giornaliera ed altri aspetti tecnici di classificazione
  6. rapporto  dei controlli giornalieri

Autorità competente conserva le relazioni sui controlli in loco effettuati. Se in sede di controlli in loco si rilevano un elevato numero di classificazioni, presentazioni, identificazioni errate, o non conformi alla normativa tecnica di classificazione automatizzata, licenze ed autorizzazioni rilasciate agli addetti (o la stessa tecnica di classificazione automatizzata) vengono revocate. Se errore riguarda categoria di conformazione o stato di ingrassamento, Organismo responsabile del controllo in loco chiede agli operatori di correggerlo sulla bolla della carcassa, o su relativi documenti di accompagno.

Commissione UE istituisce un Comitato di controllo, incaricato di effettuare ispezioni in loco concernenti:

  1. applicazione delle tabelle UE di classificazione delle carcasse di bovini, suini, ovini
  2. rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione
  3. corretta classificazione, identificazione, bollatura di carni bovine nell’ambito di acquisti ad intervento pubblico.

Comitato è composto da 3 esperti di Commissione, 1 esperto di Stato membro interessato, 8 esperti di altri Stati membri, designati in base a loro indipendenza e competenza (in particolare  in materia di classificazione delle carcasse e rilevazione dei prezzi di mercato), che si impegnano a non divulgare  le informazioni  raccolte, né ad utilizzarle per fini personali.  Spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri del Comitato per ispezioni in loco sono a carico di Commissione.

Ispezioni in loco sono eseguite da Comitato presso macelli, mercati delle carni,  centri di intervento e di quotazione, servizi  centrali e regionali responsabili dell’applicazione della normativa in oggetto, e riguardano:

  1. applicazione delle tabelle di classificazione delle carcasse di bovini e suini,
  2. rilevazione dei prezzi in base alle tabelle di classificazione
  3. corretta classificazione, identificazione e bollatura delle carni bovine nell’ambito degli acquisti ad intervento pubblico

Ispezioni in loco, a cui possono partecipare rappresentanti di Stato membro controllato, sono eseguite ad intervalli regolari, la cui frequenza può variare in funzione di: consistenza della produzione di carni bovine, suine, ovine in Stato membro a controllo; precedenti irregolarità connesse ad applicazione delle tabelle di classificazione ed alla comunicazione dei prezzi di mercato.

Ispezioni in loco sono organizzate da Stato membro a controllo in base a criteri stabiliti da Commissione. A tal fine inviata la proposta del programma delle ispezioni, almeno 60 giorni prima di loro esecuzione, a Commissione, che può chiedere di apportarvi modifiche.

A conclusione di  ogni ispezione, i membri del Comitato ed i rappresentanti di Stato membro si riuniscono per valutare i risultati ottenuti in merito a: applicazione delle tabelle di classificazione delle carcasse di bovini, suini, ovini; rilevazione dei prezzi in funzione di tali tabelle di classificazione. Da ciò deriva la elaborazione di una relazione sulle ispezioni eseguite, inviata a Stato membro controllato ed agli altri Stati Membri. Se la relazione evidenzia carenze o formula raccomandazioni, al fine  di migliorare le operazioni di classificazione o di rilevazione dei prezzi, Stati membri, entro tre mesi successivi a notifica, informano Commissione circa le modifiche apportate.

In base a Reg. 1182/17  marcatura della carcassa deve avvenire al momento della classificazione, mediante timbro o etichetta in cui riportare:   categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento per bovini e ovini;  classe di carcassa o percentuale che esprime tenore stimato di carne magra per suini. Etichetta chiaramente leggibile, saldamente applicata su superficie esterna o interna di carcassa. Marchio chiaramente leggibile, stampato in inchiostro indelebile e non tossico, applicato su superficie esterna di ogni quarto di carcassa per bovini, ogni carcassa o mezzena per ovini ogni mezzena per suini.

Stato membro può stabilire che carcassa non venga bollata qualora:

  1. si procede a registrazione ufficiale, riportando per ogni carcassa: sua identificazione individuale (utilizzare “qualsiasi mezzo inalterabile”); suo peso a caldo; risultato della classificazione
  2. tutte le carcasse, in un processo continuo, sono porzionate all’interno del laboratorio di sezionamento riconosciuto

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