DISCIPLINA PICCOLA PESCA

DISCIPLINA PICCOLA PESCA (DM 07/12/16)        (pesca46)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) e suo Dipartimento pesca marittima ed acquacoltura (DPMA).

Imprese della piccola pesca artigianale (intesa come pesca praticata con unità di lunghezza “fuori tutto” inferiore a 12 m.,  abilitata all’esercizio di pesca costiera locale, cioè entro 12 miglia da costa, con uno o più dei seguenti sistemi:  reti da pesca calante;  reti da pesca circuitante; reti a tramaglio,  incastellate combinate;  nasse e cestelli; cogolli e bertovelli; lenza a mano e a canna,  manovrate a mano o meccanizzate;  lenze trainate; arpione)  o della piccola pesca (intesa come pesca praticata con unità di lunghezza “fuori tutto” inferiore a 12 m., abilitate all’esercizio di pesca costiera locale, con uno o più dei seguenti sistemi e/o  attrezzi: piccola rete derivante; palangaro fisso)  operanti nello stesso Compartimento marittimo, che costituiscono un Consorzio di gestione, purché:

  1. comprendenti un numero dei soci almeno pari a 75% delle imprese esercitanti piccola pesca artigianale nel Compartimento marittimo di costituzione del Consorzio, che utilizzano solo gli attrezzi di cui sopra e si impegnano a rinunciare all’utilizzo di altri attrezzi
  2. riportato nello statuto:
  • come obiettivo primario, quello della gestione e tutela delle risorse presenti nella fascia costiera (cioè 6 miglia dalla costa)
  • criteri per il finanziamento  del Consorzio e delle sue attività
  • sviluppo di strutture di supporto a terra per le attività di produzione (v. mercati ittici di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto)
  • iniziative promozionali atte a valorizzare qualità del pescato dei consorziati
  • promozione della formazione e qualificazione professionale del personale addetto alla piccola pesca artigianale
  • massima collaborazione con MIPAAF ed Istituti di ricerca per studi e ricerche su ambiente marino
  1. operanti nell’ambito dei confini territoriali di riferimento
  2. muniti di criteri per autofinanziamento del Consorzio e delle sue attività

Iter procedurale:

Consorzi di nuova costituzione o preesistenti (Debbono ricostituirsi se loro statuto non conforme a quanto previsto sopra)  inviano copia dello statuto a MIPAAF Direzione Generale Pesca Marittima ed Acquacoltura.

Consorzio deve:

  1. affidare incarico di monitoraggio ad un Istituto scientifico riconosciuto da MIPAAF al fine di disporre di dati aggiornati sulle risorse alieutiche presenti nella fascia costiera
  2. inviare entro 31 Dicembre a MIPAAF  tramite Capitaneria di porto di competenza, il programma delle attività di gestione e tutela delle risorse ittiche, che intende effettuare nell’anno successivo
  3. predisporre entro 1 Marzo   una relazione  su  attività di gestione svolta nell’anno precedente, anche al fine di consentirne il corretto monitoraggio
  4. proporre a MIPAAF le misure tecniche da applicare entro 6 miglia dalla costa nell’ambito del Compartimento di riferimento, quali: periodi di catture; limiti spaziali o temporali per uso di attrezzi consentiti; regolarizzazione degli accessi alla zona di pesca; previsioni di ulteriori punti di sbarco rispetto a quelli esistenti; costituzione di aree riservate al ripopolamento; possibilità di stabilire, per specie ittiche di interesse, taglie  minime maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente; adozione di misure volte a ridurre catture accessorie e scarti; monitoraggio di risorse prima e dopo l’adozione delle suddette misure; azioni di informazione e sensibilizzazione degli operatori della filiera
  5. proporre a MIPAAF ulteriori misure atte ad assicurare una gestione razionale delle risorse (v. limiti di cattura per determinate specie; eventuali sanzioni per soci che violano norme in materia),  corredate dal parere di Istituto scientifico designato. Ministero, in caso di valutazione positiva, procede entro 30 giorni da ricezione ad approvazione della proposta, o direttamente, o delegando Compartimento marittimo di riferimento.

MIPAAF coordina il controllo sul corretto operato dei Consorzi.

DM 25/01/2016, come modificato da DM 10/08/2017, definisce le misure per la pesca dei piccoli pelagici (cioè acciughe e/o sardine) nel mare Mediterraneo. Al riguardo tutti i pescherecci, indipendentemente da loro lunghezza fuori tutto, o da dove esercitano attività di pesca, possono pescare tale tipologia di pesce (se costituente oltre 50%, in peso vivo, del totale delle catture effettuate) per oltre 20 giorni/ mese, ma non oltre 180 giorni/anno.

Per anni 2017/2018:

  1. pescherecci operanti nel mare Adriatico settentrionale (GSA 17) e/o nel mare Adriatico meridionale (GSA 18) possono pescare sardine o acciughe per un massimo di 144 giorni/anno, senza comunque superare il livello di catture raggiunto per essi al 2014
  2. nel periodo  1 Luglio – 31 Dicembre è vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nell’area compresa tra Compartimento marittimo di Montefalcone e quello di Brindisi, entro una distanza inferiore a 6 miglia dalla costa
  3. nel periodo   1 Luglio – 31 Dicembre pescherecci iscritti in IV  categoria sono abilitati alla pesca costiera locale entro 6 miglia dalla costa, mentre pescherecci aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 m. sono autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici oltre le 4 miglia dalla costa. Transito nella fascia costiera dove è preclusa l’attività di pesca deve avvenire con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi, salvo cause di forza maggiore
  4. nella GSA 17 e GSA 18 sono stabilite le seguenti chiusure per favorire la riproduzione di stock di piccoli pelagici:
  • fermo temporaneo di pesca ad acciughe per tutti i pescherecci che effettuano tale tipo di pesca, iscritti ed operanti nei  Compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona dal 26 Agosto al 9 Settembre inclusi e da  San Benedetto del Tronto a Gallipoli dal 3 Settembre al 17 Settembre inclusi
  • fermo temporaneo pesca a sardine per tutti i pescherecci che effettuano tale tipo di pesca, iscritti ed operanti nei Compartimenti marittimi da Trieste a Rimini dal 16 Dicembre al 30 Dicembre inclusi, da Pesaro ad Ancona (dal 21 Ottobre a 4 Novembre inclusi e da San Benedetto del Tronto a Gallipoli da 16 Settembre al 30 Dicembre  inclusi.

Per 2018 MIPAAF può stabilire periodo di fermo differenti dai precedenti.

Durante il periodo di fermo è vietato esercitare pesca ed operazioni di sbarco di piccoli pelagici nelle acque dei Compartimenti GSA 17 e GSA 18 dove sono attuate tali misure, nonché nelle acque prospicienti a questi (Divieto vale anche per pescherecci provenienti da altri Compartimenti).

Unità abilitate con altri sistemi di pesca, oltre a quelli previsti per la pesca ai piccoli pelagici (cioè reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti), o attrezzate per la pesca-turismo possono optare per continuare l’attività nei periodi di divieto previo sbarco di attrezzatura di pesca dei piccoli pelagici od apposizione dei sigilli a queste da parte di Autorità marittima. Di tale situazione armatore ne dà comunicazione scritta, entro giorno precedente inizio di interruzione temporanea, a Capo del Compartimento marittimo di iscrizione o all’Autorità Marittima di base logistica.

Al fine di ottenere autorizzazione alla pesca di sardine ed acciughe nelle aree  GSA 17 e GSA 18 interessati presentano richiesta (modello Allegato I pubblicato su GU 228/17) a DPMA di MIPAAF viale dell’Arte 16 00144 Roma  allegando, a pena di inammissibilità:

  1. copia di licenza di pesca o di attestazione provvisoria recante abilitazione all’impiego dei sistemi “circuizione” e/o “volante” o degli attrezzi “reti a circuizione a chiusura meccanica, “reti da traino pelagiche a coppia”
  2. copia delle pagine del giornale di pesca, o copia delle dichiarazioni di cui all’Allegato III pubblicato su GU 228/17, o qualsiasi altro documento fiscale, commerciale, di trasporto attestante l’attuazione della pesca ai piccoli pelagici nelle aree GSA 17 e GSA 18 per 140 giorni in due anni consecutivi nel periodo 2011-2015
  3. dichiarazione attestante scelta irrevocabile per intero anno di riferimento all’uso tra tutti quelli autorizzati in licenza, del solo sistema volante, o a circuizione, o “reti a circuizione a chiusura meccanica”, o “reti da traino pelagiche a coppia”

Interessati, in possesso di imbarcazioni registrate in Uffici marittimi ricadenti in GSA diversi dai precedenti, possono presentare domanda se dichiarano di rispettare le misure di gestione previste nei GSA 17 e GSA 18.

Autorizzazione è concessa se peschereccio, indipendentemente della lunghezza fuori tutto, risulta munito di sistema VMS e/o  AIS funzionante ed attivo, nonché di logbook elettronico.

Per anni 2017 e 2018 capacità complessiva delle unità di  pesca operanti con “reti a circuizione a chiusura meccanica” e/o “reti da traino pelagiche a coppia” nella pesca ai piccoli pelagici in GSA 17 e GSA 18, non dovrà superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unità, quelli esistenti nel 2014. DPMA di MIPAAF, verificato il possesso di tali requisiti, rilascia l’autorizzazione speciale di pesca (Modello Allegato 2 pubblicato su GU 228/17)  fino al raggiungimento della capacità di pesca dei piccoli pelagici del 2014, tenendo conto che, qualora interessato ha rilevato sostituito nel frattempo un’unità di pesca di piccoli pelagici in Adriatico, ai fini del calcolo delle giornate di pesca viene considerata valida l’attività svolta dal precedente peschereccio. Analogamente se l’attività di pesca è avviata dopo il 2014, il calcolo delle suddette giornate è effettuato valutando anche l’attività di pesca svolta nel 2016, o secondo “un criterio di proporzionalità rispetto alle giornate di pesca richieste”.

Autorizzazione ha validità di due anni, con richiesta di rinnovo (modello Allegato I pubblicato su GU 228/17) presentata a DPMA di MIPAAF 60 giorni prima da scadenza, corredata (pena mancato rinnovo di autorizzazione) da una dichiarazione attestante di aver pescato piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18  per almeno 70 giorni nel periodo di validità di autorizzazione (requisito attestato anche tramite risultanze di logbook).   Se al 60°  giorno precedente la scadenza tale requisito non viene raggiunto, la richiesta di rinnovo è presentata “con riserva” di raggiungerlo entro termini di validità dell’autorizzazione di pesca, fermo restando l’impegno dell’interessato a non superare capacità di pesca del 2014, pena mancato rinnovo della suddetta autorizzazione.

Comandanti di pescherecci che effettuano pesca attiva di stock di piccoli pelagici debbono comunicare ogni mese a Ufficio marittimo di iscrizione, direttamente o tramite cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate.

Indipendentemente da lunghezza fuori tutto, comandanti di pescherecci che effettuano pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico sono soggetti agli obblighi di:

  1. registrazione e comunicazione delle catture
  2. operazioni di sbarco, mediante impiego di logbook elettronico (in particolare delle catture di acciughe e/o sardine)
  3. dotarsi di sistema VMS e/o  AIS funzionante  ed attivo, pena sospensione della autorizzazione di pesca ai piccoli pelagici nelle aree GSA 17 e GSA 18.

Per anni 2017/2018 le unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle aree GSA 17 e GSA 18 possono esercitare anche altri tipi di pesca autorizzati in licenza, previa restituzione temporanea dell’autorizzazione rilasciata ad Autorità Marittima d’iscrizione.

A decorrere dal 01/10/2017 è istituito presso DPMA di MIPAAF l’Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici  nelle aree GSA 17 e GSA 18 (Elenco aggiornato ogni 30 Settembre). Interessati possono chiedere (modello riportato in Allegato 3 pubblicato su GU 228/17) cancellazione da Elenco o sostituzione (debitamente motivata) di imbarcazione iscritta con altra unità avente analoghe caratteristiche.

Raggiunti limiti delle giornate di pesca fissate, pescherecci che effettuano pesca di piccoli pelagici devono interrompere tale tipologia di pesca.

Unità di pesca operanti nella GSA 17 e GSA 18 non incluse in Elenco di DPMA non sono autorizzate a pescare, o detenere a bordo, o sbarcare quantitativi di acciughe e/o sardine superiori a 20% in peso vivo del totale delle catture effettuate.

Entità aiuto:

Consorzio e suoi soci per conseguire gli scopi statutari, possono beneficiare degli incentivi previsti dalle normative UE e nazionali nei limiti da queste previsti. Vietato comunque il cumulo di incentivi se socio già percepisce per quella misura uno specifico aiuto.

Sanzioni:

Consorzio che, pur richiamato da MIPAAF ad osservare gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e statutarie,  persiste nel violarle, o quando rilevata  insufficienza della sua  azione che ne determina un irregolare funzionamento, con pregiudizio per l’assolvimento dei suoi scopi: revoca del riconoscimento.

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