RIFORMA STRUTTURALE UE

RIFORMA STRUTTURALE UE (Reg. 825/17; D.P.R. 22/18)                 (cee53)

Soggetti interessati:

Commissione Europea, Stati membri, Autorità di Gestione dei programmi strutturali (in Italia: Ministero e Regioni),  Organizzazione internazionale del settore pubblico, Banca Europea Investimenti (BEI),  Fondo Europeo per Investimenti (FEI), Ufficio Europeo per Lotta antifrode (OLAF), Corte dei Conti UE.

Iter procedurale:

Commissione UE, con Reg. 825/17 come modificata da Reg. 1672/18, ha definito per il periodo 20/05/2017 – 31/12/2020 un programma di sostegno alle riforme strutturali, avente come:

  • obiettivo generale quello di contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali, favorevoli alla crescita negli Stati membri, fornendo sostegno alle Autorità per l’attuazione di misure atte a riformare e rafforzare le Istituzioni, la governance, l’Amministrazione pubblica, i settori economici sociali, così da promuovere la coesione, competitività, produttività, crescita sostenibile, creazione posti di lavoro, investimenti, inclusione sociale nonché contribuire alla convergenza reale in seno alla UE (anche per prepararli alla partecipazione alla zona euro, in particolare nell’ambito di processi di governance economica, anche mediante azioni di assistenza per un uso efficiente, efficace, trasparente dei Fondi UE)
  • obiettivi specifici, da conseguire in stretta cooperazione tra Stati membri, quali:
  1. sostenere le iniziative di Autorità di Gestione volte a strutturare le riforme, in funzione delle loro priorità, tenendo conto della situazione di partenza e degli effetti socio-economici previsti
  2. aiutare Autorità di Gestione a: migliorare la capacità di elaborare, sviluppare, attuare politiche e strategie di riforma;  attuare un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori
  3. aiutare Autorità di Gestione a definire ed applicare processi idonei, tenendo conto di esperienza acquisita da altri Paesi nell’affrontare situazioni analoghe
  4. assistere  Autorità di Gestione a migliorare efficienza ed efficacia della gestione di risorse umane, anche rafforzandone conoscenze e competenze professionali e definendone le responsabilità

Obiettivi specifici riguardano seguenti settori di intervento:

  1. gestione delle finanze e beni pubblici, procedure di bilancio, gestione del debito, amministrazione delle entrate
  2. riforme istituzionali e sviluppo della cultura del servizio da parte di Amministrazione pubblica, anche tramite: semplificazione della normativa; presenza effettiva dello stato di diritto; riforma dell’assistenza giudiziaria; rafforzamento della lotta contro frodi, corruzione, riciclaggio di denaro
  3. contesto imprenditoriale (incluse PMI), sviluppo del settore privato, investimenti, partecipazione pubblica ad imprese, processi di privatizzazione, commercio ed investimenti esteri, concorrenza ed appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile, innovazione e digitalizzazione
  4. istruzione e formazione; politiche del mercato del lavoro (incluso dialogo sociale); lotta alla povertà; promozione di inclusione sociale; sistemi di  previdenza ed assistenza sociale; sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria; politiche di asilo, migrazioni, frontiere
  5. politiche per investimenti sul clima; promozione di efficienza energetica e diversificazione energetica; settore agricolo; pesca; sviluppo sostenibile delle zone rurali
  6. politiche per settore finanziario (compresa stabilità finanziaria);  accesso a finanziamenti e prestiti da parte di economia reale; produzione,  diffusione e monitoraggio di dati e statistiche; contrasto ad evasione fiscale

Ai fini del conseguimento degli obiettivi generali e specifici il programma può finanziare azioni ed attività anche a sostegno delle riforme che possono aiutare gli Stati membri all’adesione a zona euro.

Conseguimento di obiettivi generali e specifici valutato in base a seguenti indicatori (Commissione può modificare elenco di indicatori):

  1. numero e tipo di Autorità nazionali, servizi ad Amministrazioni e ad altri Enti pubblici di ogni Stato membro beneficiario
  2. numero e tipo di fornitori del sostegno (v.  organismi di diritto pubblico o privato con finalità di servizio pubblico, Enti pubblici, Organizzazioni internazionali)  articolati per obiettivi specifici, di settore e Stato membro beneficiario
  3. numero e tipo di azioni eseguite (v.  messa a disposizione di esperti, formazione, seminari),  ripartite per: raccomandazioni specifiche per Paese o per azioni connesse ad attuazione diritto di UE, programmi di adeguamento economico,  riforme intraprese su iniziativa di Stati membri; obiettivi specifici di settore e Stato membro beneficiario; fornitori di sostegno di cui alla lettera b); destinatari del sostegno nello Stato beneficiario (v.  Autorità  nazionali)
  4. numero e tipo di dispositivi politici e giuridici (v.  memorandum di intesa, lettere di  intenti, accordi, contratti conclusi tra Commissione, partner delle riforme e fornitori del sostegno per attività del programma), suddivisi per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario
  5. numero di iniziative strategiche adottate (v.  piani di azione, tabelle di marcia, orientamenti, raccomandazioni), ripartite per obiettivo specifico, settore, Stato membro beneficiario a seguito di attività sostenute dal programma
  6. numero di misure attuate per settore e Stato membro beneficiario, a seguito di azioni di supporto realizzate nell’ambito del programma, suddivise tra raccomandazioni specifiche per Paese, o azioni pertinenti connesse ad attuazione del diritto UE ai programmi di adeguamento economico ed  alle riforme intraprese su iniziativa di Stati membri
  7. riscontri pervenuti  da Autorità nazionali, servizi di amministrazione, altri Enti pubblici beneficiari del sostegno nell’ambito del programma, nonché da altri portatori di interessi sui risultati o su impatto di azioni realizzate nell’ambito del programma stesso per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario
  8. riscontri pervenuti da fornitori del sostegno sui risultati e su impatto del sostegno fornito nell’ambito del programma, in relazione agli obiettivi specifici, settori di intervento e Stato membro beneficiari
  9. evoluzione dei pareri di parti interessate, in merito al contributo dato dal programma alla attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario
  10. numero di obiettivi  del piano di cooperazione e sostegno conseguito da Stato membro beneficiario, grazie al sostegno ricevuto dal programma

Commissione effettua inoltre analisi quantitativa al fine di determinare legame esistente tra sostegno al programma (misurato in base agli indicatori di cui sopra) e riforme istituzionali, amministrative, strutturali attuate da Stato membro beneficiario, allo scopo di rafforzare competitività, produttività, crescita, occupazione, coesione ed investimenti

Commissione adotta programma di lavori annuali, informandone Parlamento Europeo e Consiglio, in cui specificare: misure necessarie per loro attuazione in linea con gli obiettivi generali e specifici da conseguire; criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni; elementi richiesti dal regolamento finanziario. Una parte limitata del programma annuale di lavoro è riservata a misure speciali per casi urgenti ed imprevisti, debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata (v. grave perturbazione economica che sfugge al controllo di Stato membro).  Commissione può adottare, su richiesta di Stato membro, misure  speciali  in conformità agli obiettivi ed alle azioni sopra definite,  per aiutare le Autorità nazionali a coprire necessità urgenti. Misure speciali sono di natura temporanea (non oltre sei mesi), non soggette a richiesta di sostegno da parte di Stato membro, sostituibili mediante concessione di  un sostegno ai sensi del Reg. 825/17.

Programma annuale finanzia azioni che garantiscono un valore aggiunto europeo, attraverso:

  1. sviluppo ed attuazione di  soluzioni in grado di affrontare le sfide locali, regionali, nazionali, contribuendo nel contempo alla coesione sociale, economica e territoriale
  2. loro complementarietà e sinergia con altri programmi e politiche regionali, nazionali, UE
  3. loro contributo all’attuazione coerente ed uniforme del diritto e delle politiche UE (comprese quelle di solidarietà)
  4. loro contributo alla condivisione delle buone prassi, anche al fine di accrescere la visibilità dei programmi con la creazione di  una rete di competenze a livello UE
  5. promozione di fiducia  reciproca tra Stati membri beneficiari e Commissione, nonché collaborazione tra Stati membri

Stati membri inviano richieste di sostegno (schema predisposto da Commissione) a Commissione entro 31 Ottobre, riguardanti:

  1. esecuzione delle riforme che Stati membri intraprendono per garantire crescita economica sostenibile e creazione posti di lavoro
  2. attuazione programmi di adeguamento economico per Stati membri che ricevono assistenza finanziaria da UE
  3. attuazione di riforme in grado di sostenere la crescita nell’ambito di processi di governance economica, o di azioni connesse con l’attuazione del diritto UE

Commissione esamina richieste pervenute, tenendo conto di: urgenza, entità e profondità dei problemi individuati; sostegno necessario nei singoli settori; analisi di indicatori socio-economici; capacità amministrativa di Stato membro.

In base a tale analisi ed alle attività esistenti finanziate da Fondi UE, Commissione definisce accordi con Stati membri concernenti: ambiti prioritari; obiettivi; calendario indicativo;   portata e contributo globale del sostegno.

Commissione invia al Parlamento europeo ed al Consiglio il piano di cooperazione e sostegno, previo consenso di Stato membro beneficiario (consenso negato in caso di informazioni sensibili o  riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere gli interessi pubblici; consenso dato non appena occultate le informazioni sensibili o riservate, o qualora trascorso periodo di tempo ragionevole comunque non oltre due mesi da realizzazione di misure per cui divulgazione di informazioni non incide negativamente su attuazione misure di sostegno del programma).

Commissione può, con consenso di Stato membro, organizzare il sostegno al programma in collaborazione con altri Stati membri ed Organizzazioni europee ed internazionali.

Stato membro beneficiario, coordinandosi con Commissione, conclude partenariati con uno o più Stati membri “che fungono da partner per riforme in settori specifici”, i quali coordinandosi con Commissione e Stato membro beneficiario, possono contribuire a: definire strategie e tabella di marcia per riforme; predisporre assistenza di qualità; controllare attuazione delle strategie e dei progetti.

Misure previste dal programma possono essere attuate direttamente da Commissione UE o tramite persone diverse da Stati membri.

Commissione e Stati membri beneficiari promuovono sinergie e coordinamento tra programma Reg. 825/17  e quelli degli altri strumenti UE (In particolare dei Fondi strutturali). A tal fine:

  1. garantiscono complementarietà e sinergia tra diversi strumenti UE, nazionali, regionali sia in fase di pianificazione, che durante la loro attuazione
  2. ottimizzano meccanismi di coordinamento per evitare duplicazione degli interventi
  3. garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione a livello UE, nazionale, regionale, così da realizzare azioni di sostegno coerenti e razionali.

Commissione si impegna a garantire la complementarietà e sinergie del programma con il sostegno fornito da altre Organizzazioni internazionali pertinenti.

Commissione adotta provvedimenti per garantire tutela degli interessi finanziari UE mediante applicazione di misure preventive contro frode, corruzione, attività illecite. Qualora a seguito di controlli, rilevate irregolarità, si procede al recupero delle somme indebitamente versate, o non correttamente utilizzate ed all’eventuale applicazione di sanzioni amministrative “ effettive e proporzionate”.

OLAF può eseguire controlli presso operatori economici interessati, direttamente o meno, ai finanziamenti per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite, lesive di interessi finanziari UE in relazione a sovvenzione concessa.

Contratti di sovvenzione conclusi ai sensi di Reg. 825/17 devono sempre contenere disposizioni che abilitano Commissione, Corte dei Conti, OLAF  a svolgere controlli sul posto e di tipo documentale.

Commissione verifica il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici delle azioni finanziate dal programma tramite gli indicatori riportati in precedenza. Commissione presenta a Parlamento europeo e Consiglio:

  1. relazione di monitoraggio annuale su attuazione del programma, comprendente informazioni su:
  1. richieste di sostegno presentate da Stati membri
  2. criteri di selezione applicati per valutare le richieste di sostegno presentate da Stati membri
  3. piani di cooperazione e di sostegno attivati
  4. partecipazione di partner per le riforme
  5. misure speciali
  6. attuazione misure di sostegno
  1. relazione indipendente di valutazione intermedia entro 30/06/2019  contenente informazioni su: stato di realizzazione degli obiettivi del programma; efficienza uso delle risorse; valore aggiunto UE del programma; attuale pertinenza degli obiettivi e delle azioni del programma
  2. relazione di valutazione ex post entro 31/12/2021 contenente informazioni su valutazione del programma nel suo complesso e suo impatto nel lungo periodo

Commissione nel periodo 02/05/2017 – 31/12/2020 può adottare atti in base a delega concessa da Parlamento Europeo o Consiglio, che può sempre essere revocarla (decisione valida a partire da giorno successivo a sua pubblicazione su GUCE).  Prima di emanazione degli atti delegati, Commissione consulta gli esperti designati da Stati membri. Non appena  adottato un atto delegato, Commissione lo comunica a Parlamento e Consiglio, che hanno due mesi di tempo (termine prorogabile per altri due mesi)  per sollevare obiezioni, altrimenti atto entra in vigore

 

Entità aiuto:

Stanziati 222.800.000 €, a cui possono aggiungersi contributi da parte di Stati membri (anche derivanti dalla misura di assistenza tecnica prevista nei vari Fondi strutturali), destinati ad attuare strategie per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva nell’ambito di questi.

Dotazione finanziaria del Reg. 825/17  può coprire le spese per:

  1. consulenza in materia di: indicazioni strategiche; modifica  delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per la riforma legislativa, istituzionale, strutturale, amministrativa
  2. messa a disposizione per periodi  (più o meno lunghi) di esperti, al fine di: sviluppare compiti in ambito specifico; eseguire attività a supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa, fornitura di infrastrutture ed attrezzature
  3. sviluppo di capacità istituzionali, amministrative, settoriali, o azioni di sostegno ad ogni livello di governance, attraverso: seminari, conferenze, workshop, visite di lavoro organizzate in Stati membri interessati o in Paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire/ sviluppare competenze nelle materie di riferimento; azioni di formazione (anche online) per sviluppare conoscenze e competenze professionali correlate a riforme
  4. raccolta di dati e statistiche con relativi metodi connessi, definizione di indicatori o parametri di riferimento
  5. organizzazione di sostegno operativo locale in ambiti quali asilo, migrazione, controllo delle frontiere
  6. consulenza in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo della qualità delle infrastrutture ed applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme in oggetto; consulenza in materia di programmi per digitalizzazione dei servizi pubblici
  7. studi, ricerche, analisi, indagini, valutazione e stime di impatto; sviluppo e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico
  8. progetti di comunicazione; attività di apprendimento; collaborazione, sensibilizzazione e  scambio di buone prassi;   organizzazione campagne di informazione ed eventi mediatici (compresa comunicazione istituzionale ed attraverso reti sociali)
  9. raccolta e pubblicazione di materiali atti a divulgare i risultati del programma, anche mediante lo sviluppo, gestione, aggiornamento di strumenti che utilizzano tecnologie avanzate della comunicazione ed informazione
  10. attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione del programma, quale: studi; riunioni di esperti; azioni dell’informazione e comunicazione (compresa quella istituzionale); tecnologia dell’informazione; assistenza tecnica ed amministrativa sostenuta da Commissione per attuare programma in oggetto
  11. altre attività accessorie del programma, quali controlli di qualità, monitoraggio di progetti concreti di sostegno sul territorio.

Azioni finanziate con Reg. 825/17 possono ricevere sostegno da altri programmi o Fondi UE, purché tale sostegno non superi le stesse voci di spesa.

Sovvenzioni concesse ad Autorità nazionale di Stato membro, BEI, Organizzazioni  internazionali, Organismi pubblici e privati, aventi sede legale in Stati membri o in Paesi  firmatari di accordo sullo Spazio economico europeo, ad un tasso di cofinanziamento non superiore a quello ufficiale, fino a 100% dei costi ammissibili, “fatti salvi i principi del confinanziamento e l’assenza dello scopo di lucro”.

Sostegno può essere fornito anche da singoli esperti, invitati a contribuire a determinate attività del programma, se ciò necessario per raggiungere gli obiettivi specifici

Approvato con DPR 22 del 5/2/2018 il regolamento, applicabile a partire dal 26/3/2018, relativo ai criteri di ammissibilità delle spese per il cofinanziamento dei Fondi strutturali e di investimento UE (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/20 comprendenti: Reg. 1300/13 relativo a FESR; Reg. 1304/13 relativo a FSE; Reg. 508/14 relativo a FEAMP; Reg. 1299/13 relativo a CTE (Cooperazione territoriale europea); Reg. 1305/13 relativo a FEASR; programmi di azione e di coesione complementari alla programmazione UE 2014/20

Fondi SIE possono fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari (o combinazione di questi).  

Sovvenzioni ed assistenza rimborsabile viene erogata, anche in base alle disposizioni stabilite per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e di beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento

I metodi di calcolo da applicare per stabilire i costi dell’operazione e le condizioni per il pagamento delle sovvenzioni sono indicati nel programma operativo di riferimento

Sono ammissibili le spese:

  • riconosciute dalla Commissione UE a partire dalla decisione di autorizzazione dell’aiuto o, per gli aiuti esentati, dalla notifica prevista nei Regolamenti di esecuzione
  • pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata dall’Autorità designata per la gestione del Fondo (può essere un’Autorità pubblica, o un Organismo pubblico nazionale, regionale, locale, o un Organismo privato; nel caso del FEASR è la Regione)
  • effettivamente sostenute dal beneficiario, come attestato da fatture quietanzate o da altri documenti contabili equivalenti
  • sostenute nel periodo di ammissibilità previsto dal Fondo di riferimento (nel caso del FEASR nel periodo 1/1/2014 – 31/12/2023), purché l’aiuto in questione sia stato accreditato dall’Organismo pagatore
  • tracciabili, cioè verificabili tramite una “corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa in questione, l’esistenza di un’adeguata pista di controllo”. Pagamenti in contanti sono ammessi nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi stabiliti dall’Autorità di gestione e “fermo restando il divieto di un artificioso frazionamento”
  • contabilizzate, in conformità alle disposizioni vigenti in materia contabile ed a quelle emanate dall’Autorità di gestione
  • presentate, nel caso di FEAMP, sotto forma di aiuto pubblico erogato al beneficiario per le operazioni che non comportano spese dirette da parte di questo, come disciplinate da art. 64 di Reg. 1303/13 per le operazioni di partenariato pubblico privato (PPP)

Accanto a queste regole di carattere generale, vi possono essere condizioni più restrittive definite, nell’ambito dei Comitati di sorveglianza, per ogni Programma o Misura/Azione del Programma stesso. In particolare potranno essere ammissibili:

  • costo annuo per l’impiego del personale calcolato in base a: retribuzione lorda (incluse retribuzioni in natura) nel rispetto dei contratti collettivi; tasse e contributi previdenziali ed assicurativi a carico dei lavoratori; oneri sociali volontari ed obbligatori a carico del datore di lavoro; oneri differiti
  • costi indiretti, calcolati ad un tasso forfetario, mentre i costi diretti sono calcolati sulla base di una tabella standard di costi unitari stabilita dalla Commissione UE o dall’Autorità di gestione con proprio atto
  • costi sostenuti dagli Organismi pubblici, nell’esecuzione di un’operazione, purché adottate procedure di appalto pubblico per acquisizione di opere, beni, servizi. Autorità di gestione può prevedere, in tale ambito, meccanismi di riduzione del contributo (anche sotto forma di percentuali di riduzione forfetaria)
  • contributi in natura, alle condizioni previste in DPR 22/18, salvo limiti più restrittivi stabiliti nel Programma (non sono comunque ammessi nell’ambito degli strumenti finanziari)
  • spese di ammortamento per beni strumentali, calcolate in conformità alla normativa vigente
  • premi, definiti come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa a seguito di un concorso pubblico. Premi possono costituire una specifica forma di sostegno o un completamento di altre forme di sostegno
  • credito di imposta, purché:
  1. riconosciuto al beneficiario a titolo di compensazione delle spese sostenute;
  2. concesso al beneficiario per favorire il raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
  3. concesso nel rispetto della normativa UE in materia degli aiuti di Stato e delle norme nazionali;
  4. attivato nell’ambito di un sistema di controllo del Programma, che comprende idonee verifiche di gestione volte ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione alla UE degli importi relativi al credito di imposta in questione
  • esonero contributivo, purché:
  1. riconosciuto al beneficiario mediante compensazione
  2. concesso per contenere le politiche del lavoro volte al raggiungimento delle priorità ed obiettivi del Programma operativo;
  3. attuato nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato e delle norme nazionali vigenti nel settore;
  4. attivato nell’ambito di un sistema di controllo del Programma che comprende idonee verifiche volte ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione alla UE degli importi relativi ad esonero contributivo in questione
  • sostegno agli strumenti finanziari qualora usati per contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici nell’ambito delle priorità del Programma
  • spese (comprese quelle relative alla valutazione, controllo, informazione e pubblicità) sostenute da beneficiario (compresa Amministrazione pubblica) per eseguire una specifica operazione, purché previste nell’ambito di tale operazione ed approvate dall’Autorità di gestione
  • spese per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (vedi scheda “GECT”)
  • importi liquidati dall’Amministrazione pubblica per sostenere le inadempienze contributive del beneficiario aggiudicatario di un contratto pubblico limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti ammessi a sostegno dal Programma “senza pregiudizio per azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti”
  • spese nell’ambito di FSE relative agli interventi di politica attiva e di concessione indennità di partecipazione a favore di destinatari
  • spese sostenute nell’ambito delle operazioni che generano entrate nette, previa deduzione di tali entrate (attualizzate nel corso o dopo la loro attuazione). Per le operazioni nel settore della ricerca, sviluppo ed innovazione verrà applicata una percentuale forfetaria alle entrate nette
  • Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) purché realmente sostenuta e non recuperabile dal beneficiario ai sensi della normativa nazionale
  • imposta di registro ed ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo inerente alle operazioni cofinanziate con i Fondi SIE, purché non recuperabile dal beneficiario
  • interessi debitori pagati, nel caso delle sovvenzioni globali, da intermediario prima del versamento del saldo finale da parte del Programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti in fase di acconto
  • spese per consulenze legali, oneri e spese per contenziosi (anche non giudiziali), parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, purché necessarie per preparazione o realizzazione di operazione cofinanziata
  • spese per contabilità o audit se connesse con i requisiti prescritti dall’Autorità di gestione
  • spese per apertura di 1 o più conti bancari se richiesti dall’esecuzione dell’operazione
  • spese per garanzie fornite da banca, o da società di assicurazione, o da altri Istituti finanziari se previste dalle normative vigenti o dalle prescrizioni di Autorità di gestione
  • spese per acquisto di materiale usato, purché:
  1. venditore rilascia dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che questo negli ultimi 7 anninon ha beneficiato di contributi UE o nazionale;
  2. prezzo del materiale usato non risulti superiore al suo valore di mercato, comunque inferiore ad analogo materiale nuovo;
  3. sue caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell’operazione e conformi alle norme standard vigenti
  • acquisto di terreno, purché:
  1. sussista un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione;
  2. importo non superiore a 10% del costo totale dell’operazione (15% per acquisizione di siti in degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale, comprendenti edifici);
  3. venga presentata una perizia giurata redatta da un valutatore indipendente qualificato ed autorizzato attestante il valore di mercato del terreno, qualora risulti impossibile “averne conoscenza in modo diverso”

Nel caso di operazioni a tutela dell’ambiente, è ammessa una percentuale di spesa superiore, purché:

  1. acquisto sia effettuato in base a giustificati motivi e previa l’approvazione dell’Autorità di gestione;
  2. terreno rimanga destinato all’uso stabilito per un periodo fissato dall’Autorità di gestione nella sua decisione;
  3. terreno non abbia destinazione agricola, salvo casi debitamente giustificati decisi dall’Autorità di gestione;
  4. acquisto venga effettuato da parte o per conto di un’Istituzione pubblica o di un Organismo di diritto pubblico
  • acquisto di edifici, purché:
  1. sussista stretta connessione con l’operazione;
  2. venga presentata una perizia giurata redatta da un valutatore indipendente qualificato attestante il valore di mercato dell’immobile e la sua conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, ed a quelle relative alla tutela del paesaggio e ad altri vincoli vigenti nell’area interessata;
  3. eventuali opere abusive presenti siano marginali;
  4. vengano esplicitati i punti di non conformità e l’impegno a regolarizzare le opere da parte del beneficiario (solo al compimento di queste si procede all’erogazione delle risorse);
  5. immobile non ha beneficiato nei 10 anni precedentidi alcun finanziamento pubblico UE o nazionale;
  6. immobile rimanga destinato all’uso stabilito per un periodo definito dall’Autorità di gestione;
  7. edificio sia utilizzato in conformità alle finalità dell’operazione (In tale senso può ospitare servizi dell’Amministrazione pubblica se questo è ammesso dal Fondo SIE interessato)
  • locazione finanziaria (leasing), semplice o per noleggio, purché:
  1. qualora il beneficiario è il concedente:
  • contratto di leasing contiene la clausola di riacquisto, o prevede una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto di contratto;
  • in caso di risoluzione anticipata del contratto, senza preventiva autorizzazione dell’Autorità competente, concedente si impegna a restituire, mediante accredito su fondo specifico, la parte di sovvenzione UE corrispondente al periodo residuo di impegno;
  • acquisto del bene da parte del concedente è attestato da una fattura quietanzata o documento contabile equivalente (importo massimo ammesso al cofinanziamento UE mai superiore al valore di mercato del bene dato in locazione);
  • sono escluse le spese attinenti al contratto di leasing (quali tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi);
  • concedente dimostra che l’aiuto è interamente trasferito a vantaggio di utilizzatore, sotto forma di una riduzione uniforme dei canoni da questo pagati nel periodo contrattuale (redatta distinta dei pagamenti dei canoni)
  1. qualora beneficiario è l’utilizzatore:
  • canoni pagati al concedente sono attestati da una fattura quietanzata o da altro documento equivalente;
  • contratto di leasing contenga una clausola di riacquisto, o preveda una durata minima corrispondente alla vita utile del bene (importo massimo ammissibile comunque mai superiore al valore di mercato del bene, con esclusione di spese per tributi, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi);
  • aiuto sia versato ad utilizzatore in 1 o più quote in base a canoni pagati; se la durata del contratto di leasing supera il termine fissato per intervento cofinanziato, è ammessa solo la spesa relativa ai canoni pagati entro la scadenza dei suddetti termini;
  • in caso di contratti senza “patto di retrovendita” e con durata inferiore al periodo di vita utile del bene: ammesse spese per canoni versati in proporzione alla durata dell’operazione; utilizzatore deve dimostrare che il leasing costituisce il metodo più economico per acquisire l’uso del bene; costi non debbono risultare inferiori utilizzando un metodo alternativo (v. noleggio del bene), costi supplementari detratti dalla spesa ammissibile;
  • canoni pagati da utilizzatore in base al contratto in cui è prevista “retrolocazione finanziaria” (sempre esclusi costi di acquisto del bene)
  • operazioni cofinanziate da fondi SIE se situate in area geografica (in determinata categoria di Regioni nel caso di FESR e FSE) dove opera il programma. Deroghe ammesse per FESR obiettivo “Investimenti in favore della crescita ed occupazione”, FEAMP, FEASR alle condizioni e nei limiti di art. 70 di Reg. 1303/13, mentre deroghe per FSE sono stabilite da art. 13 di Reg. 1304/13
  • investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell’ambito di un programma cofinanziato, purché operazione si mantenga stabile per almeno 5 anni (Autorità di gestione può ridurre il vincolo a 3 anni se mantenimento di investimenti connesso a quello dei posti di lavoro creati da PMI), pena applicazione di sanzioni
  • spese per attività di: preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione; informazione e comunicazione; creazione di reti (Nell’ambito di FEAMP, istituzioni di reti nazionali, anche al fine di diffondere informazioni, favorire capacità di scambio delle migliori prassi e sostenere la cooperazione tra Gruppi di Azione Locali nel settore della pesca – FLAG); risoluzione di reclami (limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti ad attività di gestione, analisi e definizione dei reclami stessi); esecuzione di controlli ed audit dei programmi operativi; riduzione degli oneri amministrativi a carico di beneficiari (compresi sistemi elettronici per scambio dati); potenziamento dell’autonomia degli Stati membri e dei beneficiari nella amministrazione ed utilizzo dei Fondi SIE
  • spese sostenute da Amministrazioni pubbliche per personale interno, o consulenze professionali, o servizi tecnici specialistici, o dotazioni strumentali necessarie alle attività di cui sopra
  • spese per azioni volte a rafforzare la capacità dei partner interessati (in particolare nello scambio di buone prassi). Le suddette spese possono riguardare periodi di programmazione precedenti o successivi

Non sono ammesse nell’ambito di fondi SIE

  1. spese relative ad operazioni escluse dai Regolamenti specifici di ogni Fondo;
  2. costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
  3. deprezzamenti e passività;
  4. interessi di mora;
  5. commissioni per operazioni finanziare, perdite di cambio, altri oneri puramente finanziari

Se i livelli qualitativi e quantitativi dell’operazione non risultano soddisfacenti, o se vengono riscontrati inadempimenti alle disposizioni di riferimento, applicate sanzioni “nel rispetto del principio di proporzionalità”

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