RESTITUZIONE EXPORT ORTOFRUTTA

RESTITUZIONE EXPORT ORTOFRUTTA (Reg. 27/97, 1961/01, 1176/02, 678/07) (ortofr17)

Soggetti interessati:

Chiunque esporta verso Estonia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua-Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica pomodori, mandorle sgusciate, nocciole, noci comuni, arance, clementine, mandarini, tangerini, satsuma, limoni, limette, uve da tavola, mele, pesche, nettarine, pesche noci beneficia di tassi di restituzione, con esclusione dei titoli di esportazione rilasciati per iniziative di aiuti alimentari

Iter procedurale:

CE stabilisce quantitativi prodotti ortofrutticoli per cui concessi tassi di restituzione con fissazione anticipata e senza fissazione anticipata. In relazione andamento mercato, CE modifica quantitativi e periodo validità dei titoli.

Interessati presentano:

1)       domanda titolo con fissazione anticipata della restituzione (Restituzione al tasso vigente data presentazione domanda), specificando categoria prodotto, dicitura “restituzione valida al massimo per … t. nette” (Non oltre 50% quantitativi fissati da Ceper quel prodotto o destinazione); dicitura “Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di …. EUR/t. netti”. Stati membri trasmettono ogni settimana domande pervenute, suddivise per singola categoria di prodotti e per giorno di presentazione.

      Commissione esamina domande presentate per verificare se quantitativo richiesto per singola

       categoria di prodotti supera quantitativi stabiliti:

–          diminuito di eventuali titoli con fissazione anticipata già rilasciata (Esclusi titoli per azioni di aiuto alimentare);

–          maggiorato quantitativo per domande ritirate;

–          maggiorato dei quantitativi rilasciati ma non utilizzati o non utilizzati nei limiti della    tolleranza (5%) ammessa da CE.

In caso di superamento quantitativo stabilito, CE decide di respingere domande o di ridurre proporzionalmente quantitativi. In caso di riduzione, interessato può, entro 10 giorni da pubblicazione percentuale riduzione, decidere ritiro domanda con relativo svincolo cauzione.

Titoli rilasciati entro 5 giorni da domanda, specificando codice prodotto, quantità ammessa,   Paese di destinazione;

2)       domanda titolo con fissazione anticipata della restituzione nell’ambito di gara indetta con Reg. CE 678/07 riportando: Paese destinazione, categoria prodotto (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele, pesche), numero Reg. CE che apre procedure di gara, tasso restituzione ad esportazione richiesto, dicitura “Restituzione valida al massimo per …. T. nette” (Non oltre 50% quantitativi fissati da CE per quel periodo o destinazione), dicitura “Tasso con fissazione anticipata della restituzione al tasso di …. EUR/t. netto”. Allegare cauzione pari a 20 EUR/t. netta

Domanda deve pervenire entro ore 12 dell’ultimo giorno di gara.

Stato membro esegue spoglio delle offerte ed entro 24 ore da scadenza gara comunica a Commissione CE in forma anonima quelle ammissibili.

Commissione CE, tenendo conto offerte pervenute ed andamento mercato, fissa “tasso massimo di restituzione all’esportazione per ogni categoria di prodotti e per ogni destinazione. Si aggiudicano gara quanti presentano offerta con tassi restituzione inferiore a livelli fissati da CE. Se quantitativi ammissibili superiori a quelli fissati, Commissione applica percentuale di riduzione. Commissione può respingere tutte le domande fissando tasso 0 con svincolo cauzione per offerte respinte.

Stato membro entro 3 giorni da fissazione tasso di restituzione da parte CE, rilascia titolo di esportazione riportando: quantitativo attribuito, tasso restituzione codice prodotto. Titolo valido per 4 mesi.

Stato membro comunica a Commissione CE quantitativi per cui domande ritirate o titoli rilasciati non utilizzati o utilizzati fuori dei limiti di tolleranza;

3)       domanda titolo con fissazione anticipata della restituzione nell’ambito di sistema speciale riportando: Paese destinazione, categoria prodotto, dicitura “Domanda condizionata alla fissazione da parte della Commissione di un tasso di restituzione pari o superiore a … (Tasso minimo chiesto da esportatore, sempre inferiore a tasso indicativo maggiorato del 50%) EUR/t. netto alla data effettiva della domanda”,, dicitura “Restituzione valida al massimo per …. T. nette” (Non oltre 50% quantitativi fissati da CE per quel periodo o destinazione), dicitura “Tasso con fissazione anticipata della restituzione al tasso di …. EUR/t. netto”. Allegare cauzione pari a 20 EUR/t. netta.

      Stato membro invia a Commissione CE, entro 2 giorni da scadenza domanda, quantitativi di   

      titoli richiesti, suddivisi per singola categoria di prodotti, destinazione, tasso minimo indicato da

      richiedente.

      CE fissa data effettiva domanda, tassi definitivi restituzione validi a tale data, percentuali

      quantitativi oggetto di titolo. Domande con tassi superiori a quelli fissati da CE respinte.

      Stato membro, entro 3 giorni da data effettiva domanda, rilascio titolo (Validità 2 mesi),   

       riportando: Paese destinazione, dicitura “Titolo con fissazione anticipata della restituzione al

       tasso di … EUR/t.” e “Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per cui rilasciato

       titolo)”, codice del prodotto.

       Stato membro comunica a Commissione CE quantitativi per cui domande ritirate o titoli

       rilasciati non utilizzati e tassi di restituzione applicati;

4)       domanda titoli senza fissazione anticipata entro 2 giorni da accettazione dichiarazione esportazione prodotti (Per mele nel periodo 15 Luglio – 28 Febbraio), riportando: categoria e quantitativo prodotto da esportare, dicitura “Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi art. 6 del Reg. 1961/01”, Paese di destinazione.

      Allegare copia dichiarazione di esportazione recante dicitura “Esportazione che sarà oggetto di   

      una domanda a posteriori di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione”.

      Stato membro comunica a Commissione CE per singola categoria di prodotti: quantitativi per

      cui richiesti titoli o per cui domande ritirate, o quantitativi non utilizzati.

      Se quantitativi rischiano di superare contingente previsto, CE fissa data dopo la quale domande  

      respinte.

      Alla fine di ciascun periodo di esportazione, Commissione CE verifica se quantitativi ammessi a  

      titolo (dedotti quelli destinati ad aiuto alimentare) superano o meno quantitativi indicati, e fissa

      tassi restituzione definitivi. In caso di esubero, Commissione CE applica percentuale riduzione

      quantitativi richiesti o riduce tasso esportazione (Se riduzione tasso o quantitativi pari a 0,  

      domande respinte).    

      Titoli rilasciati entro 14 giorni da scadenza periodo esportazione, riportando: dicitura “Titolo 

       esportazione senza fissazione anticipata restituzione per un quantitativo di … kg. di prodotti

       indicati nella casella 16  al tasso di …. EUR/t. netta”, Paese di destinazione, dicitura “Domanda

       di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione ai sensi art. 6 del Reg.

       CE 1961/01″, quantitativo, tassa di restituzione, codice di prodotto

5)       per esportazione di mandorle, nocciole, noci, arance, limoni, uva da tavola, nocciole preparate, succhi di arancia verso Estonia nella denuncia di titolo e nel titolo stesso riportare: nome Estonia, dicitura “Esportazione in Estonia Reg. CE 1148/02”, codice del prodotto. Titolo rilasciato valido solo per prodotti e quantitativi indicati, riporta dicitura “senza restituzione all’esportazione”, ha validità di 3 mesi e non è subordinato a costituzione di cauzione.

Stato membro comunica entro giorno 10 titoli rilasciati nel corso del mese precedente ripartiti per codice prodotto.

Esportazioni avvengono presentando ad autorità Estonia copia del titolo di esportazione e copia debitamente vidimata da Autorità doganale della dichiarazione di esportazione.

Per qualunque sistema, titoli non trasferibili e validi 2 mesi da data rilascio. Se domande ritirate dopo che titolo rilasciato, titolo consegnato per essere annullato ad Organismo competente insieme a comunicazione ritiro domanda.

Interessato presenta titoli ad AGEA per imputazione e vidimazione titolo e pagamento restituzione ad esportazione.

AGEA versa restituzione alla esportazione previa presentazione documento controllo di qualità a norma CE rilasciato da I.C.E.

Entità aiuto:

Quantitativo esportato nell’ambito della tolleranza non comporta alcuna restituzione.

Per i sistemi di rilascio titoli 1) e 2) Commissione CE fissa tassi di restituzione e quantitativi ammissibili. In allegato a Reg. CE 678/07 fissato tasso indicativo di restituzione e quantitativi previsti per Paese di destinazione in: 3.333 t. di pomodori con restituzione di 30 EUR/t.; 200.000 t. con restituzione di 36 EUR/t.; 10.000 t. di limoni con restituzione di 60 EUR/t.; 23.333 t. di uve da tavola con restituzione di 23 EUR/t.; 53.333 t. di mele con restituzione di 32 EUR/t.; 23.333 t. di pesche con restituzione di 17 EUR/t.

Per sistema 3) Commissione decide apertura gara, nonché tassi e quantitativi indicativi. Per sistema 4) Commissione fissa tassi di restituzione e quantitativi indicativi

 

 

 

 

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