REQUISITI MINIMI ALLEVAMENTO VITELLI (D.Lgs. 126/11)   (bovini12)

Soggetti interessati:

Agricoltore in possesso di aziende dove sono allevati o detenuti anche temporaneamente ed all’aperto vitelli (Bovini di età inferiore a 6 mesi) per allevamento ed ingrasso

Iter procedurale:

A partire da 5 Agosto 2011 aziende debbono rispettare seguenti prescrizioni:

a)       nessun vitello di età superiore a 8 settimane rinchiuso in recinto individuale, salvo che veterinario chieda suo isolamento dal gruppo a fini di trattamento diagnostico. Larghezza del recinto almeno pari ad altezza del garrese del vitello e lunghezza almeno pari a quella di vitello moltiplicato per 1,1. Ogni recinto non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate “che consentono contatto diretto visivo e tattile tra vitelli”;

b)       in caso di vitelli allevati in gruppo, spazio libero a disposizione di ogni vitello almeno pari a 1,5 mq./vitello di peso compreso tra 150 kg. e 220 kg. (Almeno 1,8 mq./vitello di peso superiore a 220 kg.);    

c)       materiali dei locali di stabulazione, recinti, attrezzature non nocivi per vitelli, facilmente pulibili e disinfettabili. Pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli, adeguati alle dimensioni e pesi del bestiame;

d)       in caso di recinti elettrici, modalità di installazione conforme a normativa nazionale, volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica ad animali;

e)       isolamento termico, riscaldamento, ventilazione deve mantenere la circolazione dell’aria in limiti non dannosi per vitelli (v. umidità relativa di aria, concentrazione di gas, quantità di polveri). Se usato impianto di ventilazione artificiale occorre prevedere in caso di guasto impianto sostitutivo, nonché sistema di allarme guasti da verificare periodicamente in modo che vitelli abbiano sempre idonea aria;

f)        impianti automatici impiegati per benessere vitelli controllati almeno 1 volta al giorno, con immediata eliminazione dei difetti riscontrati (Se ciò impossibile, prese misure per tutela benessere animali fino ad esecuzione di riparazione);

g)       adeguata luce naturale o artificiale almeno dalle ore 9 alle 17. Necessità di disporre di adeguata illuminazione (fissa o mobile) per consentire di controllare sempre i vitelli; 

h)       locali di stabulazione costruiti in modo da consentire a vitello di sdraiarsi, alzarsi, accudirsi senza difficoltà;

i)         pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità, adeguati a dimensioni e peso dei vitelli, costituiti da superficie piana, rigida, stabile per evitare lesioni ai vitelli in piedi o coricati. Zone dove si coricano pulite ed adeguatamente prosciugate, con idonea lettiera per vitelli con età inferiore a 2 settimane;     

j)         escrementi, urina, foraggi caduti sul pavimento rimossi con regolarità per ridurre al minimo odori e presenza di insetti nocivi (mosche, roditori);

k)       controllo dei vitelli allevati nei locali di stabulazione da parte di proprietario o gestore almeno 2 volte/giorno (1 volta/giorno se allevati all’aperto) vitelli con sintomi di malattie o ferite subito curati (eventualmente isolati in appositi locali con lettiere asciutte) e se non reagiscono immediato consulto con veterinario.  

Tali condizioni non si applicano in aziende con meno di 6 vitelli ed ai vitelli mantenuti accanto alla madre a fini di allattamento

Tutti gli allevamenti debbono rispettare suddette prescrizioni che possono essere modificate da Ministero Salute a seguito di modifiche CE o per “tener conto dei progressi scientifici in materia”, comunicandole a CE

ASL effettuano ispezioni annuali su campione rappresentativo allevamenti, accertando che:

a)       vitelli controllati da allevatore almeno 2 volte al giorno in caso di stabulazione fissa (1 volta al giorno se allevati all’aperto). Se riscontrate malattie o ferite immediate cure consultando veterinario. Se necessario isolamento animale, questo deve avvenire in locale provvisto di lettiera ed acqua da bere;

b)       vitelli non siano legati. Nel caso di stabulazione in gruppo, ammesso che vitello sia legato attacco, solo per somministrazione latte per un periodo massimo di 1 ora, purché vitello possa muoversi e non sia impiegata museruola;

c)       stalle, recinti, attrezzature, utensili siano puliti e disinfettati in modo da prevenire infezioni;

d)       vitelli nutriti almeno 2 volte al giorno, con sostanze adeguate a loro età, peso, esigenze comportamentali e fisiologiche. Alimenti con tenore di ferro tale da consentire tasso di emoglobina pari a 4,5 mm./litro. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita, comunque entro prime 6 ore di vita. Dopo 2° settimana di vita, vitello deve disporre di quantitativo di fibra fino a 50 g./giorno (elevato a 250 g/giorno da 8 a 20 settimane di età) e di adeguata quantità di acqua fresca (salvo vitelli macellati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore). Attrezzature per distribuire acqua e alimenti debbono garantire libero accesso a tutti i vitelli del gruppo ed evitare possibili forme di contaminazione.

Entro 30 Giugno, Ministero Salute presenta a Commissione Europea relazione su andamento ispezioni anno precedente, nonché presta ad esperti veterinari CE assistenza “al fine di verificare rispetto ed applicazione uniforme su territorio nazionale dei criteri minimi comuni per protezione dei vitelli di allevamento (in particolare verificate misure di igiene in modo da evitare ogni rischio di trasmissione malattia). A seguito dei controlli CE, Ministero Salute adotta misure correttive.

Vitelli importati da Paesi Terzi se accompagnati da certificato rilasciato da Autorità Paese Terzo, attestante che “questi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato ad animali comunitari”.     

Sanzioni:

Chiunque non rispetta requisiti minimi di allevamento per vitelli: multa da 1.550 a 9.296 €. Nel caso di recidiva: sanzione aumentata del 50%

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