REGOLAMENTO UNICO OCM (Reg. 511/12, 1308/13, 1370/13, 232/16) (cee48)
Soggetti interessati:
Stati membri, Regioni, produttori di:
- cereali, quali: granturco dolce, fresco o refrigerato; granturco dolce, secco, anche tagliato o tritato o polverizzato ma non ulteriormente preparato diverso da quello ibrido destinato alla semina; farro, grano tenero e frumentosegalato diverso da quello destinato a semina; segala; orzo; avena; granturco destinato alla semina diverso da granturco ibrido; granturco non destinato a semina; sorgo da granella diverso da sorgo da granella ibrido destinato a semina; grano saraceno, miglio e scagliola; grano duro; farina di frumento o frumento segalato; farina di segala; semole e semolini di frumento; malto (anche torrefatto); radici di manioca o di salep; topinambur; patate dolci ed altri simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati ed essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo di palma a sago; farine di cereali diverse dal frumento (farina di granturco, farina di orzo, farina di avena, farina di altri cereali); semole o semolini o agglomerati in forma di pellet, escluso frumento; cereali altrimenti lavorati (v. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati, spezzati) escluso riso e fiocchi di riso; germi di cereali interi o schiacciati in fiocchi o macinati; farine e semolini di sago, radici e tuberi; amidi di frumento e granturco, fecola di patate e manioca; altri amidi e fecole; glutine di frumento anche allo stato secco; altri zuccheri (compreso lattosio, maltosio, glucosio, fruttosio) allo stato solido o sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti succedanei al miele (anche mescolati con miele); zuccheri e melassi caramellati; glucosio e sciroppo di glucosio non contenente fruttosio o meno di 20% di fruttosio allo stato secco; glucosio e sciroppo di glucosio contenente allo stato secco da 20% a 50% di fruttosio, escluso zucchero invertito; zucchero invertito ed altri sciroppi di zucchero e zuccheri contenenti allo stato secco 50% di fruttosio; maltodestrina, sciroppo di maltodestrina, zuccheri e melassi caramellati (in polvere anche agglomerati); sciroppi di zuccheri aromatizzati o colorati; sciroppi di glucosio o di maltodestrina; crusche, stacciature ed altri residui (anche agglomerati in forma di pellet) di vagliatura, molitura o altre lavorazioni dei cereali; residui di fabbricazione di amidi e residui simili; polpe di barbabietole, cascami di canna da zucchero e di fabbricazione dello zucchero; avanzi di fabbricazione della birra o vini di distillazione di alcoli; panelli ed altri residui solidi (anche macinati o agglomerati in forma di pellet) di estrazione di grassi ed oli vegetali; germi di granoturco; materie vegetali e cascami vegetali (anche agglomerati in forma di pellet) di tipi utilizzati per alimentazione animale; ghiande di quercia e castagne di India; residui di spremitura di frutta, diverse da uva; preparazione di tipi utilizzati per alimentazione animale; alimenti per cani o gatti condizionati per vendita al minuto contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, o prodotti lattiero-caseari;
- riso, quali: risone diverso da quello di semina; riso semigreggio (bruno); riso semilavorato o lavorato anche lucidato o brillato; rotture di riso; farine di riso; semole o semolini di riso; pellet di riso; fiocchi di riso; grani di riso schiacciati; amido di riso;
- zucchero, quali: barbabietole da zucchero; canna da zucchero; zuccheri di canna o barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido; zucchero e sciroppo di acero; altri zuccheri allo stato liquido e sciroppi di zucchero senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (Esclusi lattosio, glucosio, maltodestrina, isoglucosio); zuccheri e melassi caramellati contenenti, allo stato secco, oltre 50% di saccarosio; sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (Esclusi sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio, maltodestrina), isoglucosio, sciroppo di inulina, melassi ottenuti da estrazione o raffinazione di zucchero; sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati; polpe di barbabietole; cascami di canne da zucchero e da fabbricazione di zucchero;
- foraggi essiccati, quali: farina ed agglomerati in forma di pellet di erba medica essiccata artificialmente con calore o altrimenti essiccata e macinata; erba medica; lupinella, trifoglio, lupino, vecce ed altri simili prodotti da foraggio (meliloto, tartufi di prato e ginestrino) disidratati mediante essiccamento artificiale con calore (Esclusi fieno e cavoli da foraggio e prodotti contenenti fieno) o altrimenti essiccati e macinati; concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba; prodotti disidratati ottenuti solo da residui solidi e da succhi della preparazione di concentrati di suddette proteine;
- sementi, quali: granoturco dolce ibrido, piselli, ceci, fagioli comuni e delle varie specie, lenticchie, fave e favette, altri legumi da granella, spelta, granturco ibrido, risone, sorgo a grani ibrido, fave di soia anche frantumate, arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate e frantumate; semi di lino anche frantumati; semi di ravizzone o colza, anche frantumati; semi di girasole, anche frantumati; altri semi e frutti oleosi, anche frantumati; semi, frutti e spore destinati a semina;
- luppolo, quali: coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina; succhi ed estratti vegetali di luppolo
- olio di oliva ed olive da tavola, quali: olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente;
- altri oli o loro frazioni ottenuti solo da olive, anche raffinati ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli e frazioni; olive fresche o refrigerate destinate ad usi diversi da produzione di olio; altre olive fresche o refrigerate; olive non cotte o cotte in acqua o al vapore; olive temporaneamente conservate ma non idonee al consumo nello stato in cui presentate; olive secche intere o tagliate in pezzi o a fette o tritate o polverizzate; olive preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico; olive preparate o conservate ma non in aceto o acido acetico, congelate o non congelate; residui provenienti dalle lavorazioni di sostanze grasse o cere animali o vegetali contenenti olio avente carattere di olio di oliva; sanse di olive ed altri residui di estrazione di olio di oliva;
- lino e canapa, quali: lino greggio, preparato, ma non filato; stoppie e cascami di lino (compresi cascami di filati e sfilacciati); canapa greggia o preparata, ma non filata; stoppie e cascami di canapa (compresi cascami di filati e sfilacciati);
- ortofrutticoli freschi, quali: pomodori freschi o refrigerati; cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o congelati; cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili, freschi o refrigerati; lattughe e cicorie, fresche o refrigerate; carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani, rapa, ravanelli e simili, radici commestibili, freschi o refrigerati; cetrioli o cetriolini, freschi o refrigerati; legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati; altri ortaggi, freschi o refrigerati; altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata, escluse noci di arec o betel o di coca; banane da cuocere, fresche o essiccate; fichi freschi; ananassi; avocadi; guaiave; manghi e mangostani; agrumi freschi o secchi; uva da tavola fresca; meloni, cocomeri; papaie freschi; mele, pere, cotogne fresche; albicocche, ciliegie, pesche, pesche noci, prugne, prugnole fresche; altra frutta fresca; miscugli formati solo da frutta a guscio; zafferano; timo fresco o refrigerato; basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica, rosmarino, salvia fresca o refrigerata; carrube;
- ortofrutticoli trasformati, quali: ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (Escluso granturco dolce, olive, pimenti del genere Capsicum); ortaggi o legumi conservati temporaneamente (mediante acqua salata o anidride solforosa), ma non idonei ad alimentazione nello stato in cui presentati (Escluse olive, pimenti del genere Capsicum, granturco dolce); ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette o tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (Escluse patate, disidratate per essiccamento artificiale e al calore, non atte ad alimentazione umana, granturco dolce, olive); fichi secchi, uve secche, frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero od altri dolcificanti (Escluse banane congelate); frutta temporaneamente conservata (mediante anidride solforosa o acqua salata), ma non idonea ad alimentazione nello stato in cui presentata (Escluse banane); frutta secca; miscugli di frutta secca o di frutta a guscio; scorze di agrumi o di meloni e cocomeri, fresche o congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, o secche; peperoni essiccati, non tritati, né polverizzati; frutta non cotta, o cotta in acqua o al vapore, congelata con aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti; sostanze pectiche epectinati; ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati in aceto o acido acetico (Esclusi frutti del genere Capsicum diversi da peperoni, granturco dolce, ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore di amido o fecola superiore a 5%, cuori di palma, olive, foglia di vigna, germogli di luppolo); pomodori preparati o conservati, ma non in aceto od acido acetico; funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non in aceto o acido acetico; altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non in aceto od acido acetico, congelati o non congelati (Esclusi granturco dolce, olive, patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi); ortofrutticoli, scorze di frutta ed altri parti di piante cotte nello zucchero o condite, sgocciolate, diacciate, cristallizzate (Escluse banane candite); confetture, gelatine, marmellate, purea e pasta di frutta, ottenuta mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri ed altri dolcificanti (Esclusi preparati omogeneizzati di banane, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane); frutta ed altri parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero od altri dolcificanti od alcole (Escluso burro di arachidi, cuori di palma, granturco, ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore di amido o fecola superiore a 5%, foglia di vigna, germogli di luppolo, banane e miscugli di banane altrimenti preparati o conservati); succhi di frutta o di ortaggi o legumi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri od altri dolcificanti (Esclusi succhi e mosti di uva e succhi di banane);
- banane, quali: banane fresche od essiccate (Escluse banane da cuocere); banane conservate temporaneamente; miscugli contenenti banane essiccate; farine, semolini, polveri di banane, banane cotte in zuccheri o candite; preparazioni omogeneizzate di banane; confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane; miscugli di banane altrimenti preparate o conservate senza aggiunta di alcole; banane altrimenti preparate o conservate; succhi di banane;
- prodotti vitivinicoli, quali: uve fresche diverse da quelle da tavola; mosti di uva; mosto di uva parzialmente fermentato; mosto di uve concentrato rettificato o meno; vino; vino nuovo ancora in fermentazione vino di uve stramature; vino liquoroso; vino spumante di qualità di tipo aromatico; vino spumante gassificato; vino frizzante gassificato o meno; succo di uva, concentrato o meno; altri mosti di uva diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati non con alcole; fecce di vino; vinaccia; vino alcolizzato; aceto di vino; vinello riportato nella scheda “vino01”
- piante vive e prodotti della floricoltura
- tabacco greggio o non lavorato, cascami di tabacco
- bovini, quali: animali vivi della specie bovina diversi da riproduttori di razza pura; carni di animali bovini, fresche o refrigerate o congelate; pezzi detti “onglets” e “hampes”, freschi o refrigerati o congelati; carni di animali bovini, salate o in salamoia, secche od affumicate; pezzi detti “onglets” o “hampes”, salati o in salamoia, secchi od affumicati; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie; altre preparazioni e conserve di carne o in frattaglie bovine non cotte; miscugli di carne e/o frattaglie cotte o non cotte; animali vivi bovini riproduttori di razza pura; frattaglie commestibili di animali bovini (Esclusi pezzi detti “onglets” e “hampes”), fresche o refrigerate o congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici; frattaglie commestibili di animali bovini, salate o in salamoia, secche od affumicate, diverse da pezzi detti “onglets” o “hampes”; grassi di bovini; altre preparazioni o conserve di carne o frattaglie di specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o frattaglie cotte o non cotte;
- latte e prodotti lattiero-caseari, quali: latte e crema di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; latte e crema di latte, concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; latticello, latte e crema coagulati; yogurth ed altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ma senza aggiunta di aromatizzanti e frutta o cacao; siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte anche con aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti non compresi altrove; burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse compreso tra 75% e 80%; formaggi e latticini; lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti, contenenti meno del 99% di lattosio su sostanza secca; sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato; preparazione di tipi utilizzati per alimentazione di animali; alimenti per cani e gatti condizionati per vendita al minuto, contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, o prodotti lattiero caseari; altri prodotti, comprese premiacele contenenti amido o fecola, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo dimaltodestrina o prodotti lattiero caseari
- carni suine, quali: animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura; carni di suini domestici fresche, refrigerate, congelate; frattaglie commestibili di suini domestici diverse da quelle per fabbricazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate; lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati; carni e frattaglie commestibili di suino domestico, salate o in salamoia, secche od affumicate; grassi di maiale (compreso strutto); salsicce, salumi e prodotti simili di carne, frattaglie o sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti; preparazioni omogeneizzate di carni, frattaglie o sangue; preparazioni e conserve di fegato di ogni animale diverso da oca o anatra; altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie di suino domestico; preparazioni di sangue di qualsiasi animale; altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie di suino domestico; paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti oltre 20% di salsicce, salami e simili, carni, frattaglie di ogni specie, compresi grassi, qualunque sia loro origine e natura
- ovini e caprini, quali: agnelli di età inferiore a 1 anno; animali vivi di specie ovina e caprina diversi da riproduttori di razze pure ed agnelli; carni di animali ovini e caprini, fresche, refrigerate, congelate, non disossate o disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate; animali ovini e caprini riproduttori di razza pura; frattaglie commestibili di ovini e caprini, fresche o refrigerate o congelate, diverse da quelle destinate a fabbricazione di prodotti farmaceutici; frattaglie commestibili di ovini e caprini, salate o in salamoia, secche od affumicate; grassi di ovini e caprini; altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie di ovini e caprini
- uova, quali: uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; altre uova da volatili sgusciate e altri tuorli diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti;
- carni di pollame, quali: pollame vivo della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, faraone; carni e frattaglie commestibili, fresche o refrigerate o congelate di volatili di cui sopra (Esclusi fegati); fegati di volatili freschi, refrigerati, congelati; fegati di volatili salati, in salamoia, secchi o affumicati; grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; grasso di volatili, altre preparazioni o conserve di fegato di oca o anatra; altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di volatili di cui sopra
- alcole etilico di origine agricola, quali: alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol. ottenuto da prodotti agricoli; alcole etilico ed acquaviti denaturati di qualsiasi titolo, ottenuti da prodotti agricoli; alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol. ottenuto da prodotti agricoli; prodotti a base di alcole etilico di origine agricola, presentati in recipienti di capacità di oltre 2 litri, aventi caratteristiche di alcole etilico
- prodotti di apicoltura, quali: miele naturale; pappa reale e propoli, commestibile e non commestibile; polline; cera di api;
- bachi da seta, comprese uova di bachi da seta
- altri prodotti, quali: cavalli, asini, muli e bardotti vivi, riproduttori di razza pura o destinati alla macellazione; animali vivi della specie bovina diversi da riproduttori di razza pura e da quelli di specie domestiche; animali vivi di specie suina riproduttori di razza pura o altri di peso inferiore o superiore a 50 kg. diversi da quelli di specie domestiche; carni di animali di specie suina fresche, refrigerate, congelate diverse da quelle di suini domestici, presentate in carcasse o mezzene o in prosciutti, spalle e loro pezzi non disossati; carni di animali della specie asinina o mulesca o bardotti fresche, refrigerate, congelate; frattaglie commestibili della specie bovina, suina,ovina, caprina, equina, asinina, mulesca fresche, refrigerate, congelate (per carni bovine e ovine compresi fegati) destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici; carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, farine e polveri commestibili di carni e frattaglie della specie suina non domestica (Prosciutti, spalle o loro pezzi non disossati, pancette e loro pezzi); altre preparazioni, comprese farine e polveri commestibili, di carne o frattaglie di primati, balene, delfini e marsovini, lamantini e dugonghi, foche, leoni marini, trichechi, rettili (compresi serpenti e tartarughe marine); altre carni di renna e frattaglie diverse da quelle di specie suina domestica, bovina, ovina, caprina e diverse dai fegati di volatili; uova di volatili in guscio fresche, conservate o cotte diverse da quelle di volatili da cortile; uova di volatili sgusciate e tuorli freschi, essiccati, cotti al vapore o in acqua, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti non atti ad uso alimentare; prodotti commestibili di origine animale non compresi altrove; budella, vesciche, stomaci di animali, interi od in pezzi, diversi da quelli di pesci freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati od affumicati; prodotti di origine animale non compresi altrove (sperma bovino) o animali morti non atti ad alimentazione umana; altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati quali pimenti del genere Capsicum destinati a fabbricazione di capsicina o tinture di oleoresine od oli essenziali o resinoidi; ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore) congelati, quali pimenti del genere Capsicum o diversi dai peperoni; ortaggi o legumi temporaneamente conservati non atti per alimentazione allo stato in cui presentati comprese miscele di ortaggi o legumi; legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (Varie tipologie di piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave diverse da quelli destinati a semina); noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate; altra frutta a guscio, fresca o secca, sgusciata o decorticata (Noci di arec, noci di coca); datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani freschi o secchi; tè anche aromatizzato; pepe, pimenti del genere Capsicum o Pimenta essiccati, tritati (esclusi peperoni); vaniglia; cannella e fiori di cinnamono; garofani; noce moscata, macis, amomi e cardamoni; semi di anice, badiana, finocchio, coriandolo, cumino e carvi, bacche di ginepro; zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie escluso timo e zafferano; farine e semolini di legumi da granella secchi, di sago o radici o tuberi; amidi e fecole; inulina; fave di soia, anche frantumate, diverse da sementi; arachidi non tostate, né altrimenti cotte con guscio o sgusciate, anche frantumate, diverse da sementi; copra; semi di lino, colza, ravizzone, girasole, cotone, sesamo, senape, papavero nero o bianco, canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati a semina; altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati a semina; farine di semi o frutti oleosi diversi da farina di senape; piante, parti di piante, semi e frutti di specie usate in profumeria, in medicina o preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati, polverizzati; carrube, alghe, barbabietole e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti ed altri prodotti vegetali (comprese radici di cicoria non torrefatte) impiegati in alimentazione umana, non comprese altrove; semi di carrube (Escluse radici di cicoria); paglia e lolla di cereali gregge, anche trinciate, macinate, pressate in forma di pellet; navoni, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino,vecce e prodotti simili da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet (Esclusa erba medica essiccata artificialmente con calore od altrimenti essiccata e macinata); erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato o ginestrino disidratati mediante essiccamento artificiale con calore o altrimenti essiccati e macinati (Esclusi fieno e cavoli da foraggio, nonché prodotti contenenti fieno); grassi di animali di specie bovina,ovina, caprina destinati ad usi industriali diversi da fabbricazione di alimenti umani (Esclusi grassi di ossa e residui); stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo non emulsionati, né mescolati, né altrimenti preparati; grassi ed oli e loro frazioni di pesci o mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (Esclusi oli di fegato di pesci e loro frazioni), olio di soia, o di arachidi, o di palma, o di girasole, o di cartamo, o di cotone, o di cocco, o di copra, o di palmisti, o di babassù, o di ravizzone, o di colza, o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente; altri grassi ed oli vegetali (Escluso olio dijojoba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente; grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati, elaidimizzati, anche raffinati ma non altrimenti preparati (Escluso olio di ricino idrogenato); margarina, miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi diversi da grassi ed oli alimentari; oli vegetali fissi, fluidi, miscelati destinati ad usi tecnici od industriali diversi da fabbricazione di alimenti umani; morchie o fecce di olio, paste di saponificazioni provenienti dal trattamento di sostanze grasse o di cere animali o vegetali (Escluse quelle contenenti olio con caratteristiche di olio di oliva); altri residui provenienti da trattamento di sostanze grasse o cere animali o vegetali (Escluse quelle contenenti olio aventi caratteristiche di olio di oliva); altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie o sangue di specie suina non domestica (Prosciutti e loro pezzi, spalle e loro pezzi o miscugli) o di altre specie (diverse da selvaggina o coniglio) od altri miscugli diversi da quelli contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina; estratti e sughi di carne; cacao in grani, greggio o torrefatto; gusci, bucce ed altri residui di cacao; ortaggi o legumi, frutta ed altri parti commestibili di piante preparati o conservati sia in aceto o acido acetico che non in tali sostanze; altre bevande fermentate (v. sidro, idromele), miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e bevande non alcoliche diverse dal vinello; farine, polveri, agglomerati in forma di pellet di carni e frattaglie non adatte ad alimentazione umana; ciccioli; crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, di vagliatura, molitura od altre lavorazioni di legumi; panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet di estrazione olio di soia od olio di arachidi o estrazione di grassi od oli vegetali (Esclusi germi di granturco, sansa di olive, olio di oliva); tartaro greggio; materie vegetali e cascami vegetali residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, utilizzati per alimentazione di animali diversi da vinaccia, ghiande di querce, castagne di India, residui di spremitura di frutta diversa da uva; alimenti per cani e gatti condizionati per vendita al minuto, o prodotti detti “solubili” di mammiferi marini diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina o prodotti lattiero-caseari (Esclusi concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica ed erba, prodotti disidratati ottenuti solo da residui solidi e succhi della preparazione dei suddetti concentrati)
- prodotti diversi da cavalli vivi destinati a macellazione; carni di animali equini, fresche, refrigerate e congelate; carne di cavalli, salata o in salamoia, secca; tendini e nervi; ritagli ed altri cascami simili di pelli gregge; patate fresche e refrigerate; caffè,anche torrefatto; bucce e pellicole di caffè; succedanei di caffè in qualunque proporzione; farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli ed agglomerati in forma di pellet di patate; radici di cicoria; aceti commestibili e loro succedanei ottenuti da acido acetico, diversi da aceto di vino; sughero naturale greggio o preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato, polverizzato
Iter procedurale:
Comunità Europea ha deciso di raggruppare in unica Organizzazione Comune di Mercato (OCM) le varie OCM esistenti per i diversi settori produttivi, da applicarsi alle rispettive campagne di commercializzazione valide da: 1 Gennaio a 31 Dicembre per ortofrutticoli (freschi o trasformati) e banane; da 1 Aprile a 31 Marzo per foraggi essiccati e bachicoltura; da 1 Luglio a 30 Giugno per cereali, sementi, olio di oliva, olive da tavola, lino, canapa, latte e prodottilattiero-caseari; da 1 Agosto a 31 Luglio per vitivinicolo; da 1 Settembre a 31 Agosto per riso; da 1 Ottobre a 30 Settembre per zucchero.
Elementi essenziali del Reg. 1308/13 sono:
Soglia di riferimento per prodotti oggetto delle misure di intervento pubblico, fissata in base a Reg. 2145/16:
- per cereali in: 101,31 €/t. Soglia riferita a commercio ad ingrosso, per merci rese al magazzino non scaricate;
- per risone (cioè riso provvisto della rocca dopo trebbiatura) in: 150 €/t. per risorse di qualità tipo, inteso come: umidità 13%; resa di lavorazione del 63% con tolleranza di 3% di grani spuntati (cioè grani a cui tolto il dente); grani gessati (cioè almeno ¾ di superficie presenta aspetto opaco e farinoso) inferiori a 1,5%; grani striati rossi (cioè presentano striature longitudinali di colore rosso dovute a residui di pericarpo) inferiori a 1%; grani vaiolati (cioè grani con piccolo cerchio delimitato di colore scuro e forme più o meno regolare o con striature nere superficiali senza alone giallo o scuro) inferiori a 0,5%; grani maculati (cioè grani con evidenti alterazioni di colore in punto ristretto di superficie, con macchie di colore rosso non bruno) inferiori a 0,25%: grani gialli (cioè grani con alterazione uniforme del colore trasformato in giallo paglierino chiaro non dovuto a precottura) inferiori a 0,02%; grani ambrati (cioè grani con alterazione uniforme di colore non dovuto a precottura) inferiori a 0,05%. Soglia riferita a commercio ad ingrosso, per merci rese al magazzino non scaricate
- per zucchero bianco derivante da barbabietola da zucchero (contenente almeno 16% di zucchero) in 404,4 €/t per qualità commerciabile (cioè asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole) ed avente: polarizzazione minima di 99,7°; umidità massima di 0,06%; tenore massimo di zucchero invertito 0,04%; numero punti inferiore a 22, di cui non oltre 15 per tenore di ceneri (1 punto ogni 0,0018% di ceneri), 9 per tipi di colore e 6 per colorazione di soluzione
- per zucchero greggio, avente rendimento in zucchero del 92% (ottenuto sottraendo al grado polarimetrico di barbabietola percentuale del contenuto in ceneri moltiplicata per 4, con percentuale del contenuto in zucchero invertito moltiplicata per 2) in 335,2 €/t. Nel caso di zucchero di canna, il rendimento è calcolato diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione;
- per carni bovine in: 2.224 €/t. per carcasse di bovini maschi di età non inferiore a 8 mesi della classe R3 (come desumibile da tabella UE di classificazione delle carcasse bovini);
- per latte e prodotti lattiero-caseari in: 246,39 €/100 kg. per burro; 169,80 €/100 kg. per latte scremato in polvere;
- per carni suine in: 1.509,39 €/t. per carcasse di suino di qualità tipo, definite in termini di peso e tenore di carni magre (distinguendo tra carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg. di classe E e carcasse di peso compreso tra 120 e 180 kg. di classe R), in conformità a tabella di classificazione riportata in Allegato IV su GU.CE 347/13
- per olio di oliva in: 1.779 €/t. per olio di oliva extravergine; 1.710 €/t. per olio di oliva vergine; 1.524 €/t. per olio di oliva lampante avente 2 gradi di acidità libera (Importo ridotto di 36,7 €/t. per ogni grado di acidità in più)
Soglia di riferimento soggetta a revisione da parte di Commissione, tenendo conto sia dell’evoluzione della produzione e del mercato, sia dei costi di produzione (in particolare mezzi di produzione).
Intervento sul mercato, comprendente:
- intervento pubblico, tramite prodotti acquistati da Autorità competenti di Stato membro (Per Italia è AGEA) ed immagazzinati a loro cura, fino allo smaltimento
- concessione di aiuto ad ammasso privato dei prodotti.
Prodotti oggetto di ammasso, provenienti da colture raccolte in UE.
Intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti:
- frumento tenero; frumento duro; orzo; granturco;
- risone;
- carni bovine fresche o refrigerate, provenienti da carcasse di bovini di età superiore a 8 mesi;
- burro prodotto con crema pastorizzata ottenuta in impresa riconosciuta da UE, impiegando solo latte vaccino, avente tenore minimo di materia grassa butirrica pari a 82% e tenore massimo in acqua pari a 16%;
- latte scremato in polvere, ottenuto da latte vaccino con metodo spray in impresa riconosciuta da UE, avente tenore minimo di materia proteica del 34% su materia secca sgrassata.
Intervento pubblico è aperto per:
- frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco nel periodo 1 Novembre – 31 Maggio nel limite di 3.000.000 t.
- risone nel periodo 1 Aprile – 31 Luglio
- carni bovine in intero anno
- burro nel periodo 1 Marzo – 3° Settembre nel limite di 30.000 t.
- latte scremato in polvere nel periodo 1 Marzo – 30 Settembre nel limite di 109.000 t.
In deroga, Commissione può decidere di aprire intervento pubblico per:
- frumento duro, orzo, granturco, risone, carni suine anche oltre limiti quantitativi fissati, “qualora lo richieda la situazione del mercato”
- carni bovine quando prezzo medio di mercato in Stato membro o Regione è inferiore, per un determinato periodo, a 85% soglia di riferimento.
Analogamente Commissione decide di chiudere intervento pubblico se non sussistono più condizioni di emergenza.
In caso di apertura di intervento pubblico, Commissione adotta atti, fissando:
- prezzi di intervento pubblico, secondo che acquisto effettuato a prezzo fisso o mediante gara, per:
- frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco, risone, latte scremato in polvere, pari a soglia di riferimento se acquisto avviene a prezzo fisso, e non oltre soglia di riferimento se acquisto avviene mediante gara. Prezzi adattati, applicando maggiorazioni o riduzioni determinate da Commissione, in relazione a qualità dei prodotti conferiti;
- burro, pari a 90% soglia di riferimento se acquisto avviene a prezzo fisso e non oltre 90% soglia di riferimento se acquisto avviene mediante gara;
- carni bovine pari a non oltre 85% soglia di riferimento
- in caso di apertura di intervento per i prodotti di cui sopra:
- acquisto non eccedente livello quantitativo di: 3.000.000 t. per frumento tenero; 50.000 t. per burro; 109.000 t. per latte scremato in polvere
- acquisto effettuato mediante gara per determinare prezzo massimo di acquisto ad intervento, comunque mai superiore a livello precedente. Commissione può limitare procedure di gara a uno Stato membro, o Regione di questo, o ad un prezzo di acquisto fissato in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati
Vendita dei prodotti oggetto di intervento si svolge in modo da evitare turbative di mercato, assicurando parità di trattamento ad acquirenti, accesso non discriminatorio alle merci, rispetto obblighi derivanti da accordi internazionali.
Prodotti oggetto di intervento messi a disposizione di Organismi designati, al fine della distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti nella UE. Commissione rende pubbliche le condizioni a cui prodotti acquistati ad intervento pubblico smaltiti nel corso di anno.
Ammasso privato. Concesso aiuto per ammasso privato di:
- burro prodotto con crema ottenute direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;
- latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino
- In caso di formaggio DOP/IGP qualora immagazzinato oltre periodo di maturazione specificato in disciplinare di produzione e/o periodo di maturazione che ne accresce valore
- olio di oliva
- carni fresche o refrigerate di bovini di età non inferiore a 8 mesi
- carni suine
- carni ovine e caprine
- fibre di lino
Commissione decide concessione o limitazione aiuti ad ammasso privato, tenendo conto di prezzi medi di mercato rilevati in UE, soglie di riferimento, costi di produzione e/o necessità di rispondere subito a situazione di particolari difficoltà di mercato o sviluppi economici aventi notevole impatto negativo su margini di settore.
Commissione fissa per prodotti da destinare ad intervento pubblico o ad ammasso privato:
- qualità in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categoria, caratteristiche ed età del prodotto;
- ammissibilità in termini quantitativi, condizionamento (compresa etichettatura), conservazione, precedenti contratti di magazzinaggio, riconoscimento di imprese, fase in cui applicato prezzo di intervento pubblico o aiuto ad ammasso privato;
- requisiti che debbono soddisfare luoghi di ammasso per ogni tipo di prodotto oggetto di intervento pubblico;
- norme su ammasso dei prodotti ad interno e fuori da Stato membro responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo di dazi doganali ed ogni altro importo da concedere/riscuotere secondo disposizioni PAC;
- norme e condizioni da applicare in caso di quantitativo ammassato in forma privata sia inferiore a quantitativo contrattuale, o modalità di concessione anticipo su aiuto o condizione per eventuale reintroduzione sul mercato o smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso;
- prevedere ricorso a procedure di gara che garantiscono accesso non discriminatori a merci e parità di trattamento di operatori;
- definire condizioni affinché operatori facilitano gestione e controlli da parte Stati membri;
- stabilire obbligo per operatori di costituire cauzione a garanzia esecuzione loro obblighi;
- adeguare ed aggiornare tabelle UE di classificazione e presentazione di carcasse, stabilendo disposizioni supplementari in merito ad addetti qualificati, classificazione per classi (compresa classificazione automatizzata), identificazione, peso e marchiatura di carcasse, calcolo di prezzi medi UE e relativi coefficienti di ponderazione. Consentire a Stati membri per:
- carni bovine di concedere proroghe a macelli che uccidono numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari riguardo a classi di conformazione e stato di ingrassamento
- carniovine ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato di ingrassamento e criteri di classificazione di agnelli leggeri
- carni suine di non applicare tabella di classificazione di carcasse di suini ed avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli di peso e tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella;
- definire costi a carico di operatore qualora prodotti forniti ad intervento pubblico non soddisfano requisiti minimi di qualità; fissazione capienza minima dei luoghi di ammasso ad intervento; periodi rappresentativi; mercati; prezzi di mercato necessari per applicazione di procedure di intervento; consegna prodotti da acquistare ad intervento pubblico; spese trasporto a carico di offerente; presa in consegna di prodotti da parte Organismi pagatori; diverse operazioni connesse a disossamento di carni bovine; modalità per condizionamento, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti; procedure per riconoscimento imprese che producono burro e latte scremato in polvere;
- autorizzare immagazzinamento prodotti fuori da territorio Stato membro dove immagazzinati;
- autorizzare vendita o smaltimento prodotti acquistati ad intervento pubblico fissando prezzo di vendita, condizioni di svincolo da ammasso e successivo uso o destinazione dei prodotti svincolati, compresa vendita di piccoli quantitativi giacenti ad ammasso o quantitativi non più oggetto di reimballaggio o danneggiati (Vendita sotto responsabilità di Stato membro);
- definire modalità di stipula e contenuto dei contratti di ammasso privato tra Stato membro e richiedente, specificando: modalità di conferimento e detenzione di prodotto ad ammasso; modalità di svincolo; durata ammasso ed eventuale prolungamento o riduzione;
- definire procedure per acquisto ad intervento a prezzo fisso, compreso ammontare di cauzione, o concessione di aiuto prefissato per ammasso privato. Eventuale ricorso a procedura di gara per intervento pubblico od ammasso privato, evidenziando: modalità invio offerta; quantitativo minimo per ogni domanda/offerta; procedure costituzione di cauzione e suo ammontare; selezione delle offerte più vantaggiose per UE;
- definire modalità attuazione tabella di classificazione delle carcasse di bovini, suini, ovini; presentazione di carcasse e mezzene diversa da quella codificata nella tabella UE con relativi fattori correttivi; modalità per marchiatura di carcasse classificate; calcolo da parte Commissione del prezzo medio ponderato UE per carcasse di bovini, suini, ovini; autorizzazione a Stato membro a presentare carcasse di suini diverse da quelle di tabella UE se “prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta da presentazione tipo” ed esigenze tecniche che lo giustificano; carcasse sprovviste di pelle in modo uniforme; disposizioni per revisione in loco di applicazione classificazione di carcasse in Stato membro da parte Comitato istituito da UE con costi attività di revisione a carico di UE stessa;
- autorizzare Stati membri ad usare per agnelli aventi carcassa di peso inferiore a 13 kg. seguenti criteri di classificazione: peso di carcassa;L colore della carne; stato di ingrassamento
Misure speciali di intervento adottate per barbabietole da zucchero. Misure applicate fino a termine campagna 2016/17, purché condizioni di acquisto di barbabietola o canna da zucchero disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra produttori di barbabietole/canna da zucchero o loro Organizzazioni ed imprese produttrici di zucchero o loro Organizzazioni, notificati da imprese ad Autorità competenti di Stato membro comprendenti:
- modello standard di contratto fornitura;
- norme relative a ripartizione tra venditori del quantitativo di barbabietole che impresa produttrice decide di acquistare prima di semina per fabbricazione di zucchero in quota. In caso di mancato accordo, Stato membro prevede norme di ripartizione, compreso conferimento a venditori tradizionali di barbabietole a cooperativa di diritti di fornitura non previsti da diritti costituirti da eventuale appartenenza a detta cooperativa;
- scala di conversione tenore zucchero presente in barbabietole;
- tenore di zucchero minimo contenuto in barbabietola;
- scelta e fornitura sementi di varietà di barbabietola da produrre;
- consultazione rappresentanti venditori barbabietole da parte impresa prima di stabilire data inizio consegna barbabietole;
- pagamento premi a venditori di barbabietole per consegne anticipate o tardive;
- dettagli di condizioni per ritiro polpe da parte venditore barbabietole e spese relative alle polpe;
- norme su adeguamento prezzi in caso di contratti pluriennali;
- norme per determinare peso lordo, tara, tenore di zucchero;
- clausole di ripartizione del valore tra zuccherificio e venditori di barbabietole. Comprendenti utili e perdite di mercato, nonché modalità di ripartizione tra loro di “eventuali evoluzioni dei relativi mezzi di mercato dello zucchero o altre materie prime”.
A partire da 1/1/2017, contratto di fornitura deve riportare: durata contratto (anche pluriennale); quantitativo di barbabietola oggetto di contratto prodotte in quota e fuori quota; eventuale quantitativo supplementare; prezzi di acquisto di barbabietola di qualità tipo con maggiorazioni o riduzione di prezzo in relazione a differente qualità rispetto a quella tipo; modalità di ripartizione tra le parti di eventuale evoluzione di prezzo; determinato tenore di zucchero per barbabietole e coefficienti di conversione di tenore di zucchero reale a quello di contratto; scaglionamento di consegne di barbabietole (tenendo conto livello di produzione campagna precedente); centri di raccolta di barbabietola e condizioni relative a fornitura e trasporto; responsabile delle spese di trasporto da centri di raccolta (specificare eventuale percentuale od importo fisso a carico impresa produttrice zucchero); luoghi di ricevimento di barbabietole (Per venditore di barbabietole che aveva già stipulato contratto di fornitura con impresa nella campagna precedente, centri di raccolta e luoghi di ricevimento rimangono validi quelli precedenti); accertamento tecnico di zucchero eseguito secondo metodo polarimetrico su campioni di barbabietole da prelevare al momento del ricevimento; stadio di prelievo dei campioni se diversi da barbabietole con coefficiente correttore tra diminuzione di tenore di zucchero tra ricevimento bietole e prelievo campione; determinazione peso lordo, tara, tenore di zucchero effettuata insieme da impresa ed Organizzazione professionale dei produttori barbabietole (o da impresa sotto controllo di Organizzazione o di esperto autorizzato da Stato membro); restituzione gratuita da parte impresa produttrice zucchero a venditore barbabietole di polpe fresche, franco fabbrica, ricavate da intero quantitativo dei barbabietole conferite (o di parte di polpe pressate, essiccate e melassate) o pagamento di compensazione inerente a potenziale valore di polpe. Termini di versamento di eventuali acconti e saldo del prezzo di acquisto barbabietole, clausola di arbitraggio. Impresa produttrice, che stipula contratti di fornitura prima di semina: produce quantitativo di zucchero inferiore a barbabietole di quota; ripartisce quantitativo di barbabietole ad eventuale produzione supplementare fino a concorrenza quota detenuta tra venditori di barbabietole con cui stipulato contratto (Ripartizione tra imprese produttrici e venditori di barbabietole di eventuale differenza tra soglia di riferimento e prezzo effettivo di vendita delle zucchero). Imprese che prima della semina non stipulano contratti di fornitura al prezzo minimo di barbabietola di quota per quantitativo di barbabietole corrispondente a zucchero per cui detenuta quota (eventualmente adeguata applicando coefficiente di ritiro preventivo) sono tenute a pagare “almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero”.
Ogni impresa comunica a Stato membro, che può esigere informazioni supplementari: quantitativi di barbabietole oggetto di contratto prima di semina; tenore di zucchero “su cui contratti si basano”; rese corrispondenti stimate.
Commissione può aggiornare:
- termini di accordo e condizioni di acquisto di barbabietola da zucchero, comprese norme in materia di determinazione di peso lordo, tara, tenore di zucchero di barbabietola, polpa di barbabietola;
- procedure di comunicazione ed assistenza amministrativa per accordi interprofessionali riguardanti più di uno Stato membro;
- sistema di informazione prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso dispositivo per pubblicazione livello di prezzi su mercato. Sistema basato su informazioni fornite da imprese produttrici di zucchero bianco od altri operatori nel settore zucchero (Commissione si impegna a non pubblicare prezzi o denominazioni di singoli operatori)
Prezzo minimo di acquisto di barbabietola di qualità standard in quota fissato da Commissione in 26,29 €/t. fino a campagna 2016/17 (cioè fino a 30/9/2017). Impresa produttrice zucchero applica maggiorazioni o riduzioni corrispondenti a differenza da qualità tipo, nonché adegua prezzo per “quantitativi di barbabietole corrispondenti a quantitativi di zucchero industriale o zucchero eccedente … in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo della barbabietola in quota”
Riscossione tassa su produzione di quote di zucchero isoglucosio, sciroppo di inulina in eccesso detenuta da impresa. Commissione, con Reg. 1370/13, fissato entità tassa pari a 12 €/t. per zucchero in quota e sciroppodi inulina in quota (6 €/t. per isoglucosio). Stato membro addebita intero importo di tassa su produzione versato ad imprese presenti nel proprio territorio in base a quota da loro detenuta nel corso di rispettiva campagna di commercializzazione. Imprese effettuano pagamenti entro fine di Febbraio campagna di commercializzazione. Imprese di Unioni produttori di zucchero e sciroppo di inulina hanno facoltà di addebitare 50% di tassa su produzione a produttori di barbabietola o canna da zucchero o fornitori di cicoria
Prodotti del settore zucchero possono beneficiare di restituzione alla produzione se non disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio o sciroppo di inulina eccedente a prezzo corrispondente a quello di mercato mondiale per fabbricazione di prodotti industriali nella cui fabbricazione usate tali materie prime (compresa industria chimica o farmaceutica). Restituzione fissata da Commissione in base a:
- costi derivanti da utilizzo di zucchero importato che industria dovrebbe sostenere in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale;
- prezzo di zucchero eccedente disponibile in mercato UE o, in assenza di zucchero eccedente su tale mercato, soglia di riferimento di zucchero fissato sopra
Commissione, per evitare situazioni di crollo dei prezzi sul mercato e rimediare a situazione di sovrapproduzione in base a bilancio revisionale di approvvigionamento e tenuto conto di impegni UE nell’ambito di accordi internazionali, può decidere di ritirare da mercato per determinata campagna quantitativo di zucchero od isoglucosio, le cui quote superano soglia assegnata. Soglia calcolata per ogni impresa detentrice di quota, moltiplicando quota assegnata per specifico coefficiente stabilito da Commissione entro 28 Febbraio “in base a tendenza prevedibile di mercato” (Commissione può adeguare o fissare coefficiente entro 31 Ottobre “in base a tendenze aggiornate di mercato”). Imprese detentrici di quote debbono immagazzinare a proprie spese fino ad inizio campagna di commercializzazione successiva zucchero di quota che supera soglia. Quantitativi di zucchero od isoglucosio ritirati dal mercato nella campagna sono da considerarsi “i primi quantitativi di quota della campagna successiva” (In tal caso bieticoltori percepiscono prezzo minimo vigente nella campagna successiva). In deroga, tenendo conto tendenze prevedibili mercato di zucchero, Commissione può disporre per campagna di commercializzazione in corso, campagna successiva o per entrambe, che tutto o parte di zucchero, isoglucosio, sciroppo di inulina ritirato in quanto eccedente, trasformato in zucchero, isoglucosio, sciroppo di inulina industriale, o riservato ad esportazione nel rispetto di impegni assunti in accordi internazionali. Se zucchero ritirato diventa zucchero industriale o viene esportato non applicate disposizioni su prezzo minimo
Se offerta di zucchero nella Comunità è inadeguata, Commissione può decidere che parte di zucchero, isoglucosio, sciroppo di inulina ritirato dal mercato venduto sul mercato UE prima di fine del periodo di ritiro (In tal caso bieticoltori percepiscono prezzo minimo della campagna in corso).
Commissione prende decisioni per garantire approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato UE, in particolare quantitativi, tempi necessari, livello di dazio applicabile, fissazione prelievo su eccedenze, quantitativi appropriati di zucchero fuori quota e zucchero greggio importato immessi sul mercato UE, condizioni di acquisto e contratti di fornitura, aggiornamento condizioni di acquisto di barbabietole da zucchero, criteri che imprese produttrici zucchero applicano per ripartizione tra venditori di quantitativi di barbabietole oggetto di contratto
Regimi di contenimento della produzione riguardanti:
- zucchero, isoglucosio, sciroppo di inulina. Quote fissate a livello nazionale o regionale (Ad Italia assegnate 508.379 t. di zucchero e 32.492,5 t. di isoglucosio) da ripartire tra imprese riconosciute operanti nel territorio nazionale in relazione a quota assegnata nella campagna 2010/11. ”. Stato membro può ridurre fino a 10% quota di zucchero o di isoglucosio assegnata ad impresa (applicare criteri obiettivi e non discriminatori diriassegnazione) o trasferire quota tra imprese “prendendo in considerazione interessi di tutte le parti, in particolare di produttori di barbabietole e canna da zucchero”. Trasferimento può avvenire in caso di:
- fusione di imprese (unificazione di 2 o più imprese in unica impresa). Stato membro può assegnare ad impresa derivante quota pari a somma di quote assegnate a singole imprese partecipanti a fusione
- cessione di impresa (assorbimento di impresa che detiene quote a beneficio di 1 o più imprese). Stato membro può assegnare ad impresa subentrante quota di impresa cedente per produzione zucchero (Se più imprese subentranti, assegnazione avviene in proporzione a quantitativi di zucchero assorbiti da ognuna)
- cessione di stabilimento (trasferimento di proprietà di unità tecnica ad 1 o più imprese, con parziale o totale assorbimento di produzione di impresa che trasferisce proprietà). Stato membro diminuisce quota di impresa trasferente proprietà/possesso ed aumenta quota ad impresa acquirente/affittuaria stabilimento in proporzione a produzione assorbita
- affitto di stabilimento (contratto di affitto di unità tecnica concluso per almeno 3 campagne con impresa stabilita nello stesso Stato membro di stabilimento, se dopo entrata in vigore di affitto impresa affittuaria può essere considerata per sua intera produzione, unica impresa produttrice zucchero). Stato membro diminuisce quota di impresa corrispondente a stabilimento affittato, incrementando la corrispondente quota di impresa che prende in affitto. Trasferimento annullato se affitto scade durante 3 campagne oggetto di contratto, salvo che termine di affitto dovuto a cause di forza maggiore.
In caso di cessione o fusione di impresa produttrice di isoglucosio o di stabilimenti, Stato membro può assegnare quota ad 1 o più imprese già in possesso o meno di quota. Se fusione o cessione ha luogo tra 1 Ottobre e 30 Aprile, misure producono effetto nella campagna di commercializzazione in corso, altrimenti se attuate nel periodo 1 Maggio – 30 Settembre in quella successiva.
In caso di cessazione di attività o di stabilimento di impresa produttrice zucchero, Stato membro può assegnare relative quote di riferimento ad altre imprese produttrici, salvo caso che produttori di barbabietole dichiarano di voler consegnare queste a determinate imprese (In tal caso Stato membro può tenere conto di tale richiesta ed assegnare quota corrispondente a suddetta impresa). Stato membro può chiedere ad imprese e produttori di inserire in accordi interprofessionali clausole che consentono tali trasferimenti.
Se impresa non più in grado di rispettare obblighi imposti da normativa UE nei confronti di barbabietola o canna da zucchero, come constatato da Stato membro, questo può assegnare per 1 o più campagne la parte di quota di tale impresa ad altre “in proporzione a quantitativi assorbiti”.
Se produttori di barbabietole o canna da zucchero dichiarano di consegnare il loro prodotto ad impresa produttrice di zucchero che non partecipa a suddette operazioni, Stato membro può effettuare assegnazione in funzione quantitativi di produzione assorbiti da impresa a cui produttori consegnano barbabietola o canna
Stato membro che concede ad impresa produttrice garanzie di prezzi e di smercio per trasformazione di barbabietola in alcole etilico, può, di intesa con questa e con produttori di barbabietola, assegnare per 1 o più campagne, totalità o parte di quota ad 1 o più imprese diverse per produzione di zucchero.
Tali misure applicate da Stato membro, tenendo conto interessi di ogni parte interessata, ritenute idonee a migliorare struttura di produzione di barbabietola o canna e fabbricazione zucchero, riguardanti imprese stabilite nello stesso territorio. Stato membro comunica a Commissione quote modificate entro 15 Maggio e 15 Settembre
Su richiesta, Stato membro riconosce impresa se questa:
- dimostra adeguata capacità professionale di produzione;
- accetta di fornire seguenti informazioni: quantitativi di barbabietole o canne per cui concluso contratto di fornitura; rese stimate di barbabietola o canna per ha.; dati relativi a consegne previste ed effettive di barbabietola o canna da zucchero; dati di produzione di zucchero; dati su scorte di zucchero; quantitativi di zucchero bianco venduto e relativo prezzo e condizioni di vendita;
- si impegna a sottoporsi ai controlli di Stato membro;
- non è soggetta a provvedimenti di sospensione o revoca del riconoscimento.
Zucchero, isoglucosio, sciroppo di inulina prodotti nel corso di determinata campagna in eccesso rispetto a quota assegnata può essere:
- utilizzato per trasformazione in zucchero, isoglucosio, sciroppo di inulina industriale ai fini produzione di: bioetanolo; alcole; rum; lieviti vivi; quantitativi di sciroppo da spalmare; prodotti industriali non contenenti zucchero, ma che utilizzano come materie prime zucchero, isoglucosio, sciroppo di inulina; prodotti di industria chimica o farmaceutica contenenti zucchero, isoglucosio, sciroppo di inulina, purché oggetto di contratto di fornitura concluso prima di fine campagna tra produttori ed utilizzatori riconosciuti e prodotti consegnati ad utilizzatore entro 30 Novembre campagna successiva. Commissione, tenendo conto evoluzione tecnica, può aggiornare elenco dei prodotti;
- riportato da impresa, in tutto od in parte, in quota di produzione a campagna successiva, purché ne informi Stato membro nel periodo 1 Febbraio – 31 Agostoe si impegni ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino a fine campagna in corso. Se produzione definitiva di impresa nella campagna considerata è inferiore a quella stimata, entro 31 Ottobre di campagna successiva quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva. Quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti di quota campagna successiva e non possono essere oggetto di altre misure di ammasso;
- utilizzati ai fini di approvvigionamento delle Regioni ultraperiferiche UE;
- esportati entro il limite quantitativo fissato da Commissione nel rispetto di impegni internazionali sottoscritti;
- introdotti sul mercato interno in modo da adeguare approvvigionamento a domanda in base a bilancio revisionale. Questa misura si applica prima di qualunque altra per contrastare turbative di mercato.
Se produttore supera quota assegnata di zucchero, isoglucosio, sciroppo di inulina e non utilizza quantitativi eccedenti previsti da produzione fuori quota in prodotti industriali di cui sopra, o non li riporta a quota di produzione di campagna successiva, o non li ritira dal mercato non considerandoli come primi quantitativi di quota campagna successiva, applicato prelievo su eccedenze di tali quantitativi, in entità fissata da Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare accumulo dei quantitativi eccedentari. Stato membro addebita prelievo eccedenze ad imprese stabilite nel suo territorio in base a quantitativi assegnati per campagna di commercializzazione di riferimento. Per garantire approvvigionamento sufficiente ed equilibrato di zucchero nel mercato UE fino a 30/9/2017, Commissione può per quantitativi e tempi necessari, applicare temporaneamente prelievo su eccedenza proporzionale per produzioni fuori quota
- latte ed altri prodotti lattiero-caseari (v. latte scremato, crema di latte, burro, yogurth, formaggi). Nessuna quota applicata a partire da 1/4/2015. Stato membro può decidere che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di agricoltore a trasformatore o in caso di consegna effettuata da 1 o più collettore (cioè impresa che trasporta latte crudo da agricoltore o da altro collettore a trasformatore con contestuale trasferimento di proprietà di latte) debba essere oggetto di contratto scritto tra le parti, stipulato prima di inizio delle consegne. Se Stato membro non si avvale di tale opportunità, produttore, OP o AOP può pretendere che la consegna di latte crudo al trasformatore sia oggetto di un contratto scritto tra le parti (o di un’offerta scritta da parte dei primi acquirenti). Atto non obbligatorio in caso di micro, piccola o media impresa (fatta salva loro la possibilità di avvalersi di un contratto tipo redatto da Organizzazione interprofessionale) o se agricoltore consegna latte crudo a cooperativa di cui è socio (purché statuto o regolamento interno di questa prevede disposizioni analoghe). Elementi dei contratti sono liberamente negoziati tra le parti, salvo caso che Stato membro decida di rendere obbligatorio il contratto scritto per consegna di latte crudo tra agricoltore e “primo acquirente”, in cui riportare: prezzo da pagare per la consegna del quantitativo di latte concordato (fissato tenendo conto condizioni di mercato); qualità o composizione di latte crudo; volume di latte crudo consegnato; calendario di consegne; clausola di risoluzione; scadenze e procedure di pagamento; modalità di raccolta e consegna del latte crudo; norme applicabili in caso di forza maggiore; durata minima (almeno 6 mesi) del contratto (agricoltore può rifiutare tale durata minima per iscritto) che viene notificata a Commissione UE, secondo modalità da questa fissate.
OP del settore latte e prodotti lattiero caseari riconosciuta può negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, contratti per la consegna della totalità o parte della loro produzione di latte a trasformatori/collettori. OP può avviare trattativa:
- indipendentemente da effettivo trasferimento di proprietà del latte da agricoltore ad OP;
- indipendentemente dal fatto che prezzo negoziato sia o meno lo stesso per produzione comune a tutti gli agricoltori aderenti;
- purché soddisfatte seguenti condizioni: volume di latte crudo oggetto di trattativa inferiore a 3,5% produzione totale UE e a 33% produzione totale di Stato membro;
- purché agricoltori interessati non siano membri di altra OP che negozia anche essa contratti a loro nome. Stato membro può derogare se agricoltori possiedono 2 unità di produzione distinte in aree geografiche diverse;
- purché latte crudo non interessato da obbligo di consegna in quanto agricoltore socio di cooperativa secondo statuto o regolamento interno;
- purché OP informa Autorità di Stato membro circa volume di latte crudo oggetto di trattativa
Autorità Stato membro può decidere, in casi particolari, che trattativa da parte OP va riaperta per evitare “esclusione della concorrenza o impedire che siano gravemente danneggiate PMI (micro, piccola e media impresa) di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio”. Per trattative agenti in più Stati membri tale decisione presa da Commissione. Decisioni entrano in vigore dopo loro notifica ad imprese interessate
A decorrere da 1/4/2015 primi acquirenti di latte crudo (cioè impresa o Associazione che acquista latte da produttori per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione, trasformazione, compreso lavoro su ordinazione, o per cederlo ad altra impresa dedita a trattamento o trasformazione di latte o prodotti lattiero caseari) dichiarano ad Autorità Stato membro quantitativi di latte crudo loro consegnato ogni mese
Stato membro notifica a Commissione quantitativi di latte crudo conferiti, secondo modalità e periodicità fissate da Commissione stessa
In base a Reg. 511/12, come modificato da Reg. 2000/15, Stato membro è tenuto ad informare Commissione:
1) entro 31 Marzo in merito a:
- numero di OP, AOP, OI riconosciute in anno precedente, evidenziando volumi annui di latte crudo commercializzato. Notifiche dei volumi di latte crudo oggetto di trattative contrattuali presentate , prima di avvio trattativa, ad Autorità di Stato membro, dove ha luogo produzione, o consegna, o trasformazione, o dove risiede collettore, indicando volume di produzione3 stimato da OP/AOP come oggetto di trattativa , periodo previsto di consegna del suddetto latte crudo. Entro 31 Gennaio OP/AOP comunica volume di latte crudo effettivamente consegnato in ambito dei contratti negoziati da OP/AOP in anno precedente
- numero domande di riconoscimento presentate da OP, AOP, OI respinte, con sintesi delle motivazioni del rigetto
- numero di OP, AOP, OI a cui revocato riconoscimento, con sintesi delle motivazioni di revoca
- numero di OP, AOP, OI che risultano in totale riconosciute al 31 Dicembre precedente
2) entro 15 Marzo in merito a:
- volume totale di latte crudo consegnato nel loro territorio in ambito di contratti definiti da OP/AOP in anno precedente, in base a quanto notificato da imprese, specificando numero di OP/AOP e rispettivi volumi consegnati
- numero casi in cui Autorità nazionali garanti per concorrenza hanno deciso che determinata trattativa deve essere riaperta o non avere luogo, con sintesi di tale decisione. In caso trattative comprendono più Stati membri, questi inviano subito a Commissione informazioni necessarie per valutare “se vi è esclusione di concorrenza o se vengono gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo”
Commissione pubblica entità produzione di latte crudo in UE e in Stati membri.
Su richiesta di OP o di Associazione interprofessionale riconosciuta, Stati membri possono stabilire per periodo di tempo stabilito, norme vincolanti per regolazione offerta di formaggio DOP/IGP, purché soggette ad accordo preventivo concluso tra almeno 2/3 di produttori latte rappresentanti almeno 2/3 della produzione di tale formaggio in area geografica (Area geografica di provenienza latte crudo deve essere la stessa di quella del formaggio indicata in disciplinare di produzione). Norme pubblicate su sito ufficiale coprono solo gestione di offerta del prodotto in questione, al fine di adeguare offerta di tale formaggio a domanda, rese vincolanti per massimo 3 anni (rinnovabili su richiesta), non danneggiano commercio di prodotti diversi, non riguardano transazioni che hanno luogo dopo prima commercializzazione di tale formaggio, non consentono fissazione di prezzi nemmeno a titolo orientativo, non rendono indisponibile percentuale eccessiva di prodotto interessato altrimenti disponibile, non creano discriminazioni, non rappresentano ostacolo per accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori, contribuiscono a mantenimento di qualità e/o sviluppo del prodotto; non pregiudicano le trattative contrattuali nel settore. Stati membri effettuano controlli per accertare rispetto norme e se rilevano irregolarità abrogano tali norme, nonché comunicano norme a Commissione, che informa altri Stati membri. Commissione può sempre chiedere a Stato membro di abrogare norme se ritiene che queste ”impediscono o distorcono concorrenza, in parte sostanziale del mercato interno o pregiudicano libero scambio”.
Sistema di autorizzazione per impianti viticoli applicato da 1/1/2016 al 31/12/2030 (Riesame intermedio di Commissione per valutarne funzionamento ed eventuali modifiche da apportare), comprendente:
- impianto o reimpianto (messa a dimora definitiva di barbatelle di vite innestate o non innestate per la produzione di uve o coltura di piante madri per marze) di varietà di uve da vino (destinate anche alla produzione di acquavite da vino ad indicazione geografica) consentito solo dietro concessione di autorizzazione, per una specifica superficie. Autorizzazione rilasciata su richiesta di produttore e senza oneri a suo carico, ha validità di 3 anni, pena applicazione di sanzioni in caso di inutilizzo. Esclusi impianti o reimpianti di superfici vitate a scopi di sperimentazione o coltura di piante madri per marze, superfici il cui vino o prodotti vitivinicoli destinati solo a consumo familiare, superfici da adibire a nuovi impianti a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità. Stati membri concedono ogni anno per nuovi impianti diritti pari a 1% superficie totale vitata del proprio territorio risultante al 31 Luglio precedente. Stati membri possono applicare percentuale inferiore o limitare rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone con produzione di vini DOP/IGP o zone prive di indicazioni geografiche, tenendo conto:
- “esigenze di evitare palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto a prospettive di mercato relative a tali prodotti”
- significativa svalutazione di particolare DOP/IGP
Stati membri pubblicano tali decisioni motivate e le notificano a Commissione.
Richieste ammissibili per nuovi impianti accettate nella loro totalità se riguardano una superficie inferiore a quella disponibile, verificando che:
- richiedente con superficie agricola superiore a quella oggetto di autorizzazione
- richiedente in possesso di sufficiente capacità e competenze professionali
- domanda non pone a rischio notorietà di DOP specifica
- richiedente non possiede vigneti impiantati senza autorizzazione o senza diritti di reimpianto.
Se richieste ammissibili superano disponibilità, Stato membro concede autorizzazioni: “secondo distribuzione proporzionale di ha. a tutti i richiedenti in base a superfici oggetto di richiesta” (stabilendo eventualmente una superficie minima e/o massima per richiedente); secondo seguenti criteri di priorità:
- produttori insediati per la 1° volta quale titolare di azienda
- superfici in cui impianto vigneto contribuisce a conservare ambiente
- superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria
- superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali od altro tipo
- sostenibilità di progetti di sviluppo o reimpianto in base a valutazione economica
- superfici da adibire a nuovi impianti che contribuiscono ad aumentare competitività aziendale e regionale
- progetti con potenziale per migliorare qualità prodotti con indicazioni geografiche
- superfici da adibire a nuovi impianti al fine di accrescere dimensioni di aziende piccole e medie aziende
Richiedente è una persona fisica con meno di 40 anni al momento invio domanda.
Stati membri pubblicano tali criteri e li notificano a Commissione.
Stato membro nella assegnazione dei diritti da Riserva, può tenere conto delle raccomandazioni di Organizzazioni interprofessionali riconosciute, gruppi produttori interessati, purché queste “precedute da un accordo preso tra le parti interessate rappresentative di zona geografica di riferimento” e fatte per periodi inferiori a 3 anni
- impianti illegali vanno estirpati (Eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su superficie vitata) da produttori a proprie spese entro 4 mesi da notifica irregolarità. Stati membri assicurano avvenuta estirpazione di vigneti irregolari nei 2 anni successivi e comunicano a Commissione entro 1 Marzo superficie totale di impianti viticoli privi di autorizzazione dopo 1/1/2016e superfici estirpate. Superfici vitate prive diautorizzazione non beneficiano misure di sostegno UE o nazionali. Applicate sanzioni in proporzione a “gravità, portata, durata di inadempienza” ad agricoltore che non adempie ad obbligo di estirpazione
- varietà uve da vino. Stati membri classificano varietà uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per produzione vino, purché appartenenti alla specie vitis vinifera o proveniente da incrocio di vitis vinifera con altre specie di vitis. Estirpazione di varietà di uve eliminata da classificazione deve avvenire entro 15 anni da cancellazione. In deroga Stati membri autorizzati per scopi di ricerca scientifica e sperimentale impianto, reimpianto, innesto di varietà non classificate come uve da vino superfici piantate con varietà di uve non conformi sono estirpate, salvo caso di produzione esclusivamente destinata a consumo familiare. Ad eccezione di vino imbottigliato prima di 1/9/1971, vino ottenuto da varietà di uve non rispondenti, utilizzabile solo per consumo familiare, produzione di aceto di vino, distillazione
- schedario viticolo contenente informazioni aggiornate su potenziale produttivo. Da 1/1/2016Stati membri adempiono a tale obbligo solo se attuano sistema di autorizzazione ad impianti o programma di sostegno nazionale. In base a schedario viticolo, Stato membro, che prevede nel proprio programma di sostegno la ristrutturazione dei vigneti, presenta entro 31 Marzoa Commissione inventario aggiornato del proprio potenziale produttivo secondo modalità fissate da Commissione che fissa anche modalità di tenuta e contenuto del suddetto schedario. Stato membro designa Autorità competente di controllare osservanza norme UE nel settore vitivinicolo, compresi laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore, comunicandone nomi ed indirizzi a Commissione
- documenti di accompagnamento dei prodotti del settore vitivinicolo messi in circolazione nella UE. Persone fisiche o giuridiche o loro Associazioni che detengono prodotti nel settore vitivinicolo (In particolare produttori, imbottigliatori, trasformatori, commercianti) tengono registri, in cui riportare entrate ed uscite di tali prodotti. Per agevolare trasporti di prodotti vitivinicoli e loro verifica, Commissione definisce: disposizionirelative a documenti di accompagnamento e loro uso e condizioni per cui documento accompagnamento considerato attestato di DOP/IGP, indicazioni di soggetti aventi obbligo di tenuta registro, suo uso ed esenzioni a tale obbligo, operazioni da annotare in registro, regole in merito costituzione registro, prodotti da registrare, termini di registrazione e chiusura di registro, misure di tolleranza massima da parte Stati membri delle perdite, disposizioni generali e transitorie per tenute registri, regole e periodo di conservazione documenti di accompagnamento e registri
- diritti di reimpianto concessi a produttori che hanno estirpato superficie vitata dopo 1/1/2016e presentata richiesta di reimpianto. Autorizzazione concessa per “superficie equivalente a superficie estirpata in coltura pura” (Tale superficie non rientra tra quelle beneficiarie di Riserva nazionale per nuovi impianti). Stato membro può concedere diritto di reimpianto a produttori che si impegnano ad estirpare superficie vitata entro fine 4° anno successivo a quello di impianto nuove viti. Diritto di reimpianto valido per stessa azienda in cui attuata estirpazione. Stato membro può decidere, in caso di produzione vini DOP/IGP, di limitare reimpianto a vitigni conformi agli stessi disciplinari di produzione di DOP/IGP di superficie estirpata, tenendo conto delle raccomandazioni di Organizzazioni professionali. Nessun reimpianto o sovrainnesto (innesto di vite precedentemente innestata) concesso per vigneti non autorizzati. Diritti di impianto concessi prima di 31/12/2015non utilizzati da produttori, o ancora in corso di validità a tale data, convertiti in autorizzazioni a partire da 1/1/2016, purché inviata specifica richiesta di parte produttore entro 31/12/2015(Stato membro può prorogare termine a31/12/2020). Autorizzazioni concesse in merito valide per lo stesso periodo delle altre, ma da utilizzare entro 31/12/2018(Stato membro può prorogare termine a 31/12/2023). Superfici oggetto di tali impianti non conteggiate ai fini di Riserva nazionale. Commissione definisce:
- condizioni per esonero di autorizzazione per vigneti a scopo di sperimentazione, colture di piante madri per marze, vigneti ad uso esclusivamente familiare
- procedure per rilascio autorizzazioni per nuovi impianti
- consistenza di vigneti che produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti
- motivi a cui subordinata decisione Stati membri di limitare areale di impianto per vino DOP/IGP
- registri tenuti da Stati membri e comunicazioni inviate a Commissione, comprese eventuali riduzioni dei limiti di bilancio in caso di inadempienza
Aiuti per distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero caseari ad Istituti scolastici al fine di migliorare le abitudini alimentari dei bambini che frequentano regolarmente scuole materne, Istituti prescolari, Istituti di istruzione primaria o secondaria, riconosciuti o amministrati da Autorità competente di Stato membro. Misure comprendono:
- fornitura e distribuzione a bambini che frequentano tali Istituti scolastici di prodotti ortofrutticoli, latte, formaggi, latticini, yogurt. Stati membri possono partecipare al “programma destinato alla scuola” decidendo di distribuire con priorità ortofrutticoli freschi, banane e latte alimentare (eventualmente senza lattosio) di “promuovere il consumo di prodotti specifici e/o rispondere a particolare esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio” (quali: prodotti ortofrutticoli trasformati; formaggi; latticini; yogurt; altri prodotti lattiero caseari, fermentati o acidificati, senza aggiunta di aromatizzanti, frutta in guscio o cacao). Stato membro se lo considera necessario per raggiungere gli obiettivi del programma, può inoltre distribuire:
- prodotti lattiero caseari fermentati, senza succo di frutta, aromatizzati naturalmente;
- prodotti lattiero caseari fermentati, addizionati con succo di frutta, aromatizzati naturalmente o non aromatizzati;
- bevande a base di latte, addizionate di cacao, succo di frutta o aromatizzate naturalmente (categoria I);
- prodotti lattiero caseari fermentati o non fermentati, addizionati, aromatizzati naturalmente o non aromatizzati (categoria II). In questo caso aiuti UE versati solo per componente lattiero casearia nel prodotto distribuito (almeno pari a 90% per prodotti della categoria I ed a 75% per prodotti di categoria II).
Prodotti distribuiti nelle scuole non debbono contenere: zuccheri; sale; grassi; dolcificanti aggiunti; esaltatori di sapidità artificiali aggiunti con E620 e E650. In deroga Stato membro può consentire presenza di una quantità limitata di zuccheri, sali e/o grassi aggiunti, purchè a seguito di autorizzazione di Autorità nazionale responsabile in materia nutrizionale.
- misure educative di accompagnamento, a cui riservate non oltre 15% delle assegnazioni annuali a Stati membri, quali: visite a fattorie e/o distribuzione di più ampia gamma di prodotti agricoli (in particolare olio di oliva ed olive da tavola, prodotti di apicoltura) al fine di avvicinare i bambini, ad agricoltura, sane abitudini alimentari, filiere alimentari locali, agricoltura biologica, produzione sostenibile, lotta agli sprechi alimentari. Scelta dei prodotti da distribuire o da escludere effettuata tenendo conto di considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali (privilegiare prodotti UE, o meglio locali o regionali, prodotti biologici, filiere corte o con benefici ambientali, prodotti riconosciuti da regimi di qualità)
- copertura dei costi correlati al programma (quali: attrezzatura, pubblicità, monitoraggio, valutazione, logistica e distribuzione), a cui riservare non oltre 10% di assegnazioni annuali a Stato membro
Stato membro, per partecipare al programma, deve elaborare una specifica strategia a livello nazionale o regionale prima di inizio del programma stesso (poi ogni 6 anni), comprendente: definizione delle esigenze da coprire; priorità da soddisfare; gruppi bersaglio a cui azione si svolge; risultati attesi; obiettivi quantificati da raggiungere in base a situazione iniziale; strumenti ed azioni più appropriate per conseguirli; gestione del programma all’interno delle scuole; elenco dei prodotti da fornire tramite distribuzione e/o nell’ambito di misure educative di accompagnamento. Stato membro si deve assicurare nella redazione della strategia di: coinvolgere le Autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale; tener conto dei principi della “sostenibilità e del commercio equo e solidale”.
UE deciso di stanziare non oltre 250.000.000 €/anno scolastico, di cui 150.000.000 € per gli ortofrutticoli e 100.000.000 € per latte e latticini. Aiuti assegnati a Stato membro in base a: numero di bambini di età compresa tra 6 e 10 anni presenti; grado di sviluppo di Regioni (maggiori aiuti destinati a Regioni meno sviluppate); nel caso del latte, uso storico degli aiuti UE a tale settore (fare in modo che ogni bambino di 6-10 anni riceva un importo minimo per il latte non inferiore alla media degli aiuti in tutti gli Stati membri prima di 01/08/2017). Commissione adotta atti di esecuzione che fissano livello massimo di aiuto UE per categoria di costi (in particolare per settore lattiero caseario importo aiuto UE inferiore a 27 €/100 kg).
Nel periodo 01/08/2017 – 31/07/2023 ripartizioni indicative di aiuto sono stabilite in Allegato I a Reg. 1370/13 pubblicato su GUCE 135/16 (ad Italia assegnati 16.711.302 € per ortofrutticoli e 8.003.535 € per latte destinato alle scuole). A decorrere da 01/08/2023 Commissione adotta specifici atti ai fini della ripartizione indicativa delle risorse ai vari Stati membri (comunque assegnati almeno 290.000 € per ortofrutticoli e 193.000 € per latte). Commissione valuta, con scadenza triennale, la coerenza delle ripartizioni adottate con gli obiettivi fissati, procedendo ad eventuale rimodulazione di queste. Se Stato membro non presenta richiesta di aiuto, o presenta una richiesta parziale, Commissione riassegna risorse così liberate a Stati membri “che hanno comunicato di voler utilizzare più della propria ripartizione indicativa”. In base alle domande di aiuto presente da Stati membri, Commissione definisce ripartizione definitiva delle risorse, tenendo conto degli eventuali trasferimenti di queste operati da Stati membri tra linee di intervento ortofrutticoli e latte.
Sati membri presentano ogni anno domanda per il “programma destinato alle scuole”, in cui specificare importo di aiuto richiesto per ortofrutticoli e latte. Stato membro, fermo restando limite di 250.000 €, può trasferire fino a 20% delle risorse indicative assegnate all’interno delle varie linee di intervento scelte (si può arrivare fino a 25%, in caso di “specifica situazione di mercato nel settore interessato, particolari preoccupazioni relative al basso consumo di uno o altro gruppo di prodotti e altri cambiamenti sociali”):
- prima che siano stabilite le ripartizioni definitive per anno scolastico successivo (escluso gruppo per cui Stato membro chiede un importo superiore a quello di propria spettanza)
- dopo inizio anno scolastico, in caso di ripartizioni definitive.
Stato membro informa Commissione circa eventuali trasferimenti di risorse apportati.
Aiuto UE non pregiudica attuazione di distinti programmi nazionali per le scuole, anzi può essere utilizzato per “ampliare portata ed efficacia dei programmi nazionali” (esclusa distribuzione di pasti gratuiti ad allievi di Istituti scolastici). Stato membro può concedere integrazioni ad aiuto UE od aiuti nazionali per finanziare il “programma destinato a scuole” anche avvalendosi di un prelievo imposto al settore interessato, o di altri contributi provenienti dal settore privato.
UE può finanziare anche azioni di informazione, pubblicità, monitoraggio e valutazione del suddetto “programma”, nonché scambio di esperienze e buone prassi tra Stati membri (così da agevolare attuazione del programma). Al riguardo Commissione può elaborare elementi grafici comuni al fine di accrescere visibilità del programma.
Strategia di Stato membro, può essere modificata da Autorità nazionale responsabile di sua applicazione, a seguito di azione di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti
Commissione ha il potere di adottare atti delegati fissando: criteri aggiuntivi relativi ad ammissibilità del gruppo bersaglio; criteri di approvazione e selezione dei richiedenti; modalità di elaborazione di strategie nazionali/regionali o misure educative di accompagnamento (in particolare modalità di invio e contenuto delle domande di aiuto e pagamento); individuazione dei costi e delle misure ammissibili ad aiuto UE; obbligo per Stati membri di monitorare e valutare efficienza del “programma destinato a scuole”; integrazione di elenco esaltatori di sapidità artificiali, tenendo conto di sviluppo scientifico; livelli massimi di zuccheri o grassi aggiunti, consentiti da normativa di Stato membro nella preparazione dei prodotti trasformati; obbligo per Stati membri di pubblicizzare aiuto UE al “programma” negli edifici scolastici ed in altri luoghi pubblici, (manifesti, siti web dedicati, materiale grafico, campagne informative e di sensibilizzazione); modalità di distribuzione dei suddetti prodotti nel quadro della fornitura di altri pasti negli Istituti scolastici; modalità di presentazione, formato, contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione del “programma”, nonché contenuto delle notifiche del trasferimento delle risorse.
Aiuto ad Organizzazioni di produttori (OP) od Organizzazioni interprofessionali (OI) riconosciute nel settore olivicolo per attuazione programmi di attività triennali riguardanti:
- monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore di olio di oliva ed olive da tavola;
- miglioramento impatto ambientale di olivicoltura;
- miglioramento di competitività di olivicoltura attraverso modernizzazione;
- miglioramento qualità di produzione di olio di oliva ed olive da tavola;
- sistema di tracciabilità, certificazione e tutela qualità di olio di oliva ed olive da tavola (v. controllo qualità olio di oliva venduto a consumatore finale);
- diffusione informazioni su attività svolte da OP/OI per migliorare qualità olio di oliva ed olive da tavola.
Finanziamento a programmi di attività di OP/OI nel limite per Italia di 35.991.000 € pari al massimo a quota di aiuti trattenuta da Stati membri nel limite di:
- 75% per attività di cui alle lettere a), b), c) ed investimenti fissi di miglioramento qualità;
- 75% per altri tipi di investimento miglioramento qualità (50% per altri tipi di investimento),
- 75% sistemi di tracciabilità e diffusione informazioni in almeno 3 Stati membri non produttori olio o Paesi Terzi (50% in caso di diverse attività).
Stato membro deve assicurare finanziamento complementare non oltre 50% dei costi non coperti da UE.
Fondi di esercizio e programmi operativi di OP e/o loro Associazioni (AOP) nel settore ortofrutticolo. Fondo di esercizio finanziato con:
- contributi di aderenti ad OP e/o di OP stessa e/o di AOP
- aiuto finanziario concesso ad OP od AOP che presentano, gestiscono, attuano programmi operativi alle condizioni fissate da UE, destinati a finanziare solo i programmi operativi presentati ed approvati da Stati membri, aventi durata minima di 3 anni e massima di 5 anni, che debbono perseguire almeno 2 dei seguenti obiettivi:
- pianificazione della produzione, compresa stima e monitoraggio di produzione e consumo;
- miglioramento qualità dei prodotti freschi o trasformati;
- incremento valore commerciale dei prodotti;
- promozione dei prodotti freschi o trasformati;
- misure ambientali (in particolare quelle relative ad acqua) e metodi di produzione rispettosi di ambiente (compreso biologico). Sostegno ad azioni ambientali copre perdite di reddito e costi addizionali risultanti da azione;
- prevenzione e gestione di crisi di mercato, comprende:
- investimenti che rendono più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato
- promozione e comunicazione (comprese azioni volte a diversificare e consolidare i mercati di ortofrutticoli, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi)
- iniziative di formazione e scambio di buone prassi
- sostegno alle spese amministrative di costituzione o ricostituzione di Fondi di mutualizzazione, a seguito delle compensazioni versate ai produttori aderenti, che subiscono un drastico calo del reddito, causato da condizioni avverse di mercato
- reimpianto di frutteti quando necessari, o a seguito di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie decise da Autorità competente di Stato membro.
- ritiro dei prodotti dal mercato
- raccolta prima della maturazione (cioè raccolta su una data superficie di prodotti acerbi non commerciabili, non danneggiati prima della raccolta da “ragioni climatiche, fitopatie o altri modi”), o mancata raccolta di ortofrutticoli (cioè interruzione del ciclo produttivo su determinate superfici “quando prodotto è ben sviluppato e di qualità sana, leale e mercantile, con esclusione di distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie)
- assicurazione del raccolto, al fine di tutelare redditi di agricoltori in caso di perdite dovute a calamità, condizioni climatiche avverse, fitopatie ed infestazioni parassitarie, purchè beneficiari abbiano adottato idonee misure di prevenzione dei rischi
- fornitura servizi di orientamento ad altre OP, AOP, Associazioni produttori, singoli produttori
AOP possono presentare programma operativo, totale o parziale, composto da azioni identificate ma non realizzate da OP aderenti, sottoposte a stesse regole dei programmi operativi di OP. Stati membri assicurano che
- misure di programmi operativi di AOP interamente finanziate da contributi di OP con risorse prelevate da fondi di esercizio della stessa OP
- azioni e partecipazione finanziaria corrispondente identificate nel programma di ogni OP aderente
- non sussiste doppio finanziamento
Misure di prevenzione e gestione di crisi mai superiori a 1/3 della spesa complessiva del programma, compreso il rimborso di capitale ed interessi su mutui contratti da OP, a condizioni commerciali, per far fronte alla crisi ed alle azioni di prevenzione. Stati membri possono imporre ad OP che almeno 2 azioni, o almeno il 10% della spesa del programma sia rivolta ad azioni ambientali previste nel PSR, comprese quelle relative al biologico (Se oltre 80% di aderenti ad OP sono già soggetti a tali impegni ambientali con il PSR, tale vincolo è da ritenersi soddisfatto).
Stato membro elabora strategia nazionale in materia di programma operativo, comprendente:
- analisi della situazione in termini di punti di forza e debolezza, potenziale di sviluppo);
- giustificazione delle priorità adottate;
- obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento;
- valutazione dei programmi operativi;
- obblighi di notifica a carico di OP;
- disciplina nazionale contenente condizioni generali relative ad azioni ambientali (compresi investimenti a singole aziende) inviata a Commissione, che può chiederne modifica entro 3 mesi se ritiene se pratiche che disciplina non contribuisce al raggiungimento di obiettivi ambientali
Commissione sostiene 50% spese del programma, comunque entro 4,1% del valore della produzione commercializzata da OP (4,6% se quota eccedente 4,1% destinata solo a misure di prevenzione e gestione di crisi, elevata fino a 4,7% in caso di AOP). Su richiesta di OP contributo elevato a 60% se programma:
- presentato da più OP che partecipano in Stati membri diversi a azioni trasnazionali;
- presentato da più OP impegnate in azioni anche a livello interprofessionale;
- riguarda solo produzioni biologiche;
- presentato da OP riconosciuta risultante da fusione con altre OP riconosciute;
- primo programma presentato da OP riconosciuta;
- presentato da OP operante in Stato membro in cui OP commercializzano meno del 20% di produzione ortofrutticola;
- presentato da OP ricadente in Regioni ultraperiferiche.
Aiuto elevato a 100% in caso di:
- ritiro dal mercato di ortofrutticoli rappresenta meno di 5% della produzione commercializzata da OP, purché prodotti ritirati siano distribuiti in forma gratuita a:
- organizzazioni di beneficenza, o Enti caritativi autorizzati da Stati membri per attività a favore di “persone riconosciute come aventi diritto a pubblica assistenza, causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza”;
- Istituti di pena, scuole, Istituti di istruzione pubblica, colonie di vacanze, ospedali, case di riposo per anziani designati da Stati membri, che prendono provvedimenti necessari affinché i quantitativi distribuiti si aggiungono a quelli normalmente acquistati da tali collettività
- azioni servono ad orientare singoli produttori o altre OP, o gruppi, produttori, o AOP riconosciute, purché provenienti da Regioni di Stati membri
Stati membri, per Regioni in cui OP ortofrutticole sono scarse (cioè valore della produzione frutticola ottenuta nella Regione commercializzata da OP inferiore, nei 3 anni precedenti, al 20% della media UE), possono concedere un aiuto nazionale (inferiore a 80% dei contributi finanziari di cui sopra), da aggiungersi al fondo di esercizio, fino al 10% del valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella Regione commercializzata da OP. Stato membro comunica a Commissione UE le ragioni per cui concesso l’aiuto nazionale.
Commissione UE definisce al riguardo le disposizioni inerenti:
- fondi di esercizio e programmi operativi di OP, compresi aspetti relativi a: importi stimati; decisioni di OP e loro Associazioni su contributi finanziari ed uso di fondi di esercizio; misure, azioni, spese e costi amministrativi e di personale da includere o escludere nell’ambito di programmi operativi; modifiche di questi ed obblighi aggiuntivi determinati da Stati membri; esigenza di evitare doppi finanziamenti in base a programmi operativi di OCM e PSR; programmi operativi di AOP; obbligo di usare indicatori comuni ai fini di monitoraggio e valutazione di programmi operativi;
- disciplina e strategia nazionale per programmi operativi in merito obbligo di monitorare e valutare loro efficienza;
- aiuto finanziario UE compresa: base di calcolo di tale aiuto e valore di produzione commercializzata; periodi di riferimento applicabili a fini di calcolo di aiuto; versamento di anticipi ed obbligo di costruire cauzione in caso di versamento anticipo; norme specifiche applicabili al finanziamento di programmi operativi di AOP;
- misure di prevenzione e gestione della crisi, comprese: possibilità per Stato membro di non applicare una o più misure di prevenzione e gestione di crisi; destinazione ammessa dei prodotti ritirati decisa da Stati membri; livello massimo di sostegno per ritiri dal mercato; obbligo di notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato; base di calcolo volume di produzione commercializzata per libera distribuzione e determinazione volume massimo di produzione commercializzata in caso di ritiro; obbligo di apporre logo UE su confezioni di prodotti destinati a distribuzione gratuita; condizioni per destinatari di prodotti ritirati dal mercato; condizioni adottate da Stati membri in merito a raccolta verde e mancata raccolta; assicurazione del raccolto; fondi di mutualizzazione; condizioni riguardanti reimpianto di frutteti a seguito di ragioni fitosanitarie e fissazione massimale di spesa relativo;
- aiuto finanziario nazionale, compresa: grado di organizzazione di OP; obbligo di costituire cauzione versato anticipo; quota massima di rimborso di aiuto nazionale da parte UE;
- gestione dei programmi operativi;
- informazioni da riportare nei programmi operativi, discipline e strategie nazionali, presentazione programmi operativi a Stati membri, termini, documenti di accompagnamento, approvazione di Stati membri;
- attuazione dei programmi operativi da parte di OP ed AOP;
- presentazione e contenuto di relazione di monitoraggio e valutazione di strategie nazionali e programmi operativi;
- domande di aiuto e pagamento di aiuto, compresi pagamenti anticipati e parziali;
- modalità di apposizione logo UE su confezioni di prodotti destinati a distribuzione gratuita;
- rispetto norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;
- spese di trasporto, cernita, imballaggio in caso di distribuzione gratuita;
- misure di promozione, comunicazione, formazione in caso di prevenzione e gestione di crisi;
- attuazione di operazioni di ritiro, nonché misure relative a raccolta verde, mancata raccolta, assicurazione del raccolto;
- applicazione, autorizzazione, versamento e rimborso di aiuto finanziario nazionale;
- procedure per costituzione di cauzione e suo ammontare a fini versamento anticipo
Programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. Stati membri assicurano coerenza dei programmi al loro interno, nonché con politiche e priorità UE nel settore, elaborati “tenendo conto di situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento dei produttori”. Esclusi dal sostegno progetti di ricerca e misure già contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Stato membro presenta a Commissione 1 solo programma di sostegno per 5 anni, eventualmente suddiviso a livello regionale ed elaborato previa consultazione di Autorità regionali ed Organizzazioni competenti, comprendente: descrizione delle misure proposte con quantificazione degli obiettivi; risultati delle consultazioni tenute; valutazione di impatti tecnici, economici, ambientali, sociali attesi; scadenzario di attuazione delle misure; tabella finanziaria indicante risorse da stanziare e loro ripartizione indicativa tra le varie misure nel rispetto delle risorse assegnate da UE (Per Italia 336.997.000 €/anno); criteri ed indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio; valutazione e misure adottate per garantire adeguata ed effettiva attuazione programmi di sostegno; designazione Autorità di gestione programma di sostegno (Per Italia è la Regione). Programmi approvati entro 3 mesi da Commissione, salvo caso richiesta di modifiche (In tal caso programma di sostegno applicabile 2 mesi dopo definizione del programma “a meno che prevista incompatibilità”; analoga procedura seguita in caso di modifiche apportate a programma di sostegno), riguardano seguenti misure:
- promozione ed informazione dei vini DOP/IGP, vini ad indicazione di varietà uva da vino sui mercati di Stati membri, per informare consumatori su consumo responsabile di vino, nonché sistemi di DOP/IGP vigenti in UE e Paesi Terzi per migliorarne competitività.
Ammesse:
- azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità che evidenziano “elevati standard dei prodotti UE in termini di qualità, sicurezza alimentare o di ambiente”;
- partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni di importanza internazionale;
- campagne di informazione (v. sistemi delle DOP, IGP, produzioni biologiche vigenti in UE);
- studi di nuovi mercati o per ampliamento sbocchi di mercato esistenti;
- studi per valutare risultati di azioni di informazione e promozione.
Contributo UE pari a 50% spese ammissibili;
- ristrutturazione e riconversione dei vigneti, purché Stato membro presenta inventario del proprio potenziale produttivo. Sostegno UE a:
- riconversione varietale (anche mediante sovrainnesto), diversa collocazione o reimpianto di vigneti;
- reimpianto vigneto se necessario a seguito di estirpazione obbligatoria o per ragioni sanitarie o fitosanitarie decisa da Autorità competente di Stato membro;
- miglioramento tecniche di gestione dei vigneti (v. introduzione sistemi avanzati di produzione sostenibile)
Escluso sostegno in caso di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine ciclo naturale su stessa particella e con stessa varietà di uve. Stati membri possono stabilire vincoli aggiuntivi in particolare riguardo ad età di vigneti sostituiti. Sostegno comprende:
- compensazione dei produttori per perdite di reddito fino a 100%, erogabile sotto forma di compensazione finanziaria o di autorizzazione a coesistenza di viti vecchie e viti nuove per non oltre 3 anni
- contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione pari a 50% (75% nelle Regioni meno sviluppate UE);
- vendemmia verde, cioè “distruzione totale od eliminazione di grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a 0 la resa della relativa superficie”. Lasciare sulla pianta uva che porrebbe essere commercializzata al termine del ciclo di produzione non è vendemmia verde, che contribuisce a ripristinare equilibrio tra offerta e domanda sul mercato UE per prevenire crisi di mercato del vino. Sostegno consiste nell’erogazione di importo compensativo forfetario per ha. da stabilirsi da Stato membro, comunque non oltre 50% “somma dei costi diretti della distruzione od eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione odeliminazione”. Stato membro stabilisce sistema di controllo per accertare rispetto di tale vincolo;
- fondi di mutualizzazione rivolti a “produttori che intendono assicurarsi contro rischio di fluttuazioni del mercato”. Sostegno concesso sotto forma di aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei Fondi;
- assicurazione del raccolto per tutelare redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, purché questi adottano misure di prevenzione dei rischi. Sostegno concesso sotto forma di contributo non oltre 80% premio assicurativo versato da produttore a copertura delle perdite causate da calamità naturali (50% in caso di perdite causate da condizioni climatiche avverse, ofitopatie, o infestazioni parassitarie, o da animali). Sostegno concesso se premi assicurativi non compensano produttori per 100% di perdita di reddito subita, “tenendo conto di ogni altra compensazione che produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi a rischio assicurato”. Sostegno per assicurazione non crea distorsioni di concorrenza su mercato di assicurazioni;
- investimenti materiali od immateriali in impianti di trattamento, infrastrutture vinicole, strumenti e strumenti di commercializzazione del vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità di tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato (anche ottenuto con uve appassite), mosto di uve concentrato (rettificato o meno), vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature, aceto di vino. Obiettivi di tali investimenti: migliorare rendimento globale di imprese, suo adeguamento a richiesta di mercato; aumentare competitività; migliorare risparmi energetici, efficienza energetica, trattamenti sostenibili., con esclusione di imprese in difficoltà. Contributo pari a 40% su costi di investimento ammissibili a favore di condizioni climatiche avverse. Aliquota massima di sostegno applicata a micro impresa, piccola e media impresa (Auto ridotto di 50% in caso di imprese che occupano meno di 750 persone e fatturato inferiore a 200.000.000 €)
- innovazione nel settore vitivinicolo: sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie per prodotti di cui ad investimenti, al fine di aumentare prospettive commerciali e competitività dei prodotti vitivinicoli UE, compreso trasferimento conoscenze. Contributo pari a 40%
- distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) di tipo volontario od obbligatorio. Importo aiuto versato per % vol./ di alcool ottenuto, con esclusione di sottoprodotti da distillare aventi un contenuto di alcool superiore a 10% di quello contenuto nel vino prodotto. Aiuto versato a distillatori che effettuano trasformazione di sottoprodotti alla vinificazione consegnati a fini di distillazione in alcole greggio con titolo alcolometrico minimo di 92%. Stato membro può imporre costituzione cauzione per concedere aiuto. Livello di aiuto fissato tenendo conto dei costi di raccolta e trattamento del vino. Aiuto comprende importo forfetario destinato a compensare costi di raccolta dei sottoprodotti; aiuto trasferito da distillatore a produttore, purché questo sostenga relativi costi. Alcool derivato utilizzato solo per fini industriali o energetici al fine di evitare distorsioni di concorrenza;
Sostegno concesso solo per spese ammissibili sostenute dopo invio programma di sostegno. Stato membro non contribuisce ai costi di misure finanziate da UE
Commissione in merito a programmi di sostegno del settore vitivinicolo può decidere norme su:
- responsabilità spese sostenute in data ricevimento da parte Commissione programmi di sostegno Stato membro e data di sua applicazione;
- contenuto programmi di sostegno, spese, costi amministrativi e di personale, interventi inseriti in questi, possibilità di eseguire pagamenti tramite intermediari in caso di assicurazione del raccolto;
- obbligo di costituire cauzione se versato anticipo;
- fissazione massimale per spese di reimpianto vigneti per ragioni sanitarie e fitosanitarie;
- esigenza di evitare doppi finanziamenti in base a vari interventi del programma di sostegno a settore vitivinicolo da parte Stato membro e relativi PSR e programmi promozionali di questo;
- obbligo per produttori di ritirare sottoprodotti di vinificazione con relative eccezioni al fine di evitare oneri amministrativi supplementari;
- certificazione volontaria dei distillatori;
- condizioni di corretto funzionamento delle misure di sostegno nei programmi operativi di Stati membri;
- presentazione programmi di sostegno, comprensivi di pianificazione finanziaria e modalità di revisione;
- procedure di presentazione e selezione domande di pagamento;
- presentazione, formato, contenuto di relazioni e valutazione programmi di sostegno di Stati membri;
- fissazione da parte Stati membri di tassi di aiuto per vendemmia verde e distillazione dei sottoprodotti;
- gestione finanziaria e disposizioni riguardanti applicazione misure di sostegno da parte di Stati membri;
- procedure di costituzione cauzione e suo ammontare se versato anticipo
Programmi apicoltura, al fine di migliorare condizioni di produzione e commercializzazione prodotti di apicoltura nella UE. Stato membro, in collaborazione con Organizzazioni rappresentative del settore apicoltura, effettuano studio su strutture di produzione e commercializzazione del settore nel loro territorio e redigono programma di intervento, comprendente seguenti misure:
- assistenza tecnica ad apicoltori e ad Organizzazioni di apicoltori;
- lotta contro aggressori e malattie di alveare (in particolare varroasi);
- razionalizzazione della transumanza;
- misure di sostegno a laboratori di analisi dei prodotti di apicoltura per aiutare apicoltori a commercializzare e valorizzare propri prodotti;
- misure di sostegno a ripopolamento del patrimonio apicolo UE;
- collaborazione con organismi specializzati per ricerca applicata nei settori apicoltura e prodotti di apicoltura;
- monitoraggio del mercato;
- programmi di miglioramento qualità dei prodotti per loro maggiore valorizzazione sul mercato
Finanziamento UE pari a 50% spese sostenute da Stati membri entro 15 Ottobre.
Commissione definisce atti per:
- evitare doppi finanziamenti tra PSR e programmi nazionali su apicoltura;
- aggiornare elenco delle misure da inserire nei programmi di apicoltura di Stati membri;
- contenuto dei programmi nazionali e studi svolti da Stati membri su struttura di produzione e commercializzazione nei settori di apicoltura;
- procedure per assegnazione di fondi inutilizzati;
- approvazione programmi apicoltura presentati da Stati membri, compresa entità contributo finanziario da assegnare ad ogni Stato membro in base a numero totale di alveari, e livello massimo di finanziamenti di Stati membri
Norme di commercializzazione di tipo obbligatorio e menzioni facoltative fissate da Commissione per olio di oliva ed olive da tavola, prodotti ortofrutticoli (freschi e trasformati), banane, piante vive, uova, carne di pollame, grassi di spalmare destinati a consumo umano, luppolo tenendo conto di:
- caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;
- necessità di agevolarne immissione sul mercato;
- interesse di produttori a comunicare caratteristiche di prodotti e produzione ed interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate su tali prodotti (compreso luogo di origine);
- metodi disponibili per determinazione di caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche di prodotti;
- raccomandazioni standardizzate adottate da Organizzazioni internazionali
Norme fissate per settore o per prodotto in tutte le fasi della commercializzazione, in modo da adeguarsi ad evoluzione condizioni di mercato e domanda consumatori, nonché norme internazionali, riguardano:
- definizioni tecniche, designazione, denominazione di vendita per prodotti diversi da carni bovine, prodotti vitivinicoli, latte e prodotti lattiero caseari, carni di pollame, uova, grassi da spalmare destinati a consumo umano, olio di oliva da tavola;
- criteri di classificazione (classe, peso, calibro, età, categoria);
- specie, varietà vegetali, razze animali, tipo commerciale;
- presentazione, etichettatura connesse a norme di commercializzazione obbligatorie, condizionamento, regole applicabili a centri di condizionamento, indicazioni esterne, anno di raccolta, uso diciture specifiche;
- criteri come aspetto, consistenza, conformazione, caratteristiche del prodotto e tenore di acqua;
- sostanze specifiche impiegate nella produzione o componenti/costituenti, compresi loro requisiti quantitativi, purezza e identificazione;
- forma di coltivazione/allevamento e metodo di produzione, comprese pratiche enologiche e sistemi avanzati di produzione sostenibile;
- taglio di mosti e vino e relative definizioni, miscelazioni e relative restrizioni;
- frequenza di raccolta, consegna, conservazione, trattamento, metodo e temperatura di conservazione, magazzinaggio e trasporto;
- luogo di produzione e/o origine, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare;
- restrizioni ad impiego di determinate sostanze e ricorso a determinate pratiche;
- destinazione d’uso specifiche;
- condizioni disciplinanti eliminazione, detenzione, circolazione, uso di prodotti non conformi a norme di commercializzazione adottate e/o a designazione di vendita specifiche ed eliminazione dei sottoprodotti.
Norme di commercializzazione fissate per settore e prodotti tenendo conto di:
Prodotti commercializzati nella Comunità solo in conformità a tali norme speciali, riguardanti:
- peculiarità di prodotto considerato. Commissione può adeguare norme di commercializzazione ad evoluzione domanda consumatori, progresso tecnico, esigenze di innovazione della produzione, oneri e costi amministrativi per operatori, impatto su mercato interno ed internazionale. Prodotti ortofrutticoli freschi destinati a vendita a consumatore commercializzati solo se di “qualità sanitaria, equità, commerciabilità” ed indicato Paese di Norme applicate a tutte le fasi di commercializzazione compresa importazione ed esportazione e riguardanti qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione. Detentore prodotti ortofrutticoli “non espone, mette in vendita, consegna, commercializza in alcun modo tali prodotti in UE se non conformi a dette norme ed è responsabile di tale conformità”. Produttori di luppolo raccolto ed ottenuto in UE possono commercializzare o esportare luppolo solo se muniti di certificazione rilasciato per prodotti aventi caratteristiche qualitative minime (Nel caso di luppolo in polvere, arricchito o meno di luppolina, o estratto di luppolo e prodotti miscelati di luppolo: tenore di acido alfa non inferiore a quello del luppolo da cui derivati), specificando: luogo di produzione del luppolo; anno di raccolta; varietà. Commissione fissa norme diverse per soddisfare esigenze di Paesi Terzi o per prodotti destinati ad utilizzi particolari, purché queste non recano danno a commercio normali dei prodotti,per cui rilasciato certificato ed accompagnato da garanzie volte ad evitare ogni confusione con detti prodotti. Commissione fissa norme specifiche di designazione e denominazione di vendita per: carni bovine /v. scheda “bovini04”), prodotti vitivinicoli (v. scheda “vino01”), latte e prodotti lattiero caseari (v. scheda “latte09”), carni di pollame (v. scheda “avicun01”), uova (v. scheda “avicun07”), grassi da spalmare destinati al consumo umano, olio di oliva ed olive da tavola (v. scheda “olio18”). Commissione può emanare atti per modificare tali denominazioni, tenendo conto evoluzione domanda dei consumatori, progresso tecnico, esigenze diinnovazione della produzione. Nel caso di prodotti lattiero caseari possibile specificare specie animali da cui ottenuto;
- modificare condizioni di uso di menzione facoltativa;
- cancellare menzione facoltativa riservata solo per descrivere prodotti a cui applicata. Stati membri verificano che etichettatura non ingeneri confusione;
- grassi da spalmare ceduti senza trasformazione a consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre collettività:
- denominazione di vendita per prodotti di cui sopra aventi tenore di materie grasse, compreso tra 10% e 90% e rimanendo solidi ma spalmabili a temperatura di 20°C, distinti in grassi lattieri, grassi, grassi composti di prodotti vegetali e/o animali;
- dicitura tradizionale insieme a burro se questo ottenuto direttamente da latte o crema di latte o panna (cioè prodotto ottenuto da latte sotto forma di emulsione di grassi in acqua con tenore minimo di grassi lattieri di 10%);
Norme non applicate per prodotti tradizionali o le cui denominazioni usate per descrivere determinate caratteristiche del prodotto o per prodotti concentrati (burro, margarina, melange) avente tenore di grasso superiore a 90%.
Ammesso impiego termine vegetale in aggiunta a denominazione di vendita di prodotto contiene solo grassi di origine vegetale con tolleranza di 2% di tenore grassi.
Vietate diciture che suggeriscono tenore di grassi diverso da quello indicato, anche se in deroga ammessa aggiunta di dicitura “a tenore di grassi” o “alleggerito” o “light” o “leggero” per prodotti con tenore di grassi inferiore a 62%
- uova di gallina in guscio da volatili da cortile (fresche, conservate, cotte) non destinate a cova, prodotti sgusciati interi (uova sgusciate dei volatili da cortile atte ad usi alimentari anche con aggiunta di zucchero od altri dolcificanti), prodotti sgusciati separati (gialli di uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero od altri dolcificanti)
- uova da cova di volatili da cortile e pulcini;
- luppolo (infiorescenze essiccate di luppolo rampicante di colore giallo-verde e forma ovoidale provviste di peduncolo e sezione tra 2 e 5 cm), luppolo in polvere (prodotto ottenuto da macinazione del luppolo previa eliminazione di parte di foglio, steli, brattee, rachidei), estratto di luppolo (prodotti concentrati ottenuti trattando luppolo o luppolo in polvere con solvente), prodotti miscelati di luppolo (miscela di 2 o più prodotti di cui sopra)
- olio di oliva suddiviso in:
- olio di oliva vergine ottenuto solo mediante processi meccanici in modo da non alterare olio (subito solo processo di lavaggio, decantazione, centrifugazione, filtrazione). Esclusi oli ottenuti con solventi o coadiuvanti ad azione chimica o biochimica e con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Suddivisi in: olio extravergine di oliva (acidità libera massima, espressa in acido oleico, di 0,8gr./100 gr.); olio di oliva vergine (tenore acidità libera massima di 2 gr./100 gr.); olio oliva lampante (acidità libera superiore a 2 gr./100 gr.);
- olio di oliva raffinato ottenuto da raffinazione di olio di oliva vergine con tenore di acidità libera di 0,3 gr./100 gr.;
- olio di oliva composto ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso da olio lampante, con tenore di acidità libera inferiore a 1 gr./100 gr.;
- olio di sansa di oliva greggio ottenuto mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici o corrispondente ad olio lampante. Escluso olio ottenuto mediante riesterificazione e miscele di oli di altra natura;
- olio di sansa raffinato ottenuto da raffinazione di olio di sansa greggio con tenore di acidità libera inferiore a 0,3 gr./100 gr.;
- olio di sansa di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa raffinato con olio di oliva vergine diverso da olio lampante, con tenore di acidità libera inferiore a 1 gr./100 gr.
Commissione stabilisce:
- elenco prodotti del settore latte e lattiero caseari e grassi da spalmare trasmessi da Stato membro che si ritiene corrispondenti a disposizioni UE
- modalità da applicare norme di commercializzazione per settore e prodotto
- regole per accertare se prodotti sottoposti a trattamenti in violazione di pratiche enologiche autorizzate
- regole per metodi di analisi per determinare caratteristiche dei prodotti
- regole atte a fissare livello di tolleranza
- modalità di commercializzazione prodotti importati/esportati
- regole di identificazione o registrazione di produttore e/o stabilimenti industriali dove prodotto è stato trasformato, procedure di certificazione e documenti commerciali, documenti di accompagnamento, registri da tenere;
- Regole della denominazione di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali applicate, assicurando buon funzionamento del mercato interno dei prodotti, protezione di interessi di consumatori e produttori e promozione prodotti di qualità. Vino a denominazione di origine protetta (DOP) riguardante nome di Regione o luogo determinato o Paese se:
- “qualità e caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente o esclusivamente a particolare ambiente geografico e suoi fattori naturali ed umani”;
- uve da cui ottenuto prodotto provenienti solo da tale zona;
- tutte le fasi della produzione (dalla vendemmia al completamento processo di vinificazione) attuata in tale zona);
- prodotto ottenuto da varietà di viti appartenenti a specie Vitis vinifera
Vino ad indicazione geografica protetta (IGP) riferita a Regione, luogo determinato o Paese se:
- “possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica”;
- uve da cui ottenuto prodotto provengono per almeno 85% da tale zona (Non oltre 15% proveniente fuori zona ma in Stato membro o Paese Terzo dove situata zona geografica);
- produzione avviene in tale zona;
- prodotto ottenuto da varietà di viti appartenenti a specie Vitis vinifera
Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono denominazioni di origine se: riferite a nome geografico; designano un vino; soddisfano i precedenti requisiti per DOP; sottoposti a procedura di riconoscimento della DOP/IGP.
DOP/IGP riferite a zone geografiche di Paese Terzo possono beneficiare di protezione UE se conformi a norme di cui sopra
Domanda di protezione di DOP/IGP comprende: nome oggetto di protezione, nome ed indirizzo del richiedente, disciplinare di produzione; documento unico riepilogativo di disciplinare. Disciplinare deve almeno riportare: nome oggetto di protezione; descrizione del vino (principali caratteristiche analitiche ed organolettiche); pratiche enologiche usate nell’elaborazione del vino ed eventuali restrizioni applicate ad elaborazione; delimitazione zona geografica; resa massima per ha.; indicazione di varietà di uva da cui vino ottenuto; elementi che evidenziano legame con territorio; condizioni applicabili da legislazione nazionale o da Organizzazione che gestisce DOP/IGP “purché tali condizioni oggettive non discriminatorie e compatibili con diritto UE”; nome ed indirizzo di Autorità competente a verificare rispetto norme del disciplinare e relative attribuzioni; nel caso di DOP/IGP in zona geografica di Paese Terzo evidenziare elementi attestanti che tale denominazione è protetta in Paese di origine. Domanda di protezione inviata a Commissione da qualunque Associazione di produttori o singoli produttori (esclusivamente per vini da loro prodotti), con eventuale intervento di altre parti interessate. In caso di DOP/IGP relativa a zona geografica transfrontaliera, ammesso invio domanda unica
Domanda di DOP/IGP esaminata in via preliminare da Stato membro per verificarne conformità a prescrizioni UE. A tal fine Stato membro fornisce adeguata pubblicazione a domanda, in modo da consentire ad “ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo” residente nel suo territorio di presentare, entro 2 mesi da pubblicazione, opposizione “debitamente motivata”alla protezione proposta. Stato membro può respingere domanda se ritenuta non conforme a normativa UE o approvarla, pubblicando su internet disciplinare di produzione ed inviando domanda a Commissione.
Commissione verifica conformità domanda, rigettandola in caso negativo, mentre in caso affermativo, pubblica disciplinare produzione su G.U.CE, in modo da consentire, nei successivi 2 mesi, a Stati membri, Paese Terzo, “ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo” ad opporsi a protezione proposta inviando “dichiarazione debitamente motivata”. Se ritiene opposizione inammissibile, Commissione adotta atto di rigetto. In base ad informazioni in suo possesso ed osservazioni pervenute, Commissione decide di approvare o respingere domanda.
Nome omonimo registrato solo se risulta “sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire trattamento equo ai produttori interessati e necessità di non indurre in errore il consumatore”, altrimenti non registrato (Specie se induce a ritenere un prodotto proveniente da altro territorio). Analogamente Stato membro non registra nome “interamente o parzialmente omonimo di indicazione geografica protetta” in base a propria legislazione. Vietato usare in etichetta nome di varietà di uve se contiene DOP o IGP. Protezione di vini DOP/IGP lascia impregiudicate indicazioni geografiche protette applicabili a bevande spiritose. Nome diventato generico, cioè nome di vino che pur riferendosi a determinato luogo o Regione in cui prodotto, “è diventato nome comune di vino nella Unione” (tenere conto di situazione esistente nelle zone di consumo vino in UE e del diritto UE o nazionale), o nome che “a causa della notorietà e reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore circa vera identità del vino” non viene protetto.
DOP o IGP utilizzate da ogni operatore che commercializza vino in conformità con disciplinare produzione riconosciuto (non diviene mai generico) viene protetto contro:
- qualsiasi uso commerciale, diretto od indiretto, di tale nome per prodotti comparabili non conformi al disciplinare di produzione o “nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà della DOP o IGP”;
- qualsiasi usurpazione, imitazione od evocazione, anche se origine vera del prodotto è indicata, o se nome protetto è traduzione o trascrizione, o accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come”;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa a provenienza, origine, natura, qualità essenziali del prodotto riportata su confezione, imballaggio, pubblicità, documenti di accompagnamento, nonché impiego di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
- qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore su vera origine del prodotto.
Registrazione di marchio commerciale corrispondente a DOP/IGP viene respinta se domanda presentata dopo invio domanda di riconoscimento DOP/IGP a Commissione che la approva. Marchio già registrato o depositato o “acquisito con uso in buona fede” in UE prima di invio domanda DOP/IGP antecedente a 1/1/1996 può continuare ad essere utilizzato nonostante approvazione di DOP/IGP, purché “non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio”.
Commissione tiene registro delle DOP o IGP approvate, accessibile al pubblico (In tal caso uso marchio affianca quello di DOP/IGP).
Ammesse modifiche a disciplinare di produzione vino DOP/IGP “per tener conto di evoluzione conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere delimitazione di zona geografica”. Domanda deve specificare modifiche da introdurre e relative motivazioni.
Per iniziativa di Commissione o su richiesta motivata di Stato membro, Paese Terzo, persona fisica o giuridica avente interesse legittimo, Commissione può decidere cancellazione di vino DOP/IGP non più rispondente al rispettivo disciplinare, che vengono cancellate da registro.
Denominazione di vini preesistenti sono automaticamente protette ed iscritte da Commissione nel registro
Commissione cancella da registro entro 31/12/2014 vino DOP/IGP preesistenti non rispondenti a nuove norme
Stato membro può chiedere tassa per coprire spese sostenute per esame domanda di protezione, dichiarazione di opposizione, domanda di modifica, domanda di cancellazione.
Si ha “menzione tradizionale” se metodo di produzione, o invecchiamento, o qualità, o colore, o tipo di luogo, o evento particolare legato a storia del prodotto DOP/IGP protetto da diritto UE o nazionale. Menzioni tradizionali protette nella lingua e per categorie di prodotti vitivinicoli figuranti in domanda contro:
- ogni usurpazione, anche quando menzione protetta accompagnata da espressioni quali “tipo”, “genere”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come”;
- ogni indicazione falsa o ingannevole circa natura caratteristiche, qualità essenziali di prodotto usata su confezione, imballaggio, pubblicità, documenti commerciali;
- ogni altra pratica che possa indurre in errore consumatore, lasciando supporre che vino usufruisce di menzione tradizionale protetta
Menzione tradizionale non diviene generica nella Comunità.
Commissione può adottare decisioni in merito a:
- criteri aggiuntivi per delimitare zona geografica e restrizioni/deroghe relative a produzione in zona geografica delimitata; requisiti supplementari a disciplinare per garantire qualità, tracciabilità di prodotto; tipologia richiedente ammesso a chiedere protezione DOP/IGP; condizioni da rispettare in invio domanda DOP/IGP (modello di domanda, formato di trasmissione, limiti temporali, descrizione dei fatti, prove e documenti da inviare a sostegno domanda protezione); procedura di esame da parte Commissione; procedura di opposizione, modifica, cancellazione di DOP/IGP; condizioni per domande transfrontaliere; condizioni per protezione vino situato in zona geografica di Paese Terzo; data di entrata in vigore di protezione o sua modifica; restrizioni ad applicazione DOP/IGP; norme transitorie per DOP/IGP riconosciute da Stati membri a 1/8/2009compresi vini immessi sul mercato o etichettati in data anteriore da fissare o modifica a disciplinare preesistente; informazioni da inserire in disciplinare di concessione o rigetto protezione; creazione ed aggiornamento di registro; modalità conversione da DOP a IGP;
- lingua e corretta compilazione di menzione tradizionale; tipologia richiedenti ammessi a chiedere protezione; condizioni di validità domanda; motivi di opposizione e suo riconoscimento; portata della protezione; relazione con marchi commerciali e con DOP/IGP protette; omonimi e varietà di uve da vino; termini di presentazione domanda di cancellazione con relativi motivi; procedura di esame da parte di Commissione; procedura di opposizione, modifica, cancellazione; condizioni da applicare a prodotti di Paese Terzi; modelli, documenti, limiti temporali, descrizione dettagliata di fatti, prove, documenti da presentare a sostegno domanda; modalità di pubblicazione menzioni tradizionali protette; modalità di accettazione o rigetto, o modifica, o cancellazione domanda di protezione; modalità di protezione mediante pubblicazione di definizione e/o condizioni di utilizzo
Nella etichettatura (termini, diciture, marchi di fabbrica, immagini o simboli riportati su imballaggi, documenti, cartelli, etichette, nastri, fascette che accompagnano o si riferiscono a prodotto) e presentazione (qualunque informazione trasmessa ai consumatori tramite condizionamento del prodotto, compresa forma e tipo di bottiglie) occorre riportare le seguenti indicazioni obbligatorie: designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (Non necessaria per vini DOP/ IGP); per vini DOP/IGP, espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” seguita da nome della DOP o IGP (Non necessario se in etichetta riportata menzione tradizionale o in circostanze eccezionali e debitamente giustificate definite da Commissione); titolo alcolometrico volumico effettivo; indicazione di provenienza; indicazione di imbottigliatore (Nome del produttore o venditore in caso di vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico); nome importatore per vini importati; tenore di zucchero per vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico.
Indicazioni facoltative che possono essere riportate in etichetta riguardano: annata; nome varietà di uve da vino; tenore di zucchero; menzioni tradizionali per vini DOP/IGP; simbolo UE per DOP/IGP; termini riferiti a determinati metodi di produzione; nome di altra unità geografica più piccola o più grande della DOP/ IGP originaria. Per vini non DOP/IGP, Stati membri:
- emanano disposizioni per accertare veridicità delle informazioni riportate in etichetta;
- redigono elenchi di varietà di uve da vino escluse se: esiste per consumatori rischio di confusione circa vera origine del vino (varietà risulta parte integrante della DOP/IGP); specifici controlli risultano non economici (varietà rappresenta quota molto esigua dei vigneti di Stato membro).
In caso di miscela di vini di diversi Stati membri, vietato riportare in etichetta varietà di vino, salvo che Stati membri non dimostrano possibilità di certificazione e controllo.
Indicazioni facoltative ed obbligatorie riportate in lingua ufficiale UE o in lingua dove applicata protezione.
Commissione adotta decisioni in merito a: presentazione ed impiego di indicazioni in etichetta diverse dalle precedenti; termini da impiegare in indicazioni obbligatorie e relativo condizioni di uso; termini riferiti ad azienda e relative condizioni di uso; disposizioni per autorizzazione deroghe in merito omissione riferimento a categoria di prodotti vitivinicoli; termini da impiegare per indicazioni facoltative e relative condizioni di uso; disposizioni per Stati membri di fissare misure complementari relative a disposizioni obbligatorie e facoltative; condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia (in caso di vino spumante anche dispositivi di chiusura); disposizioni per Stati membri per fissare misure complementari relative a presentazione disposizioni relative ad uso delle lingue; norme relative ad etichettatura temporanea e presentazione vini DOP/IGP; disposizioni transitorie per vini immessi sul mercato o etichettati prima di 1/8/2009 in conformità a norme allora vigenti; concessione deroghe per prodotti da esportare se ciò richiesto da diritto di Paese Terzo
Organizzazioni produttori (OP), Associazioni di Organizzazioni produttori (AOP), Organizzazioni interprofessionali (OI). Stato membro riconosce OP costituite per iniziativa dei produttori e da loro controllate, per svolgere almeno 1 delle seguenti attività: trasformazione e/o distribuzione (compresa piattaforma di vendita e trasporto comune); condizionamento, etichettatura, promozione in comune; organizzazione comune del controllo di qualità, uso comune di attrezzature o impianti per stoccaggio; gestione comune dei rifiuti connessi a produzione; appalti comuni dei mezzi di produzione, altri servizi comuni, al fine di perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
- assicurare pianificazione della produzione in modo che sia adeguata a domanda in termini di qualità e quantità;
- concertare offerta ed immettere sul mercato produzione dei propri aderenti, anche tramite commercializzazione diretta;
- ottimizzare costi di produzione e redditività di investimento in risposta a norme applicabili in campo ambientale, benessere di animali, nonché stabilizzare prezzi alla produzione;
- svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica, andamento del mercato;
- promuovere e fornire assistenza tecnica per ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose di ambiente e benessere di animali;
- promuovere e fornire assistenza tecnica per ricorso a standard di produzione per miglioramento a qualità di prodotti e sviluppo di prodotti con DOP/IGP o con etichetta di qualità nazionale;
- provvedere a gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti a fini di tutela di acqua, suoli, paesaggio, biodiversità;
- contribuire ad uso sostenibile di risorse naturali e mitigare cambiamenti climatici;
- sviluppare iniziative nel settore di promozione e commercializzazione;
- gestire fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi di OP ortofrutticole;
- fornire assistenza tecnica necessaria ad utilizzo dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.
In deroga OP e AOP riconosciuta può pianificare, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato, negoziare contratti concernenti l’offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione. Attività suddette possono avere luogo purchè:
- siano effettivamente esercitate da OP, contribuendo a conseguire gli obiettivi precedenti
- OP concentri l’offerta ed immetta sul mercato i prodotti dei propri aderenti indipendentemente dal trasferimento o meno della proprietà di questi alla OP
- indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia identico per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo per alcuni di questi
- produttori interessati non risultino aderenti ad altre OP per i prodotti in oggetto. Deroga concessa se produttori aderenti possiedono 2 unità di produzione in aree geografiche distinte
- prodotto in questione non è soggetto ad obbligo di consegna, in quanto agricoltore è socio di cooperativa non aderente ad OP
Autorità nazionale garante della concorrenza può decidere di modificare, o di interrompere, o di non avviare alcune di queste attività, qualora ciò necessario per evitare esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi obiettivi UE. Decisione presa va notificata a Commissione ed alle imprese interessate (entra in vigore dopo tale notifica).
OP riconosciuta può commercializzare prodotti diversi da quelli compresi in Allegato I del Trattato, purché quota di tali prodotti inferiore a 49% valore totale di produzione commercializzata da OP e che tali prodotti non beneficiano di misure di sostegno UE (Per OP ortofrutticole tali prodotti non computati nel calcolo del valore di produzione commercializzata), altrimenti revoca del riconoscimento.
Nello statuto (salvo quello di OP del settore latte e prodotti lattiero caseari) occorre imporre a soci di applicare regole adottate da OP in materia di:
- adesione ad 1 sola OP per quel determinato prodotto. Stato membro può consentire in casi giustificati (vedi possesso di 2 unità di produzione distinte situate in diverse aree geografiche) di aderire a più OP
- conoscenza della produzione, commercializzazione, tutela ambientale;
- fornire informazioni richieste da Organizzazione per fini statistici;
- aderire in merito a produzione di un certo prodotto di data azienda. Stai membri possono derogare a tale obbligo in casi giustificati qualora produttori associati possiedono più di 2 unità di produzione distinte situate in diverse aree geografiche;
- modalità di determinazione, adozione, modifica delle regole adottate da OP;
- imposizione ad aderenti di contributi necessari per finanziamento della OP;
- regole atte a consentire ai produttori aderenti controllo democratico di OP e decisioni prese da questa;
- sanzioni applicabili in caso di inosservanza di obblighi statutari in particolare regole fissate o dare mandato pagamento dei contributi finanziari;
- regole relative ad ammissione di nuovi aderenti (v. Periodo minimo di adesione, non inferiore ad 1 anno);
- regole contabili e di bilancio necessarie per funzionamento di OP
Stato membro riconosce OP, se sussistono seguenti condizioni:
- sia persona fisica o giuridica;
- sia costituita da produttori;
- abbia come obiettivo quelli indicati in precedenza;
- abbia statuto coerente con quello definito da UE di cui sopra;
- abbia numero minimo di aderenti o volume o valore minimo di produzione commercializzabile nella zona di operatività fissato da Stato membro;
- offra sufficienti garanzie circa corretta realizzazione attività, in termini di durata, efficienza, eventuale concentrazione di offerta, fornitura assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e finanziarie.
Stato membro può concedere più riconoscimenti ad OP operante in più settori, purchè soddisfa le condizioni di cui sopra per ogni settore, stabilire che OP riconosciute prima del 01/01/2018 in regola con le precedenti condizioni, vengono riconosciute automaticamente (se OP non soddisfano le suddette condizioni, Stato membro ne revoca riconoscimento entro 31/12/2020).
Stati membri:
- decidono in merito a concessione riconoscimento ad OP entro 4 mesi da invio domanda completa dei documenti richiesti. Stato membro può riconoscere, su richiesta, OP specifiche nel settore ortofrutticolo (relativamente ad 1 o più prodotti freschi e/o destinati alla trasformazione), olio di oliva ed olive da tavola, bachicoltura, luppolo. In particolare nel settore ortofrutticolo, OP debbono:
- perseguire almeno 1 dei seguenti obiettivi: pianificare produzione, adeguandola a domanda; concentrare offerta di aderenti da immettere sul mercato; ottimizzare costi di produzione e redditività di investimento;
- prevedere nello statuto di imporre ad aderenti di vendere tutta la loro produzione tramite OP;
- agire in nome e per conto dei propri aderenti nelle questioni economiche di loro competenza.
Nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, OP debbono:
- essere costituite da produttori di latte e prodotti lattiero caseari;
- perseguire almeno 1 delle seguenti finalità pianificazione della produzione in termini di quantità e qualità in funzione della domanda; concentrazione dell’offerta di aderente e sua immissione sul mercato, ottimizzazione costi di produzione, stabilizzazione prezzi alla produzione;
- avere numero minimo di membri o volume minimo di produzione commercializzabile nella Regione definito da Stato membro;
- offrire sufficienti garanzie circa corretta esecuzione delle attività di concentrazione di offerta dal punto di vista della durata ed efficienza;
- disporre di uno statuto comprendente gli obblighi di cui sopra
Stato membro può decidere che OP riconosciute prima del 02/04/2012 in base al diritto nazionale in possesso delle condizioni di cui copra sono automaticamente riconosciute
- svolgono controlli periodici per accertare il rispetto da parte di OP delle presenti norme;
- applicano sanzioni in caso di irregolarità od inosservanza riscontrate alle suddette disposizioni, compresa revoca del riconoscimento;
- comunicano a Commissione, entro 31 Marzo di ogni anno, “decisioni in merito a concessione, diniego o revoca del riconoscimento” prese in anno precedente
Associazione di Organizzazioni Produttori (AOP) di settore specifico, costituita su iniziativa di OP riconosciute, può essere riconosciuta, su richiesta, da Stato membro se ritiene che tale AOP sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di OP.
In tal caso di OP/AOP aventi carattere transazionale (cioè con aderenti in più Stati membri) decisione sul riconoscimento è di competenza di Stato membro, deve OP/AOP dispone di numero significativo di aderenti o volume significativo di produzione commercializzabile. Questo stabilisce necessaria cooperazione con altri Stati membri in cui situati aderenti, ai fini della verifica dei requisiti posseduti dal richiedente (al riguardo Stato membro capofila “mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di altro Stato membro”).
Stato membro può consentire ad OP/AOP riconosciuta, anche a OP aderenti o loro filiali di “esternalizzare”, una parte delle proprie attività (salvo la produzione), purché OP/AOP rimanga responsabile sia di esecuzione di attività esternalizzate, sia della gestione, controllo e supervisione complessiva di accordi commerciali conseguenti.
Stati membri possono riconoscere Organizzazioni Interprofessionali (OI) di un determinato settore, comprese quelle del settore latte e prodotti lattiero caseari purché:
- costituite da rappresentanti di attività economiche connesse a produzione, trasformazione, commercio (compresa distribuzione), di 1 o più settori;
- costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle Organizzazioni od Associazioni componenti;
- aventi seguenti finalità, tenendo conto interessi di aderenti e consumatori:
- migliorare conoscenza e trasparenza di produzione e mercato, anche mediante: pubblicazione dati statistici aggregati su costi di produzione, prezzi, volumi e durata dei contratti precedentemente conclusi; o realizzazione di analisi su sviluppi del mercato a livello regionale, nazionale, internazionale;
- prevedere potenziale di produzione e rilevare prezzi di mercato;
- esplorare potenziali mercati di esportazione;
- redigere contratti tipo compatibili con norme UE per vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, nell’intento di ottenere condizioni concorrenziali eque, evitando distorsioni di mercato;
- coordinare immissione sul mercato di prodotti, tramite ricerche e studi;
- redigere contratti tipo, compatibili con normativa UE;
- valorizzare potenziale prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative per rafforzare competitività e innovazione;;
- fornire informazioni e svolgere ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare, orientare produzione, trasformazione, commercializzazione verso prodotti più adatti al mercato, ai gusti ed aspettative del consumatore, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti (DOP/IGP) ed alla protezione ambientale;
- ricercare metodi atti a: limitare impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e gestire meglio altri fattori di produzione; tutelare suolo ed acque; rafforzare sicurezza sanitaria di alimenti (tracciabilità di prodotti); migliorare salute e benessere di animali;
- mettere a punto metodi e strumenti per migliorare qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione;
- valorizzare e tutelare agricoltura biologica, denominazione di origine, marchi di qualità ed indicazioni geografiche;
- promuovere ed eseguire ricerca su produzione integrata o altri metodi rispettosi di ambiente;
- incoraggiare consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno, e/o informare in merito ai danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
- promuovere consumo e/o fornire informazioni in merito a prodotti sul mercato interno ed estero;
- contribuire alla gestione di sottoprodotti e riduzione e gestione dei rifiuti;
- stabilire clausola standard di ripartizione utili e perdite di mercato, tra aderenti, tenendo conto di eventuale evoluzione dei prezzi di mercato dei prodotti interessati o delle relative materie prime;
- attuare misure volte a prevenire e gestire rischi per salute di animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale
- nel caso di latte e prodotti lattiero caseari, fornire informazioni su tali prodotti, promuovendone consumo su mercati interni ed esteri; mantenere e sviluppare potenziale produttivo caseario, promuovendo innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata, in modo da sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero caseari, soprattutto per creare prodotti a maggiore valore aggiunto che attraggono il consumatore; ricercare metodi atti a limitare impiego di prodotti zoosanitari; migliorare gestione di altri fattori di produzione; incrementare sicurezza alimentare e salute di animali; prevenire e gestire rischi di ordine fitosanitario e ambientale o per animali
- nel caso del settore olio di oliva, olive da tavola, tabacco; concentrare offerta e commercializzare produzione dei propri associati; adattare produzione e trasformazione ad esigenze del mercato; razionalizzare e migliorare produzione e trasformazione.
Stato membro (nel caso di OI transazionale Stato membro in cui ha sede):
- procede al riconoscimento di OI (ammessi più riconoscimenti per OI operanti in più settori purchè questa soddisfi le condizioni di cui sopra per ogni settore oggetto di riconoscimento) entro 4 mesi da invio domanda, corredata dei documenti giustificativi prescritti, se: soddisfatte condizioni di cui sopra; svolta attività in 1 o più Regioni UE; costituita quota significativa di attività economica del settore; non attiva nella produzione, trasformazione o commercio;
- decide che OI riconosciute prima di 01/01/2014(01/04/2012 per il settore latte) in base a diritto nazionale che soddisfano precedenti condizioni, sono automaticamente riconosciute;
- effettua controlli periodici per accertare mantenimento delle condizioni di riconoscimento, applicando sanzioni in caso di irregolarità od inadempienze rilevate;
- revocano riconoscimento se requisiti prescritti non più soddisfatti, o gravi irregolarità/inadempienze rilevate, o aderito ad accordi, decisioni, pratiche concordate senza notificarli a Stato membro;
Stato membro, in casi debitamente giustificati, può limitare numero di OI a livello regionale o nazionale, se ciò previsto da normative vigenti prima di 1/1/2014 e non compromesso il corretto funzionamento di mercato interno.
Stati membri notificano a Commissione entro 31 Marzo:
- decisioni di concedere, rifiutare, revocare il riconoscimento di OP, AOP, OI (specificando data della decisione; nomi e settori interessati; sintesi dei motivi del rifiuto o della revoca di riconoscimento)
- valore della produzione commercializzata di OP/AOP riconosciute
Commissione pubblica elenco di OP, AOP, OI su GUCE.
Se OP, AOP, OI riconosciute operanti in determinata circoscrizione economica di Stato membro (cioè in area geografica costituita da Regioni di produzione limitrofe o vicine, in cui condizioni di produzione e commercializzazione sono omogenee) sono ritenute rappresentative (raggruppano almeno 50% produttori della zona e commercializzano almeno 2/3 del prodotto, ridotto a 60% per ortofrutticoli. Stato membro, se tali percentuali determinano difficoltà pratiche, può definire propri livelli di rappresentatività, salvo caso di Organizzazioni che chiedono di estendere obbligo a più circoscrizioni) di un dato prodotto, Stato membro, su richiesta di queste, può rendere obbligatori alcuni degli accordi, decisioni, pratiche definite da Organizzazione per produttori, singoli od associati, non aderenti ricadenti nel territorio, purché:
- aventi almeno 1 delle seguenti finalità: conoscenza di produzione e mercato; regole di produzione più restrittive rispetto a normativa UE o nazionale; stesura di contratti tipo compatibili con normativa UE; commercializzazione, tutela ambientale, azioni di promozione e valorizzazione del potenziale dei prodotti; azioni di tutela agricoltura biologica, DOP, IGP, marchi di qualità; ricerca per conferire valore aggiunto ai prodotti (Nuovi impieghi che non compromettono salute pubblica); studi per migliorare qualità dei prodotti; ricerche su metodi di coltivazione per ridurre impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, assicurando tutela di suolo ed ambiente; definizione di qualità minima e norme minime in materia di imballaggio e presentazione; uso di sementi certificate e controllo di qualità dei prodotti; salute di animali e vegetali; sicurezza alimentare; gestione dei sottoprodotti;
- regole non danneggiano altri produttori dello Stato membro o della UE;
- accordi, decisioni, pratiche concordate notificate a Commissione che entro 2 mesipuò accertare eventuale incompatibilità di queste con normativa UE. In caso di accordi pluriennali, notifica di 1° anno valida anche per anni successivi (In questo caso Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di altro Stato, può sempre esprimere parere di incompatibilità)
- non siano incompatibili con vigente normativa UE o nazionale. Sono incompatibili se:
- causano qualunque forma di compartimentazione dei mercati nella UE;
- possono nuocere al buon funzionamento di Organizzazione dei mercati;
- possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere obiettivi PAC perseguiti da attività di Organizzazione;
- comportano fissazione di prezzi o quote;
- possono causare discriminazione o eliminare concorrenza per parti sostanziali di prodotto di riferimento
- entrata in vigore di accordi, decisioni, pratiche concordate non prima di 2 mesi da notifica a Commissione e comunque dopo decisione favorevole di Commissione, Validità di accordo, decisione, pratica a partire da notifica dati da parte di Organizzazione, salvo che questi siano errati
- portare a conoscenza degli operatori decisioni prese tramite pubblicazione ufficiale
Se regole estese riconosciute “di interesse economico generale per operatori le cui attività sono legate a prodotti in questione”, Stato membro può decidere, dopo aver consultato tutte le parti interessate, che singoli operatori o gruppi non aderenti ad Organizzazione, ma beneficiari di dette attività, sono tenuti a versare ad Organizzazione “Importo pari a totalità o parte dei contributi finanziari versati da aderenti in misura da coprire spese direttamente occasionate da esecuzione delle suddette attività”
Commissione può adottare atti per:
- definire obiettivi e responsabilità di OP/AOP, OI in modo da contribuire ad efficacia di loro attività, senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere principio di libertà di associazione (in particolare nei confronti di non aderenti a tali Associazioni). In particolare definite:
- finalità specifiche che debbono essere perseguite da tali Associazioni;
- statuto di tali Associazioni, comprese deroghe ad obblighi di vendere tutta la produzione tramite OP, struttura, periodo di adesione, dimensioni, modalità di rendiconto, attività di tali Associazioni
- condizioni per riconoscimento, revoca/sospensione di riconoscimento, e loro reciproci effetti; requisiti che OP, AOP, OI debbono adottare quali misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento
- ammissione di membri non produttori in OP e di non OP in AOP
- modalità di riconoscimento di Organizzazioni ed Associazioni che svolgono attività in più Stati membri
- procedure riguardanti assistenza amministrativa che Autorità competenti debbono fornire in caso di cooperazione trasnazionale
- procedure relative ad estensione di determinate regole di OP a non aderenti, con pagamento obbligatorio di quota associativa da parte di non aderenti, compreso uso di tale pagamento da parte di OP ed elenco norme più rigorose estese, assicurando che OP siano trasparenti e responsabili nei confronti di non aderenti e che membri di OP non godono di trattamento più favorevole di quello riservato a non aderenti (in particolare per pagamento obbligatorio di quota associativa)
- obbligo imposto a Stato membro di rifiutare o revocare estensione di regole e contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da questo
- procedure per esternalizzazione delle attività, messa a disposizione di mezzi tecnici da parte di OP, AOP, OI
- base di calcolo di volume/valore minimo di produzione commercializzabile da parte di OP, AOP, OI
- altri requisiti in materia di rappresentatività di OP, definizione di circoscrizioni economiche il cui elenco comunicato da Stati membri, periodi minimi durante i quali regole vigenti prima di essere estese, persone od organizzazioni a cui applicate regole o contributi obbligatori, casi in cui Commissione può chiedere estensione di regole, pagamento contributi obbligatori rifiutato o revocato
- b) definire nel caso di OP, AOP, OI del settore latte e prodotti lattiero caseari:
- condizioni per riconoscere OP, AOP, OI nonché Organizzazioni trasnazionali di produttori o loro Associazioni
- norme relative ad istituzioni e condizioni di assistenza amministrativa che Autorità competenti deve fornire ad OP, AOP in caso di cooperazione trasnazionale
- norme complementari relative al calcolo volume di latte crudo oggetto di trattativa
- norme relative ad estensione di determinate regole di OP a non aderenti e pagamento obbligatorio di quota associativa da parte di non aderenti
- procedure per fusione di OP
- procedure che Stati membri applicano in relazione a dimensioni minime e periodo di adesione
- modalità tecniche di attuazione misure atte ad adeguare offerta a mercato
- opposizione contro riconoscimento da parte di Stato membro o revoca di tale riconoscimento
Adeguamento di offerta alle esigenze del mercato. Commissione per facilitare tali operazioni, salvo quelle inerenti al ritiro dal mercato, può adottare misure intese a: migliorare qualità; promuovere migliore organizzazione di produzione, trasformazione e commercializzazione; agevolare rilevazione andamento prezzi di mercato; consentire elaborazione di previsioni a breve e lungo termine in base a mezzi di produzione impiegati
Miglioramento e stabilizzazione funzionamento del mercato comune di vini (comprese uve, mosti). Stati membri possono stabilire regole di commercializzazione proporzionate ad obiettivo perseguito e:
- non riguardanti operazioni successive a prima commercializzazione prodotto;
- non permettono fissazione dei prezzi, nemmeno orientativi;
- non rendono indispensabile percentuale eccessiva del raccolto di annata altrimenti disponibile;
- non prevedono possibilità di rifiutare rilascio di attestati nazionale e UE necessari per circolazione e commercializzazione vini se questa conforme a suddette regole. Regole portate a conoscenza di operatori tramite pubblicazione ufficiale da parte Stato membro e notificate a Commissione
Regimi contrattuali. Stato membro può decidere, salvo per latte, prodotti lattiero caseari e zucchero, che nel suo territorio:
- ogni consegna di prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve essere oggetto di contratto scritto tra le parti
- primi acquirenti debbono fare un’offerta scritta per la consegna di prodotti da parte di produttori
Se Stato membro non decide al riguardo, produttore, OP, AOP può esigere che consegna dei suoi prodotti a trasformatore/distributore avvenga a seguito di un contratto scritto tra le parti (non obbligatorio in caso di micro, piccola o media impresa, fermo restando che queste possono avvalersi di contratto tipo redatto da OI o se produttore consegna prodotto a cooperativa di cui è socio e statuto o regolamento interno di cooperativa di cui è socio e statuto o Regolamento interno di cooperativa prevede norme analoghe).
Stato membro deve fare in modo che tali disposizioni non ostacolano corretto funzionamento del mercato interno, anche nel caso di consegna di prodotti ad acquirenti tramite intermediari e mancata definizione di accordo tra le parti (Stato membro definisce “meccanismo di mediazione in modo da avere relazioni contrattuali eque”). Contratto ed offerta di contratto deve essere stipulato per scritto prima di consegna merce e contenere, tra l’altro:
- prezzo da pagare a consegna che è fisso, stabilito in contratto, o calcolato “combinando vari fattori stabiliti in contratto, comprendenti indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, quantità consegnate, qualità, composizione prodotti consegnati”
- quantità e qualità dei prodotti interessati da consegnare e calendario di consegne
- durata di contratto, determinata od indeterminata, con clausole di risoluzione
- precisazioni riguardanti scadenze e procedure di pagamento
- modalità per raccolta e consegna prodotti agricoli
- norme applicabili in caso di forza maggiore
Elementi riportati in contratto sono liberamente definiti da produttori, collettori, trasformatori, distributori. In deroga Stato membro può decidere di rendere obbligatoria durata minima (almeno 6 mesi) da applicare a contratti/offerte scritte tra produttore e primo acquirente, comunque senza compromettere corretto funzionamento di mercato interno. Produttore mantiene diritto di rifiutare per iscritto durata minima
OP/AOP riconosciuta può chiedere a Stato membro di stabilire norme vincolanti per regolare offerta di prosciutto DOP/IGP, purché:
- consultati suinicoltori della zona geografica interessata
- accordo concluso tra almeno 2/3 dei trasformatori di tale prosciutto rappresentanti almeno 2/3 di prosciutto nella zona geografica di riferimento ed almeno 2/3 dei suinicoltori interessati
- norme coprono solo gestione di offerta del prosciutto in questione e/o di materie prime, al fine di adeguare offerta di tale prosciutto a domanda
- norme hanno effetto solo su prodotto in questione
- norme vincolanti per periodo massimo di 3 anni, rinnovabili su richiesta di OP/AOP
- norme non danneggiano commercio di prodotti diversi da quelli interessati
- norme non riguardano transazioni che hanno luogo dopo 1° commercializzazione del suddetto prosciutto
- norme non prevedono fissazione di prezzi, neppure a titolo orientativo
- non resa indisponibile percentuale eccessiva di prodotto, altrimenti disponibile
- norme non creano discriminazioni, né rappresentano ostacolo per accesso di nuovi operatori sul mercato, né recano pregiudizio a piccoli produttori
- norme contribuiscono a mantenimento di qualità e sviluppo del prodotto interessato
- norme pubblicate su sito ufficiale di Stato membro
- eseguiti controlli da parte di Stato membro per accertare rispetto delle suddette norme, che vengono abrogate se accertate irregolarità
Stato membro notifica norme adottate a Commissione, che può sempre chiedere loro abrogazione se le ritiene non conformi a disposizioni di cui sopra, o impediscono o distorcono concorrenza in parte sostanziale del mercato UE, o pregiudicano libero scambio, o compromettono raggiungimento obiettivi UE.
Agricoltori (comprese loro Associazioni e primi acquirenti) possono definire (escluso settore dello zucchero) clausole di ripartizione del valore inerenti utili e perdite di mercato tenendo conto delle eventuali evoluzioni dei prezzi di mercato per prodotti interessati le relative materie prime.
Scambi con Paesi Terzi. Titoli di importazione/esportazione sono richiesti per immissione in libera pratica in UE od esportazioni da UE per 1 o più prodotti dei seguenti settori: cereali, riso, zucchero, sementi, olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticoli freschi o trasformati, canapa, banane, prodotti vitivinicoli, piante vive, carni bovine, latte e prodotti lattiero caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni di pollame, alcole etilico di origine agricola. Titoli validi in tutta la UE sono rilasciati da Stati membri a qualunque interessato ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo di stabilimento in UE. Commissione adotta misure intese a rispettare obblighi previsti da accordi internazionali o a norme della tariffa doganale comune in merito a calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Applicate disposizioni particolari per:ortofrutticoli freschi e trasformati, succhi di uve e mosti di uve. Dazio in funzione del prezzo di entrata nella UE di partita importata, pari al suo valore in dogana. Commissione verifica “veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita, mediante valore ad importazione forfetario”, nonché fissa condizioni per restituzione cauzione obbligatoria
Per evitare effetti pregiudizievoli sul mercato UE, Commissione decide applicazione di dazi addizionali per importazione di cereali, riso, zucchero, ortofrutticoli (freschi e trasformati), carni bovine, latte e prodotti lattiero caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni pollame, banane, succhi di uva e mosti di uva qualora:
- importazioni realizzate a prezzo inferiore a quello comunicato da UE a Organizzazione mondiale commercio (OMC)
- volume importazioni realizzate nel corso di 1 anno superiore a livello fissato (Valore limite) in base ad “accesso al mercato definito come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei 3 anni precedenti”
Dazi addizionali non applicati se “effetti appaiono sproporzionati rispetto ad obiettivo perseguito od importazioni non rischiano di perturbare mercato UE”. Prezzi ad importazione determinati in base a prezzi CIF ad importazione di partita considerata, verificati in base a prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o su mercato di importazione del prodotto in UE.
Contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli, ai fini della loro immissione in libera pratica in UE, o contingenti tariffari di esportazione di prodotti agricoli UE in Paesi Terzi, gestiti in tutto od in parte da UE, sono: istituiti in forza di accordi internazionali, o di altri atti adottato da UE; gestiti da Commissione in modo da evitare discriminazioni tra operatori interessati, applicando:
- metodo basato su ordine cronologico di presentazione delle domande (“primo arrivato, primo servito”);
- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti ad atto di presentazione domande (“metodo di esame simultaneo”);
- metodo basato su correnti commerciali tradizionali (“metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati”).
Metodo adottato:
- nel caso di contingenti di importazione, tenendo conto “fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, di UE, in termini di competitività, certezza e continuità di approvvigionamento e necessità di salvaguardarne equilibrio”;
- nel caso di contingenti di esportazione, in modo da avvalersi pienamente delle “possibilità disponibili nell’ambito del contingente”
Commissione stabilisce condizioni per cui prodotti importati soddisfano requisirti livello di conformità equivalente a norme di commercializzazione UE ed eventuali deroghe, nonché norme di commercializzazione a prodotti esportati fuori da UE.
Commissione UE, per tenere conto di obblighi internazionali, norme UE in campo sociale, ambientale, benessere di animali, necessità di monitorare andamento di scambi e del mercato, può stabilire:
- elenco dei prodotti per cui necessaria presentazione di titolo di importazione/esportazione
- casi e situazioni in cui presentazione di titolo di importazione/esportazione non necessaria, in considerazione di posizione doganale di prodotto, regime di scambio da rispettare, finalità di operazioni, statuto giuridico del richiedente, quantitativi interessati
- formato e contenuto del titolo
- modalità di presentazione domanda, rilascio titolo e suo uso
- limitazione dei quantitativi per cui rilasciato titolò
- procedure per costituzione cauzione e suo importo
- casi in cui non necessaria costituzione di cauzione a garanzia di importazione/esportazione dei prodotti durante periodo di validità del titolo
- modalità di sospensione presentazione domande o respinti quantitativi richiesti ai fini gestione mercato se domande riguardano quantitativi ingenti
- periodo di validità del titolo
- rilascio titoli sostitutivi o duplicati di titolo
- diritti ed obblighi connessi al titolo, suoi effetti giuridici, non obbligo di indicare origine nel titolo
- prova del soddisfacimento delle condizioni cui subordinato uso di titolo
- subordinazione del rilascio di titolo di importazione od immissione in libera pratica a presentazione documento emesso da Autorità Paese Terzo, attestante, tra l’altro, origine, autenticità, caratteristiche qualitative del prodotto
- livello di tolleranza riguardo a rispetto obbligo di importare/esportare quantitativo indicato in titolo
- condizioni aggiuntive per titoli di importazione di canapa e principio di assistenza amministrativa tra Stati membri per prevenire e gestire casi di frodi ed irregolarità
- trattamento titoli da parte di Stati membri e scambio di informazioni necessario al fine di gestione del regime, comprese procedure di assistenza amministrativa tra loro
- livello di dazio ad importazione da applicare in seguito ad accordi internazionali, tenendo conto tariffa doganale comune
- prezzi rappresentativi o volumi limite a fini di applicazione dazi addizionali ad importazione
- determinate condizioni e requisiti di ammissibilità che operatore deve rispettare nel presentare domanda a contingente tariffario, comprendente esperienza minima in scambi con Paesi Terzi, o in attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in certo settore di mercato, tenendo conto di esigenze e prassi vigenti in dato settore ed usi/necessità di industria trasformazione
- norme applicabili al trasferimento di titoli tra operatori e se necessario limitazioni a tale trasferimento in generale e nell’ambito di contingenti tariffari
- partecipazione a contingenti tariffari subordinata a costituzione di cauzione
- procedure per costituzione cauzione e suo importo
- eventuali disposizioni per ogni peculiarità, requisito, restrizione applicabile a contingenti tariffari previsti da accordo internazionale
- norme intese ad obbligare Stati membri a rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato opportuni controlli, documento attestante che tali condizioni soddisfatti per prodotti che se esportati, possono beneficiare di trattamento speciale ad importazione in Paese Terzo se rispettate certe condizioni. Commissione fissa contenuto, forma, rilascio ed uso di suddetto documento
- apertura contingente tariffario annuo, eventualmente scaglionato nel corso di anno e metodo di gestione da applicare
- misure specifiche per presentazione domanda titolo di importazione e concessione autorizzazione in ambito di contingente tariffario ed uso di titoli
- procedure per applicazione di disposizioni specifiche da accordo che adotta regime di importazione od esportazione, quali: garanzie circa natura, provenienza ed origine del prodotto; riconoscimento documento di verifica delle suddette garanzie; presentazione documento emesso da Paese esportatore; destinazione ed uso dei prodotti
- rendere noto, tramite pubblicazione su Internet, risultati di assegnazione dei contingenti tariffari per domande notificate, tenendo conto dei contingenti disponibili e domande notificate; necessità di respingere le domande pendenti, o di sospendere l’invio delle domande, o di assegnare i quantitativi non utilizzati
- rilasciare titoli di importazione ed esportazione per quantitativi richiesti nei limiti dei contingenti tariffari vigenti, fatti salvo coefficienti di attribuzione fissati da Commissione e pubblicati su sito.
Disposizioni particolari per:
- importazioni di vino importato previo invio di:
- certificato vidimato da Autorità competente Paese di origine riconosciuta da UE attestante rispetto di disposizioni UE in materia di DOP/IGP, etichettatura dei vini, definizioni e denominazioni di vendita, pratiche enologiche autorizzate o prodotti ottenuti nel rispetto di pratiche enologiche raccomandate da OIV;
- bollettino di analisi rilasciato da Organismo designato da Paese di origine se prodotto destinato a consumo umano diretto nel rispetto di obblighi internazionali. Ammesse deroghe o requisiti qualitativi per prodotti vitivinicoli importati, purché importatori depositano per tali prodotti cauzione presso Autorità doganali designate al momento immissione in libera pratica. Cauzione svincolata dietro invio da parte importatore di prova attestante che prodotti non beneficiano di deroghe, o se beneficiato di deroghe prodotti non vinificati, o se vinificati sono stati adeguatamente etichettati. Commissione può fissare importo di cauzione ed etichettatura adeguata
- importazioni preferenziali di zucchero greggio destinato a raffinazione. Fino al termine di campagna 2016/17concessa a raffineria a tempo pieno capacità di importazione di 2.500.000 t./campagna di zucchero bianco. Titoli di importazione di zucchero destinato a raffinazione rilasciati solo a raffinerie a tempo pieno, purché nei limiti di cui sopra ed applicato nei primi 3 mesi di ogni campagna. Titoli trasferibili tra raffinerie a tempo pieno e validi fino alla fine della campagna di rilascio. Commissione può definire condizioni ed ammissibilità che operatore deve soddisfare per presentare domanda totale di importazione, compresa costituzione di cauzione, eventuali sanzioni amministrative da applicare, documenti giustificativi da fornire in merito ad obblighi e requisiti di importatori. Fino al termine di campagna 2016/17Commissione può, al fine di garantire approvvigionamento necessario per produzione di zucchero o isoglucosio o sciroppo di inulina industriale, sospendere dazi ad importazione per determinati quantitativi di zucchero o isoglucosio
- importazioni di canapa greggia, sementi di varietà di canapa destinate alla semina (corredate da prova che tasso di tetraclorocannabinolo inferiore a quello fissato da 1307/13); semi diversi da quelli destinati a semina importati da importatori solo riconosciuti (corredati da dichiarazione attestante non destinazione a semina)
- importazione di luppolo proveniente da Paesi Terzi, purché accompagnati da certificato rilasciato da Autorità del Paese Terzo attestante che prodotti importati aventi stesse caratteristiche di quelli comunitari. Nel caso di luppolo in polvere o luppolo in polvere arricchito di luppolina, o estratto di luppolo, o prodotti miscelati di luppolo attestato riconosciuto valido se tenore di acido alfa in questi prodotti non inferiore a quello del luppolo da cui prodotti ottenuti. Commissione fissa condizioni per cui non applicati obblighi connessi ad attestato di equivalenza e etichettatura su imballaggio, nonché riconoscimento di attestati di equivalenza e controlli su importazione di luppolo
Misure di salvaguardia e perfezionamento attivo delle importazioni. Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso importazioni in UE di propria iniziativa o su richiesta di Stato membro (Commissione decide entro 5 giorni da richiesta), salvo diverse disposizioni di Parlamento europeo e Consiglio. Misure adottate subito notificate a Stati membri. Commissione decide di modificare o revocare misure di salvaguardia. Se mercato comunitario rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o regime di perfezionamento attivo, Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di Stato membro, può sospendere, in tutto od in parte, il ricorso a detto regime per cereali, riso, zucchero, olio di oliva, olive da tavola, ortofrutticoli freschi e trasformati, settore vitivinicolo, carni bovine, latte e prodotti lattiero caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni di pollame, alcole etilico di origine agricola. Misure notificate a Stati membri per essere subito applicate. “Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati”, Commissione adotta atti immediatamente applicabili
Restituzioni ad esportazione (Differenza tra quotazioni o prezzi praticati sul mercato mondiale e prezzi in UE, entro limiti risultanti da accordi internazionali) per cereali, riso, zucchero, carni bovine, latte e prodotti lattiero caseari, carni suine, uova, carni di pollame, esportati anche sotto forma di prodotti trasformati (In questo caso restituzione non superiore a quella applicata per stessi prodotti esportati tal quali). Quantitativi esportati con restituzione assegnati secondo metodo:
- più adatto alla natura del prodotto e situazione di mercato, che tiene conto di efficienza e struttura di esportazioni UE e del loro impatto su equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori;
- meno gravoso per operatori dal punto di vista amministrativo.
Agli stessi prodotti applicate restituzioni fisse ad esportazione da parte Consiglio uguali in tutta la UE, eventualmente differenziate secondo destinazione “se ciò reso necessario da situazione di mercato mondiale o da obblighi risultanti da accordi internazionali”. Restituzioni sono fissate da Commissione mediante gara per cereali, riso, zucchero, latte e prodotti lattiero caseari (ad intervalli regolari per altri prodotti), tenendo conto di:
- situazione e prospettive di evoluzione di prezzi prodotto in questione e sua disponibilità sul mercato UE; prezzi prodotto su mercato mondiale;
- obiettivi di OCM che sono quelli di garantire equilibrio e sviluppo naturale dei prezzi e scambi su tale mercato;
- necessità di evitare perturbazioni tali da provocare grave squilibrio prolungato tra domanda ed offerta sul mercato UE;
- aspetto economico di esportazioni previste;
- limiti derivanti da accordi internazionali conclusi a norma del Trattato;
- necessità di stabilite equilibrio tra utilizzo prodotti base di UE nella produzione di merci trasformate destinate ad esportazione verso Paesi Terzi ed uso di prodotti da tali Paesi importati in regime di perfezionamento;
- spese di commercializzazione e trasporto più favorevoli da mercati UE fino a porti o altri luoghi di esportazione UE, nonché spese di resa a Paesi di destinazione;
- domanda di mercato di UE;
- in caso di carni suine, uova, carni di pollame differenza tra prezzi UE e prezzi su mercato mondiale, quantitativo cereali da foraggio necessari per produrre in UE tali prodotti.
Al fine di garantire rapida risposta a mutevoli situazioni di mercato, importo di restituzione adeguato da Commissione su richiesta di Stato membro
Commissione può fissare importo correttivo applicabile a restituzione ad esportazione per cereali e riso, anche sotto forma di merci trasformate (In tal caso Commissione corregge adeguamento applicando coefficiente che esprime rapporto tra qualità del prodotto base e sua quantità contenuta nel prodotto trasformato esportato o usato per fabbricare merci esportate). Durante i primi 3 mesi della campagna in caso di esportazione di malto immagazzinato da campagna precedente o fabbricato da orzo immagazzinato in tale periodo, applicata restituzione per titolo di esportazione valido nell’ultimo mese di campagna precedente
Restituzione ad esportazione adeguata da Commissione in funzione di eventuali cambiamenti di livello del prezzo di intervento
Importo di restituzione è quello valido giorno di domanda, o quello risultante da gara, o quello relativo alla destinazione indicata nel titolo (o quella di destinazione effettiva se diversa dalla precedente). importo comunque non superiore a quello indicato nel titolo.
Restituzione pagata se fornita prova che prodotti hanno lasciato territorio UE (Nel caso di restituzione differenziata, prova che sono stati importati), nel Paese di destinazione indicato nel titolo o raggiunta altra destinazione per cui fissata restituzione. Commissione può stabilire che:
- restituzione concessa solo se costituita cauzione a garanzia esecuzione obblighi di operatori
- al di sotto di determinate soglie può non essere obbligatorio rilascio o presentazione di titolo di esportazione, nonché stabilire destinazioni od operazioni per cui giustificata esenzione da obbligo di presentazione titolo esportazione, o autorizzare rilascio a posteriore di titoli di esportazione. Ciò nell’intento di minimizzare adempimenti amministrativi a carico di operatori e di Autorità
- al fine di affrontare situazioni pratiche che giustificano ammissibilità, totale o parziale, al beneficio di restituzione ad esportazione ed aiutare operatori a superare periodo intercorrente tra domanda ed effettivo pagamento di restituzione: fissazione di altra data per restituzione; pagamento anticipato di restituzione ad esportazione (comprese condizioni per costituzione e svincolo di cauzione); prova aggiuntiva in caso di dubbi su reale destinazione di prodotti, nonché eventuale reimportazione di prodotto in UE; destinazioni considerate fuori UE e destinazioni in territorio UE ammesse a beneficio di restituzione
- garantire parità di accesso a restituzione per esportatori di prodotti compresi in Allegato I del Trattato e dei prodotti trasformati a partire da tali materie prime
- garantire esportazione prodotti fuori da territorio doganale UE, evitando loro rientro in UE, riducendo al minimo oneri amministrativi per operatori chiamati in caso di restituzione differenziata a fornire prova che prodotto raggiunto Paese di destinazione, fissando:
- termine entro cui portata a termine uscita di merce da UE, compreso periodo di reintroduzione temporaneo
- trasformazioni che possono subire prodotti oggetto di resti9tuzione ad esportazione
- prova di avvio a destinazione per ottenere restituzione ad esportazione
- soglie di restituzione e condizioni a cui esportatori esonerati da invio di prova
- condizioni di approvazione di prova arrivo a destinazione in caso di restituzione differenziata per Paesi Terzi
- definizione rispetto condizioni benessere di animali fuori da territorio UE da parte di esportatori e verifica da parte di Autorità competenti di Stato membro correttezza di spesa per restituzione ad esportazione, compreso ricorso a Paese Terzo
- requisiti specifici per operatori e prodotti ammissibili a beneficio restituzione ad esportazione, nonché coefficienti di calcolo restituzioni ad esportazione, tenendo conto processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute da cereali
- distribuzione di quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati
- metodo di ricalcolo pagamento restituzione ad esportazione in caso di codice prodotto o destinazione indicati su titolo non corrispondente a prodotto o destinazione effettiva
- prodotti da esportare sotto forma di prodotto e prodotto contenente zucchero
- procedure per costituzione di cauzione ed ammontare relativo
- definizione misure per evitare utilizzo abusivo di flessibilità prevista in particolare fase di presentazione domanda
- definizione misure per rispetto limiti volume esportazioni, compresa cessazione o limitazione rilascio titoli di esportazione in caso di superamento tali volumi
- concessione e pagamento di restituzione ad esportazione di animali vivi, se rispettate norme UE in materia di benessere degli animali (in particolare protezione animali durante trasporto);
- rispettati limiti, in termini di volume risultanti da impegni fissati negli accordi internazionali calcolati sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per periodi di riferimento applicabile a prodotti di riferimento. Al riguardo scadere periodo di riferimento non pregiudica validità dei titoli di esportazione
Perfezionamento passivo. Se mercato comunitario rischia di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento passivo, Commissione, su richiesta di Stato membro o di sua iniziativa, può decidere, entro 5 giorni lavorativi da invio richiesta, di sospendere, in tutto od in parte, ricorso a detto regime per cereali, riso, ortofrutticoli (freschi e trasformati), settore vitivinicolo, carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, carni di pollame. In caso dei emergenza, Commissione adotta atti subito applicati. Decisioni adottate subito comunicate a Stato membro per essere applicate
Norme sulla concorrenza dei prodotti agricoli. Applicate da Commissione ed Autorità garante concorrenza di Stati membri, che si prestano collaborazione (Commissione pubblica orientamenti per fornire assistenza ad Autorità garanti ed operatori economici), in particolare nella individuazione di:
- mercato rilevante del prodotto (cioè mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore in base a loro caratteristiche, prezzo, utilizzo)
- mercato geografico rilevante (cioè mercato comprendente territorio in cui imprese forniscono prodotti in cui condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee, distinto da zone geografiche contigue dove condizioni di concorrenza sensibilmente diverse)
- posizioni dominante (cioè imprese in grado di “ostacolare persistenza di concorrenza effettiva sul mercato in questione con possibilità di tenere comportamenti indipendenti nei confronti di concorrenti, clienti, consumatori”)
Deroghe possono sussistere per accordi, decisioni, pratiche concordate tra agricoltori, Associazioni di agricoltori, OP e AOP riconosciute relativamente a produzione o vendita di prodotti agricoli od utilizzo di impianti comuni di stoccaggio, manipolazione, trasformazione prodotti agricoli, salvo che non vengono compromessi obiettivi di politica agricola UE o accordi impongono obbligo di applicare prezzi identici o esclude concorrenza. In caso di infrazione obbligo di prova incombe su parte od Autorità che rileva infrazione, mentre parte che intende beneficiare di tali esenzioni deve provare che condizioni sono soddisfatte
Norme su aiuti di Stato applicate a tutti i prodotti agricoli di cui in premessa. In deroga norme non applicate a pagamenti concessi da Stati membri in conformità a misure previste da Reg. 1308/13, purché finanziamento pubblico nazionale ed UE rientra nei limiti di aiuti di Stato. In particolare accordati pagamenti nazionali a:
- protezione di aziende agricole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, salvo quelli a favore di produzione o commercio
- distillazione, volontaria od obbligatoria, di vino in caso di crisi. Entità aiuto nazionale in proporzione a “far fronte alle crisi”, comunque non superiore a 15% totale delle risorse disponibili per misure di sostegno a settore vitivinicolo,. Stati membri comunicano decisione a Commissione che decide se approvarla o meno. Alcool derivato da distillazione di crisi usato solo a fini industriali od energetici;
- distribuzione prodotti ad allievi di Istituti scolastici. Stato membro finanzia tale pagamento tramite prelievo imposto a settore interessato dalla misura o qualora su altro contributo di settore privato. Ammessi finanziamenti anche per misure di accompagnamento necessarie per distribuzione prodotti ortofrutticoli (freschi e trasformati), banane e prodotti derivati ad allievi di Istituti scolastici
- frutta a guscio. Ammessi pagamenti nazionali fino a 120,75 €/anno ad agricoltore che producono mandorle, nocciole, noci comuni, pistacchi, carrube per superficie massima di 130.000 ha. per Stato membro può subordinare pagamento aiuto nazionale ad appartenenza di agricoltore ad OP riconosciuta
Misure atte a contrastare turbative di mercato causate da “aumenti o cali significativi dei prezzi su mercati interno/esterno od altri eventi laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o peggiorare”. Commissione adotta tali misure “nel rispetto di obblighi derivati da accordi internazionali” e da altre misure previste nel Reg. 1308/13 ritenute insufficienti. In caso di “ragioni imperative di urgenza” (minaccia di turbativa del mercato manifestata con tale rapidità o in modo talmente inaspettato), Commissione adotta immediate misure per evitare che “tali minacce si concretizzano, persistono, si trasformano in turbativa più grave e prolungata”, o se ritardo di azione UE provoca od aggrava turbativa o “rende più ampia portata delle successive misure da adottare per far fronte a turbativa o nuoce a produzione o condizioni di mercato”! Tali misure per periodo necessario a far fronte a turbativa di mercato possono ampliare o modificare “portata, durata o altri aspetti delle misure previste del reg. 1308/13, o prevedere costituzione ad esportazione, o sospendere dazi ad importazione, in tutte od in parte, per determinati quantitativi e/o periodi”. Commissione stabilisce norme procedurali e criteri tecnici per applicazione delle suddette misure
Misure connesse a malattie di animali e perdita di fiducia di consumatori in seguito a rischi per salute pubblica, salute di animali o delle piante. Commissione adotta misure eccezionali di sostegno al mercato di carni bovine, latte e prodotti lattiero caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, cani di pollame, tenendo conto:
- limitazioni a scambi internazionali e con Paesi Terzi riconducibili ad applicazione di misure destinate a combattere propagazione di malattie di animali;
- gravi turbative di mercato imputabili a perdita di fiducia di consumatori a causa di esistenza di rischi per salute pubblica, salute di animali e piante, nonché di malattie.
Commissione può adottare procedura di urgenza od estendere elenco di prodotti. Misure subordinate ad adozione da parte Stato membro interessato di misure veterinarie e sanitarie per debellare epizoozie e solo nei limiti e per periodo necessario al sostegno del mercato in questione. UE partecipa al finanziamento delle spese sostenute da Stato membro per le suddette misure per 50% (60% in caso di lotta ad afta epizootica per carni bovine, latte e prodotti lattiero caseari, carni suine, carni ovine e caprine). Se produttori contribuiscono a spese, Stato membro deve evitare distorsioni di concorrenza a livello di produttori UE
Problemi specifici. Commissione adotta misure di emergenza necessarie per risolvere problemi specifici, derogando a disposizione di Reg. 1308/13, “nella misura o periodo strettamente necessario”. Per motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a situazioni in grado di causare rapido deterioramento delle condizioni di produzione e mercato, Commissione adotta atti di urgenza. Tali misure rimangono in vigore per periodo inferiore a 12 mesi. Se dopo tale periodo problemi specifici persistono, Commissione adotta soluzioni permanenti o presenta disposizioni legislative idonee. Delle misure adottate, Commissione informa Parlamento europeo e Consiglio entro 2 giorni lavorativi successivi
Accordi e decisioni durante periodi di grande squilibrio su mercato. Commissione può decidere in tali periodi che accordi e decisioni di OP, AOP, OI riconosciute siano applicate qualora “non compromettono corretto funzionamento del mercato interno”, “mirate a stabilizzare settore interessato” e riguardanti: ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti; trasformazione e trattamento; ammasso da parte operatori privati; misure di promozione comuni; accordi su requisiti di qualità; acquisto comune di mezzi di produzione necessari a combattere propagazione di parassiti e malattie di animali o piante in UE o per far fronte a conseguenze di disastri naturali; pianificazione di produzione tenuto conto del suo ciclo naturale. Commissione specifica ambito o periodo di applicazione (Non oltre 6 mesi, con eventuale proroga di altri 6 mesi) e portata geografica di deroga
Comunicazioni. Ai fini di applicazione, monitoraggio, analisi e gestione del mercato dei prodotti agricoli e garantire trasparenza di mercato e corretta applicazione di PAC, esecuzione di verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni ed audit di misure PAC, nonché obblighi di notifica di accordi internazionali, Commissione impone comunicazioni che imprese, Stati membri, Paesi Terzi sono tenuti ad inviare. Commissione adotta decisioni in merito a:
- natura e tipo d informazioni da inviare
- categoria dati da trattare, periodi massimi di conservazione, finalità di trattamento
- diritti di accesso ad informazioni
- condizioni di pubblicazione di informazioni e loro invio a Paesi Terzi
- metodi di comunicazione delle informazioni
- regole su informazioni da comunicare
- modalità di gestione di informazioni (contenuto, forma, periodicità, scadenza di comunicazioni)
- modalità di invio o messa a disposizione di informazioni e documenti a Stati membri, Organismi internazionali, Autorità competenti di Paesi Terzi, pubblico, anche mediante pubblicazione, fermo restando tutela dati personali e segreti aziendali.
Stati membri e Commissione raccolgono dati personali e li rendono anonimi in forma aggregata a fini di monitoraggio. Dati personali conservati in modo da non rendere identificabile soggetto e per periodo strettamente necessario a conseguimento finalità per cui raccolti, previa informazione da parte Stati membri ad interessati
Entro 31/07/2023 su applicazione criteri di ripartizione dei prodotti ortofrutticoli, latte e derivati distribuiti nelle scuole ed impatto che tali trasferimenti determinato su efficacia del “Programma destinato a scuole” in relazione a distribuzione di ortofrutticoli e latte”
Relazioni. Commissione presenta a Parlamento europeo e Consiglio:
- ogni 3 anni(a partire da 21/12/2016) relazione su attuazione misure su agricoltura, compresi sistemi più avanzati di identificazione di alveare
- entro 30/6/2014 e 31/12/2018relazione su andamento situazione di mercato nel settore di latte e prodotti lattiero caseari, valutandone effetti su produttori e produzione di latte nelle Regioni svantaggiate, in relazione con obiettivo di mantenere produzioni in tali Regioni ed includendo possibili incentivi per incoraggiare agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta
- entro 31/12/2014 relazione su possibilità di ampliare portata dei programmi nelle scuole, includendovi olio di oliva ed olive da tavola
- entro 31/12/2017 relazione su applicazione norme di concorrenza al settore agricolo in tutti gli Stati membri nei settori interessati
- entro 31/07/2023su applicazione criteri di applicazione dei prodotti ortofrutticoli, latte e derivati distribuiti nelle scuole ed impatto che tali trasferimenti determinano sui efficacia del “programma destinato a scuola” in relazione a distribuzione di ortofrutticole e latte
Riserva per crisi nel settore agricolo. Commissione trasferisce fondi alla riserva per crisi nel settore agricolo che vengono messi a disposizione nell’anno in cui richiesto sostegno supplementare in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati
Delega di potere. Commissione ha compito di adottare atti delegati in merito a Reg. 1308/13 per 7 anni a partire da 21/12/2013 (Prorogabile per altri 7 anni, salvo che Parlamento e Consiglio non si oppongono almeno 3 mesi prima di scadenza). Delega revocata in ogni momento da Parlamento e Consiglio. Effetti decisioni di Commissione validi a partire da giorno successivo a loro pubblicazione su G.UCE, previa immediata comunicazione di queste a Parlamento e Consiglio, che possono sollevare obiezioni entro 2 mesi (Prorogabile di 2 mesi). In caso di urgenza. Commissione notifica atto delegato a Parlamento e Consiglio, specificando motivi di ricorso a procedura di urgenza, che possono sollevare obiezioni a tale atto, con conseguente immediata abrogazione dellop stesso da parte di Commissione
Commissione assistita da “Comitato per organizzazione comune dei mercati agricoli”, chiamato ad esprimere parere vincolante su decisioni di Commissione. In mancanza di tale parere, Commissione non adotta atto di esecuzione.
Disposizioni transitorie per garantire passaggio da Reg. 1234/07 a Reg. 1308/13. Commissione adotta atti delegati in modo da “proteggere diritti acquisiti ed aspettative legittime delle aziende agricole”. Nel caso di programmi pluriennali adottati prima di 1/1/2014 continuano a rispettare norme di Reg. 1234/07 fine a loro scadenza.