REDDITO DI CITTADINANZA (Legge 145/18, 26/19; D.M. 19/4/19) (social40)
Soggetti interessati:
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF), Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ANPAL servizi spa, Istituto nazionale analisi politiche pubbliche (INAPP), INPS, Agenzia delle entrate, Ispettorato nazionale del lavoro (INL), Regioni, Agenzie ed Enti regionali, Province, città metropolitane, Comuni, Centri per impiego (CI), altre Amministrazioni interessate, Enti controllati o vigilati dallo Stato, società in house (previa convenzione approvata con decreto da MILPOS, in particolare per gestire le piattaforme digitali), Istituti di patronato, Centri di assistenza fiscale (CAF), Enti di formazione accreditati, datori di lavoro
Soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della Carta degli acquisti e relativi rapporti amministrativi (Soggetto gestore)
Nuclei familiari, compresi quelli composti da:
a)coniuge che, anche a seguito di separazione o divorzio, continua a risiedere nella stessa abitazione (se separazione/divorzio avvenuto dopo il 1/9/2018, cambio di residenza è certificato con specifico verbale della polizia locale)
b)componenti che continuano a risiedere nella stessa abitazione (e quindi a far parte del nucleo ai fini ISEE) anche a seguito di variazioni anagrafiche
c)figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni non convivente con i genitori, ma a loro carico ai fini ISEE in quanto non coniugato e privo di figli,
in possesso, al momento dell’invio della domanda e per l’intera durata del beneficio, di:
a)cittadinanza italiana o di un Paese UE, o con familiare titolare di un diritto di soggiorno permanente, o cittadino di un Paese Terzo con permesso di soggiorno di lungo periodo nella UE
b)residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo
c)ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) avente valore inferiore a 9.360 €. E’ sottratto al valore ISEE: valore di reddito di cittadinanza (RdC) percepito dal nucleo familiare; ammontare del sostegno per l’inclusione attiva; reddito di inclusione (REI); misure regionali di contrasto alla povertà (oggetto di intesa con MILPOS)
d)patrimonio immobiliare in Italia ed all’estero, come definito ai fini ISEE (diverso dalla casa di abitazione) avente valore inferiore a 30.000 €
e)patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, avente valore inferiore a 6.000 €, incrementato di 2.000 € per ogni componente il nucleo familiare successivo al 1° fino ad un massimo di 10.000 € (a cui aggiungere ulteriori 1.000 € per ogni figlio successivo al 2°). Tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 € per ogni componente disabile (7.500 € se disabilità è considerata grave o determina non autosufficienza) presente nel nucleo. Reddito elevato a 7.560 € per accesso alla Pensione di cittadinanza (PdC) ed a 9.360 € se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in locazione come risulta da DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). Reddito è determinato al netto dei trattamenti assistenziali inclusi in ISEE, ma comprensivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, salvo: “prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”; erogazioni riferite al pagamento di arretrati; riduzioni alla compartecipazione del costo del servizio; esenzioni ed agevolazioni per il pagamento dei tributi; erogazioni a fronte di spese sostenute e rendicontate; erogazioni in forma di buoni di servizio o altri titoli sostitutivi dei servizi stessi; assegno di cui alla Legge 190/14 Valore del suddetto reddito è moltiplicato per una scala di equivalenza pari a 1 nel caso di nucleo familiare con un solo componente, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino ad un massimo di 2,1 (2,2 se nel nucleo familiare sono presenti componenti con disabilità grave o non autosufficienti). Se il nucleo familiare comprende soggetti in stato di detenzione, o ricoverati in Istituti di cura di lunga degenza, o in altre strutture residenziali a carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, o sottoposti a misure cautelari, o condannati per uno dei delitti citati in premessa, il parametro della scala di equivalenza non viene applicato ad essi
f)nessun componente del nucleo familiare intestatario, a qualunque titolo, o avente piena disponibilità di: autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. immatricolati per la 1° volta nei 6 mesi precedenti la domanda; motocicli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati per la 1° volta nei 2 anni precedenti la domanda (Esclusi autoveicoli e motocicli oggetto di agevolazione fiscale per persone disabili); navi od imbarcazioni da diporto
g)nessuna “misura cautelare personale” (adottata anche a seguito di convalida di arresto o fermo) o condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la domanda per reati previsti da 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter, 422, 640 bis del Codice penale a carico del richiedente
In caso di eccedenza di risorse disponibili è possibile ammettere ulteriori soggetti (compresi quelli assimilabili a soggetti in stato di disoccupazione avendo un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un’imposta lorda inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi di Art. 13 del D.P.R. 917/86), tenendo conto di: indicatori del disagio socio economico; condizioni di esclusione sociale; disabilità; deprivazione socio sanitaria, educativa, abitativa
Cittadini di Stati extraUE per comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti di cui sopra, debbono produrre una certificazione (redatta in lingua italiana) rilasciata dalla competente Autorità dello Stato estero e legalizzata dal Consolato italiano. Sono esclusi da tale disposizione:
a)cittadini di Stati extraUE aventi lo status di rifugiati politici
b)cittadini per cui convenzioni internazionali dispongono diversamente
c)cittadini di Stati extraUE “nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le suddette certificazioni”. A tal fine MILPOS definisce con decreto elenco di questi Paesi
Iter procedurale:
Legge 26/19 istituisce a partire dal 1/4/2019 il Reddito di Cittadinanza (RdC), che per nuclei familiari composti solo da membri aventi età superiore a 67 anni assume la configurazione di Pensione di Cittadinanza (PdC), abolendo a partire dal 1/3/2019 il Reddito di inclusione (REI) (Tale reddito non viene più erogato dal 1/4/2019, con esclusione di quei soggetti che ne beneficiavano prima di tale data e che continuano a fruirne fino alla conclusione della durata prevista, fatto salvo la possibilità di recedere per presentare domanda di RdC o progetto personalizzato).
RdC è chiesto entro il giorno 5 del mese (MILPOS consente l’invio della richiesta di RdC insieme a DSU precompilata ai fini di ISEE) presso INPS o CAF (in possesso di convenzione stipulata con INPS) od Istituto di patronato (in particolare PdC), anche tramite modalità telematiche, avvalendosi del modello predisposto da INPS che, per quanto concerne informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini ISEE, rimanda alla corrispondente DSU a cui del resto la domanda di RdC o PdC è poi associata. Le informazioni contenute nella domanda di RdC sono comunicate ad INPS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
RdC è riconosciuto da INPS a seguito della verifica, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta (comunque entro la fine del mese successivo a quello di invio della domanda), del possesso dei requisiti di accesso al RdC, utilizzando le informazioni presenti nei propri archivi ed in quelli di altre banche dati (Anagrafe tributaria, pubblico registro automobilistico, Amministrazioni pubbliche), nonché le risultanze del Comune (comunicate mediante piattaforma digitale) in merito ai requisiti di residenza e soggiorno del richiedente
Requisiti economici di accesso al RdC si considerano posseduti sulla base dell’attestazione ISEE vigente al momento di invio della domanda (verificati solo in caso di presentazione di nuova DSU). Altri requisiti di accesso si considerano posseduti fino a quando non interviene una comunicazione contraria da parte dell’Amministrazione competente alla loro verifica. In tal caso l’erogazione del beneficio viene interrotta e si ha eventuale revoca del beneficio a partire dal mese successivo alla suddetta comunicazione
Beneficiario deve comunicare ad INPS nel corso dell’erogazione di RdC:
a)ogni variazione patrimoniale che comporta la perdita dei requisiti entro 15 giorni (Nel caso di patrimonio mobiliare comunicazione entro il 31 Gennaio relativa all’anno precedente, se non già compresa in DSU)
b)ogni variazione della condizione occupazionale dovuta all’avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, svolta in forma individuale o partecipata, da parte di 1 o più membri del nucleo familiare, entro 30 giorni dall’inizio della suddetta attività
c)ogni variazione di reddito (inteso come differenza tra i ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività) entro il 15° giorno successivo alla chiusura del trimestre
d)eventuale perdita dei requisiti a seguito di donazioni, successioni, vincite entro 15 giorni
e)ogni variazione del nucleo familiare, fermo restando il mantenimento dei requisiti entro 2 mesi successivi (insieme ad invio di DSU aggiornata).
Erogazione del beneficio è subordinata alla dichiarazione da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare non occupati (compresi quelli frequentanti regolare corso di studio) attestante il rispetto dei seguenti obblighi: immediata disponibilità al lavoro; adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ed all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità; riqualificazione professionale; completamento degli studi; adempimento di impegni individuati dai servizi competenti. Sono invece esclusi da tali obblighi: beneficiari di PdC; titolari di pensione diretta o aventi età superiore a 65 anni; componenti disabili (pur potendo manifestare disponibilità al lavoro e ad aderire ad un percorso personalizzato che tenga conto delle loro condizioni e necessità specifiche); componenti del nucleo aventi a carico soggetti con meno di 3 anni o con disabilità grave o non autosufficienti; lavoratori che frequentano corsi di formazione
Richiedente e componenti del nucleo familiare beneficiari di RdC sono tenuti a dichiarare la propria disponibilità al lavoro, tramite apposita piattaforma digitale. Tali soggetti (in particolare i beneficiari di RdC con età compresa tra 18 e 29 anni) sono resi noti ai CI, affinché vengano convocati, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, qualora risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)assenza di occupazione da meno di 2 anni;
b)beneficiari di NASPI o di altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria (o concluso la fruizione di tali benefici da meno di 1 anno);
c)sottoscrizione negli ultimi 2 anni di un Patto di servizio attivo presso CI;
d)mancata sottoscrizione di un progetto personalizzato
Tali soggetti collaborano nella definizione e stipula presso CI, o presso altri soggetti accreditati, di un Patto per il lavoro, contenente obblighi a:
1) registrarsi in apposita piattaforma digitale (anche avvalendosi dei portali regionali) da consultare ogni giorno per la ricerca del lavoro;
2) svolgere una ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro (Patto di lavoro individua “diario delle attività che debbono essere svolte settimanalmente”);
3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere colloqui psicoattitudinali ed eventuali prove di selezione volte all’assunzione, tenendo conto delle competenze certificate;
5) accettare almeno 1 delle 3 offerte di lavoro congrue, senza decadenza del beneficio (In caso di rinnovo di RdC, accettare la 1° offerta utile di lavoro congrua)
Offerta di lavoro è da ritenere congrua se:
a)nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio: è ubicata entro 100 km. di distanza dalla residenza del beneficiario, comunque raggiungibile entro 100 minuti con mezzi pubblici nel caso di 1° offerta (entro 250 km. di distanza in caso di 2° offerta; entro territorio italiano in caso di 3° offerta)
b)dopo 12 mesi dalla fruizione del beneficio: è ubicata entro 250 km. di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso di 1° e 2° offerta (entro territorio italiano in caso di 3° offerta)
c)in caso di rinnovo di RdC: è ubicata nel territorio italiano
d)in caso di presenza nel nucleo familiare di un disabile: è ubicata entro 100 km. di distanza dalla residenza del beneficiario
e)in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori (anche qualora genitori risultano separati): nei primi 24 mesi di fruizione del beneficio (compreso rinnovo) è ubicata entro 250 km. di distanza dalla residenza del beneficiario
Nuclei familiari beneficiari privi di componenti nelle suddette condizioni sono segnalati ai servizi competenti per il contrasto alla povertà, affinché siano convocati entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio per eseguire una valutazione multidimensionale, volta ad individuare i loro bisogni in termini di interventi connessi a RdC (compreso il percorso di accompagnamento al lavoro). Se in base a tale valutazione emerge che il bisogno primario del nucleo familiare riguarda la situazione lavorativa, sono segnalati al CI per la definizione e sottoscrizione del Patto per il lavoro entro i 30 giorni successivi. Se invece emergono bisogni complessi, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l’inclusione sociale, che assume le caratteristiche di un progetto personalizzato, comprendente, oltre agli interventi di accompagnamento per l’inserimento lavorativo, interventi e servizi per il contrasto alla povertà con il conseguente coinvolgimento, oltre a CI, dei servizi sociali e di altri servizi territoriali individuati in sede di valutazione
Se l’operatore di CI rileva che nel nucleo familiare del beneficiario sono presenti criticità tali da rendere “difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro”, invia (con relative motivazioni) il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà, affinché, coordinati a livello di ambito territoriale, procedano ad una valutazione multidimensionale. Convocazione dei beneficiari da parte di CI e Comuni può avvenire anche tramite messaggi telefonici o posta elettronica
Se il beneficiario non ha presentato la dichiarazione di immediata disponibilità la può rendere al momento del 1° incontro con CI, quando vengono individuati anche i componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi di cui sopra, fatta salva la valutazione dei bisogni sociali o socio sanitari connessi agli adempimenti previsti ai fini di cura
Beneficiario è tenuto a fornire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei Comuni in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, tutela dei beni comuni. Questi servizi per la collettività sono svolti presso il Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario (comunque almeno 8 ore/settimana, elevabile fino a 16 ore/settimana con il consenso di entrambe le parti). Partecipazione a tali progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi di RdC di cui sopra. Comuni forniscono informazioni sui progetti avvalendosi di apposita sezione della piattaforma dedicata al programma di RdC. Esecuzione delle suddette attività (e quindi l’assolvimento degli obblighi da parte del beneficiario di RdC) è subordinato all’avvio dei progetti ed attestato dal Comune tramite aggiornamento della piattaforma
In caso di interruzione della fruizione del beneficio per:
a)ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, questo può essere nuovamente richiesto per il periodo residuo;
b)maggior reddito a seguito di modifica intervenuta nella condizione occupazionale, eventuale successiva richiesta è da considerare come una prima richiesta
Datore del lavoro, al momento dell’assunzione del beneficiario di RdC, stipula presso CI un Patto di formazione, con cui garantisce al beneficiario un percorso di formazione professionale. Analogo Patto di formazione stipulato da Enti di formazione accreditati presso CI, con cui garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale (con eventuale coinvolgimento di Università ed Enti pubblici di ricerca). Patto di formazione può essere stipulato anche dai Fondi paritetici interprofessionali della formazione continua, avvalendosi di specifici avvisi pubblici
Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, tramite incrocio con informazioni desumibili da ISEE, uffici anagrafici, raccolta dati dei servizi sociali, ecc. utili ad individuare omissioni nelle dichiarazioni ai fini del riconoscimento di RdC.
Personale ispettivo di INL ha accesso (nel rispetto della privacy) a tutte le informazioni e banche dati di INPS e MILPOS relative alle attività di contrasto al lavoro irregolare da parte di beneficiari di RdC (A tale attività può collaborare anche Arma dei carabinieri)
In caso siano accertate dichiarazioni mendaci che determinano un illegittimo godimento di RdC, Comuni, INPS, Agenzia delle entrate, INL inviano, entro 10 giorni da accertamento, all’Autorità giudiziaria la documentazione inerente al caso.
INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni di RdC, PdC e degli altri incentivi ed invia a MILPOS e MEF entro giorno 10 del mese un rendiconto riferito al mese precedente delle domande accolte, relativi oneri e risorse accantonate (Al riguardo INPS comunica subito se l’ammontare dell’accantonamento disposto ha raggiunto il 90% delle risorse disponibili).
MILPOS:
– definisce entro il 30/9/2019 con decreto le modalità di erogazione di RdC a favore di ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare (Nel caso di PdC questa sarà suddivisa in parti uguali tra i componenti del nucleo familiare)
– istituisce, in quanto responsabile dell’attuazione di RdC, un apposito servizio di informazione, consulenza e supporto tecnico che provvederà a:
a)azione di monitoraggio ed alla predisposizione del rapporto annuale di valutazione, sentita ANPAL;
b)diffusione delle conoscenze e promozione della qualità degli interventi, fermo restando le competenze di ANPAL inerenti al coordinamento di CI;
c)predisposizione di protocolli formativi ed operativi;
d)identificazione di ambiti territoriali lavorativi e sociali, che presentano particolari criticità nell’attuazione di RdC, in base a quanto emerso in sede di monitoraggio ed analisi dei dati (segnalazione di tali situazioni alle Regioni);
e)sostegno degli interventi di tutoraggio
– stipula, per le attività di controllo e monitoraggio nei confronti dei beneficiari di RdC e per le attività degli Enti di formazione, una convenzione con Guardia di Finanza, in cui si consente a questa di accedere al Sistema informativo unitario dei servizi sociali e di assumere 100 unità
– adotta, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, un Piano straordinario per il potenziamento dei CI, avente durata di 3 anni (aggiornato annualmente), comprendente definizione di:
a)specifici standard di servizio (con relativi fabbisogni di risorse umane e strumentali da parte delle Regioni) volti ad attuare livelli essenziali delle prestazioni in materia;
b)obiettivi delle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari di RdC, con relative modalità di riparto ed utilizzo delle risorse;
c)azioni di sistema a livello centrale, da realizzare da parte di MILPOS (anche tramite ANPAL servizi spa) nei singoli territori ed azioni di assistenza tecnica presso sedi regionali (indicare le Regioni dove queste sono svolte ed il personale utilizzato al riguardo) per garantire l’avvio di RdC;
– istituisce, al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro ed i Patti per inclusione sociale, il Sistema informativo di RdC, nel cui ambito operano 2 piattaforme digitali, di cui 1 presso ANPAL (coordina i CI) ed 1 presso MILPOS (coordina i Comuni). Piattaforme rendono disponibili le informazioni alle Amministrazioni centrali ed ai Servizi territoriali coinvolti, nel rispetto della privacy. MILPOS con decreto definisce le modalità di interoperabilità delle piattaforme, comprese le misure a tutela degli interessati (v. accesso selettivo alle informazioni, adeguati tempi di conservazione dei dati). Regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai Servizi delle politiche del lavoro e sociali, concordano con le suddette piattaforme le modalità di colloquio e trasmissione dei dati, in modo da garantire la interoperabilità dei sistemi. INPS mette a disposizione il proprio sistema informativo, fornendo: dati identificativi dei singoli componenti il nucleo familiare beneficiario di RdC; loro condizione economica e patrimoniale (come risulta da DSU in corso di validità); dati su ammontare del beneficio economico e su altre prestazioni sociali erogate loro da INPS; dati utili alla profilazione occupazionale. Piattaforme digitali di MILPOS ed ANPAL forniscono dati a CI ed ai Comuni in merito ai beneficiari di RdC residenti nei territori di competenza. Piattaforme costituiscono il portale di comunicazione tra CI, soggetti accreditati, Comuni (coordinati a livello di ambito territoriale), ANPAL, MILPOS, INPS in merito a:
a)disponibilità degli uffici a creare un’agenda di appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;
b)avvenuta o mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per inclusione sociale entro 5 giorni dall’evento;
c)informazioni su fatti suscettibili di dare luogo a sanzioni, entro 10 giorni dall’accertamento dell’evento, da mettere a disposizione di INPS ai fini dell’irrogazione delle suddette sanzioni;
d)esito delle verifiche eseguite dai Comuni sui requisiti di residenza e soggiorno da fornire ad INPS, ai fini della verifica di ammissibilità della domanda;
e)attivazione di progetti per la collettività da parte dei Comuni;
f)ogni altra informazione necessaria a monitorare l’attuazione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, comprese quelle relative all’esito della valutazione multidimensionale, anche per controllare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
Piattaforme dialogano tra loro in modo da consentire:
a)comunicazione da parte dei Comuni, a seguito dell’esito della valutazione preliminare, ai CI i nominativi dei nuclei familiari beneficiari il cui fabbisogno risulta prevalentemente connesso alla situazione lavorativa, al fine di consentire la sottoscrizione del Patto per il lavoro
b)comunicazione da parte dei Comuni ai CI delle informazioni relative a: progetti per la collettività; beneficiari di RdC in questi coinvolti
c)coordinamento tra gli operatori di CI, dei servizi sociali, di altri servizi territoriali del lavoro riferito ai beneficiari di RdC con bisogni complessi e multidimensionali, al fine della sottoscrizione dei Patti per inclusione sociale
d)comunicazione di informazioni sui Patti già sottoscritti, al fine di integrare o modificare sostegni ed impegni non inclusi inizialmente nei Patti stessi, in relazione alle attività di CI o dei servizi sociali
CI e Comuni comunicano alla piattaforma, per essere messe a disposizione di INPS, informazioni “su fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni entro 10 giorni lavorativi dal loro accertamento”. INPS, sempre tramite piattaforma, comunica a sua volta a CI e Comuni i provvedimenti di decadenza del beneficio adottati.
CI, Agenzia per lavoro, Ente di formazione registrano nella piattaforma digitale le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale, informale.
Informazioni sui movimenti della Carta RdC (prive dei dati identificativi del beneficiario) sono utilizzate da MILPOS solo a fini statistici e di ricerca scientifica.
– è responsabile del monitoraggio (compresi gli importi complessivamente spesi e prelevati con Carta RdC e le eventuali eccezioni)
– predispone, in base alle informazioni rilevate dalle piattaforme digitali, un rapporto annuale sull’attuazione di RdC da pubblicare sul suo sito istituzionale nell’area riservata a RdC
– istituisce un Comitato scientifico composto da 1 rappresentante di ANPAL ed 1 di INAPP, nonché da esperti indipendenti con il compito di:
a)eseguire un progetto di ricerca inerente l’attuazione di RdC
– effettua una valutazione di RdC basata su:
a) risultati del progetto di ricerca;
b)campione rappresentativo (non oltre 5%) dei beneficiari da selezionare in modo casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di legge (salvo quelli di: immediata disponibilità al lavoro; accettazione di un’offerta congrua di lavoro) per l’intera durata della valutazione. A tale campione verranno somministrati questionari di valutazione approvati da MILPOS, i cui dati saranno usati solo a fini statistici per le attività di valutazione;
c)ulteriori informazioni riguardanti la condizione economica e sociale, esperienza educativa, formativa e lavorativa, prestazioni economiche e sociali dei beneficiari fornite da INPS, ANPAL, Ministero dell’Istruzione.
Dati della valutazione, resi anonimi, sono messi a disposizione di Università ed Enti di ricerca, previo invio di un progetto di ricerca autorizzato da MILPOS)
ANPAL servizi spa:
a)stipula specifiche convenzioni con le Regioni, entro 30 giorni dall’adozione del Piano, definendo le modalità operative del personale di assistenza tecnica
b)provvede, mediante procedura selettiva pubblica, ad individuare le professionalità necessarie per organizzare l’avvio di RdC, stipulando con i soggetti selezionati contratti di collaborazione, contenente impegno a fornire loro adeguata formazione ed equipaggiamento
c)coordina le attività dei suddetti soggetti e la loro gestione amministrativa, al fine di svolgere in modo ottimale le attività di assistenza presso le Regioni
Regioni, Agenzie ed Enti regionali, Province, città metropolitane attuano un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego
Entità aiuto:
Legge 145/18 ad art. 1 commi 255, 257, 258 istituisce presso MILPOS il Fondo per il reddito di cittadinanza (destinato a finanziare RdC e PdC) con dotazione pari a 7.100.000.000 € per anno 2019, 8.055.000.000 € per anno 2020, 8.317.000.000 € per anno 2021, con conseguente riduzione del Fondo di povertà di 2.198.000.000 € per anno 2019, 2.158.000.000 € per anno 2020, 2.130.000.000 € a decorrere dal 2021. Risorse residue del Fondo di povertà usate per finanziare: livelli essenziali delle prestazioni sociali, compreso adeguamento del sistema informativo dei Comuni (singoli o associati); realizzazione di progetti (compresi costi di assicurazione presso INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai progetti stessi)
Se, a seguito del monitoraggio sullo stato di avanzamento delle spese attuato da INPS e comunicato, entro il mese successivo ad ogni quadrimestre, a MILPOS e MEF, sono accertate economie in alcune misure e necessità di maggiori oneri per altre (anche aventi carattere pluriennale), si possono effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati (Eventuali economie derivate dalle suddette compensazioni, ritornano nel Fondo). MEF è autorizzato ad apportare, su proposta di MILPOS, le necessarie variazioni di bilancio (anche in conto residui), fermo restando il limite massimo di spesa fissato sopra
Legge 26/19 stanziato ai fini dell’erogazione di RdC, PdC, reddito di inclusione (REI) 5.906.800.000 € per anno 2019, 7.166.900.000 € per anno 2020, 7.391.000.000 € per anno 2021, 7.245.900.000 € per anno 2022. Tali risorse sono trasferite ogni anno ad INPS su un apposito conto corrente, da cui vengono prelevate le risorse a favore del soggetto gestore della Carta di acquisto con cui INPS stipula una specifica convenzione.
INPS è tenuto ad accantonare, “all’atto della concessione di RdC un ammontare di risorse pari alle mensilità versate per ogni annualità in cui il beneficio è erogato”. Ad inizio di ogni anno è accantonata altresì una quota pari al 50% della mensilità aggiuntiva per ogni nucleo familiare beneficiario di RdC da oltre 6 mesi. In caso di esaurimento delle risorse disponibili accantonate per l’esercizio di riferimento, MILPOS, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall’esaurimento delle risorse, ristabilisce la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio (in attesa dell’emanazione del suddetto decreto, l’acquisizione di nuove domande sono sospese).
Stanziati 2.000.000 €/anno a decorrere dal 2019 a favore di MILPOS per l’adeguamento e manutenzione del sistema informativo e l’attività di comunicazione relativa al programma RdC
Stanziati 10.000.000 € per anno 2019 e 2020 e 5.000.000 € per anno 2021 a favore di ANPAL per l’attuazione di RdC
Stanziati 50.000.000 €/anno a decorrere dal 2019 a favore di INPS per l’assunzione di personale da utilizzare nell’applicazione della Legge 26/19
Stanziati 5.695.723 € per anno 2020 e 6.549.500 €/anno a decorrere dal 2021 a favore di INAIL per assunzione di personale da impiegare nella revisione di: tariffe dei premi e dei contributi assicurativi contro infortuni in ambito domestico; regime delle prestazioni economiche, socio sanitarie e di inserimento lavorativo delle persone con disabilità al lavoro
Stanziati 160.000.000 € per anno 2019, 130.000.000 € per anno 2020, 50.000.000 € per anno 2021 per l’attuazione del Piano straordinario di potenziamento di CI, a cui aggiungere 90.000.000 € per anno 2019, 130.000.000 € per anno 2020, 50.000.000 € per anno 2021 a favore di ANPAL servizi spa, che può assumere a decorrere dal 2019 con contratto a tempo determinato, tramite concorso per titoli ed esami, personale già dipendente della stessa Agenzia fino a 1.000.000 €/anno.
Stanziati 120.000.000 € per anno 2020 e 304.000.000 € per anno 2021 a favore di Regioni, Agenzie ed Enti regionali, Province, città metropolitane destinate all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato a partire dal 2020 di 3.000 persone (a cui aggiungerne altre 600 a partire dal 2021) da destinare a CI, mediante concorso pubblico emanato a decorrere dal 1 Luglio 2019 (In deroga è possibile avvalersi delle graduatorie di pubblici concorsi approvate dalle Amministrazioni interessate), allo scopo di garantire livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro. Risorse sono trasferite alle Regioni in base a criteri di riparto definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni
Stanziati 35.000.000 € per anno 2019 a favore di CAF per assistere i beneficiari alla presentazione delle domande di RdC, PdC, DSU, ISEE ad INPS
RdC comprende:
a)una componente ad integrazione del reddito familiare fino a 6.000 €/anno (elevata fino a 7.560 €/anno per PdC) moltiplicata per la corrispondente scala di equivalenza
b)una componente a favore del nucleo familiare residente in un’abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo di locazione, fino a 3.600 €/anno (elevato fino a 5.400 €/anno per PdC). Incremento per canone di locazione è concesso anche a nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto/costruzione hanno contratto un mutuo
RdC viene erogato tramite Carta RdC (stampata in numero tale da garantire l’erogazione del beneficio al singolo componente del nucleo familiare), la cui consegna avviene presso gli Uffici del gestore del servizio dopo il giorno 5 del mese. Carta consente di effettuare un prelievo mensile di contante fino a 100 €/singolo individuo moltiplicato per scala di equivalenza (in tale limite rientra la possibilità di effettuare un bonifico a favore di: locatore indicato nel contratto di locazione; intermediario che ha concesso il mutuo). MILPOS con D.M. 19/4/2019 esclude l’utilizzo della Carta RdC:
– per: “giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità”; acquisto, noleggio, leasing di navi ed imbarcazioni da diporto; servizi portuali; acquisto di armi; acquisto di materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari, creditizi e di trasferimento del denaro; servizi assicurativi; acquisto di articoli di gioielleria e pelletteria; acquisti presso gallerie di arte ed affini; acquisti in club privati;
– in esercizi “prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita” dei suddetti beni e servizi;
– all’estero e per acquisti on line o mediante servizi di “direct marketing”
RdC, decorrente dal mese successivo a quello di richiesta, è esente dal pagamento di IRPEF e non può superare la soglia di 9.360 €/anno (moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza), né risultare inferiore a 480 €/anno (valore mensile di RdC è pari a 1/12 del suo valore annuo). PdC, erogata secondo le modalità proprie della pensione, decorre dal mese successivo a quello del compimento di 67 anni da parte del membro familiare più giovane (PdC è concessa anche se il membro di oltre 67 anni convive con 1 più giovane, o con persone in condizioni di grave disabilità o non autosufficienti di età inferiore)
RdC è erogato per il periodo in cui il beneficiario si trova nella situazione di disagio di cui in premessa, comunque per non oltre 18 mesi. RdC può essere rinnovato, comunque non prima di 1 mese dalla precedenza scadenza (Nessuna sospensione in caso di PdC)
Ammontare del beneficio mensile non speso o non prelevato (salvo arretrati) è sottratto da quello della mensilità successiva nel limite del 20% del beneficio spettante. A seguito di una verifica semestrale, è decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso/prelevato nel semestre (salvo 1° mensilità del beneficio).
Se è accettata un’offerta di lavoro collocata ad oltre 250 km. di distanza dalla residenza del beneficiario, questo percepisce un RdC a titolo di compensazione delle spese di trasferimento sostenute, per i primi 3 mesi dall’inizio dell’impiego (Elevato a 12 mesi se nel nucleo familiare sono presenti minori o disabili)
In caso di variazione delle condizioni occupazionali da parte di 1 o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione di RdC (comunicazione ad INPS di avvio dell’attività di lavoro dipendente) il maggiore reddito di lavoro così acquisito concorre nella determinazione del beneficio economico nella misura di 80% a partire dal mese successivo alla variazione e fino a quando tale reddito non viene riportato in ISEE (Reddito da lavoro dipendente desumibile dalle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro che, a partire dal 1/4/2019, debbono riportare la retribuzione o il compenso del lavoratore).
Ai beneficiari di RdC che avviano un’attività autonoma, o di impresa individuale, o di società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione di RdC è riconosciuto:
– in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità nel limite di 780 €/mese
– RdC invariato per le 2 mensilità successive alla variazione occupazionale, fermo restando la durata di RdC e del suo aggiornamento trimestrale in base al reddito comunicato per il trimestre precedente.
Analoga procedura è seguita in caso di reddito da lavoro non percepito per l’intera annualità. Tali redditi vanno comunicati al momento di richiesta di RdC
Oltre a RdC e PdC possono essere previste anche misure di sostegno non monetarie, quali: agevolazioni per l’utilizzo di trasporti pubblici; sostegno alla casa, istruzione e tutela della salute; agevolazioni per tariffe elettriche (riconosciute a famiglie economicamente svantaggiate) e del gas naturale
RdC è compatibile con il godimento della NASPI (nuova assicurazione sociale per impiego) o dell’indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL), o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, ma non con REI da parte di alcun componente il nucleo familiare
Datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale che è disposto ad assumere a tempo pieno ed indeterminato (anche mediante contratto di apprendistato) soggetti beneficiari di RdC, è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico e di quelli a carico del lavoratore (Esclusi premi e contributi dovuti ad INAIL) nel limite dell’importo mensile di RdC percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione e per un periodo pari alla differenza tra 12 mensilità complessive e quelle già godute dal beneficiario. Importo massimo del beneficio mensile mai superiore all’ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto (comunque non oltre 480 €/mese e per un periodo di almeno 5 mesi; 5 mesi in caso di rinnovo di RdC). Agevolazione è concessa se il datore di lavoro realizza un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e nell’ambito del regime “de minimis” generale (cioè non oltre 200.000 € di aiuti percepiti in totale in tale regime nel corso di 3 anni) o agricolo (cioè non oltre 25.000 € di aiuti percepiti in totale in tale regime nel corso di 3 anni) o della pesca ed acquacoltura. Se datore di lavoro gode di esoneri contributivi ai sensi della Legge 145/18, sgravi contributivi di cui sopra sono fruiti sotto forma di credito di imposta
Se a conclusione del percorso di formazione, il beneficiario di RdC ottiene un lavoro (coerente con il profilo formativo) con un contratto a tempo pieno ed indeterminato, al datore di lavoro che lo assume è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico e di quelli a carico del lavoratore (Esclusi premi e contributi dovuti ad INAIL), nel limite del 50% dell’importo mensile di RdC percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione e per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità concedibili ed il numero delle mensilità già godute dal beneficiario, comunque non oltre 390 €/mese e per almeno 6 mensilità (6 mesi in caso di rinnovo di RdC). Importo massimo del beneficio mensile mai superiore all’ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate. Restante 50% dell’importo mensile di RdC percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione (comunque non oltre 390 €/mese) erogato per almeno 6 mesi all’Ente di formazione accreditato che ha consentito l’assunzione del lavoratore, sotto forma di sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i propri dipendenti
Risorse maturate durante il periodo di sospensione del beneficio sono versate ad INPS per essere destinate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richieste estorsive, usura, nonché agli orfani dei crimini domestici ed alle vittime del terrorismo
INPS, in quanto incaricato di irrogare sanzioni pecuniarie, è anche tenuto a recuperare le somme indebitamente versate che, al netto delle spese di recupero, sono trasferite nel bilancio dello Stato, per essere assegnate al Fondo per reddito di cittadinanza
Ai componenti del Comitato scientifico non compete alcun compenso, indennità o rimborso spese
Sanzioni:
Chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del RdC, rende od utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omette le informazioni dovute: arresto da 2 a 6 anni
Chiunque omette di comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio (anche se provenienti da attività irregolari), o altre informazioni ritenute rilevanti ai fini della revoca/riduzione del beneficio entro i termini prescritti: arresto da 1 a 3 anni
Chiunque subisce una condanna in via definitiva per reati di cui agli Art. 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter, 422, 640 bis del Codice penale: revoca del beneficio con efficacia retroattiva + restituzione di quanto indebitamente percepito + nuovo beneficio non fruibile prima di 10 anni dalla condanna
Se l’Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni od informazioni riportate nella domanda, o l’omessa comunicazione di variazioni al reddito, patrimonio, composizione del nucleo familiare: revoca del beneficio con efficacia retroattiva + restituzione di quanto indebitamente percepito
In caso di mancata comunicazione della variazione del nucleo familiare che determina una riduzione o una modifica dei limiti temporali del beneficio da applicare “a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione”: decadenza del beneficio (salvo casi di variazioni dovute a nascite e decessi) a partire dal mese successivo a quello di invio di ISEE aggiornata (nuclei possono eventualmente presentare nuova domanda di RdC)
Se uno dei componenti il nucleo familiare (anche a seguito di incontri presso CI o servizi competenti per il contrasto alla povertà), non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, o non sottoscrive il Patto per il lavoro o Patto per l’inclusione sociale (“ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero”), o non partecipa (in assenza di giustificato motivo) alle iniziative di carattere formativo o di qualificazione professionale, o alle altre iniziative di politica attiva del lavoro, o non aderisce ai progetti per la collettività promossi dal Comune, o non accetta almeno 1 delle 3 offerte di lavoro congrue avanzate (nel caso di rinnovo di RdC non accetta la 1° offerta congrua), o non effettua le comunicazioni prescritte (o le effettua in forma mendace, acquisendo un beneficio maggiore di RdC), o non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare, o viene trovato nel corso dei controlli intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o di lavoro autonomo o di impresa “in assenza delle comunicazioni obbligatorie”: decadenza di RdC + restituzione di quanto indebitamente percepito
In caso di mancata presentazione (anche da parte di 1 solo componente del nucleo familiare), in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte dei servizi competenti: perdita di 1 mensilità in caso della 1° mancata presentazione (2 mensilità in caso di 2° mancata presentazione; decadenza del beneficio in caso di ulteriore mancata presentazione)
In caso di mancata presentazione (anche da parte di 1 solo componente il nucleo familiare), in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento: perdita di 2 mensilità in caso di 1° mancata presentazione (decadenza dal beneficio in caso di ulteriore mancata presentazione)
In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza ai corsi di istruzione/formazione da parte di un componente minorenne del nucleo familiare, o alla prevenzione e cura della salute dei componenti il nucleo familiare individuati da professionisti sanitari: perdita di 2 mensilità al 1° richiamo formale (3 mensilità al 2° richiamo formale; 6 mensilità al 3° richiamo formale; decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo)
Se componente del nucleo familiare invia dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi all’erogazione del beneficio (fatte salve dimissioni per giusta causa): decadenza dal beneficio
La decadenza del beneficio determina: disattivazione della Carta RdC + nuova richiesta di RdC inviata dal richiedente o da un altro componente il nucleo familiare non prima di 18 mesi da data del provvedimento di revoca/decadenza (6 mesi se nel nucleo familiare sono presenti minorenni o disabili)
In caso di mancato invio alla piattaforma dei dati su eventi “suscettibili di dare luogo a sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione”: responsabilità disciplinare e contabile del soggetto incaricato
Nei confronti di beneficiario soggetto a “misura cautelare personale” (anche a seguito di convalida di arresto o fermo) o condannato con sentenza non definitiva, o dichiarato latitante in quanto si è sottratto “volontariamente all’esecuzione della pena”: erogazione di RdC è sospesa. Provvedimento di sospensione del beneficio:
– è adottato con effetto non retroattivo da: Giudice che ha emesso la misura cautelare o la sentenza di condanna non definitiva; Giudice incaricato di eseguire la sentenza a cui il condannato si è sottratto
– è comunicato dall’Autorità giudiziaria ad INPS entro 15 giorni per il suo inserimento nella piattaforma
– è revocato dall’Autorità giudiziaria se vengono meno, “anche per sopravvenuti motivi”, le condizioni che l’hanno determinato. Ai fini del ripristino dell’erogazione del beneficio, interessato presenta domanda ad INPS (senza azione retroattiva sugli importi maturati durante il periodo di sospensione), allegando copia di tale provvedimento di revoca
In caso di licenziamento del beneficiario di RdC entro 36 mesi successivi all’assunzione: restituzione da parte del datore del lavoro dell’incentivo contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che licenziamento avvenga per giusta causa
Datore di lavoro non in regola con gli obblighi dell’assunzione: nessuna agevolazione, salvo assunzione di beneficiario di RdC iscritto in lista di collocamento
Soggetti che rilasciano il visto di conformità o effettuano un’asseverazione infedele dei dati: multa da 258 a 2582 €. Se il visto o l’infedele asseverazione riguarda la dichiarazione dei redditi: sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, “salvo che tale atto non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente” e CAF o libero professionista non trasmetta una dichiarazione rettificativi da parte del contribuente. Sanzione si applica in caso di liquidazione delle imposte, contributi, premi, rimborsi, ecc. in base alle dichiarazioni non veritiere. In caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi (v. mancato pagamento della sanzione): sospensione del rilascio del visto di conformità e di asseverazione da 1 a 3 anni. In caso di nuove e ripetute violazioni dopo la sospensione: inibizione a rilasciare il visto di conformità ed asseverazione