PIANI DI OFFERTA FORMAGGI

PIANI DI OFFERTA FORMAGGI (DM 15/02/19)                            (formag05)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali Direzione generale delle politiche internazionali e del’Unione Europea Ufficio PIUE6 (MIPAAF); Regioni; Organizzazioni produttori del settore lattiero caseario riconosciute; Organizzazioni interprofessionali riconosciute; Gruppi di operatori; produttori di latte; caseifici.

Iter procedurale:

MIPAAF, con DM 15/02/2019, ha definito le modalità di offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o ad indicazione geografica protetta (IGP), attraverso l’invio da parte dei soggetti in premessa della richiesta di approvazione di un Piano di regolazione dell’offerta (Piano) presentato dai soggetti in premessa, almeno 12 giorni prima della sua applicazione al MIPAAF ed alla Regione nel cui territorio ricade la produzione del formaggio in questione (se area geografica comprende più Regioni, la domanda è inviata alla Regione avente la percentuale maggiore di produzione, che svolge, ai fini dell’istruttoria, funzioni di coordinamento nei confronti delle altre Regioni intervenute).

Domanda (contenente dati riferiti all’anno precedente) presentata, via PEC o in formato cartaceo, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, pena inammissibilità, di:

  1. Piano di regolazione dell’offerta avente durata di 3 anni (rinnovabile su richiesta) riguardante 1 solo formaggio DOP/IGP e contenente:
  • data di inizio e durata delle norme vincolanti
  • obiettivo del Piano, relativo alla individuazione di un punto di equilibrio produttivo (onde prevenire squilibri di mercato) da conseguire attraverso da regolazione dell’offerta produttiva alla domanda, pur mantenendo la qualità dei formaggi DOP/IGP. Il Piano deve garantire:
  1. che tutti i soggetti aventi titolo (produttori di latte e caseifici) siano correttamente informati in merito ai contenuti del Piano stesso
  2. chiarezza nell’attribuzione delle indicazioni produttive ai produttori e caseifici (indicare in modo esplicito i meccanismi di trasferimento delle quote e l’unità di misura utilizzata, espressa in kg, di latte o formaggio, o in numero di forme)
  3. flessibilità nella gestione delle quote produttive, tenendo conto di: livello produttivo di partenza e dell’obiettivo finale di produzione; meccanismi di adeguamento in relazione all’andamento del mercato
  • azioni da intraprendere per conseguire tale obiettivo, quali:
  1. applicazione di vincoli quantitativi e contributivi aggiuntivi a carico dei produttori, in relazione alla quantità prodotta.
  2. definizione di norme per la regolazione dell’offerta produttiva, che non devono creare discriminazioni, né rappresentare un ostacolo per l’accesso di nuovi operatori, ne creare pregiudizio ai piccoli produttori
  3. azioni volte ad informare tutti i produttori di formaggio (pubblicazione sul portale dell’Organismo proponente del Piano e della modulistica di adesione al riguardo) affinchè possano manifestare preventivamente la propria posizione
  4. monitoraggio annuale del mercato del formaggio in questione e dei prodotti correlati, volto anche a verificare gli eventuali effetti del Piano su altri prodotti
  • indicazioni utili per consentire un’oggettiva valutazione del Piano stesso

Piano deve essere corredato da:

  1. un’analisi di mercato, effettuata su un periodo di almeno 5 anni, tenendo conto di: dati di mercato disponibili (riferiti in particolare alla zona interessata dalla DOP/IGP) relativi alla possibile evoluzione della domanda ed offerta interna ed internazionale del mercato dei formaggi; destinazione alternativa del latte; misure prese per evitare eventuali distorsioni della concorrenza; prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati
  2. azioni realizzate con le risorse derivate dall’applicazione di eventuale contribuzione aggiuntiva, finalizzate a creare condizioni stabili di mercato a tutela dei soggetti presenti nella filiera
    1. delibera dell’Organo decisionale del soggetto proponente attestante la volontà di presentare il Piano
    2. dichiarazione sostitutiva di notorietà del soggetto proponente attestante l’esistenza di un Accordo preventivo di adesione al Piano da parte di almeno i 2/3 dei produttori di latte o loro rappresentanti, che controllano almeno i 2/3 di produzione di latte crudo utilizzata nella produzione del formaggio in causa; produzione del formaggio oggetto del Piano nell’area geografica in cui ricade la sua produzione. Produttori di latte aderiscono all’Accordo tramite:
  • sottoscrizione diretta corredata, nel caso delle cooperative ed Organizzazioni dei produttori, della delibera approvata dall’organismo decisionale di queste in cui vengono specificati i soci ed i quantitativi di latte rappresentati
  • conferimento di mandato ad un eventuale rappresentante, in cui specificare i quantitativi oggetto di accordo, in modo da “evitare duplicazioni nel computo dei quantitativi dei soggetti coinvolti” (mandato da allegare al Piano).
    1. elenco (Modello pubblicato su GU 98/19) dei produttori di latte singoli od associati aderenti all’Accordo, riportando per ognuno i quantitativi destinati alla produzione del formaggio oggetto del Piano
    2. elenco (Modello pubblicato su GU 98/19) dei caseifici aderenti all’Accordo, riportando i quantitativi di formaggio ottenuti da ogni soggetto

Regione esegue l’istruttoria preliminare entro 60 giorni su un campione di produttori aderenti all’Accordo almeno pari al 1% dei produttori di latte (comunque non inferiore a 20) ed al 10% dei caseifici (comunque non inferiore a 10) accertando: completezza della documentazione inviata; possesso dei requisiti prescritti. Il Piano viene approvato se:

  1. viene accertata l’esistenza di un preventivo Accordo tra le parti interessate operanti nella zona delimitata dalla DOP/IGP, che rispetta i requisiti prescritti. Accordo deve essere formalizzato (mediante delibera di approvazione del Piano) da parte del soggetto proponente con un congruo avviso rispetto alla sua entrata in vigore, in modo da consentire sia ai produttori di formaggio di aderirvi, sia l’espletamento dell’iter di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti
  2. contiene le modalità tramite le quali vengono informati i produttori di formaggio

Regione invia una relazione sugli esiti dei controlli svolti al MIFAAF che, esaminata la documentazione inviata dalla Regione ed accertata la conformità del Piano alla normativa UE (al riguardo può consultarsi con Regione ed ISMEA), approva il Piano stesso entro 120 giorni dal suo invio, pubblicandolo sul proprio sito.

Soggetti interessati debbono presentare al MIPAAF una relazione annuale, in cui evidenziare: stato di attuazione del Piano; misure adottate; risultati ottenuti; impatto del Piano sul mercato del latte nella zona interessata.

Piano approvato, durante la sua realizzazione, può essere oggetto di modifiche integrative, applicabili per la sua durata residua (procedura della loro approvazione è analoga a quella del Piano).

Entità aiuto:

Entità di eventuali contributi aggiuntivi non modificabile nel corso dell’anno è fissata in modo proporzionale agli obiettivi del Piano (eventualmente differenziata in relazione “alla capacità dei caseifici di acquisire nuove quote nel mercato interno ed estero”).

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