ORGANI TUTELA ACQUE (Legge 106/11; D.G.R. 28/12/04) (acqua08)
Soggetti interessati:
Ministero Ambiente Tutela Territorio e Mare (MATTM), Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), Agenzia Protezione Ambiente e Territorio (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche (ARPAM), Enti gestori aree protette. Regioni, Province, Autorità di bacino, Consorzi di bonifica, Gestori servizio idrico integrato, per quanto concerne tutela delle acque superficiali, marine, sotterranee per:
- prevenire e ridurre inquinamento ed attuare risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni per quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- mitigare effetti di inondazioni e siccità contribuendo a:
- garantire forniture sufficienti di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per utilizzo idrico sostenibile, equilibrato, equo;
- ridurre in modo significativo inquinamento delle acquee sotterranee;
- proteggere acque territoriali e marine, realizzando gli obiettivi degli accordi internazionali in materia (v. Impedire ed eliminare inquinamento ambiente marino a causa di scarichi, emissioni, perdite di sostanze pericolose);
- impedire ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare stato degli ecosistemi acquatici, terrestri e zone umide direttamente dipendenti da ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico
attraverso:
- individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun distretto idrografico ed adeguato sistema di controlli e sanzioni;
- rispetto valori limite a scarichi fissati da Stato, in funzione ad obiettivi di qualità di corpo recettore;
- adeguamento sistemi di fognatura, collettamento, depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;
- individuazione misure per prevenzione e riduzione di inquinamento nelle zone vulnerabili ed aree sensibili;
- individuazione misure tese alla conservazione, risparmio, riutilizzo e riciclo delle risorse idriche;
- adozione misure per graduale riduzione degli scarichi, emissioni ed ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose;
- adozione misure volte al controllo degli scarichi ed emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
Iter procedurale:
Istituita con Legge 106/110 “Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua” (scheda “Agenzia per le acque”).
È compito di MATTM:
- approvare con decreto modifiche agli Allegati del D.Lgs. 152/06 inerenti buono stato chimico delle acque superficiali o sotterranee o elenco delle sostanze pericolose od inquinanti, o valori limite di emissione da parte impianti pubblici e privati, anche per “adeguarli a sopravvenute esigenze o nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche o per dare attuazione a Direttive CE;
- qualora distretto idrografico supera confini statali, coordinare attività di tutela delle acque per raggiungere obiettivi di cui sopra;
- istituire Comitato per vigilanza su uso delle risorse idriche, composto di 7 membri, di cui 3 designati da Regioni, che durano in carica 3 anni, non rinnovabili. Comitato ha il compito di:
- determinare metodo tariffario e modalità di revisione periodica da inviare a Ministero Ambiente
- verificare corretta redazione Piani di ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni su elementi tecnici ed economici e su necessità di modificare clausole contrattuali od atti che regolano rapporto tra Autorità di ambito e gestori se questo “richiesto da ragionevoli esigenze di utenti”
- predisporre convenzioni tipo da inviare a Ministero Ambiente
- emanare direttive per trasparenza della contabilità di gestione e valutazione costi di prestazioni
- definire livelli minimi di qualifica dei servizi da prestare, sentite le Regioni, Enti gestori, Associazioni consumatori
- controllare modalità di erogazione dei servizi, chiedendo informazioni e documentazioni ad Enti gestori, anche per individuare situazioni di criticità ed irregolarità
- tutelare e garantire diritti degli utenti, emanando linee guida indicanti e misure idonee per assicurare parità di trattamento degli utenti, continuità dei servizi, verifica periodica della qualità ed efficacia delle prestazioni
- predisporre periodici rapporti relativi a stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire confronto di prestazioni dei gestori
- esprimere pareri in merito e problemi specifici attinenti a qualità servizi e tutela dei consumatori su richiesta Ministero, Regioni, Enti locali, Autorità di Ambito, Associazioni consumatori, singolo utente
- predisporre relazione annuale da inviare a Parlamento su stato dei servizi idrici ed attività svolta
- istituire Osservatorio dei servizi idrici con il compito di supportare il Comitato per vigilanza nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché per procedere a “raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi”. A tal fine Gestori servizi idrici trasmettono ad Osservatorio entro 31 Ottobre seguenti informazioni, da mettere a disposizione di tutti gli utenti:
- censimento soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
- convenzioni e condizioni generali di contratto vigenti per esercizio dei servizi idrici;
- modello di organizzazione, gestione, controllo, programmazione di servizi ed impianti;
- livelli di qualità dei servizi erogati;
- tariffe applicate;
- piani di investimento per ammodernamento impianti e sviluppo dei servizi.
ISPRA:
- rende disponibili, tramite SINTAI, formati standard per l’esecuzione di attività di inventario dei rilasci
- elabora, su scala di distretto, inventario dei rilasci derivanti da fonte diffusa, scarichi e perdite, con riferimento alle sostanze pericolose prioritarie, tenendo conto dei dati raccolti da Regioni e da altre fonti ufficiali. Inventario, sottoposto a revisioni in base ad aggiornamenti di Regioni è corredato da carte topografiche, in cui evidenziate le concentrazioni delle sostanze pericolose e degli inquinanti presenti nei sedimenti e biota
- mette a disposizione, tramite SINTAI, inventari aggiornati su scala distrettuale, ai fini della redazione dei piani di gestione per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità delle acque superficiali
È compito della Regione:
- procedere a classificare corpi idrici significativi in relazione a qualità delle acque (Classi riportate in Allegato al D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06), nonché a rivedere tale classificazione “in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti”. Ammesse deroghe a qualità delle acque dolci per la vita di pesci o molluschi, in caso di “circostanze meteorologiche eccezionali, o di speciali condizioni geografiche, o per arricchimento naturale del corpo idrico”. A seguito di classificazione, Regione adotta misure necessarie per il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, tenendo conto del carico massimo ammissibile e assicurando “misure atte ad impedire un ulteriore degrado”. Regione fornisce, tramite SINTAI, informazioni in merito allo stato delle acque superficiali ed alle modalità della loro classificazione, in base ad attività di monitoraggio riguardante le pressioni ed impatti su qualità delle acque superficiali;
- acquisire dati preliminari su caratteristiche del bacino idrografico, valutando impatto antropico esercitato su questo, nonché dati su analisi economica inerente utilizzo delle acque. Dati trasmessi a MATTM ed ARPAM, aggiornati ogni 6 anni;
- individuare corpi idrici artificiali o fortemente modificati (Riesame ogni 6 anni), dove risulta indispensabile introdurre modifiche a loro caratteristiche idromorfologiche per: raggiungere un buono stato ecologico; evitare conseguenze negative su ambiente, navigazione, infrastrutture portuali, fornitura di acqua potabile, produzione di energia, irrigazione, regolazione delle acque; prevenire inondazione o drenaggio agricolo;
- adottare piani di tutela delle acque per specifica destinazione, contenenti:
- risultati dell’attività conoscitiva attuata da Regione su bacino idrografico;
- individuazione degli obiettivi di qualità ambientale per specifica destinazione volti a “garantire raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque, nonché misure necessarie a tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico”;
- elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti idonee misure di prevenzione da inquinamento e risanamento;
- misure di tutela, qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- indicazione delle cadenze temporali degli interventi e relative priorità;
- programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
- interventi di bonifica dei corpi idrici;
- analisi economica, evidenziando recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa acqua, applicando principio “chi inquina paga” (Elementi di calcolo riportati in Allegato a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06). Autorità di bacino applica “prezzi dell’acqua idonei ad incentivare gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, anche mediante contributo al recupero dei costi dei servizi a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglia, agricoltura. Nella politica dei prezzi Autorità dovrà tenere conto:
- nel caso di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, dei costi ambientali e delle risorse, connessi ad utilizzo dell’acqua;
- nel caso di tariffe dei servizi idrici a carico di civili, industriali, agricoli, del recupero dei costi e della analisi economica di cui sopra;
- risorse finanziarie previste.
Regione promuove partecipazione di tutti i cittadini alla elaborazione, riesame, aggiornamento del Piano, mettendo a loro disposizione, affinché possano inviare eventuali osservazioni (6 mesi di tempo):
- calendario e programma di lavoro per presentazione del Piano, comprese modalità di consultazione delle parti;
- valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per gestione delle acque entro bacino;
- copia progetto Piano di tutela.
Piano tutela inviato a MATTM che entro 120 giorni esprime parere vincolante
Successive revisioni ed aggiornamenti dei Piani effettuate ogni 6 anni, introducendo misure integrative o supplementari da far approvare ad Autorità di bacino, al fine di mantenere o raggiungere nei corpi idrici superficiali e sotterranei obiettivo di qualità ambientale e per specifica destinazione fissati da Ministero o più restrittivi. Misure supplementari adottate devono comunque evitare qualunque aumento di inquinamento delle acque superficiali e marine.
Se Autorità di bacino rileva che misure adottate non sufficienti per raggiungere obiettivi di qualità delle acque fissati, ne individua cause ed indica a Regione modalità di riesame dei Piani, invitando ad apportare necessarie modifiche, “fermo restando limite costituito dalle risorse disponibili
Piano di tutela delle acque e successivi aggiornamenti trasmessi a MATTM per loro inoltro a Commissione UE, unitamente a relazioni sintetiche concernenti: attività di rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico (dati aggiornati ogni 6 anni); programmi annuali di monitoraggio stato di qualità dei corpi idrici; progressi evidenziati a seguito attuazione piano di tutela;
- integrare piani di tutela, nel limite delle risorse disponibili, con programmi di misure, sottoposti a preventiva approvazione di Autorità di bacino. Se tali misure non sufficienti a raggiungere gli obiettivi ambientali previsti (comunque misure non debbono mai aumentare livello di inquinamento di acque marine e superficiali), Autorità di bacino ne individua le cause ed invita Regione ad apportare le dovute modifiche. Misure da approvare entro 2015, aggiornare ogni 6 anni, applicare entro 3 anni da loro approvazione
- elaborare ed attuare programmi di monitoraggio per conoscenza e verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee nell’ambito di ciascun bacino idrografico. Programmi integrati con quelli per specifica destinazione delle acque e delle acque in aree protette, trasmessi a MATTM, APAT, Dipartimento tutela delle acque;
- disciplinare, al fine di assicurare mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici (svolge funzione di filtro per solidi sospesi ed inquinanti di origine diffusa, stabilizzazione delle sponde, conservazione biodiversità, mantenimento funzionalità dell’alveo), interventi di trasformazione e gestione del suolo e soprassuolo in una fascia di almeno 10 m. da sponde dei fiumi, laghi, stagni, lagune, comunque vietando copertura dei corsi d’acqua se non richiesti da motivi di tutela della pubblica incolumità e realizzazione impianti di smaltimento rifiuti. Interventi comunque soggetti ad autorizzazione;
- dare in concessione aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi per destinarle a riserve naturali, parchi fluviali o lacuali, interventi di ripristino e recupero ambientale (Se aree già comprese in aree naturali protette concessione è gratuita). Aree demaniali fluviali di nuova formazione non possono comunque essere soggette a sdemanializzazione;
- redigere piani regionali di risanamento delle acque, favorendo partecipazione di parti interessate, per:
- rilevazione situazione attuale dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione
- individuazione opere pubbliche di acquedotto, fognatura, depurazione e relative priorità di realizzazione
- definizione criteri di attuazione, tempi e limiti intermedi di accettabilità degli scarichi
- individuazione ambiti territoriali ottimali per gestire servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione
- organizzazione strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi;
- predisporre sistemi di controllo degli scarichi di insediamenti civili e produttivi;
- attuare normativa integrativa e coordinamento dei programmi degli Enti locali;
- delimitare zone in cui ammesso smaltimento liquami sul suolo, in particolare se adibito ad uso agricolo, e nel sottosuolo, purché non vengano danneggiate le falde acquifere;
- concedere contributi in conto capitale ed in conto interessi a Province e Comuni per ammodernamento impianti pubblici di fognatura e depurazione. Ripartizione fondi in relazione a “programmi di risanamento e delle esigenze di depurazione degli scarichi”. Erogazione fondi dopo che Regione verifica: validità opere; disponibilità mezzi finanziari propri per far fronte a quota spesa a carico; stato di avanzamento dei lavori. Saldo del contributo a collaudo delle opere e verifica della documentazione di spesa;
- trasmettere ad APAT dati su stato di qualità delle acque, affinchè vengano elaborati a livello nazionale ed inviati a Commissione UE;
- divulgare informazioni su stato qualità delle acque, su progetti concernenti opere idrauliche che comportano grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o canalizzazione, perforazione dei pozzi, nonché pubblicazione delle domande di concessione al momento avvio procedimento su almeno 1 quotidiano a diffusione nazionale o locale (Chiunque può prendere visione di tali documenti, atti e progetti presso Uffici Regione o Provincia). Ai fini di evitare sovrapposizioni e compatibilità con informazioni CONSINA (Sistema informativo razionale ambiente), Regioni definiscono accordi con APAT, Agenzia regionale protezione ambiente, Provincia, Autorità di Ambito, Consorzi di bonifica, in cui definire modalità di standardizzazione e di interscambio dati;
In caso di inadempienza della Regione relativamente al mancato recepimento di obblighi UE, od obblighi di informazione in merito al “pericolo di grave pregiudizio alla salute o ambiente”, Presidente Consiglio Ministri, su proposta MATTM, assegna a Regione termine per adempiere, altrimenti nomina Commissario “ad acta”, che provvede direttamente, ponendo oneri economici a carico di Ente inadempiente.
Gestore del servizio idrico integrato ha il compito di:
- assicurare informazione a tutti gli utenti;
- promuovere iniziative per diffusione della coltura dell’acqua;
- garantire accesso dei cittadini ai servizi gestito nell’Ambito territoriale di competenza alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite;
- stipulare convenzioni con Stato, Regione, Enti locali, Associazioni ed Università agrarie titolari di demani collettivi per gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nelle aree di tutela delle risorse idriche destinate a consumo umano “nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati”;
- attivare adeguato servizio di controllo, comprensivo di laboratorio di analisi, per assicurare fornitura di acque di buona fertilità e controllo degli scarichi nei corpi recettori. Controlli di qualità eseguiti alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori. In alternativa può stabilire accordi con altri Gestori. Nel caso a seguito di comunicazione negativa delle analisi non adotta tempestive misure per adeguare qualità dell’acqua o prevenire consumo di acqua non idonea, è tenuto al versamento delle sanzioni previste dal D.Lgs. 31/01;
- ricevere denuncia annuale da “quanti si approvvigionano, in tutto od in parte, di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto”, in merito a quantitativo prelevato.
Ente gestore di area protetta:
- individua, sentita Autorità di bacino, acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate;
- rilascia parere in merito riconoscimento e concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno natura pubblica, nonché concessioni in sanatoria;
- verifica “captazioni e derivazioni già assentite all’interno delle aree protette”;
- chiede ad Autorità competente modifica della qualità di rilascio, se rilevata “alterazione degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione”, senza che questo determini indennizzo da parte Amministrazione pubblica, salvo “relativa riduzione del canone demaniale di concessione”
Consorzio di bonifica concorre ad “azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, della fitodepurazione”, anche mediante appositi accordi di programma.
ARPAM esegue costante monitoraggio delle acque, adottando “sistema di pronto intervento in grado di indagare su cause fenomeni acuti di inquinamento causati da episodi accidentali o dolosi”.
In caso di trasferimento di acqua da un ATO ad un altro, la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate a consumo umano versata a Comunità Montana o Enti locali nel cui territorio ricadono derivazioni. Proventi usati “ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali”