PSR E CERTIFICAZIONE QUALITA’

PSR E CERTIFICAZIONE QUALITA’ (Reg. 1305/13; D.A. 12/3/18 Mis. 3.1; D.G.R. 6/8/18; D.D.S. 28/8/18, 4/8/21, 9/12/21)  (psr38)

Soggetti interessati:

Servizio Politiche Agroalimentari (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), agricoltori singoli o associati (possono comprendere soggetti diversi dagli agricoltori, che trattano prodotti non compresi in Allegato I del Trattato, il cui aiuto è erogato nell’ambito del regime “de minimis”), purché al momento di invio della domanda:

  • aderiscono per la prima volta (ammessa adesione effettuata entro i 5 anni precedenti) a regimi di qualità delle produzioni agricole e alimentari (quali: DOP, IGP, STG; prodotti di montagna; biologico; DOC, DOCG, IGT per il vino; bevande spiritose; vini aromatizzati IGT; marchio regionale “QM Qualità garantita dalle Marche”; rintracciabilità di filiera ISO 22005; carbon footprint di prodotto ISO/TS 14067) come attestato da:
      1. per DDP, IGP, STG: data di ricevimento da parte dell’Organismo certificatore della richiesta del produttore di adesione alla suddetta DOP/IGP/STG
      2. per DOC, DOCG, IGT del settore vitivinicolo: data della 1° dichiarazione di vendemmia o di produzione vinicola (escluse le domande presentate da soggetti aventi produzioni già riconosciute come  DOC, DOCG, IGT seppure per vini diversi)
      3. per biologico: data della 1° notifica di attività con metodo biologico presentata all’Organismo di certificazione, come attestato da SIAR
      4. per QM: data di ricevimento da parte di ASSAM della richiesta di adesione del produttore a QM, o data di comunicazione del concessionario del marchio QM di inserire l’azienda aderente in filiera
      5. per rintracciabilità di filiera e carbon foodprint: data di ricevimento da parte dell’Organismo certificatore della richiesta di adesione del produttore al sistema di controllo
  • risultano iscritti all’anagrafe delle aziende agricole, con fascicolo aziendale validato
  • in possesso di partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio con codice di attività agricolo/alimentare, da cui risulti la presenza di almeno 1 unità operativa nelle Marche. Se la produzione di qualità è ottenuta da unità produttive ubicate in più Regioni, sono ammesse solo le spese di certificazione inerenti alle superfici localizzate nelle Marche
  • si impegnano ad attuare gli interventi nella Regione Marche
  • in possesso di un conto corrente dedicato intestato al beneficiario presente nel fascicolo aziendale
  • in caso di Associazione di agricoltori:
    1. operanti nei sistemi di qualità di cui sopra
    2. comprendenti anche agricoltori attivi aderenti per la prima volta al regime di qualità
    3. riportato nello statuto (o eventualmente in una specifica delibera adottata dall’Organo decisionale) impegno ad operare nell’ambito delle produzioni di qualità
    4. in possesso di uno specifico mandato ad operare nel sistema di certificazione della qualità ed a presentare la domanda di aiuto
    5. iscritta  nell’anagrafe delle aziende agricole, con fascicolo aziendale validato
    6. in possesso di partita IVA

Iter procedurale

Servizio con DDS 246 del 28/08/18 ha emanato bando a seguito del quale i soggetti interessati presentano, anche avvalendosi di CAA riconosciuti,  entro le ore 13 del 28/11/18, domanda unica su SIAR con firma digitale, allegando:

  1. dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante attestante: partecipazione per la prima volta (o nei 5 anni precedenti) ad 1 o più regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari di cui sopra; impegno ad aderire al sistema di controllo del regime di qualità (qualora non già attivato)  entro 12 mesi da concessione di aiuto ed a mantenere l’adesione fino al termine dell’impegno stesso;
  2. 3 preventivi spesa rilasciati da laboratori di analisi o da Organismi di certificazione in concorrenza tra loro, autorizzati al controllo della produzione biologica, o della “Mozzarella” STG, o del “QM Qualità garantita dalle Marche”, o delle norme ISO 22005, ISO/TS 14067 (sufficiente 1 solo preventivo in caso di prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT), in cui evidenziare le unità produttive oggetto di controllo ricadenti nelle Marche. Nel caso di preventivi riferiti a più regimi di qualità, evidenziare il costo per ognuno di questi;
  3. preventivo del concessionario del marchio QM per l’attività di controllo complementare a quella dell’Organismo di certificazione, svolta nei confronti dei propri aderenti, corredato da una relazione, in cui evidenziare: criteri di calcolo del preventivo e di ripartizione dei costi tra gli aderenti alla filiera da certificare (compresi soggetti non beneficiari di aiuto); numero delle visite ispettive annuali previste; giornate impiegate nei controlli in loco, con relative attività amministrative connesse; costi del personale utilizzato; spese di trasferta; spese per le analisi di laboratorio; altri elementi utili a definire il costo dei controlli di 2° livello;
  4. in caso di Associazioni di agricoltori:
  • Se in questo non evidenziata, tra le finalità, la certificazione della qualità, delibera dell’organo decisionale competente attestante la volontà dell’Associazione di operare in 1 o più dei regimi di qualità ammessi
  • elenco degli agricoltori attivi aderenti per la 1° volta (anche se ciò attuato nei 5 anni prendenti invio della domanda) al regime di qualità oggetto di aiuto
  • documentazione inerente ai preventivi spesa (vedi sopra). Ammessi preventivi cumulativi, purché sia possibile individuare i costi sostenuti per ogni aderente
  • mandato (sottoscritto dai legali rappresentante delle imprese socie e dall’Associazione stessa), a: operare come organismo coordinatore di un sistema di certificazione di qualità collettivo; presentare domanda di aiuto; rispettare i relativi obblighi
  1. statuto, per quanti non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio
  2. dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il Servizio Regionale presso cui è depositata la documentazione richiesta, con gli estremi del procedimento di riferimento

Domanda di aiuto e relativi documenti possono essere corretti ed adeguati in ogni momento, se rilevati errori palesi riconosciuti dal Servizio, come effettuati in buona fede e facilmente individuabili al controllo (v. errori materiali nella compilazione, o incompleta compilazione della domanda e degli allegati; informazioni contraddittorie od incongruenti tra domanda ed allegati). Non sono considerati errori palesi: mancata od errata indicazione degli interventi; mancata o errata documentazione ritenuta essenziale per l’ammissibilità o per i punteggi di priorità.

Eventuali variazioni dei dati in domanda o nella documentazione allegata, rilevanti ai fini della sua ammissibilità o del punteggio in graduatoria, subito comunicate a SDA.

Se in sede di istruttoria occorre acquisire ulteriori informazioni/documenti, SDA notifica l’elenco di questi all’interessato, unitamente al termine perentorio di invio, pena loro mancato esame. SDA esegue entro 120 giorni l’istruttoria, tramite controlli amministrativi su tutte le domande, anche incrociando i dati con le altre Misure del PSR, o con regimi di aiuto PAC, o con domande ex UMA, o con anagrafe zootecnica, al fine di verificare:

  • congruità della spesa (valutata in base a: confronto tra i preventivi presentati; relazione tecnica per i costi di controllo degli aderenti alla filiera; regolamento tecnico dei controlli approvato dalla Regione; numero di visite ispettive  e relative determinazioni analitiche)
  • congruità dei costi per il personale e le missioni (confrontati con costi similari di ASSAM)
  • funzionalità, pertinenza e necessità della spesa in riferimento alle azioni intraprese; ragionevolezza e conformità di questa ai principi di una sana gestione finanziaria

SDA, a conclusione dell’istruttoria, dichiara inammissibile la domanda se: presentata oltre i termini previsti, non sottoscritta, o sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante; mancante dei documenti prescritti; azioni riportate non in linea con il bando. Nel caso di inammissibilità (totale o parziale), della domanda, SDA comunica ad interessato l’esito motivato dell’istruttoria, specificando:  punteggio assegnato; interventi ammessi e non ammessi; contributo concedibile; termine per presentare ricorso (entro 10 giorni) al Comitato Coordinamento Misura (CCM). Se a seguito dell’esame del ricorso (entro 20 giorni successivi, comunque prima della pubblicazione della graduatoria), CCM mantiene il giudizio di inammissibilità, interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della decisione al TAR o entro 120 giorni al Capo dello Stato

Servizio redige graduatoria unica, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità dichiarati dal richiedente al momento di invio della domanda (o da conseguire entro 12 mesi dal decreto di concessione di aiuto):

  • nuove denominazioni di qualità (Peso 50%): 1 punto per domande riguardanti produzioni relative a DOP/IGP riconosciute entro il 22/11/2017; 0,5 punti per domande riguardanti produzioni relative a DOP/IGP riconosciute tra 22/11/2015 e 21/11/2017, o riguardanti prodotti a marchio QM approvati dopo il 22/11/2015
  • domande presentate nell’ambito di progetti integrati di filiera (Peso 10%): 1 punto
  • certificazione relativa a produzioni biologiche (Peso 40%): 1 punto per domande presentata da aziende biologiche o in conversione al biologico e aderenti ad altri regimi di qualità

A parità di punteggio, priorità sarà assegnata ai richiedenti più giovani (nel caso di società, si fa riferimento al rappresentante legale)

Servizio approva graduatoria (Ammesse solo domande che conseguono un punteggio minimo di 0,10), che viene pubblicata sul sito www.regione.marche.it, ed invia una comunicazione, in caso di mancata finanziabilità della domanda per carenza di risorse, agli interessati, affinché possano presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione  al TAR o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Beneficiari, in sede di realizzazione del progetto, possono:

  • comunicare con la Regione solo tramite PEC
  • delegare, qualora non intendono interagire personalmente con gli Uffici regionali, alcune attività ad altro soggetto, previa comunicazione con firma autenticata (Allegare copia del documento di identità) al Servizio, evidenziando: dati del soggetto delegato; attività delegate; durata della delega (in genere fino al termine della trattazione della pratica)
  • presentare, prima della domanda di saldo, “adeguamenti tecnici” (ma non varianti) al progetto approvato, cioè modifiche che non ne alterano i parametri di finanziabilità, quali:
  • cambio del preventivo (a seguito di variazioni di prezzo; cambio dell’Organismo di controllo o del laboratorio di analisi; variazioni relative al tipo di prodotto ottenuto nell’ambito dello stesso regime di qualità), corredato da una relazione tecnico economica;
  • cambio del rappresentante legale, purché non diminuito il punteggio in graduatoria

Regione può concedere aiuto sotto forma di:

  • stato di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori a 500 €, la cui richiesta dovrà essere inviata, tramite SIAR, entro il 30 Agosto successivo, corredata da:
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà del beneficiario attestante di non avere ottenuto per le stesse spese altri contributi pubblici
  • copia delle fatture rilasciate da: soggetto erogatore del servizio di certificazione, attestante la spesa relativa alla partecipazione ad 1 o più sistemi di qualità certificata; Organismo gestore del sistema di qualità (in caso di fattura cumulativa, indicare i costi relativi ad ogni azienda aderente all’accordo di filiera)
  • fatture rilasciate dal soggetto gestore del sistema di qualità (concessionario del marchio o Consorzio di tutela) attestante la spesa relativa al controllo complementare all’attività di certificazione svolta nei confronti degli aderenti alla filiera e la sua attinenza al progetto approvato
  • in caso di Associazione di agricoltori per il controllo sugli aderenti alla filiera: buste paga del personale impiegato in tali azioni, con relativo modello di versamento dei loro oneri e contributi; lettere di incarico e fatture del personale non dipendente impiegato in tali azioni; prospetti riepilogativi delle spese sostenute
  • copia delle contabili di pagamento, quali: bonifici/riba eseguiti tramite banca o posta, con riferimento alle fatture pagate (in caso di home banking, allegare stampa dell’operazione, attestante data, numero e causale della transazione eseguita); assegni di conto corrente “non trasferibili”, corredati da estratto conto rilasciato dall’Istituto di Credito,  attestante il loro avvenuto pagamento; carta di credito e/o bancomat, corredata da estratto conto rilasciato dall’Istituto di Credito, attestante l’avvenuto pagamento della spesa (escluse carte prepagate)

SDA esegue istruttoria entro 45 giorni, verificando: presenza, adeguatezza, completezza dei documenti richiesti; spese sostenute conformi alla normativa UE e nazionale

  • saldo, a seguito di invio di domanda, tramite SIAR, entro il 30 Luglio dell’anno successivo a quello di riferimento dei costi (DDS 784 del 4/8/2021 ha fissato per anno 2021 tale termine al 15/9/2021) allegando:
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà del beneficiario attestante di non avere ottenuto per le stesse spese altri contributi pubblici
  • copia delle fatture rilasciate da: soggetto erogatore del servizio di certificazione attestante la spesa relativa alla partecipazione ad 1 o più sistemi di qualità certificata; Organismo gestore del sistema di qualità (In tal caso riportare, se fattura è cumulativa, la ripartizione dei costi in relazione ad ogni azienda aderente all’accordo di filiera)
  • copia delle fatture rilasciate dal soggetto gestore del sistema di qualità (concessionario del marchio, o Consorzio di tutela) attestante la spesa relativa al controllo complementare all’attività di certificazione svolta sugli aderenti alla filiera e la sua attinenza al progetto approvato
  • in caso di Associazione gli agricoltori per controlli sugli aderenti di filiera: buste paga del personale impiegato in tali azioni, con relativo modello di versamento dei loro oneri e contributi; lettere di incarico e fatture del personale non dipendente impiegato in tali azioni; prospetti riepilogativi delle spese sostenute (modelli predisposti da Regione)
  • copia delle contabili di pagamento analoghe a quelle riportate per SAL

Servizio procede alla liquidazione del saldo, dopo aver verificato entro 75 giorni dall’invio della domanda:

  • permanenza ininterrotta del beneficiario nel sistema di certificazione prescelto a decorrere dal momento del suo ingresso
  • regolarità delle spese sostenute nel progetto
  • mantenimento delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate (domanda sempre finanziabile)
  • adeguata pubblicità data al finanziamento pubblico

Eventuali economie di spesa rilevate (per cui non applicata nessuna sanzione), non necessitano di alcuna comunicazione preventiva

Beneficiario deve, pena perdita del contributo e recupero degli importi già versati:

  • realizzare l’investimento in modo conforme alle finalità della Misura ed al progetto approvato
  • rendere noto a SDA ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati
  • iscriversi al sistema di controllo di qualità per il prodotto oggetto di domanda entro i 12 mesi successivi al decreto di concessione dell’aiuto
  • rendicontare entro il 30 Luglio successivo i costi di certificazione relativi all’anno precedente
  • conservare a disposizione della Regione, Commissione Europea, tecnici incaricati dei controlli, la documentazione di spesa per almeno 5 anni dalla liquidazione del saldo finale
  • consentire sempre l’accesso all’azienda ed alla documentazione ai soggetti incaricati dei controlli
  • restituire subito, anche mediante compensazione con altri importi dovuti da AGEA, le somme eventualmente percepite in eccesso, o le sanzioni amministrative applicate
  • dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico UE, collocando in posto ben visibile al pubblico (v. area di ingresso dell’edificio) e conservando il materiale per almeno 5 anni dalla domanda di pagamento a saldo:
  • per contributi compresi tra 10.000 € e 50.000 €: poster (formato A3), in cui evidenziato il sostegno UE all’operazione;
  • per contributi superiori a 50.000 €: targa informativa contenente informazioni sul progetto, sostegno finanziario di UE, Stato, Regione;
  • sito web, dove riportare una breve descrizione dell’operazione (comprese sue finalità e risultati), e sostegno finanziario UE.

In caso di esito negativo dell’istruttoria relativa alla domanda di SAL, o di saldo, il beneficiario può presentare richiesta di riesame a CCM, che la valuta entro 15 giorni. A seguito del provvedimento negativo definitivo, beneficiario può presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica di tale decisione, o al Capo dello Stato entro 120 giorni .

Provvedimenti di decadenza, totale o parziale, dell’aiuto sono impugnabili davanti al Giudice ordinario.

Entità aiuto

Per anno 2018 stanziati 170.000 € di cui 10% da destinare al Fondo di riserva per coprire eventuali ricorsi ritenuti ammissibili.

Contributo erogabile per i 5 anni successivi all’adesione al regime di qualità (se adesione avvenuta prima dell’invio della domanda, il contributo viene erogato per il periodo residuo rispetto al limite di 5 anni), fino ad un massimo di 3.000 €/anno/agricoltore (anche se partecipa a più sistemi di qualità), pari al 100 % delle spese sostenute e rendicontate a partire dal giorno successivo al rilascio della domanda per:

  1. 1° iscrizione al sistema del controllo (Solo nel 1° anno di impegno)
  2. contributo annuo di adesione al sistema di controllo, compresi eventuali controlli di 2° livello (v. QM), ad un costo non superiore a quello fissato dall’Organismo di certificazione
  3. analisi eseguite presso laboratori accreditati previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’Organismo di certificazione, o dal piano di autocontrollo dell’Associazione di agricoltori

Escluse le spese per:

  • certificazione di prodotti non destinati, direttamente od indirettamente, al consumo umano, o relativi alla pesca ed acquicoltura
  • non transitate nel conto corrente dedicato
  • fatture non recanti codice ID della domanda e Sottomisura di riferimento, o non attinenti al progetto finanziato
  • IVA, altre imposte, oneri, tasse, spese bancarie (salvo quelle per apertura e gestione del conto corrente dedicato)
  • attività attribuite dalla normativa nazionale ai Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP, con costi posti a carico di tutti i soggetti della filiera (anche non aderenti al Consorzio)
  • analisi previste dall’attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente
  • versamento di quota associativa al Consorzio di tutela, o all’Associazione concessionaria del marchio QM

Se il prodotto oggetto di certificazione di qualità non rientra nell’Allegato I del Trattato, l’aiuto è concesso nell’ambito del regime “de minimis” (cioè 200.000 € di aiuto massimo percepito in 3 anni).

Se l’azienda biologica beneficia del premio previsto dalla Misura 11.2 (anche per anni 2016, 2017, 2018 nell’ambito dei progetti di filiera alimentare o dei progetti di filiera corta e mercati locali secondo quanto stabilito con DDS 1151 del 9/12/2021) è esclusa dall’aiuto della presente Misura, fermo restando non applicazione della sanzione di revoca totale o parziale del contributo in oggetto qualora adesione alla Misura 11.2 è connessa all’acquisizione di nuovi terreni o a subentro nella conduzione di azienda biologica