PSR E BIODIVERSITA’

PSR E BIODIVERSITA’ (Reg. 1305/13; D.A. 9/11/21 Misura 10.1d; D.G.R. 14/3/22; D.D.S. 22/3/22, 16/5/22)   (psr30)

Soggetti interessati:

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), Agenzia Servizio di Sviluppo Agricolo Marche (ASSAM), Associazione Nazionale Pastorizia (ASSONAPA), Associazione Nazionale delle Razze Equine ed Asinine (ANAREI)

Agricoltori (singoli od associati) attivi ai sensi di Art. 4 del Reg. 1307/13 che intendono conservare il patrimonio genetico regionale di origine animale (riguardante le razze locali Cavallo del Catria, Sopravissana e Fabrianese) e/o vegetale (riguardante specie o cultivar erbacee ed arboree a rischio di erosione genetica inserite nel Repertorio Regionale ASSAM di cui alla LR 12/03 e riportate nel DDS 239 del 22/3/2022),  purché al momento di invio della domanda:

  1. conducono una UTE con relativo allevamento nella Regione Marche (compresi Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio passati alla Regione Emilia Romagna);
  2. dispongono dei titoli di conduzione delle superfici e/o degli animali in oggetto ammessi dal fascicolo aziendale;
  3. svolgono attività agricola riguardante: produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli (compresa raccolta, mungitura, allevamento e custodia degli animali per scopi agricoli) o mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali
  4. svolgono un’attività agricola minima, come definita ai fini PAC dal Reg. 1307/13, che prevede il mantenimento della superficie agricola in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
  5. dispongono delle superfici e/o animali oggetto di richiesta di aiuto alla data del 15/5/2022;
  6. si impegnano per colture vegetali per almeno 1 anno a partire dal 15/5/2022 a:
  • coltivare, conservare e/o reintrodurre specie erbacee ed arboree a rischio di erosione genetica;
  • mantenere, nel caso di piante isolate o di filari, una fascia di rispetto massima di 5 m. per lato;
  • coltivare le varietà erbacee/ortive a rischio in rotazione sulla stessa superficie, o su superfici diverse;
  • usare per le colture erbacee sementi provenienti da campi di produzione da seme verificati da ASSAM;
  • usare, nel caso di nuovi impianti arborei, materiale di propagazione verificato da ASSAM;
  • conservare, per le colture arboree, le piante riconosciute da ASSAM come appartenenti alle specie inserite nel Repertorio Regionale;
  1. si impegnano per animali per almeno 1 anno a partire dal 15/5/2022 a:
  • allevare in purezza nelle Marche i capi oggetto di aiuto;
  • mantenere la stessa consistenza di allevamento (in termini di UBA) per cui riconosciuto aiuto, fermo restando possibilità, nel periodo di impegno, di sostituire i capi allevati con altri aventi stesse caratteristiche di purezza genealogica;
  • far iscrivere i capi oggetto di aiuto (compresi i nuovi nati) nei rispettivi Libri Genealogici o Registri anagrafici, o produrre un’attestazione della loro appartenenza alle suddette razze, rilasciata da un esperto di Ente autorizzato;
  • annotare, sul registro di stalla, gli animali delle suddette razze presenti in azienda
  1. accettano la clausola di “revisione degli impegni”, che impone un adeguamento di questi, qualora, durante il periodo di impegno, la Commissione UE modifica i requisiti obbligatori da rispettare (compresi gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente della PAC). Se il beneficiario non accetta tali adeguamenti può rinunciare all’impegno assunto, senza obbligo di rimborsare il contributo percepito

Iter procedurale:

Giunta Regionale con DGR 241 del 14/3/2022 e Servizio con DDS 239 del 22/3/2022 (come modificato da DDS 381 del 16/5/2022) emanato bando ad evidenza pubblica, a seguito del quale soggetti interessati presentano domanda di sostegno, tramite SIAN, entro il 15/6/2022, avvalendosi di CAA o libero professionista accreditato, a cui conferito mandato conservato nel fascicolo aziendale e registrato in SIAN, seguendo la seguente procedura:

  • stampa del modello di domanda su SIAN, contrassegnato con numero univoco (Barcode)
  • acquisizione della sottoscrizione autografa del beneficiario sulla domanda cartacea (da conservare nel fascicolo aziendale, ai fini dei successivi controlli), o in alternativa sottoscrizione della domanda con firma elettronica (mediante codice OTP) da parte di utente che ha registrato le proprie credenziali anagrafiche sul portale AGEA (In tal caso AGEA, a seguito della verifica di abilitazione dell’utente, invia a questo il codice OTP, mediante SMS sul suo cellulare, affinché possa digitarlo ai fini del rilascio della domanda)
  • rilascio telematico della domanda tramite SIAN

Domanda presentata da libero professionista (comprese quelle di modifica) o corredata di allegati per essere valida, una volta rilasciata su SIAN, va inserita entro 1/8/2022 su SIAR, seguendo seguente procedura:

  • compilazione di apposita pagina su SIAR contenente: anagrafica della ditta (inclusa PEC); ID della domanda su SIAN; Misura e Sottomisura di riferimento; tipologia di domanda (iniziale/modifica); SDA di riferimento
  • sottoscrizione, in formato digitale (usare carta Raffaello o altra carta dei servizi abilitata dal sistema) da parte del richiedente di una dichiarazione attestante di: aver presentato domanda su SIAN (specificare ID); aver sottoscritto domanda con firma OTP o firma autografa sul modello cartaceo; confermare tutte le dichiarazioni ed impegni presi con la domanda rilasciata a SIAN
  • caricamento su SIAR (in formato PDF) della domanda rilasciata a SIAN (con o senza firma OTP) e dei seguenti documenti:
  • per biodiversità vegetale: richiesta di accertamento varietale (Modello predisposto dal Servizio) da inviare ad ASSAM entro il 1/8/2022; mappe catastali, in cui individuati gli appezzamenti di terreno dove coltivate le varietà oggetto di domanda (per frutteti, oliveti e piante sparse, o allevate in siepi o filari, o inserite in frutteti o oliveti non monovarietali occorre riportare per ogni singola pianta, varietà e gereferenziazione);
  • per biodiversità animale: attestazione di: ASSONAPA che soggetti ovini riportati in domanda sono iscritti al Libro genealogico delle razze Fabrianese e Sopravissana; ANAREI che soggetti equini riportati in domanda sono iscritti al Registro anagrafico del Cavallo del Catria
  • rilascio telematico di tali documenti con relativo codice fornito da SIAR

Possibile presentare, su SIAN:

  • “domanda di modifica” (specificare numero domanda iniziale) entro il 30/6/2022 riguardante: appezzamenti o particelle richieste a premio (anche in aumento); riferimenti bancari/postali per il pagamento
  • “domanda di modifica per ritiro parziale” (riguardante: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarate in domanda; riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; aggiornamento della consistenza zootecnica; riduzione delle quantità richieste a premio) e “domanda di ritiro totale” (Non ammessa in caso di avvenuto pagamento della domanda, o di domanda estratta a campione per controllo, o avvenuta comunicazione ad azienda di difformità rilevate in domanda) fino a: data di apertura su SIAN della fase istruttoria o pubblicazione degli indicatori di inadempienze rilevate nelle domande. Domanda da caricare su SIAR entro 10 giorni successivi
  • modifiche per “cause di forza maggiore e circostanze eccezionali”, dovute all’impossibilità di rilasciare scheda valida del fascicolo aziendale o questa presenta dati non corretti a causa di problemi di natura informatica. Richiedente, rimossi gli impedimenti per una corretta dichiarazione, presenta su SIAN una nuova domanda (evidenziare il malfunzionamento del sistema), entro il 30/9/2022 (domanda da caricare su SIAR entro i 10 giorni successivi, comunque entro il 10/10/2022)

In caso di più domande (comprese quelle di modifica) presentate, si considera valida l’ultima pervenuta

Domanda può essere corretta o adeguata in qualsiasi momento, in caso di errore palese, effettuato in buona fede e facilmente rilevabile da Autorità competente, quale: errore materiale o incompleta compilazione della domanda e/o degli allegati; contraddizione tra elementi presenti in domanda ed in allegati. Non si considera errore palese: mancata indicazione in domanda delle superfici/animali condotti; indicazione di superfici/animali non più condotti dal richiedente; errata dichiarazione dei requisiti di ammissibilità ad aiuto

Se il richiedente non intende interagire con il Servizio può delegare un soggetto terzo, previo invio di comunicazione a SDA, con firma autentica (Allegare documento di identità del legale rappresentante) contenente: dati del soggetto delegato; attività delegate; durata di delega (in genere fino al completo trattamento della pratica)

Il richiedente deve comunicare a SDA eventuali variazioni dei dati riportati in domanda e/o negli allegati

L’istruttoria viene eseguita da SDA entro 180 giorni accertando: esattezza dei dati dichiarati in domanda; sussistenza dei requisiti di accesso (compresi impegni assunti). Se in fase di istruttoria si ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni, viene notificata tale richiesta all’interessato, specificando il termine perentorio entro cui inviare tali integrazioni, pena conclusione istruttoria con dati in possesso di SDA

Sono considerate non ammissibili le domande (comprese quelle di modifica): presentate oltre i termini; non sottoscritte o sottoscritte da una persona diversa dal legale rappresentante o sottoscritte con modalità diverse da quelle previste; presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi/oggettivi richiesti. Inammissibilità della domanda è comunicata all’interessato, specificando motivo e termine (10 giorni)  entro cui è possibile presentare memorie scritte al Comitato di Coordinamento della Misura (CCM) che, entro termine di istruttoria, decide nel merito. Se confermato responso negativo, l’interessato può rivolgersi al TAR entro 60 giorni dalla notifica, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

A conclusione di istruttoria, SDA invia l’elenco delle domande ammissibili al Servizio, che approva con decreto l’elenco unico regionale dei beneficiari, senza procedere alla formazione di alcuna graduatoria. Elenco pubblicato sul sito www.norme.marche.it funge da comunicazione per i richiedenti, al fine di consentire loro di presentare eventuale ricorso entro i 60 giorni successivi al TAR o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Qualunque comunicazione con SDA e Servizio avviene tramite PEC

SDA esegue controlli di tipo amministrativo, informatico (compresi quelli previsti da SIGC) ed in loco, al fine di accertare:

  • esistenza e congruità dei dati anagrafici dichiarati con quelli presenti in anagrafe tributaria
  • consistenza territoriale inerente a: esistenza della superficie dichiarata; individuazione grafica delle particelle identificate dal punto di vista censuario; congruenza di superficie grafica rispetto a superficie condotta dichiarata
  • individuazione grafica di congruenza tra superficie condotta ed utilizzo rilevato mediante diversi macroutilizzi; sovrapposizione tra superfici condotte rispetto a superfici eleggibili per diversi macroutilizzi
  • presenza dei titoli di conduzione dell’azienda riportati nel fascicolo aziendale
  • disponibilità delle superfici alla data del 15/5/2022
  • continuità della conduzione e registrazione dei contratti
  • superficie della particella indicata da 1 o più produttori alla data del 15/5/2022 non superiore alla sua superficie grafica
  • consistenza zootecnica di azienda dichiarata conforme con quanto riportato in BDN
  • compatibilità di quanto dichiarato in domanda PSR con quanto dichiarato in altri regimi di aiuto
  • presenza di certificazione bancaria inerente codice IBAN
  • completezza e congruità dei dati riportati in domanda, in particolare data di inizio (15/5/2022) e fine impegno
  • mantenimento degli impegni presi e possesso dei requisiti di ammissibilità, durante ed alla fine del periodo di impegno. Se durante il periodo di impegno, beneficiario:
  1. aumenta la superficie della propria azienda, o estende quella oggetto di aiuto di non oltre il 15%, deve presentare nuova domanda (con conseguente decorrenza di nuovo periodo di impegno, indipendentemente dal periodo trascorso con precedente domanda);
  2. trasferisce (totalmente o parzialmente) l’azienda ad un altro soggetto, mantiene diritto ad aiuto solo se: cedente comunica a SDA variazione intervenuta al momento del trasferimento; subentrante è agricoltore attivo ed invia a SDA modello AGEA compilato nella parte “Cambio del beneficiario”, evidenziando assunzione obbligo a mantenere impegni del cedente per durata residua
  • controlli specifici previsti per la Misura

AGEA, a conclusione dei controlli, comunica, tramite portale SIAN, all’interessato l’esito positivo di questi. Se invece esito istruttorio è negativo, la comunicazione all’interessato è eseguita dal Servizio tramite PEC

L’aiuto viene erogato da AGEA a seguito di invio degli elenchi di autorizzazione alla liquidazione da parte del Servizio, mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) intestato al beneficiario indicato in domanda (In caso di sua modifica, occorre inviare subito una comunicazione ad AGEA ed al Servizio, corredata dalla certificazione di Istituto di credito da conservare nel fascicolo aziendale). AGEA può versare,  nel periodo compreso 16 Ottobre – 1 Dicembre 2022 un anticipo (fino a 75%) dell’aiuto spettante, dopo l’espletamento dei controlli amministrativi/informatici sul 100% delle domande ammissibili.

Contro il provvedimento di decadenza dell’aiuto è ammesso il ricorso all’Autorità giudiziaria.

Entità aiuto:

Per anno 2022 stanziati 250.000 € per biodiversità animale e 250.000 € per biodiversità vegetale, fermo restando possibilità di incrementare risorse per soddisfare esigenze finanziarie di tutte le domande ammissibili

Il contributo è calcolato tenendo conto delle minori entrate e/o dei maggiori costi derivati da allevamento di razze o coltivazione di varietà a rischio di erosione genetica, comunque non oltre:

  • 200 €/UBA per Cavallo del Catria (equino maschio autorizzato alla monta o femmina di almeno 1 anno dove 1 capo = 1 UBA) e per ovini riproduttori maschi e femmine di razza Sopravissana e Fabrianense di almeno 1 anno (dove 1 capo = 0,15 UBA) iscritti nel Registro al momento di invio della domanda
  • 300 €/Ha per seminativi (500 €/Ha in caso di mais)
  • 600 €/Ha per ortaggi
  • 530 €/Ha per piante arboree (400 €/Ha in caso di olivo)

Aiuto è cumulabile, comunque in entità mai superiore a 900 €/ha./UBA, con: Misura 14.1 (benessere animale); Misura 10.1.a (produzione integrata avanzata o meno), Misura 10.1.b (inerbimento permanente margini erbosi multifunzionali, con aiuto ridotto del 10%), Misura 11.1 e 11.2 (produzione biologica)

Aiuto non cumulabile con rimborso forfetario erogato da ASSAM agli coltivatori custodi ai sensi della L.R. 12/03

Sanzioni:

Domande presentate con ritardo inferiore a 25 giorni rispetto ai termini fissati: aiuto ridotto di 1% per giorno di ritardo.  Domande (comprese quelle di modifica) inviate dopo 11/7/2022 su SIAN o 1/8/2022 su SIAR, o dopo comunicazione a beneficiario di inadempienze o intenzione di eseguire controlli in loco, o non contenenti, in caso di modifica, riferimento alla domanda iniziale: inammissibili

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità o di quelli specifici previsti dalla Misura: riduzione o esclusione dal beneficio, in funzione della gravità, entità, durata di inadempienza

In caso di superfici/animali dichiarati in domanda in quantità inferiore rispetto a quella accertata in fase di controllo: aiuto erogato per superfici/animali dichiarati

Se la superficie accertata risulta inferiore a quella dichiarata di oltre 3% o 2 ha.: aiuto ridotto di 1,5 volte differenza rilevata (Sanzione ridotta del 50% se differenza tra superficie dichiarata e determinata inferiore a 10% di quella accertata). Se la superficie dichiarata per gruppo di colture non è superiore a 0,1 Ha. (comunque non oltre 20% della superficie complessiva dichiarata) a quella accertata: aiuto erogato per superficie dichiarata