PROTEZIONE CIVILE (Legge 74/96, 13/09; D.Lgs. 1/18; D.P.R. 194/01; D.M. 12/1/12; L.R. 32/01, 37/12; D.G.R. 3/12/12, 18/2/13) (danni13)
Soggetti interessati:
Dipartimento di Protezione Civile (DPC) della Presidenza Consiglio Ministri (PCM), Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Beni ed Attività Culturali e Turismo (MIBACT), Ministero Affari Esteri (MAF), Regione, Servizio Regionale di Protezione Civile (Servizio), Province, Unioni Montane, Comuni, Prefetti, Organizzazioni del volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco regionale (OdV), , Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, Comando Nazionale Vigili del Fuoco (CNVVF), Corpo Carabinieri Forestali di Stato (CCFS) per far fronte a:
- eventi naturali o derivati dall’attività umana tramite interventi attuati direttamente da tali Organismi con risorse proprie;
- eventi naturali o derivati dall’attività umana tramite interventi coordinati da parte delle varie Amministrazioni;
- calamità naturali, catastrofi o altri eventi per cui occorrono mezzi straordinari.
Iter procedurale:
D.Lgs. 1/18, come modificato da ultimo da D.Lgs. 4/20, definisce Codice della protezione civile che prevede, tra l’altro, ad:
Art. 2 definizione di attività di protezione civile rivolta a:
- previsione dei rischi, cioè insieme delle attività svolte (anche con il concorso di soggetti dotati di competenze scientifiche, tecniche ed amministrative) alla identificazione e studio degli scenari di rischio possibili ai fini di allertamento e pianificazione delle attività di protezione civile
- prevenzione dei rischi, cioè insieme di attività di natura strutturale o meno, svolte (anche in forma integrata) alla riduzione dei danni provocati da eventi calamitosi, anche in base alle conoscenze acquisite con l’attività di previsione. Attività di prevenzione non strutturale è costituita da:
- allertamento del Servizio nazionale;
- pianificazione degli interventi di protezione civile;
- formazione ed acquisizione di ulteriori competenze professionali da parte di operatori del Servizio nazionale;
- applicazione ed aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
- diffusione della conoscenza e cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, al fine di promuovere resilienza della comunità ed adozione di comportamenti consapevoli;
- informazione alla popolazione su: scenari di rischio e relative norme di comportamento; pianificazione della protezione civile;
- promozione ed organizzazione di esercitazioni, anche con coinvolgimento della comunità sul territorio nazionale, che possono prevedere scambi di personale addetto al servizio di protezione civile tra componenti territoriali e centrali ai fini di loro aggiornamento, formazione e qualificazione;
- attività di protezione civile svolta all’estero;
- raccordo tra pianificazione della protezione civile, pianificazione territoriale, procedure amministrative di gestione del territorio
Attività di prevenzione strutturale è costituita da:
- partecipazione all’elaborazione delle Linee di indirizzo nazionali e regionali per definire politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti da attività umane e per loro attuazione;
- partecipazione alla programmazione degli interventi volti a mitigare rischi naturali o derivati da attività umane;
- esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione esistenti;
- azioni integrate di prevenzione strutturale e non
- mitigazione dei rischi;
- gestione delle emergenze, inteso come insieme integrato delle misure ed interventi diretti a: assicurare soccorso ed assistenza alle popolazioni e ad animali colpiti da eventi calamitosi; riduzione del relativo impatto, anche mediante realizzazione di interventi urgenti facendo ricorso a procedure semplificate e ad attività di informazione della popolazione;
- superamento delle emergenze, cioè attuazione coordinata di misure volte a: rimozione degli ostacoli alla ripresa di normali condizioni di vita e lavoro; ripristino dei servizi essenziali; riduzione del rischio residuo nelle aree colpite da eventi calamitosi; ricognizione dei fabbisogni per ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti da attività economiche e produttive, beni culturali e paesaggistici, patrimonio edilizio in modo da individuare prime misure per fronteggiarli
Art. 3 individuazione come componenti del Servizio nazionale di protezione civile:
- Presidente del Consiglio Ministri (PCM), quale Autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- Presidenti della Regione, quali Autorità territoriali di protezione civile;
- Sindaci, quali Autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti/dipendenti da loro amministrazioni.
Servizio nazionale si articola in strutture operative nazionali e regionali, quali:
- Dipartimento della protezione civile (DPC), di cui si avvale PCM nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e di rappresentanza presso UE ed organismi internazionali in materia di protezione civile;
- Regioni titolari della potestà legislativa in materia di protezione civile;
- Comuni (anche in forma integrata), città metropolitane e Province (quali Enti di area vasta)
Articolazione dell’esercizio delle funzioni di protezione civile a livello territoriale è organizzata tenendo conto degli ambiti territoriali ed organizzativi ottimali individuati dalla Regione e costituiti da 1 o più Comuni in modo da assicurare effettivo svolgimento dell’attività
Art. 6 assegnazione a Sindaci e Presidenti di Regione l’esercizio delle funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile e sono responsabili di:
- recepimento degli indirizzi nazionali in materia di servizio civile;
- promozione, attuazione, coordinamento delle attività di Art. 2 esercitate tramite strutture organizzative di propria competenza;
- destinazione delle risorse finanziarie volte a svolgere attività di protezione civile;
- articolazione delle strutture organizzative preposte all’esercizio della protezione civile di propria competenza, con attribuzione a queste di personale professionalmente adeguato alle attività dei presidi territoriali, presidio della sala operativa, rete dei centri funzionali;
- procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture e degli Enti connessi alle Amministrazioni, anche adottando procedure semplificate per “assicurare prontezza operativa e di riposta in occasione od in vista di eventi calamitosi”
Art. 8 assegnazione a PCM, che si può avvalere di DPC, delle seguenti funzioni:
- indirizzo, promozione, coordinamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, Regioni, Comuni (anche in forma aggregata per l’esercizio delle funzioni assegnate), città metropolitane, Province (quali Enti di area vasta), Enti pubblici nazionali e territoriali, ogni altra Istituzione/Organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale in materia di protezione civile, anche tramite istituzione di un Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;
- elaborazione di provvedimenti volti a gestire situazioni di emergenza di rilievo nazionale;
- elaborazione di proposte relative alle direttive di cui ad Art. 13;
- elaborazione e coordinamento dell’attuazione dei piani riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso atti a fornire una risposta operativa in caso di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
- coordinamento degli interventi del servizio di protezione civile al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, in base alle informazioni acquisite tramite sala operativa nazionale e ad interforze operanti con continuità presso DPC in modo da assicurare assistenza e soccorso alle popolazioni colpite, in concorso con Regione e Prefetti (coordinamento garantito in accordo con Amministrazioni interessate, anche ai fini dell’impiego di personale di Enti e strutture nel limite previsto dai bilanci delle Amministrazioni coinvolte e dello Stato nel caso di emergenze nazionali);
- definizione degli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile in raccordo con Regioni;
- promozione di studi e ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali o derivati dalle attività umane;
- programmazione e svolgimento di esercitazioni di protezione civile, di intesa con Regioni ed Enti locali interessati, per verificare piani nazionali;
- definizione dei criteri per individuare zone sismiche e partecipazione alla elaborazione delle norme tecniche di costruzione in tali zone;
- coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale a: politiche di protezione civile; operazioni di emergenza all’estero nel quadro di accordi bilaterali o di azioni UE o di Organismi internazionali;
- formulazione richieste di assistenza a UE o alla comunità internazionale al fine di integrare gli interventi del Servizio nazionale;
- coordinamento e supporto a determinati eventi in qualità di nazione ospitante;
DPC:
- partecipa alla elaborazione delle Linee di indirizzo nazionali per le politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivati dalle attività umane e loro attuazione. A tal fine rappresentanza del DPC integrata nelle commissioni di rilevanza nazionale incaricate della programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività;
- esprime pareri e proposte su atti e documenti prodotti in materia dalle Amministrazioni preposte
Art. 9 assegnazione al Prefetto in occasione di eventi emergenziali, nel limite delle proprie competenze territoriali, compito di:
- assicurare costante scambio di informazioni con DPC, Regione, Comuni, Province (ove delegate), CNVVF., soccorso pubblico e difesa civile del Ministero Interno;
- assumere nell’immediatezza dell’evento, in accordo con Presidente di Giunta Regionale: direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale; cura dell’attuazione del piano provinciale di protezione civile in coordinamento con gli interventi effettuati dai Comuni interessati “anche al fine di garantire immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione”;
- promuovere e coordinare adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare intervento della struttura dello Stato a livello provinciale;
- vigilare su attuazione dei servizi urgenti a livello provinciale, segnalando esigenze di ulteriori interventi di intesa con Presidente di Giunta Regionale;
- attivare Enti ed Amministrazioni dello Stato, assicurandone concorso “anche mediante idonee rappresentanze presso centri operativi comunali”;
- adottare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale e di ambito nel quadro degli organismi di coordinamento provvisori
Art. 11 assegnazione alle Regioni, in materia di organizzazione dei sistemi di protezione civile, delle funzioni di:
- predisposizione ed attuazione delle azioni volte alla previsione e prevenzione dei rischi, comprese procedure per adottare ed attuare piano regionale di protezione civile, in cui definire modalità di intervento da seguire in casi di emergenza, ambiti territoriali ottimali connessi ai criteri organizzativi;
- indirizzo per la elaborazione dei piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile, nonché per loro periodica revisione e valutazione;
- assicurazione concorso dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di CNVVF;
- gestione della sala operativa regionale volta ad assicurare costante raccolta e scambio di informazioni con DPC, Prefettura, Province, Comuni;
- organizzazione territoriale della propria struttura, al fine di esercitare attività delegate, disciplinando l’organizzazione delle azioni tecniche, operative ed amministrative in modo semplificato al fine di provvedere sollecitamente all’acquisizione delle strutture e mezzi necessari all’espletamento delle attività delegate (“assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione od in vista di eventi calamitosi”);
- deliberazione dello stato di emergenza e svolgimento delle conseguenti attività;
- coordinamento (fermo restando competenza di Prefetti e CNVVF) degli interventi urgenti e svolgimento dei servizi di emergenza, assicurandone integrazione con interventi attivati dai Comuni sulla base dei relativi piani di protezione civile;
- preparazione, gestione ed attivazione delle colonne mobili regionali (composte anche da OdV) per interventi in occasione od in previsione di eventi calamitosi;
- organizzazione degli interventi necessari per rimuovere ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- concorso negli interventi all’estero mediante attivazione di risorse regionali;
- spegnimento di incendi boschivi, salvo competenze statali in materia;
- organizzazione ed utilizzo del volontariato nella protezione civile a livello territoriale, nonché relative forme di sua rappresentanza;
- attribuzione alle Province, in qualità di area vasta, delle seguenti funzioni in materia di protezione civile:
- attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione dei rischi definiti nella programmazione regionale con adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi (v. compiti di raccolta, rilevazione, elaborazione dei dati sul territorio provinciale);
- predisposizione di piani provinciali e di ambito di protezione civile in base agli indirizzi regionali ed in accordo con Prefetture;
- vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture dei servizi urgenti (anche di natura tecnica) da attivare in caso di emergenza;
- promozione di attività formativa in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza e sensibilizzazione sulla protezione civile in particolare nei confronti di amministratori ed operatori locali, Enti ed Istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile;
- istituzione di un fondo nel bilancio regionale per attivare interventi del piano regionale di protezione civile, a cui i Comuni possono fare affidamento per le prime di emergenza;
- individuazione del livello ottimale di definizione delle strutture di protezione civile a livello territoriale (inclusa organizzazione dei presidi territoriali), individuando forme (anche aggregate) per assicurare: continuità nell’intero territorio delle funzioni di protezione civile; modalità di supporto degli interventi di emergenza da attivare
Art. 12 assegnazione ai Comuni, anche in forma associata, delle seguenti funzioni in materia di protezione civile:
- pianificazione della protezione civile e direzione dei soccorsi in ambito comunale;
- attuazione delle attività di prevenzione dei rischi (in particolare attività di presidio territoriale in base ai criteri fissati dalla Regione);
- adozione di tutti i provvedimenti necessari (compresa pianificazione di emergenza) ad assicurare primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- organizzazione semplificata dei propri uffici e dell’azione amministrativa in modo da attivare tempestivamente strutture e mezzi necessari così da assicurare ”prontezza operativa e di risposta in occasione od in vista di evento”;
- definizione delle modalità di impiego del personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi intervenuti in altri Comuni a supporto delle Amministrazioni locali colpite;
- predisposizione ed attuazione dei piani comunali di protezione civile (anche in forma associata), tenendo conto degli indirizzi nazionali e regionali;
- attivazione e direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare situazioni di emergenza a livello comunale;
- vigilanza su attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;
- impiego delle OdV a livello comunale e di ambito in base agli indirizzi nazionali e regionali
Organizzazione delle attività di cui sopra nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione della protezione civile e negli indirizzi regionali dove sono disciplinate modalità di gestione dei servizi di emergenza
Comune approva con delibera consiliare piano di protezione civile, in cui definire: meccanismi per la revisione periodica del piano; modalità di diffusione di questo ai cittadini
Sindaco è altresì responsabile di:
- adozione di provvedimenti contingenti ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche in base alle valutazioni formulate dalle strutture di protezione civile;
- svolgimento attività di informazione alla popolazione su: scenari del rischio; pianificazione della protezione civile; situazioni di pericolo determinate da rischi naturali o dall’attività umana;
- coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita del proprio territorio, provvedendo ai primi interventi necessari ed attuando quanto previsto nel piano di protezione civile (compreso costante aggiornamento del flusso di informazioni con Prefetto e Presidente di Giunta Regionale in occasione di interventi di emergenza);
- inoltro richiesta, quando calamità naturale od evento non è fronteggiabile con mezzi a disposizione del Comune, di intervento di altre forze e strutture operative al Servizio ed al Prefetto, che adottano provvedimenti di competenza, impegnandosi nel contempo ad informare popolazione e fornire flusso costante di dati al Servizio e Prefetto
Art. 13 indicazione, oltre al Corpo di VV.FF., delle altre componenti del servizio nazionale di protezione civile, quali: Forze armate; Forze di polizia; Enti ed Istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile; strutture del Servizio Sanitario Nazionale; OdV iscritte nell’Elenco nazionale; Croce Rossa; Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico; sistema nazionale per protezione ambiente; strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici nazionali; articolazioni centrali e periferiche del MIBACT (per le attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di calamità naturali); Ordini e Collegi professionali e rispettivi Consigli nazionali; Enti, Istituti, Agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile; aziende, società ed altre Organizzazioni pubbliche/private con finalità di protezione civile
DPC di PCM, Regioni, Comuni e Commissari delegati, nell’ambito delle risorse disponibili, possono attivare, in occasione di eventi emergenziali, anche mediante accordi o convenzioni, Consigli nazionali dei liberi professionisti per azioni di valutazione dell’impatto e censimento dei danni alle strutture ed infrastrutture pubbliche/private a beni culturali o paesaggistici, in accordo con MIBACT
Regioni possono far operare proprie strutture del Servizio nazionale in ambiti diversi da quelli indicati in precedenza
Con decreto di cui ad Art. 15 definite le forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative di cui sopra nel Servizio nazionale di protezione civile
Art. 14 incarica DPC di convocare il Comitato operativo nazionale della protezione civile (Comitato), in caso di emergenze a livello nazionale dovute a calamità naturali o ad attività umane o nella loro imminenza e di esercitazioni di rilievo nazionale, al fine di condividere strategie operative nell’ambito della pianificazione nazionale di protezione civile o interventi di emergenza e primo soccorso all’estero
Modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate con decreto del PCM, in cui si prevede che questo sia presieduto dal Capo di DPC e composto da: 3 rappresentanti di DPC; rappresentanti designati da Regioni ed Enti locali; Corpo nazionale VV.FF.; Conferenza unificata delle strutture operative a livello nazionale di cui ad Art. 13 i cui rappresentanti sono designati dai rispettivi Ministeri (Per ogni componente il Comitato viene nominato anche un sostituito). Alle riunioni del Comitato possono essere invitate Autorità regionali e locali di protezione civile interessate alle situazioni di emergenza, nonché rappresentanti di altri Enti/Amministrazioni
Art. 16 stabilisce che interventi del Servizio nazionale sono attivati per le seguenti tipologie di rischio: sismico; vulcanico; maremoto; idraulico; idrogeologico; fenomeni meteorologici avversi; deficit idrico; incendi boschivi; chimico; nucleare; radiologico; tecnologico; industriale; da trasporto; ambientale; igienico sanitario; rientro incontrollato di detriti spaziali. Non rientrano nel Servizio interventi ed opere programmabili in tempi utili che possono determinare criticità organizzative (in tal caso le articolazioni territoriali delle strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il supporto solo per gli aspetti di natura organizzativa ed assistenziale alla popolazione su richiesta delle Autorità competenti, anche ai fini della implementazione delle azioni a tutela dei cittadini)
Art. 17 stabilisce che attivazione del Servizio nazionale si basa su un sistema statale e regionale costituito da strumenti e metodi adottati per sviluppare ed acquisire conoscenze, informazioni e valutazioni in merito al ”preannuncio in termini probabilistici, monitoraggio, sorveglianza in tempo reale degli eventi e conseguente evoluzione degli scenari di rischio”
Governo e gestione del sistema di allerta è assicurato da DPC e dalle Regioni, che ne garantiscono il funzionamento utilizzando:
- per rischio idraulico, fenomeni meteorologici avversi: rete di Centri funzionali; strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale; reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza; Centri di competenza di cui ad Art. 21
- per altre tipologie di rischio: prodotti della rete dei Centri funzionali; reti strumentali di monitoraggio, sorveglianza; eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, alle strutture tecniche della Regione; Centri di competenza di cui ad 21
- sistema di allarme pubblico di cui al D.Lgs. 259/03
Modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di allertamento sono disciplinate con decreto, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale ed integrazione tra sistemi di protezione civile presenti nei diversi territori, nel rispetto delle autonomie organizzative di Regione. Decreto deve prevedere:
- uniformità su base nazionale delle terminologie e codici convenzionali adottati per gestire diverse fasi di attivazione e risposta del Servizio nazionale
- disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche per redazione dei piani di protezione civile ed all’informazione alla popolazione sulle misure adottate
- definizione di modelli organizzativi che consentono di assicurare necessaria continuità nello svolgimento della disciplina delle diverse fasi di attività
Regione, Enti, Agenzie costituite per esercizio delle competenze in materia di reti strumentali di monitoraggio sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d’uso delle frequenze usate per l’esercizio di attività radioelettrica per gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici. PCM individua, con decreto, frequenze concesse a titolo gratuito con relative modalità di concessione. DPC e Regioni provvedono alla ricognizione delle frequenze usate per l’espletamento delle attività di cui sopra
Provvedimenti concernenti autorizzazioni necessarie all’installazione di reti di monitoraggio e sorveglianza dei sistemi di allertamento sono presi entro 20 giorni dalla richiesta, pena applicazione silenzio-assenso
Art. 18 stabilisce che la pianificazione della protezione civile ai diversi livelli territoriali è finalizzata a:
- definire le strategie operative e modelli di intervento contenenti organizzazione delle strutture per svolgere, in forma coordinata, attività di protezione civile e risposta operativa alla gestione di eventi calamitosi, “con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità in relazione ad ambiti ottimali definiti su base provinciale”;
- assicurare raccordo informativo con strutture preposte ad allertamento del Servizio nazionale;
- definire flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- definire procedure per revisione ed aggiornamento della pianificazione, organizzazione di esercitazioni e relative informazioni alla popolazione da assicurare anche in corso di evento;
- assicurare partecipazione dei cittadini (singoli od associati) al processo di elaborazione della pianificazione della protezione civile
Piani di gestione, tutela e risanamento del territorio debbono essere coordinati con piani di protezione civile, al fine di assicurare coerenza con scenari di rischio e strategie operative
Modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di pianificazione della protezione civile e relativo monitoraggio, aggiornamento, valutazione sono disciplinate con direttiva di DPC, che deve garantire: un quadro coordinato di interventi su tutto il territorio nazionale ed integrazione tra i diversi sistemi di protezione civile delle Regioni; modalità di raccordo delle attività connesse all’assistenza alla popolazione tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con quelli dei livelli territoriali
Art. 22 stabilisce che DPC assicura coordinamento e gestione dei piani di azione integrata di prevenzione strutturale limitatamente alle strutture ed infrastrutture di proprietà pubblica per finalità di protezione civile, volti al miglioramento della gestione delle emergenze e riduzione dei rischi. A tal fine DPC assicura opportuna forma di coordinamento e monitoraggio delle azioni di previsione e prevenzione dei loro effetti “per individuare le priorità di azione in relazione alle differenti tipologie di rischio”
Regioni definiscono provvedimenti con finalità analoghe per assicurare coordinamento e gestione dei piani di azione integrati di prevenzione strutturale o meno della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio con oneri a carico dei propri bilanci
Art. 23 stabilisce che, in previsione di eventi eccezionali in grado di compromettere la vita od integrità fisica o beni di primaria importanza, PCM con decreto, su richiesta di DPC o di Presidenti di Regione, dispone: “il piano di impiego delle risorse territoriali disponibili”; mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati, mediante coinvolgimento coordinato di colonne mobili di altre Regioni, volontariato organizzato, strutture operative nazionali, Comuni e loro forme associate quale supporto agli Enti locali coinvolti (In relazione all’evoluzione dell’evento con ulteriore decreto PCM dispone cessazione dello stato di mobilitazione)
A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale, DPC ne assicura il coordinamento a supporto delle Autorità nazionali di protezione civile, al fine di: prestare assistenza e soccorso alle popolazioni colpite; curare la ricognizione delle attività di natura straordinaria attuate dalle strutture operative nel periodo di vigenza della dichiarazione di mobilitazione
Se tale dichiarazione non interviene, DPC assegna contributi per concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, comprese quelle dei territori colpiti dalle calamità
Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti per analoghe finalità con oneri a carico del proprio bilancio
Art. 24 stabilisce che, al verificarsi di eventi o nella loro imminenza, Consiglio dei Ministri, su proposta di PCM o di Presidente della Regione, delibera stato di emergenza di rilievo nazionale, in cui riportare: durata ed estensione territoriale (tenere conto della natura e qualità dell’evento); autorizzazione all’emanazione di Ordinanze da parte di protezione civile; risorse finanziarie da destinare alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione, nonché ad interventi urgenti, reperibili sul Fondo per le emergenze nazionali
A seguito della valutazione dell’effettivo impatto di evento calamitoso eseguita da DPC e Regioni, Consiglio Ministri individua con 1 o più delibere risorse finanziarie necessarie per avvio di interventi urgenti (Se accertato, a seguito di specifica rendicontazione, che risorse stanziate sono insufficienti, Consiglio Ministri può individuare ulteriori risorse)
Durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale è non superiore a 12 mesi (prorogabile per non oltre 12 mesi), con possibilità di revoca anticipata adottata secondo analoga procedura
Alla scadenza dello stato di emergenza, Amministrazioni ed Enti competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti ed in quelli derivanti dalle dichiarazioni emanate durante periodo di vigenza dello stato di emergenza
PCM delibera procedure istruttorie propedeutiche all’adozione della delibera sullo stato di emergenza di rilievo nazionale e dei relativi adempimenti di competenza dei Presidenti di Regione e del DPC
Per emergenze prodotte da inquinamento marino, proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale effettuata in conformità al Piano nazionale per la difesa da inquinamento di idrocarburi od altre sostanze nocive causate da incidenti marini
Regioni possono deliberare provvedimenti con finalità analoghe alle precedenti
Art. 25 stabilisce che per il coordinamento degli interventi da attuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze della protezione civile (Ordinanze), da adottarsi anche in deroga ad ogni disposizione vigente nei limiti e modalità indicati nella delibera dello stato di emergenza. Ordinanze, emanate di intesa con Regioni, contenenti indicazioni sulle norme oggetto di deroga con relative motivazioni, nonché, nei limiti delle risorse disponibili, interventi per:
- soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
- ripristino della funzionalità di: servizi pubblici ed infrastrutture di reti strategiche; attività di gestione dei rifiuti (quali macerie, materiale vegetale o alluvionale, terre o rocce di scavo) prodotti da eventi;
- garantire continuità amministrativa nei Comuni interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- prime misure economiche di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività produttive ed economiche colpite dall’evento per fronteggiare le più urgenti necessità;
- ridurre rischio residuo nelle aree colpite da eventi calamitosi (anche interventi di tipo strutturale) e tutelare incolumità pubblica e privata in coerenza con strumenti di pianificazione esistenti;
- ricognizione dei fabbisogni per il ripristino di strutture ed infrastrutture (pubbliche e private) danneggiate, nonché dei danni subiti da attività economiche e produttive, beni culturali e paesaggistici, patrimonio edilizio;
- far fronte ad esigenze urgenti di cui alla lettera e), comprese misure di delocalizzazione (anche temporanea) in altre località del territorio regionale entro limiti delle risorse individuate con delibera del Consiglio Ministri, sentita Regione interessata
Ordinanze, dopo 30° giorno dalla delibera dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sono emanate di concerto con MEF (per quanto concerne apporto finanziario), non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, hanno efficacia a partire dalla data di pubblicazione su G.U., sono inviate a PCM, Regione e MEF
DPC per attuare interventi previsti nelle Ordinanze si avvale delle strutture operative del Servizio nazionale e di soggetti pubblici competenti in materia
Per coordinare attuazione delle Ordinanze sono nominati Commissari delegati operativi in regime straordinario, specificando: contenuto dell’incarico; tempi (fino alla scadenza dello stato di emergenza) e modalità del suo esercizio. Per l’esercizio delle funzioni attribuite con le Ordinanze non è previsto alcun compenso né per capo del DPC, né per Commissari nominati tra soggetti titolari di cariche pubbliche (per altri soggetti il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell’incarico nel limite del 70% del trattamento economico previsto per Presidente Corte di Cassazione)
Tutela giuridica contro le Ordinanze ed i conseguenti provvedimenti dei Commissari è disciplinata dal codice del processo amministrativo
DPC adotta direttive per disciplinare sistema di monitoraggio e verifica dell’attuazione (anche sotto l’aspetto finanziario) delle misure contenute nelle Ordinanze, anche se non emanate da DPC
Regioni definiscono provvedimenti con finalità analoghe da adottarsi anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti
Art. 26 stabilisce che almeno 30 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale venga adottata Ordinanza volta a:
- regolare il proseguimento delle funzioni commissariali per coordinare gli interventi conseguenti ad evento non ancora ultimati;
- derogare (per durata massima di 6 mesi, non prorogabile) le disposizioni vigenti limitatamente agli interventi connessi all’evento, pur nel rispetto delle norme UE in materia di affidamento dei lavori pubblici ed acquisizione di beni/servizi;
- consentire eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine di scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione di DPC;
- individuare Autorità che, fino a scadenza della proroga autorizzata alla gestione della contabilità speciale o alla revoca degli interventi non aggiudicati entro 6 mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, è incaricata di impiegare le somme così liberate per realizzare nuovi interventi connessi al superamento dell’emergenza;
- definire modalità per proseguire gli interventi senza soluzione di continuità fino ad effettivo subentro di Autorità ordinaria
Art. 27 stabilisce che per attuare Ordinanze può essere autorizzata apertura di una contabilità speciale, mantenuta per non oltre 48 mesi dalla data della delibera dello stato di emergenza. Le risorse stanziate sul Fondo di emergenza nazionale sono trasferite al Commissario al momento della nomina, mentre ulteriori stanziate sono corrisposte a questo per 50% a seguito dell’emanazione della delibera e per il restante 50% ad attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati
Nella contabilità speciale sono versate eventuali ulteriori risorse finalizzate al superamento dell’emergenza rese disponibili da: Regioni ed Enti locali interessati, in base alle Ordinanze adottate, di intesa con MEF; donazioni; risorse di altre Amministrazioni; Fondo di solidarietà UE
Commissari delegati, titolari della contabilità speciale, rendicontano entro 40 giorni dalla chiusura dell’esercizio o dal loro incarico, tutte le entraste e spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l’esecuzione (specificare: provenienza dei fondi; soggetti beneficiari; tipologia di spesa; debiti e crediti con relative scadenze; interventi affidati a “soggetti attuatori all’uopo individuati”; obblighi in materia di invio dei rendiconti; divieto di eseguire “girotondi tra le contabilità speciali”)
Per la prosecuzione e completamento delle attività ed interventi di rilievo nazionale previste dalle Ordinanze, qualora non conclusi alla scadenza dello stato di emergenza, durata della contabilità speciale prorogata di non oltre 48 mesi. In caso di ulteriori attività/interventi attuati dopo la chiusura della contabilità speciale con le disponibilità residue, queste trasferite alla Regione o ad Agenzia regionale per protezione civile o a soggetti attuatori competenti.
Risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle Ordinanze, secondo modalità e termini stabiliti in queste. Eventuali somme residue versate nel bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo per emergenze nazionali, salvo quelle derivanti da diversa provenienza che vengono versate nel bilancio delle Amministrazioni di provenienza
Fino alla cessazione degli effetti delle Ordinanze rimane sospesa ogni azione esecutiva (sequestro) e sono privi di effetto i pignoramenti notificati connessi alle risorse destinate a finanziare le contabilità speciali fino alla definitiva chiusura di queste
Controversie relative ad esecuzione di interventi/attività realizzate in base alle Ordinanze o comprese nei programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali non possono essere assegnate a Collegi arbitrali
Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per realizzare interventi/attività connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza sono nulli. Termini per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito di controversie per esecuzione di interventi/attività connessi ad Ordinanze sono fissati in 180 giorni
Art. 29 stabilisce che interventi di emergenza e primo soccorso all’estero sono disciplinati con provvedimenti previsti da Art. 23, 24, 25 da adottarsi su richiesta del MAF. In tal caso dichiarazioni di Art. 23 e deliberazioni di Art. 24 assumono rispettivamente la denominazione di: “dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all’estero”; “deliberazione dello stato di emergenza per interventi all’estero” (dove indicare anche risorse finanziarie mobilitate). Regioni, di intesa con DPC e MAF, possono prestare soccorso ad Enti territoriali esteri con cui costituito un Gruppo europeo di cooperazione territoriale
Per la partecipazione del Servizio al pool europeo di protezione civile ed a RESC EU è autorizzato l’impiego di mezzi, attrezzature, moduli, esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema di informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta di MAF in caso di interventi in Paesi Terzi
DPC, se riceve richiesta di assistenza tramite Centri di coordinamento della risposta alla emergenza (ERCI), può:
- attivare e coordinare risorse del Servizio, previa informazione a PCM;
- stabilire di non utilizzare risorse del pool europeo di protezione civile se sussistono elementi ostativi, o di ritirarle
DPC intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio al pool europeo, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con Amministrazioni ed Organizzazioni
Art. 40 stabilisce con Direttiva da adottare, acquisito il parere del Comitato, le modalità per inviare istanze (entro 2 anni successivi alla conclusione degli interventi/attività) volte ad ottenere il rimborso (anche parziale) da parte di:
- datori di lavoro per spese sostenute in occasione di interventi/attività autorizzate e relative ad emolumenti versati ai propri dipendenti volontari,
- volontari organizzati per spese sostenute in occasione di interventi autorizzati,
al soggetto che ha autorizzato gli interventi, allegando:
- autocertificazione attestante “attinenza delle spese sostenute con attività svolta in occasione di evento emergenziale”;
- documentazione giustificativa delle spese sostenute in occasione degli interventi/attività autorizzati
Tale soggetto, effettuate le verifiche istruttorie, provvede ad erogare rimborsi nei limiti delle disponibilità di bilancio
Se si partecipa ad attività di lunga durata o ad interventi all’estero, i rimborsi ad OdV sono oggetto di anticipazione da parte di Autorità committente nei limiti previsti dalla programmazione/ordinanza di cui ad Art. 25
Benefici in questione possono essere estesi da DPC anche ad altri Enti del Terzo settore non operanti nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale o qualora ritenuto che intervento di tali soggetti sia “essenziale per migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato nel tempo alle più urgenti esigenze”
Art. 42 stabilisce che la partecipazione dei volontari organizzati al Servizio avviene anche tramite loro consultazione nell’ambito del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (Comitato), costituito presso PCM con durata di 3 anni, comprendente:
- Commissione nazionale, composta da 1 volontario rappresentante di ogni soggetto iscritto nell’Elenco nazionale delle OdV;
- Commissione territoriale, composta da 1 volontario rappresentante di ogni soggetto iscritto nell’Elenco territoriale, designato per ogni Regione in base ad una specifica disciplina relativa a forme di rappresentanza e consultazione
Comitato, la cui attività si volge a titolo gratuito, organizza incontri tra le 2 Commissioni, che adottano specifici regolamenti di funzionamento ed individuano, tra i propri componenti, un Organismo direttivo formato da non oltre 10 membri, aventi il compito di stimolare e promuovere l’attività delle singole Commissioni
Adottati con D.M. 12/1/2012, di intesa tra DPC e Regioni, indirizzi comuni per la individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e compiti in essi svolti da OdV, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, comprendente:
- scenari di: rischio ideologico (alluvione e frane); rischio sismico; rischio vulcanico; rischio incendi boschivi; rischio chimico, nucleare, industriale, trasporto; rischio ambientale, igienico e sanitario; assenza di specifici rischi (contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativi, formativa od informativa alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in caso di esplosione ordigni bellici; supporto alle Autorità per ricerca di persone disperse/scomparse); incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente; attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico, o in ambiente impervio, ipogeo o montano; attività difesa civile;
- compiti svolti dai volontari, quali: assistenza di tipo psico-sociale e socio-assistenziale alla popolazione o a soggetti particolarmente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili); informazione alla popolazione; logistica; soccorso ed assistenza sanitaria; uso di attrezzature speciali; conduzione di mezzi speciali; predisposizione e somministrazione di pasti; prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; supporto organizzativo nelle sale operative; attività amministrative e di segreteria; presidio del territorio; attività non specialistica di ripristino dello stato dei luoghi; attività formative; attività in materia di radio e telecomunicazioni; attività subacquea e cinofila; compiti di supporto ad altri soggetti competenti in materia di calamità; compiti di soccorso in ambiente montano;
- attività di formazione, informazione, addestramento di volontari “al fine di assicurare una base minima di conoscenze comuni in materia nel territorio nazionale”, assegnando alle Regioni il compito di disciplinare nel dettaglio tali piani. Regione Marche, con D.G.R. 129 del 18/2/2013 ha predisposto piano formativo semestrale, annuale, pluriennale, a cui debbono partecipare volontari, tenendo conto delle iniziative realizzate negli anni precedenti dalle Amministrazioni pubbliche o da OdV. Piano formativo inviato da OdV al Servizio entro il 30 Gennaio, riguardante formazione ed addestramento a: uso dei dispositivi di protezione individuale in possesso dei volontari; compiti svolti da OdV e dai singoli volontari tra quelli indicati sopra. Materie di formazione riguardano in particolare:
- attività di OdV e del volontario in caso di eventi atmosferici avversi, rischio idrogeologico alluvione/frane, rischio sismico;
- attività di OdV e del volontario relativa al soccorso ed assistenza sanitaria o psico-sociale;
- attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi; applicazione normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro del volontario; uso di tecnologie per il controllo del territorio (sistemi informatici e di comunicazione per la gestione delle emergenze);
- attività di OdV e del volontario in caso di rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti; rischio ambientale, igienico sanitario, incidenti con attività di soccorso urgente; attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo, montano; attività di assistenza a popolazioni in caso di brillamento di ordigni bellici; attività di supporto ad Autorità competenti per ricerca persone scomparse/disperse; attività difesa civile.
Per ogni corso organizzato occorre individuare responsabile che deve: essere presente all’attività formativa; definire la durata del corso (ore/giornate di aula) in relazione agli specifici contenuti; indicare la sede di svolgimento ed orari di lezione; elaborare il programma didattico (evidenziare: obiettivi da perseguire; articolazione delle attività didattiche; volontari a cui rivolgersi; docenti da utilizzare, compresi quelli interni di OdV, in base alle loro esperienze professionali in materia attestate dal curriculum presentato); predisporre il materiale didattico da distribuire ai partecipanti; determinare il numero massimo dei partecipanti; convocare i volontari partecipanti al corso; registrare la presenza in aula dei volontari; rilasciare, a conclusione del corso, un attestato di partecipazione ad ogni corsista; eseguire eventuali test di ingresso e di uscita, anche per valutare abilità pratica conseguita; conservare copia del materiale attinente al corso.
Servizio può formulare osservazioni entro 30 giorni, altrimenti piano approvato entro 15 Febbraio. Ai fini del mantenimento di iscrizione ad Albo, OdV sono tenute ad attestare l’adempimento formativo dei volontari. Servizio e DPC esegue controlli a campione ed in caso di inadempienza provvede a sospendere OdV dall’attività operativa. Croce Rossa e Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico provvede direttamente a formare ed informare propri aderenti mediante corsi aventi durata massima di 30 giorni/anno, di cui 10 giorni continuativi;
- controllo sanitario su volontari impiegati nell’attività di protezione civile (salvo quelli impiegati nello spegnimento degli incendi boschivi), con cadenza almeno ogni 5 anni per soggetti con meno di 60 anni (2 anni su soggetti di oltre 60 anni; 1 anno per soggetti diversamente abili) comprendente: visita medica (tenere conto dell’esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale di carichi); raccolta dati anamnestici; vaccinazioni obbligatorie previste da piani vaccinali regionali; test per stabilire requisiti minimi psicofisici ed attitudinali del volontario. Controlli eseguiti da medici abilitati (anche facenti parte di OdV o convenzionati con ASL), da attuarsi anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso, attività formativa, alla cui conclusione soggetto deve essere riconosciuto idoneo a svolgere attività di volontariato. Esito del controllo (non contenente dati personali sanitari) è comunicato solo al volontario, che ne informa il responsabile di OdV (evidenziare “eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna nuova visita, anche prima della scadenza del termine”). OdV per mantenere iscrizione ad Albo deve attestare l’esecuzione del controllo sanitario su propri aderenti secondo le scadenze fissate. DPC e Servizio eseguono verifiche in merito al rispetto di tale adempimento, pena sospensione di OdV dall’attività operativa;
- attività di sorveglianza sanitaria eseguita ogni 30% del tempo lavorativo annuale del volontario (esclusi volontari impegnati sul fronte del fuoco), comunque dopo 65 giorni lavorativi. OdV individuano entro il 31 Gennaio i soggetti maggiormente esposti ai rischi, sulla base delle giornate lavorative prestate anno precedente (Non oltre 90 giorni, di cui 30 consecutivi, elevati a 60 nel caso di emergenze dichiarate). Volontario sottoposto a sostanze pericolose o a atmosfere pericolose subito controllato. Medico competente alla sorveglianza sanitaria (Elenco dei medici abilitati è compilato da DPC e Servizio, con impegno da parte loro a promuovere l’attività formativa a tali medici “finalizzata alla conoscenza del sistema di protezione civile e relativo contesto operativo”) esegue controlli “con riferimento ai compiti svolti dal volontario”. Nominativi da sottoporre a sorveglianza nei successivi 90 giorni sono comunicati agli interessati, Servizio, DPC, Croce Rossa, Corpo Soccorso Alpino. Volontari sottoposti a sorveglianza sono tenuti a consegnare il giudizio di idoneità alla propria OdV, che:
- entro il mese di Gennaiocomunica al Servizio elenco dei volontari che nell’anno precedente si sono sottoposti a sorveglianza;
- non assegna al soggetto ritenuto non idoneo i compiti per cui questo giudicato non idoneo;
- conserva giudizi privi di dati personali sensibili;
- attesta con periodicità definita l’esecuzione della sorveglianza sanitaria per i propri volontari.
Servizio accerta lo svolgimento di tale obbligo, pena la sospensione dall’attività operativa di OdV inadempiente.
Servizio, DPC, Croce Rossa, Corpo Soccorso Alpino provvede direttamente alla sorveglianza sanitaria dei propri volontari, coprendone i relativi costi;
- nel caso di impegno del volontario in attività di protezione civile a livello internazionale, oltre al controllo sanitario e sorveglianza sanitaria, è sottoposto anche alle vaccinazioni obbligatorie previste per Paesi di destinazione. DPC definisce procedure per la costituzione di squadre di pronta reperibilità da assoggettare ai richiami vaccinali
In base alla L.R. 32/01, come modificata da ultimo dalla L.R. 33/21, è compito della Regione:
- instaurare rapporti di collaborazione con Stato, altre Regioni, Enti locali, altri Organismi pubblici o privati operanti nell’ambito della protezione civile;
- stabilire accordi con altre Regioni per espletare le attività di comune interesse in armonia con i piani nazionali;
- partecipare, su invito di Stato e Regioni, alle iniziative di altre Regioni;
- partecipare ad iniziative in territori extranazionali, previa intesa con organismi competenti;
- stipulare convenzioni con CNVVF, CCFS, collegi ed ordini professionali, Enti od organi tecnici pubblici, aziende pubbliche e private, OdV, Università, Istituzioni scientifiche e di ricerca per adempiere ai compiti affidati;
- erogare contributi, nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato, a: OdV, al fine di mantenere l’efficienza e potenziare loro capacità operativa; Comuni, al fine di incentivare l’attuazione delle attività di protezione civile; Enti locali, al fine di fronteggiare primi interventi di “somma urgenza in caso di emergenze”;
- prevedere e prevenire varie ipotesi di rischio tramite:
- individuazione e classificazione dei rischi presenti su territorio regionale segnalati da Province, Comuni, soggetti pubblici e privati;
- elaborazione, sulla base di studi e ricerche predisposte dalla Giunta, di programmi di prevenzione e previsione relativi a singole zone del territorio, mirati ad eliminare o ridurre i rischi e contenenti: raccolta ed elaborazione dati concernenti il territorio ai fini di individuare i rischi; interventi da attuare per “prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi connessi con i rischi ipotizzati”; indicazioni a Comuni su come redigere pianificazione dei rischi locali. Attuazione dei programmi, che prevalgono su “piani territoriali, strumenti urbanistici, regolamenti edilizi”, è delegata a Province, Comuni, Unioni Montane;
- “formazione di una moderna coscienza di protezione civile” (v. Esercitazioni, programmi educativi ed informativi, formazione del personale pubblico del volontariato);
- formulazione degli indirizzi per elaborare piani comunali e provinciali “di previsione, prevenzione ed emergenza”;
- realizzazione sistemi di rilevazione e controllo dei fenomeni naturali o derivati da attività umane;
- coordinare, tramite Presidente di Giunta Regionale (avvalendosi di CNVVF e di ogni altro Ente/azienda della Regione in deroga alle normali competenze), gli interventi urgenti in caso di eventi naturali o causati da uomo che investono più Enti territoriali, con particolare riferimento alle “operazioni necessarie alla gestione e superamento dell’emergenza e al ripristino delle normali condizioni di vita, anche mediante attivazione di servizi di assistenza e riattivazione di servizi pubblici o delle infrastrutture essenziali”. Presidente della Giunta, in caso di “evento calamitoso di particolare intensità od estensione”, può dichiarare lo stato di emergenza ed assumere la direzione di tutti i mezzi regionali disponibili raccordandosi con il Prefetto;
- raccordarsi con Organi dello Stato per catastrofi, calamità naturali ed altri eventi da fronteggiare con piani straordinari mediante:
- elaborazione ed attuazione di programmi regionali degli interventi di emergenza approvati dalla Giunta, in armonia con la pianificazione nazionale, contenenti: competenze e procedure di intervento locale e raccordo con Organi dello Stato; individuazione delle risorse umane e dei materiali disponibili per interventi di “primo soccorso ed assistenza”, nonché “di ripristino delle infrastrutture pubbliche di preminente interesse per la collettività”; modalità di approvvigionamento dei mezzi, materiali e specifiche professionalità richieste;
- attuazione delle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi in raccordo con Prefetti e Comitati provinciali di protezione civile;
- attivazione di collegamenti con frequenze radio od altri mezzi specifici;
- approntamento di specifiche attrezzature ed equipaggiamenti atti a garantire le attività di soccorso;
- delimitare gli ambiti territoriali danneggiati entro 30 giorni dall’evento (Se evento investe 1 solo Comune, alla delimitazione provvede questo), basandosi sulla segnalazione di Province, Comuni, Unioni Montane;
- istituire una struttura regionale per la protezione civile con il compito di:
- raccordarsi con analoghe strutture internazionali, comunitarie, nazionali e locali;
- provvedere al monitoraggio delle attività di protezione civile (elaborazione di piani e programmi, dotazione di mezzi ed uomini) delle Amministrazioni pubbliche, al fine di “garantire, in caso di emergenza, l’armonico svolgimento delle attività di soccorso”;
- svolgere funzioni di servizio meteorologico operativo regionale;
- approntare subito mezzi e strutture in caso di “situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenza in atto o potenziali” informandone subito il Presidente;
- raccogliere dati inerenti all’attività di protezione civile in atto presso gli Enti ed aziende regionali, Amministrazioni pubbliche, soggetti privati impegnati al riguardo;
- dotarsi di un Centro assistenziale di pronto intervento (CAPI), dove custodire e mantenere in efficienza mezzi e materiali per gli interventi di emergenza;
- assicurarsi che il personale della struttura sia in grado di garantire: piena operatività di SOUP, CAPI e Centro funzionale multirischi; effettive prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e se necessario notturne, disposte dal Dirigente, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro, previa intesa con le organizzazioni sindacali;
- istituire una Sala operativa unificata permanente (SOUP) con personale della Regione o delle OdV (mediante convenzione), presidiata in modo continuativo al fine di:
- diramare le disposizioni operative ai soggetti preposti ed alla popolazione;
- stabilire contatti con i competenti organi nazionali della protezione civile;
- assicurare il coordinamento degli interventi urgenti ed il raccordo con gli Organismi preposti alla gestione delle emergenze;
- istituire il Centro Operativo Regionale (COR) alle dipendenze del Presidente in caso di “eventi o situazioni di emergenza di particolare rilevanza”;
- istituire il Comitato regionale di protezione civile, quale organo consultivo con il compito di esprimere pareri su piani e programmi;
- aggiornare le banche dati della protezione civile;
- definire i requisiti minimi delle Organizzazioni provinciali di protezione civile (DGR 131 del 18/2/2013), comprendenti:
- piano provinciale di protezione civile redatto in forma congiunta dal Prefetto e dalla Provincia (da aggiornare periodicamente), che prevede, tra l’altro, la costituzione di un Comitato provinciale di protezione civile, convocato e presieduto dal Prefetto (in caso di emergenze riguardanti tutela dell’ordine, sicurezza pubblica, difesa civile) o dal Presidente della Provincia (in caso di attività di protezione civile). Comitato nel caso di emergenza si riunisce presso Sala operativa integrata (SOI) istituita nella Provincia, dove convocati anche Comitati Operativi per Viabilità (COV), di cui sono responsabili i Prefetti;
- sistema di reperibilità 24 ore al giornodel personale della Provincia e Prefettura, in modo da costituire un presidio sempre attivo in SOI (sufficiente 1 persona), e fornire così immediate risposte in caso di emergenza. Personale individuato in modo da svolgere compiti di: supporto al Presidente di SOI per il coordinamento delle situazioni di emergenza; servizio di Segreteria generale; raccolta dati ed informazioni per valutare il rischio potenziale; assistenza alla popolazione colpita; supporto ai Comuni per predisporre aree di accoglimento; interventi di urgenza in merito alla viabilità ed agli edifici per la tutela della incolumità pubblica; supporto continuativo tecnico, amministrativo, contabile ai Comuni per sostenere spese immediate;
- sistema di presidio del territorio. Ogni Comune individua presidi territoriali e sistemi di vigilanza del territorio, in stretta sinergia con la Provincia (priorità ad aree dove si prevedono fenomeni di natura idrogeologica), da attivare sulla base di protocolli operativi semplici, immediati e condivisi tra Comuni interessati, Prefettura e Provincia e tempestivamente comunicati a SOI e SOUP;
- individuazione aree di emergenza (aventi dimensioni di almeno 6.000 mq. ed ubicate vicino a risorse idriche, elettriche, ricettive per lo smaltimento acque reflue, nodi viari) da destinare alla protezione della popolazione colpita dalla calamità e/o a stoccaggio delle risorse destinate al soccorso nelle prime fasi di emergenza
E’ compito delle Province:
- istituire il Comitato provinciale di protezione civile, “quale organo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo”, composto da 1 rappresentante di: Prefetto; struttura regionale di protezione civile; Sindaci; Unioni Montane; Comando provinciale VV.FF.; Comando Carabinieri Forestali; esperti per tipologia di rischio; OdV. Presidente del Comitato può invitare anche altri esperti e/o rappresentanti di Enti ed Istituzioni, il cui contributo è ritenuto necessario per le questioni da trattare;
- istituire la Sala Operativa Integrata (SOI) in edifici antisismici, lontana da aree instabili ma vicina ad arterie stradali principali, dotata di parcheggio e strumenti informatici. Provincia per ottimale gestione di SOI stipula accordi con Prefettura, in cui evidenziare modalità di attivazione ed operatività di SOI, anche per situazioni di emergenza e/o nella imminenza di calamità naturali o derivate da attività umane. SOI operativo 24 ore al giorno, in raccordo permanente con SOUP e con Centri operativi di coordinamento attivati nel territorio, anche per ricevere forme di allertamento. Recapiti telefonici di SOI sono comunicati ad ogni Ente istituzionale presente nella Provincia (Comando Polizia, Carabinieri, VV.FF.) o nella Regione (Dati trasmessi per via elettronica ed inseriti nel portale web protezionecivile.regione.marche.it) Provincia deve:
- dotare e mantenere adeguate strutture tecnologiche e di comunicazione in SOI in modo da assicurarne piena e continua funzionalità (anche per un periodo prolungato). In ogni SOI è allestito un apposito spazio (dotato di telefono e PEC) per Prefettura, nonché di personal computer connesso a rete internet per tenere sotto controllo (in tempo reale) l’andamento del livello idrometrico dei corsi di acqua monitorati ed i quantitativi pluviometrici delle precipitazioni rilevati dalla Rete Meteo Idropluviometrica della Regione;
- individuare il personale appositamente formato in materia di protezione civile e gestione degli eventi calamitosi (corsi di aggiornamento) da mettere a disposizione di SOI (in qualità di coordinamento operativo e segreteria), eventualmente prevedendo turni in caso di emergenza prolungata;
- fornire supporto tecnico e finanziario per costituire presidi nei Comuni, da mantenere sempre in perfetta efficienza, in termini di materiali e mezzi;
- individuare area di attesa, accoglienza, ricovero della popolazione colpita dall’emergenza in sinergia con il Comune (Priorità a centri sportivi, stadi, campi scuola, centri fieristici presenti nei Comuni capoluogo ed in zone dove installate sedi dei Centri operativi intercomunali);
- individuare 1 o più strutture presso cui ospitare temporaneamente la popolazione, aventi funzioni polifunzionali, in modo che finita l’emergenza possano essere destinate ad altri scopi (caserme, centri sportivi, aeroporti, alberghi, depositi), in numero proporzionato alla popolazione ed alle superfici necessarie
E’ compito dei Comuni:
- raccogliere dati per elaborazione dei piani comunali di previsione e prevenzione;
- collaborare ad attuare piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione;
- adottare misure atte a “fronteggiare le situazioni di pericolo indicate nei predetti piani”;
- impiegare mezzi e strutture operative necessari agli interventi di emergenza;
- attuare interventi volti a favorire “ritorno alla normale condizione di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi”;
- informare la popolazione sul comportamento da tenere in caso di emergenza;
- attivare strutture locali di protezione civile ed eventualmente del volontariato;
- adottare, divulgare, attuare, aggiornare piano comunale ed intercomunale di protezione civile;
- dotarsi di una struttura operativa di protezione civile, dotata di mezzi e materiali idonei.
E’ compito del Sindaco:
- assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita;
- provvedere agli interventi necessari, comunicando le necessità a SOUP, sala operativa provinciale, Prefetto.
OdV, di cui Regione favorisce la partecipazione alla redazione dei piani, sono considerate parte integrante della rete regionale di protezione civile, agendo nell’ambito degli indirizzi forniti da Regione e Provincia, compresa partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento per il personale. Dirigente del Servizio individua quelle OdV che per strutture, competenze, personale possono affiancare Regione nell’opera di assistenza alle popolazioni colpite da calamità.
Regione Marche con D.G.R. 1676 del 3/12/2012 ha provveduto a:
- istituire Albo delle Organizzazioni di volontariato (OdV) di protezione civile, a cui iscrivere gruppi comunali di volontariato ed altre OdV, che fanno parte a tutti gli effetti del sistema regionale di protezione civile. Iscrizione ad Albo è disposta dal Dirigente del Servizio a seguito di specifica domanda inoltrata dal rappresentante legale di OdV (anche se già iscritto ad Elenco delle OdV), in cui si impegna a:
- tenere fascicolo del volontario, contenente il certificato rilasciato dal medico di base attestante che questo può svolgere attività leggera, media, pesante (in alternativa, autocertificazione del volontario attestante di essersi recato dal medico di famiglia che lo ha dichiarato in grado di svolgere attività leggera, media, pesante). Per attività specifiche (v. attività subacquea) occorre un certificato specialistico, rilasciato ai fini di attività di protezione civile senza corresponsione di ticket;
- inviare dichiarazione del volontario attestante di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per diversi tipi di intervento e di saperli usare correttamente;
- inviare attestati relativi ai corsi ed alle attività di addestramento/esercitazioni a cui ha partecipato il volontario (sono valide anche le attività formative frequentate per motivi di lavoro);
- compilare una scheda delle attività svolte da volontario durante l’anno (comprese emergenze ed esercitazioni). Se superate 535 ore o 65 giorni di attività il volontario deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria (scatta automaticamente se volontario entra in contatto con agenti di rischio);
- specificare in particolare:
- attività che volontario non può svolgere, in quanto non dispone delle dotazioni o addestramento od età necessaria;
- divieto per volontario di usare attrezzature e materiali per l’impiego dei quali non è addestrato;
- responsabilità del volontario in caso non utilizzi correttamente i DPI ricevuti o esegua attività per cui non ha ricevuto addestramento;
- programma di formazione/addestramento del volontario, comprendente sempre un modulo relativo alla salute e sicurezza personale. Formatori utilizzati debbono avere curriculum adeguato in raccordo con referenti del Servizio e/o del rappresentante regionale del volontariato;
- invio a SOUP del modello di intervento per attivare l’assicurazione
Iscrizioni, cancellazioni, variazioni da Albo subito notificate ai Comuni interessati, affinché “Sindaci dispongano di un quadro completo ed aggiornato della potenzialità del volontariato disponibile nel territorio di competenza”
OdV iscritte in Elenco territoriale possono essere attivate e chiamate ad operare anche per attività/eventi di rilievo nazionale, purché coordinate dal Servizio e dal DPC.
Attivazione delle OdV iscritte in Albo in caso di calamità deve indicare:
- evento o attività di riferimento;
- decorrenza o termine dell’attività;
- modalità di accreditamento dei volontari e rilascio degli attestati di partecipazione, compresa Autorità incaricata del suddetto rilascio (In caso di emergenza, tale elemento è indicato successivamente);
- eventuale applicazione di benefici ad OdV (in termini di quantificazione delle giornate/uomo di presenza autorizzata) e fissazione del tetto di spesa, in relazione alla tipologia degli interventi da attuare;
- strutture a cui inviare le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari delle OdV attivate.
Attivazione ratificata nel più breve tempo possibile “con indicazione di quanto necessario per corretta gestione di istruttorie conseguenti” da: DPC (con oneri a carico del proprio bilancio o delle risorse finanziarie stanziate per specifica emergenza) in caso di eventi nazionali ed internazionali; Servizio (per attività di previsione, prevenzione, soccorso in caso di eventi di rilievo regionale con oneri a carico del bilancio regionale con eventuale compartecipazione del DPC); Autorità locale (Prefettura, Provincia, Comune) in caso di calamità locali con richiesta di applicazione benefici inviata al Servizio
Tra gli eventi di rilevante impatto locale per cui possono essere attivare OdV iscritte in Elenco territoriale si segnala:
- eventi con “possibili rischi per pubblica e privata incolumità, anche se circoscritti a singolo Comune o sue parti” (v. eccezionale afflusso di persone per evento). Presenza di un piano di protezione civile è il presupposto affinché il Comune possa attivare OdV afferenti al suo territorio o chiedere al Servizio l’attivazione di altre OdV presenti nella Regione con i relativi benefici (Limitare richiesta ai soli volontari strettamente necessari). Se evento è promosso da soggetti con scopo di lucro diversi dal Comune, attivazione del piano di protezione comunale e coinvolgimento di OdV dell’area interessata è consentito solo se soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri;
- ricerca di persone disperse con impiego di unità cinofile addestrate (salvo quelle in: ambiente montano, ipogeo, impervio di competenza del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e CAI; ambiente marino di competenza della Capitaneria di porto). Al riguardo attivazione di OdV è consentita se:
- Autorità competente (Comune, Prefetto, Forze dell’ordine, Corpo Vigili del Fuoco) si assume responsabilità di coordinare le attività, raccordandosi con le strutture della protezione civile comunale, provinciale, regionale, in merito a: indicazioni operative da fornire ad OdV; ricognizione delle forze disponibili; rilascio di attestato alla partecipazione ai fini dell’erogazione del rimborso previsto; comunicazione dati al Servizio;
- richiesta è inviata da Autorità competente alle strutture di Prefettura, Comune, Provincia, Regione competenti “in ragione alla gravità della esigenza” (Solo in caso di estrema urgenza la richiesta inviata direttamente ad OdV, comunque informando sempre Servizio);
- struttura protezione civile locale o Servizio si assume onere di individuare ed attivare OdV utili alle esigenze rilevate, rapportandosi con Autorità richiedente per garantirne il supporto all’intervento ed individuando l’Autorità responsabile della ricerca
Entità aiuto:
Istituito Fondo per la protezione civile da impiegare per la spesa corrente e le spese in conto capitale, a cui aggiungere risorse per specifici interventi di emergenza e svolgimento di esercitazioni (compresi oneri straordinari per personale regionale).
Agli oneri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede con risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso PCM, la cui dotazione è fissata in sede di bilancio annuale. Fondo è integrato con parte dell’accisa su benzina e gasolio usato come carburante, comunque non oltre 0,05 €/litro.
In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale colpito dall’evento calamitoso, soggetti titolari di mutui relativi ad immobili distrutti o inagibili (anche parzialmente) o gestori di un’attività economica e commerciale compromessa dall’evento possono beneficiare, su richiesta, della sospensione delle rate di mutuo “per un periodo di tempo circoscritto senza oneri aggiuntivi per il mutuatario”.
In base alla Legge 62/03 Enti interessati per facilitare l’opera di ricostruzione sui territori colpiti dalle calamità naturali riconosciute possono stipulare con Banca Europea Investimenti (BEI), Banca dello Sviluppo del Consiglio di Europa, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) mutui a 15 anni nei limiti dei fondi assegnati (Ripartizione dei fondi da parte PCM, sentita Conferenza Stato-Regioni) con istruttoria pratica e monitoraggio affidata a CDP.
D.P.R. 194/01 garantisce ai volontari aderenti ad OdV (compresa Croce Rossa, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di eventi calamitosi, su richiesta del Sindaco o dell’Autorità protezione civile, per un periodo di non oltre 30 giorni consecutivi e 90 giorni complessivi/anno (Limiti elevati a 60 giorni consecutivi e 180 giorni/anno in caso di “stato di emergenza nazionale; limiti ridotti a 10 giorni consecutivi e 30 giorni/anno in caso di volontari impegnati in attività di pianificazione, simulazione, emergenza, formazione tecnico-pratica autorizzata dall’Agenzia), fermo restando in tale periodo mantenimento di: posto di lavoro pubblico o privato; trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; copertura assicurativa. Ai datori di lavoro pubblici e privati richiedenti (Domanda inviata ad Autorità competente per territorio, indicando: nominativo del volontario; qualifica professionale; retribuzione oraria e giornaliera; giornate di assenza dal lavoro per evento calamitoso) viene rimborsato “l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore”. Datore di lavoro può chiedere (almeno 15 giorni prima della prova) di esonerare il volontario dal partecipare alle attività di addestramento e simulazione.
Nel caso di volontari lavoratori autonomi aderenti ad OdV è concesso il rimborso per mancato guadagno calcolato in base alla dichiarazione del reddito anno precedente, comunque non oltre 100 €/giorno.
Ammesso altresì, previa richiesta avanzata da OdV entro 2 anni dalla conclusione di intervento, esercitazione od attività formativa, di: rimborso di viaggi in ferrovia e nave svolti da volontari per giungere sul posto dell’evento calamitoso, calcolato in base a km. sostenuti ed alla documentazione di spesa; “reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate” (Esclusi casi di dolo o colpa grave).
Per realizzare gli interventi di emergenza ammessa: acquisizione di beni/servizi; sottoscrizione di convenzioni con Enti ed Istituti di consolidata esperienza in materia per affidamento di incarichi ad esperti; assunzione di personale con contratti di lavoro a termine.
Ammessi spostamenti di risorse tra le varie misure entro il limite di 30.000 €
L.R. 37/12 autorizza Giunta Regionale alla realizzazione della sede della Protezione Civile regionale, anche avvalendosi di società a prevalente o totale capitale regionale.