PROGRAMMA OPERATIVO OP ORTOFRUTTA (Reg. 1308/13, 891/17, 892/17; D.M. 30/9/20, 4/5/21, 23/7/21) (ortofr41)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Ministero Economia e Finanze (MEF), AGEA, Servizio Regionale Politiche Agroalimentari (Servizio), Organizzazioni produttori (OP), Associazioni di Organizzazioni produttori (AOP) ed Associazioni transnazionali di Organizzazioni produttori (ATOP) riconosciute che intendono attuare un programma operativo (PO), purché in possesso di fascicolo aziendale aggiornato e validato contenente informazioni sulle produzioni ortofrutticole dei soci
Iter procedurale:
MIPAAF, con D.M. 30/9/2020, ha stabilito che la domanda per l’approvazione del P.O. pluriennale va inviata alla Regione di riconoscimento della OP/AOP (Se OP è socia di ATOP copia della domanda allo Stato membro dove ATOP ha sede per le azioni in questo effettuate) entro il 30 Settembre (anche insieme alla domanda di riconoscimento di OP) ed inserita in SIAN entro il 31 Ottobre (per programmi presentati nel 2021 tali termini sono prorogati rispettivamente al 20 Ottobre e 20 Novembre). Nel PO occorre riportare:
- misure ed azioni proposte, comprese quelle inerenti la prevenzione e gestione delle crisi e quelle delegate ad AOP (in caso di OP che delega parte di PO ad altra OP ricadente in una Regione diversa, evidenziare tale scelta, in modo da consentire alla Regione competente di esercitare le funzioni di controllo);
- durata del programma (3 o 5 anni);
- complementarietà e coerenza del PO con le misure finanziate da altri regimi di aiuto UE (v. PSR);
- assenza di rischi di doppio finanziamento con i fondi UE (specie in caso di ATOP);
- scelta tra le opzioni sulle azioni ambientali (se scelta opzione a) evidenziare almeno 2 azioni che si intendono intraprendere con eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto dell’impegno);
- possibilità per soci di aderire al PO dopo la sua presentazione, purché ciò sia consentito dal regolamento interno di OP e ne venga informato preventivamente il Servizio e AGEA (fornire loro gli elementi necessari per l’attività di valutazione e controllo)
La domanda deve essere corredata da:
- progetto esecutivo relativo al 1° anno di attività;
- delibera di approvazione del PO pluriennale e di quello relativo al 1° anno da parte dell’Assemblea dei soci, contenente delega al Consiglio di amministrazione per l’approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali (e loro modifiche), previa verifica di loro conformità al PO pluriennale, evidenziando: schema analitico delle misure (con indicazione delle relative spese) da attivare nell’anno successivo; complementarietà delle azioni di PO con misure finanziate in altri regimi di aiuto (in primo luogo PSR); assenza di doppio finanziamento da parte di fondi UE
Servizio, accertata la ricevibilità della domanda, esegue controlli, in particolare su: coerenza e qualità tecnica del programma; fondatezza delle stime relative alle spese da sostenere; conformità del PO alla Strategia nazionale di settore. Per OP aventi soci in più Regioni, gli accertamenti sono eseguiti entro 30 giorni dalle Regioni interessate su richiesta della Regione di riferimento. Al riguardo OP/AOP presenta (anche per conto dei soci, se investimenti attuati da questi) per investimenti/servizi di importo: superiore a 50.000 €, almeno 3 preventivi confrontabili tra loro rilasciati da fornitori diversi, riportanti in dettaglio l’oggetto della fornitura; compreso tra 20.000 e 50.000 €, almeno 2 preventivi; inferiore a 20.000 € almeno 1 preventivo. Servizio esegue verifica della congruità della spesa, anche in base a: Prezziario regionale; importi massimi definiti per le stesse opere nella circolare ministeriale; banche dati disponibili su web; listini ed osservatori prezzi (In tali casi, Servizio può esonerare OP/AOP dal presentare i preventivi). Per spese non valutabili mediante preventivi, si ricorre a parametri tecnico-finanziari. Servizio riconosce sempre la spesa inerente al preventivo più basso, salvo che OP/AOP non produca una relazione tecnico economica che illustri i motivi della scelta del preventivo superiore. Se non “sussistono le condizioni per una valutazione obiettiva della stima”, la spesa non viene ammessa. Nel corso dell’istruttoria, Servizio può proporre ad OP di apportare modifiche al PO o accettare le integrazioni/modifiche proposte da OP/AOP.
OP invia unica domanda di modifica (Servizio può autorizzare 2 modifiche di cui la 1° entro 30 Giugno) del PO per anno successivo al Servizio entro il 15 Settembre, da inserire in SIAN entro 1 Ottobre (nel caso di PO pluriennali tali date sono rispettivamente fissate al 30 Settembre e 31 Ottobre), corredata dei relativi allegati tecnici, che evidenziano motivi, natura, implicazioni della modifica, concernente in particolare:
- contenuto del PO pluriennale;
- obiettivi con introduzione/eliminazione di 1 o più degli obiettivi iniziali;
- predisposizione del programma esecutivo per l’anno successivo e l’adeguamento del Fondo di esercizio;
- durata del PO (esteso fino a 5 anni o ridotto fino a 3 anni)
Modifiche in corso di anno possono riguardare:
- attuazione parziale del programma (riduzione finanziaria di PO mai superiore al 50% della spesa annuale preventivata);
- contenuto del PO mediante inserimento/sostituzione di nuove misure o azioni o interventi o variazioni dell’importo della spesa eccedente il 25% dell’importo approvato per azione;
- aumento dell’importo del Fondo di esercizio, anche a seguito di modifica di VPC conseguente a riscontro di errori palesi (fino a 25% rispetto a quello approvato; percentuale elevabile in caso di fusione di OP con conseguente fusione dei rispettivi PO) con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione del PO annuale, fermo restando che tale aumento non determina mai aumento di Aiuto Finanziario Nazionale (AFN) approvato dalla Commissione UE;
- inserimento di azioni o interventi e delle relative spese finanziate con AFN
In deroga OP possono presentare:
- distinte modifiche per implementare PO ai fini di accesso ad AFN se ne ricorrono le condizioni;
- specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azione di prevenzione e gestione delle crisi in ogni momento di anno
Servizio può consentire ad OP di attivare, sotto la propria responsabilità, i contenuti della modifica prima della sua valutazione se questa comporta esecuzione di controlli in corso d’opera. MIPAAF con D.M. 23/7/2021 consente per anno 2021 “per comprovate necessità dovute ad emergenza COVID19” ad OP di attivare modifica prima della sua presentazione, purché subito inviata comunicazione a Servizio e contenuti della modifica inseriti nella prima domanda di modifica utile
Escluse modifiche nel corso dell’anno riguardanti interventi già segnalati e controllati da AGEA con esito negativo (Tali interventi non sono comunque esclusi dal rendiconto di spesa). Servizio, valutati i motivi ed il contenuto delle modifiche, nonché la documentazione inviata a supporto (accertare che modifiche rispettano regola di demarcazione con PSR), decide entro 3 mesi (comunque entro il 20 Gennaio successivo) in merito alla richiesta di modifica (mai approvate eventuali nuove attività e spese eseguite prima di invio domanda)
Non necessitano di autorizzazione preventiva le modifiche di interventi relativi ad azioni di PO già approvate che non comportano cambio di tipologia di spesa o non superano limite del 25% (fermo restando valutazione della sua congruità), comunicate entro 15 Dicembre (Regione può fissare termine al 31 Gennaio) ed approvate entro 31 Gennaio (se Regione non dispone diversamente)
Non sono considerate modifiche (fermo restando rispetto demarcazione degli aiuti con PSR), ma occorre segnalarle e documentarle in fase di rendiconto:
- sostituzione del fornitore prescelto con altro fornitore, fermo restando natura di investimento, sua finalità, importo di spesa approvato
- variazione dell’investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, fermo restando natura di investimento, sua finalità, importo di spesa approvato
- rinuncia a realizzare senza sostituirle azioni/interventi approvati con conseguente riduzione della spesa inferiore al 20% per anno in corso
- rimodulazione finanziaria delle spese relative a: spese approvate indicate in PO per loro importo complessivo, ma che “per in capienza OP aveva inserito solo in quota parte”; assestamento di spesa per interventi approvati limitatamente a quelli per cui fissati valori massimi o importi forfetari non superiori a 25%
Le suddette disposizioni non si applicano alle modifiche di attività realizzate dopo il 31 Dicembre
OP possono delegare AOP di cui sono socie a presentare al Servizio a loro nome (AOP svolge così ruolo di interlocutore unico nei confronti di Servizio ed AGEA) il PO totale (composto da insieme delle azioni individuate nei PO delle OP socie, ma da queste non realizzate) o il PO parziale (composto da una parte delle azioni individuate nei PO delle OP socie, ma da queste non realizzate), nonché le relative modifiche, richieste di anticipo, acconto parziale e saldo. In caso di PO parziale, OP socie presentano al Servizio il PO completo evidenziando le azioni (con i relativi costi), la cui realizzazione delegata ad AOP. In caso di PO totale, AOP riporta in Sezioni distinte obiettivi, misure, azioni individuate per ogni OP socia, che deve soddisfare obiettivi e limiti previsti dal regolamento di esecuzione. AOP che presentano PO totale/parziale possono costituire un Fondo di esercizio, gestito mediante un conto corrente dedicato e finanziato con i contributi di OP socie e UE (contributo UE versato se PO totale/parziale sia attuato da AOP
Servizio:
- nel verbale di valutazione di PO (o di sue modifiche per anno successivo) indica: procedimento seguito; elementi verificati; risultati conseguiti;
- riporta nel provvedimento di approvazione del PO pluriennale o delle modifiche per l’anno successivo: VPC dichiarato e verificato; importo del Fondo di esercizio, distinto tra le spese per le misure di prevenzione e gestione della crisi e per le altre misure; importo totale dell’aiuto UE e nazionale;
- comunica (anche mediante PEC) ad OP/AOP ed ad Op accettazione o rigetto del PO o di sue modifiche, nonché entità del Fondo di esercizio approvato per anno successivo entro il 31 Dicembre(Servizio può chiedere proroga al MIPAAF al 20 Gennaio)
La richiesta di aiuto o saldo è inviata da OP/AOP ad AGEA ed al Servizio entro il 15 Febbraio successivo alla realizzazione del PO (Domanda presentata oltre il termine è accolta se AGEA considera valide le giustificazioni addotte da OP), corredata da:
- documentazione relativa a: importo dell’aiuto richiesto; VPC del periodo di riferimento; contributi finanziari versati dai soci, da OP stessa e dallo Stato; spese sostenute per PO e per misure di prevenzione e gestione delle crisi (distinte per azioni); quota del Fondo di esercizio impegnata nelle misure di prevenzione e gestione delle crisi; conformità delle azioni intraprese per la prevenzione e gestione delle crisi alle norme UE; conformità delle azioni ambientali del PO (nell’ultimo anno) alle norme UE; conformità del calcolo di aiuto UE; prospetto dei versamenti effettuati nel conto corrente dedicato;
- documentazione (fatture e ricevute intestate a OP/AOP, loro filiali e soci) attestante le spese sostenute nell’ambito del PO suddivise per ciascuna azione realizzata entro il 31 Dicembre (evidenziare quelle relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e pagate mediante bonifico o RIBA/RID (Esclusi pagamenti in contanti), comprese spese programmate ma non sostenute entro il 31 Dicembre per motivi indipendenti dalla volontà di OP/AOP (Fornire elementi atti a dimostrare tale impossibilità), che si impegna a sostenerle entro il 30 Aprile successivo (Al riguardo presentato entro il 15 Giugno successivo il rendiconto delle azioni svolte e spese sostenute ad AGEA, che valuta la “consistenza delle giustificazioni di OP”). Nel caso di pagamenti anticipati per attività realizzate nell’anno successivo, importo è rendicontato in tale anno, mentre se spese effettuate nell’anno di riferimento pagate in quello successivo rendicontate nell’anno di effettivo esborso. Nel caso di spese sostenute da filiali, non ammesse quelle relative a non soci di OP/AOP. In caso di fatturazione elettronica, riportare in fattura il codice univoco (composto dal codice IT di OP e dal numero identificativo dato dal SIAN al PO) o la dicitura “Reg. UE 1308/13 Art. 34 programmi operativi OCM ortofrutta”;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante che OP non ha ricevuto un doppio finanziamento (UE e nazionale) per le stesse misure e/o azioni ammesse all’aiuto;
- documentazione attestante l’esecuzione delle azioni oggetto di aiuto a tasso/importo forfetario (Nel caso di spese generali determinate in modo forfetario sull’intero Fondo di esercizio, compreso AFN, non è richiesta alcuna documentazione giustificativa);
- relazione annuale (modello predisposto da AGEA) da inviare al Servizio “per le parti non legate alla realizzazione del PO”;
- nel caso di investimenti:
- elenco dettagliato degli investimenti attuati con relative fatture;
- elenco delle macchine ed attrezzature con i relativi numeri di matricola rilevabili su queste;
- copia della delibera del Consiglio di amministrazione con cui OP si impegna a non alienare ed a mantenere la destinazione d’uso degli immobili ed impianti fissi per almeno 10 anni dalla lorodata di acquisto (5 anni per macchinari ed attrezzature; 3 anni per strumenti hardware e software). Se i beni sono acquistati dai soci, tale impegno è assunto da questi;
- certificazioni previste dalla normativa vigente (v. autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente, o, nel caso di stabilimenti o laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita degli alimenti e bevande, richiesta di sopralluogo con l’impegno ad inviare l’autorizzazione prima del versamento dell’aiuto);
- nel caso del personale di OP/AOP/filiale/cooperativa/soci produttori impiegato per migliorare/mantenere un elevato livello di qualità del prodotto, o di protezione dell’ambiente, o di condizioni di commercializzazione, allegare seguenti documenti firmati dal legale rappresentante:
- scheda riepilogativa indicante il tempo di lavoro da loro prestato, con relativo costo complessivo;
- lettera di incarico sottoscritta dal legale rappresentante di OP/AOP/filiale, indicante: mansione assegnata nell’ambito dell’azione con relativo profilo professionale richiesto;
- nel caso di ricorso a consulenze esterne o a soci produttori diversi da cooperative:
- lettera di incarico, sottoscritta dal legale rappresentante di OP/AOP/filiale, in cui specificare natura, tempi e costo;
- fattura (ricevuta in caso di prestazione occasionale) intestata a struttura che ha affidato l’incarico inerente al servizio fornito;
- nel caso di spese sostenute da soci produttori: loro richiesta di rimborso corredata da:
- elenco riepilogativo delle spese sostenute;
- copia della documentazione giustificativa delle spese;
- nel caso di lavori in economia:
- schede orarie attestanti lavori svolti dal socio con il relativo tempo impiegato;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà indicante i lavori realizzati con i relativi costi (Fare riferimento al Prezziario regionale o, in mancanza, allegare analisi redatta da un tecnico qualificato)
OP rimborsa al socio le spese da questo sostenute entro il 15 Febbraio successivo a quello di esecuzione del PO
In caso di Organismi associativi aderenti ad OP o di OP aderenti ad AOP, questi provvedono a:
- chiedere, entro il 31 Gennaio successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
- rimborsare ai produttori associati entro il 30 Aprile successivo le spese rendicontate, o versare il relativo contributo spettante (anche tramite compensazione tra dare ed avere nei confronti del socio, “purché procedura sia stata autorizzata in forma scritta da questo, e risulti documentata in contabilità tra i debiti contratti dal socio verso OP”);
- presentare entro il 31 Maggio ad OP/AOP di adesione l’elenco delle somme trasferite ai singoli produttori soci;
- comunicare ad AGEA il versamento delle somme ai soci produttori (evidenziando eventuali inadempienze rilevate), previa verifica che questi abbiano in regola il fascicolo aziendale
Servizio può prorogare i precedenti termini di 30 giorni
AGEA può versare: aiuto direttamente al produttore se tale procedura autorizzata con delibera da OP; aiuto per PO in unica soluzione a saldo o mediante:
- anticipi quadrimestrali fino a 80% dell’aiuto approvato (aumento del Fondo di esercizio non determina mai un analogo aumento dell’importo approvato e quindi dell’anticipo) entro 90 giorni dalla richiesta (da inviare entro mese di Gennaio, Maggio, Settembre), previa verifica di: completezza dei documenti inviati; importo richiesto mai superiore ad aiuto UE previsto per il quadrimestre di riferimento; elenco di interventi realizzati nel quadrimestre precedente (accertare che importo speso sia almeno pari ad anticipo precedente versato); contributi finanziari al Fondo di esercizio gestiti in conformità a norme UE; OP/AOP beneficiaria in regola con normativa antimafia; validità della polizza fideiussoria costituita
- acconti periodici (massimo 2 volte/anno a Maggio e Ottobre) fino a 80%, in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) ed a domanda inviata (MIPAAF con D.M. 21/7/2021 consente per anno 2021 di inviare domanda entro 30/11/2021), corredata in caso di 2° domanda di SAL da: elenco degli interventi eseguiti nel semestre precedente; rendiconti giustificativi delle spese sostenute.
AOP versa ad OP l’aiuto ricevuto a saldo entro i 15 giorni lavorativi successivi.
Se OP si trova in regime di sospensione del riconoscimento o è stata invitata ad adottare misure correttive per rispettare i parametri del riconoscimento, AGEA sospende i pagamenti “fino alla definizione del contenzioso”, comunque non oltre il 15 Ottobre dell’anno successivo (Dopo tale data, OP perde il diritto all’aiuto)
OP garantisce la sorveglianza su PO mediante un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati (compresi quelli relativi agli indicatori) utili a valutare annualmente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del PO stesso. I risultati della sorveglianza sono riportati nella:
- relazione annuale, da allegare alla richiesta di erogazione degli aiuti a saldo inviata ad AGEA e Servizio (Relazione inviata solo al Servizio se OP non presenta PO), contenente almeno: informazioni sulla base sociale; numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori e tra persone fisiche e giuridiche); filiali detenute almeno al 90%; variazioni verificatesi nel corso dell’anno; prodotti trattati e descrizione dei prodotti finali venduti; gestione del Fondo di esercizio (importo totale dei contributi: UE; Stato italiano; OP; soci aderenti); entità dell’aiuto finanziario UE; VPC (totale e distinto per Regione in cui viene realizzato e per persona giuridica costituente OP/AOP); volume dei prodotti ritirati dal mercato (distinto per prodotto e mese); informazioni sui risultati della sorveglianza basata sugli indicatori previsti dalla Strategia nazionale; sintesi dei problemi incontrati nell’esecuzione del PO e misure adottate per garantire efficacia di attuazione; modalità di adempimenti alla disciplina ambientale; attività intraprese per difesa di ambiente; modalità di gestione delle azioni in materia di prevenzione e gestione delle crisi; eventuali modifiche apportate al PO ed approvate dal Servizio; discrepanze tra aiuti stimati e quelli richiesti;
- relazione di valutazione (redatta anche con il supporto di consulenti esterni, i cui costi sono compresi nelle spese generali), da allegare al rendiconto del penultimo anno delprogramma, inviata al Servizio deve contenere almeno:
- livello di utilizzo delle risorse disponibili ed efficacia del programma realizzato;
- esame qualitativo dei risultati conseguiti e loro impatto su: prevenzione dell’erosione del suolo; uso ridotto o più razionale dei prodotti fitosanitari; protezione di habitat e della biodiversità; tutela del paesaggio;
- progressi compiuti in rapporto al raggiungimento degli obiettivi del PO (evidenziare “vari aggiustamenti introdotti rispetto al programma iniziale”);
- fattori che hanno influenzato l’esecuzione del PO e quindi da considerare per i futuri PO
OP/AOP si impegna a:
- non alienare o mutare la destinazione d’uso per almeno: 10 anni a partire dalla data di acquisto per beni immobili ed impianti fissi oggetto di contributo (nel caso di impianti di colture pluriennali, il termine è ridotto in base al ciclo biologico delle varie specie); 5 anni per macchinari ed attrezzature mobili; 3 anni per hardware e software. Gli investimenti prima del loro ammortamento fiscale possono essere sostituiti, purché il loro valore residuo venga detratto dal costo della sostituzione;
- predisporre una convenzione con i soci presso cui sono effettuati gli investimenti oggetto di contributo, contenente: assunzione da parte di questi degli impegni di non alienabilità e cambio di destinazione dei beni di cui sopra; impegno a restituire ad OP i beni oggetto di investimento (o loro valore residuo) in caso di recesso da OP (salvo adesione di socio ad un’altra OP), o scioglimento di società, o alienazione, o fusione di azienda con nuovo soggetto che non aderisce ad OP; modalità di un eventuale uso associato degli investimenti (compatibilmente con le loro potenzialità) per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali di OP;
- comunicare per azioni ambientali ed investimenti effettuati direttamente dai soci a Servizio ed AGEA: nominativo del socio; CUAA; fatture oggetto di rimborso a carico del Fondo di esercizio;
- inviare, oltre alle relazioni di cui sopra, le informazioni necessarie a soddisfare gli adempimenti a carico di Regioni, Organismi pagatori, AGEA, MIPAAF (nei tempi e modi da questi stabiliti), pena l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Regione, anche su segnalazione di Organismo pagatore e MIPAAF;
- mettere a disposizione dei funzionari incaricati del controllo tutti i documenti e le informazioni richieste
Controlli amministrativi sono eseguiti da AGEA, che al fine di garantire controlli omogenei sul territorio nazionale definisce:
- tipologia e modalità di scambio delle informazioni inviate da Organismi pagatori, anche tramite portale informatico;
- linee guida operative per agevolare coordinamento delle diverse tipologie di controllo eseguite da Organismi pagatori
Controlli eseguiti prima di effettuare il pagamento dell’aiuto (fermo restando possibilità di eseguire controlli anche in corso d’opera per ogni annualità del PO) su tutte le domande (In caso di PO ricadenti in più Regioni, richiesta la collaborazione di Organismo pagatore competente per territorio) sono di tipo:
- amministrativo: accertata esistenza di fascicolo validato per ogni azienda beneficiaria di PO, in cui riportate tutte le informazioni aggiornate su produzioni frutticole ed orticole;
- in loco (attuati su un campione di OP/AOP ed aziende aderenti definito in base ad un’analisi dei rischi, comunque almeno pari al 30% dell’aiuto richiesto, facendo in modo che ogni OP/AOP sia controllata almeno 1 volta ogni 3 anni): riguardano tutte le azioni realizzate nel PO nell’anno precedente (comprese quelle attuate presso le aziende dei soci).
Regione/AGEA può:
- escludere dal controllo alcuni interventi eseguiti presso aziende dei soci, in base ad un’analisi dei rischi che tenga conto di: entità della spesa (inferiore a 5.000 €); caratteristiche dell’intervento (considerato a basso rischio di inadempimento)
- chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata da OP, al fine di accertare in particolare: corretta attuazione di PO come approvato dal Servizio (comprese eventuali modifiche apportate in corso dell’anno); correttezza delle spese sostenute; sussistenza di ogni condizione necessaria per l’erogazione dell’aiuto (compreso il mantenimento dei requisiti di riconoscimento).
A conclusione dei controlli amministrativi ed in loco viene redatto un verbale, controfirmato dal rappresentante di OP/AOP, dove evidenziare: criteri di valutazione delle spese effettuate (se ritenute non congrue rispetto a quelle approvate si procede a nuova valutazione del PO); VPC dichiarato per il periodo di riferimento, ai fini della determinazione del Fondo di esercizio e dei requisiti di riconoscimento; eventuali elementi creati artificialmente per percepire gli aiuti UE
MIPAAF può esercitare ulteriori controlli per verificare: sussistenza dei requisiti di OP per beneficiare degli aiuti; utilizzo dei finanziamenti UE e nazionali nei termini previsti; progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di PO; efficienza ed efficacia delle azioni di OP/AOP rispetto a tali obiettivi, tenendo conto degli indicatori riportati nell’ambito di PO
MIPAAF invia a:
- Commissione UE entro il 15 Dicembre precedente l’avvio di PO una comunicazione circa importo dell’aiuto concesso;
- MEF una relazione sull’utilizzo delle risorse UE e nazionali, evidenziando le risorse riconosciute dalla Commissione e quelle da disimpegnare;
- Commissione UE la richiesta di rimborso del 60% dell’aiuto finanziario nazionale (AFN) concesso ad OP ricadenti in Regioni di scarsa aggregazione;
- MEF una comunicazione circa l’avvenuto rimborso da parte della Commissione UE, al fine di reintegrare il Fondo di rotazione delle somme da questo erogate
Entità aiuto:
Reg. 892/17, come modificato dal Reg. 1146/18, consente alla Commissione UE di elevare l’aiuto finanziario UE dal 50% al 60% per P.O. presentato da una OP riconosciuta in uno Stato membro dove il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola da parte della OP risulta inferiore al 20% del valore totale della produzione ortofrutticola in tale Stato membro nel periodo di riferimento All’esecuzione di P.O. non possono essere destinate risorse superiori al 75% del Fondo di esercizio (Esclusi Aiuti Finanziari Nazionali AFN), né ad ogni misura risorse superiori al 70% del Fondo di esercizio
MEF, con D.M. 4/5/2021, cofinanzia tramite il Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87, i programmi per anno 2021 delle OP ortofrutticole per 1.587.820,73 €. Tali risorse sono erogate in base alle richieste di rimborso inoltrate da AGEA, previa verifica di: sussistenza dei requisiti di legge da parte di OP beneficiaria; rispetto delle scadenze previste dalla normativa UE per l’utilizzo dei fondi.
MIPAAF:
- comunica eventuali riduzioni o restituzioni delle risorse UE decretate dalla Commissione al Fondo di rotazione, affinché possa provvedere ad adeguare la corrispondente quota del Fondo;
- trasferire al Fondo le corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate in caso di “restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione UE”;
- comunica a IGRUE (Ragioneria Generale dello Stato) la situazione vigente in merito all’utilizzo delle risorse UE e nazionali, evidenziando gli importi riconosciuti dalla Commissione e le eventuali somme da disimpegnare;
Contributo erogato da MIPAAF è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute da OP, AOP, filiali di OP (controllate almeno al 90%), soci di OP a partire dal 1 Gennaio e fino al 31 Dicembre successivo a quello di invio della domanda, per:
- investimenti materiali finanziati tramite Fondo di esercizio, mediante unico versamento o a rate secondo quanto riportato nel P.O. quali: strutture ed impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento, commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; investimenti agroaziendali; impianti di specie ortofrutticole con carattere pluriennale; macchinari ed attrezzature
- investimenti immateriali
- personale qualificato interno (esclusi componenti degli organi sociali di OP/AOP/filiale/cooperativa aderente) ed esterno impegnato nel fornire assistenza tecnica alle varie fasi della coltivazione, lavorazione, collocazione del prodotto sul mercato, al fine di migliorare/mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti o di protezione dell’ambiente o delle condizioni di commercializzazione, fino ad un massimo di 43.000 € (52.000 € se personale impiegato nel miglioramento commerciale) del costo onnicomprensivo (cioè retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi per missioni, vitto ed alloggio) del personale dipendente, purché presentata: lettera di incarico (sottoscritta dal legale rappresentante) indicante gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi di lavoro, i risultati attesi; time sheet, in cui riportato il tempo di lavoro impiegato da questo; buste paga e giustificativi del pagamento degli oneri (Nel caso di personale esterno: fatture). Se Servizio autorizza OP a rendicontare in modo forfetario le spese del personale, importo ammesso è quello riferito a parametri di figure professionali senza ulteriori spese documentate
- figure professionali esterne (in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza) impiegate nel fornire assistenza tecnica per migliorare/mantenere un elevato livello qualitativo delle produzioni e controllare le “procedure di conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell’ambito dei centri di lavorazione”
- consulenti di marketing (il cui numero è definito sulla base di un progetto specifico di marketing parte integrante del PO) dipendenti di OP/AOP/filiale chiamati a migliorare le condizioni di commercializzazione di OP ed in possesso di un livello di professionalità capace di:
- analizzare, diagnosticare e proporre iniziative volte a valorizzare la produzione inviata al punto vendita;
- realizzare contatti con responsabili dei punti vendita per gestire la politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità
- figure professionali esterne (in possesso di un certificato di abilitazione alla consulenza rilasciato nell’ambito del PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), chiamate a fornire assistenza tecnica per migliorare/mantenere un elevato livello di protezione dell’ambiente, la cui spesa massima ammissibile per “ettaro equivalente” è calcolata tenendo conto del tempo impiegato per realizzare uno specifico impegno ambientale o per rispettare un disciplinare
- spese generali di produzione, in particolare per miglioramento della qualità dei prodotti tramite innovazione di tecnica colturale delle piante arboree/ortive o tecnica di trattamenti del prodotto. Ammessi interventi che prevedono utilizzo di materiale vegetale di propagazione, purché in sede di rendiconto venga presentata una certificazione rilasciata da vivaista autorizzato attestante la conformità di tale materiale alla normativa UE, nazionale e regionale e la sua rintracciabilità
- spese generali riconosciute per la gestione di P.O. fino ad un massimo di 2% del Fondo di esercizio, comunque non oltre 180.000 €/anno (Nel caso di AOP le spese generali sono da considerare sommatoria di quelle delle singole OP aderenti, fino ad un massimo di 1.250.000 €)
Ammessi contratti di leasing, purché: prevedono la clausola del riacquisto; importo massimo riconosciuto sempre inferiore al valore di mercato del bene, nonché al netto di tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi
In alternativa all’acquisto, sono ammessi costi di locazione delle strutture e/o attrezzature se supportati da una perizia asseverata redatta da un tecnico iscritto all’ordine professionale, attestante la convenienza economica di tale scelta
Servizio può, “per evidenti e giustificati motivi”, riconoscere ulteriori spese, o importi forfetari, o valori massimi superiori (sempre rispettando i criteri di demarcazione con il PSR fissati dal Servizio stesso), comunicandolo a MIPAAF
Sono escluse spese per:
- contratti di sublocazione immobiliare e/o finanziaria, o subforniture, o subcommittenze
- noleggio/locazione di strutture e/o attrezzature i cui concedenti sono componenti degli organi sociali (salvo Assemblea) di OP/AOP o di società a questi riconducibili
- consulenze a titolo oneroso svolte da componenti degli organi societari e/o da società riconducibili ad OP/AOP
- personale impiegato in attività di tipo amministrativo/contabile riferibile ad attività ordinaria di OP/AOP
- compensi ai componenti degli organi sociali di OP/AOP, filiali e cooperative aderenti a OP/AOP
- fatture intestate a soggetti non soci di OP/AOP
- formazione e scambio di buone pratiche
- attività ordinarie di produzione
- costituzione di fondi comuni di investimento
- raccolta prima della maturazione o mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli
- sostenute prima del riconoscimento di OP/AOP, salvo spese per creare OP/AOP transnazionali
- bolli e competenze inerenti al conto dedicato
Sanzioni:
Se dal controllo emerge inosservanza dei criteri di riconoscimento: sospensione dei pagamenti da parte di AGEA + comunicazione di tale decisione al Servizio, affinché provveda a sospendere o revocare il riconoscimento ad OP
Se a conclusione del PO sono rilevate inadempienze alle prescrizioni fissate: aiuto dell’ultimo anno è ridotto in proporzione alla percentuale delle non conformità accertate
Spese che non rispettano i vincoli dell’equilibrio finanziario stabiliti nella Strategia nazionale: non ammesse a contributo se superano la tolleranza del 10% del limite stabilito per ogni azione
Se spese relative ad un’annualità del PO risultano inferiori al 50% della spesa approvata: perdita del diritto all’aiuto dell’anno in questione + recupero degli anticipi ed acconti erogati
Se il PO viene interrotto in modo volontario da OP/AOP prima della sua conclusione, anche a seguito della sospensione o revoca del loro riconoscimento, o scioglimento di OP/AOP: recupero degli aiuti versati, salvo quelli per le azioni pluriennali relative a soci aderenti ad un’altra OP che continua a realizzare le suddette azioni fino al raggiungimento degli obiettivi fissati
In caso di domanda di aiuto presentata in ritardo (comunque entro 100 giorni evidenziando “caso eccezionale”): aiuto ridotto di 1% per giorno di ritardo
In caso di errore palese contenuto nella domanda riconosciuto dal Servizio/AGEA correggibile in ogni momento: nessuna sanzione