GESTIONE CRISI ORTOFRUTTA

GESTIONE CRISI ORTOFRUTTA (Reg. 1308/13, 891/17, 892/17, 725/21; Legge 222/07; D.M. 30/9/20, 23/7/21; D.D.S. 20/7/21) (ortofr03)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), AGEA, Servizio Regionale Politiche Agroalimentari (Servizio), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), Organizzazioni Produttori (OP) ed Associazioni Organizzazioni Produttori (AOP) ortofrutticoli riconosciute che realizzano programmi operativi (PO), Enti caritativi (cioè qualsiasi Organismo riconosciuto ed autorizzato a svolgere attività caritatevoli), produttori agricoli.

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 891/17 e 892/17 ha definito le misure che gli Stati membri debbono adottare per prevenire e gestire le crisi del settore ortofrutticolo, quali:

  • formazione e scambio di buone pratiche
  • promozione e comunicazione, volte a diversificazione e consolidamento dei mercati ortofrutticoli, così da migliorare la competitività dei prodotti commercializzati da OP/AOP
  • modalità di ritiro dal mercato dei prodotti ortofrutticoli. Se questi sono ritirati “alla rinfusa”, senza distinzione di calibro, occorre applicare i requisiti minimi della categoria II,  mentre per i prodotti in miniatura vengono applicate le norme di commercializzazione vigenti, comprese quelle relative alla presentazione ed etichettatura. In mancanza di norme specifiche di commercializzazione occorre che i prodotti ritirati dal mercato: presentino caratteristiche specifiche della varietà e del tipo commerciale di appartenenza; siano interi, sani (esclusi prodotti affetti da marciume, o con alterazioni tali da renderli inadatti al consumo umano),  puliti (cioè privi di corpi estranei  visibili),  esenti da parassitosi o da danni provocati da parassiti, privi di umidità esterna anormale, privi di odore e/o  sapore estranei, sufficientemente sviluppati e maturati tenendo conto della loro natura (Stati membri possono fissare ulteriori requisiti complementari).

Al riguardo il Reg. 891/17 consente:

  • a Stato membro di non applicare nel suo territorio una o più delle suddette misure
  • di riportare, per motivi economici giustificati, i mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione della crisi al PO successivo, se il loro periodo di ammortamento risulta superiore alla durata del PO in questione

MIPAAF presenta alla Commissione UE entro il 15 Gennaio la richiesta di autorizzazione a concedere aiuti finanziari nazionali (AFN) nell’anno in corso per prodotti ortofrutticoli oggetto di crisi, evidenziando:

  • dati elementi comprovanti che la presenza di OP nella Regione in questione è particolarmente scarso (commercializzato da OP meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella Regione negli ultimi 3 anni)
  • informazioni su OP interessate (v. importo di contributo a loro versato; descrizione del loro Fondo di esercizio in termini di importo totale, aiuto finanziario UE e nazionale; contributi versati da OP e da loro soci)
  • delimitazione della Regione in base a criteri oggettivi (caratteristiche agronomiche, potenziale ortofrutticolo, struttura amministrativa) da non modificare per almeno 5 anni, in quanto soltanto prodotti ortofrutticoli ottenuti in tale realtà beneficiano di AFN

In caso di intervento di AFN, OP dovrà modificare il PO per beneficiare di tale aiuto.

MIPAAF può altresì:

  • adottare disposizioni complementari in merito all’erogazione di AFN, compresi pagamenti anticipati e parziali entro il 1° Gennaio del 2° anno successivo a quello di esecuzione del PO
  • chiedere ad UE il rimborso  di AFN erogato, previa notifica del P.O. attuato da OP ed allegando documenti attestanti il soddisfacimento delle condizioni prescritte in 3 dei 4 anni precedenti. Commissione decide al riguardo entro 3 mesi, salvo richiesta di informazioni supplementari. Commissione può respingere la richiesta se: risultano disattese le norme sull’autorizzazione e rimborso di AFN; non rispettate le disposizioni in materia di OP, Fondi di esercizio, P.O. Se invece rimborso di AFN viene approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione.

MIPAAF con D.M. 30/9/2020, come modificato con D.M. 23/7/2021, ha stabilito che OP/AOP, per prevenire e gestire le crisi nel settore ortofrutticolo, debbono riportare all’interno dei propri PO le seguenti misure:

  • investimenti che rendono più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato (OP deve fornire elementi atti a giustificarne la necessità)
  • azioni di promozione e comunicazione (escluso qualunque azione contenente forme di sconto sulla quantità e sul prezzo) volte a: prevenire e gestire eventuali crisi di mercato “con iniziative promozionali e comunicative dedicate e continuative”; “negoziare, attuare e gestire protocolli fitosanitari con Paesi Terzi”
  • reimpianto di frutteti a seguito di obbligo di estirpazione deciso dal SFR per ragioni sanitarie o fitosanitarie, da attuarsi solo:
    • nelle aree delimitate dal provvedimento di estirpazione obbligatoria;
    • per specie arboree riportate in Allegato I di Direttiva 2008/90/UE (Escluso olivo, ma compresi impianti di actinidia e kaki). Regione può limitare il reimpianto a determinate specie o varietà
  • ritiro dei prodotti ortofrutticoli dal mercato per essere destinati a:
    • distribuzione gratuita a favore di opere di beneficenza ed Enti caritativi riconosciuti in base alla normativa nazionale/regionale, accreditati da AGEA ed iscritti in uno specifico Elenco nazionale tenuto da AGEA (Elenco pubblicato sul suo sito istituzionale), previa verifica di: loro iscrizione nel registro delle Organizzazioni del volontariato istituito dalla Regione; compatibilità dei loro scopi statutari con quello della distribuzione gratuita agli indigenti; adeguatezza delle strutture (anche organizzative) in loro possesso alla capacità distributiva giornaliera. Prodotti ritirati dal mercato distribuiti solo alle persone indigenti, anche sotto forma di prodotto trasformato, purché: loro cessione all’industria di trasformazione da parte di OP non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie UE interessate; operazione preventivamente autorizzata dal Servizio; venga impedita la possibilità di reimmettere i prodotti ritirati sul mercato”; alcool ottenuto dalla distillazione del prodotto usato solo per scopi industriali o energetici. MIPAAF con D.M. 23/7/2021 consente per anno 2021 di limitare controllo su almeno 10% dei quantitativi interessati da ogni OP destinati alla distribuzione gratuita
    • realizzazione di biomassa a fini energetici;
    • alimentazione animale;
    • trasformazione industriale “no food” (compresa distillazione in alcool);
    • biodegradazione o compostaggio (solo se OP/AOP dimostra ad AGEA impossibilità di ricorrere alle altre destinazioni)

Servizio verifica che il ritiro dei prodotti dal mercato:

  • non costituisca uno sbocco alternativo al mercato per questi;
  • non perturba la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;
  • non provoca un impatto negativo sull’ambiente o sugli aspetti fitosanitari

Per poter ricevere l’aiuto UE, OP presenta in sede di rendiconto documenti giustificativi attestanti:

  • quantitativi commercializzati da OP;
  • quantitativi ritirati dal mercato di ogni prodotto;
  • destinazione finale di ogni prodotto (allegare certificato di presa in consegna dei prodotti ritirati per: distribuzione gratuita; distillazione; alimentazione animale);
  • riepilogo delle operazioni di ritiro;
  • provenienza dei prodotti ritirati solo da soci produttori

AGEA realizza un portale informatico al fine di: gestire e monitorare le operazioni di ritiro dal mercato; facilitare forme di collaborazione tra OP ed Enti caritativi riconosciuti

  • contratti di assicurazione redatti in modo conforme alla normativa UE e nazionale in materia, non integrativi di polizze stipulate da OP su altre linee di finanziamento e destinati a coprire le perdite commerciali subite da OP per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci oggetto di riconoscimento di OP
  • sostegno per spese amministrative di costituzione di Fondi di mutualizzazione, nonché contributi finanziari per la loro ricostituzione
  • fornitura servizi di orientamento (coaching), a favore di altre OP o AOP o gruppi di produttori riconosciuti, Associazioni produttori o singoli produttori situati in Regione con tasso di organizzazione inferiore al 20% nei 3 anni precedenti l’attuazione di PO (Singoli produttori non aderenti ad OP possono beneficiare di orientamento anche se ubicati in Regioni con tasso di organizzazione superiore al 20%). Azione mai esternalizzata
  • raccolta prima della maturazione, o mancata raccolta degli ortofrutticoli autorizzata da Regioni, previa comunicazione a MIPAAF, “in condizioni di particolare gravità”

AGEA esegue controlli sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato (di 1° livello su almeno 10% del prodotto ritirato per operazioni di beneficenza e di 2° livello anche presso destinatari dei prodotti ritirati), mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

Entità aiuto:

Per le azioni di prevenzione e gestione delle crisi di OP, a cui è riservato non oltre il 20% del costo di PO, sono riconosciute le seguenti spese:

  • reimpianto di frutteti oggetto di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie decise da SFR ed attività connesse (compreso l’acquisto di materiale vivaistico o propagativo certificato) mai oltre il 20% della spesa annuale del PO;
  • investimenti per la gestione dei volumi tramite locazione di impianti di stoccaggio e celle per la frigoconservazione dei prodotti, purché dimostrato che tale investimento sia necessario per prevenire o far fronte alle crisi in atto;
  • azioni di promozione e comunicazione, comprese spese sostenute da OP/AOP nella UE per attività di negoziazione, attuazione e gestione di protocolli fitosanitari con Paesi Terzi;
  • ritiro dei prodotti dal mercato per essere destinati agli utilizzi di cui sopra. In caso di ritiri per distribuzione gratuita agli Enti caritativi, il contributo UE si limita all’importo connesso ai prodotti smaltiti. Se gli Enti caritativi intendono distribuire il prodotto trasformato possono coprire le spese di trasformazione mediante pagamento in natura o ricorrendo all’intervento dello Stato. Servizio con DDS 328 del 20/7/2021 determina ammontare massimo per ritiri da mercato di radicchio tondo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, comunicandolo a MIPAAF ed AGEA;
  • assicurazione del raccolto;
  • spese amministrative per costituzione fondi di mutualizzazione sostenute con risorse UE, purché: nel limite di 5%, 4%, 2% del contributo di OP al fondo nel 1°, 2°, 3° anno di esercizio (se sostegno UE richiesto solo nel 2° e 3° anno di esercizio del Fondo limite di 4% e 2%) concesso 1 sola volta nei primi 3 anni di esercizio del Fondo. Stato membro può fissare massimali per importi concedibili ad OP per sostegno al Fondo;
  • raccolta prima della maturazione e mancata raccolta di prodotti ortofrutticoli;
  • organizzazione e prestazione del servizio di coaching, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del fornitore del servizio

Sono escluse spese in caso di:

  • spostamento della tipologia di investimenti per gestione dei volumi dalla parte ordinaria del PO alla parte inerente alle misure di crisi;
  • superamento del limite del 20% come accertato da Op in base ai quantitativi di prodotto non messi in vendita dall’inizio della campagna

A seguito della crisi generata da COVID19 Commissione UE con Reg. 725/21 consente di:

  • non eseguire controlli in loco per il riconoscimento delle OP
  • non applicare nel 2021 norma che prescrive il controllo su ogni OP e AOP che attua PO tramite visita in loco almeno 1 volta ogni 3 anni
  • eseguire controlli in loco su almeno 10% dell’importo totale di aiuto richiesto per anno 2020
  • sostituire nel 2021 le visite in loco presso aziende socie di OP che realizzano azioni nell’ambito di PO con altri tipo di controllo definiti da Stati membri (quali: fotografie geolocalizzate; fotografie datate; relazioni datate sulla sorveglianza eseguita con droni; controlli amministrativi; video conferenze con beneficiari)
  • limitare a Stati membri per anno 2021 controlli su tutti i prodotti ritirati, indipendentemente dalla loro destinazione, ad una percentuale inferiore a quella prevista (comunque superiore a 10% dei quantitativi rappresentati da OP durante campagna di commercializzazione). Controllo attuato presso OP o presso destinatari dei prodotti, anche avvalendosi di sistemi di controllo alternativi a quelli in loco. Se dai controlli emergono irregolarità Stati membri eseguono controlli supplementari

Sanzioni:

Se a seguito dei controlli sono rilevate irregolarità nelle operazioni di ritiro, in particolare nel rispetto delle norme di commercializzazione o dei requisiti minimi di qualità (superate le tolleranze stabilite): sanzione pari all’importo del contributo se i prodotti ritirati risultati non conformi sono inferiori al 10% (a 2 volte l’importo del contributo se il quantitativo non conforme è compreso tra 10% e 25%; all’importo del contributo per l’intero quantitativo ritirato se il prodotto non conforme supera il 25%).

Se i prodotti non vengono smaltiti come stabilito dallo Stato membro, o se il loro ritiro o destinazione provoca un impatto ambientale negativo o ha conseguenze fitosanitarie: spese per le operazioni di ritiro non sono riconosciute.

Se dai controlli di 1° e 2° livello emergono irregolarità imputabili ai destinatari dei prodotti ritirati: questi non possono più ricevere prodotti ritirati per 1 o più campagne, in funzione della gravità delle irregolarità commesse + rimborso di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto

OP che ha comunicato l’inammissibilità di una determinata superficie ai fini della “raccolta verde” o “mancata raccolta”, o la “raccolta verde” o “mancata raccolta” non è stata interamente eseguita sulla superficie indicata, o il prodotto ottenuto dalla “raccolta verde” non è stata denaturato, o a causa di tale azione si è registrato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie: sanzione pari all’importo dell’indennità percepita per “raccolta verde” o “mancata raccolta” sulla superficie oggetto di inadempienza + mancato riconoscimento degli importi per cui si è chiesto l’aiuto.

 

 

 

 

 

 

 

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