PROFILASSI SCRAPIA OVINA (Reg. 25/11/15; D.M. 08/04/99) (igizoo33)
Soggetti interessati:
Allevatori di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi
Iter procedurale:
Ministero della Salute con DM 25/10/2015 stabilito modalità attuative del Piano Nazionale e Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapia classica degli ovini, comprendente:
- obiettivi del Piano relativi a: eradicazione di scrapia classica di ovini; creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapia classica; tutela della salute umana ed animale. Obiettivi da conseguire mediante incremento nelle greggi della frequenza di allele ARR, ottenuto mediante: selezione e disseminazione di riproduttori resistenti; progressiva diminuzione della frequenza di allele ARQ; eliminazione di allele VRQ, tramite divieto di impiegare riproduttori portatori di tale allele
- modalità operative per gruppi di ovini da sottoporre a piano di selezione genetica:
- procedura di registrazione obbligatoria di ovini maschi destinati alla riproduzione (indipendentemente dalla loro età) e di femmine destinate a gruppi di monta autorizzati; presenti in allevamento prima di 27/01/2016, su cui applicare selezione genetica. Animali da sottoporre a test di genotipizzazione identificati mediante: marchio auricolare o tatuaggio ad orecchio, da apporre prima di esecuzione test; identificativo elettronico da apporre dopo esecuzione di test in base a decisione di allevatore di destinare o meno tali animali alla rimonta. A tal fine Banca Dati Nazionale Zootecnica (BDN) emette codice identificativo di animale da riportare sui marchi o sui identificativi elettronici, forniti ad allevatori per loro applicazione su animali (verificare corretto abbinamento di animale con codice identificativo emanato da BDN)
- proprietario/detentore di animali provvede a registrazione in BDN di tutte le informazioni relative ai singoli capi ovini (maschi e femmine) identificati elettronicamente, a fini di genotipizzazione (compresa nascita, morte, movimentazione). Veterinario ASL registra in BDN dato di genotipizzazione. Responsabile stabilimento di macellazione registra in BDN informazioni relative ad animali macellati
- procedura di genotipizzazione. Maschi in età riproduttiva destinati a rimonta sottoposti a prove di genotipizzazione prima del loro accoppiamento e poi identificati. Femmine riproduttrici identificate con stesse modalità, previa autorizzazione da parte dei Servizi veterinari ASL competenti, al fine di costituire gruppi di monta, purchè iscritte a Libri genealogici, o appartenenti a razze con basso livello di resistenza, o a razze autoctone o a rischio di estinzione
- selezione di riproduttori riguarda arieti identificati elettronicamente, registrati in BDN, in possesso del certificato di genotipizzazione, classificati come: riproduttori resistenti omozigoti cioè montoni e pecore con allele ARR/ARR); riproduttori resistenti eterozigoti (montoni e pecore con allele ARR/ARQ, ARR/AHQ, ARR/ARH, ARR/ARK) ammessi a fini di rimonta interna fino a 27/01/2021 (fino a 27/01/2023 in caso di capi iscritti a Libro genealogico); riproduttori suscettibili (cioè montoni e pecore senza allele ARR) ammessi a fini di rimonta interna fino a 27/01/2019. Obiettivo del Piano è quello di arrivare a greggi di soli montoni resistenti omozigoti
- eliminazione obbligatoria degli animali portatori di allele VRQ, la cui presenza annotata in registro stalla, non trasferiti solo per essere destinati a macellazione o castrazione, entro 30 giorni da determinazione genotipo
- certificazione genetica del gregge, in funzione del grado di resistenza genetica nei confronti di scrapie. Si avranno: greggi di livello I (se composte solo da capi con genotipo ARR/ARR); greggi di livello IIa (se impiegati nella monta solo arieti con genotipo ARR/ARR da almeno 6 anni); greggi di livello IIb (se impiegasti nella monta solo arieti con genotipo ARR/ARR da almeno 3 anni); greggi di livello III (se impiegati nella monta solo arieti con almeno 1 ARR); greggi di livello IV (se non rientrano nei precedenti livelli). Solo greggi con livello I beneficiano di status di resistenza alla scrapie e non necessitano di genotipizzazione riproduttori (salvo maschi venduti da vita). Piano di selezione genetica deve spingere allevatori ad acquisire un livello sanitario superiore per proprie greggi. Raggiunto livello II si ha sospensione di genotipizzazione, salvo controlli a campione di Servizio veterinario ASL e per maschi venduti in vita. Utilizzo promiscuo di arieti è consentito solo per soggetti resistenti o tra greggi di pari livello sanitario
- riproduttori introdotti nel gregge, non debbono compromettere livello di certificazione genetica raggiunta, ma migliorarne il profilo di resistenza ascrapie. Arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita, o usati come donatori di sperma. Maschi da introdurre debbono essere certificati ed avere genotipo coerente con certificazione genetica del gregge (priorità ad arieti resistenti omozigoti). Femmine da riproduzione debbono provenire da gregge con livello di certificazione genetica superiore (femmine resistenti omozigote in greggi di livello II, femmine resistenti omozigote ed eterozigote in greggi di livello II).
- condizioni per realizzare prove di genotipizzazione su animali identificati prima di accoppiamento, comprendenti:
- prove eseguite presso laboratori di Istituti Zooprofilattici Sperimentali o laboratori riconosciuti e autorizzati da Ministero. Regioni comunicano a Ministero nominativo dei laboratori a cui si intende affidare prove di genotipizzazione
- raccolta e flusso dei dati relativi ad attività di genotipizzazione, inviati entro giorno 20 di mese successivo da Regione e da ASSONAPA a Banca Dati Nazionale di Selezione Genetica (BDNSG) istituita presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino,
- funzioni assegnate ai diversi livelli di controllo con particolare riferimento a:
- Ministero della Salute, che deve:
- verificare congruità di obiettivi ed attività dei Piani Regionali con Piano nazionale e direttive UE
- provvedere a fornire informazioni richieste da Commissione UE
- stipulare convenzione con Istituto Superiore di Sanità
- vigilare su corretta attuazione dei Piani, provvedendo a loro eventuali modifiche
- verificare periodicamente, tramite controlli documentali o in loco, realizzazione dei Piani Regionali
- diffondere sul territorio nazionale gli indirizzi operativi del Piano
- Commissione nazionale di coordinamento, istituita presso Ministero, che deve:
- predisporre relazione annuale sui risultati del Piano nazionale
- definire strategie di divulgazione del Piano nazionale
- fornire supporto tecnico economico a Regioni nell’attuazione dei loro Piani
- esercitare supervisione su attività di Regioni nell’attuazione di selezione genetica
- garantire aggiornamento degli schemi di selezione e qualifiche di allevamento, in base ad evoluzione delle conoscenze tecnico scientifiche
- indicare e coordinare uso di idonee metodiche per certificazione genetica di singolo capo e qualifica acquisita da greggi aderenti al Piano nazionale
- fornire a Ministero supporto per aggiornamento degli allegati al Piano
- Regione, che deve:
- predisporre entro 27/07/2016 ed attuare Piani regionali di selezione genetica tenendo conto delle caratteristiche specifiche di realtà zootecnica locale
- gestire aspetti amministrativi e finanziari del Piano
- assolverare compiti di carattere finanziario ed epidermiologico imposti da Ministero
- redigere entro 31 Marzo relazione annuale su attività svolta e sui risultati conseguiti da inviare a Ministero
- incentivare formazione ed informazione sul territorio
- Istituto Superiore di Sanità, che deve:
- fornire supporto tecnico scientifico a Ministero per attuazione del Piano
- valutare diverse metodologie di analisi genetiche utilizzabili, al fine di migliorare accuratezza ed efficienza dei risultati
- organizzare studi finalizzati a verificare precisione delle procedure utilizzate dai laboratori ufficiali
- svolgere attività ispettiva presso laboratori su richiesta del Ministero della Salute, anche al fine di rilasciare autorizzazioni ad esecuzione di analisi genetiche
- fornire consulenza ai laboratori che effettuano le analisi
- effettuare contro analisi su campioni oggetto di contenzioso
- Centro di referenza nazionale per encefalopatie animali e neurologiche comparate (CEA), che deve:
- fornire consulenza tecnico scientifica al Ministero
- mantenere BDNSG, garantendo raccolta, verifica ed elaborazione dei dati
- garantire registrazione del dato di genotipizzazione di ogni animale in BDNSG
- predisporre tracciati necessari al trasferimento dei dati relativi a Piani regionali
- inviare a Ministero, entro giorno 20 di 2° mese successivo a chiusura trimestre, report su stato di avanzamento dei Piani di selezione genetici
- fornire al Ministero dati su andamento del Piano
- ASSONAPA, che deve:
- organizzare e gestire aspetti tecnici del Piano di selezione per le aziende iscritte a Libro genealogico, sotto coordinamento dei Servizi veterinari ASL competenti per territorio
- comunicare ogni anno a Regione risultati delle attività svolte anno precedente, e programmazione anno successivo per allevamenti iscritti in Libro genealogico
- garantire esecuzione dei prelievi ufficiali presso aziende iscritte in Libro genealogico da parte di Associazione allevatori, tramite veterinari/tecnici autorizzati
- garantire che veterinari/tecnici autorizzati di Associazione allevatori: registrano ed identificano capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione; inviano campioni a laboratorio di analisi (utilizzare scheda Allegato III pubblicata su GU 21/16)
- comunicare ad allevatori, Regione, Servizi veterinari ASL esiti delle prove di genotipizzazione eseguite sui capi iscritti in Libri genealogici
- detenere dati inerenti genotipizzazioni condotte in aziende inserite in Libro genealogico
- inviare dati di genotipizzazione a BDNSG e Regione di competenza
- laboratori di Istituti Zooprofilattici Sperimentali e laboratori autorizzati che debbono:
- eseguire analisi di genotipizzazione nei termini fissati
- rilasciare referto a proprietario/persona delegata di animali
- inviare dati di genotipizzazione entro giorno 20 del mese successivo a trimestre a BDNSG
- Servizio Veterinario di ASL, che deve:
- vigilare su realizzazione del Piano in tutte le aziende obbligate ad aderire alla selezione (in particolare verificare che tutti gli arieti siano identificati, abbiano genotipo compatibile con livello di certificazione di azienda)
- ricevere ed usare dati di genotipizzazione inviati da ASSONAPA
- vigilare su adempimenti previsti dal DM 23/11/2015
- eseguire prelievo di campioni per genotipizzazione da greggi soggetti al Piano (usare scheda Allegato III pubblicata su GU 21/16)
- comunicare ad allevatore esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza
- certificare situazione genetica di singolo capo, rilasciando un apposito certificato, che deve accompagnare animale in ogni suo spostamento
- disporre eliminazione o castrazione di soggetti con genotipo indesiderato
- registrare in BDN livello di certificazione genetica di azienda (da aggiornare almeno ogni anno)
- vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative a spostamenti (in entrata ed in uscita) da azienda di animali da vita sottoposti a Piano (riportare in Mod 4 livello di certificazione genetica nel riquadro E “attestazioni sanitarie”)
- autorizzare costituzione gruppi di monta, verificando, almeno ogni anno, loro coerenza con autorizzazione concessa
- verificare rispetto del livello di certificazione genetica raggiunta ed il miglioramento del profilo genetico del gregge
- eseguire sorveglianza su andamento del Piano, tramite esecuzione di:
- campionamenti (casuali o mirati) per accertare: livello di certificazione genetica raggiunta; rispetto delle prescrizioni in tema di utilizzo arieti ed introduzione di riproduttori
- prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessità, o su richiesta di Ministero
Adesione a Piano è obbligatoria per aziende iscritte a Libri genealogici o registri anagrafici, nonché per tutte le altre aziende commerciali del settore ovino, con esclusione di quelle che allevano ovini solo per autoconsumo, o i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti.
Ministero può sempre modificare modalità di esecuzione del DM 25/11/2015, in funzione di evidenze scientifiche evoluzione epidemiologica, risultati delle valutazioni del rischio da parte di CEA.
Allevatori hanno obbligo di denunciare i casi sospetti di scrapie su ovini e caprini di età superiore a 12 mesi ad ASL che deve procedere a:
- sequestro di allevamento
- identificazione di tutti gli ovi-caprini presenti in allevamento
- isolamento degli animali sospetti da quelli sani
- divieto di spostamento animali da allevamento
- distruzione di placente e disinfezione delle aree destinate ai parti
- immediato abbattimento di animali sospetti con prelievo di campioni, da inviare ad Istituto Zooprofilattico per esami diagnostici, corredati da scheda clinica (Modello riportato su G.U. 120/99). In caso di risultato positivo, campioni inviati a CEA che se conferma risultato, informa Ministero Salute, Regione, ASL
- distruzione delle carcasse di animali abbattuti mediante incenerimento
- se conferma presenza di scrapia, esecuzione di indagini epidemologiche sul territorio
Provvedimenti revocati da ASL se esami diagnostici forniscono esito negativo.
Estinzione focolai di scrapia Ministero Salute e CEA.
Entità aiuto:
Animali abbattuti a causa di scrapia hanno diritto ad indennizzo, al netto di introiti derivanti da macellazione, secondo quanto previsto da Legge 218/88 (vedi scheda “indennità abbattimento animali”).
Oneri derivanti da DM 25/11/2015 gravano su bilancio di Stato, sotto forma di anticipazione di confinanziamento UE per esecuzione di genotipizzazione.
Sono a carico di proprietario/detentore di animali tutte le attività di genotipizzazione che non rientrano nel DM 25/11/2015, compresa spesa per identificazione di animale.