PRODOTTI SFUSI ED ALLA SPINA (D.M. 22/9/21; L.R. 24/18; D.G.R. 3/5/21; D.D.S. 9/6/21) (commag30)
Soggetti interessati:
Ministero Transizione Ecologica (MITE), Servizio Regionale P.F. Credito, cooperazione, commercio e tutela dei consumatori (Servizio)
Micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio ed attività di somministrazione di alimenti e bevande (SAB) che intendono aprire nuovi negozi o realizzare punti vendita specifici in esercizi commerciali già esistenti per la vendita di prodotti sfusi o alla spina di tipo alimentare (pasta, riso, cereali, legumi, biscotti, sale, frutta secca, zucchero, olio, caramelle, caffè, surgelati), detersivi di tutte le tipologie, latte crudo intero, cibo per animali, bevande alcoliche (quali vino e birra) ed analcoliche (quali succhi di frutta), bibite varie, purché al momento di invio della domanda:
- in possesso di autorizzazione amministrativa o SCIA per esercizio commerciale oggetto di domanda
- aventi un volume di affare inferiore a 2.000.000 €, come desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata (nel caso di subentro, volume di affari di riferimento è quello di impresa cedente, mentre in caso di nuova impresa il volume di affari non è indicato)
- garantiscono adeguata informazione su: origine e specificità dei prodotti venduti (in particolare per produzioni di qualità, biologiche, naturali, filiera corta); trasparenza dei prezzi
Escluse imprese che svolgono:
- attività commerciali, quali: vendita non rivolta al pubblico (spacci interni); vendita di merci prodotte in proprio da parte di agricoltori ed artigiani; attività che prevedono la trasformazione dei prodotti; distributori automatici; commercio elettronico; rivendita dei carburanti; commercio all’ingrosso; commercio su aree pubbliche senza strutture stabilmente fissate al suolo (v. box, chioschi); vendita promiscua
- forme speciali di vendita di cui alla L.R. 27/09
Iter procedurale:
MITE con D.M. 22/9/2021 ha definito misure per incentivare uso di prodotti sfusi ed alla spina tramite concessione di contributi ad esercizi commerciali di vicinato ed a quelli di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti sfusi ed alla spina (compreso utilizzo dello stesso contenitore per acquisti plurimi tramite sistema cauzionale) o aprono nuovi negozi destinati solo alla vendita di prodotti sfusi, purché mantenuta attività di vendita per almeno 3 anni, pena revoca aiuto
Imprese interessate presentano a MITE richiesta di contributo con firma digitale entro 60 giorni da attivazione piattaforma informatica sul sito www.miniambiente.it per spese sostenute nel 2020 (30/4/2022 per spese sostenute nel 2021), riportando: dati anagrafici; tipologia di esercente; dichiarazione di sussistenza dei requisiti prescritti; finalità delle spese sostenute rientranti tra quelle ammissibili; ammontare del contributo richiesto; dichiarazione di non beneficiare di altre agevolazioni per stesse voci di spesa e di rispettare le condizioni previste in materia di aiuti in regime “de minimis” (cioè impresa non può beneficiare nell’ambito di tale regime di contributi in 3 anni per oltre 200.000 €); impiego di contenitori utilizzati e riutilizzati; dichiarazione che contenitori per prodotti alimentari rispettano normativa vigente in materia. Allegare, pena esclusione della domanda, copia di: documento di identità in corso di validità del richiedente; codice fiscale di questo; fatture/ricevute attestanti spese sostenute oggetto di richiesta di aiuto; “attestazione dell’effettività ed attinenza delle spese sostenute”
MITE, a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti, comunica ad interessato, entro 90 giorni da invio domanda, riconoscimento o meno del contributo (con relativo importo spettante) secondo ordine cronologico di invio delle domande, fino ad esaurimento delle risorse.
Beneficiari debbono inviare al MITE, entro 31 Gennaio per i 3 anni successivi al versamento del contributo, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante mantenimento di attività di vendita. MITE dispone controlli su interventi finanziati per accertare mantenimento dei requisiti e vincoli previsti dal bando
Regione con LR 24/18 intende promuovere la diffusione di negozi per la vendita di prodotti sfusi e alla spina, al fine di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti.
Negozianti debbono garantire un’adeguata informazione su: origine e specificità dei prodotti venduti (in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e della filiera corta); prezzi applicati.
Regione istituisce e cura la pubblicazione sul proprio sito internet del Registro dei negozi dei prodotti sfusi e alla spina delle Marche, suddiviso per Provincia e città. A tal fine la Giunta Regionale acquisito il parere della competente Commissione consiliare, adotta una delibera in cui specificare:
- requisiti che negozi debbono possedere ai fini dell’iscrizione nel Registro
- controlli da eseguire nei confronti dei negozi iscritti nel Registro
- campagna di informazione e sensibilizzazione (anche on-line sui siti istituzionali della Regione e degli Enti locali) volta a promuovere la diffusione di tale tipologia di negozi
Regione concede contributi per l’apertura di nuovi negozi o per l’estensione negli esercizi commerciali esistenti della vendita di prodotti sfusi o alla spina. A tal fine la Giunta Regionale entro il 30 Giugno adotta, acquisto il parere della competente Commissione consiliare, il programma annuale degli interventi, che per anno 2021 è stato approvato con DGR 532 del 3/5/2021, in cui si prevede la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese commerciali e SAB che, a seguito della emanazione con DDS 153 del 9/6/2021 di un bando ad evidenza pubblica, inviano entro il 26/7/2021 al Servizio, tramite PEC (regione.marche.finanzcom@e.marche.it) domanda in bollo per singolo esercizio (modello predisposto da Servizio), sottoscritta con firma digitale, riportando: dicitura “L.R. 24/18 bando per la concessione dei contributi per la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi ed alla spina Anno 2021”; nome, indirizzo, Comune, codice fiscale/partita IVA del richiedente. Allegare a domanda:
- elenco delle spese da sostenere, corredato dai relativi preventivi firmati dalle ditte fornitrici e/o copia delle fatture dei lavori/acquisti già effettuati a partire dal 1/1/2020;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che impresa: non ha mai percepito o non ha percepito negli ultimi 3 anni (a partire dal 26/7/2021) contributi pubblici UE, nazionali o regionali per stessa unità locale (fa fede data di concessione del contributo); è in regola con il regime “de minimis”;
- copia dell’autorizzazione amministrativa o dichiarazione di inizio attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) inviata al Comune
Servizio istruisce entro 90 giorni le domande presentate (chiedendo eventuale regolarizzazione della firma autentica od integrazione dei documenti inviati o chiarimenti su investimenti da fornire entro 15 giorni), escludendo quelle: incomplete od erronee (salvo che dato mancante/errato non sia desumibile dal contesto della domanda stessa); mancanti della firma e/o di copia del documento di identità valido; mancanti della documentazione prescritta dal bando o dei documenti/chiarimenti richiesti dal Servizio nei tempi prescritti; riguardanti più esercizi commerciali; inviate fuori dai termini fissati o con modalità diverse da quelle prescritte
A conclusione dell’istruttoria, Servizio redige una graduatoria unica regionale, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- nuovi esercizi commerciali che hanno iniziato l’attività di vendita prevalente dei prodotti sfusi ed alla spina dopo il 1/1/2021 e prima di invio della domanda: 50 punti
- esercizi commerciali dediti alla vendita prevalente di prodotti sfusi ed alla spina già in attività al 1/1/2020: 45 punti
- esercizi commerciali dediti alla vendita di prodotti sfusi tramite realizzazione di apposito spazio (corner) e/o di prodotti alla spina: 30 punti
- esercizi commerciali e SAB i cui titolari hanno età compresa tra i 18 ed i 35 anni: 10 punti. Punteggio assegnato in caso di: società in nome collettivo e società semplici se almeno 1 dei soci possiede tale requisito; società in accomandita semplice se almeno 1 socio accomandatario possiede tale requisito; società semplificata a responsabilità limitata se titolare possiede tale requisito. Priorità non assegnata in caso di società semplice a responsabilità limitata e società per azioni
- tipologia di prodotto sfuso od alla spina venduto (distinto tra: alimentari; detersivi; latte; cibo per animali; bevande): 10 punti per ogni tipologia
- esercizi commerciali e SAB in cui, al momento di invio della domanda, sono stati eseguiti e fatturati lavori ed acquisti per almeno il 70% dell’investimento preventivato: 5 punti
- esercizi commerciali e SAB in cui, al momento di invio della domanda, sono stati eseguiti e fatturati lavori ed acquisti per il 100% dell’investimento preventivato: 10 punti
- esercizi commerciali e SAB che non hanno mai percepito contributi pubblici in base alle leggi UE, nazionali, regionali per stessa unità/locale: 30 punti
- esercizi commerciali e SAB che hanno sospeso attività a causa di COVID19: 10 punti
A parità di punteggio, priorità sarà assegnata a:
- soggetti che negli ultimi 3 anni (a partire dal 26/7/2021) non hanno ottenuto altre agevolazioni su leggi UE, nazionali e regionali per stessa unità locale (fa fede data di concessione del contributo)
- rapporto più alto tra entità dell’investimento ammissibile e numero di abitanti del Comune sede dell’esercizio oggetto di contributo
- ordine cronologico di trasmissione della domanda tramite PEC
Se in sede di controllo si accerta la non veridicità di quanto dichiarato in domanda, Servizio ridefinisce la graduatoria, con possibile uscita della domanda dalla graduatoria finanziabile e quindi revoca del contributo
Servizio comunica entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria agli interessati l’avvenuta concessione dei contributi o i motivi del diniego
Beneficiario deve, pena revoca del contributo:
- completare progetto (cioè “tutti i beni vengono fatturati, consegnati ed installati, opere eseguite, fatture quietanzate”) entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria su BUR, in modo conforme a quello approvato
- comunicare preventivamente, tramite PEC, eventuali varianti al Servizio, che le autorizza, previa verifica del mantenimento dei requisiti sostanziali del progetto e del non incremento del contributo approvato. Se invece variante determina una riduzione della spesa, Servizio determina nuova entità del contributo, “previa verifica della conformità dell’intervento realizzato, del contenuto e dei risultati conseguiti”
- presentare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il rendiconto delle spese sostenute, allegando:
- dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che impresa non ha percepito, né richiesto altri contributi sulle fatture oggetto di contributo (Modello predisposto dal Servizio)
- elenco delle fatture quietanzate
- copia delle fatture quietanzate tramite bonifico bancario o assegno circolare o carta di credito, corredata da estratto conto bancario attestante effettivo accreditamento a favore del fornitore. Esclusi pagamenti in contanti e documenti diversi dalle fatture (v. scontrini fiscali)
Servizio emette decreto di liquidazione del contributo entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, previa esecuzione di eventuali controlli in loco per accertare effettivo svolgimento del progetto e veridicità di quanto dichiarato in domanda
Giunta Regionale, a partire dal 2020, presenta all’Assemblea consiliare una relazione attestante lo stato di attuazione della LR 24/18 ed i risultati conseguiti nell’utilizzo dei prodotti alla spina, evidenziando per ogni progetto realizzato:
- tipologia degli investimenti attivati
- indicazione della tipologia e della quantità di prodotti alla spina commercializzati
- entità della riduzione di imballaggi derivanti dall’uso dei prodotti alla spina per settore merceologico
- eventuali criticità rilevate in fase di attuazione
Entità aiuto:
D.M. 22/9/2021 prevede per gli anni 2020 e 2021 lo stanziamento di 20.000.000 €/anno per la concessione di un contributo sulle spese sostenute (come attestato da specifica dichiarazione rilasciata da: revisore legale iscritto nel corrispondente registro; professionista iscritto in Albo dei dottori commercialisti o dei periti commerciali; responsabile del CAAF) da strutture commerciali di vicinato o da medie e grandi strutture nel limite massimo di 5.000 €/punto vendita per:
- apertura di nuovi negozi destinati solo alla vendita di prodotti sfusi, o adeguamento di locali (compresa progettazione e realizzazione di spazi dedicati) o acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi (compreso arredamento o allestimento di punto vendita o spazio dedicato);
- iniziative di informazione, comunicazione e pubblicità di iniziativa
Escluse spese sostenute per: acquisto dei prodotti alimentari o detergenti venduti; igienizzazione dei contenitori in cui venduti tali prodotti
Contributo in oggetto non è cumulabile con altre agevolazioni previste da normative UE e nazionali per le stesse spese
Stanziati da Regione Marche 100.000 € per l’anno 2021 (eventualmente implementati da ulteriori risorse che si rendessero disponibili) da destinare alla concessione a favore di micro, piccole e medie imprese commerciali di contributo in conto capitale pari a 40% delle spese sostenute per spese sostenute (al netto di IVA) a partire dal 1/1/2020, in entità non inferiore a 2.000 € né superiore a 40.000 €, per:
- attività commerciali relativamente a:
- ristrutturazione e manutenzione straordinaria di locali per nuova attività commerciale dedita prevalentemente, cioè almeno 80% della superficie destinata alla vendita di prodotti sfusi ed alla spina
- ampliamento, adeguamento e sistemazione di spazi per vendita prevalente di tali prodotti in esercizi commerciali esistenti
- ampliamento, adeguamento e sistemazione di spazi per vendita di tali prodotti (v. corner)
- attrezzature fisse e mobili, nonché arredi connessi all’attività di vendita di tali prodotti
- attività di SAB relativamente a: attrezzature (v. dispenser, spinatrice) inerenti attività di vendita di prodotti sfusi ed alla spina da collocare in uno specifico spazio (corner)
- attività commerciali e di SAB relativamente ad investimenti volti ad adeguare esercizi ad emergenza COVID19, purché sostenuti insieme ad 1 o più interventi riportati per attività commerciali/SAB di cui sopra
Contributi ammessi nell’ambito del regime “de minimis” (cioè non oltre 200.000 € di aiuti percepiti dall’impresa in tale regime nei 2 anni precedenti e nell’anno in corso) e con divieto di cumulo con altri contributi pubblici comunitari, nazionali, regionali concernenti stessi investimenti
Escluse spese per:
- acquisto di azienda
- avvio od acquisto di attrezzature ed arredi di aziende esistenti
- investimenti mobiliari ed immobiliari realizzati mediante leasing
- acquisto di beni usati, o in caso di acquisiti promiscui mancata distinzione in fattura dei prodotti di nuova fabbricazione da quelli usati o mancato invio di dichiarazione in cui evidenziati prodotti di nuova fabbricazione oggetto di contributo
- canoni di noleggio delle apparecchiature
- acquisto di veicoli
- sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltatura di piazzali, illuminazione, recinzione, cancelli)
- riparazioni, sistemazioni e modifiche relative a beni mobili ed immobili
- oneri accessori, quali: IVA; stipula di contratti per fornitura di luce, gas, acqua; oneri di urbanizzazione; spese notarili; registrazione degli atti; spese tecniche per predisposizione degli atti comunali (quali: SCIA/DIA; cambio di destinazione d’uso dei locali)
- fatture/ricevute di importo inferiore a 100 € (IVA esclusa)
- interessi passivi
- progettazione, direzione lavori, consulenza
Sanzioni:
D.M. 22/9/2021 stabilisce che qualora venga accertata insussistenza di uno dei requisiti previsti o mancato svolgimento delle attività di vendita per almeno 3 anni: revoca del contributo + restituzione di importi indebitamente percepiti
In caso di realizzazione del progetto in modo difforme da quello approvato senza preventiva autorizzazione del Servizio, o in misura inferiore a 70% di quello approvato, o per un importo inferiore a 2.000 € (al netto di IVA), o di mancata ultimazione dei lavori nei termini fissati, o di mancato invio del rendiconto nel termine stabilito, o di concessione per stesso investimento di altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura sulla base di normative UE, statali, regionali, o di cessione/alienazione dei beni oggetto di contributo o modifica della loro destinazione d’uso entro 4 anni successivi alla data di concessione del contributo, o di accertamento a seguito di controlli di dati non veritieri riportati in domanda o di insussistenza delle condizioni previste per accesso al contributo o per assegnazione dei punteggi di priorità, o di cessazione dell’attività dell’impresa prima di 4 anni dalla liquidazione del contributo: contributo revocato