PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI (Reg. 543/11; Legge 77/11, 126/20; D.M. 20/6/14)  (ortofr38)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF)

Chiunque intende produrre e commercializzare:

–          succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri od altri dolcificanti (Esclusi succhi e mosti di uva e succhi di banana), o succhi di frutta concentrati ottenuti da eliminazione fisica di almeno 50% di acqua ed imballati in confezioni il cui peso netto almeno pari a 200 kg.

–          concentrato di pomodoro, avente tenore in peso allo stato secco di almeno 28%, imballato in confezioni di peso netto di almeno pari a 200 kg.

–          ortofrutticoli congelati, cioè:

a)ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati (Esclusi mais dolce, olive, pimenti del genere Capsicum e Pimenta);

b)frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero od altri dolcificanti (Escluse banane congelate);

c)altri ortaggi e legumi preparati o conservati (non in aceto o acido acetico), congelati (Esclusi masi dolce, olive, patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino, fiocchi);

–          frutta e verdura in scatola, cioè:

a)ortaggi e legumi, frutta ed altri parti commestibili di piante, preparati o conservati in aceto o acido acetico (Esclusi frutti del genere Capsicum diversi da peperoni, mais dolce, patate dolci e parti commestibili di piante simili, aventi tenore in peso di amido o fecola superiori a 5%, cuori di palma, olive, foglie di vigna, germogli di luppolo);

b)pomodori preparati o conservati diversamente che in aceto o acido acetico (Escluso pomodoro concentrato);

c)altri ortaggi e legumi preparati o conservati diversamente che in aceto o acido acetico, non congelati (Escluse olive, mais dolce, frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni, patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino, fiocchi);

d)frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti od alcool (Escluso burro di arachidi, altri frutti a guscio altrimenti preparati o conservati con o senza aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti, cuori di palma, mais, patate dolci e parti commestibili di piante simili aventi tenore in peso di amido o fecola superiore al 5%, foglie di vigna, germogli di luppolo, miscugli di banane diversamente preparati o conservati);

–          funghi in scatola del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che in aceto o acido acetico;

–          frutta e frutta a guscio temporaneamente conservata in salamoia, non idonea ad alimentazione allo stato in cui presentata (Escluse banane temporaneamente conservate);

–          frutta essiccata, cioè frutta secca, fichi secchi, uve secche, altri frutti a guscio diversamente preparati e conservati con o senza aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti non nominati altrove (Esclusi frutti tropicali e relativi miscugli);

–          prodotti ortofrutticoli di 4° gamma;

–          altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli diversi dai prodotti elencati in precedenza;

–          erbe aromatiche trasformate, come timo, basilico, melissa, menta, origano, rosmarino, salvia essiccati ed anche tagliati, frantumati, polverizzati;

–          paprika in polvere, cioè pepe del genere Piper, pimenti del genere Capsicum o Pimenta essiccati, tritati o polverizzati (Esclusi peperoni)

Iter procedurale:

Legge 77/11, come modificata da Legge 69/21 Art. 39, disciplina preparazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di 4° gamma, cioè prodotti ortofrutticoli destinati ad alimentazione umana fresca, confezionati, pronti per consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità (quali: selezione; cernita; mondatura o taglio; lavaggio; asciugatura; confezionamento in busta o vaschetta sigillata con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva) in modo da soddisfare i requisiti igienici, sanitari e qualitativi riportati in Allegato 2 a D.M. 26/6/14 pubblicato su G.U. 186/14.

Stabilimenti di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli di 4° gamma registrati debbono rispondere a seguenti requisiti: temperatura ambiente di lavorazione inferiore a 14°C; temperatura celle di conservazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti inferiore a 8°C (Escluse materie prime “che per loro natura conservabili a temperature superiori”)

Prodotti ortofrutticoli di 4° gamma mantenuti sempre a temperatura inferiore a 8°C, confezionati individualmente o in miscela, in contenitori di peso e dimensioni diverse, riportando su confezione/etichetta dicitura “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o “prodotto lavato e pronto da cuocere”; istruzioni per uso dei prodotti da cuocere; dicitura “conservare in frigorifero a temperatura inferiore a 8°C”; dicitura “consumare entro 2 giorni da apertura delle confezioni e comunque non oltre la data di scadenza” (Esclusi prodotti lavati e pronti da cuocere in confezioni integre. Imballaggi utilizzati conformi a D.Lgs. 152/06 ed in grado di mantenere freschezza e proteine dei prodotti da contaminanti esterni e di tipologia e grammatura idonei ad essere smaltiti tramite raccolta differenziata e riciclo, possibilmente ecocompatibili. Consentita eventuale aggiunta, in quantità inferiore a 40%, di ingredienti di origine vegetale, non freschi o secchi.

MIPAAF fissato con D.M. 20/6/2014:

a)parametri chimico-fisici e igienico sanitari del ciclo produttivo, confezionamento, conservazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di 4° gamma. Legge 69/21 ad  39 stabilisce che in deroga fino al 31/12/2022 le suddette disposizioni (salvo le fasi di lavaggio ed asciugatura) si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati pronti per il consumo, purché: garantita assenza di elementi inquinanti o nocivi; rispettate norme vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari (MIPAAF con decreto ne individua parametri igienico sanitari del ciclo produttivo);

b)requisiti qualitativi minimi di prodotti ortofrutticoli di 4° gamma destinati a preparazione di prodotti di 4° gamma;

c)informazioni da riportare su confezioni di prodotti ortofrutticoli di 4° gamma

Prodotti ortofrutticoli di 4° gamma distribuiti lungo intera filiera o mediante distributori automatici, purché rispettati parametri fissati in decreto MIPAAF

Autorità competenti per controllo tengono conto di programmi e procedure HACCP adottate da operatore del settore.

Tali norme non applicate per prodotti di 4° gamma ottenuti in altri Stati membri, Turchia, Stati EFTA purché nel rispetto leggi di tali Paesi e garantita livello equivalente di protezione.

Prodotti etichettati ed immessi in commercio con precedente normativa possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte

Entità aiuto:

Legge 126/20 ad Art. 58 bis istituisce Fondo dotato di 20.000.000 € per anno 2020 per promozione dei prodotti ortofrutticoli di 4° gamma, al fine di “sensibilizzare consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti”

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