COVID19 E UE

COVID19 E UE (Reg. 592/20, 884/20)  (cee67)

Soggetti interessati:

Commissione UE, Stati membri, Organizzazioni produttori e chiunque produce prodotti vitivinicoli ed ortofrutticoli

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 592/20, come modificato da ultimo da Reg. 95/21, ha definito misure eccezionali a carattere temporaneo di sostegno al mercato dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti da COVID19 che prevede ad:

Art. 1 non applicazione nel 2020 del vincolo relativo al limite di almeno 1/3 della spesa del Programma operativo (PO) delle Organizzazioni produttori ortofrutticoli da destinare alle misure di prevenzione e gestione delle crisi. Aiuto finanziario UE a favore dei fondi di esercizio non supera il 70% della spesa effettivamente sostenuta, comunque non oltre importo del contributo approvato da Stato membro per anno 2020

Art. 2  il finanziamento delle misure riportate nei successivi Art. 3 e 4 nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo, mediante erogazione di anticipi o pagamenti nel corso degli esercizi 2020 e 2021

Art. 3 possibilità di concedere un sostegno a favore di aziende vitivinicole che producono o commercializzano vino, Organizzazioni produttori di vino, Associazioni costituite da 2 o più produttori di vino, Organizzazioni interprofessionali, distillatori di prodotti vitivinicoli per la distillazione di vino non DOC, DOCG, IGT, purché:

a)sostegno proporzionale ai costi di fornitura del vino ai distillatori ed ai costi di distillazione;

b)alcole derivante dalla distillazione di crisi usato solo a fini industriali (in particolare per produzione di disinfettanti e farmaci) o a fini energetici in modo da evitare distorsioni della concorrenza

Stati membri adottano al riguardo programmi di sostegno, in cui specificare:

a)persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda;

b)modalità e termini di presentazione delle domande;

c)criteri di selezione e priorità (oggettivi e non discriminatori), con relativi pesi attribuiti a ciascun criterio, delle domande pervenute ammissibili;

d)modalità di notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

e)verifica del rispetto delle disposizioni relative alle azioni ammissibili ed ai relativi costi;

f)modalità di versamento di anticipi e costituzione di relative cauzioni. Beneficiari del sostegno possono chiedere anticipo (pari a 100% del contributo UE) ad Organismi pagatori se:

1)       questi lo hanno previsto nel programma nazionale di sostegno;

2)       costituita garanzia bancaria o cauzione equivalente a favore di Stato membro pari a 100% di anticipo richiesto. Cauzione svincolata quando Organismo pagatore accertato che importo della spesa effettivamente sostenuto corrisponde almeno al contributo UE per anticipo versato;

g)determinazione importo del sostegno (compresi eventuali aiuti nazionali) in base a criteri oggettivi e non discriminatori

Stati membri possono erogare pagamenti nazionali supplementari

Art. 4 possibilità di concedere aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi a favore di aziende viticole che producono o commercializzano vino, Organizzazioni produttori di vino, Associazioni costituite da 2 o più produttori di vino, Organizzazioni interprofessionali

Stati membri adottano norme in materia procedurale riguardanti:

a)persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda;

b)modalità e termini di presentazione delle domande;

c)verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione del sostegno (v. verificare che sostegno non venga concesso più volte per lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato sotto forma di aiuto all’ammasso o alla distillazione in caso di crisi);

d)criteri di selezione e priorità (oggettivi e non discriminatori), con relativi pesi attribuiti a ciascun criterio, delle domande pervenute ammissibili;

e)modalità di notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

h)modalità di versamento di anticipi e costituzione di relative cauzioni. Beneficiari del sostegno possono chiedere anticipo (pari a 100% del contributo UE) ad Organismi pagatori se:

1)       questi lo hanno previsto nel programma nazionale di sostegno;

2)       costituita garanzia bancaria o cauzione equivalente a favore di Stato membro pari a 100% di anticipo richiesto. Cauzione svincolata quando Organismo pagatore accertato che importo della spesa effettivamente sostenuto corrisponde almeno al contributo UE per anticipo versato

Stati membri possono concedere aiuti nazionali aggiuntivi nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato

Art. 5 possibilità di concedere nell’esercizio 2020 un sostegno per la costituzione dei fondi di mutualizzazione nel settore vitivinicolo anche per spesa sostenuta prima di invio dei programmi di sostegno in relazione alle operazioni che nel 2019 hanno completato il 3° anno di attuazione e sotto forma di “aiuto non decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi pari al finanziamento concesso nel 3° anno di attuazione

Art. 5 bis contributo UE per azioni di informazione e promozione vino elevato a 70% della spesa ammissibile

Art. 6 in deroga contributo UE per ristrutturazione e riconversione dei vigneti non supera 70% (90% nelle Regioni meno sviluppate) dei costi sostenuti

Art. 7 possibilità di concedere per esercizi 2020 e 2021 un sostegno UE per “vendemmia verde” (intesa come “distruzione totale o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di questa, purché sia effettuata su intera particella”) in misura non superiore a 70% della somma derivante da: costi diretti alla distruzione o eliminazione dei grappoli + perdita di reddito connessa a tale operazione

Art. 8 possibilità di concedere un contributo UE a favore di assicurazione del raccolto di uva non superiore al 70% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da: condizioni climatiche avverse; animali; fitopatie o infestazioni parassitarie; pandemie umane

Art. 9 possibilità di concedere un contributo UE agli investimenti nel settore vitivinicolo pari al 60% dei costi ammissibili (elevato a 70% nelle Regioni meno sviluppate)

Art. 10 quanto riportato nei precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 si applica alle misure individuate dallo Stato membro fino al 15 Ottobre 2021

Commissione UE con Reg. 884/20, come modificato da ultimo da Reg. 374/21, ha definito a seguito di COVID19 per:

Art. 1 settore ortofrutticolo deroghe temporanee per anno 2020 riguardanti:

–          percentuale massima di diritti di voto, quote e capitale che persona fisica o giuridica può detenere in OP può superare il 50% del totale, fermo restando che Stati membri adottino “misure atte a scongiurare abusi di potere da parte di tale persona fisica o giuridica”

–          deprezzamento del prodotto in misura superiore al 35% per motivi non imputabili alla responsabilità di OP considerato ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata pari a 100% del suo valore registrato nell’anno precedente, purché OP dimostri ad Autorità competente il soddisfacimento di dette condizioni

–          Stati membri possono modificare strategia nazionale dopo invio del programma operativo, purché sia tutelata la “continuità ed attuazione delle operazioni pluriennali ed in corso previste dai programmi operativi di OP approvati”

–          mancata applicazione da parte di Stati membri di obbligo di fissare nella strategia nazionale percentuali massime del fondo di esercizio spese per ogni misura o tipo di azione, in modo da garantire equilibrio tra le diverse misure

–          Stati membri possono autorizzare OP a sospendere totalmente o parzialmente esecuzione dei programmi operativi

–          non recuperati aiuti erogati per azioni ammissibili realizzate prima di cessazione del programma operativo, purché tale cessazione dovuta a causa COVID19 e per motivi non imputabili ad OP

–          non recuperato, né rimborsato a FEAGA aiuto finanziario UE erogato per impegni pluriennali (v. azioni ambientali), i cui obiettivi a lungo termine ed i benefici attesi non sono realizzabili nel 2020 per motivi collegati a COVID19

–          applicata misura di mancata raccolta su produzione commerciale prelevabile da una determinata superficie durante il ciclo colturale normale. In deroga raccolta verde e mancata raccolta applicabili su stesso prodotto e superficie

–          termine per invio alla Commissione UE della relazione su esercizio di valutazione anno 2020 fissato al 30/6/2021

–          Stati membri possono prorogare, oltre i 4 mesi previsti, l’adozione delle misure correttive da parte di OP se questo impossibile per motivi collegati a COVID19

–          Stati membri non sospendono pagamento di aiuto ad OP qualora questa non rispetti criteri di riconoscimento a causa COVID19

–          Stati membri possono prorogare termine concesso a OP, impossibilitata a causa COVID19 ad adottare misure correttive nel corso della sospensione del riconoscimento entro termine di 12 mesi da notifica della letteracomunque non oltre il 31/12/2020

–          non applicata ad OP, impossibilitata a causa COVID19 ad adottare misure correttive, la riduzione di importo dell’aiuto pari a 2% per mese di sospensione del riconoscimento o di 1% per mese di ritardo

–          non preso in considerazione anno 2020, ai fini del rispetto del criterio del valore o volume della produzione commercializzata per il riconoscimento di OP

–          importo di aiuto per ultimo anno del programma operativo non ridotto se a causa COVID19 non si è riusciti nell’anno 2020 a soddisfare condizioni prescritte dal Reg. 1308/13

Art. 2  settore vitivinicolo deroghe temporanee riguardanti:

–          vendemmia verde per anni 2020 e 2021 praticabile per 2 o più anni consecutivi su stessa superficie

–          Stati membri possono, su richiesta dei beneficiario inviata entro 15/10/2020, prorogare di 12 mesi durata del sostegno per costituzione fondi di mutualizzazione, purché: non pregiudicata ammissibilità di alcuna parte dell’operazione, né suoi obiettivi generali; non superato importo totale del sostegno approvato per operazione; beneficiario comunica modifiche ad Autorità competente entro termine fissato da Stato membro

–          Stati membri possono consentire di attuare, senza approvazione preventiva, modifiche introdotte entro 15/10/2021, purché: non pregiudicata ammissibilità di alcuna parte dell’operazione, né suoi obiettivi generali; non superato importo totale del sostegno approvato per operazione; beneficiario comunica modifiche ad Autorità competente entro termine fissato da Stato membro

–          Stati membri possono consentire a beneficiario di presentare modifiche da introdurre entro 15/10/2021 riguardanti obiettivo di intera operazione approvata nel quadro delle misure previste da OCM vitivinicolo, purché: garantito completamento di tutte le singole azioni in corso rientranti nell’operazione; beneficiario comunica modifica ad Autorità competente entro termine fissato da Stato membro, affinché possa concedere approvazione preventiva

–          sostegno versato per singole azioni già realizzate nell’ambito dell’operazione se: modifica di questa comunicata nei termini; azioni realizzate completamente; azioni sottoposte a controlli amministrativi ed in loco con esito positivo

–          Stati membri per richieste di pagamento inviate entro 15/10/2021 calcolano sostegno da versare in base a superficie determinata tramite controlli in loco, qualora a causa COVID19 impossibile realizzare operazione su intera superficie per cui richiesto aiuto

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