PRODOTTI DI ORIGINE CONTROLLATA CE

PRODOTTI DI ORIGINE CONTROLLATA CE (Reg. 1151/12, 664/14, 668/14; D.Lgs. 297/04; Legge 526/99, 296/06, 154/16; D.M. 12/4/00, 27/4/10, 12/5/10, 21/7/11, 6/11/12, 15/4/13, 14/10/13, 8/6/20, 23/7/20; D.G.R. 13/9/10)   (commag15)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MI.P.A.A.F.), Regioni, Ispettorato Centrale Controllo Qualità e Repressione Frodi (ICQRF), gruppi di produttori o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato coinvolti nella produzione di stesso prodotto costituiti in Associazioni, Consorzi di tutela riconosciuti, Organismi di controllo (OdC)

chiunque intende vendere:

  • prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’Alloggio I del Trattato, quali: carni fresche e frattaglie; prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati); formaggi; altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari escluso burro); oli e grassi (Burro, margarina, olio); ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati; pesci, molluschi, crostacei, freschi e prodotti derivati; altri prodotti dell’Allegato I (spezie)
  • prodotti alimentari quali: birre; bevande a base di estratti di piante; cioccolato; prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria; gomme e resine naturali; pasta di mostarda; pasta alimentare; sale; fieno; oli essenziali; sughero; cocciniglia; fiori e piante ornamentali; lana; vimini; lino stigliato; cotone; cuoio; pellame; piume. Commissione può integrare tale elenco con prodotti agricoli o “strettamente connessi a economia rurale”

con:

  1. denominazione di origine protetta (DOP): nome di Regione o località o Paese che serve ad indicare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo, le cui qualità o caratteristiche dovute essenzialmente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi “intrinseci fattori naturali ed umani”, la cui produzione e lavorazione avviene nella zona geografica delimitata.
  2. indicazione geografica protetta (IGP): nome di una Regione o località o Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale luogo, le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche come essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica, e la cui produzione e lavorazione avviene per almeno 1 fase nell’ambio del territorio delimitato
  3. specialità tradizionali garantite (STG), cioè nome utilizzato tradizionalmente in riferimento a prodotto specifico (uso sul mercato nazionale da almeno 30 anni): piatti pronti; birra; cioccolato e prodotti derivati; prodotti di panetteria, pasticceria, confettura, biscotteria; bevande a base di estratti di piante; pasta alimentare; sale. Esclusi nomi con riferimenti di carattere generale usati per insieme di prodotti o derivati da applicazione normative UE

nell’intento di:

  • garantire concorrenza leale per agricoltori e produttori di prodotti agricoli ed alimentari aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto “a motivo dei metodi di produzione o trasformazione usati o loro luogo di produzione o commercializzazione;
  • garantire disponibilità di informazioni attendibili su questi prodotti per i consumatori;
  • garantire rispetto di diritti proprietà intellettuali e integrità del mercato interno;
  • garantire giusta remunerazione per qualità dei loro prodotti ad agricoltori;
  • garantire protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale nella CE;
  • fornire a consumatori informazioni chiare su proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodott
  • salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando produttori a comunicare ai consumatori proprietà che conferiscono alle loro ricette e prodotti tradizionali valore aggiunto

Prodotto o alimento:

  • ottenuto con metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondenti a pratica tradizionale o con materie prime o ingredienti usati tradizionalmente
  • usato tradizionalmente in riferimento a prodotto specifico o di cui designato carattere tradizionale o specificità del prodotto
  • designato con denominazione geografica “qualora materie prime (Animali vivi, carne, latte) dei prodotti da esse designate provengono da zona geografica più ampia”, purché zona di produzione della materia prima sia delimitata, sussistono condizioni particolari per produzioni di materie prime, esiste un regime di controllo riconosciute prima del 1/5/2004. Commissione Europea può concedere deroghe per prodotti DOP/IGP relativamente a provenienza mangimi o macellazione animali.

Escluse da registrazione:

  • denominazioni generiche, cioè pur collegate a località, ma “divenute nome comune di un prodotto agricolo o alimentare” (A tal fine occorre considerare situazione esistente nella zona di consumo,vigente legislazione nazionale);
  • denominazioni “in conflitto con nome di una varietà vegetale o di razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto”. Ammesso in etichettatura uso di varietà vegetale o razza animale se: prodotto comprende o è derivato da tale varietà o razza; consumatori non sono indotti in errore; uso di varietà o razza rispetta regole di concorrenza leale; uso non sfrutta notorietà del termine protetto; produzione e  commercializzazione dei prodotti diffuse fuori da zona da origine prima di data domanda registrazione DOP/IGP/STG;
  • denominazioni omonime (in tutto od in parte) di denominazioni già registrate, che possono indurre in errore il consumatore (Può pensare che prodotti originari di altro territorio), “a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra condizioni di impiego e presentazione locali e tradizionali del nome omonimo rispetto a quello registrato;
  • denominazioni simili di marchi a provata notorietà, durata di utilizzo che può indurre in errore consumatore di questo;
  • bevanda spiritosa se vini aromatizzati, prodotti vitivinicoli (ad eccezione di aceti di vino)

Iter procedurale:

Produttori e/o trasformatori interessati a conseguire una DOP/IGP/STG costituiscono una Associazione, che deve:

  1. essere istituita con atto pubblico;
  2. avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per cui si presenta la domanda o aver assunto, con delibera di assemblea, impegno a presentare domanda di registrazione della DOP/IGP/STG;
  3. essere espressione di produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare;
  4. contenere nell’atto costitutivo o nello statuto che l’Associazione non possa essere sciolta prima di raggiungere lo scopo per cui si è costituita. Se modificata forma giuridica, MIPAAF verifica sussistenza delle condizioni per il proseguimento del procedimento;
  5. dotarsi di uno specifico disciplinare di produzione per DOP/IGP (Non oltre 5.000 parole il cui modello per STG riportato in Allegato II a Reg. 667/14 pubblicato su GUCE 119/14), comprendente:
  • nome prodotto agricolo od alimento, oggetto della registrazione;
  • descrizione del prodotto od alimento, comprese: materie prime, principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche. Nel caso di prodotti di origine animale descrivere origine e qualità mangimi ;
  • delimitazione area geografica “in modo preciso e univoco, così da non lasciare ambiguità”, facendo riferimento a confini fisico amministrativi. Nel casO di DOP relativa a prodotti di origine animale, mangimi debbono provenire solo da zona geografica delimitata (Se ciò impossibile si possono usare altri mangimi, purché non compromessa “qualità e caratteristiche del prodotto dovute ad ambiente geografico”, comunque in quantità inferiore a 50% di sostanza secca annuale);
  • elementi (in primo luogo materie prime per mangimi) che attestano provenienza prodotto da zona geografica delimitata. Operatori debbono potere individuare: fornitore, quantità, origine di tutte le partite di materie prime e/o prodotti ricevuti, destinatario, quantità, destinazione dei prodotti forniti, correlazione fra ogni partita in entrata ed in uscita;
  • descrizione metodo di ottenimento del prodotto e “se del caso i metodi locali, leali, nonché elementi relativi a confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando richiesto per garantire origine, tutelare qualità, assicurare controllo”. Nel caso di DOP/IGP relativa a prodotto di origine animale disciplinare deve contenere norme su origine e qualità dei mangimi somministrati ad animali. Nel caso di STG natura caratteristiche delle materie prime o ingredienti utilizzati e metodo di elaborazione del prodotto;
  • nome ed indirizzo di Autorità od Organismi di controllo e relativi compiti;
  • elementi che attestano legame tra qualità o caratteristiche del prodotto con ambiente geografico delimitato (Per DOP per tutte le fasi produttive, per IGP almeno 1 data qualità o caratteristiche del prodotto legate a territorio);
  • qualsiasi regola specifica per etichettatura del prodotto ed eventuale logo di DOP/IGP.

Disciplinare di produzione per STG deve comprendere:

  • nome del prodotto da registrare;
  • descrizione del prodotto, compreso principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche ad attestazione della specificità di prodotto;
  • descrizione metodo di produzione ed eventualmente natura e caratteristiche di materie prime ed altri ingredienti usati e metodo di elaborazione del prodotto
  • elementi essenziali attestanti carattere tradizionale del prodotto;
  • qualsiasi regola specifica per etichettatura del prodotto e logo di STG
  1. presentare, a mezzo PEC o formato cartaceo, domanda di registrazione in bollo a MIPAAF Direzione Generale per Promozione Qualità Agroalimentari ed a Regione, nel cui territorio ricade produzione, evidenziando: nome ed indirizzo del gruppo richiedente (compreso indirizzo di PEC) e di Autorità/Organismo che verificano rispetto disciplinare. Allegare:
  • atto costitutivo e statuto di Organismo proponente;
  • delibera assembleare da cui risulti la volontà dei produttori di presentare richiesta di riconoscimento DOP/IGP/STG se non compreso in statuto od atto costitutivo;
  • disciplinare di produzione, contenente elementi di cui sopra;
  • documento unico, contenente non oltre 2.500 parole, (Modello Allegato I a Reg. 668/14 pubblicato su G.U.CE 279/14) contenente:
  1. elementi principali del disciplinare: nome di DOP/IGP; Stato membro/Paese Terzo; descrizione del prodotto agricolo od alimentare:; fasi specifiche di produzione da attuare in zona geografica delimitata; norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento del prodotto; norme specifiche in materia di etichettatura, descrizione sintetica di zona geografica; descrizione prodotto (concentrata su specificità del prodotto, tralasciando quelle caratteristiche ed obblighi giuridici inerenti a prodotti nello stesso tipo); descrizione metodo di produzione in uso (pratiche tradizionali seguite in modo da permettere riproduzione ovunque); elementi essenziali della tradizionalità (evidenziare principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo);
  2. descrizione legame del prodotto con ambiente geografico, inclusi elementi, descrizione prodotto o metodo di produzione che giustificano tale legame, compresi fattori naturali ed umani;
  • riferimento a pubblicazione disciplinare;
  • nome, indirizzo, recapiti di Autorità od Organismo che verifica rispetto del disciplinare;
  • relazione storica, corredata da riferimento bibliografici, attestante produzione per almeno 25 anni(anche non continuativi), “nonché uso consolidato nel commercio o linguaggio comune, del nome oggetto di registrazione”. Nel caso di STG relazione storica deve attestare che prodotto ottenuto con metodo di produzione, trasformazione corrispondente a pratica tradizionale per tale prodotto/alimento o ottenuto da materie prime/ingredienti utilizzati tradizionalmente, nonché “uso consolidato nel commercio o linguaggio comune della denominazione”;
  • relazione socio-economica, contenente: quantità prodotto delle ultime 3 annate disponibili(Per STG ultimo anno); numero imprese coinvolte distinte per singolo segmento di filiera;
  • relazione tecnica da cui si evince legame con territorio, “inteso come nesso di causalità tra zona geografica e qualità o caratteristiche del prodotto (in caso di DOP), o qualità specifica o reputazione o altra caratteristica del prodotto (in caso di IGP). Relazione deve evidenziare che solo entro confini delimitati si mantengono qualità e caratteristiche del prodotto in grado di differenziarlo (Almeno in una componente) da standard qualitativo di prodotti similari. Contenuti relazione supportati da evidenze scientifiche;
  • eventuale marchio già registrato proposto come logo di DOP, IGP, purché titolare rinunci in forma scritta a titolo gratuito a rivendicarne possesso a partire da registrazione di DOP/IGP;
  • cartografia in scala 1:25.000 che consenta di individuare la delimitazione geografica zona di produzione

Singola persona fisica o giuridica equiparata ad Associazione e quindi ammessa a presentare domanda DOP/IGP, se

  • solo produttore richiedente nella zona delimitata (Non può essere limitata a sola area geografica aziendale) che intende presentare domanda, e se
  • zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle di zone limitrofe, o caratteristiche prodotti oggetto di domanda differenti da quelli di zone limitrofe (Nel caso di STG sufficiente dimostrare 1° clausola), onere della prova a carico di suddetta persona.

Se presentate più domande per stesso prodotto o denominazione o per prodotto o denominazione assimilabili, laddove non sia possibile aggregazione dei diversi soggetti proponenti, MIPAAF, convocata riunione con Regioni in cui ricade produzione oggetto di DOP/IGP ed individua soggetto che rappresenta numero di imprese aderenti prevalenti al momento invio domanda (a parità di condizioni prevale Associazione che rappresenta percentuale maggiore di produzione). Nel caso di STG “che dimostri uso comprovato del metodo di produzione nel territorio nazionale per il maggior numero di anni”

Entro 60 giorni da ricezione richiesta registrazione DOP/IGP/STG chiede a MIPAAF riunione per esame delle relative problematiche a seguito di tale riunione od in mancanza di questa Regione invia, entro 90 giorni da ricezione domanda, proprio parere (in particolare su “termini generici, termini in conflitto con nome di varietà vegetale o di razza animale, termini in tutto od in parte omonimi di denominazione già iscritta, nomi omonimi che possono indurre in errore il consumatore, in quanto alla vera identità del prodotto”) a MIPAAF affinché valuti proposta di registrazione. In caso di mancata ricezione del suddetto parere, MIPAAF informa Regione che procederà comunque a valutazione di richiesta di DOP/IGP/STG qualora tale parere non pervenga nei 30 giorni successivi

MIPAAF, entro 90 giorni, accerta idoneità soggetto proponente (Se soggetto non legittimato ad inviare istanza, domanda respinta), completezza documentazione, adeguatezza disciplinare di produzione, denominazione proposta per registrazione non rientri nei casi di genericità di cui sopra, eventuale marchio/logo proposto coerente con normativa UE

Eventuali rilievi comunicati da MIPAAF ad Associazione e Regione. Associazione fornisce chiarimenti richiesti, “rimuovendo cause su cui fondati rilievi del Ministero”, a MIPAAF e Regione entro 60 giorni, pena chiusura procedimento.

Completata favorevolmente istruttoria, MIPAAF lo comunica ad Associazione e Regione, trasmettendo disciplinare di produzione nella stesura finale.

A seguito valutazione positiva domanda, MIPAAF convoca, di intessa con Regioni interessate, riunione di pubblico accertamento a cui partecipano almeno 2 funzionari MIPAAF, Regioni interessate, soggetto proponente, Comuni, Organizzazioni professionali e di categoria, produttori ed operatori economici interessati. Soggetto proponente deve:

  • garantire “con evidenze oggettive, massima divulgazione di evento” (anche mediante diramazione di avvisi, affissioni di manifesti) in intero territorio delimitato ai fini della registrazione;
  • predisporre foglio presenze, in cui raccogliere firme ei vari partecipanti alla riunione;
  • rendere disponibile copia del disciplinare di produzione approvato da Ministero che deve essere pubblicato su sito MIPAAF almeno 1 settimana prima della riunione

Funzionari Ministero debbono: accertare regolarità della convocazione; dare lettura del disciplinare di produzione ad inizio seduta; acquisire le eventuali osservazioni avanzate durante riunione; redigere verbale di riunione; informare presenti che disciplinare di produzione definitivo (recepimento di eventuali osservazioni) pubblicato su G.U. per attivazione procedura di opposizione prevista da UE

MIPAAF trasmette disciplinare di produzione concordato a conclusione riunione ad Associazione, che lo approva e lo restituisce firmato entro 10 giorni a MIPAAF e Regione, corredato di lettera di approvazione

MIPAAF entro 30 giorni da ricevimento disciplinare approvato da Associazione, provvede a sua pubblicazione su G.U. affinché “ogni persona avente interesse legittimo, stabilita o residente su territorio italiano” possa presentare opposizione a registrazione domanda (Modello Allegato III a Reg. 668/14 pubblicato su G.U.CE 139/14) nei successivi 30 giorni. Opposizione ricevibile se pervenuta nei termini e dimostra con adeguata documentazione:

–          per STG:

1)  incompatibilità registrazione proposta con norme UE;

2)  nome proposto “utilizzato legittimamente, notoriamente ed in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi nel territorio italiano”;

–          per DOP/IGP:

1)  mancata osservazione delle condizioni UE;

2)  registrazione del nome proposto contraria a disposizioni UE;

3)  registrazione del nome proposto danneggia esistenza “di nome omonimo o parzialmente omonimo o marchio o esistenza di prodotto legalmente sul mercato da almeno 5 anni“;

4)  nome di cui si chiede registrazione è termine generico

MIPAAF trascorsi 30 giorni da pubblicazione senza invio opposizioni, adotta decisione favorevole a registrazione, informandone richiedente e Regioni interessate e pubblicando disciplinare su proprio sito internet. In caso di opposizioni ricevibili, MIPAAF entro 45 giorni le trasmette a Regioni interessate e richiedente, affinché questo possa inviare entro 30 giorni contro deduzioni, pena archiviazione domanda. Ministero valuta contro deduzioni entro 30 giorni; se ritiene queste idonee a superare motivi di opposizione, lo comunica a richiedente, oppositore e Regione interessata ed adotta decisione favorevole. Se Ministero ritiene contro deduzioni non idonee a superare opposizioni, convoca riunione con richiedente, oppositori e Regioni interessate, a seguito della quale Ministero esprime parere entro 60 giorni. In caso di decisione favorevole, Ministero aggiorna proprio sito internet con disciplinare modificato; se invece decisione negativa, respinge domanda di registrazione.

A seguito di decisione favorevole, MIPAAF presenta a Commissione UE fascicolo domanda comprendente:

  1. nome, indirizzo e recapiti del soggetto proponente;
  2. documento unico, contenente: elementi principali di disciplinare (nome, descrizione del prodotto, eventuali norme specifiche applicabili a confezionamento ed etichettatura; descrizione delimitazione zona geografica; descrizione legame del prodotto con ambiente geografico evidenziando elementi caratteristici del prodotto o metodo di produzione giustificativi del legame);
  3. dichiarazione Ministero attestante che domanda presentata da richiedente soddisfa condizioni di Reg. 1152/12 e quindi beneficia di decisione favorevole;
  4. riferimento a pubblicazione di disciplinare;
  5. informazioni relative ad eventuali opposizioni ricevibili presentate da soggetti fisici o giuridici che hanno commercializzato legalmente prodotti in questione utilizzando nome oggetto di registrazione, in modo continuativo nei 5 anni precedenti pubblicazione disciplinare su sito Ministero

Per STG fascicolo comprende documenti di cui alle lettere a), c), e) nonché disciplinare di produzione.

Eventuali osservazioni di Commissione comunicati a soggetto richiedente e Regioni per DOP/IGP (a MIPAAF che lo trasmette a richiedente per STG), al fine di acquisire elementi necessari a soluzione delle problematiche evidenziate.

Domanda di registrazione ritirata da Ministero su richiesta di soggetto proponente, previo parere favorevole di Regione

In caso di prodotti transfrontalieri:

  • se prodotto riguarda solo Stati membri: domanda inviata ad 1 solo Stato membro, comprendente dichiarazioni di tutti gli Stati membri interessati;
  • se prodotto riguarda solo Paese Terzi: domanda inviata a Commissione UE da un’Associazione interessata, contenente documenti attestanti che denominazione protetta in ognuno dei Paesi Terzi interessati;
  • se prodotto riguarda Stati membri e Paesi Terzi: domanda inviata a Commissione da Stato membro o da gruppo interessato di Paese Terzo (direttamente o tramite Autorità di Paese Terzo), contenente dichiarazione di tutti gli Stati membri interessati ed elementi attestanti che denominazione protetta in ogni Paese Terzo. In tal caso procedure di opposizione in tutti gli Stati membri interessati.

Se a seguito consultazioni, parti interessate raggiungono accordo, Autorità di Stato membro e/o Paese Terzo, in cui presentata domanda notifica a Commissione elementi che hanno consentito accordo, compresi pareri di richiedente, ad Autorità di Stato membro/Paese Terzo, oppositori

Da data presentazione domanda registrazione a Commissione, MIPAAF può accordare:

  1. protezione provvisoria, su richiesta soggetto promotore, valida solo sul territorio nazionale, fino a decisione finale CE su registrazione DOP/IGP/STG, o di ritiro domanda, purché questa non ostacoli scambi comunitari. Protezione concessa con decreto MIPAAF emanato dopo decreto di autorizzazione Organismo incaricato di eseguire verifica rispetto disciplinare di produzione. A decorrere da decreto MIPAAF “nome oggetto di protezione usato solo da operatori assoggettati al sistema di controllo”, riportando in etichetta denominazione oggetto di protezione seguito da dicitura “in protezione nazionale transitoria”  (Vietato riportare simbolo UE e/o richiami a DOP/IGP/STG). Protezione transitoria non concessa in caso di modifica disciplinare di produzione
  2. periodo transitorio di utilizzo fino a 10 anni di nome oggetto di registrazione per prodotto ottenuto non in conformità con disciplinare, a partire da data invio fascicolo domanda a Commissione UE (Obiettivo è quello di superare difficoltà temporanee e stimolare produttori di zona interessata a rispettare disciplinare). Periodo transitorio chiesto, entro 30 giorni da pubblicazione disciplinare su sito Ministero, da operatori in grado di dimostrare di “aver commercializzato legalmente prodotto oggetto richiesta di registrazione almeno nei 5 anni precedenti invio domanda a Ministero e di aver fatto opposizione al riguardo”. Periodo transitorio concesso riportato da MIPAAF nel fascicolo domanda

Commissione UE esamina entro 6 mesi domanda di registrazione presentata, rendendo pubblico ogni mese elenco delle denominazioni inviate con relativa data di presentazione. Per domande ritenute idonee, Commissione UE pubblica su GUCE documento unico e disciplinare., affinché Autorità di Stato membro (o Paesi Terzi), o persona fisica e giuridica avente interesse legittimo possa inviare entro 3 mesi opposizioni motivate alla registrazione (Modello Allegato III a Reg. 668/14 pubblicato su GUCE 179/14). Se in base ad informazioni pervenute, Commissione ritiene non soddisfatte condizioni di registrazione, respinge domanda, Se non pervenute opposizioni motivate, Commissioni provvede a registrazione DOP/IGP/STG nella sua grafia originale. Se pervenute opposizioni motivate, Commissione, tenendo conto risultati consultazione:

  1. se raggiunto accordo, procede a registrazione nome, eventualmente modificando informazioni pubblicate se queste non sostanziali;
  2. se non raggiunto accordo, adotta atti che decidono in merito a registrazione.

Atti di registrazione e decisioni di rigetto pubblicate su GUCE, specificando: denominazione; se protezione riguarda indicazione geografica o denominazione di origine; classe di prodotto; indicazione Paese di origine; riferimento a strumento di registrazione della denominazione

Commissione UE provvede a iscrivere prodotto nel “Registro delle denominazione di origine protette e delle indicazioni geografiche protette” e nel “Registro delle specialità tradizionali garantite”, riportando: denominazione registrata del prodotto; classi di prodotto; riferimento a strumento di registrazione del nome; informazione che denominazione è protetta come DOP/IGP; nome Paese di origine di gruppo richiedente; per STG se registrazione è senza riserva d’uso del nome o stabilisce che none STG accompagnato da dicitura “fatto secondo la tradizione di …” (seguito da nome Paese o Regione). In caso approvata modifica a disciplinare che cambia queste informazioni, Commissione aggiorna Registro a decorrere da data approvazione modifica. Commissione cancella DOP/IGP/STG da Registro non appena cancellazione di questa acquista efficacia. Registro tenuto sempre aggiornato ed accessibile al pubblico. Ammessa iscrizione in Registro di indicazioni geografiche relative a prodotti di Paesi Terzi, con cui definiti accordi internazionali (Commissione pubblica elenco di accordi internazionali e dei prodotti protetti in base a questi).

Nomi STG approvati ai sensi del Reg. 509/06 possono continuare ad essere utilizzate fino a 4/1/2023. MIPAAF entro 30 giorni da ricevimento richiesta la pubblica su GU affinché persona avente interesse legittimo e stabilita/residente in territorio nazionale possa fare opposizione nei successivi 30 giorni. Opposizione dichiarata ricevibile da MIPAAF se perviene nei tempi e dimostra che nome oggetto di registrazione usato anche in riferimento a prodotti comparabili o aventi nome identico o analogo. In tal caso MIPAAF convoca entro 30 giorni parti interessate per valutare possibilità di modificare nome proposto o integrarlo “con termine che ne identifica carattere tradizionale o specificità”. In caso di modifica del nome, MIPAAF ripubblica richiesta di registrazione di nuovo nome. A conclusione procedura, a prescindere da accordo delle parti, MIPAAF decide su registrazione del nome. MIPAAF decorsi 30 giorni senza opposizioni, adotta decisione favorevole a registrazione STG e la invia a Commissione UE

Attualmente riconosciuti in Italia seguenti prodotti come DOP, IGP, STG: Prosciutto di Parma (DOP), Prosciutto San Daniele (DOP), Prosciutto di Modena (DOP), Prosciutto Veneto Barico-Euganeo (DOP), Prosciutto di Carpegna (DOP), Prosciutto Toscano (DOP), Salame di Varzi (DOP), Salame Brianza (DOP), Speck dell’Alto Adige (IGP), Bresaola della Valtellina (IGP), Culatello di Zibello (DOP), Valle d’Aosta Jambon de Bosses (DOP), Valle d’Aosta Lard d’Arnard (DOP), Coppa Piacentina (DOP), Pancetta Piacentina (DOP), Salame Piacentino (DOP), Canestrato Pugliese (DOP), Fontina (DOP), Gorgonzola (DOP), Grana Padano (DOP), Parmigiano Reggiano (DOP), Pecorino Siciliano (DOP), Provolone Valpadana (DOP), Casciotta di Urbino (DOP), Pecorino Romano (DOP), Quartirolo Lombardo (DOP), Taleggio (DOP), Asiago (DOP), Formai du Mut Alta Val Brembana (DOP), Montasio (DOP), Mozzarella di Bufala Campana (DOP), Murazzano (DOP), Bitto (DOP), Bra (DOP), Caciocavallo Silano (DOP), Castelmagno (DOP), Fiore sardo (DOP), Monte Veronese (DOP), Pecorino Sardo (DOP), Pecorino Toscano (DOP), Ragusano (DOP), Raschera (DOP), Robiola di Roccaverano (DOP), Toma Piemontese (DOP), Valle d’Aosta Fromadzo (DOP), Valtellina Casera (DOP), Arancia Rossa di Sicilia (IGP), Cappero di Pantelleria (IGP), Castagna di Montella (IGP), Fungo di Borgotaro (IGP), Nocciola del Piemonte (IGP), Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese (IGP), Fagiolo di Sarconi (IGP), Tinca gobba dorata del Pianalto di Poiano (DOP); Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP); Farro della Garfagnana (IGP), Peperone di Senise (IGP), Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino (DOP), Marrone del Mugello (IGP), Marrone di Castel del Rio (IGP), Riso Nano Valone Veronese (IGP); Radicchio Rosso di Treviso (IGP), Radicchio Variegato di Castelfranco (IGP), Vitellone bianco dell’Appennino Centrale (IGP), Soppressata di Calabria (DOP), Capocollo di Calabria (DOP), Salsiccia di Calabria (DOP), Pancetta di Calabria (DOP), Pera Mantovana (IGP), Pera dell’Emilia Romagna (IGP), Pesca e nettarina di Romagna (IGP), Nocellara del Belice (DOP), Olio di oliva Toscano (IGP), Olio di oliva Terra di Otranto (DOP), Greufener Salami (IGP), Mortadella di Bologna, Cotechino di Modena (IGP), Zampone di Modena (IGP). Aceto balsamico tradizionale di Modena (DOP), Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (DOP), Castagna del Monte Amiata (IGP), La bella della Daunia (DOP), Olio Chianti classico (DOP), Olio Terre di Siena (DOP) Limone di Sorrento (IGP), Olio di oliva Val di Mazara (DOP), Agnello di Sardegna (IGP), Bergamotto di Reggio Calabria (DOP), Asparago bianco di Cimadolmo (IGP), Ciliegia di Marostica (IGP), Salamini italiani alla cacciatora (DOP), Limone Costa d’Amalfi (IGP), olio Veneto di Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa (DOP), Coppia Ferrarese (IGP), Soppressa Vicentina (DOP), Asparago verde di Altedo (IGP), Pane di Altamura (DOP), olio Monte Etna (DOP), olio Colline di Romagna (DOP), Olio Pretuziano delle Colline Teramane (DOP), Ficodindia dell’Etna (DOP), Mele Val di Non (DOP), Clementine del Golfo di Taranto (IGP), Lardo di Colonnata (IGP), olio Cartoceto (DOP), Zafferano dell’Aquila (DOP), Zafferano di San Gimignano (DOP), Ricotta romana (DOP), olio Tuscia (DOP), Basilico genovese (DOP), Fico bianco del Cilento (DOP), Melannurca Campana (IGP), Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel (IGP), Oliva Ascolana del Piceno (DOP), Nocciola di Giffoni (IGT), formaggio Stelvio (DOP), olio di oliva Sardegna (DOP), Carota dell’Altopiano del Fucino (IGP), Limone Femminello del Gargano (IGP), Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP), Arancia del Gargano (IGP), Castagna Cuneo (IGP), Asparago bianco di Bassano (DOP), Salame di Cremona (IGP), Asiago (DOP), Pane di Matera (IGP), Cipolla rossa di Tropea (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP), Radicchio di Chioggia (IGP), Casatella Trevigiana (DOP), Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP), Radicchio variegato di Castelfranco (IGP), Radicchio rosso di Treviso (IGP), Cipollotto di Nocerino (DOP), Gorgonzola (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Castagna di Vallerano (DOP), Pera dell’Emilia Romagna (IGP), Pagnotta del Dittaino (DOP), olio Sabina (DOP), Abbacchio Romano (IGP), Aceto balsamico di Modena (IGP), Ciauscolo (IGP), Nocciola Romana (DOP), Pizza napoletana (STG), Pistacchio verde di Bronte (DOP), Pesca di Verona (IGP), Prosciutto di Norcia (IGP), Limone Interdonato Messina (IGP), Riso del Delta del Po (IGP), La Bella della Daunia (DOP), Amarene Brusche di Modena (IGP), Pecorino Romano (DOP), Marroni del Monfenera (IGP), Insalata di Lusia (IGP), Bitto (DOP), Provolone del Monaco (DOP), Colline dell’Uffita (DOP), Mela di Valtellina (IGP), Marrone di Combai (IGP), Formaggio di fossa di Sogliano (DOP), Aglio Bianco Palesano (DOP), Sedano bianco di Sperlonga (IGP), Patata di Bologna (DOP), Ricciarelli di Siena (IGP), Colline Pontine (DOP), Basilico genovese (DOP), Pesca di Leonforte (DOP), Farro di Monteleone di Spoleto (DOP), Melanzana rossa di Rotonda (DOP), Ricotta di bufala campana (DOP), Fagiolo cannellino di Atina (DOP), Soppressa Vicentina (DOP), Canestrato di Moliterno (IGP), Aglio di Voghera (DOP), Piave (DOP), Spressa delle Giudicarie (DOP), Prosciutto di Sauris (IGP); Patata della Sila (IGP); Marrone della Valle di Susa (IGP); Asparago di Badoere (IGP); Vastedda della valle del Belice (DOP); Peperone di Pontecorvo (DOP); Carota Novella di Ispica (IGP); Piacentina Ennese (DOP); Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP); Arancia di Ribera (DOP); Fagioli Bianchi di Rotonda (DOP); Miele delle Dolomiti Bellunesi (DOP); Prosciutto Amatriciano (IGP); Fagiolo Cuneo (IGP); Fichi di Cosenza (DOP); Porchetta di Ariccia (IGP); Farina di castagne della Lunigiana (DOP); Formaggella del Luinese (DOP); Liquirizia di Calabria (DOP); Coppa di Parma (IGP); Brovada (DOP); Carciofo Brindisino (IGP); Ciliegie dell’Etna (DOP); Salva Cremasco (DOP); Seggiano (DOP); Terre Aurunche (DOP); Nostrano Valtrompia (DOP), Squacquerone di Romagna (DOP), Uva di Puglia (IGP); Salame Felino (IGP); Fico d’India di San Cono (DOP); Mela rossa di Cuneo (IGP); Ciliegia di Vignola (IGP); Sale marino di Trapani (IGP); Panforte di Siena (IGP); Salmerino del Trentino (IGP); Agnello del Centro Italia (IGP)Maccheroncini di Campofilone (DOP); Trote del Trentino (IGP); Pasta di Gragnano (IGP); Miele Varesino (DOP); Cozza di Scardovari (DOP); Puzzone di Moena (DOP); Pecorino di Picinisco (DOP); Melone Mantovano (IGP); Patata dell’Alto Viterbese (IGP); Torrone di Bagnara (IGP); Pecorino Crotonese DOP; Salama da sugo IGP; Piadina Romagnola/Piada Romagnola IGP; Focaccia di Recco col formaggio (IGP); Pecorino delle Balze Volterrane (DOP); Agnello di Sardegna (IGP); Patata Rossa di Colfiorito (IGP); Finocchiona (IGP); Salame Piemonte (IGP); Patata Novella di Galatina (DOP); Limone di Siracusa (IGP), pampapato/pampepato di Ferrara (IGP), Cantuccini Toscani (IGP), Asparago di Cantello (IGP), Mortadella di Prato (IGP); Cappellacci di zucca Ferraresi (IGP), pane toscano (DOP), patata del fucino (IGP), Cipolla bianca di Margherita (DOP); Culurgionis (IGP), Pizzoccheri della Valtellina (IGP), Sicilia IGP, anguria Reggiana (IGP), burrata di Andria (IGP), olio di Calabria (IGP), oliva di Gaeta (DOP), Speck Alto Adige (IGP), olio Marche (IGP); Vitellone Piemontesi della Coscia (IGP), Ossolano (DOP), lenticchia di Altamura (IGP), Pitina (IGP), Marrone di Serino/Castagna di Serino (IGP); cioccolato di Modica (IGP); Lucanica di Picerno (IGP); olio di Puglia (IGP); Amatriciana tradizionale (STG); Mele del Trentino (IGP); Pecorino del Monte Poro (DOP); Terrazze Retiche di Sondrio (IGP); Sudtiroler Schuttelbrot/Schuttelbrot Alto Adige (IGP); Provola dei Nebrodi (DOP); olio Lucano (IGP); colatura alici di Cetara (DOP); limone dell’Etna (IGP); pampepato di Terni (IGP); Rucola della piana del Sele (IGP); Pistacchio di Raffadali (DOP); Stelvio/Stilfser (DOP); Olio di Roma (IGP); Vincisgrassi alla maceratese (STG); carne Mertolenga (DOP); lenticchia di Onano (IGP)

Denominazioni registrate  sono protette contro:

  1. denominazioni di prodotti non registrati che “siano comparabili ai prodotti registrati”, in cui l’uso di tale denominazione consente di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti usati come ingredienti;
  2. “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione” anche se origine vera dei prodotti indicata, o se nome protetto è una traduzione, o accompagnato da diciture quali “stile”, “genere” “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, anche nel caso in cui tali prodotti usati come ingredienti ;
  3. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole circa provenienza, origine, natura, qualità essenziali dei prodotti indicata su confezione, etichette o pubblicità o  impiego di recipienti “possono indurre in errore il consumatore”;
  4. “qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore  consumatore su vera origine del prodotto”.

Se registrazione riguarda denominazione riguarda “prodotti distinti (cioè differenziati al momento immissione sul mercato o considerati diversi da consumatori), rispetto dei requisiti per registrazione dimostrata per ogni prodotto separatamente”

Stati membri provvedono affinché denominazione di vendita usata in territorio nazionale non crei confusione con nomi registrati.

Richiesta modifica “non minore” (ad esempio riguardante zona geografica delimitata dal disciplinare) di disciplinare avanzata (Modello Allegato V per DOP/IGP e VI per STG di Reg. 668/14 pubblicato su GUCE 179/14) da Consorzio di tutela incaricato da MIPAAF (in assenza soggetti rappresentativi almeno 51% produzione controllata ultimo anno/campagna produttiva ed almeno 30% imprese inserite nel sistema di controllo della denominazione oggetto di modifica, o in assenza di produzione almeno 2/3 iscritti ad OdC), comprende: gruppo richiedente (nome, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail); dichiarazione attestante interesse legittimo del gruppo; Stato membro/Paese Terzo; voce del disciplinare interessata a modifica; tipo di modifica “non minore”; descrizione esaustiva e motivazioni specifiche di ogni modifica. Allegare disciplinare (eventualmente documento unico) originale e modificato (evidenziando riferimenti a pubblicazione del disciplinare). Commissione UE informa richiedente se domanda è ricevibile o meno ed approva “unicamente modifiche incluse in domanda”.

Nel caso di modifiche minori (quando: non riferita a caratteristiche essenziali del prodotto o introduce modifiche sostanziali nel metodo di ottenimento, non riguarda nome o parte del nome del prodotto; non altera legame con territorio originario; non riguarda zona geografica delimitata; non rappresenta aumento di restrizioni relative a commercializzazione del prodotto o sue materie prime) a disciplinare DOP/IGP, domanda (Modello in Allegato VII a Reg. 668/14 pubblicato su GUCE 179/14), inviata a Regione in cui ricade area geografica di DOP/IGP (Nel caso di modifica disciplinare STG, domanda a MIPAAF) contenente: gruppo richiedente (nome, indirizzo, telefono, e-mail); dichiarazione attestante suo interesse legittimo; Stato membro/Paese Terzo; voce del disciplinare interessato a modifica; tipo di modifica; descrizione di modifica. Allegare disciplinare in originale ed in versione modificata, nonché documento unico. Se domanda di modifica inviata da gruppo di operatori diverso da quello iniziale concesso a questo “se esiste ancora” di formulare osservazioni. Se Regione/MIPAAF ritiene che domanda ammissibile, invia a Commissione UE fascicolo di domanda di modifica minore corredata da dichiarazione che modifica soddisfa norme UE. A modifica minore si applicano stesse procedure di registrazione della DOP/IGP/STG senza fare riunione di pubblico accertamento. MIPAAF concluso iter procedurale nazionale informa Commissione UE per approvazione o rigetto di modifica minore

Modifiche a disciplinare DOP/IGP/STG originari di Paesi Terzi presentate da gruppo operatori avente interesse legittimo direttamente a Commissione UE o tramite Autorità di Paese Terzo. Modifiche minori si intendono approvate se Commissione UE non comunica irricevibilità o opposizione al richiedente entro 3 mesi da ricevimento domanda. Commissione UE rende pubblica modifica minore a disciplinare

Tale procedura non si applica a “cambiamento temporaneo di disciplinare dovuto ad imposizione da parte Autorità pubblica di misure sanitarie e fitosanitarie motivate da calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli riconosciute da Autorità competente”. In tal caso richiesta di modifica temporanea (Modello Allegato VIII a Reg. 668/14 pubblicato su GUCE 179/14), contenente Stato membro/Paese Terzo, descrizione dettagliata e motivi di modifica proposta. Richiesta comunicata a Commissione UE entro 2 settimane successive da Regione in cui ricade DOP/IGP (MIPAAF in caso di STG; gruppi di interesse legittimo ed Autorità di Paese Terzo in caso di DOP/IGP/STG originari di Paese Terzo). Allegare “prova delle misure sanitarie e fitosanitarie adottate e copia atto di riconoscimento di calamità naturale o condizioni metrologiche sfavorevoli. Stato membro e Commissione UE pubblicano modifiche temporanee al disciplinare

MIPAAF con D.M. 8/6/2020 ha stabilito che fino a “cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati per il contenimento e gestione dell’emergenza COVID19 sul territorio nazionale”:

  • non si applica nell’ambito della procedura di riconoscimento di una DOP, IGP, STG o di una modifica al suo disciplinare obbligo di tenere una riunione pubblica con intervento di Comuni, Organizzazioni professionali di categoria, produttori ed operatori economici interessati è sostituita dalla pubblicazione del disciplinare di produzione su GU, “affinché ogni persona fisica o giuridica avente interesse legittimo e residente nel territorio nazionale possa inviare opposizione a domanda di registrazione entro 60 giorni;
  • impegno del soggetto richiedente la designazione ad assicurare la massima divulgazione del disciplinare nei Comuni dell’area geografica interessata e presso Organizzazioni professionali di categoria, produttori ed operatori economici ai fini dell’opposizione entro 5 giorni dalla sua pubblicazione

Se DOP/IGP contiene nome prodotto considerato generico, uso di questo ammesso, fermo restando che DOP/IGP non diventano generiche,

Fermo restando competenze di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, Stato membro designa Autorità incaricata (Per Italia è ICQRF) per prevenire o far cessare uso illegittimo di DOP/IGP/STG prodotte o commercializzate in territorio nazionale. Controlli ufficiali svolti in base ad analisi del rischio riguardano:

  1. verifica di conformità prodotto DOP/IGP/STG a corrispondente disciplinare;
  2. monitoraggio uso nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato conformi a quelli registrati

ICQRF assicura comunicazione in Autorità incaricate di altri Stati membri di far cessare uso illegale di DOP/IGP italiane in ambito UE

A seguito registrazione DOP/IGP/STG ammesso utilizzo marchio UE riportato in Allegato X a Reg. 668/14 pubblicato su GUCE 179/14 da parte di qualsiasi operatore che commercializzi prodotti in conformità al disciplinare. In etichetta o su mezzi di comunicazione o materiale pubblicitario, ammesso riportare: riproduzione di zona di origine geografica; riferimenti a Stato membro e/o Regione in cui collocata zona geografica; marchi collettivi geografici; dicitura “denominazione di origine protetta” (DOP)/”indicazione geografica protetta” (IGP)/”specialità tradizionale garantita” (STG) accompagnata da denominazione registrata. Ciò vale anche per prodotti originari di Paesi Terzi commercializzati con nome iscritto in registro UE.

Se DOP e IGP registrata non ammessa richiesta di registrazione di marchio corrispondente, se questa presentata dopo domanda registrazione della DOP e IGP presso Commissione UE. Marchi registrati in violazione sono nulli.

Uso di marchio depositato e registrato “acquisito con uso di buona fede sul territorio comunitario” prima di presentazione della DOP e IGP può continuare ad esistere, purché non sussistono motivi di “nullità o decadenza” del marchio. In tal caso ammesso uso combinato di DOP/IGP/STG e marchio

Indicazioni facoltative ammesse riguardano:

  1. caratteristica di 1 o più categorie di prodotti o modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabile in determinate zone;
  2. caratteristiche o proprietà di prodotti agricoli che conferiscono loro valore aggiunto rispetto a prodotti di tipo simile;
  3. indicazione “prodotti di montagna” (vedi “commag13”)
  4. “prodotti dell’agricoltura delle isole” per prodotti destinati a consumo umano di cui ad Allegato I del Trattato, la cui materia prima o trasformazione provengono da isole o se trasformazione incide in misura determinante su caratteristiche del prodotto finale, questa deve avvenire in isola;
  5. indicazione di qualità usata solo per designare prodotti conformi alle pertinenti condizioni di uso. Stati membri effettuano controlli, in base ad analisi del rischio, per garantire rispetto delle suddette prescrizioni ed in caso di violazione applicano sanzioni amministrative adeguate

Escluse indicazioni che:

  1. descrivono qualità tecniche del prodotto ai fini applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e non hanno lo scopo di informare consumatori riguardo a tali qualità di prodotti;
  2. promuovono ed integrano norme di commercializzazione specifiche in base settoriale o di categoria di prodotto.

Al riguardo Commissione adotta atti relativi a condizioni di utilizzo di indicazioni facoltative supplementari, tenendo conto aspettative dei consumatori, evoluzione conoscenze tecniche e scientifiche, evoluzione norme di commercializzazione.

Indicazioni, abbreviazioni, simboli riferiti a regimi di qualità (quali DOP/IGP/STG e simbolo CE associato, prodotto di montagna) usati solo prodotti ottenuti in conformità a norme del relativo regime di qualità.

Operatori che preparano ed immagazzinano o immettono in commercio prodotto DOP/IGP/STG, rispettando disposizioni sui regimi di qualità, hanno diritto a beneficiare di verifica del rispetto del disciplinare. Stato membro deve garantire che tali operatori possono partecipare a “regime di qualità senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati”

Consorzi di tutela delle DOP/IGP/STG, costituiti ai sensi del D.M. 12/5/2010,  il cui statuto contiene:

  • nome della DOP e IGP oggetto di tutela;
  • attività di: proposta disciplinare di produzione; miglioramento qualitativo della DOP/IGP/STG oggetto di tutela, anche in termini di sicurezza alimentare; tutela della DOP/IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione protetta nel territorio di produzione ed in quello di commercializzazione, anche tramite stipula di accordi con soggetti interessati a confezionare prodotto). In deroga Consorzio può esercitare funzioni di tutela per più DOP/IGP/STG purché: prodotti da tutelare rientrano in una stessa filiera; zona di produzione individuata dai disciplinari coincidente (Una DOP comprende zona di produzione di altra DOP);
  • modalità di ammissione concessa a “tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della DOP/IGP/STG”, con particolare riferimento, in base a D.M. 12/04/2000 (come modificato da ultimo da D.M. 10/8/2020), a: allevatori produttori di latte, caseifici e confezionatori per filiera formaggi freschi o stagionati; produttori, agricoltori e confezionatori per filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati; imprese di trasformazione e confezionatori per filiera ortofrutticola e cereali trasformati; olivicoltori, molitori e imbottigliatori per filiera grassi; allevatori, macellatori, porzionatori ed elaboratori per filiera carni fresche; allevatori, macellatori, imprese di lavorazione, porzionatori e confezionatori per filiera preparazioni carni; produttori di materia prima, molitori e preparatori per filiera panetteria; apicoltori, imprese di lavorazione e confezionatori nella filiera miele; allevatori, produttori di latte, caseifici, confezionatori e stagionatori per filiera prodotti lattiero caseari di vario tipo; agricoltori, elaboratori, confezionatori per filiera caffè, tè, spezie; pescatori e/o allevatori, imprese di lavorazione e confezionatori per filiera pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati; produttori e confezionatori per filiera pasticceria, biscotteria, confetteria; pastifici e confezionatori per filiera pasta alimentare; produttori, confezionatori per filiera cioccolato e prodotti derivati;
  • individuazione organi sociali e loro funzioni;
  • modalità nomina degli Organi sociali, compreso collegio sindacale Negli Organi sociali deve essere garantita la rappresentatività, pari almeno a 66%, dei produttori ed utilizzatori DOP e IGP della rispettiva filiera che aderiscono a controlli. Se non tutti gli operatori della categoria aderiscono al Consorzio, “rappresentatività ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata dei soggetti non aderenti a Consorzio”. Ogni consorziato ha diritto al voto in proporzione alla quantità di prodotto certificato nella sua categoria. Se opera in più categorie (v. Allevatori caseificatori) valore complessivo del voto dato “da somma dei singoli valori di voto”. Se aderisce al Consorzio una forma associata “utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto”.
  • norme per eventuale scioglimento anticipato di Consorzio.

Consorzio di tutela invia domanda di riconoscimento a MIPAAF, specificando:

  • sede legale/operativa del Consorzio (indirizzo, telefono, fax, e-mail, eventuale sito web, orari di apertura ufficio)dove svolgere funzioni a questo assegnate nei confronti di soci e di soggetti terzi;
  • struttura organizzativa del Consorzio (dati anagrafici e recapito del Presidente, Direttore amministratore, Collegio sindacale con relativa data scadenza incarichi). Ammessa struttura comune a più Consorzi, purché funzionale a compiti di tutela, promozione, valorizzazione di singola DOP/IGP/STG rappresentata e purché ogni Consorzio mantenga propria autonomia;
  • elenco soci del Consorzio divisi per categoria e numero totale soci per categoria;
  • relazione in merito ad attività di: promozione attuata dal Consorzio nel corso dell’anno divisa per tipologia e Paese; valorizzazione (Tipo di iniziative attuate, durata, target di riferimento, fondi investiti); tutela della denominazione (Eventuali procedimenti giuridici pendenti in Italia ed all’estero); vigilanza effettuata nel corso dell’anno anche in collaborazione con altri Consorzi; tutela denominazione di altro tipo. Nella relazione evidenziare anche: importo totale delle entrate con relativa fonte finanziaria (v. quote dei soci, contributo volontario di soci, contributi di utilizzatori non soci) e soggetto che ha conferito fondi a Consorzio (soci; utilizzatori non soci; contributi comunitari, statali e regionali); importo totale delle spese per attività di promozione, valorizzazione, tutela in relazione a specifiche attività poste in essere; altri finanziamenti pubblici/privati ricevuti al riguardo;
  • bilancio approvato di anno precedente (evidenziare totale investimenti effettuati da Consorzio);
  • elenco agenti che vigilano su attività di Consorzio da parte di Organismo approvato con decreto ministeriale;
  • dettaglio investimenti eseguiti, evidenziando attività realizzate con fondi MIPAAF

Riconoscimento al Consorzio tutela concesso se accertato possesso dei requisiti di cui sopra (in particolare dimostrata presenza nella compagine sociale di produttori ed utilizzatori che “rappresentano almeno i 2/3 della produzione” per ogni DOP/IGP controllata). Legge 154/16 stabilisce che MIPAAF può riconoscere nuovi Consorzi di tutela per ogni DOP/IGP costituita, purché statuto prevede che riparto degli amministratori da eleggere assicuri equilibrio tra i sessi. Analoga disposizione vale anche in caso di sostituzione dei componenti dopo 3 mandati consecutivi, a partire dal 1° rinnovo successivo al 10/08/2016 (per 1° mandato successivo a tale data quota riservata al sesso meno rappresentativo  almeno pari ad 1/5 del numero dei componenti di organo).

Riconoscimento Consorzio determina incarico di tutela e valorizzazione della DOP/IGP/STG valido 3 anni, durante i quali MIPAAF esegue, anche su segnalazione di terzi, tutte le verifiche necessarie ad attestare rispetto requisiti minimi di operatività e di rappresentatività, anche mediante sopralluoghi ed accertamenti documentali. Verifiche attuate ogni anno (ogni 3 anni per rappresentatività). A tal fine Consorzio invia a MIPAAF entro 30 Settembre documenti di cui sopra. Se accertata mancanza dei requisiti minimi prescritti, MIPAAF da tempestiva comunicazione a Consorzio, invitando ad uniformarsi, pena applicazione di sanzioni.

MIPAAF a conclusione dei 3 anni di incarico, provvede al rinnovo per altri 3 anni, previa verifica dei requisiti minimi operativi e di rappresentatività

Statuto approvato eventualmente per introdurvi modifiche che il Consorzio dovrà approvare nella 1° assemblea straordinaria da tenersi entro 1 anno da comunicazione MIPAAF, pena applicazione di sanzione (Statuto modificato approvato da MIPAAF e pubblicato su G.U.)

Consorzi riconosciuti possono:

  • avanzare proposte di modifica al disciplinare DOP/IGP;
  • contribuire a garantire che qualità, notorietà, autenticità dei propri prodotti garantita sul mercato, monitorando uso del nome in scambi commerciali e se necessario informando Autorità competenti;
  • adottare provvedimenti intesi a garantire protezione giuridica adeguata di DOP/IGP/STG e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse collegati;
  • sviluppare attività di informazione e promozione miranti a comunicare a consumatori proprietà che conferiscono valore aggiunto al prodotto;
  • sviluppare attività miranti a garantire conformità dei prodotti a disciplinare;
  • adottare provvedimenti volti a migliorare efficacia del regime (v. sviluppo di competenza economiche, svolgimento analisi economiche, diffusione di informazioni economiche sul regime e fornitura consulenza ai produttori);
  • adottare misure per valorizzazione dei prodotti, adottando provvedimenti volti ad impedire o contrastare misure che rischiano di svalorizzare immagine dei prodotti;
  • collaborare con ICQRF nel vigilare sulla DOP/IGP/STG

A tal fine chiedono riconoscimento di agenti vigilanti con relativa attribuzione di qualifica di agente di pubblica sicurezza e tesserino di riconoscimento apposito (Modello riportato in Allegato a D.M. 6/11/2012 pubblicato su G.U. 272/12) a MIPAAF allegando copia documenti di riconoscimento di agente vigilante e 2 fotografie formato tessera (di cui 1 autenticata). MIPAAF accerta possesso seguenti requisiti di agente vigilante: maggiore età; diploma di scuola media inferiore; non avere riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo; non sottoposto a misure di prevenzione; godimento diritti civili e politici.

MIPAAF comunica entro 60 giorni a Consorzio di tutela conformità domanda od eventuali integrazioni necessarie, e provvede ad inviare ad Ufficio territoriale di Governo di documentazione necessaria a rilascio decreto di “attribuzione qualifica di agente di pubblica sicurezza”. In caso di istruttoria positiva, MIPAAF provvede a stampare tessera di riconoscimento di agente vigilante con qualifica di agente di pubblica sicurezza (altrimenti semplice tessera di agente vigilante).

Consorzi tutela riconosciuti possono stipulare convenzioni fra loro, notificate a MIPAAF entro 30 giorni da stipula, per attivare “regime congiunto di svolgimento attività di vigilanza su singoli prodotti di riferimento”, anche al fine di accertare violazioni

MIPAAF istituisce Albo nazionale di agenti vigilanti (con o senza qualifica di agenti di pubblica sicurezza), in cui riportare eventuali convenzione stipulate tra Consorzi di tutela

Tesserino di riconoscimento ha validità di 3 anni ed rinnovato, previa richiesta di conferma da parte Consorzio

In caso di estinzione rapporti di lavoro si ha decadenza funzioni di agente vigilante. Revocata qualifica di agente di pubblica sicurezza se vengono meno requisiti di cui sopra od è sospesa in caso di inadempienze rilevate o adottate nei confronti di vigilante “provvedimento restrittivo delle libertà personali”, fermo restando:

  1. possibilità di contestazione da parte interessato
  2. obbligo di Consorzio di comunicare a MIPAAF entro 5 giorni lavorativi successivi, verificarsi di tali condizioni ed inviare tessera di riconoscimento di agente

MIPAAF provvede ad aggiornare Albo nazionale

MIPAAF affidato a ICQRF compiti di vigilanza su applicazione norme in materia di DOP, IGP, STG. Organismi privati possono chiedere riconoscimento a MIPAAF, allegando:

  • statuto ed atto costitutivo
  • elenco dei componenti di organi collegiali e relativi curriculum
  • struttura organizzativa, con indicazione del personale qualificato (direttore, amministrativo, tecnico), in cui definite le responsabilità e rapporti esistenti tra diversi momenti organizzativi
  • indicazione di strutture operative a livello territoriale e personale utilizzato
  • manuale della qualità e politica della qualità
  • procedure e/o istruzioni per controllo certificazione, gestione della non conformità
  • procedure e/o istruzioni per reclutamento, selezione, qualifica, addestramento e valutazione del personale ispettivo, responsabili di controllo e certificazione
  • procedure per gestione del conflitto di interessi e imparzialità del personale
  • procedure per verifiche ispettive interne e riesame della direzione per verificare che sistema di qualità attuato ed efficace
  • elenco ispettori e relativi curriculum
  • copia del certificato di accreditamento a norme di riferimento EN richiamate da normativa CE
  • documentazione specifica prevista per singoli settori regolamentati
  • procedure per gestione della documentazione di sistema e relativo elenco
  • prospetto delle tariffe di controllo per verifica di stabilità finanziaria
  • procedure per gestione, reclami, contenziosi
  • eventuali bozze di accordo/convenzione tra strutture di controllo per settori DOP/IGP/STG e vini a fini ispettivi e con Consorzi di tutela riconosciuti per distribuzione contrassegni di Stato

MIPAAF esegue istruttoria, tramite ACCREDIA (Unico Organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza), verificando:

  1. compagine sociale in grado di dimostrare indipendenza, assenza di conflitto di interessi e terziari età
  2. stabilità finanziaria
  3. struttura che tutela imparzialità conflitto di interessi di personale e individui compiti e responsabilità di tutte le parti interessate al processo di controllo e certificazione
  4. Organizzazione che consente scelta dei membri di organismi o meccanismo di tutela imparzialità tra settori interessati ad attività di controllo e certificazione, purché evitata predominanza di singoli interessi settoriali
  5. Organi collegiali interni ad OdC costituiti da soggetti con specifiche competenze nel settore oggetto di certificazione e sistemi di controllo, certificazione e qualità di OdC
  6. componenti di organi collegali non debbono avere cariche o svolgono attività in altre strutture di controllo, operanti nello stesso settore regolamentato (Escluse Commissioni di degustazione), garantendo loro indipendenza, terzietà e assenza di conflitto di interessi
  7. soggetti decisori in merito certificazione diversi da quelli che effettuano attività ispettiva al fine di garantire indipendenza, terzietà, mancanza conflitto di interessi
  8. soggetto responsabile di valutazione personale coinvolto in attività di certificazione e controllo non legato da alcun rapporto professionale, economico e consulenza, anche indiretto, con operatori soggetti a controllo
  9. personale ispettivo o operante nell’organismo deve possedere competenze adeguate per specifico settore regolamentato
  10. subappalto ammesso per svolgimento attività di certificazione ad OdC o persona esterna, purché stipulato accordo/convenzione in cui evidenziati aspetti di riservatezza e conflitto di interesse. OdC autorizzato deve:
  • assumere piena responsabilità per ogni attività subappaltata, mantenendo responsabilità per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere, ritirare certificazione
  • garantire che organismo o persona a cui affidato subappalto sia competente e conforme a disposizioni riguardanti attività di prova, ispezione e non coinvolto direttamente o tramite datore di lavoro con progettazione e fabbricazione del prodotto per non compromettere imparzialità
  • ottenere consenso del richiedente la certificazione

MIPAAF: concede autorizzazione provvisoria ad OdC, purché entro 3 mesi si determini un “adeguamento strutturale e documentale” a quanto richiesto;  pubblica norme ed indirizzo di Autorità ed OdC, aggiornandoli periodicamente; comunica elenco di OdC a Commissione UE

Per ogni DOP/IGP/STG, ICQRF istituisce nucleo di vigilanza, comprendente anche 1 rappresentante Consorzio tutela, che elabora programma annuale di controllo DOP/IGP/STG da trasmettere a MIPAAF comprendente: modalità e numero visite di controllo da eseguire; numero campioni da prelevare in rapporto produzione da controllare; controlli da attuare su produzioni similari; laboratori dove svolgere analisi. Attività di controllo svolta a livello di produzione, trasformazione, commercio prima di immissione in commercio del prodotto, da funzionari che possono assumere qualifica di agente di pubblica sicurezza, da parte di 1 o più Autorità competenti od OdC di Stato membro o Paese Terzo se prodotto DOP/IGP/STG provenienti da questo, attraverso:

  • verifica che le produzioni risultino conformi ai requisiti qualitativi del disciplinare di produzione;
  • vigilanza su produzioni similari ottenute a livello nazionale od estero che, con false indicazioni su origine, natura, specie, possono creare confusione nei consumatori e recare danno a DOP ed IGP;
  • verifica tra quantità prodotti sottoposti ad Organismo controllo ed immessi su mercato;
  • monitoraggio uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio

Controlli eseguiti in base ad analisi del rischio e rientranti in sezione specifica del programma annuale dei controlli agroalimentari predisposta da MIPAAF. A conclusione controllo redatto verbale, in cui evidenziato eventuale pagamento di sanzione in misura ridotta, inviato ad ICQRF (Organo competente per emanazione sanzioni), insieme a scritti difensivi di operatore inadempiente. Nell’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione, fissato anche termine in cui è possibile presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) e termine di pagamento delle sanzioni.

MIPAAF istituisce “Elenco degli Organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), attestazione di specificità (STG)”. Costo iscrizione e mantenimento Albo a carico degli interessati. Con D.M. 12/10/2011 approvato Elenco di OdC incaricati di vigilare su DOP, IGP, STG pubblicato su G.U. 249/11. Elenco OdC riconosciuti comunicato a Commissione UE che ne pubblica nome ed indirizzo su GU.CE

Consorzio di tutela che intende usare DOP/IGP individua OdC tra quelli riportati in Elenco. In assenza di designazione, Regione, nel cui territorio ricade DOP/IGP, indica OdC (Per Marche indicato ASSAM).

OdC si deve qualificare nell’esercizio delle sue funzioni come “Organismo di controllo autorizzato ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE 510/06” e riportare estremi provvedimento di autorizzazione MIPAAF. MIPAAF e Regione “per strutture ricadenti nel territorio di competenza” esercitano potere vigilanza su OdC autorizzati.

Con DGR 13/9/10 approvato protocollo di intesa Stato-Regioni in materia di “controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari”, comprendente:

  • istituzione coordinamento permanente volontario tra Regioni al fine di garantire omogeneità di azione in tema di vigilanza su produzioni agroalimentari di qualità sottoposte a certificazione;
  • partecipazione da parte di Regioni aderenti a tavolo di coordinamento permanente che si riunirà almeno ogni 6 mesi, alla cui conclusione redatto verbale;
  • impegno ad assumere posizioni comuni di Regioni nei confronti MIPAAF, ICQRF, altri soggetti pubblici e privati “che concorrono all’attuazione dei procedimenti di accreditamento, controllo, certificazione”;
  • impegno da parte di Regioni a predisporre, entro mese di Febbraio, Piano regionale di vigilanza, contenente indicazioni relative a:
  1. tipologia delle verifiche eseguibili per ogni produzione regolamentata;
  2. analisi del rischio calcolata su categoria dei soggetti (strutture di controllo/certificazione, operatori della filiera) oggetto di verifica ai fini di selezione del campione da sottoporre a vigilanza;
  3. tempi, metodi, check list, modulistica per esecuzione delle verifiche;
  4. azioni da intraprendere in caso di rilievi di non conformità;
  5. percorsi formative e di aggiornamento di personale addetto a verifiche.

Nella redazione del Piano occorre tener presente di normativa vigente, consistenza produttiva locale, risorse disponibili, esiti delle attività di vigilanza pregressa;

  • attività di vigilanza svolta da Regioni in piena autonomia “senza vincoli reciproci di subordinazione”;
  • individuazione da parte tavolo di coordinamento entro mese di Marzo in base a Piani regionali di vigilanza di azioni da attivare affinché:
  1. vigilanza in ogni settore di produzione di qualità regolamentata esercitata in modo adeguato ed omogeneo;
  2. evitate in ogni settore di produzioni di qualità regolamentata, sovrapposizioni e duplicazioni di verifiche, fermo restando necessità di “massima copertura del territorio e delle strutture di controllo operanti”;
  3. attuate sinergie nello svolgimento attività di vigilanza se queste poste a carico di soggetti diversi o unico soggetto vigila su più settori;
  4. intensificata sorveglianza su strutture di controllo in caso evidenziate ripetute carenza su loro passata attività;
  • interscambio di informazioni inerenti attività di vigilanza svolta, conseguenti decisioni assunte, fermo restando riservatezza delle informazioni in base a normativa vigente;
  • attività di vigilanza su strutture di controllo/certificazione punta ad accertare che questa:
  1. mantengono requisiti ed operano nel rispetto autorizzazione MIPAAF;
  2. non svolgono attività incompatibili con attività di controllo/certificazione;
  3. non discriminano soggetti aderenti a filiera;
  4. adempiono a normativa di settore, nonché prescrizioni ed obblighi impartiti da Autorità pubbliche;

Attività realizzata su territorio di competenza Regione, mediante:

  1. vigilanza diretta: verifiche su operatività di strutture di controllo/certificazione, anche tramite visite ispettive a sedi legali e/o operative. Se visita ispettiva deve avvenire in sede dislocata in altre Regioni occorre chiedere assistenza di Ente in cui questa ricade (Regioni debbono garantire reciproca assistenza);
  2. vigilanza indiretta: supervisione dei controlli effettuata da strutture di certificazione mediante visite presso operatori della filiera;
  3. impegno a svolgere comune attività di aggiornamento del personale incaricato a vario titolo della vigilanza individuato da Regione (Almeno 2 giorni/anno)

Revoca o sospensione autorizzazione, anche per 1 singolo prodotto, di OdC, o strutture terze di cui si avvale, in caso di perdita dei requisiti, violazione della normativa comunitaria, mancanza dei requisiti accertati successivamente.

Esecuzione controlli prima della immissione prodotto sul mercato come DOP/IGP, con costi a carico “degli operatori soggetti a tali controlli”

MIPAAF, di concerto con Regioni interessate, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica e giuridica che abbia interesse legittimo (compreso Consorzio), può avanzare richiesta di cancellazione di DOP/IGP/STG (Modello Allegato IX a Reg. 664/14 pubblicato su G.U.CE 179/14) se non garantito rispetto condizioni previste del disciplinare, o se non immesso in commercio per almeno 7 anni alcun prodotto beneficiario di DOP/IGP/STG. MIPAAF rende pubblica richiesta di cancellazione e valuta eventuali dichiarazioni di opposizioni motivate a cancellazione (ammissibili se dimostrano uso commerciale continuato di DOP registrata. Acquisito parere di MIPAAF e Regione, produttori del bene commerciale come DOP/IGP possono chiedere a Commissione UE cancellazione della registrazione (Nel caso di STG richiesta di cancellazione a Commissione previa comunicazione a Ministero). In caso di ripetute irregolarità, richiesta di intervento inviata a CE che può decidere cancellazione registrazione pubblicandola su GUCE.

DOP ed IGP di Paesi Terzi riconosciute se in questo “esiste un sistema di controllo e diritto di opposizione equivalente a quelli UE” ed assicurato ai prodotti DOP ed IGP provenienti da UE “protezione analoga a quella esistente nella Comunità”. Associazione di Paese Terzo che vuole farsi riconoscere DOP ed IGP dalla CE invia domanda di riconoscimento a Paese Terzo che la esamina e se riscontra conformità con la normativa comunitaria la trasmette a Commissione UE, allegando descrizione di: contesto giuridico e rispetto nel Paese Terzo delle suddette garanzie; uso sulla base del quale denominazione di origine o indicazione geografica è protetta o consacrata nel Paese.

Commissione UE entro 6 mesi esamina richiesta ed informa Paese Terzo su decisione presa. Se favorevole, denominazione pubblicata su G.U.C.E. in modo che qualunque persona fisica o giuridica possa presentare entro 6 mesi opposizione. Commissione, sentito Paese Terzo, decide su opposizioni presentate e provvede ad iscrivere DOP/IGP o respingere richiesta. Associazione o persone fisiche o giuridiche possono chiedere modifiche al disciplinare della denominazione registrata a Commissione UE che, sentito Paese Terzo, decide in materia.

Interessati in fase di commercializzazione possono riportare, solo per prodotti conformi al disciplinare di produzione, su etichetta e confezione, denominazione origine protetta od indicazione geografica protetta, il simbolo grafico UE corredato da nominativo OdC.

D.M. 21/7/2011 determina modalità per procedere a smarchiatura dei prodotti già certificati da Organismi di controllo come DOP/IGP e detenuti per commercializzazione o immissione al consumo, “senza dover essere sottoposti ad ulteriori fasi di lavorazione e/o certificazione”. Soggetto che intende smarchiare prodotto certificato deve inviare richiesta a Consorzio di tutela riconosciuto per quella DOP/IGP (In mancanza di Consorzio riconosciuto, a MIPAAF) che approva richiesta, previo accertamento che non determini distorsioni del mercato e della concorrenza e “solo per quei prodotti per i quali soggetto non abbia usufruito per gli stessi di contributi pubblici”.

Consorzi di tutela adottano proprio regolamento per smarchiatura del prodotto DOP/IGP da inviare a MIPAAF per sua approvazione, contenente:

  • definizione dei criteri di rilascio di autorizzazione a smarchiatura che non determinano distorsione mercato e concorrenza;
  • modalità individuazione quantità esatta di prodotto da sottoporre a smarchiatura;
  • modalità di controllo e documentazione relativa ad attività di smarchiatura;
  • modalità e tempi di comunicazione ad Organismo di controllo di attività di smarchiatura;
  • divieto di utilizzare sul prodotto smarchiato denominazione protetta dicitura e simboli UE ad essa connessi

MIPAAF con D.M. 23/7/2020 stabilisce che prodotti agricoli ed alimentari a DOP/IGP (compresi prodotti vitivinicoli e bevande spiritose) possono essere sottoposti, anche con “patto di rotatività” (cioè possibilità di sostituire unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipule), a pegno a decorrere dal giorno in cui sono collocati nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, purché siano identificate con le modalità prescritte da D.M. 23/7/2020 in tema di registri. Creditore, contestualmente alla costituzione del pegno e prima di annotare per ogni operazione su apposito registro (diverso per ogni creditore e conservato dal debitore) vidimato annualmente da notaio (Modello pubblicato su G.U. 215/20) o su registro telematico istituito nell’ambito di SIAN, individua i prodotti DOP/IGP sottoposti a pegno (esclusi  prodotti vitivinicoli  e olio di oliva) per i quali debitore annota entro giorno successivo alla sottoscrizione di accordo di pegno: tipologia (se tipologie diverse, prodotti presi in carica distintamente); quantitativo da usare a titolo di pegno; recipiente (silos, botte, ecc.) in cui prodotto sfuso è conservato (recipienti usati solo per contenere vini e oli con codice identificativo riportati in registro ed ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro impianto annotato in registro nella stessa giornata e comunicato ad Istituto di credito finanziatore e ad OdC almeno 2 giorni prima); lotto per prodotto confezionato; data di costituzione ed estinzione del pegno relativo; Istituto bancario interessato; valore del pegno (MIPAAF può aggiornare tali dati e pubblicarli sul proprio sito internet). Constatazione di estinzione (totale o parziale) del pegno sui prodotti DOP/IGP avviene mediante annotazione sul registro, con creditore può chiedere “la visibilità dei registri”

Sanzioni:

Chiunque impone una DOP od IGP od un marchio registrato a:

  • prodotti dello stesso tipo di quelli protetti, ma non aventi diritto alla denominazione a causa:
    1. mancato assoggettamento ad Organismo controllo riconosciuto da MIPAAF: multa da 3.000 a 20.000 €
    2. mancato ottenimento certificato di conformità rilasciato da struttura di controllo: multa da 2.500 a 16.000 €
    3. accertata violazione del disciplinare di produzione: multa da 2.000 a 13.000 €
  • prodotti non comparabili con quelli protetti “in cui l’uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa”: multa da 500 a 3.500 €
  • prodotti composti, elaborati, trasformati che recano in etichetta, presentazione, pubblicità riferimenti alla DOP: multa da 2.500 a 10.000 €. Nessuna violazione se denominazione è componente esclusiva della categoria merceologica di appartenenza ed utilizzatori del prodotto elaborato sono autorizzati dal Consorzio di Tutela e risultano inseriti in apposito registro tenuto aggiornato dal Consorzio (In alternativa autorizzazione concessa da MIPAAF), o se riferimento alla DOP riportato tra ingredienti del prodotto confezionato

Chiunque detiene per commercializzare od immette al consumo prodotti privi della DOP, IGP pur se prodotti certificati e conformi a questa: multa di 100 €/kg. o litro o confezione di prodotto rinvenuto.

Chiunque modifica al momento immissione in commercio la DOP, IGP o marchio registrato per un prodotto dichiarato conforme: multa da 3.000 a 15.000 €

Chiunque nella designazione e presentazione del prodotto “usurpa, imita od evoca” una DOP, IGP, marchio registrato, anche se origine del prodotto è conforme, o applica espressioni quali “genere, tipo, metodo, alla maniera, ad imitazione” multa da 2.000 a 13.000 €

Chiunque utilizza su confezione od imballaggio, pubblicità, informazione ai consumatori o sui documenti dei prodotti considerati indicazioni false od ingannevoli circa provenienza, origine, natura o qualità del prodotto, od utilizza indicazioni non conformi a quanto riportato nei disciplinari di produzione, od impiega contenitori che possono indurre in errore: multa da 3.000 a 20.000 €

Chiunque usa marchio di impresa che riproduce od evoca DOP, IGP, salvo il caso di marchio vigente prima del riconoscimento della DOP, IGP, o se richiama sigillo o marchio della DOP: multa da 5.000 a 50.000 €

Chiunque non autorizzato da MIPAAF utilizza nella pubblicità od informazione al consumatore espressioni “dirette a garantire svolgimento di attività di controllo o vigilanza” su DOP ed IGP di esclusiva competenza di Consorzio di tutela od Autorità di controllo autorizzata: multa di 50.000 €

Oltre alla sanzione pecuniaria disposto divieto di utilizzare DOP, IGP, marchio registrato per quantità accertate e nel caso di gravi irregolarità “disposta pubblicazione del provvedimento di accertamento delle violazioni” a spese del trasgressore.

Se Autorità di controllo o MIPAAF accerta non conformità del piano di controllo della DOP, IGP e non viene presentato ricorso o se ricorso è stato respinto: multa da 2.000 a 13.000 €

Chiunque non consente operazioni di controllo od impedisce prelievo di campioni od ostacola esame dei documenti da parte agenti di Autorità di Controllo e del Consorzio Tutela: multa di 516 €

Chiunque non assolve versamenti pecuniari prescritti da Autorità di Controllo o da Consorzio Tutela: multa pari a 3 volte sanzione applicata + divieto di utilizzare DOP “fino a rimozione delle cause che ha dato origine alla sanzione”.

Struttura di controllo che non predispone piano di controllo o non applica tariffario fissato, o svolge attività incompatibili con quanto prescritto da MIPAAF: multa di 50.000 € + sospensione o revoca autorizzazione.

Struttura che nell’esecuzione controlli su DOP, IGP “discrimina tra i soggetti  ponendo ostacoli all’esercizio del diritto di accesso”: multa di 62.000 €

L’uso di DOP, IGP da parte di un Organismo diverso da Consorzio tutela dopo 180 giorni da pubblicazione decreto di riconoscimento “del predetto Consorzio e di affidamento a questo di svolgere incarico di controllo”: multa di 26.000 € + divieto di utilizzare DOP, IGP

Soggetti con interessi nel controllo di DOP, IGP che intendono eseguire operazioni di controllo senza preventivo consenso del Consorzio Tutela: multa di 2.500 €

In caso di accertata mancanza da parte del Consorzio dei requisiti minimi prescritti, o mancato invio entro 30 Settembre di organigramma pianta organica, copia decreto di nomina di agenti vigilatori, MIPAAF provvede a: richiamo scritto + inabilitazione ad avanzare richieste di contributo per valorizzazione e promozione della DOP/IGP + accertamento e controllo amministrativo straordinario + sospensione temporanea da incarico + revoca, anche parziale di incarico. In caso di mancanza requisiti di rappresentanza dopo 3 anni: mancato rinnovo incarico al Consorzio di tutela “fino a quando non dimostri possesso  di tali requisiti”. Se dopo 6 mesi da scadenza incarico durante i quali impossibile rinnovare incarico a Consorzio per sue inadempienze: revoca incarico.

Consorzio di tutela che non adempie alle prescrizioni od obblighi derivanti da decreto di riconoscimento o da altre disposizioni impartite da MIPAAF o svolge attività incompatibili con riconoscimento o non ottempera “ad intimazione ad adempiere”: multa di 50.000 € + sospensione o revoca autorizzazione.

Consorzio che nell’espletamento delle sue funzioni pone in essere comportamento discriminante tra soggetti associati quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo Statuto del Consorzio stesso, o ostacola diritto ad accesso a documenti da parte Autorità Controllo, o compie violazioni in sede di ripartizione dei costi: multa di 62.000 €.

In caso di mancato rispetto dell’uso commerciale e della presentazione della denominazione o del marchio della DOP, IGP: multa di 50.000 € (Multa aumentata di 3 volte in caso di ripetizione di illecito).

Se interessato sospeso dal diritto di utilizzare DOP, IGP, STG: non può riprendere uso della denominazione o non può commercializzare prodotti con tale denominazione (neppure se destinati all’esportazione) “fino all’integrale e comprovato assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti delle strutture di controllo o Consorzio di tutela”.

Entità aiuto:

FEASR su iniziativa Commissione, può finanziare supporto amministrativo per “elaborazione attività preparatorie, monitoraggio, supporto amministrativo e giuridico, assistenza legale, tasse di registrazione, rinnovo e sorveglianza dei marchi, spese per controversie legali e qualsiasi altra misura collegata necessaria per tutelare uso di indicazioni, abbreviazioni, simboli riferiti a regime di qualità contro abuso, imitazione, evocazione o qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore nella Unione e nei Paesi Terzi”

Stati membri adottano misure per incoraggiare costituzione ed attività dei Consorzi, comunicando nome ed indirizzo di questi a Commissione che rende pubbliche tali informazioni

Costi della verifica a carico di tutti i produttori interessati, anche se non aderenti a Consorzio. Quota dei costi a carico dei vari operatori di filiera “non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per le varie categorie negli organi sociali dei Consorzi”. Nell’ambito della categoria ogni operatore contribuirà al costo in proporzione “alla quantità di prodotto controllata” dal Consorzio. In caso di Consorzio controllore di più DOP/IGP costi a carico solo dei soggetti interessati alla tutela della singola DOP/IGP/STG. Stato membro può contribuire a coprire tali costi

Stato membro può imporre pagamento di tasse a copertura spese di gestione regimi di qualità, comprese spese sostenute per trattamento domande, dichiarazioni di opposizione, domande di modifica, richieste di cancellazione

Legge 296/06 consente di:

  • ammettere a credito di imposta gli oneri sostenuti nell’ambito dei accordi internazionali da imprese agricole ed agroalimentari (anche riunite in consorzio o cooperativa) per la registrazione di DOP e IGP nei Paesi extraCE
  • istituire un contributo per coprire spese sostenute per “esame domande di registrazione, dichiarazioni di opposizione, domande di modifica, richieste di cancellazione” di DOP e IGP. Proventi riscossi da tale contributo assegnati a MIPAAF per “salvaguardia immagine e tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica”