PRODOTTO DI MONTAGNA (Reg. 1151/12, 665/14; D.M. 26/7/17, 20/7/18, 2/8/18; D.D.S. 22/1/21, 5/8/21) (commag13)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Servizio Regionale Politiche Agroalimentari (Servizio), Unità territoriale di vigilanza (UTV)
Chiunque intende commercializzare alimenti con il termine “prodotti di montagna”
Iter procedurale:
Reg. 1151/12 prevede che “prodotti di montagna” siano prodotti destinati a consumo umano di cui in Allegato I del Trattato per i quali materie prime ed alimenti per animali provenienti essenzialmente da zone di montagna (quelle designate da art. 18 paragrafo 1 del Reg. 1257/1999), nonché per prodotti trasformati la cui fase della trasformazione attuata in zone di montagna.
MIPAAF, con D.M. 26/7/2017, ha recepito a livello nazionale le disposizioni del Reg. 665/14 per l’utilizzo della denominazione facoltativa “prodotto di montagna” riguardante i prodotti destinati al consumo umano elencati in Allegato I del Trattato qualora:
- materie prime ed alimenti per animali prevengono essenzialmente da zone di montagna (cioè da Comuni classificati, totalmente o parzialmente, montani ai sensi del PSR definito da Regione)
- eventuale trasformazione (cioè qualsiasi azione che provoca modifica sostanziale del prodotto iniziale, compreso trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estruzione o loro combinazioni) ha luogo in zone di montagna
- in caso di prodotti ottenuti da animali, questi allevati e trasformati in zone di montagna, o derivati da animali allevati per almeno gli ultimi 2/3 della loro vita in zone di montagna ed ivi trasformati, o derivati da animali transumati allevati per almeno 25% della loro vita in pascoli di zone di montagna, purché l’eventuale utilizzo di mangimi non prodotti in zona di montagna rappresenti, nella dieta annuale di tali animali (espressa in percentuale di sostanza secca), non oltre il: 50% per animali di allevamento diversi da ruminanti e suini; 40% per ruminanti, 75% per suini (esclusi animali transumanti se allevati fuori da zone di montagna)
- in caso di prodotti di apicoltura, api hanno raccolto nettare e polline nelle zone di montagna. Ammesso impiego di zucchero ed altre sostanze zuccherine per alimentare le api non proveniente da zone di montagna
- in caso di prodotti di origine vegetale, piante sono coltivare in zone di montagna
Prodotti non compresi in Allegato I del Trattato, erbe, spezie, zucchero utilizzati come ingredienti possono provenire da aree fuori da zone di montagna per non oltre il 50% del peso totale degli ingredienti impiegati nel prodotto finale.
Ammesse operazioni di macellazione di animali, sezionamento e disossamento di carcasse nonché spremitura di oliva effettuate in impianti di trasformazione situati a distanza inferiore a 30 km da zone di montagna.
Ammesse operazioni di trasformazione per produzione di latte e prodotti lattiero caseari effettuate in impianti in funzione al 31/1/2013 ubicati a distanza inferiore a 10 km. da zone di montagna.
Soggetti interessati ad avvalersi di tali deroghe lo comunicano (modello Allegato I pubblicato su GU 214/17) a Regione dove ricade la produzione (e per conoscenza a MIPAAF), entro 30 giorni da avvio delle operazioni in deroga. MIPAAF pubblica entro 30 giorni da comunicazione elenco di impianti di produzione in deroga.
MIPAAF, con D.M. 20/7/2018, ha definito le modalità di controllo per i “prodotti di montagna” di origine animale, qualora la porzione di mangimi somministrati agli animali nel corso dell’anno ottenuti nella zona di montagna non sia inferiore al 50% (60% per ruminanti; 25% per suini) in percentuale di sostanza secca (da tale vincolo sono esclusi gli animali transumanti per il periodo in cui sono allevati fuori dalle zone di montagna).
Gli operatori (cioè allevatori di montagna, produttori primari, distributori/intermediari di alimenti per animali, mangimifici) debbono adottare un sistema di rintracciabilità per i mangimi, basato su:
- detenzione distinta dei mangimi di montagna (intesi come alimenti per animali, comprese materie prime prodotti nelle zone di montagna) rispetto ad altri mangimi, utilizzando locali distinti o, se disponibili, apposizione di cartelli indicanti: loro provenienza da zone di montagna; percentuale di mangimi provenienti dalle zone di montagna qualora questi siano miscelati con altri prodotti di origine agricola ottenuti in zone non montane
- dichiarazione specifica (Modello pubblicato su GU 181/18) che deve accompagnare ogni trasferimento/cessione di mangimi di montagna, salvo caso in cui le informazioni del suddetto Modello siano già riportate nella documentazione commerciale che scorta il mangime. Nella dichiarazione e/o nella documentazione commerciale (da conservare per almeno 5 anni) e/o negli imballaggi riportare sempre il lotto di produzione o di condizionamento.
- impegno da parte di allevatore di montagna (cioè avente un’unità produttiva costituita da animali da reddito, anche di diverse specie, ubicata in una zona di montagna), a mettere a disposizione degli Organi di controllo (in formato cartaceo o informatico) i seguenti elementi:
- numero e specie di animali allevati; codice ASL di azienda
- dieta alimentare annuale adottata (espressa in percentuale di sostanza secca), evidenziando quantità e tipologia di mangimi impiegati (di montagna o meno). Dato relativo alla sostanza secca non necessario nel caso di allevamenti che usano solo mangimi di montagna.
- In caso di approvvigionamento di tali mangimi attuato (anche in parte) presso azienda di allevatore: dati del fascicolo aziendale aggiornato; elenco dei terreni, con i relativi estremi catastali, destinati alla produzione degli alimenti da somministrare agli animali; piano culturale (superfici al pascolo, o alla coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altre colture destinate all’alimentazione del bestiame) con i dati relativi alla produzione ottenuta negli ultimi 3 anni
- in caso di approvvigionamento extraziendale di mangimi di montagna: documentazione commerciale o dichiarazione (Modello pubblicato in GU 181/10)
- in caso di prodotto di montagna biologico: certificato attestante che azienda ed allevamento sono riconosciuti biologici; superficie di azienda destinata al pascolo o alla produzione di mangimi collocata in zona di montagna
- impegno da parte di produttore, a mettere a disposizione degli Organi di controllo: fascicolo aziendale aggiornato elenco dei terreni, con i relativi estremi catastali destinati alla produzione di mangimi; piano colturale (superfici destinate al pascolo, o alla coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altre colture destinate all’alimentazione del bestiame) con i dati relativi alla produzione ottenuta negli ultimi 3 anni; registrazione dei prodotti ceduti da cui emerge correlazione con i mangimi di montagna
- impegno da parte di intermediario/distributore a tenere adeguata documentazione relativa alle forniture e cessioni di mangimi di montagna
- impegno da parte di mangimificio a tenere una tracciabilità dei mangimi di montagna introdotti, lavorati, certificati, ceduti/trasferiti, in modo da consentire un’agevole correlazione tra mangimi di montagna in ingresso con quelli lavorati e/o confezionati e/o in uscita.
MIPAAF con D.M. 2/8/2018 ha istituito il logo “prodotto di montagna”, che è stato pubblicato su GU 227/18 (logo modificabile con decreto ministeriale, sentite le Regioni). Logo è utilizzabile a titolo gratuito da tutti gli operatori che intendono commercializzare il prodotto, rispondente ai requisiti di cui sopra come “prodotto di montagna”. Ammesso impiego di altri marchi, simboli, loghi, in abbinamento con il logo ministeriale, purché non si ingeneri confusione nel consumatore.
Servizio ha approvato con DDS 10 del 22/1/2021 elenco dei produttori che possono beneficiare della indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, comprendente: Di Mulo Roberto di Amandola via Toccarelli 32 per latte e derivati dal latte; soc. agr. Valcogna di Poggio San Vicino Loc. Palazzo 56 per olio extravergine di oliva; Poeta Giorgio di Fabriano via Dante 71/E per miele; Grestini Maria Luisa di Fossombrone via S. Venanzio 72 per cereali e loro derivati, ortofrutticoli trasformati, olio extravergine di oliva; soc. agr. San Biagiolo di Cerreto d’Esi via Leopardi 4/a per latte e derivati caseari dal latte bovino
Servizio con DDS 88 del 5/8/2021 ha approvato Piano di verifica per anno 2021 degli operatori che utilizzano indicazione “prodotto di montagna”. Tale Piano prevede esecuzione nel 2° semestre 2021 di almeno 1 audit presso operatori iscritti in Elenco (Ammesse anche verifiche sul sito web di tali aziende ed “ispezioni esplorative presso punti vendita”). Audit basato su: istruttoria amministrativa propedeutica (tramite acquisizione di informazioni su prodotto e filiere); estrazione casuale di campione da sottoporre ad audit (verbale deve evidenziare: modalità di estrazione; motivi per cui individuati certi territori o tipologie di azienda o di prodotti da ispezionare; esito di estrazione che per anno 2021 riguarda tutti gli operatori iscritti in Elenco). Audit, comunicato ad operatore almeno 72 ore prima, eseguito da personale attribuito a UTV, avvalendosi di check list di controllo predisposta dal Servizio