VITAMINE IN ALIMENTI (Reg. 1925/06, 353/08, 489/12) (alimen34)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre e vendere alimenti a cui sono stati aggiunte vitamine e minerali (Esclusi alimenti destinati ad alimentazione particolare, nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari, alimenti geneticamente modificati, additivi alimentari ed aromi, pratiche e trattamenti enologici autorizzati) o altre sostanze aventi effetto nutrizionale o fisiologico
Iter procedurale:
Commissione con Reg. 353/08 definito modalità di presentazione domande di autorizzazione a riportare in etichetta indicazioni su salute, specificando quale tipo di indicazione su salute interessato e “relazione esistente tra nutriente (o altra sostanza o alimento o categoria di alimenti) ed unico effetto indicato”.
Commissione direttamente o in base ad informazioni fornite da Stato membro ed acquisto parere di Autorità può inserire sostanza diversa da vitamine o minerali in parte specifica di Elenco dove raggruppate sostanze vietate (se constatato che loro aggiunta ad alimenti determina effetti nocivi alla salute), o sostanze soggette a limitazioni di impiego (se “ingestione di quantità di tale sostanza ampiamente superiore a quella che ragionevolmente si può aspettare di assumere in condizioni normali di consumo nell’ambito di dieta equilibrata” rappresenti un rischio potenziale per consumatore), o sostanze sottoposte a sorveglianza della Comunità (se “individuata possibilità di effetti nocivi per salute, ma persiste incertezza scientifica al riguardo”).
Operatori del settore o qualunque altra persona interessata può presentare ad Autorità Europea per Sicurezza Alimentare fascicolo con dati scientifici attestanti sicurezza di vitamina o minerale aggiunto ad alimento e finalità di utilizzo. Autorità invia fascicolo a Stati membri e Commissione che entro 4 anni prende decisioni circa utilizzazione generalizzata di sostanza inserita in parte specifica di Elenco.
Modifiche a tale Elenco apportate da Commissione, previa acquisizione parere di Autorità Europea per Sicurezza Alimentare e sentite industria alimentare ed Associazioni dei consumatori.
Commissione tiene aggiornato un registro delle vitamine e minerali accessibile al pubblico, in cui riportare: vitamine e minerali che possono essere aggiunti ad alimenti; formule vitaminiche e sostanze minerali che possono essere aggiunte ad alimenti; quantità massime e minime di vitamine e minerali che possono essere aggiunte ad alimenti e loro condizioni di impiego; informazioni circa disposizioni nazionali vigenti in materia di vitamine e minerali aggiunti ad alimenti; eventuali restrizioni per aggiunta di vitamine e minerali ad alimenti; sostanze per cui presentato fascicolo; informazioni su sostanze inserite nella parte specifica di Elenco e loro motivazione.
Possono essere aggiunti ad alimenti solo seguenti:
– vitamine: vitamina A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K; niacina; acido pantotenico; acido folico; biotina;
– minerali: calcio; magnesio; ferro; rame; iodio; zinco; manganese; sodio; potassio; selenio; cromo; molibdeno; floruro; cloruro; fosforo nelle formulazioni riportate in Allegato II al Reg. 1925/06 pubblicato su G.U.CE 314/09.
Suddette vitamine e minerali possono essere aggiunte ad alimento in caso di:
– carenza di 1 o più vitamine e/o minerali nella popolazione o in gruppi specifici di questa, indipendentemente dalla loro presenza in alimento;
– compensazione di eventuali carenze di apporti dietetici di vitamine o minerali, dovute a cambiamenti di abitudini alimentari;
– possibilità di migliorare stato nutrizionale di popolazione o gruppi specifici di questa;
– evoluzione di conoscenze scientifiche accettate riguardo a ruolo nutrizionale di vitamine e minerali e conseguenti effetti su salute.
Vietato aggiungere vitamine e minerali a prodotti alimentari non trasformati (Frutta, verdura, carne, pollame, pesce), o a bevande aventi tenore alcolico superiore a 1,2%, purché non vi siano specifiche indicazioni a carattere nutrizionale o sanitario.
Sostanze minerali e vitaminiche aggiunte debbono avere criteri di purezza prescritti da normative CE per utilizzo di tali sostanze nella produzione di alimenti. Quantità massima di vitamina o minerale aggiunta in alimento non deve superare limiti fissati da CE (In caso di prodotti concentrati o disidratati, quantità massima calcolata su alimenti preparati), tenendo conto di:
– apporto di vitamine e minerali nell’alimento da altre fonti;
– livelli di sicurezza “basati su dati scientifici generalmente riconosciuti, tenendo conto, se del caso, dei livelli differenti di sensibilità dei diversi gruppi di consumatori”;
– contributo dei singoli prodotti al regime globale alimentare della popolazione generale o di specifici gruppi;
– profilo nutrizionale del prodotto.
Nella etichettatura, presentazione, pubblicità di alimenti a cui aggiunte vitamine e minerali non devono:
1) figurare diciture attestanti che “una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare adeguate quantità di sostanze nutritive”;
2) trarre in errore il consumatore riguardo a valore nutrizionale di alimento, risultante da aggiunta di tali sostanze nutritive;
3) non evidenziare quantità totali di vitamine e minerali aggiunte ad alimento.
Stati membri non possono vietare commercio di alimenti contenenti vitamine e minerali conformi a disposizioni CE. Stato membro può adottare disposizioni legislative in merito ad aggiunta obbligatoria di vitamine o minerali a determinati alimenti o vietare o limitare utilizzo di certe sostanze nella produzione di determinati alimenti, purché tale decisione venga notificata a Commissione ad altri Stati membri. Stato membro può adottare misure previste soltanto 6 mesi dopo notifica, purché non abbia ricevuto parere negativo della Commissione, o richiesta di modifica delle misure stesse.
Se Stato membro ritiene che prodotto, pur conforme a norme CE, rappresenta pericolo per salute umana può temporaneamente sospenderne o limitarne utilizzo nel proprio territorio, informandone Commissione ed altri Stati membri. Analoga procedura avviata direttamente da Commissione su parere Autorità. Stato membro mantiene divieto o restrizione fino a notifica decisione della Commissione.
Stato membro al fine di agevolare monitoraggio di alimenti a cui aggiunte vitamine e minerali può prescrivere che produttore o venditore notifichi ad Autorità competente immissione in commercio di alimento, fornendo campione di etichetta utilizzata, ad eventuale ritiro del prodotto dal mercato.
Stato membro può consentire fino a 19/1/2014:
1) utilizzo di vitamine o minerali non presenti in Elenco, purché sostanza in questione utilizzata in aggiunta ad alimenti commercializzati nella CE prima di 19/1/2007 ed Autorità non espresso parere negativo circa suo utilizzo in quella forma sulla base di un fascicolo che Stato membro invia a Commissione entro 19/1/2010;
2) applicazione limitazioni o divieti vigenti in materia di vitamine o minerali aggiunti ad alimenti, in particolare per quanto concerne quantità minime e massime e condizioni applicabili ad aggiunta.
Stato membro invia a Commissione entro 1/7/2012 informazioni (Modello pubblicato in Allegato a Reg. 489/12 su G.U.CE 150/12) in merito a:
1) evoluzione del mercato nazionale di alimenti a cui aggiunti minerali e vitamine dopo 1/7/2007, compresa quota di mercato di tali alimenti
2) abitudini di consumo di alimenti a cui aggiunti minerali e vitamine da parte popolazione in genere o gruppi specifici di popolazione. Informazioni ricavate da indagini su consumi alimentari rappresentative a livello nazionale. Informazioni su modifiche osservate di abitudini alimentari generali e tendenze di consumo di tali alimenti
3) livelli di assunzione di minerali e vitamine da parte della popolazione o gruppi specifici di popolazione, comprese informazioni su modifiche nei livelli di assunzione
4) aggiunta ad alimenti di sostanze diverse da vitamine e minerali, inclusi integratori alimentari, compresa quota di mercato di tali alimenti ed informazioni su abitudini di consumo di tali alimenti e su quantità di tali sostanze aggiunte ad alimenti e ad integratori alimentari. Informazioni su sostanze più comunemente aggiunte ad alimenti in base a relazioni su mercato, misure di monitoraggio nazionali ed altri dati, comprese informazioni su quantità di altre sostanze aggiunte a determinati alimenti. Informazioni su disposizioni legislative o meno volte a limitare o vietare uso di altre sostanze nella fabbricazione di alimenti compresi integratori alimentari.
Se informazioni non disponibili, Stato membro lo comunica a Commissione Europea