PRIVATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VARIETA’ VEGETALE

PRIVATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VARIETÀ VEGETALI (Reg. 2100/94, 1238/95, 1239/95, 1768/95; D.P.R. 849/68; D.Lgs. 455/98; D.M. 22/10/76)  (semen06)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF).

Chiunque costituisce (in quanto creatore o scopritore varietà, o avente diritto in qualità di erede designato da creatore o scopritore) nuova “varietà di tutte le specie ed i generi botanici, compresi gli ibridi tra generi e specie”, purché:

  • distinta da ogni altra varietà “notoriamente conosciuta” (Iscritta a registro ufficiale, presente in collezioni pubbliche, descritta in pubblicazioni) al momento invio domanda costituzione;
  • omogenea, se mantiene uniforme nel tempo “nei suoi caratteri pertinenti” fatta salva la differenza dovuta alla sua riproduzione e moltiplicazione vegetativa;
  • stabile, cioè caratteristica rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni;
  • nuova, se materiale riproduzione o moltiplicazione vegetativo o prodotto raccolto mai venduto a terzi “a fini dello sfruttamento delle varietà” da almeno 1 anno in Italia da invio domanda di costituzione e da almeno 4 anni in altro Stato (6 anni per alberi e viti). Non si ha cessione se materiale fornito a fini di riproduzione della moltiplicazione, condizionamento … rimanendo al costitutore “diritto esclusivo di cessione”, o fornito a scopi sperimentali e per scoprire nuove varietà, o esposto in manifestazioni ufficiali.

Iter procedurale:

Costituito Ufficio comunitario delle varietà vegetali, avente personalità giuridica, per rilasciare “privativa comunitaria per ritrovati vegetali” distinti, omogenei, stabili, nuovi.

Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo assimilato a persona giuridica interessata, può presentare, anche in forma congiunta, domanda di privativa comunitaria ad Ufficio UE o, tramite Camera di Commercio, ad Ufficio brevetti Ministero Industria (che trasmette entro 2 settimane domanda ad Ufficio UE), contenente:

  1. richiesta di concessione di privativa comunitaria;
  2. individuazione del taxon botanico;
  3. generalità richiedente o costitutore, o relativo rappresentante legale (Allegare procura);
  4. dichiarazione che “nessuna altra persona ha partecipato alla selezione o scoperta e sviluppo della varietà” oltre al costitutore e/o richiedente. Se non è costitutore, fornire prova di come ottenuto materiale vegetale oggetto di privativa;
  5. designazione provvisoria della varietà (Nome latino, genere, specie);
  6. descrizione tecnica della varietà, composta da espressione caratteri della varietà “distinguibili da quelli di altre varietà” (da portare come prova) e metodi di costituzione, mantenimento, moltiplicazione della varietà;
  7. origine geografica ove varietà è costituita;
  8. dettagli per ogni precedente commercializzazione varietà (indicare data e Paese);
  9. eventuali domande presentate per stessa varietà (indicare data e Paese).

Alla domanda allegare ricevuta versamento (Assegno bancario intestato ad Ufficio, bonifico su conto corrente postale intestato ad Ufficio, pagamento su conti aperti presso Ufficio pagamento tramite carta di pagamento) di tassa di iscrizione e di protezione provvisoria a rimborso di esame tecnico il cui importo distinto in colture agricole, colture ornamentali, ortaggi e frutta è riportato su G.U.CE 161/08.

Ufficio UE o Ufficio brevetti Ministero rilascia ad interessato “accusata ricevuta di domanda”, in cui specificare numero fascicolo e data ricezione ed esamina domanda verificandone:

  • Se incompleta, Ufficio chiede ulteriori documenti a sanatoria (Fotografie, disegni, attestato Autorità competente circa assenza rischi per ambiente) entro termine prefissato (Per pagamento tassa 30 giorni), pena rigetto domanda. Se domanda respinta Ufficio trattiene 300 € e restituire differenza versato ad interessato;
  • denominazione proposta non viene accettata se:
  1. esiste un diritto precedente di altri costitutori UE;
  2. di difficile riconoscimento;
  3. simile ad altra esistente in Stato UPOV relativa a materiale vegetale o merci, salvo caso che varietà non esiste più o non ha assunto alcuna importanza;
  4. costituisce illecito o contrario ad ordine pubblico in Stato UPOV;
  5. induce in errore circa caratteristiche nuova varietà.

Ufficio invita richiedente a formulare nuova denominazione entro termine prefissato. Nome registrato comunicato a Stati UPOV e sempre usato per designare varietà anche dopo estinzione diritto costitutore;

  • conformità della varietà a disposizioni di cui sopra (cioè trattasi di nuova varietà, distinta, omogenea, stabile);
  • legittimità richiedente a presentare richiesta. In caso di costitutore extra UPOV, nominato un rappresentante legale avente domicilio o sede in Stato UPOV. Se più persone interessate inviano ricorso contro richiedente, Ufficio non rilascia privativa fino a quando non risolto ricorso.

Qualora non vengono registrate irregolarità che determinano annullamento domanda, Ufficio brevetti Ministero passa ad esame tecnico sul ritrovato vegetale, tramite MI.P.A.A.F., a cui richiedente invia materiale da esaminare entro 2 anni da domanda. Esame tecnico composto da prove sperimentali di colture della varietà o qualsiasi altra ricerca necessaria. Pagamento, entro 1 mese da invio materiale, di tassa per esame tecnico fissata da MI.P.A.A.F. in misura corrispondente ad effettivo costo servizio (Entità tasse riportate in Allegato I al Reg. CE 1238/95).

A conclusione esami inviata ad Ufficio relazione con descrizione tecnica delle varietà. Ufficio comunica risultati esame tecnico a richiedente invitando ad eventuali controdeduzioni.

Ufficio può chiedere approfondimenti mediante audizione delle parti interessate o testimoni, esami o documenti complementari (da inviare entro un termine prefissato), perizia, ispezioni, dichiarazioni giurate. Per spese approfondimento dovuto un rimborso fissato da Ufficio.

Procedimento di esame interrotto in cado di morte od incapacità giuridica del richiedente o parti in causa. Sanata situazione procedimento riprende.

In sede di istruttoria, Ufficio può accettare risultati ottenuti da accertamenti ufficiali svolti in Paese Terzo, purché:

  1. a)       aderente ad Unione Internazionale Protezione delle Selezioni Vegetali;
  2. b)       esami tecnici eseguiti conformemente a test fissati da UE;
  3. c)       rispettati requisiti minimi del materiale;
  4. d)       Ufficio UE abbia valutato idoneità impianti tecnici Paese Terzo;
  5. e)       disponibilità relazioni tecniche

Quando nonostante accorgimenti adottati, titolare è impedito di rispettare i termini fissati da Ufficio, e decade da diritto, può chiedere entro 1 anno da scadenza termini, reintegrazione diritto precisando motivi impedimento. Chiunque in buona fede nel periodo intercorrente tra perdita e reintegrazione  diritto, abbia utilizzato materiale vegetale oggetto di prerogativa può continuare a farlo gratuitamente nella propria azienda.

Ufficio, a conclusione iter istruttorio, può decidere di respingere domanda o di concordare privativa. A tal fine rilascia certificato di privativa comunitaria contenente denominazione varietale e “descrizione ufficiale della varietà”. Ammesso associare a denominazione vegetale, marchio di impresa o nome commerciale, purché denominazione varietale ben riconoscibile.

Privativa concessa o negata annotata, previo versamento di tassa di trascrizione di 100 €, su specifico registro, in cui riportare:

  1. a)       data invio domanda, generalità richiedente, titolare e/o costitutore;
  2. b)       conclusione procedura di esame;
  3. c)       specie e denominazione varietale;
  4. d)       data pubblicazione e data scadenza privativa;
  5. e)       eventuali opposizioni presentate;
  6. f)        costituzione di eventuali diritti di sfruttamento;
  7. g)       descrizione della varietà;
  8. h)       identificazione di eventuali varietà derivate;
  9. i)         trasferimento di privativa comunitaria a terzi;
  10. j)         eventuali fallimenti o procedure di esecuzione forzata.

Concessione privativa comunitaria pubblicata su Bollettino Ufficiale, insieme ad eventuale ricorso o rilascio licenza obbligatoria. Bollettino aggiornato ogni 2 mesi. Ufficio UE od Ufficio brevetti Ministero si scambiano informazioni e pubblicazioni e si prestano assistenza per azioni giudiziarie su privative comunitarie.

Riconoscimento diritto costituzione valido per 20 anni da concessione (30 anni per vite e specie arboree), previo versamento tassa annuale per singola varietà vegetale oggetto di privativa pari a 330 € entro 60 giorni da concessione privativa nel 1° anno ed entro “primo giorno del mese anteriore al mese dell’anniversario della concessione”. Titolare può inviare richiesta scritta di rinuncia alla privativa.

Ufficio modifica denominazione varietale, se materiale non soddisfa più costituzione originaria o se esiste diritto precedente di altri costitutori, o sentenza ne vieta uso. Titolare invitato a proporre nuova denominazione.

Registri sono accessibili al pubblico, specie “in caso di interesse legittimo”, previo invio domanda e versamento tassa di consultazione, con esclusione di “tutte le informazioni relative ai componenti, inclusa la loro coltivazione”. Richiedente indica ad Ufficio informazioni da escludere. Per visita a campi sperimentali occorre nulla-osta specifico da parte Ufficio.

Diritto di privativa riservato a domanda presentata per prima anche in altro Stato membro, purché dichiarazione rivendicazione priorità fatta valere entro 12 mesi da deposito prima domanda ed entro 2 anni da quando fornita documentazione o materiale disponibile per esame.

Chiunque può presentare opposizione a riconoscimento privativa comunitaria (Copia inviata a Ufficio brevetti e MI.P.A.A.F.), sostenendo: assenza di distinzione, omogeneità, stabilità, novità del ritrovato vegetale; esistenza impedimento a denominazione proposta. Opposizione inviata durante iter istruttorio domanda o entro 3 mesi da pubblicazione denominazione sul registro, allegando tassa di ricorso pari a 1.500 € (tassa rimborsata se ricorso accolto).

Se opposizione accolta e domanda iniziale respinta, richiedente invia nuova domanda entro 1 mese.

Opposizione presentata entro 5 anni da pubblicazione, se richiedente risulti persona non abilitata. In tal caso oppositore abilitato può chiedere trasferimento privativa comunitaria a pieno titolo o come contitolare.

Nel caso di trasferimento a terzi di una privativa comunitaria, subentrante è riconosciuto purché comunicato ad Ufficio entro 1 mese da iscrizione registro e versamento tassa di 100 €.

Titolari di privativa comunitaria, loro rappresentanti o Organizzazione dei titolari hanno diritto ad esercitare direttamente od autorizzare:

1)       produzione o riproduzione (moltiplicazione) materiale vegetale;

2)       condizionamento a fini moltiplicazione;

3)       vendita nella UE od esportazione fuori UE;

4)       magazzinaggio del materiale a fini vendita.

Autorizzazione fa riferimento a prodotto raccolto (comprese piante intere o parti di piante) partendo da materiale di riproduzione o moltiplicazione di varietà protetta, varietà derivate dalla varietà protetta, varietà non distinte da varietà protetta, varietà per la cui produzione necessario ripetuto impiego di varietà protetta.

Diritto costitutore non osservato e quindi autorizzazione non necessaria per “atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali, atti compiuti a titolo sperimentale, atti compiuti per creare altre varietà”.

Durante periodo compreso tra pubblicazione domanda e concessione privativa, costitutore ha diritto ad equa remunerazione da chi in tale periodo compie atti per cui “una volta conferito il diritto, richiesta autorizzazione del costitutore”.

Diritto non si estende ad atti relativi a vendita materiale varietà protetta, o materiale derivato, salvo caso di riproduzione o moltiplicazione varietà protetta.

Diritto privativa nullo se:

  1. condizioni di novità, distinzione, omogeneità, stabilità della varietà non soddisfatte al momento conferimento diritto;
  2. diritto assegnato a costitutore non avente diritto.

Ufficio procede a verifica tecnica mantenimento caratteristiche varietali, anche in base del materiale fornito da titolare. Se da verifica emergono difetti varietali, Ufficio ne informa titolare per osservazioni in merito. Decadenza diritto se condizioni di omogeneità e stabilità della varietà non più soddisfatte, o se costitutore:

  • non presenta entro 30 giorni informazioni, documenti, materiale necessario per controllo mantenimento varietà;
  • non pagato tasse dovute per mantenimento diritto;
  • non propone denominazione adeguata alla varietà dopo ricusazione Ufficio precedente denominazione.

Privativa comunitaria può essere concessa con licenza contrattuale, previo versamento tassa di 100 €, o ceduta con atto scritto (pena nullità), ma non incide su diritto acquisiti da terzi prima della cessione, salvo caso di trasferimento titolarità deciso da Organi giuridici a seguito ricorso. In tal caso diritti di godimento si estinguono con iscrizione nel registro del nuovo titolare, lasciando possibilità a licenziatario preesistente (Domanda di rinnovo licenza entro 4 mesi) o vecchio titolare (Domanda licenza entro 2 mesi) di mantenere licenza non in esclusiva. Contro trasferimento ammessa opposizione da parte terzi interessati.

Contro uso non corretto di licenza contrattuale, titolare può fare ricorso.

In caso di negazione licenza contrattuale (Titolare non ha fornito risposta entro termine equo o ha rifiutato di concedere licenza contrattuale o ha concesso licenza “a condizioni di base manifestamente inique”), si può chiedere ad Ufficio rilascio licenza obbligatoria per motivi di interesse pubblico alla diffusione varietà, specificando:

  • generalità richiedente e titolare varietà interessata o del brevetto che ha presentato opposizione;
  • denominazione varietale e specie delle varietà interessate;
  • proposta relativa a tipo di atti contemplati nella licenza obbligatoria;
  • dichiarazione relativa a motivi di interesse pubblico per cui richiesta licenza obbligatoria;
  • categoria di persona (specificare eventuali requisiti) a cui rilasciare licenza obbligatoria;
  • proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo;
  • proposta campo di applicazione della licenza mai più ampia di quella del brevetto;

Alla domanda allegare:

  • copia attestato di brevetto recante numero e rivendicazione del brevetto ad Autorità di rilascio
  • documentazione comprovante che “richiedente ha chiesto invano a titolare della privata di concedergli licenza contrattuale” (Se richiedente è Stato membro non necessaria tale documentazione)
  • versamento tassa pari a 400 € per domanda e 1.400 € per concessione licenza.

Ufficio istruisce domanda e prima di prendere decisione “invita le parti interessate a transigere in ordine a licenza contrattuale”. In caso di procedimento di opposizione alla concessione della privativa, esame licenza obbligatoria sospesa, fino a conclusione procedimento. In caso trasferimento privativa ad un terzo titolare, questi partecipa ad udienza se ha negato entro 2 mesi concessione licenza a richiedente. Ufficio rilascia licenza obbligatoria, specificando: data; nomi membri del Comitato; nomi delle parti e rappresentanti legali; riferimento al parere Consiglio; indicazioni questioni oggetto di decisione; sintesi dei fatti; motivi su cui si fonda decisione; condizioni specifiche di utilizzo e categoria persone interessate (indicare requisiti); dichiarazione motivi di interesse pubblico (v. protezione della vita o salute uomo, animali, vegetali; necessità di immettere sul mercato materiali con specifiche caratteristiche; necessità di continuare ad incoraggiare selezioni di varietà migliorate) o motivi per cui invenzione “costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà protetta” (v. Miglioramento delle tecniche colturali; miglioramento ambiente; miglioramento tecniche che favoriscono uso biodiversità; miglioramento qualità; miglioramento del rendimento, resistenza, adattamento a condizioni climatiche e/o ambientali specifiche).

Licenza rilasciata solo a persona “che dispone di adeguata capacità finanziaria e tecnica” per utilizzarla, rispettando le condizioni stabilite nella licenza, ed impegnandosi a non intentare “azione per la violazione di una privativa comunitaria a meno che titolare non abbia rifiutato od omesso di esercitare licenza entro 2 mesi da invio richiesta”.

Per uso licenza obbligatoria inviata richiesta ad Ufficio e titolare, specificando: generalità richiedente; dati comprovanti possesso requisiti specifici; atti da compiere; informazione su capacità tecniche e finanziarie di cui dispone per utilizzo licenza obbligatoria

Licenza obbligatoria non esclusiva e trasferita a terzi solo tramite cessione di impresa o del diritto per “varietà essenzialmente derivata”.

Precedente titolare può chiedere concessione licenza non in esclusiva a nuovo titolare entro 2 mesi (4 mesi da data iscrizione nel Registro del nuovo titolare per inviare richiesta licenza ad Ufficio, allegando documenti attestanti che licenza contrattuale non accettata).

Licenza valida dopo iscrizione nel registro della varietà tenuto da Ufficio e comunicata a titolare ed interessato. Licenza obbligatoria verificata ogni anno, modificata su richiesta motivata delle parti e cancellata in caso di perdita requisiti tecnici e finanziari del richiedente. Cancellazione comunicata a persona registrata e titolare. Accesso gratuito a Registro concesso al pubblico (Invio documenti dietro pagamento tariffa).

Sono esclusi atti di cessione:

  1. a)       eseguiti per scopi privati e non commerciali;
  2. b)       eseguiti a scopo sperimentale;
  3. c)       impiegati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà;
  4. d)       di materiale della varietà protetta.

In qualunque atto di cessione di materiale vegetale oggetto di privativa comunitaria riportare sempre denominazione varietale approvata, eventualmente associata a marchio di fabbrica o denominazione commerciale.

Agricoltori autorizzati ad impiegare, senza restrizioni quantitative e previo opportuni trattamenti, a fini di moltiplicazione nella propria azienda, il prodotto raccolto da varietà di sintesi o ibridi di varietà protette delle seguenti specie: Cece, lupino erba medica, pisello, trifoglio alessandrino e persiano, fava, veccia, avena, orzo, riso, segala comune e tetrastica, frumento tenero, frumento duro, spelta, patata, colza, rapa, lino da seme.

Piccoli agricoltori (Meno di 92 t. di cereali e 180 t. di patate raccolti in azienda) non tenuti a “pagamento di remunerazione al titolare”, mentre per altri agricoltori fissata a partire da 30/6/2001 remunerazione a livello inferiore a quello da “corrispondere per la produzione soggetta a licenza di materiale di moltiplicazione della categoria più bassa”.

Possibile stipulare contratto tra agricoltore e titolare per stabilire equa remunerazione, altrimenti fissato da CE. Nel primo caso tariffe “fungono da linee direttrici per la determinazione della remunerazione da corrispondere nella zona e per la specie”, purché comunicata a Commissione CE e pubblicata su G.U. CE. Se accordi non applicati, remunerazione da versare pari a 50% importo per produzione su licenza di materiali di moltiplicazione.

Diritto non ceduto a terzi salvo cessione azienda (Acquirente può non accettare obbligo pagamento equa remunerazione a costitutore e rinunciare ad autorizzazione).

Agricoltore richiede a costitutore esistenza o meno di prerogativa comunitaria.

Costitutore informa agricoltore, Organizzazione agricola, cooperativa, centro fornitura servizi circa:

  1. a)       diritti esistenti su quel ritrovato vegetale;
  2. b)       importo da corrispondere per la produzione del materiale di moltiplicazione.

Agricoltore informa costitutore, del diritto esercitato nella campagna in corso od in una delle 3 precedenti, specificando:

–          generalità ed ubicazione azienda;

–          quantità varietà vegetale utilizzata a fini di moltiplicazione in azienda;

–          generalità terze persone che hanno fornito servizi nella coltivazione e raccolta;

–          se in passato ha fatto uso di varietà interessata senza corrispondere compenso.

Fornitori servizi di trattamento delle sementi per essere successivamente piantate rilasciano, direttamente o tramite Organizzazioni dei servizi, a costitutori informazioni su campagna in corso o precedenti 3 campagne in merito a: generalità fornitori, quantità trattate per singole varietà, data e luogo trattamento, persone a cui cedute sementi trattate

Costitutori possono chiedere informazioni ad Autorità specificandone motivi. Autorità può negare informazioni se non di sua competenza, o non disponibili, o non relative a titolare, informando per iscritto interessati.

Chiunque riceve informazioni è tenuto a riservatezza e a non trasferirle a terzi senza consenso interessati.

Raccolta di una varietà tutelata non trasferito fuori azienda senza consenso costitutore, salvo che agricoltore dimostri di aver inviato prodotto identificabile al servizio trattamento riconosciuto da Stato membro per eseguire operazioni atte alla successiva semina.

Costitutore, avvalendosi di Organizzazioni agricole, servizi trattamento, cooperative, controlla, anche mediante sopralluoghi aziendali, regolarità autorizzazioni concesse ad agricoltori, mediante:

  1. a)       documenti (fatture, etichette ..) attestanti trattamento eseguito su raccolto della varietà o fornitura materiale di moltiplicazione;
  2. b)       infrastrutture magazzinaggio o preparazione terreno;
  3. c)       requisito di “piccolo agricoltore”.

Analoghi controlli potranno essere svolti presso servizio di trattamento (Verifica documenti contabili o materiale trattato).

Agricoltori e strutture di trattamento conservano documenti e materiali per almeno 3 anni. 

Contro decisione Ufficio, o pagamento tasse, o iscrizione e cancellazione da registro, o consultazione pubblica degli atti, o concessione licenza obbligatoria e licenza in esclusiva, presentato ricorso presso apposita Commissione CE entro 2 mesi da notifica o pubblicazione decisione CE, specificando: generalità richiedente e numero fascicolo della decisione impugnata, ed allegando relazione indicante motivi del ricorso. Commissione, entro 1 mese, decide se accettare o meno ricorso. Se ricorso ritenuto fondato, Ufficio rettifica propria decisione e la comunica per iscritto entro 3 mesi da chiusura procedimento. Se ricorso non ammesso, possibile presentare impugnativa alla Corte di Giustizia UE entro 2 mesi da notifica. La sentenza della Corte può “annullare o riformare la decisione impugnata”

Varietà oggetto di prerogativa comunitaria non può essere oggetto di “diritto nazionale di tutela”. Se concesso in passato, questo decade.

Entità aiuto:

Commissione UE ha modificato con Reg. 2141/16 Allegato I di Reg. 1238/95 inerente tasse da pagare per l’esame tecnico di una varietà pari a:

  • Gruppo agricolo: 1760 € per patata; 1860 € per colza; 2430 € per graminacee, 1530 € per altre specie agricole
  • Gruppo frutta: 3050 € per mela; 2920 € per fragola; 2810 € per altre specie di frutta
  • Gruppo ornamentale: 2020 € per specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente con prove di campo in serra; 1960 € per specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente con prove di campo all’aperto; 1940 € per specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, con prove di campo in serra; 1730 € per specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, con prove di campo all’aperto; 3350 € per specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali
  • Gruppo ortaggi: 2360 € per ortaggi con prove di campo in serra; 2150 € per ortaggi con prove di campo all’aperto

MI.P.A.A.F. definisce tariffe dei compensi dovuti ad Istituto conservazione registri di varietà dei prodotti sementieri per: adempimenti necessari ad iscrizione varietà nei registri; operazioni di controllo e certificazione di sementi e rilascio dei cartellini da parte di Stato e Regioni

Legge 134/12 stabilisce che a decorrere da anno 2012 sono trasferite a Regioni 2.500.000 € a fini di rimborso costo sostenuto da Enti ed Organismi di coordinamento delle prove varietali

Sanzioni:

Chiunque senza autorizzazione utilizza prerogativa comunitaria, o non usa correttamente denominazione, o esegue atti indebiti tra pubblicazione domanda e concessione prerogativa: rimborso indennizzo a titolare o licenziatario da richiedere entro 3 anni.

Agricoltore che non versa diritto a costitutore: multa pari a 4 volte ammontare “da corrispondere per la produzione soggetta a licenza”.

Se tassa di domanda, o tassa per esame tecnico, o tassa annuale, o tassa per richieste particolari, o tassa di ricorso non versata o versata in modo incompleto nei termini prescritti (Avvenuto versamento dimostrato mediante “ricevuta dell’ordine di versamento rilasciato da Istituto bancario od ufficio postale”): soprattassa pari a 0,20% importo tassa ordinaria comunque almeno 100.

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