PRESTITI PROGRAMMI PENETRAZIONE COMMERCIALE (Legge 227/77,394/81; D

PRESTITI PROGRAMMI PENETRAZIONE COMMERCIALE (Legge 227/77,394/81; D.M. 22/9/99; Circ. 23/4/98) (export1)

Soggetti interessati:

Mediocredito, Piccole Medie Imprese, che intendono svolgere programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari, imprese turistico-alberghiere “limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera nel settore”

Iter procedurale:

Istituito presso SIMEST il Fondo rotativo per concessione finanziamenti agevolato a favore di imprese esportatrici in Paesi ExtraCE (Non più di 2 Paesi  appartenenti alla stessa area geoeconomica), nonché di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico, al fine di acquisire flussi turistici verso Italia.

Interessato presenta richiesta finanziamento agevolato (Modello riportato su G.U. 109/98) a SIMEST e Ministero Attività Produttive, specificando eventuale collaborazione con imprese locali (indicarne denominazione sociale, ubicazione sede, tipo attività svolta, forme di collaborazione concordata, impiego di personale ed uffici locali da parte partner italiano) e garanzie offerte.

Allegare:

1)       relazione su attività svolta dal richiedente, specificando: sedi italiane ed estere; dimensione percentuale su settore di riferimento; produzione effettiva in rapporto capacità produttiva; prospettive di mercato; spese sostenute nei 2 anni precedenti;

2)       relazione su programma di penetrazione commerciale per singolo Paese;

3)       scheda programma riportata su G.U. 109/98;

4)       relazione esplicativa delle voci di spesa, distinta in spese relative a strutture permanenti e loro funzionamento, compreso campionario e ad azioni di supporto promozionale);

5)       certificato di vigenza rilasciato da Camera Commercio;

6)       bilanci degli ultimi 3 anni;

7)       dichiarazione legale rappresentante attestante assenza procedimenti penali in corso ed impossibilità a fornire garanzia fidejussoria;

8)       nel caso di Consorzi: dati relativi a singola impresa consorziata (Denominazione e sede legale, settore attività, capitale sociale, fatturato, stato patrimoniale, numero dipendenti)

Imprese che hanno già beneficiato di finanziamenti agevolati possono presentare nuova domanda solo se hanno completamente realizzato programma precedente.

SIMEST valuta validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa, con particolare attenzione a consistenza patrimoniale impresa e garanzie offerte. SIMEST può chiedere documenti integrativi da inviare entro 30 giorni, pena decadenza domanda o informazioni a Ministero, che risponde entro 30 giorni. 

Priorità sull’assegnazione finanziamenti a: piccole-medie imprese, comprese quelle agricole; consorzi; società a prevalente capitale pubblico che commercializzano prodotti del Mezzogiorno.

SIMEST, entro 90 giorni da invio richiesta, delibera concessione benefici, in cui specificare se eventualmente concesse anticipazioni pari a 10% importo.

SIMEST comunica approvazione programma ad interessato che nei successivi 3 mesi presenta documentazione a SIMEST per stipulare contratto finanziamento agevolato nei successivi 30 giorni.

Durante esecuzione programma da realizzare entro 2 anni da stipula contratto, possibile apportare varianti (Se modificano di oltre 15% importo singola voce di spesa occorre approvazione SIMEST).

Programma realizzato:

a)       direttamente tramite costituzione o potenziamento uffici esteri gestiti con proprio personale. In caso potenziamento SIMEST ammette solo spese straordinarie a normale attività ufficio

b)       mediante società partecipata di diritto locale

c)       mediante collaborazione con importatori, distributori o altri tipi di imprese locali. Se durante esecuzione programma modificato collaboratore locale, comunicazione a SIMEST che provvede a ricalcolare spese.

Erogazioni da parte di SIMEST su richiesta interessato da presentarsi entro 2 mesi (Ammessa proroga di 2 mesi) da stipula contratto allegando documentazione spese effettuate e costituzione idonea garanzia fidejussoria, Trascorso tale termine senza avvio programma, Ministero può annullare agevolazione. Entro 2 mesi da erogazione anticipo occorre inviare documentazione spesa a copertura somma erogata come anticipo, pena revoca finanziamento.

Entro 2 mesi da 1° anno stipula programma imprese inviano a SIMEST relazione su attività svolta, pena sospensione erogazione.

Entro 2 mesi da conclusione programma, impresa presenta a SIMEST relazione descrittivo-analitica su attività svolta, su esiti commerciali conseguiti (fatturato) negli ultimi 3 anni nel Paese extraCE oggetto di intervento, su elenco spese sostenute, pena revoca finanziamento.

Ministero Commercio, avvalendosi Istituto Commercio Estero, esercita attività di controllo, anche mediante sopralluoghi. In particolare verifica effettiva costituzione insediamento estero.

SIMEST verifica risultanze contabili come da documentazione inviata con programma approvato.

Revoca finanziamento “previa contestazione comunicata ad interessato almeno 15 giorni prima” qualora riscontrate anomalie in sede di rendicontazione, non rispetto termini invio documenti di cui sopra, non realizzazione programma, chiusura insediamento estero prima della conclusione periodo di finanziamento (salvo comunicazione a SIMEST almeno 6 mesi prima chiusura) con rimborso importo erogato entro 6 mesi.

In caso di parziale realizzazione programma (salvo che mancanza non imputabile a volontà beneficiario), SIMEST richiede restituzione importo erogato entro 6 mesi, salvo caso di costituzione comunque struttura estera (In questo caso considerate solo spese effettive sostenute).

Entro 30 Aprile SIMEST invia a Comitato rendiconto su gestione fondo rotativo

Entità aiuto:

Prestiti agevolati (40% tasso riferimento) per 7 anni, con 2 anni di preammortamento, nella misura dell’85% della spesa sostenuta, a partire da approvazione programmi di penetrazione commerciale permanente in Paesi extraCE fino ad un massimo di 2.000.000 EUR per programma (3.000.000 EUR in caso di consorzio che gestisce direttamente insediamento all’estero), tenendo comunque conto capacità organizzativa, economica, finanziaria del soggetto richiedente.

Ammesse spese per rappresentanza permanenze all’estero, quali uffici, sale espositive, magazzini, centri di assistenza; studi di mercato; promozione, dimostrazione, pubblicità; spesa per prestazione servizi di assistenza pre e post vendita ai clienti.

Ammesse anche spese per: acquisto di materiale di abituale utilizzo giacente in magazzino; acquisto di materiali specifici al programma che vengono inviati all’estero in data successiva ad approvazione programma;  temporanee esportazioni che vengono dopo approvazione programma convertite in esportazioni definitive o reimportate.

Restituzione capitale ed interessi “entro i 5 anni successivi al termine del periodo di utilizzo in rate semestrali”. Ammessa compensazione tra voci di spesa programma dei singoli Paesi.

Benefici non cumulabili con altre provvidenze pubbliche, salvo garanzia assicurativa.

Se impresa ha attenuto aiuti per 1 progetto, può ottenere finanziamenti agevolati per altro progetto solo se dimostra di aver realizzato il precedente o mancata attuazione non imputabile ad impresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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