PESTE SUINA CLASSICA

PESTE SUINA CLASSICA (D.Lgs. 55/04; Ord. 12/4/08)  (igizoo09)

Soggetti interessati:

–          controlla fabbricazione, magazzinaggio, fornitura e distribuzione di vaccini contro la malattia;

–          istituisce organo decisionale comprendente Dirigente generale del Ministero, responsabile veterinario della Regione, direttore CEREP e Direttore del Centro di referenza nazionale per epidemiologia con il compito di:

a)       predisporre manuale operativo per le emergenze che indica tutte le procedure e misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia”;

b)       assicurare collegamento con unità di crisi nazionale, regionale, locale;

c)       verificare corretta applicazione da parte unità di crisi delle misure disposte;

d)       organizzare campagna di sensibilizzazione sulla malattia destinata ad operatori di settore;

e)       fornire piani dettagliati di vaccinazioni di emergenza;

f)        in caso di insorgenza della malattia, avvalersi di personale, attrezzature ed infrastrutture anche di laboratorio già operanti nel settore della epidemiologia e sanità animale;

g)       formare personale in materia di epidemiologia e lotta contro malattia, tramite appositi corsi e programmi di esercitazione di allarme da tenersi almeno 2 volte anno;

–          adotta piano di sorveglianza di peste suina classica relativo a popolazione suina nazionale, nonché monitoraggio di popolazione selvatica di cinghiali. A tal fine:

a)       Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio sottopone 12 campioni a prova sierologica per ricerca di anticorpi nei confronti di peste suina classica. In caso di esito positivo degli esami, questi subito comunicati a Ministero Salute, Regione, ASL, nonché campione positivo inviato per conferma a CEREP. Se CEREP conferma sieropositività, veterinario ASL effettua indagini epidemiologiche atte a confermare o meno presenza di malattia ed individuare eventuali fattori di rischio, trasmettendo risultanze a Ministero Salute e Servizio Veterinario Regionale

b)       Regione, di concerto con CEREP ed Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS), individua territorio dove eseguire controlli sierologici e virologici su cinghiali selvatici, nonché fissa criteri minimi di campionamento in base a seguenti fattori di rischio:

·         entità e provenienza flusso di cinghiali da ripopolamento introdotte in aree di particolare interesse faunistico;

1 Giugno 2008  “valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma”

b)      entro 4 settimane da chiusura semestre relazione intermedia su attività svolta

c)       entro 1 Giugno 2009 relazione finale su attività svolta e risultati conseguiti corredata da documenti spese sostenute

–          in caso di comparsa della malattia informare Commissione CE ed altri Stati membri sulla base notizie pervenute da veterinario ASL circa focolai di peste suina confermati in azienda o macelli o mezzi di trasporto o nei suini selvatici, nonchè risultati indagini epidemiologiche;

–          in caso di comparsa della malattia, istituisce unità di crisi centrale che controlla e coordina unità di crisi locali ed ha compito di:

a)       definire misure di controllo nei confronti della epizoozia;

b)       garantire pronta attuazione delle misure contro epizoozia;

c)       mettere personale ed altre risorse a disposizione delle unità di crisi locali contro epizoozia;

d)       fornire informazioni a Commissione CE, Stati membri, Autorità nazionale, Organizzazioni agricole e commerciali;

e)       organizzare eventuale vaccinazione di emergenza e definire zone di vaccinazione;

f)        mantenere collegamenti con laboratori;

g)       gestire rapporti con organi di informazione;

h)       mantenere collegamenti con Autorità di polizia;

i)         attivare in caso di comparsa della malattia, unità di crisi locali a cui possono essere delegate determinate funzioni;

j)         individuare gruppo di esperti che supportano unità di crisi per eseguire indagini epidemiologiche, campionatura, analisi di laboratorio e loro interpretazione, definizione misure di contenimento della malattia     

Interessati debbono:

a)       dichiarare a Sindaco Comune di allevamento, entità e tipo suini;

b)       tenere apposito registro di carico e scarico dei suini;

c)       procedere a marcatura suini entro 70 giorni da nascita, utilizzando sigla e numeri forniti da ASL;

d)       non impiegare sieri e vaccini contro la peste suina classica. Solo Ministero Sanità può ordinare con proprio decreto obbligo della vaccinazione antipestosa ed autorizzare Istituto Zooprofilattico a ricerca vaccini contro peste;

e)       denunciare subito a veterinario ASL sospetto di peste suina classica da trasmettere poi a Ministero Salute e Regione.

Allevamento ufficialmente indenne quando azienda situata in zona con raggio di 3 Km. in cui peste suina non manifestata da almeno 12 mesi e non presenti suini vaccinati contro peste negli ultimi 12 mesi. Regione Marche accreditata come ufficialmente indenne da peste suina classica.

Qualifica sospesa ad azienda che non tiene regolare contabilità di registro di stalla o non disinfesta stalle di sosta (Qualifica riassegnata non appena contabilità o disinfezione regolarizzata).

In caso di accertamento positività, ASL deve:

a)       nel caso di singola sieropositività, procedere a:

–          sequestro allevamento, momentanea sospensione qualifica;

–          esecuzione secondo prelievo su numero significativo suini attuato non prima di 7 giorni da precedente prelievo;

–          macellazione tempestiva suino risultato positivo ad analisi Istituto Zooprofilattico (Risultati comunicati a Ministero);

–          riaccreditamento azienda se singolo capo malato;

b)       nel caso riscontrate più sieropositività, procedere a:

–          sequestro azienda e revoca qualifica;

–          prelievo feci e sangue a tutti i suini presenti in azienda;

–          se analisi dimostrano presenza virus, applicare disposizioni focolaio;

–          se analisi dimostrano sieropositività, macellazione capi colpiti eventualmente in base a piano concordato con Regioni, ASL, Ministero Sanità;

c)       nel caso riscontrati suini in azienda di provenienza ignota, procedere a:

–          sequestrare azienda e revocare qualifica;

–          effettuare con esito favorevole 2 prelievi di sangue (secondo dopo 28-40 giorni da primo) su numero suini significativo.

Azienda può ottenere riaccreditamento:

1)       in caso presenza di sieropositività multipla dopo aver proceduto ad un significativo numero di prelievi di sangue non prima di 28 giorni da primo prelievo;

2)       in caso di aziende ricadenti in zone di protezione istituite da ASL, dopo aver proceduto con esito negativo ed almeno 2 prelievi di sangue tra 28 e 40 giorni da primo su campione significativo di animali;

3)       in caso di aziende ricadenti in zona di sorveglianza dopo 1 prelievo di sangue su un campione di suini rappresentativo.

In attesa di riaccreditamento, vietato spostare riproduttori verso altre aziende. Spostamenti da aziende accreditate sempre accompagnati da Mod. 4.

In presenza casi sospetti in azienda, ASL adotta seguenti misure:

·         effettuare censimento suini in azienda individuando suini malati, morti o potenzialmente infetti;

·         mantenere suini nei locali di stabulazione o confinati in altri locali di isolamento;

·         vietata uscita da azienda di carcasse di suini salvo autorizzazione ASL;

·         vietare trasporto fuori azienda dei suini morti, salvo autorizzazione specifica;

·         adottare misure di disinfezione locali ed atte ad eliminare roditori ed insetti;

·         abbattimento sotto controllo di tutti i suini dell’azienda in modo da evitare al macello e durante trasporto ogni forma di propagazione della infezione. In caso di aziende con più unità produttive distinte, ammesso il completamento ingrasso dei suini in quelle unità non interessate da infezione purchè veterinario confermi separazione “tanto da rendere impossibile propagazione del virus da unità di produzione all’altra” e prese precauzioni per evitare contaminazioni dei reparti infetti. Di tale deroga informato Ministero che a sua volta informa Commissione CE;

·         distruzione cadaveri suini sotto controllo per evitare diffusione virus tramite trasformazione in impianti autorizzati, combustione o sotterramento carcasse;

·         dopo eliminazione suini, ricoveri, attrezzature, mezzi di trasporto, lettiere, concime, liquame potenzialmente contaminati sottoposti a disinfezione;

·         indagine epidemiologica;

·         ordinanza zona protezione per un raggio di 3 Km. intorno focolaio, tenendo conto risultati indagini epidemiologiche, situazione geografica della zona (barriere naturali od artificiali), ubicazione delle aziende, modalità movimentazione e macellazione suini, strutture e personale disponibili per controllare movimenti suini. Nella zona protezione si applica:

1)       censimento delle aziende ricadenti nella zona, ispezionate da veterinario entro 7 giorni da delimitazione zona con controllo registri e marchi identificazione suini;

2)       divieto di circolazione e trasporto suini su strade pubbliche o private ad eccezione strade di accesso ad azienda previa autorizzazione ASL. Divieto non applicato per transito di suini su strada e ferrovia purchè non effettuate soste od operazioni di scarico, nonché per suini provenienti dall’estero e destinati a macello;

3)       pulizia e disinfezione mezzi di trasporto o di altro materiale contaminato;

4)       divieto uscita ed entrata in azienda di animali di qualsiasi specie, salvo autorizzazione veterinario;

5)       osservanza di precauzioni per personale che entra ed esce da aziende suinicole;

6)       denuncia di tutti i suini morti o malati a veterinario che esegue accertamenti;

7)       divieto di uscita di sperma, ovuli, embrioni di suini;

8)       divieto, nei primi 30 giorni da completamento misure di pulizia e disinfezione strutture infette, di uscita suini da aziende. Dopo tale data, uscita autorizzata purché inviati a macello autorizzato situato in zona protezione e sorveglianza per immediata macellazione o ad impianto di trasformazione autorizzato od in altri locali ubicati in zona protezione

Se misure restrittive della zona di protezione mantenute oltre 30 giorni, su richiesta motivata del proprietario (Problemi di custodia e benessere animali), ASL può consentire uscita suini da azienda per trasporto diretto a macello ubicato in zona di protezione o sorveglianza, o ad impianto di trasformazione autorizzato, o in altri locali ubicati in zona di protezione, purché veterinario effettuato:

–          esame clinico su suini presenti in azienda (Misurazione temperatura corporea), nonché analisi dei registri e marchi di identificazione animali;

–          controlli ed esami non hanno evidenziato segni specifici della malattia;

–          trasporto dei suini effettuato con automezzi sigillati sotto controllo veterinario ASL;

–          veicoli ed attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo;

–          prelevato nel caso di macellazione campioni di sangue per verificare presenza virus;

–          informata Autorità responsabile macello, suini mantenuti separati e macellati in modo distinto da altri suini, verificata durante ispezione ante e post mortem se presente sintomi malattia, carni fresche ottenute trasformate o riportanti bollatura speciale e sottoposte a specifico trattamento;

3)       pulire e disinfettare automezzi ed attrezzature impiegate per trasporto suini;

4)       divieto di entrata ed uscita di altri animali domestici da azienda senza autorizzazione ASL entro 7 giorni da istituzione zona di sorveglianza;

5)       denuncia di tutti i suini morti o malati ad ASL che effettua indagini in merito;

6)       vietare uscita suini da azienda per almeno 21 giorni dopo esecuzione operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende infette. Dopo tale data ASL può ammettere trasporto suini diretto a macello autorizzato situato entro zona di sorveglianza o ad impianto di trasformazione autorizzato, od in altri locali azienda ubicati in zona di protezione e sorveglianza;

7)       divieto uscita di sperma, ovuli ed embrioni di suini;

8)       osservare opportune norme igienico-sanitarie per chiunque entra od esce da azienda;

9)       chiedere a Commissione CE di poter eseguire bollatura speciale carni suine ed utilizzo delle loro carni eventualmente sottoposte a trattamento;

Se divieti mantenuti oltre 30 giorni, ASL, su motivata richiesta allevatore, può consentire per motivi di benessere degli animali o problemi di custodia di trasportare suini verso macello autorizzato ubicato in zona di protezione e sorveglianza per loro immediata macellazione, od impianto autorizzato di trattamento, od in altri locali azienda ubicati in zone di protezione e sorveglianza.

Misure in aree di sorveglianza e protezione mantenute almeno fino a quando non eseguite operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette (Utilizzare disinfettanti e concentrazioni autorizzate) sotto controllo ufficiale ASL e suini presenti in azienda sottoposti ad esami clinici ed analisi di laboratorio (Non prima di 20 giorni per zona di sorveglianza, 30 giorni per zona di protezione da operazioni di pulizia) atti a dimostrare assenza virus peste;      

b)       negli altri allevamenti: introduzione suini provenienti da zona non infetta in periodo di 20 giorni, esecuzione esami sierologici entro successivi 40 giorni, allontanamento suini dopo 60 giorni da esecuzione operazioni di pulizia e disinfezione e se risultati esami negativi.

ASL può derogare a queste misure in caso di zoo, parco naturale o area recintata dove detenuti suini a scopo scientifico o per conservazione di razze rare, mentre può applicare misure di restrizione ad aziende di cui si sospetta essere venute in contatto con aziende infette (Prelevati campioni di sangue di suini macellati di queste per stabilire presenza o meno di virus). ASL informa Ministero della deroga.

Operazioni di pulizia e disinfezione effettuata sotto controllo veterinario ed utilizzando prodotti e concentrazioni prescritte. 

Se situazione malattia dovesse aggravarsi, Ministero Sanità può consentire ricorso nelle aziende infette a vaccinazione di emergenza. A tal fine presenta a Commissione CE piano di emergenza contro malattia, comprendente: situazione malattia che giustifica richiesta vaccinazione; estensione area in cui eseguire vaccinazione emergenza; numero di aziende ivi ubicate; categoria di suini e stima numero suini da vaccinare; tipo di vaccino da utilizzare; durata campagna di vaccinazione; identificazione e registrazione suini vaccinati; modalità spostamento suini e loro prodotti; criteri da seguire per aziende che hanno avuto contatti con quelle infette; controlli clinici su animali ed analisi laboratorio da attuare su campioni prelevati da aziende vaccinate.

Durante periodo di vaccinazione, e per almeno 6 mesi dopo completamento operazioni, ASL provvede affinchè nessun suino esce da zona di vaccinazione (Ammesso solo trasferimento verso modello ed impianto trasformazione autorizzato), tutte le carni fresche ottenute da suini vaccinati trasformate o bollate in modo speciale, sperma, ovuli, embrioni raccolti nei 30 giorni precedenti vaccinazione verranno distrutti. Queste misure revocate dopo che tutti i suini vaccinati sono stati macellati e le carni fresche da questi ottenuti trasformate e bollate, nonchè le aziende in cui si trovano animali vaccinati pulite e disinfettate. Dopo la revoca delle misure restrittive, ASL può consentire reintroduzione di suini in azienda dopo almeno 10 giorni da conclusione operazioni di pulizia e disinfezione ed abbattimento dei suini vaccinati. Animali reintrodotti sottoposti, dopo almeno 40 giorni (Durante tale periodo suini non possono lasciare azienda) ad esami clinici ed analisi laboratorio per accertare assenza virus peste. 

In caso di sospetta presenza malattia nei mezzi di trasporto o in macello, veterinario ASL esegue indagini epidemiologiche per confermare od escludere presenza malattia. Se individuato caso di malattia in mezzo di trasporto o macello, veterinario ASL dispone:

a)       immediato abbattimento sotto controllo di tutti gli animali esposti a contagio presenti in macello o su automezzo;

b)       trasformazione sotto controllo di carcasse, frattaglie, rifiuti degli animali infetti o contaminati;

c)       esecuzione sotto controllo di operazioni di pulizia e disinfezione di edifici, attrezzature, veicoli;

d)       esecuzione di ulteriori indagini epidemiologiche;

e)       sottoporre campione di sangue prelevato ad analisi di laboratorio per identificare tipo genetico del virus;

f)        applicare misure restrittive ad aziende da cui provengono suini e nelle altre aziende che hanno avuto contatti con questa

g)       non reintroduzione in azienda di animali destinati al macello o al trasporto per almeno 24 ore da completamento operazioni di pulizia e disinfezione.

Misure restrittive revocate se sospetto peste ufficialmente escluso.

Se ASL viene informata di sospetto di peste in suini selvatici:

1)       informa subito proprietari suini e cacciatori;

2)       sottopone ad esame tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti;

3)       istituisce gruppo di esperti (Veterinari, cacciatori, epidemiologi) con il compito di:

a)       eseguire censimento suini presenti in aziende della zona;

b)       vietare movimentazione suini in modo che suino selvatico possa venire in contatto con suini o materiali azienda;

c)       vietare ad entrata od uscita suini da azienda, salvo autorizzazione ASL;

d)       imporre idonei mezzi di disinfezione presso entrate ed uscite locali di stabulazione suini in azienda;

e)       adottare adeguate misure igieniche per chiunque venga a contatto con suini per ridurre rischio diffusione virus;

f)        controllare presenza malattia su tutti i suini morti o malati in azienda;

g)       vietare entrata di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto o materiale ed attrezzature potenzialmente contaminati da questo;

h)       vietare uscita da zona infetta di suini, sperma, ovuli, embrioni per scambi CE;

i)         eseguire ispezioni veterinarie su tutti i suini selvatici trovati morti od uccisi nella zona infetta. Carcasse di tutti gli animali risultati positivi e dei suini selvatici trovati morti trasformati sotto controllo ufficiale;

j)         disporre che presso laboratorio analisi venga identificato tipo genetico di virus.

4)       adotta vaccinazione di emergenza di suini selvatici per evitare rischio di propagazione malattia. In tal caso Ministero presenta a Commissione CE piano di vaccinazione di urgenza, contenente: situazione malattia che giustifica vaccinazione; limiti zona geografica dove attuare vaccinazione; tipo di vaccino da usare; procedure di vaccinazione da intraprendere per suini selvatici; durata campagna di vaccinazione; stima numero suini selvatici da vaccinare; misure da adottare per evitare propagazione virus ai suini aziendali; risultati previsti da campagna di vaccinazione (Indicatori di risultato); Autorità di coordinamento del piano; sistema in grado di verificare periodicamente risultati campagna di vaccinazione. Ministero trasmette a Commissione CE ogni 6 mesi relazione sui risultati conseguiti da campagna di vaccinazione;

5)       esegue verifiche in merito efficacia delle misure adottate;

6)       sottopone a sorveglianza aziende suinicole ubicate in zona infetta mediante:

Sanzioni:

Chiunque non rispetta misure sanitarie prese per prevenire o eradicare peste suina classica: multa da 1.550 a 9.300 €