PERGOLA (D.M. 19/5/11, 7/6/11)   (vino64)

Soggetti interessati:

Chiunque produce vino “Pergola”

Iter procedurale:

M.I.P.A.F. approvato con D.M. 7/6/11 disciplinare di produzione del vino DOC “Pergola” nelle tipologie “Pergola rosso” (anche novello, superiore, riserva), “Pergola rosato” (anche frizzante), “Pergola rosato o rosè” (anche spumante), “Pergola Aleatico” (anche superiore, riserva, spumante, passito), contenente:

–          zona produzione ricadente nei Comuni di Pergola, Fratterosa, Frontone, Serra Sant’Abbondio, San Lorenzo in Campo

–          composizione ampelografica di:

a)       “Pergola Aleatico” ottenuto per almeno 85% con vitigno Aleatico e fino ad un massimo di 15% con altri vitigni a bacca nera idonei a coltivazione nelle Marche;

b)       “Pergola rosato” e per “Pergola rosso” ottenuto per almeno 60% con vitigno Aleatico e fino ad un massimo di 40% con altri vitigni a bacca nera idonei a coltivazione nelle Marche

–          vigneti situati su terreni ad altezza compresa tra 150 e 600 m., aventi adeguata sistemazione idraulico-agraria, con sesti di impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura tradizionali, “comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini” (Esclusi sistemi espansi, mentre ammesso sistema di potatura a cordone speronato e Guyot semplice o doppio e loro varianti, quale cordone libero ed archetto toscano). Vietata ogni pratica di forzatura, mentre ammessa irrigazione di soccorso. Nei nuovi impianti densità di almeno 2.200 ceppi/ha.

–          uve destinate a “Pergola Aleatico” (anche nella tipologia riserva e passito) debbono avere almeno titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,5% vol. (9% vol. per “Pergola Aleatico” spumante, “Pergola rosato frizzante” e “Pergola rosato o rosè o spumante”; 11% vol. per “Pergola Aleatico” superiore e “Pergola rosso superiore”)

–          produzione massima di uva di: 10 t./ha. per “Pergola rosso superiore” e “Pergola Aleatico”; 12 t./ha. per “Pergola rosso” e “Pergola rosato”; 9 t./ha. per “Pergola Aleatico superiore”. Nelle annate favorevoli ammesso incremento di produzione di non oltre 20%, fermo restando che tale esubero non beneficia della DOC. Se produzioni superiori del 20%, intera produzione esclusa da DOC. Regione Marche, di anno in anno, tenendo conto condizioni ambientali, può stabilire limiti massimi di produzione inferiori o titolo alcolometrico inferiore, fornendo comunicazione a MI.P.A.F.

–          operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento, appassimento, imbottigliamento attuate nell’area delimitata (Esclusa spumantizzazione che può essere eseguita in tutto il territorio Marche), utilizzando tecniche enologiche tradizionali (Ammesso arricchimento con mosto concentrato ottenuto con uve di vigneti iscritti come Pergola o mosto concentrato rettificato), con rese di uva in vino non superiore a 70% (40% per “Pergola Aleatico passito”). Se rese inferiori a 75%, parte eccedente non può fregiarsi denominazione DOC; per rese superiori a 75% tutta la produzione esclusa da DOC

–          per “Pergola Aleatico passito” occorre procedere a: cernita uva dopo raccolta; suo appassimento naturale (Per facilitare operazione ammesso utilizzo di idonei locali con controllo di temperatura ed umidità e “parziale disidratazione con aria ventilata”) in modo che uve raggiungano  tenore zuccherino almeno pari a 26%; ammostamento uve non oltre 31 Marzo successivo; conservazione ed invecchiamento in recipienti di legno di capacità massima di 500 litri o in recipienti di acciaio inox, terracotta, cemento vetrificato, vetro; immissione in consumo non prima di 1 Novembre anno successivo a raccolta uve  

–          vino “Pergola” deve avere al momento immissione in commercio:

a)       per “Pergola Aleatico”: colore da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato con note violacee; odore intenso, caratteristico, floreale; sapore da secco a dolce, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11% vol.; acidità totale minima di 5 g/l; estratto secco non riduttore minimo 18 g/l

b)       per “Pergola Aleatico superiore”: colore da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso; odore intenso, caratteristico, floreale, etereo; sapore pieno ed armonico, ben strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12% vol.; acidità totale minima di 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 21 g/l

c)       per “Pergola Aleatico riserva”: colore da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso; odore intenso, caratteristico, etereo; sapore pieno ed armonico, ben strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12% vol.; acidità totale minima di 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 21 g/l

d)       per “Pergola Aleatico spumante”: spuma persistente a grana fine; colore rosso rubino con eventuali riflessi violacei; odore caratteristico, floreale; sapore da dosaggio zero a dolce, caratteristico, pieno, armonico, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11% vol.; acidità totale minima di 5 g/l; estratto non riduttore minimo 18 g/l

e)       per “Pergola Aleatico passito”: colore da rosa tenue a rosso chiaro o granato tendente ad aranciato con affinamento; odore intenso, etereo; sapore da secco a dolce, morbido, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo 15% vol. (di cui 12% vol. effettivo); acidità totale minima 4 g/l; acidità volatile massima 30 meq; limite massimo di anidride solforosa totale 350 mg/l;  estratto non riduttore minimo: 22 g/l

f)        per “Pergola rosato”: colore rosato vivace; odore floreale, fruttato; sapore fresco, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11% vol.; acidità totale minima di 5 g/l; estratto non riduttore minimo 18 g/l

g)       per “Pergola rosato o rosè o spumante”: spuma persistente a grana fine; colore rosato, vivace; odore floreale, fruttato; sapore da dosaggio zero a dolce, pieno, armonico, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11% vol.; acidità totale minima di 5 g/l; estratto non riduttore minimo 18 g/l

h)       per “Pergola rosato frizzante”: colore rosato vivace; odore floreale, fruttato; sapore da secco a dolce, fresco, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11% vol.; acidità totale minima di 5 g/l; estratto non riduttore minimo 18 g/l

i)         per “Pergola rosso”: colore da rosso rubino a granato; odore intenso, caratteristico; sapore pieno ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol.; acidità totale minima di 5 g/l; estratto non riduttore minimo di 18 g/l

j)         per “Pergola rosso riserva”: colore da rosso rubino a granato intenso; odore intenso, caratteristico, etereo; sapore pieno ed armonico ben strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo 12% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 21 g/l

k)       per “Pergola rosso superiore”: colore da rosso rubino a granato intenso; odore intenso, caratteristico, etereo; sapore pieno ed armonico, ben strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo 12% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 21 g/l

l)         per “Pergola rosso novello”: colore rosso rubino; odore floreale; sapore armonico, vivace; titolo alcolometrico volumico totale: 11% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 18 g/l

m)      per “Pergola Aleatico” e “Pergola rosso” menzione riserva concessa solo a vini sottoposti ad invecchiamento di 24 mesi, di cui 2 di affinamento in bottiglia a decorrere da 1 Novembre anno di vendemmia di vino “Pergola” conservato in recipiente di legno (escluso vino novello); nel sapore di vino ammesso “sentore di legno”.

MI.P.A.F. può con decreto modificare limiti minimi di acidità totale ed estratto non riduttore minimo   

–          vietato inserire in etichetta diciture, quali: extra, fine, scelto, selezionato. Ammesso uso di marchi privati, nomi o ragioni sociali “purché non aventi significato laudativo o non idonei a trarre in inganno il consumatore”. In etichetta riportare sempre annata di produzione, salvo per tipologia spumante e frizzante, nonché codice di identificazione vino riportato in Allegato a D.M. 7/6/2011 pubblicato su G.U. 143/11  

–          confezionamento in bottiglie fino a 3 litri con chiusura con tappo raso bocca, in sughero od altro materiale inerte (Per confezioni di 0,187, 0,250, 0,375, 0,5 e 0,75 litri ammessa chiusura con tappo a vite). Per tipologie spumante e frizzante utilizzati sistemi di chiusura previsti da legge 

Soggetti che a partire da campagna vendemmiale 2011/12 intendono avvalersi della denominazione “Pergola” DOC provvedono ad iscrivere vigneti in Schedario viticolo tenuto da Regione

MI.P.A.F. con D.M. 19/5/11 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” il compito di adottare un piano di controllo dei “processi produttivi e prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione approvato” Struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati senza preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione del MI.P.A.F e deve comunicare ogni variazione concernente personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione ed Organo decisore dei ricorsi. Struttura di controllo deve rispettare qualunque disposizione complementare Autorità nazionale competente decide di imporre, nonché di svolgere attività secondo piano di controllo e prospetto tariffario approvato. Autorizzazione Valoritalia sospesa o revocata da MI.P.A.F. qualora vengano meno requisiti che ne hanno determinato concessione od in caso di inadempienza a compiti di controllo affidati

 

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