DIVIETO DI SOSTA O FERMATA

DIVIETO DI SOSTA O FERMATA (D.Lgs. 285/92; Legge 127/97)  (strada19)

Soggetti interessati:

Chiunque circoli con veicoli su strada che deve procedere a:

–          arresto: interruzione della marcia del veicolo per esigenze di circolazione;

–          fermata: sospensione di brevissima durata della marcia veicolo per salita o discesa persone, senza intralciare traffico. Conducente rimane su veicolo;

–          sosta: sospensione marcia veicolo per lungo periodo con possibilità per conducente di allontanarsi dal veicolo;

–          sosta emergenza: interruzione marcia per avaria veicolo o caduto carico o malessere conducente o passeggero.

Iter procedurale:

Veicolo in sosta o fermo collocato a margine destro carreggiata, lasciando almeno 1 m. per passaggio pedoni (Nelle strade urbane a senso unico, possibile fermare o sostare anche a sinistra, perché spazio per transito non inferiore a 3 m.). Nelle strade extraurbane: veicolo fermo fuori della carreggiata, ma non sulla pista ciclabili o su banchine. Nelle zone di sosta veicolo posizionato secondo segnaletica, eventualmente mettendo disco orario o attivando parchimetro (Caratteristiche costruttive, modalità installazione fissate con decreto Ministero Lavori Pubblici), con esclusione veicoli per persone invalide.

Durante sosta o fermata, conducente deve usare cautela per evitare incidenti ed evitare uso del veicolo senza il suo consenso. Durante sosta motore deve essere spento.

In caso di sosta di emergenza per avaria del veicolo, caduta carico od altra causa veicolo spostato rapidamente su margine esterno carreggiata.

In caso di caduta del carico liquido, infiammabile o comunque pericoloso per il traffico, interessato deve ripulire strada, informare immediatamente Ente proprietario di strada ed organi polizia, segnalare pericolo.

In caso di veicolo fermo sulla carreggiata, obbligatorio porre a distanza prevista segnale mobile di pericolo (Triangolo) di cui veicolo deve essere dotato. Durante installazione segnale mobile di pericolo conducente deve indossare “dispositivi retroriflettenti di protezione individuale”. A partire da 1/1/2004 vietato scendere da veicolo e circolare su strada se conducente non indossa “giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità” (anche se veicolo fermo in corsia di emergenza o piazzole di sosta). Caratteristiche tecniche di tali dispositivi fissati con decreto Ministero Trasporti.

Nei centri abitati: animali fermi se assicurati ad appositi sostegni e legati in modo tale da non causare intralcio al traffico o pericolo per persone. Nelle ore notturne sosta animali solo in luoghi illuminati. Fuori centri abitati vietata sosta animali su carreggiata.

È vietato fermarsi o sostare:

a)       lasciando aperte le portiere in modo da intralciare il traffico;

b)       in prossimità di passaggio a livello o sui binari dei treni o tram;

c)       in galleria, sottopassaggi … salvo diversa segnalazione;

d)       in curva o sui dossi o su strade urbane di scorrimento;

e)       in prossimità di semafori o lungo corsie di canalizzazione del traffico;

f)        in prossimità di incroci a distanze inferiori a 5 m.;

g)       sui passaggi pedonali, marciapiedi, piste ciclabili, banchine … salvo diversa segnalazione;

h)       sbocco passo carrabile;

i)         qualora veicolo in sosta impedisca spostamento o di accedere ad altro veicolo;

j)         in seconda fila, salvo caso di veicoli a 2 ruote;

k)       negli spazi riservati ad autobus, mezzi pubblici, veicoli per persone invalide, taxi, servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati da apposita segnaletica. Soggetti interessati debbono essere autorizzati da Sindaco e rispettare modalità prescritte;

l)         nelle strade in cui fissati cartelli di divieto di sosta, generalmente dalle ore 8 alle ore 20, salvo diversa indicazione;

m)      sulle aree destinate al mercato o ai veicoli per carico e scarico merci nelle ore fissate;

n)       nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

o)       nelle aree pedonali urbane od a traffico limitato per veicoli non autorizzati;

p)       davanti a cassonetti di rifiuti urbani;

q)       in prossimità di distributori di carburanti aperti a distanze inferiori a 5 m.;

r)        nei centri urbani, a rimorchi staccati da veicolo trainante salvo diversa segnalazione.

Organi polizia provvedono alla rimozione forzata del veicolo o bloccaggio delle ruote (anche con rimozione veicolo) nel caso di:

a)       strada in cui insiste segnale di divieto di sosta con rimozione forzata;

b)       nei tratti di strada in cui la sosta è vietata;

c)       in tutti i casi in cui il veicolo intralcia il traffico;

d)       per motivi di manutenzione o arredo della strada;

e)       veicoli ritenuti abbandonati.

Operazione eseguita da ditta riconosciuta e con veicoli specifici a cui concesso servizio da Ente proprietario della strada.

Nelle aree portuali e marittime si procede a sequestro conservativo “degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali”.

Comuni possono con provvedimento del Sindaco autorizzare:

1)       dipendenti comunali o società gestione parcheggi di controllare violazioni in materia di sosta nelle aree parcheggio;

2)       personale ispettivo delle Aziende esercenti trasporto pubblico di controllare “circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”.

Procedura di sanzione amministrativa rimane di competenza dei Vigili urbani.

Sanzioni

Chiunque tiene motore acceso durante sosta del veicolo per mantenere in funzione impianto di condizionamento di aria: multa da 200 a 400 €

Chiunque effettua fermata o sosta in corrispondenza di passaggio a livello o galleria o in curva e dossi o in prossimità di segnali stradali o in prossimità di incroci o nei passaggi pedonali o nelle piste ciclabili o sui marciapiedi o negli spazi di fermata per autobus o per persone invalide o nelle corsie riservate a mezzi pubblici: multa da 78 a 311 € (da 38 a 155 € in caso di ciclomotori e motoveicoli)

Chiunque viola altre disposizioni in materia di fermata o sosta: multa da 38 a 155 € (da 23 a 92 € per ciclomotori e motoveicoli)

Chiunque non rispetta norme di sosta per animali: multa da 22 a 88 €

Chiunque non mette segnale mobile di pericolo o non indossa giubbotto retroriflettente: multa da 36 a 148 €

Sanzione accessoria per veicoli in sosta vietata è costituita da rimozione veicolo o bloccaggio ruote

Posted in: