PASSAPORTO DELLE PIANTE

PASSAPORTO DELLE PIANTE (Reg. 2031/16; D.Lgs. 19/21)  (floro16)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN); Servizio Fitosanitario Nazionale/Centrale (SFN/SFC); Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) competente per territorio dove ricade centro aziendale

Operatore professionale di piante e prodotti vegetali

Iter procedurale:

D.Lgs. 19 del 2/2/2021 definisce le norme per la protezione delle piante da organismi nocivi, comprendente anche norme per la gestione del passaporto delle piante ed in particolare:

Art. 37 SFR, nel cui territorio ricade centro aziendale o campo di produzione, concede ad operatore professionale richiedente registrato in RUOP (Registro ufficiale degli operatori professionali) autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante. Se operatore professionale possiede centri aziendali in più Regioni presenta richiesta di autorizzazione presso ogni SFR competente per territorio

Passaporto non richiesto per spostamento di piante, prodotti vegetali ed altri materiali entro e tra centri aziendali dell’operatore professionale ubicati nella stessa Provincia. MIPAAF definisce modalità ed eventuali documenti diversi dal passaporto da usare per spostamenti tra centri aziendali degli stessi operatori situati nel territorio nazionale

SFR, su parere di CFN, pubblica sul proprio sito web un provvedimento in cui stabilito: procedure e controlli ufficiali per rilascio della autorizzazione; documento tecnico di orientamento per operatori professionali in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante

SFR per piante, prodotti vegetali o altri materiali introdotti da Paese Terzo che necessitano di passaporto per loro spostamento, può sostituire questo con copia del certificato fitosanitario originale fino al luogo di prima destinazione del suddetto materiale “qualora ricada nel territorio nazionale”, i cui dati vanno registrati per almeno 3 anni nella Sezione controlli ufficiali di SIPP (sistema informativo protezione piante).

Art. 38 operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto può predisporre un Piano di gestione dei rischi connessi ad organismi nocivi (Piano), mettendolo a disposizione di SFR, che, in occasione dei controlli ufficiali, provvede ad approvarlo se risulta conforme alle Linee guida adottate da SFC

Se operatore non applica misure contenute nel Piano o qualora Piano non risulta conforme, SFR adotta “misure necessarie a porre fine a tale inosservanza” (compresa revoca dell’approvazione del Piano)

Art. 39 SFR effettua ispezioni ufficiali almeno ogni anno (con eventuali campionamenti e prove) per verificare osservanza da parte degli operatori professionali delle prescrizioni di cui al Reg. 2031/16

Campi di produzione ubicati in Regioni diverse da quelle di ubicazione del centro aziendale assoggettati a controllo da parte di SFR competente per territorio, che trasmette esito del controllo a SFR dove ricade centro aziendale

Se controlli evidenziano mancato rispetto delle prescrizioni ed obblighi a carico di operatore professionale, o se piante, prodotti vegetali o altri materiali per cui operatore professionale ha rilasciato passaporto non rispettano le prescrizioni previste, SFR sospende autorizzazione al rilascio di passaporti fino a quando non ripristinato rispetto dei requisiti e lo comunica a SFN

Se inosservanza dei requisiti è reiterata, SFR revoca autorizzazione al rilascio di passaporti e lo comunica a SFN

Art. 40 operatore professionale che viene a conoscenza dell’inosservanza delle prescrizioni di cui al Reg. 2031/16 in relazione alla vendita di piante, prodotti vegetali o altri materiali sotto il proprio controllo deve annullare e, dove possibile, rimuovere il passaporto, comunicandolo a SFR di competenza, che a sua volta notifica tale annullamento a SFN, Commissione UE ed altri Stati membri tramite SIPP. In caso di omissione da parte di operatore professionale, SFR intima a questo di annullare il passaporto e di rimuoverlo dall’unità di vendita      

Sanzioni:

Chiunque sposta piante, prodotti vegetali od altri materiali nel territorio nazionale od in UE o lo introduce o lo sposta all’interno di aree protette senza passaporto delle piante: multa da 2.500 a 15.000 €

Chiunque emette passaporto delle piante senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o ritirata: multa da 2.500 a 15.000 €

Chiunque in possesso di autorizzazione emette passaporto delle piante senza rispettare prescrizioni di D.Lgs. 19/21 o di Reg. 2031/16: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque sostituisce passaporto delle piante: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque a conoscenza di inosservanza delle prescrizioni di D.Lgs. 19/21 per unità di piante, prodotti vegetali o altri materiali sotto il proprio controllo non annulla il passaporto o non lo rimuove da unità di vendita: multa da 1.000 a 6.000 €

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