ORGANIZZAZIONE REGIONALE TURISMO

ORGANIZZAZIONE REGIONALE TURISMO (L.R. 9/06; D.G.R.  22/5/17, 6/7/20, 8/2/21; DDS 21/6/16, 18/9/18)   (turism01)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Sviluppo e Valorizzazione delle Marche (Servizio), Province, Comuni, Comunità Montana, Associazioni di categoria del settore, Sistemi Turistici Locali, Associazioni pro-loco iscritte in Albo, Centri di Educazione Ambientali (CEA) riconosciuti, imprese operanti nel settore turistico.

Iter procedurale:

L.R. 9/06, come modificata da ultimo dalla L.R. 28/20, definisce il testo unico delle norme regionali sul turismo, che prevede ad:

Art. 1 finalità delle Legge tramite la quale la Regione intende:

a)promuovere, in forma integrata in Italia ed all’estero, l’immagine del sistema turistico marchigiano , quale “sintesi delle eccellenze artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, nonché di quelle legate alle tradizioni locali e produzioni agricole ed artigianali del territorio;

b)valorizzare l’offerta turistica, tutelare il turista, sviluppare la qualità dell’accoglienza (in particolare nei confronti dei turisti con bisogni speciali);

c)sostenere la qualificazione delle imprese del settore (in particolare le piccole e medie imprese), anche per migliorare la qualità della organizzazione, struttura, servizi del settore);

d)orientare le politiche turistiche verso un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

e)favorire accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti (Stato, Regioni, Enti locali, Camere di Commercio, Università, Fondazioni, Enti e soggetti pubblici/privati)  per lo sviluppo del turismo;

f)definire un modello organizzativo e sostenere le attività degli Enti locali e dei soggetti pubblici/privati operanti nel territorio (comprese Associazioni di categoria) in materia di accoglienza e valorizzazione turistica, anche mediante individuazione di ambiti territoriali omogenei  e Comuni capofila., che, tenendo conto delle risorse assegnate, operano in coerenza con indirizzi di Giunta Regionale ed in base alla programmazione triennale, riservando priorità a servizi di accoglienza. Regione concorre al funzionamento ed all’attività degli ambiti territoriali

Art. 2  Giunta Regionale esercita funzioni di:

a)programmazione e coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile del turismo, nonché gli interventi finanziabili dallo Stato e UE;

b)indirizzo, coordinamento e vigilanza in merito a funzioni delegate ad Enti locali;

c)promozione in Italia ed all’estero dell’immagine dell’offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali e culturali;

d)valorizzazione ed organizzazione dell’offerta turistica, promuovendo forme di coordinamento di soggetti pubblici e privati del settore turistico, nonché costituzione di servizi turistici, anche tramite aggregazioni e reti di imprese;

e)programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività di informazione ed accoglienza turistica;

f)sostegno a progetti volti a valorizzare offerta turistica locale intrapresa da soggetti pubblici e privati;

g)classificazione e definizione standard di qualità delle strutture ricettive;

h)programmazione e regolamentazione delle attività ricadenti nel demanio marittimo con finalità turistico ricreativo;

i)indentazione per riqualificare le strutture ed i servizi turistici gestiti da soggetti pubblici e da imprese;

j)promozione della formazione ed aggiornamento degli operatori del settore turistico;

k)promozione di misure di formazione lavoro in materia di turismo;

l)cura degli elenchi delle professioni turistiche;

m)tenuta dell’anagrafe delle strutture alberghiere ed all’aria aperta e rilevazione statistica del movimento turistico regionale, mediante raccolta ed organizzazione di piattaforme informatiche dei flussi dei dati inviati dalle strutture ricettive;

n)studio della domanda turistica in rapporto alle diverse componenti dell’offerta;

o)sostegno ad iniziative volte a favorire gestione associata delle funzioni comunali in materia di turismo

Art. 2 bis Giunta Regionale, entro 60 giorni da approvazione della legge di bilancio, sentito Comitato di concertazione delle politiche del turismo, delibera proposta di Piano regionale del turismo, avente validità di 3 anni (Piano eventualmente aggiornato prima della scadenza, in base ad esigenze del settore) e lo invia all’Assemblea legislativa per la sua approvazione. Piano contiene:

a)quadro conoscitivo ed analisi del fabbisogno, punti di forza ed eventuali criticità del turismo;

b)obiettivi e risultati attesi in relazione alle strategie generali di intervento;

c)indirizzi per: promozione dell’offerta turistica regionale in ambito nazionale ed internazionale;

d)indirizzo per lo sviluppo dell’offerta turistica regionale, assicurando raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità;:

e)indirizzo e sostegno  ad attività e progetti di accoglienza;

f)indirizzo e coordinamento dell’attività di informazione ed accoglienza turistica;

g)indicazioni per la formazione e qualificazione degli operatori del settore turistico;

h)strategie per lo sviluppo dell’attività dell’Osservatorio regionale sul turismo.;

i)individuazione delle fonti di finanziamento ed indicazione dei fondi da destinare al turismo;

j)strumenti di attivazione delle strategie interistituzionali connessi allo sviluppo dell’attrattività del territorio

Art. 3 Giunta Regionale, entro 90 giorni da approvazione della legge di bilancio,  approva, previo parere della Commissione assembleare competente,, sentito il Comitato di concertazione, il programma annuale del turismo indicante:

a)interventi e politiche di promozione turistica;

b)azioni volte a favorire lo sviluppo dell’offerta e la commercializzazione di questa;

c)proposte per valorizzare il turismo sostenibile e di qualità, in particolare nei Comuni di territori oggetto di uno riconoscimento specifico (Borghi più belli d’Italia, Bandiera arancione, Bandiera blu,  Bandiera trasparente);

d)interventi e politiche di accoglienza turistica, compresa rete di informazione ed accoglienza;

e)modalità di finanziamento di eventi turistici di rilevanza regionale, nonché progetti turistici proposti da Enti locali, Associazioni di categoria del settore,  Associazioni pro loco iscritte in Albo regionale, Associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche, favorendo gestione associata di tali progetti;

f)modalità di ammissione e partecipazione di imprese turistiche a manifestazioni fieristiche, definendo quote di compartecipazione alle spese sostenute al riguardo (mai superiore a 25% del costo complessivo sostenuto da Regione, suddiviso per numero di imprese partecipanti);

g)modalità per concessione di contributi “per interventi di qualificazione di attività turistiche”;

h)attività relative alle rilevazioni statistiche di Osservatorio;

i)proposta di riparto e rimodulazione delle risorse stanziate  ogni anno ai fini della R. 9/06

Art. 3 bis istituisce, presso Servizio, il Comitato di concertazione per le politiche del turismo (Comitato), composto da: Presidente Giunta regionale (lo preside); Dirigente del Servizio; 1 rappresentante per ogni Organizzazione del commercio; 1 rappresentante di Confindustria; Presidente di Camera di Commercio Marche; 1 rappresentante di ANCI; 1 rappresentante dei Comuni sotto i 15.000 abitanti certificati come Bandiera Arancione o Borghi più belli d’Italia; 1 rappresentante di Federalberghi Agenzie incoming; 3 rappresentanti Agenzie viaggi; 1 rappresentante B&B; 1 rappresentante di Associazione extralberghiero Marche; 2 rappresentanti dei camping; 1 rappresentante di villaggi turistici; 5 rappresentanti di pubblici esercizi balneari; 1 rappresentante di Assohotel; 1 rappresentante di Unione Club Amici Plenari; 1 rappresentante di AIGA e Guide ambientali; 1 rappresentante di Federagit (guide). Comitato, nominato con DGR 128 del 8/2/2021 pubblicato su BUR 14/21, resta in carica per intera durata della legislatura, svolgendo funzioni consultive (si esprime in particolare su proposte relative agli strumenti di pianificazione e programmazione) ed i suoi componenti non beneficiano di alcuna indennità o rimborso spese

Art. 4 istituisce, presso Servizio, Osservatorio regionale sul turismo (Osservatorio), composto secondo quanto stabilito da DGR 513 del 22/05/2017 (come modificata da DGR 675 del 20/06/17 e da DGR 845 del 24/07/17) da: Dirigente del Servizio; esperto del settore; 1 rappresentante Università delle Marche, 1 rappresentante delle Associazioni di categoria degli artigiani, 1 rappresentante di Federalberghi Marche, 1 rappresentante di Confcommercio Marche, 1 rappresentante di Confindustria Marche, 1 rappresentante di Confesercenti Marche, 1 rappresentante di Faita, Union Camping, 1 rappresentante di CNA, 1 rappresentante di Confartigianato, Dirigente di PF Performance e sistema statistico. Dirigente del Servizio con DDS 160 del 18/09/2018 ha nominato i componenti di Osservatorio (elenco pubblicato su BUR 81/18) che non beneficiano né di indennità, né di rimborsi spese. Osservatorio dura in carica per intera legislatura e può avvalersi della collaborazione di Enti locali, Università, Camera di Commercio delle Marche, Associazioni di categoria, al fine di svolgere attività di:

a)analisi e valutazione andamento dei flussi turistici, in base ad evoluzione del mercato interno ed internazionale;

b)analisi dell’impatto degli interventi realizzati da Regione per definirne efficacia;

c)raccolta ed elaborazione delle valutazioni dei turisti rispetto all’offerta turistica e servizi di accoglienza presenti nel territorio

Osservatorio assicura massima divulgazione dei risultati dell’attività svolta

Giunta Regionale può istituire: borse di studio/lavoro per le attività di Osservatorio in modo da facilitare collaborazione con Università e centri di ricerca: tirocini formativi per giovani laureati nei settori di competenza

Art. 5 abrogato

Art. 6  Comuni hanno il compito di eseguire:

a)esercizio dei procedimenti amministrativi relativi a SCIA e comunicazioni di inizio e cessazione dell’attività;

b)esercizio dei procedimenti amministrativi relativi a comunicazione di inizio e cessazione delle professioni turistiche;

c)ricezione delle comunicazioni relative ad adempimento degli obblighi assicurativi da parte di Agenzie di viaggio turismo;

d)ricezione delle comunicazioni circa variazione dei prezzi tramite piattaforma informatica regionale dedicata;

e)invio a Regione di elenchi aggiornati di strutture ricettive e particolari attività turistiche in esercizio;

f)rilascio di concessioni demaniali per finalità turistico ricettive;

g)esercizio procedimenti amministrativi relativi a nulla osta ed autorizzazioni;

h)esercizio attività di vigilanza, salvo competenza di Regione su classificazione e standard di qualità delle strutture ricettive;

i)irrigazione di sanzioni amministrative;

j)valorizzazione turistica del proprio territorio, anche in forma associata o tramite Unioni montane, mediante interventi volti a qualificare offerta locale e servizi turistici di base per accoglienza turistica, informazione, intrattenimento degli ospiti, realizzazione di eventi ed iniziative, tutela del turista

Comuni elaborano progetti previsti nel programma annuale del turismo ed implementano sistema di informazione ed accoglienza turistica tramite istituzione di IAT

Art. 7 Giunta Regionale definisce: sistema di informazione ed accoglienza turistica; caratteristiche strutturali ed operative per riconoscimento di Centri e punti di informazione ed accoglienza turistica (IAT); logo e segni distintivi di questi

Comuni possono istituire punti IAT, previo assenso di Regione, intesi come “presidi regionali di promozione, marketing territoriale, accoglienza turistica ed assistenza ad operatori del settore”, fornendo a questi informazioni e materiali divulgativi su organizzazione dei servizi, disponibilità ricettive e di ristorazione, offerta generale di servizi turistici, itinerari di visita ed escursioni sul territorio”

Giunta Regionale con DGR 870 del 6/7/2020 ha approvato accordo valido fino al 31/12/2020 (salvo proroghe o rescissione concordate tra le parti) tra Regione e Comuni sedi di IAT, finalizzato alla erogazione di servizi di informazione ed accoglienza turistica, comprendente:

–          impegno da parte della Regione di:

a)dotare propri Centri IAT di: risorse umane (a vario titolo assegnabili); postazioni di lavoro complete; diverse attrezzature informatiche multimediali; arredi e materiali di consumo; materiali di promozione turistica;

b)rimborsare le spese di funzionamento dei Centri IAT per un importo massimo di 5.000 €/Centro e fino a 33.688 € per anno 2020 (ripartizione delle risorse tra i vari Centri IAT riportata in Allegato a DGR 870/20 pubblicata su BUR 64/20), a seguito di invio di una relazione contenente rendiconto delle spese sostenute;

c)gestire attività di competenza dei Centri IAT, coordinando personale ed eventuali iniziative congiunte attuate con altri soggetti firmatari di accordo;

d)adottare nelle sedi dei Centri IAT le disposizioni contenute nel Protocollo di contrasto a COVID19

–          impegno da parte dei Comuni di sostenere gestione associata dei Centri IAT:

a)concedendo a titolo di comodato ad uso gratuito i locali dove ubicati tali Centri;

b)accollandosi le spese relative alle utenze di tali Centri;

c)integrando le risorse’umane messe a disposizione dalla Regione, in modo da garantire costante erogazione dei servizi ai turisti tramite apertura giornaliera dei Centri (nel periodo di massimo afflusso turistico apertura garantita 7 giorni/7, “fatte salve chiusure straordinarie”, con orario articolato al mattino e pomeriggio ed eventualmente serale in occasione di eventi ed iniziative straordinarie);

d)presentando a Regione entro 31/12/2020 una relazione sull’attività svolta, sottoscritta dal Sindaco, in cui evidenziate spese sostenute (pena revoca del contributo);

e)predisponendo e/o fornendo idoneo materiale turistico informativo su città;

f)curando la realizzazione di eventuali iniziative in comune con Regione;

g)osservando le disposizioni previste dal Protocollo per contrastare COVID19;

–          impegno da parte di Regione e Comuni per beni, attrezzature informatiche, connettività di linee telefoniche ed allestimenti presenti nei Centri IAT di:

a)custodire tali beni “con necessaria diligenza e perizia, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro e di quelle vigenti su uso di internet ed apparecchiature informatiche”;

b)usare tali beni per finalità di accordo, senza concederne godimento a terzi, mantenendoli fino alla scadenza di accordo “nello stato in cui si trovano, salvo normale deterioramento per effetto d’uso”;

c)assicurare personale dei Centri IAT contro infortuni sul lavoro e per danni derivanti da attività;

d)assicurare rispetto da parte del personale impegnato nei Centri IAT dei regolamenti disciplinari di sicurezza vigenti (privacy)

Associazioni pro loco iscritte ad Albo regionale, Centri di educazione ambientale (CEA) riconosciuti da Regione, altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore turismo possono, previo assenso del Comune competente, chiedere riconoscimento alla Regione per l’apertura di punti IAT.

Centri e punti IAT non hanno personalità giuridica e possono essere gestiti in forma diretta ed indiretta (affidamento a soggetti/Organismi pubblici o privati) secondo modalità definite da Giunta Regionale (v. erogazione di servizi sul territorio in base a caratteristiche strutturali ed operative, standard qualitativi e segni distintivi unitari)

Centri IAT possono stipulare convenzioni con soggetti privati, a titolo non oneroso, che prevedono utilizzo di loro locali ed attrezzature per svolgimento attività di promozione di offerta locale e marketing territoriale, presentazione e vendita di servizi di carattere turistico culturale, promozione di prodotti volti a favorire conoscenza del territorio

Punti IAT possono svolgere attività di promozione di offerta locale e marketing territoriale, presentazione e vendita di servizi di carattere turistico culturale, promozione di prodotti volti a migliorare conoscenza del territorio

Attività di Centri e punti IAT attuate nel rispetto delle modalità e limiti stabiliti da Giunta Regionale che le inseriscono nella programmazione regionale

Servizio con DDS 123 del 21/6/2016 costituito Distretti turistici della Riviera del Conero e Colle dell’Infinito, Marche sud, Marche Picene, Appennino Umbro Marchigiano, la cui delimitazione è riportata su BUR 72/16

Art. 8 abrogato

Art. 9 Associazioni pro loco (v. scheda “Associazioni pro loco”)

Art. 9 bis disposizioni regionali in materia di: demanio marittimo per cui si rimanda alla L.R. 7/10; agriturismo per cui si rimanda alla L.R. 21/11; cicloturismo per cui si rimanda alla L.R. 37/17; ittiturismo per cui si rimanda alla L.R. 33/19

Art. 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19- 20 strutture alberghiere ed all’aria aperta (v. scheda “strutture alberghiere”)

Art. 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 altre strutture ricettive (v. scheda “strutture extralberghiere”)

Art. 30 – 31 particolari attività turistiche in forma di imprese (v. scheda “strutture extralberghiere”)

Art. 32 – 32 bis – 33 – 34 – 34 bis altre strutture ricettive (v. scheda “strutture extralberghiere”)

Art. 35 aree di sosta attrezzate (v. scheda “aree di sosta atteezzate”)

Art. 36 – 37 – 38 – 39 campeggi attrezzati (v. scheda “campeggi”)

Art. 40 – 41 – 41 bis – 42 – 43 – 43 bis – 44 – 45 disposizioni comuni a strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (v. scheda “strutture alberghiere”)

Art. 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 professioni turistiche (v. scheda “guida turistica”)

Art. 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 Agenzie di viaggio e turismo (v. scheda “agenzie viaggio”)

Art. 71 Regione può cancellare, anche mediante utilizzo di fondi statali e UE, contributi per interventi diretti alla costituzione e riqualificazione di strutture, nonché alla realizzazione di opere complementari alle attività turistiche secondo modalità definite da Giunta Regionale

Art. 72 Regione promuove attività di assistenza tecnica per gestione tecnica, economica, finanziaria di imprese turistiche, in modo da: qualificare strutture ricettive; adeguare sistemi e servizi turistici; formare professionalmente gli operatori. A tal fine Giunta Regionale, sentita competente Commissione consiliare, entro 30 Giugno individua attività da finanziare, specificando:

a)obiettivi da perseguire e risultati attesi;

b)tipologia, misura dei contributi, criteri e priorità di concessione dei contributi stessi;

c)procedure per attuazione di interventi e modalità di presentazione delle domande;

d)specificazione dei regimi di aiuto applicati ai singoli interventi ai sensi della normativa UE vigente

Possono beneficiare dei contributi Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese autorizzati da Giunta Regionale

Art. 73 strutture, attrezzature, impianti, arredi realizzati con contributi pubblici sono vincolati alla destinazione d’uso indicata nel provvedimento di concessione per almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo per beni mobili (10 anni per beni immobili), salvo diversa disposizione definita da finanziamenti UE e statali. Vincolo è soggetto a trascrizione a spese del beneficiario

Dopo 5 anni da data di concessione del contributo, può essere autorizzata per i successivi 5 anni destinazione dei beni immobili ad attività socio – assistenziali, senza restituzione del contributo percepito

Eventuale cancellazione anticipata del vincolo autorizzata quando dimostrata impossibilità o non economicità della destinazione delle opere con conseguente preventiva restituzione del contributo erogato maggiorato di interessi legali dalla data di erogazione

Art. 73 bis Regione riconosce Grotte di Frasassi come sito turistico di interesse regionale, per cui partecipa nei limiti delle risorse a disposizione alla sua valorizzazione tramite forme di gestione o sostegno alle attività secondo criteri definiti da Giunta Regionale

Art. 74 risorse destinate a sostenere interventi di L.R. 9/2006 sono definite in legge di bilancio regionale, alla cui copertura si provvede con stanziamenti di Stato per settore turismo e risorse regionali

Art. 75 disposizioni finali e transitorie comprendono,  tra l’altro:

–          interventi di L.R. 9/2006 attuati nel rispetto del D.Lgs. 123/1998 Disposizioni per realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese

–          contributi di L.R. 9/2006 non cumulabili con altri incentivi UE, Stato, Regione riguardanti stessi interventi

–          contributi di L.R.. 9/2006 concessi nel rispetto della disciplina UE vigente al momento della pubblicazione del bando

–          non sono dovuti oneri di urbanizzazione per opere necessarie alla realizzazione di country house autorizzate con L.R. 3/2002 abrogata da L.R. 21/2011

–          IAT istituiti ai sensi di L.R. 53/1997 e trasferiti alla Regione da L.R. 35/2005 sono trasferiti alla Provincia competente per territorio, unitamente ai loro beni e personale

–          applicata definizione di micro, piccola e media impresa della Commissione UE 3/5/2003

–          fino alla data di riconoscimento dei sistemi turistici locali continuano ad essere considerati quelli riconosciuti da Regione prima di entrata in vigore di L.R. 9/2006

Art. 76 abrogazione precedenti leggi regionali in materia di turismo

 

 

 

 

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