INQUINAMENTO ACUSTICO (LR 28/01)                                      (teramb43)

 

Soggetti interessati:

Comuni (con più o meno di 30.000 abitanti), ARPAM (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche), Provincia, cittadini ed imprese che esercitano attività con emissioni acustiche.

Iter procedurale:

Giunta Regionale definisce, previo parere di Commissione consiliare competente:

  1. principi e criteri per la classificazione acustica del territorio da parte dei Comuni, compresa individuazione delle aree con rilevante interesse storico archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico
  2. criteri per redazione dei documenti di previsione su impatto acustico; valutazione previsionale del clima acustico; controllo del rispetto delle norme su tutela di ambiente da inquinamento acustico in sede di rilascio di concessioni edilizie e di licenza/autorizzazione  all’esercizio di attività
  3. criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico da parte dei Comuni determinando priorità temporali per gli interventi di bonifica acustica del territorio
  4. elementi minimi di valutazione per l’approvazione dei piani di risanamento acustico volontario da parte delle imprese
  5. criteri e condizioni in base alle quali i Comuni indicano eventuali limiti inferiori di inquinamento acustico
  6. disposizioni per il coordinato impiego di strumenti pubblici di intervento e per incentivare la ricerca e sviluppo tecnologico nei settori della produzione ed utilizzo di materiali atti a contenere l’inquinamento acustico
  7. interventi atti a ridurre i livelli di inquinamento acustico soggetti a contributo, nonché modalità per ottenere questo e relativi metodi di controllo
  8. criteri per la concessione di deroghe ai livelli fissati di rumore
  9. poteri sostitutivi della Regione che, in caso di inerzia e previa diffida, nomina un Commissario ad acta con spese a carico di Amministrazione inadempiente
  10. criteri per la predisposizione dei piani di abbattimento e contenimento del rumore, nelle infrastrutture di trasporto regionale e locale, indicando tempi e modalità per raggiungere tale obiettivo
  11. migliori tecnologie di mitigazione acustica da adottare, stipulando accordi con società ed enti gestori di infrastrutture di trasporto
  12. priorità e criteri per predisporre ed approvare piani di risanamento concernenti infrastrutture di interesse nazionale
  13. piano triennale di interventi per bonifica da inquinamento acustico (in cui fissare: obiettivi di qualità; priorità degli interventi di risanamento; risorse finanziarie; criteri di finanziamento) da far approvare al Consiglio regionale
  14. modalità di stipula di convenzioni, aventi validità di 3 anni, con Enti di ricerca ed Università, in cui stabiliti: obiettivi; tempi di attuazione; previsioni di spesa dei progetti (ammontare mai superiore a 10% dello stanziamento previsto da Legge)
  15. istituzione, con supporto di operatori del settore, Enti ed Associazioni, di uno Sportello aperto al pubblico per far conoscere a tutti gli interessati: le disposizioni di legge; caratteristiche dei materiali per le abitazioni in commercio a minor inquinamento acustico.

Giunta Regionale entro 30 Aprile riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della LR 28/01

Provincia, avvalendosi di ARPAM,  ha il compito di:

  1. eseguire campagne di monitoraggio del rumore, in base a programmi aggiornati periodicamente
  2. analizzare i dati raccolti e valutare gli effetti del rumore, individuando tipologia delle sorgenti ed entità dei rumori presenti nel territorio
  3. creare ed aggiornare una banca dati del rumore nel territorio provinciale, compatibile con il sistema informatico della Regione
  4. inviare i dati censiti a Regione e Comuni interessati
  5. diffondere presso i cittadini i dati relativi al rumore
  6. realizzare e gestire nel territorio della Provincia  sistemi di monitoraggio dell’inquinamento acustico
  7. accertare l’effettivo conseguimento di benefici con gli interventi oggetto di contributo
  8. svolgere  funzioni di controllo su applicazione della Legge 447/95  nel proprio territorio (specie se inquinamento acustico ricade in più Comuni). Se rumore ricade in più Province, funzione di controllo è svolta in modo coordinato
  9. ordinare il “ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di emissioni sonore, inclusa inibizione parziale o totale di certe attività”

Comuni provvedono a:

  1. classificare il proprio territorio ai fini dell’applicazione dei valori limiti di emissione e dei valori di attenzione acustica, tenendo conto di preesistenti destinazioni d’uso delle aree da destinare a spettacoli, o manifestazioni a carattere temporaneo, mobile, all’aperto. Al riguardo Comune deve  prevedere l’impatto  acustico dell’attività principale, che di quelle collegate, tenendo conto di: vicinanza di abitazioni; capienza  di struttura; ampiezza di area; tipologia di spettacoli/manifestazioni; uso di  Ne deriva che il territorio del Comune è classificato in:
  • aree particolarmente protette (classe I), quali: aree ospedaliere e scolastiche; aree destinate al riposo e svago; aree residenziali, rurali e di particolare interesse urbanistico; parchi pubblici; aree di interesse ambientale; aree storico archeologiche
  • aree destinate a prevalente uso residenziale (classe II) quali: aree urbane interessate da traffico locale a bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, assenza di attività industriali ed artigianali
  • aree di tipo misto (classe III) quali: aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, presenza di attività commerciali ed uffici, limitata presenza di attività artigianali, assenza di attività industriali; aree rurali dove si impiegano macchine  operative
  • aree ad intensa attività umana (classe IV), quali: aree urbane interessate da intenso traffico, ad alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; aree portuali; aree con limitata presenza di industrie
  • aree prevalentemente industriali (classe V), quali: aree interessate da insediamenti industriali, con scarsità di insediamenti abitativi
  • aree esclusivamente industriali (classe VI), quali: aree esclusivamente interessate ad attività industriali, prive di insediamenti abitativi

Comuni delimitano  i confini delle suddette aree (anche prevedendo fasce cuscinetto sufficientemente ampie per far decadere il rumore), in modo che emissioni sonore  provenienti da zone in cui è consentito un livello di  rumore più alto non impedisca il rispetto dei limiti nelle zone con livello minore. Vietato classificare territorio comunale prevedendo il contatto di aree aventi valori sonori differenti oltre 5 dBA; se in zone già urbanizzate è impossibile rispettare tale vincolo debbono essere adottati piani di risanamento.

Tali prescrizioni si applicano anche in caso di aree ricadenti in territori di Comuni  limitrofi che procedono alla suddetta  classificazione previa intesa tra loro. In caso di mancato accordo provvede la Provincia di riferimento (se Comuni ricadono in più Province, classificazione è disposta di intesa tra le Province).

Atto di classificazione acustica adottato da Comune:

  1. depositato, a disposizione del pubblico, per 60 giorni presso la segreteria del Comune, fornendone avviso su Albo del Comune, affinchè chiunque possa formulare osservazioni
  2. trasmesso, insieme agli elaborati tecnici, ad ARPAM ed ai Comuni confinanti, affinchè esprimano rispettivi pareri nei 60 giorni successivi altrimenti questi si intendono favorevoli

Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e pareri pervenuti, approva classificazione  acustica del territorio, e la invia nei 30 giorni successivi a Regione e Provincia.

  1. stabilire, a pena di nullità nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici (loro revisioni o varianti) e della destinazione d’uso delle aree (o varianti), condizioni tali “da prevenire e contenere i disturbi acustici alla popolazione residente”
  2. adottare nel caso del superamento dei valori di attenzione, entro 1 anno da classificazione acustica del territorio, il piano di risanamento acustico comunale (PRAC)  assicurandone coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani di tutela ambientale. PRAC deve contenere:
  • tipologia ed entità dei rumori presenti nel territorio, compresi quelli derivanti da sorgenti mobili
  • zone da risanare, numero interventi da effettuare, stima della popolazione interessata da intervento
  • soggetti tenuti ad interventi di risanamento, individuati tra titolari di esercizio  generatore del rumore
  • indicazione delle priorità, modalità e tempi di risanamento
  • stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari per coprirli
  • eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per tutelare ambiente e salute pubblica

In caso di inerzia ed in presenza di gravi problemi di inquinamento acustico rilevati da ARPAM, anche su richiesta di interessati costituiti in Associazioni o Comitati, Regione affida ad  ARPAM  compito di redigere il  PRAC, con spese a carico di Comune inadempiente. Prescrizione del PRAC vincolano tutti i soggetti esercitanti attività che generano rumore

  1. presentare ogni 2 anni nel caso di Comuni con oltre 30.000 abitanti o qualora rilevato superamento del valore di attenzione, una specifica relazione su stato acustico del territorio al Consiglio Comunale, che la approva ed invia a Regione e Provincia per azioni di loro competenza. Nel caso di Comuni che adottano il PRAC la 1° relazione è allegata a tale documento.
  2. verificare, avvalendosi di ARPAM  o di proprio personale qualificato: rispetto delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico e da sorgenti fisse; applicazione della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose ed attività all’aperto; rispetto delle prescrizioni tecniche previste da Legge 447/95.
  3. rilasciare, in deroga ai limiti fissati, autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, o manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, o spettacoli a carattere temporaneo o mobile che comportano l’impiego di macchinari rumorosi, fissando limiti temporali e “prescrizioni per ridurre al  minimo il disturbo”
  4. stabilire, con specifico regolamento, deroghe ai valori limiti fissati per attività svolte all’aperto, evidenziando anche: igiene del suolo; spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, manutenzione di aree verdi pubbliche e private (deroga non applicata ad impianti installati in modo permanente)
  5. verificare applicazione di LR 28/01 su interventi in edifici sia in corso d’opera, sia entro 1 anno da fine lavori, anche su richiesta ed a spese del committente, o di acquirente di immobile, o di locatario. Sindaco informa Regione delle irregolarità rilevate, ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

Titolari di progetti ed opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) presentano a Comune, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta, apposita valutazione di impatto acustico, o valutazione previsionale di clima acustico. Per opere ricadenti nell’ambito di Parchi o aree protette regionali, Comune è tenuto ad acquisire parere di ARPAM  in merito allo studio di previsione di impatto acustico. Eventuali accorgimenti tecnici, ritenuti necessari per prevenire/ridurre/contenere le emissioni sonore eccedenti i limiti fissati, sono inseriti obbligatoriamente negli atti autorizzativi rilasciati dal Sindaco.

Imprese che rilevano un superamento dei limiti fissati, presentano entro 6 mesi da approvazione classificazione del territorio comunale, un piano di risanamento acustico volontario (PRAV),  contenente modalità e tempi di adeguamento (non oltre 30 mesi da suo invio), al Comune, che nei successivi 120 giorni comunica le proprie determinazioni, sentita ARPAM, ad interessato (altrimenti progetto si intende approvato). Se  in sede di istruttoria emerge necessità di integrare documentazione o di apportare modifiche al progetto, tale decisione viene comunicata agli interessati, che realizzano il progetto secondo le indicazioni del Comune. In base alla evoluzione della tecnologia gli interessati possono apportare modifiche al PRAV,  purché comunicate entro 30 giorni ad ARPAM, per loro approvazione. Imprese che non presentano il PRAV   debbono comunque adeguarsi entro 6 mesi da approvazione dei limiti fissati dal Comune.

Attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili omologati si intendono sempre autorizzate.

Nella progettazione di:

  • nuovi impianti, lavori, opere (o loro modifiche), od installazione di impianti o di infrastrutture occorre sempre prevedere misure volte a contenere emissioni del rumore
  • ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente o di nuovi edifici pubblici e privati occorre sempre tenere presente i requisiti acustici passivi degli edifici

Progetti sempre corredati dal certificato acustico rilasciato da un tecnico competente.

In caso di compravendita od affitto di edifici, tale certificato va portato a conoscenza di acquirenti o locatori, che, per altro, possono chiedere al Comune il rilascio (con spese a loro carico) della certificazione acustica di intero immobile o di singola unità immobiliare. Attestato di certificazione acustica ha validità di 10 anni, fermo restando sua decadenza  in caso di modifica, ristrutturazione o variazione di destinazione d’uso di immobile.

Se acquirente/ locatore riscontra difformità alle presenti norme di legge, deve denunciarlo al Comune entro 6 mesi da constatazione, pena decadenza del diritto  di risarcimento del danno da parte di committente/proprietario.

Entità aiuto:

Al fine di incentivare la realizzazione di interventi in edilizia (anche adibita ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo) volti a ridurre i livelli di inquinamento acustico sono concessi contributi pari a 20-40% della spesa ammissibile documentata.

Al fine di ridurre l’inquinamento acustico nei settori artigianale e terziario, nonché nei mezzi  e strutture di trasporto sono concessi contributi fino a 30% della spesa ammissibile per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti.

Sanzioni

In casi di esito negativo dei controlli relativi all’inquinamento acustico: revoca (totale o parziale) dei contributi + recupero degli importi erogati maggiorati di interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

In caso di accertamento in corso d’opera di difformità su edifici alle norme di inquinamento acustico: Sindaco ordina la sospensione dei lavori. Se difformità è accertata  a conclusione dei lavori: Sindaco ordina modifiche da apportare ad edificio per adeguarlo  a norme di legge (fissando termine di regolarizzazione) con spesa a carico del proprietario.

Violazione alle disposizioni su inquinamento acustico impartite da Regione, Provincia, Comune: multa da 250 a 10.000 € + attivazione opere di risanamento a spese di trasgressore in caso di superamento limiti di emissione o dei valori di attenzione per rientrare in tali limiti.

In caso di più violazioni accertate entro 120 giorni: revoca del provvedimento abilitativo ad esercizio di attività.