DANNO AMBIENTALE

DANNO AMBIENTALE (D.Lgs. 152/06; Legge 13/09)  (teramb46)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente, Regioni, Enti locali, chiunque provoca o minaccia di causare danno ambientale, cioè “un deterioramento significativo e misurabile, diretto od indiretto, di risorsa naturale” (v. Habitat e specie naturali protette, acque interne, acque costiere, terreno), attraverso di comportamento colposo o doloso esercitando attività professionale.

Esclusi da presente normativa danni ambientali causati da:

a)       conflitti armati, sabotaggi, atti di ostilità, guerre civili, insurrezioni, fenomeni naturali di carattere eccezionale;

b)       incidenti per cui responsabilità ed indennizzo rientrano nell’ambito di convenzioni internazionali;

c)       rischi nucleari;

d)       attività svolte per difesa nazionale, sicurezza internazionale, protezione delle calamità naturali;

e)       emissione, evento, incidente verificatosi prima del 14/4/2006;

f)        eventi, incidenti, emissioni avvenuti da oltre 30 anni;

g)       inquinamento di carattere diffuso “se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra danno ed attività dei singoli operatori”.

Iter procedurale:

Ministero Ambiente, in collaborazione con Regione ed Enti locali:

1)       esercita funzioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Nel rispetto dei principi fissati in Allegato 3 di D.Lgs. 152/06 anche reperendo da soggetto che ha causato danno risorse necessarie a sua riparazione), avvalendosi, in base a specifiche convenzioni, di soggetti pubblici e privati “di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica per la individuazione, accertamento e quantificazione del danno ambientale”;

2)       chiede ad operatore di fornire informazioni su minaccia imminente di danno ambientale o casi sospetti di minaccia o danno verificatosi;

3)       ordina ad operatore di adottare specifiche misure di prevenzione, o per controllare, circoscrivere, eliminare fattore di danno, precisando metodologie da seguire o interviene direttamente, qualora operatore non individuato o “non tenuto a sostenere costi” o non adempie ad obblighi, “con diritto di rivalsa dei costi sostenuti esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse” se individuato entro 5 anni da effettivo pagamento;

4)       decide, in caso di simultaneità dei danni ambientali, a quale concedere priorità, tenendo conto natura, entità, gravità dei diversi casi di danno ambientale, nonché possibilità di ripristino naturale e rischi per salute umana. Ministero invita proprietari di immobili su cui effettuare misure di ripristino di presentare osservazioni entro 10 giorni che verranno tenute in considerazione in sede di ordinanza;

5)       comunica subito ad interessati misure motivate di precauzione, prevenzione, ripristino adottate, specificando eventuali possibilità e termini di ricorso al riguardo;

6)       recupera, anche tramite fidejussione bancaria, spese sostenute da Stato in relazione ad azioni di precauzione, prevenzione, ripristino adottate a carico di operatore che ha causato il danno o imminente minaccia. Ministero può decidere di non recuperare interi costi sostenuti, se spesa necessaria a recupero superiore ad importo stesso od operatore non individuabile;

7)       valuta le osservazioni e le richieste di intervento di precauzione, prevenzione, ripristino, tramite Prefettura, avanzate a Ministero da Regione, Enti locali, persone fisiche o giuridiche colpite che potrebbero essere colpite dal danno ambientale, Organizzazioni non governative. Ministero informa soggetti richiedenti dei provvedimenti presi, nonché consente loro di presentare ricorso contro inadempienti. Ministero informa soggetti richiedenti dei provvedimenti presi, e consente loro di presentare ricorso contro inadempimenti del Ministero stesso, od atti e provvedimenti presi ed eventuale richiesta di risarcimento del danno subito a:

  • Ministero, inviata entro 30 giorni da inerzia o conoscenza dell’atto;
  • Giudice Amministrativo entro 60 giorni da “rigetto dell’opposizione da parte Ministero”, o dopo 30 giorni in caso di  mancata risposta;
  • Presidente della Repubblica entro 120 giorni da notifica o prima conoscenza dell’atto;

8)       esercita in sede civile o penale attività per risarcimento del danno ambientale, fissando entità del danno causato e provvedendo alla sua riscossione nel rispetto del principio di contraddittorio con soggetto interessato;

9)       definisce schema di contratto, concordato con imprese interessate, al fine di meglio definire procedure di quantificazione e recupero degli oneri di bonifica, oneri di ripristino, danno ambientale, “altri eventuali danni di cui Stato o altri Enti pubblici possono chiedere il risarcimento alle imprese interessate”. Schema di contratto trasmesso a Regioni, Province, Comuni, Associazioni di categoria per massima pubblicità. Entro 30 giorni da pubblicizzazione, soggetti pubblici o privati interessati possono far pervenire note di commento a schema di contratto. Ministero Ambiente, nei successivi 30 giorni, convoca Conferenza dei servizi “per acquisire e comporre interessi di cui ciascuno risulti portatore”. Determinazione assunte da Conferenza hanno valenza decisoria. Schema contratto di transazione sottoscritto da impresa trasmesso a Ministero “comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale … per i fatti oggetto della transazione”. La stipula del contratto di transazione consente altresì la possibilità di usare terreni, o singoli lotti, o porzioni di questi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, se il loro utilizzo non risulti incompatibile con interventi di bonifica del suolo e della falda e “sia funzionale all’esercizio di un’attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia di adempimento evidenziate nello schema di contratto”. Nel caso di inadempimento, anche parziale degli obblighi assunti in sede di transazione con Ministero Ambiente, questo, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, dichiara risolto il contratto, trattiene somme eventualmente già versate e calcola entità importo ancora da versare a titolo di risarcimento. Entrate derivanti da transazioni sono riassegnate a Ministero Ambiente.  

Ministero per accertamento dei fatti, attuazione misure a tutela ambientale, risarcimento del danno può delegare Prefetto od avvalersi di Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza che possono accedere a luoghi e documenti per accertare fatto dannoso (Per accedere a determinati locali od abitazioni occorre autorizzazione Autorità giudiziaria), previa comunicazione ed alla presenza di un interessato o suo delegato che può chiedere di verbalizzare le sue dichiarazioni. Nel verbale riportare sempre: generalità ispettore; rilevazioni eseguite; richieste fatte da interessato; sottoscrizione di interessato (Copia verbale rilasciata ad interessato).

Se da accertamenti emerge che operatore o chiunque contribuito per dolo o colpa non abbia preso alcun provvedimento per danno ambientale, Ministero emette ordinanza “immediatamente esecutiva”, in cui riportata:

–          ingiunzione ai responsabili “il ripristino ambientale entro termine fissato”, eventualmente concordato con trasgressore (comunque compreso tra 2 mesi e 2 anni, salvo ulteriore proroga in caso di necessità), a proprie spese. Se nessun intervento eseguito o eseguito in modo incompleto o in modo difforme a quanto prescritto, Ministero determina “costi di attività necessari a completa e corretta attuazione ed agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”;

–          misure di riparazione da adottare. Se non provveduto, in tutto od in parte, a ripristino del danno ambientale nel termine fissato, Ministero determina costi delle attività necessarie a conseguire completa attuazione delle misure anzidette ed ingiunge con ordinanza il pagamento di queste entro 60 giorni da notifica;    

–          elementi principali per individuazione e quantificazione del danno da risarcire o delle misure di riparazione complementare e compensativa. Nei casi di concorso nel danno, “ognuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale”, commisurata a pregiudizio recato ad ambiente ed a costo di ripristino. Regioni comunicano entro 10 giorni sanzioni irrogate, mentre Giudice trasmette a Ministero sentenza entro 5 giorni;

–          su richiesta di interessato che si trova in condizioni economiche disagiate, pagamento in rate mensili (non superiori a 20 e non inferiori a 5.000 €) con facoltà per interessato di estinguere debito in ogni momento mediante unico pagamento. Mancato pagamento di unica rata fa venire meno agevolazione con obbligo pagamento residuo in unica soluzione;

–          fonti di prova per identificazione dei trasgressori.

Ordinanza di ingiunzione al pagamento emessa entro 180 giorni da avvio istruttoria, comunque entro 2 anni da notizia del fatto, salvo che in corso azioni di ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore (In tal caso termini decorrono da sospensione ingiustificata dei lavori e loro incompletezza). In caso di danno provocato da soggetti sottoposti a controllo della Corte dei Conti, Ministero invia rapporto ad Ufficio di Procura Generale. Nel caso di interventi da parte di altri Ministeri, Ministero Ambiente sospende ordinanza in modo da evitare ultimo aggravio dei costi per operatore, fermo restando diritto dei soggetti danneggiati “nella loro salute o nei beni di loro proprietà di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti ed interessi lesi”.

Se Ministero ha adottato ordinanza non può procedere ulteriormente per risarcimento del danno ambientale Trasgressore, entro 60 giorni da comunicazione, può ricorrere al TAR contro ordinanza od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

In caso di danno ambientale riguardante una pluralità di Stati CE, Ministero Ambiente collabora, tramite scambio di informazioni, per assicurare azione di prevenzione e, se necessario, riparazione del danno ambientale. Se danno nel territorio italiano, ma causato da evento avvenente fuori dai nostri confini, Ministero informa Commissione CE e Stato interessato, raccomandando adozione di misure di prevenzione o recupero e cercando di “recuperare costi sostenuti in relazione a misure di prevenzione o riparazione adottate nel territorio italiano.

Sanzioni:

Se responsabile del danno non provvede, in tutto od in parte, al ripristino o questo risulta impossibile, Ministero ingiunge pagamento di una somma, entro 60 giorni da notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato a titolo di risarcimento (Al risarcimento partecipa anche “il soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o ne abbia tratto vantaggio, sottraendosi dall’onere economico di apprestare in via preventiva opere, attrezzature cautele necessarie.

Se operatore non esegue comunicazione o non effettua interventi per prevenire danno ambientale: multa da 1.000 a 3.000 €/giorno di ritardo.

In caso di danno non risarcito: sanzione non inferiore a 3 volte relativa sanzione amministrativa o penale che in caso di arresto è quantificata in 400 €/giorno di detenzione.

Chiunque per fatto illecito, o negligenza, o imprudenza, o imperizia, o violazione norme tecniche arreca danno ad ambiente “alterandolo, deteriorandolo, distruggendolo in tutto od in parte”: obbligo al ripristino situazione precedente o risarcimento del danno causato.

Debito nei confronti dello Stato si trasmette ad eredi e nei limiti del loro effettivo arricchimento.  

Entità aiuto:

Somme derivanti da riscossione crediti in favore di Stato per risarcimento danno ambientale, comprese quelle derivanti da “escussione di fideiussioni assunte a garanzia del risarcimento”, versate in bilancio di Stato per essere destinate a Ministero Ambiente per realizzare misure di prevenzione e riparazione in conformità a Direttiva CE 2004/35 ed obblighi da questa derivanti