OLI USATI (D

OLI USATI (D.Lgs. 95/92; Legge 16/02; D.M. 16/5/96)  (meccag 02)

Soggetti interessati:

Utilizzatori di olio non possono procedere ad eliminazione diretta oli usati, in particolare:

–          scarico in acque superficiali o sotterranee, nell’acqua marina, nei canali;

–          deposito e/o scarico con effetti nocivi sul suolo

Iter procedurale:

Obbligo per chiunque detiene oltre 300 litri annui di oli usati di:

–          ammassare in modo idoneo oli usati in modo da evitare perdite. Recipienti provvisti di: idonee chiusure per impedire fuoriuscita del contenuto; dispositivi che consentono di eseguire in sicurezza operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione; etichette che ne identifica contenuto;

–          non miscelare oli usati con altre sostanze nocive (Si avrà miscela oleosa se percentuale acqua superiore a 15%);

–          cedere tutti oli usati a Consorzio obbligatorio oli usati o ad imprese autorizzate, comunicando a  questi origine ed utilizzo oli usati;

–          rimborsare a Consorzio od imprese spese sostenute per particolari procedimenti di eliminazione oli trattati o contaminati;

–          tenere un registro in cui annotare cronologicamente, per ogni operazione: quantità, provenienza ed ubicazione oli detenuti e ceduti. Registri conservati per 3 anni e trasmessi su richiesta a Consorzio obbligatorio oli usati;

–          comunicare a Regione: estremi di identificazione detentore, quantità di olio usato ceduto, data della consegna, estremi di identificazione ditta raccoglitrice, origine olio usato e suo utilizzo, estremi del registro di carico e scarico, dichiarazione di non avere miscelato gli oli con altri reflui, eventuale certificato analisi per oli tossici.

Obbligo per chiunque detiene meno di 300 litri annui di oli usati: ammassare in modo idoneo olio e cederlo a Consorzio obbligatorio o ditte autorizzate.

Chiunque esercita attività di rivendita a dettaglio o mette a disposizione di soci o terzi oli e fluidi lubrificanti è tenuto a:

1)       esporre in modo ben visibile cartello in cui si inviti “acquirenti a non disfarsi dell’olio usato, disperdendolo nell’ambiente ed a conferirlo nell’apposito centro di stoccaggio”;

2)       mettere a disposizione clientela, impianto autorizzato per stoccaggio olio usato;

3)       ritirare e detenere olio estratto dai motori.

Raccolta ed eliminazione oli usati può essere svolta solo da Consorzio obbligatorio oli usati o ditte autorizzate.

Imprese di rigenerazione e combustione oli usati invano a Regione richiesta concessione, allegando:

1)       relazione tecnica su impianto stoccaggio, linea pretrattamento per separazione acque da altri componenti, linee trattamento oli disidratati, linea di finissaggio per ottenimento olio di base lubrificante rigenerato, stoccaggio dei prodotti finali, sottoprodotti e residui, sistemi di captazione e convogliamento dei gas e delle acque di processo di trattamento;

2)       certificato di analisi “rilasciato e sottoscritto da soggetto abilitato alla professione” attestante l’utilizzo metodi ufficiali.

Autorizzazione rilasciata da Regione dopo aver accertato che impresa:

a)       dispone di idoneo automezzo di trasporto, deposito di stoccaggio olio usati, linea trattamento e pretrattamento conformi a norme D.M. 16/5/96;

b)       dimostra di conoscere problematiche di raccolta e smaltimento oli usati;

c)       legali rappresentanti non condannati per reati contro inquinamento ambientale;

d)       costituisca idonea garanzia fidejussoria contro rischi inquinamento ambientale;

e)       si impegna a conservare in modo separato oli tossici usati, evitando qualunque miscelazione con altri oli. Tali oli eliminati in impianti idonei autorizzati;

f)        preleva ed analizza campioni di oli usati, consegnando a Consorzio obbligatorio certificato analisi per singola partita di olio conferito;

g)       rispetta, in base caratteristiche olio usato, modalità smaltimento.

Impresa autorizzata deve inviare comunicazione a Regione contenente: estremi autorizzazione, generalità impresa, estremi registro di carico e scarico, estremi identificazione dei detentori o raccoglitori olio usato, copia certificato analisi su ogni partita prima dell’avvio ad eliminazione.

Autorizzazione validi anche ai fini dell’importazione oli usati.

Autorità competenti eseguono controlli su impianti almeno 1 volta anno.

Ministero Industria invia ogni 3 anni relazione a CE su dati relativi a raccolta ed eliminazione oli usati. A tal fine Regione invia a Ministero Industria elenco autorizzazioni rilasciate per raccolta ed eliminazione oli usati.

Consorzio obbligatorio oli usati invia entro 30 Giugno a Ministero Industria e Ministero Ambiente:

–          risultati studi eseguiti su metodi raccolta ed eliminazione oli usati;

–          quantità lubrificanti rigenerati ogni anno;

–          quantità oli usati raccolti ogni anno nella Regione, loro origine ed utilizzo;

–          quantità oli usati avviati a trattamento tramite rigenerazione o combustione;

–          quantità oli usati raccolti risultati contaminati e loro distruzione.

A partire da 1 Ottobre 2002 istituito contributo di riciclaggio e risanamento ambientale per “compensare maggiori costi dell’attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti, e mediante riciclaggio per la produzione di combustibile specifica, nonché per potenziare attività di controllo su impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili” e per incrementare misure destinate a ridurre emissioni di inquinanti.

Contributo dovuto da fabbricante al momento cessione ad utilizzatori diretti od acquirenti per vendita diretta, acquirente per prodotti di provenienza CE al ricevimento della merce, importatore per prodotti da Paese Terzi all’atto di importazione.

Consorzio obbligatorio oli usati ripartisce fondi tra quanti attuano azioni di rigenerazione in funzione della “qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività”, purché “derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale” e per la attività di controllo su impianti.

Entità contributo può essere variata da Ministero Ambiente in relazione a competitività dell’attività di trattamento di rigenerazione. Esclusi da contributo prodotti destinati ad essere trasformati in “prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica, nella produzione di materie plastiche e resine artificiali o sintetiche, comprese colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta”. Controlli eseguiti da Autorità doganale e Guardia di Finanza.

Sanzioni:

Utilizzatore olio che trasgredisce tali norme: arresto fino a 2 anni + multa da 5.000.000 a 20.000.000

Rivenditore o cooperativa che trasgredisce obblighi: multa da 500.000 a 5.000.000.

Per ritardato pagamento contributo di riciclaggio: pagamento contributo + interessi legali + sanzione pari a 30% contributo

In caso di violazioni disposizioni adottate da Ministero Ambiente su applicazione contributo riciclaggio: multa da 260 EUR a 1550 EUR.

Entità aiuto:

Contributo riciclaggio pari a 325 EUR/1000 kg. di prodotto (258 EUR per risanamento ambientale e 68 EUR per riciclaggio) per oli lubrificanti di prima distillazione e rigenerati, preparazioni lubrificanti, oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di alchilbenzoli sintetici, polimeri poliofenici sintetici. Ministero Ambiente provvede a ripartire contributo tra azioni di controllo e riciclaggio.