CARBURANTI E TRASPORTI

CARBURANTI E TRASPORTI (D.Lgs. 66/05, 128/05; Legge 81/06, 296/06, 244/07; D.M. 25/1/10)  (meccag04)

Soggetti interessati:

Enti pubblici, imprese, cittadini che utilizzano nei veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto ed altre navi:

1)       benzina, avente caratteristiche riportate in Allegato I al D.Lgs. 66/05 pubblicato su G.U. 97/11;

2)       combustibile diesel (gasolio) avente caratteristiche riportate in Allegato II al D.Lgs. 66/05 pubblicato su G.U. 97/11, comprese diesel avente tenore massimo di estere metilico di acidi grassi (FAME) pari a 10%;

3)       biocarburanti, quali:

–          bioetanolo: etanolo ricavato da biomasse o da parte biodegradabile dei rifiuti;

–          biodiesel: estere metilico ricavato da olio vegetale ed animale;

–          biogas: gas combustibile ricavato da biomasse o da parte biodegradabile dei rifiuti che può essere trattato in impianto di purificazione per ottenere qualità analoga a quella del gas naturale. Biogas equiparato a gas naturale;

–          biometanolo: estere dimetilico ricavato da biomassa;

–          ETBE (Etilterbutilestere): prodotto partendo da bioetanolo con percentuale di bioETBE nel carburante del 47%;

–          MTBE (Metilterbutilestere): prodotto partendo da bioetanolo con percentuale di volume di MTBE su biocarburante del 36%;

–          biocarburanti sintetici: e idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire da biomasse;

–          bioidrogeno: idrogeno ricavato da biomassa o da frazione biodegradabile dei rifiuti;

–          olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato, ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con motore usato e con requisiti vigenti in materia di emissioni;

4)       altri carburanti rinnovabili diversi dai biocarburanti

Iter procedurale:

Governo italiano, tutela della salute ed ambiente e della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra durante il ciclo di vita dei combustibili, ha fissato seguenti obiettivi per immissione in consumo di benzina, gasolio, biocarburanti rinnovabili nei trasporti. Questi ultimi nei limiti di almeno 3,5% entro 31/12/2010, 4% entro 31/12/2011, 4,5% entro 31/12/2012.

Obbligo che può essere assolto acquistando, in tutto od in parte, quota e relativi diritti da altri soggetti. Con decreto MI.P.A.F. fissate modalità di applicazione di tale obbligo, tenendo conto sviluppo di filiere agro-energetiche (in particolare quantità di prodotto proveniente da intese di filiera o contratti quadro).

Miscele combustibili diesel – biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore a 5% che rispettano caratteristiche del biodiesel immesso in commercio sia in rete che presso utenti extra-rete ed impiegate solo in veicoli omologati per utilizzo di tali miscele.

Biocarburanti immessi in commercio, indipendentemente dalla provenienza delle materie prime (coltivate o meno nella CE) debbono:

a)       assicurare risparmio di emissioni di gas ad effetto serra pari almeno a 35% (50% a partire da 1/1/2017, 60% a partire da 1/1/2018). Obiettivo valido anche per biocarburanti prodotti con rifiuti, sottoprodotti, residui di agricoltura, acquicoltura, pesca, silvicoltura. Calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra durante ciclo di vita di biocarburanti in base a quanto stabilito in Allegato V bis di D.Lgs. 66/05 pubblicato su G.U. 97/11

b)       biocarburanti non prodotti da materie prime coltivate in terreni che presentano elevato valore in termini di biodiversità o in terreni che nel 2008 avevano status di:

·         foreste primarie ed altri terreni boschivi “ove non si via alcun segno chiaramente visibile di attività umana e processi ecologici non perturbati in modo significativo;

·         aree designate per scopi di protezione della natura da legge nazionale (aree protette, siti rete Natura 2000) non coltivate o coltivate in modo da “non interferire con siepi di protezione della natura”;

·         aree designate per protezione di ecosistemi o specie rare, minacciate od in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali, salvo che non si dimostri che “produzione delle suddette materie prime e normali attività di gestione non hanno interferito con scopi di produzione della natura di aree in questione”;

·         terreni erbosi, naturali o meno, ad elevata biodiversità che “rimarrebbero tali in assenza di interventi umani mantenendo composizione naturale della specie, nonché caratteristiche e processi ecologici”;

c)       biocarburanti non prodotti da materie prime ottenute su terreni con elevato stock di carbonio, cioè terreni che nel 2008 avevano seguente status poi perso:

·         zone umide, cioè terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o in parte significativa dell’anno;

·         zone boschive continue (Zone di oltre 1 ha. con piante di altezza superiore a 5 m. per oltre 30% della superficie);

·         terreni di oltre 1 ha. con alberi aventi altezza superiore a 5 m. per 10-30% della superficie;

d)       biocarburanti non prodotti da materie prime ottenute su terreni classificati come torbiere nel Gennaio 2008, salvo dimostrazione che “coltivazione e raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio terreno precedentemente non drenato”;

e)       biocarburanti ottenuti da materie prime coltivate nella CE nel rispetto delle norme di condizionalità PAC.

Se biocarburante ottenuto nel rispetto dei suddetti requisiti di sostenibilità non può essere rifiutato.

Operatori della filiera di produzione del biocarburante debbono aderire a Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti.

Ai fini di riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti, operatori forniscono informazioni attestanti rispetto criteri di sostenibilità, come desumibili dal Sistema nazionale di certificazione, preventivamente sottoposto a verifica per accertare che informazioni in questo contenute siano veritiere e “sistemi utilizzati da operatori economici siano precisi, affidabili, a prove di frode”. Verifiche riguardanti in particolare mantenimento criteri di sostenibilità “lunga la catena di consegna delle materie prime al biocarburante”. Al riguardo operatori devono “utilizzare sistema di equilibrio di massa”, che:

a)       consenta di mescolare partite di materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, biocarburanti con diverse caratteristiche di sostenibilità;

b)       imponga di associare informazioni su caratteristiche di sostenibilità e volume delle partite alla miscela;

c)       preveda che somme di tutte le partite prelevate da miscela descritta come avente identiche caratteristiche di sostenibilità, stesse quantità, somme di tutte le partite aggiunte a miscela.

Operatori economici debbono fornire seguenti informazioni su materia prima ceduta o messa a disposizione per produzione di biocarburanti:

a)       misure adottate per tutela del suolo, risorse idriche, aria, ripristino terreni degradati per evitare eccessivo consumo di acqua in zone a scarsa risorsa idrica;

b)       se materia prima proveniente da Stato membro o Paese Terzo rispetto delle norme previste da Convenzione su lavoro forzato, discriminazione in materia di impiego, libertà sindacale, sfruttamento di lavoro minorile.

Combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a quanto previsto da normativa vigente avviati al consumo presso utenti extrarete ed impiegati solo per veicoli omologati per relativo utilizzo

Ministero Ambiente, MI.P.A.F., Ministero Sviluppo Economico verificano rispetto di tali condizioni                                                  

Soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti da materie prime non rinnovabili hanno obbligo di comunicare ad UTIF entro 5 giorni da richiesta elenco provinciale di impianti di distribuzione da loro riforniti in quanto di propria titolarità o gestiti da terzi ma che espongono proprio marchio, in quanto hanno rapporto di fornitura in esclusiva. Almeno 5% di questi impianti debbono fino al 31/12/2015 essere riforniti con benzina avente tenore massimo di ossigeno di 2,7% e tenore massimo di etanolo del 5%. Ministero Trasporti può concedere proroghe di 6 mesi nel raggiungimento di tale obiettivo “sulla base di un’istruttoria che considera compatibilità di veicoli circolanti con benzina di tale tenore secondo dati dei costruttori”. Negli impianti di distribuzione dove si vende benzina diversa dalla precedente (Tenore di etanolo fino a 10%) deve essere

a)       affisso su pompe erogatrici “informazioni circa tipo di combustibile commercializzato” (Etichetta contenente dicitura “E10 etanolo fino a 10%. Solo per veicoli compatibili”). In tali pompe non venduta benzina con tenore massimo di etanolo di 5%   

b)       disponibile per utenti in modo “chiaramente visibile e di facile lettura”, elenco dei veicoli omologati prima di 1/1/2011 compatibili con tale benzina e di quelli incompatibili. Elenco pubblicato su sito Ministero Ambiente ed aggiornato ogni 30 giorni. A tal fine società costruttrici inviano a Ministero elenco dei veicoli immessi in commercio o di prossima immissione in commercio su territorio nazionale con relativi dati identificativi, nonché entro 31/1/2015 stima del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con benzina

c)       affisso su pompe di distribuzione erogatrici di benzina con additivi metallici etichetta recante dicitura “Contiene additivi metallici. Solo per veicolo compatibili”, nonché elenco dei veicoli compatibili con tale tipo di benzina.

Consentita commercializzazione di benzina con contenuto di piombo inferiore a 0,15 g/l per quantitativo massimo di 0,03% vendite annue destinata ad auto storiche e distribuita da Associazioni riconosciute di possessori auto storiche. Gestori di impianti che intendono commercializzare tali benzine lo comunicano a Ministero Ambiente entro 31 Marzo, evidenziando quantitativo da produrre od importare e rispetto percentuale di cui sopra (Allegare eventuale atto di acquisizione di tale benzina da altro gestore, che non venduto quota di spettanza).

Ministero Ambiente emana decreto in cui consentire continuità di vendita di combustibile diesel avente tenore massimo di FAME pari al 10%, purché obbligo di apporre su pompa erogatrice etichetta recante tale indicazione. Vietato su imbarcazioni da diporto ed altre navi utilizzo di combustibili diversi da diesel avente tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg

Presidente Consiglio Ministri, su proposta di Ministero Ambiente e previa autorizzazione CE, può emanare misure più restrittive per “commercializzare combustibili destinati a tutte o ad alcune categorie di veicoli o alcune zone al fine di tutelare salute di popolazione presso determinati agglomerati urbani od ambiente presso aree critiche sotto il profilo ecologico nei casi in cui inquinamento atmosferico o delle falde freatiche costituisce problema per salute umana o ambiente”. Provvedimento autorizzato da CE, su richiesta Ministero Ambiente, che ne illustra motivi e dimostra “non ostacolo a libera circolazione di persone e merci”.

A seguito di difficoltà improvvise di approvvigionamento di oli greggi, Ministero Ambiente, previa autorizzazione CE, può autorizzare per periodo massimo di 6 mesi limiti più elevati per produzione di benzina e combustibile diesel.

Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) pubblica ogni anno sul proprio sito internet qualità di benzina e combustibile diesel commercializzati in Italia anno precedente. Ministero Ambiente comunica entro 30 Giungo a Commissione Europea dati relativi a quantità e qualità di benzina e gasolio distribuiti nell’anno precedente in Italia.

Fornitori debbono assicurarsi che emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante ciclo di vita di combustibili per cui assolto obbligo di accisa siano nel 2020 inferiore a 6% di quanto previsto da Direttiva CE 2009/30. A partire dal 2012 ogni 31 Gennaio, fornitori inviano a Ministero Ambiente ed ISPRA relazione su emissioni gas ad effetto serra dei combustibili per cui assolto obbligo accisa, evidenziando quantitativo totale di ogni tipo di combustibile od energia forniti e relativo luogo di acquisto ed origine ed “emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante ciclo di vita per unità di energia”. Allegare documenti attestanti rispetto criteri di sostenibilità ed obbligo di informazione ad utenti. Se combustibili per cui assolta accisa contengono biocarburanti, loro emissioni di gas ad effetto serra conteggiate solo se accertato rispetto requisiti di sostenibilità ed informazioni. A tal fine, certificato di sostenibilità e dichiarazione attestante origine luogo di acquisto, emissioni gas ad effetto serra, rilasciato da produttore al fornitore al momento di acquisto di ogni partita di biocarburante.

Produttore e fornitore mantiene a disposizione di Autorità per 5 anni successivi a pagamento accisa, documentazione contenente dati da cui desunte comunicazioni di cui sopra.

Fornitori di energia elettrica per veicoli inviano domanda a Ministero Ambiente che entro 60 giorni lo autorizza a procedere a monitoraggio di elettricità utilizzata da tali vincoli.

Se più fornitori decidono di cooperare nel fornire dati di cui sopra indicato fornitore capofila.

Fornitori inviano entro 1/1/2013 relazione a Ministero Ambiente attestante possibilità di raggiungere ulteriori riduzioni emissioni gas ad effetto serra rispetto a quelle fissate attraverso: fornitura di energia elettrica a qualsiasi veicolo mobile (compreso trattore agricolo e stradale); uso tecnologie innovative, compreso cattura e stoccaggio carbonio; utilizzo di crediti acquistati. ISPRA invia entro Maggio a Ministero Ambiente rapporto su esattezza dati trasmessi da fornitori ed eventuali infrazioni commesse ad obblighi riduzione di gas ad effetto serra           

Entro 1 Luglio, Ministero Economia comunica a Commissione CE: misure adottate per promuovere uso di biocarburanti o altri carburanti rinnovabili; risorse nazionali assegnate a produzione di biomassa; totale vendite carburanti da trasporto e quota di biocarburanti puri o miscelati immessi sul mercato nell’anno precedente; obiettivi indicativi da raggiungere.

Amministrazioni pubbliche stipulano contratti od accordi di programma con soggetti interessati a promuovere produzione ed impiego di biomasse e biocarburanti di origine agricola, ricerca e sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad uso energetico.

Ministero Ambiente adotta Sistema nazionale per monitoraggio della qualità, imponendo ad operatori economici e fornitori trasmissione dati ai fini di monitoraggio.

Accertamento di infrazioni su conformità dei combustibili è di competenza di Agenzia delle dogane e Guardia della Finanza. Relativamente ai depositi fiscali accertamenti da parte Agenzia dogane su numero complessivo di campioni fissato in Allegato IV e secondo metodologie riportate in Allegato V a D.Lgs. 66/05, tramite prelievo di campioni immagazzinati in serbatoio di depositi fiscali o commerciali (accertare quantità e qualità per classificazione fiscale) o alla pompa di distribuzione in caso di impianti distribuzione. Accertamenti relativi alla conservazione dei documenti di calcolo emissioni gas ad effetto serra per carburante e biocarburante, nonché partite vendute di questi ultimo effettuati da ISPRA.

Prefetto è Autorità con il compito di applicare le sanzioni.     

Sanzioni:

Gestori di depositi fiscali che commercializzano benzina o gasolio non conformi: multa da 15.000 a 154.000 €. In caso di recidiva sanzioni triplicate. Sanzioni ridotte a 1/3 nel caso di depositi commerciali e ridotte a 1/5 nel caso di impianti di distribuzione.

Soggetti che non rispettano percentuali provinciali di impianti di distribuzione con benzina a tenore di etanolo 5% e tenore ossigeno a 2,7%, o gestori di depositi fiscali, commerciali o impianti di distribuzione che vendono gasolio avente tenore minimo di FAME superiore a quello fissato, o soggetti che violano obbligo di informazione di utenti ed etichettatura od obblighi trasmissione informazioni ad Autorità competenti: multa da 10.000 a 30.000 €

Fornitori di carburante e biocarburante che non rispettano obiettivo di riduzione emissioni di gas ad effetto serra: multa da 300.000 a 1.000.000 € Se riduzione attuata inferiore a 5% rispetto a valore di riferimento: sanzione triplicata.

Fornitore che non presenta relazione nei termini fissati corredata di documentazione prescritta: multa da 50.000 a 100.000 €. Se contenuto di relazione incompleta, inesatto, non conforme: multa da 100.000 a 200.000 €

Fornitore od operatore economico che non mantiene per 5 anni documentazione a disposizione Autorità di controllo: multa da 10.000 a 30.000 €

Operatore economico che rilascia a fornitore autocertificazione su origine ed emissioni gas ad effetto serra di biocarburante incompleta, inesatta, difforme, od operatore economico che non rispetta criteri di sostenibilità per biocarburanti: multa da 50.000 a 100.000 €    

Entità aiuto:

Importo delle sanzioni versato in Fondo per essere riassegnato a quantitativo di biodiesel beneficiario di riduzione di accisa o per incentivare produzione di bioetanolo e suoi derivati, o per defiscalizzare programmi sperimentali per nuovi carburanti.

Sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro costituisce priorità nel finanziamento di iniziative o progetti nel settore della promozione dell’energia rinnovabile ed impiego di biocarburanti, o nei contratti di fornitura di biocarburanti per trasporto e riscaldamento pubblico.

Con Legge 296/06 istituito Fondo rotativo per finanziamento di misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, attraverso concessione di finanziamenti a tasso agevolato di durata inferiore a 72 mesi a soggetti pubblici o privati.