OI POMODORO DA INDUSTRIA

OI POMODORO DA INDUSTRIA (DM 23/10/18)                 (ortofr51)

 

Soggetti interessati:

Produttori e trasformatori di pomodoro da industria delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria

Iter procedurale:

MIPAAF, verificato il possesso dei requisiti prescritti dal Reg. 1308/13 (cioè rappresentatività in termini economici di almeno il 30% del prodotto a livello nazionale e di almeno il 50% a livello di circoscrizione territoriale di riferimento) ha riconosciuto con DM 23/10/2018  la Associazione “O.I. pomodoro da industria Bacino Centro-sud Italia”, avente sede in Traversa (FG) viale Fortore, quale organizzazione interprofessionale (OI) per la circoscrizione economica del Centro-sud Italia, comprendente il territorio delle Regioni riportate sopra (per completezza si ricorda che MIPAAF con DM 02/05/2017 aveva già riconosciuto “OI pomodoro da industria Nord Italia”, operante nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Provincia di Bolzano).

OI in caso di modifica dello statuto, o della struttura organizzativa, o della base sociale deve comunicarlo subito a MIPAAF che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.

MIPAAF procede entro il 09/11/2019 (poi ogni 3 anni) a verificare il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento di OI, mediante l’acquisizione di documenti e di dati inerenti all’attività svolta.

OI può chiedere a MIPAAF di estendere le regole riguardanti le proprie finalità statutarie a tutti gli operatori interessati alla filiera del pomodoro da industria ricadenti nella circoscrizione di riferimento (regole “erga omnes”), allegando:

  1. delibera del consiglio di amministrazione di OI relativa all’applicazione delle regole “erga omnes” adottata con voto favorevole di almeno 85% degli associati. Se le regole da estendere riguardano la programmazione previsionale della produzione in funzione degli sbocchi di mercato, o il programma di miglioramento della qualità, con conseguente limitazione del volume dell’offerta, la delibera deve essere approvata alla unanimità
  2. documento attestante il possesso dei requisiti per applicare le regole “erga omnes”
  3. dimostrazione del possesso dei requisiti di rappresentatività economica della filiera, in base al volume dei beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali soggetti all’applicazione delle regole “”erga omnes”
  4. relazione tecnica indicante: finalità perseguite con le suddette regole; modalità del loro rispetto; loro conformità alle norme UE, in quanto non danneggiano altri operatori del settore dello Stato membro o della UE, nè creano distorsione della concorrenza, nè determinano alcun effetto indesiderato di cui all’articolo 10 del Reg. 1308/18

MIPAAF, verificata la regolarità della domanda, pubblica per almeno 30 giorni sul proprio sito le regole oggetto di richiesta “erga omnes”, in modo da consentire ad altre Organizzazioni interessate di presentare eventuale opposizione. Se ciò non avviene, MIPAAF pubblica sul proprio sito il provvedimento definitivo di estensione delle regole, che diventano pertanto obbligatorie anche nei confronti degli operatori di settore non aderenti a OI, fissandone il periodo di validità.

MIPAAF comunica alla Commissione UE ed alle Regioni interessate ogni decisione presa in merito alle regole “erga omnes”.

Sanzioni:

MIPAAF procede, previa diffida, a revocare il riconoscimento ad OP, comunicandolo alle Regioni interessate ed alla Commissione UE, nonché pubblicandolo sul proprio sito internet in caso venga rilevata:

  1. perdita di 1 o più dei requisiti previsti per il riconoscimento stesso
  2. mancato invio della documentazione richiesta per verificare il mantenimento dei requisiti prescritti
  3. gravi infrazioni alle norme statutarie
  4. gravi irregolarità che impediscono il conseguimento degli obiettivi statutari
  5. inosservanza dell’obbligo di notificare al MIPAAF, per successivo invio alla Commissione, della adesione ad accordi, decisioni e pratiche concordate con il Reg. 1308/13

In caso di mancato rispetto delle regole “erga omnes”: sanzione da 1.000 a 5.000 € in base all’entità della violazione rilevata