MULTIFUNZIONALITA’

MULTIFUNZIONALITA’ (L.R. 21/11)  (turism02)

Soggetti interessati:

Imprenditori agricoli che intendono esercitare attività connesse alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento che deve comunque rimanere principale, cioè “tempo lavoro attribuito ad attività agricola superiore a quello attribuito ad attività. Nel caso di cooperative sociali iscritte ad Albo, rapporto di connessione stabilito esclusivamente nell’ambito di attività svolta ai sensi di art. 2135 del Codice Civile, escludendo altre tipologie

Iter procedurale:

Regione Marche con L.R. 21/11, come modificata da ultimo dalla L.R. 7/22, promuove la multifunzionalità dell’azienda agricola, che prevede ad:

Art. 1 finalità della legge che è quella di:

  1. tutelare, qualificare e valorizzare le risorse peculiari di ogni territorio;
  2. favorire mantenimento di attività umane nelle aree rurali con maggiore attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando insediamento di giovani e donne nel settore agricolo;
  3. promuovere differenziazione ed incremento dei redditi della famiglia agricola;
  4. favorire iniziative a difesa del suolo, territorio ed ambiente da parte di imprenditori agricoli e miglioramento della qualità della vita;
  5. salvaguardare e migliorare patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale.

Art. 2 definizione del concetto di multifunzionalità, in cui rientrano attività esercitate da imprenditori in connessione con attività agricola ai sensi di Art. 2135 del Codice civile, quali: agriturismo; agricoltura sociale; vendita diretta; trasformazione o manipolazione dei prodotti agricoli aziendali; produzione di energia; contoterzismo; attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento di assetto idrogeologico; trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi; ospitalità di animali

Art. 3 – 24 inerenti ad agriturismo (v. scheda “Autorizzazione agriturismo”)

Art. 25 – 36 inerenti ad agricoltura sociale (v. scheda “Fattorie sociali”)

Art. 37 imprenditore agricolo può effettuare vendita diretta al dettaglio (compreso consumo sul posto) dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, nonché prodotti derivati da trasformazione o prodotti acquistati da terzi, purché: “questi ultimi siano riconducibili allo stesso comparto agronomico dell’azienda agricola del venditore”; “prodotti di origine aziendale sempre prevalenti in termini di valore rispetto a quelli acquistati da terzi”

Art. 38 considerata attività connessa ai sensi di Art. 2135 del Codice civile produzione di beni ottenuti dalla trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli o zootecnici provenienti dal ciclo produttivo dell’impresa. Al fine di migliorare qualità o aumentare quantità o varietà dell’offerta ammessa lavorazione anche di prodotti acquistati da terzi “purché sia garantita la prevalenza dei prodotti propri”. Rientrano in questo ambito: olio e vino; prodotti freschi della panetteria; succhi di frutta; birra; altri prodotti individuati da normativa di settore e fiscale

Art. 39 costituiscono attività connesse ai sensi di Art. 2135 del Codice civile e considerate produttive di redito agrario la produzione e cessione di energia elettrica o calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché carburanti e prodotti chimici ottenuti da vegetali provenienti in prevalenza dal fondo se rispettano vincoli e limiti previsti dalle vigenti disposizione statali

Art. 40 attività di contoterzismo è considerata attività agricola connessa se imprenditore agricolo presta servizi a favore di terzi “mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse di azienda normalmente impiegate nella attività agricola esercitata per proprio conto”

Art. 41 attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento di assetto idrogeologico, con finalità generali di utilità collettiva. In caso di assegnazione di tali lavori, Enti pubblici possono accordare priorità ad aziende “in grado di realizzare interventi con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica”

Art. 42 attività di trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi è considerata attività agricola connessa quando imprese agricole, singole ed associate, ai sensi di art. 2135 del Codice Civile, in possesso di fascicolo aziendale, esercitano tale servizio mediante “uso di risorse umane e strumentali nella disponibilità della stessa azienda agricola”

Art. 42 bis imprenditori agricoli possono offrire servizio di ospitalità di animali (in particolare equidi) o animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e fermo restando che materie prime per produzione di razioni alimentari da somministrare loro aventi prevalente origine aziendale

Art. 43 diversificazione delle attività agricole riguarda tutte quelle attività che “pur esterne a quella agricola, risultano integrate e complementari con essa in ambito rurale e possono essere svolte in azienda indipendentemente da attività agricola, al fine di fornire occasioni di impiego ai fattori di produzione e opportunità di reddito integrative ad agricoltore e famiglia agricola”

Art. 44 tipologie di attività di cui ad Art. 43 individuate da Giunta Regionale

Art. 45 Giunta Regionale concede contributi, nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato, ad imprenditori agricoli, singoli od associati, per esercizio delle attività di cui sopra. A tal fine individua interventi da finanziare, specificando:

  1. obiettivi da conseguire e risultati attesi;
  2. soggetti beneficiari in relazione a singoli ambiti di intervento;
  3. tipologia e misura degli incentivi, spese ammissibili, criteri e priorità per concedere contributi;
  4. procedure per attuare gli interventi e presentare le domande;

In caso di mancato rispetto delle norme vigenti sulla multifunzionalità o di quanto riportato nel decreto di concessione si ha recupero delle somme erogate

Art. 46 opere ed allestimenti utilizzati per lo svolgimento delle attività multifunzionali sono vincolate alla loro specifica destinazione per almeno 10 anni a decorrere da data di liquidazione dei contributi  

Art. 47 per realizzare interventi di cui alla L.R. 21/11 concorrono risorse statali e regionali definite in sede di approvazione del bilancio regionale

Art. 48 Giunta Regionale presenta ogni 3 anni alla competente Commissione assembleare una relazione su verifiche e controlli eseguiti nell’ambito della legge sulla multifunzionalità.

Entità aiuto:

Agenzia delle Entrate, con nota del 16/10/2018, precisa che l’attività agricola, oggetto di una convenzione con il Comune, finalizzata all’accoglienza ed integrazione socio educativa ed all’inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte del versamento di una retta procapite (comprensiva di spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e materiale di consumo) per ogni giorno di effettiva presenza (almeno 6 ore/giorno)  del minore nella struttura è esente dall’applicazione IVA.

 

 

 

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