MONITORAGGIO AIUTI AD IMPRESE

MONITORAGGIO AIUTI AD IMPRESE (Legge 234/12, 124/17, 12/19)                        (progr29)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Amministrazioni pubbliche, imprese di qualunque settore economico che percepiscono aiuti pubblici.

Iter procedurale:

Legge 234/12, come modificata dalla Legge 29/17, prevede ad :

  • Art. 46, che nessuno possa beneficiare di aiuti di Stato se considerato inaffidabile, cioè ha ricevuto e successivamente non rimborsato aiuti che Stato deve recuperare a seguito di una decisione in tal senso. Amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare affidabilità del beneficiario, prima di qualunque erogazione di aiuto (a partire da 01/07/2017 avvalendosi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato) ed a fornire, su richiesta, tali informazioni  alle  Amministrazioni  erogatrici di aiuti
  • Art. 52, che, al fine di “garantire rispetto dei divieti di cumulo ed obblighi di trasparenza” soggetti pubblici o privati concedenti, o gestori di aiuti di Stato sono tenuti ad inviare informazioni a banca dati istituita presso MISE e denominata “Registro Nazionale degli aiuti di Stato”. Registro contiene informazioni su:
  1. aiuti di Stato erogati, compresi quelli in “esenzione di notifica”
  2. aiuti in regime “de minimis” (massimo 200.000 € di aiuti percepiti in 3 anni)
  3. aiuti concessi a titolo di compensazione per servizi di interesse economico generale, compresi quelli in “de minimis”.
  4. elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti, in quanto Commissione ne ha ordinato il recupero

Soggetti pubblici o privati sono tenuti ad avvalersi del Registro, al fine di:

  1. espletare le verifiche preliminari per la concessione di aiuti di Stato ed in “de minimis”, comprese quelle relative al rispetto dei massimali stabiliti da norme UE
  2. tenere costantemente aggiornato il Registro tramite inserimento delle informazioni relative a modifiche intervenute negli aiuti concessi.

Informazioni del Registro sono rese accessibili “senza restrizioni, salvo esigenze di tutela del segreto industriale”, e conservate  per 10 anni dalla data di concessione di aiuto, salvo proroga dei termini a causa di contenzioso intervenuto (proroga fino a restituzione di aiuto).

Monitoraggio delle informazioni su aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (comprese quelli per le zone rurali, e quelli per pesca ed acquacoltura), è assicurato tramite la piena integrazione con i Registri già esistenti in tali settori (in primo luogo anagrafe delle aziende agricole).

MISE disciplina con decreto il funzionamento del Registro,  definendo modalità di controllo dei dati relativi agli aiuti di Stato e sua interoperabilità con altre banche dati esistenti. A decorrere dal 01/07/2017 trasmissione delle informazioni ed interrogazione del Registro costituiscono “condizione legale per l’efficacia dei provvedimenti concernenti l’erogazione di aiuti” (obbligo di riportare in questi la dicitura “avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro ed avvenuta interrogazione dello stesso”). Inadempimento a tale obbligo comporta “responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione di aiuti”.

Informazioni del Registro sono utilizzate, da MISE per redigere la relazione annuale da inviare, entro il 30 Settembre, alle Camere, in cui riportare: andamento nell’anno precedente dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive; valutazione di tali provvedimenti; fornitura di elementi di monitoraggio.

Legge 124/17 ad art. 1 commi 125-128 stabilisce che a partire dal 01/01/2018 le Associazioni ambientaliste, Associazioni dei consumatori, Associazioni o ONLUS o Fondazioni senza scopo di lucro che intrattengono rapporti economici con le Amministrazioni pubbliche o con società controllate di diritto o di fatto (direttamente o indirettamente) da queste (comprese le società quotate e le società a partecipazione pubblica) sono tenute a pubblicare:

  • entro il 28 Febbraio nei propri siti, informazioni relative alle sovvenzioni, contributi, incarichi retributivi, vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle suddette Amministrazioni pubbliche e della società da queste controllate nell’anno precedente
  • gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e di quello consolidato.

A tal fine la Legge 12/19 ad art. 3 quater stabilisce che la registrazione  degli aiuti individuali di Stato e quelli in regime “de minimis” nel registro nazionale da parte dei soggetti che li concedono o gestiscono, “ tiene luogo agli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie dalla Legge 124/17 purchè venga dichiarata nella nota integrativa di bilancio l’esistenza di tali aiuti.

L’inosservanza a tale obbligo comporta la restituzione entro 3 mesi dalla scadenza dei termini, delle somme percepite da versare, nel caso siano state erogate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in un apposito capitolo di bilancio, per essere poi riassegnate alle stesse Amministrazioni erogatrici, o destinate al Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale.

A decorrere dal 01/01/2018 gli Enti e società controllate (di diritto o di fatto), da Amministrazioni dello Stato sono tenute a pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari alle imprese, nonché ogni altro vantaggio economico concesso a persone ed Enti pubblici/privati, pena l’applicazione di una sanzione pari alle somme erogate. Qualora i soggetti beneficiari sono controllati (di diritto o di fatto), da una stessa persona o gruppo di persone fisiche o giuridiche, occorre pubblicare i dati consolidati del gruppo. Obbligo della pubblicazione non sussiste se l’importo della sovvenzione, contributo, incarico o vantaggio economico percepito risulta inferiore a 10.000 € nel periodo considerato.

Legge 12/19 prevede altresì che l’Atto di scioglimento o messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata semplificata venga redatto con atto pubblico o con atto sottoscritto in forma digitale, sulla base di un modello predisposto dal MISE, e trasmesso al competente Ufficio del registro delle Imprese.

L’agevolazione concedibile per magazzini automatizzati interconnessi a sistemi gestionali di fabbrica è comprensiva del costo relativo alla “scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione che costituisce parte integrante del sistema costruttivo del fabbricato” (in quanto tale scaffalatura ha rilevanza ai fini della determinazione della rendita catastale del fabbricato).