MATERIALE MOLTIPLICAZIONE PIANTE DA FRUTTO

MATERIALE MOLTIPLICAZIONE PIANTE DA FRUTTO (D.Lgs. 18/21)   (ortfr42)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN), Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio (SFR), Gruppo di lavoro permanente per protezione delle piante (Gruppo), Unione internazionale per protezione di nuove varietà vegetali (UPOV), Organizzazione europea mediterranea per protezione piante (EPPO)

Costitutore (persona fisica o giuridica che ha creato o sviluppato varietà) o suo avente causa o responsabile della conservazione in purezza della varietà

Fornitore (persona fisica o giuridica che esercita professionalmente attività di riproduzione o produzione o protezione o trattamento o importazione o commercializzazione di materiali di moltiplicazione o piante da frutto)

Vivaisti, singoli o associati; commercianti al dettaglio; consumatori finali non professionisti

Iter procedurale:

D.Lgs. 18/21 prevede ad:

Art. 1 norme per:

–          produzione, certificazione e commercializzazione in UE dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto dei generi e specie riportate in Allegato I Sez. A pubblicato su G.U. 47/21 (salvo diversa indicazione Allegati si intendono sempre pubblicati su G.U. 47/21) e dei loro ibridi di portainnesti e di altre parti di piante di altri generi e specie e loro ibridi se materiali derivati da questi sono innestati o destinati ad essere innestati su questi, nonché materiali di piante erbacee a moltiplicazione agamica

–          commercializzazione in UE di piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di queste (salvo sementi) dei generi e specie riportate in Allegato I Sez. B e loro ibridi, nonché portinnesti ed altre parti di piante di altri generi e specie e loro ibridi se tali materiali sono innestati o destinati ad essere innestati su questi

–          organizzazione ed articolazione del sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (SVQ)

–          definizione ed attuazione delle fasi di qualificazione e riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria

Esclusi da D.Lgs. 18/21: materiali di moltiplicazione e piante destinate ad esportazione in Paesi Terzi (qualora siano correttamente identificati e sufficientemente isolati); materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione fino al momento della loro commercializzazione; varietà geneticamente modificate

Art. 2 definizioni, tra l’altro, di termini quali: accessioni; analisi; pianta madre o candidata pianta madre di categoria “Pre base”, “Base” e “Certificato”; categoria; clone; codice di accessione; crioconservazione; disciplinare di produzione; gamma; ispezione ufficiale ed ispezione visiva; lotto; marza; materiale di moltiplicazione; micropropagazione; moltiplicazione; partita; piantina; pianta da frutto ed in fruttificazione; portainnesto; pianta praticamente esente da organismi nocivi o priva di alterazioni; rinnovo di pianta madre; sezione incrementale; talea; varietà

Art. 3 individuazione nel MIPAAF l’Autorità nazionale competente per applicazione di D.Lgs. 18/21

Art. 4 individuazione in SFC l’Autorità unica nazionale responsabile di:

a)coordinamento delle attività tecnico amministrative e tecnico scientifiche relative ad attuazione di Direttive UE in materia di qualità, etichettatura, commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

b)coordinamento nazionale di D.Lgs. 18/21 ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione

c)coordinamento delle prove ufficiali di campo per accertare requisiti DUS, cioè requisiti di distinguibilità (varietà chiaramente distinta in riferimento alle caratteristiche risultanti da particolare genotipo o combinazione di genotipi da qualsiasi altra varietà nota), omogeneità (varietà sufficientemente omogenea nelle sue caratteristiche comprese nell’esame di distinguibilità, nonché di ogni altra caratteristica utilizzata per descrizione della varietà) e stabilità (caratteristiche di varietà comprese nell’esame di distinguibilità rimangono invariate dopo ripetute moltiplicazioni o, in caso di micropropagazione, a fine di ogni ciclo), ai fini di iscrizione al Registro nazionale varietà (RNV). MIPAAF può delegare tali attività ad Enti scientifici o di ricerca nazionali che per statuto promuovono progresso della produzione vivaistica ed in possesso di adeguata esperienza nell’esecuzione di prove ufficiali DUS

d)predisposizione, acquisito parere del Gruppo, modalità di esecuzione dei controlli nelle diverse fasi della certificazione

e)tenuta ed aggiornamento del RNV

f)funzioni di cui ad Art. 67

ART 5 assegnazione a SFR dei seguenti compiti:

a)attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali (compreso possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 18/21)

b)raccolta, tenuta, elaborazione di dati inerenti domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione

c)esecuzione di controlli ufficiali volti alla certificazione dei materiali di moltiplicazione presso strutture e campi di produzione

d)sorveglianza attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

e)funzioni di cui ad Art. 68

f)irrogazione di sanzioni amministrative di cui ad Art. 81

Art. 6 istituzione presso MIPAAF del Registro nazionale delle varietà (RNV) delle piante da frutto e dei relativi portainnesti e delle varietà di portainnesti di piante ortive

Art. 7 pubblicazione di RNV e sua accessibilità presso SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato in Allegato I  articolato nelle Sezioni:

A)varietà di piante da frutto e relativi portainnesti, contenente anche elenco dei centri di conservazione per la moltiplicazione riconosciuti idonei

B)varietà di portainnesti di piante ortive, contenente varietà di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonché a loro ibridi non compresi in Allegato I se destinati ad essere innestati con materiali riportati in Allegato I

RNV può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare interesse per frutticoltura ed orticoltura nazionale da MIPAAF

Iscritte in RNV varietà riconosciute da SVQ di cui al D.M. 19/3/2019

Art. 8 informazioni contenute in RNV sono: specie di appartenenza della varietà; denominazione della varietà; eventuali marchi commerciali registrati; eventuali sinonimi; costitutore o eventuale avente causa o altro richiedente iscrizione; soggetto responsabile della conservazione in purezza; descrizione di varietà ufficiale (o ufficialmente riconosciuta o in corso di registrazione; suo utilizzo; data di registrazione e data di scadenza di questa; data del rilascio del suo rinnovo; eventuale codice di privativa nazionale o UE per ritrovati vegetali o numero di domanda relativa; eventuale clone sanitario; eventuale codice identificativo di accessione se varietà iscritta in SVQ; eventuale indicazione centri di conservazione premoltiplicazione dove conservata accessione; altre informazioni utili

MIPAAF istituisce fascicolo per ogni varietà registrata, contenente sua descrizione e sintesi dei fatti salienti alla registrazione

Art. 9 richiesta da parte di costitutore o avente causa o rappresentante designato, o (in mancanza di questi) Istituto/Ente in grado di fornire necessarie garanzie di mantenimento in conservazione delle varietà di iscrizione di varietà in RNV da inviare a MIPAAF entro 30 Giugno per varietà ad impianto autunnale ed entro 31 Dicembre per varietà ad impianto primaverile. Domanda deve contenere seguenti informazioni, oltre ad elenco degli allegati:

a)tipo di utilizzo come pianta da frutto o portainnesto di fruttiferi o portainnesti di ortive e specie botanica di appartenenza;

b)denominazione proposta della varietà;

c)se varietà ufficialmente registrata o se presentata domanda di registrazione in altro Stato membro o è protetta da privativa vegetale nazionale;

d)indicazione del costituire o avente causa o eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali;

e)soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà ed azienda dove varietà è mantenuta in stato sanitario idoneo;

f)metodo di ottenimento della varietà e sua origine;

g)eventuali indicazioni per determinare caratteri distintivi della varietà ed areali adatti alla sua coltivazione;

h)indicazione epoca idonea di impianto per eseguire prove di coltivazione

Alla domanda allegare:

a)atto di designazione di rappresentante con sede in Italia se costitutore o avente causa di nazionalità estera;

b)documenti attestanti diritti acquisiti su varietà se domanda inviata da avente causa;

c)questionario tecnico;

d)scheda descrittiva della varietà redatta da Organismo ufficiale se questa già iscritta in Registro di Stato membro o protetta da privativa nazionale/comunitaria;

e)riproduzione fotografica della pianta, parti della pianta e dei suoi frutti, utili ad identificare varietà

Art. 10 iscrizione di varietà in RNV (con stessa denominazione in ogni Stato membro) se in possesso dei seguenti requisiti:

a)giuridicamente protetta da privativa per ritrovati vegetali

b)comunemente nota, cioè registrata ufficialmente in Stato membro od oggetto di domanda di registrazione ufficiale o di privativa in Stato membro o commercializzata prima del 30/9/2012 nel territorio nazionale o di Stato membro, purché descrizione riconosciuta da SFC

c)distinguibile, omogenea, stabile a seguito di prove di coltivazione ufficiali

Se prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione destinati ad essere usati come alimenti/mangimi, varietà è registrata solo se alimenti/mangimi ottenuti da tali materiali sono stati autorizzati ai sensi di Reg. 1829/03

Art. 11 esecuzione da parte di MIPAAF per domande idonee di prove di coltivazione presso strutture ed Enti “sulla base di caratteristiche tecniche necessarie, nonché delle collezioni di riferimento a disposizione ed eventualmente del Centro di coordinamento”. Prove effettuate in conformità dei Protocolli formulati da Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Se per determinate specie non disponibili tali Protocolli applicate Linee guida per esecuzione analisi requisiti DUS di UPOV e se neppure queste disponibili applicati Protocolli riconosciuti a livello nazionale. Prove per accertamento dei requisiti DUS non necessarie se documentata loro esecuzione “con sufficienti garanzie secondo Protocolli di CPOV e UPOV

MIPAAF definisce con decreto criteri per esami ufficiali delle varietà a limitato interesse commerciale

MIPAAF pubblica sul proprio sito: Elenco delle varietà, cloni, selezioni ed accessioni iscritti in RNV; Elenco dei Centri di conservazione per premoltiplicazione

Art. 12 iscrizione di varietà a RNV a seguito di invio domanda nei termini (pena esclusione varietà dal piano di coltivazione per anno in corso e suo inserimento nella successiva stagione), corredata dei materiali necessari ad eseguire le prove. Al termine del ciclo di prove, Ente/Organismo incaricato predispone rapporto di esame da inviare a MIPAAF

Art. 13 iscrizione in RNV di varietà ritenuta idonea  e sua pubblicazione su GU, a seguito delle prove condotte e del parere favorevole del Gruppo. Per varietà non idonee, MIPAAF comunica al richiedente giudizio negativo con eventuali azioni correttive od integrazioni da apportare.

Varietà di particolare interesse per frutticoltura ed orticoltura nazionale iscritte in RNV anche in assenza di specifica richiesta

Art. 14 iscrizione di varietà in RNV ha durata di 30 anni se in Sezione A (10 anni se in Sezione B), rinnovabile per analogo periodo.

Costitutore o avente causa o responsabile della conservazione invia domanda di rinnovo al MIPAAF almeno 1 anno prima di scadenza, allegando “elementi di prova attestanti disponibilità dei materiali della varietà”. In mancanza di tale domanda, MIPAAF può, di propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici/privati, rinnovare registrazione qualora varietà rivesta particolare interesse per frutticoltura ed orticoltura nazionale

Varietà di piante da frutto cancellata da RNV se:

a)in sede di esame risulta che questa non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea

b)al momento di invio domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame fornite indicazioni false sulla cui base si è proceduto alla sua registrazione

c)richiedente ne faccia richiesta

d)risulta dopo iscrizione inosservanza delle disposizioni di legge

e)validità di iscrizione giunta a scadenza e non presentata alcuna domanda di rinnovo

In caso di ritiro o rigetto di domanda di rilascio di privativa vegetale o di iscrizione in RNV di altro Stato membro, richiedente lo comunica a MIPAAF, affinché cancelli varietà da RNV

Art. 15 notifica da parte di MIPAAF ad altri Stati membri ed a Commissione UE le modifiche apportate a RNV

Art. 16 applicazione delle disposizioni nazionali e UE previste in ambito sementiero alle procedure di iscrizione in RNV e selezione conservatrice di varietà di piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione

Art. 17 identificazione dei fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto nelle funzioni e ragione sociale, nonché loro iscrizione nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) gestito da SFC. MIPAAF definisce con decreto requisiti di professionalità, dotazione e relative procedure di controllo per esercizio dell’attività di produzione dei materiali di moltiplicazione.

Fornitore registrato deve:

a)rendersi disponibile, o designare persona “competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie”, a mantenere contatti con SFR

b)procedere ad ispezioni visive od accertamenti analitici in base a disposizioni di SFR

c)consentire ad incaricati di SFR accesso per eseguire: ispezioni o prelievi di campioni; controllo dei registri o dei documenti

d)essere in possesso di scheda descrittiva di ogni varietà oggetto di prove ai fini della sua certificazione

e)predisporre, durante produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano (a disposizione di SFR) volto ad individuare e tenere sotto controllo punti critici del processo di produzione contenente:

  • categoria e tipologia dei materiali di moltiplicazione e piante usati per avviare la produzione
  • semina, trapianto, invasatura e collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e piante
  • ubicazione e numero di piante
  • metodo di coltivazione, comprendenti cure colturali generali e di protezione fitosanitaria
  • operazioni di raccolta, condizionamento, imballaggio, magazzinaggio e trasporto
  • igiene ed amministrazione

f)attuare un sistema di tracciabilità che preveda per almeno 3 anni la registrazione di:

  • piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco nella fase di produzione o ceduti a terzi
  • eventuali prelievi di campioni per analisi di laboratorio e relativi risultati
  • altri dati prescritti da SFR

Informazioni vanno aggiornate almeno ogni mese per materiali ceduti ad altri fornitori o persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali (Ammessa registrazione cumulativa al termine di campagna di commercializzazione per materiali ceduti a soggetti diversi dai precedenti)

g)conservare registrazioni relative ad ispezioni in campo, campionamento ed analisi fino a quando rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto rimangono sotto controllo e per almeno 3 anni dopo rimozione o commercializzazione di tali materiali

h)collaborare in ogni modo con SFR

i)attuare tutte le misure prescritte da SFR

j)garantire che durante produzione lotti dei materiali di moltiplicazione rimangono identificabili e separati

k)essere responsabile di quanto riportato in etichetta o nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore in merito a materiali ceduti a terzi

In caso di ripetute e gravi infrazioni ai suddetti obblighi si ha revoca del fornitore da RUOP

Art. 18 registrazione in RUOP di produttori o commercianti di piante ortive e relativi materiali di moltiplicazione (escluse sementi), che al riguardo debbono:

a)rendersi personalmente disponibili (o designare soggetto terzo competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie) a mantenere contatti con SFR

b)procedere ad ispezioni visive (ogni volta che sia necessario) secondo indicazioni di SFR

c)consentire ad incaricati di SFR il libero accesso a locali di azienda per esecuzione di controlli o prelievo di campioni e controllo dei registri ed altri documenti

d)individuare e tenere sotto controllo seguenti punti critici che possono influenzare qualità delle piante ortive e relativi materiali di moltiplicazione:

  • qualità dei materiali di moltiplicazione e piantine usate nella produzione
  • semina, trapianto, invasamento e collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e piante
  • piano e metodo di coltivazione, cure colturali generali, operazioni di moltiplicazione
  • operazioni di raccolta, trattamenti, imballaggio, immagazzinamento e trasporto
  • igiene ed amministrazione

e)attuare sistema di tracciabilità che consenta registrazione almeno ogni mese per materiali ceduti ad altri fornitori o persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali (ammessa registrazione cumulativa a fine campagna per materiali ceduti ad altre persone) di:

  • informazioni su attività di controllo di cui alla lettera d)
  • piante ed altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco o ceduti a terzi
  • tutte le manifestazioni di organismi nocivi e misure prese al riguardo, compresi eventuali trattamenti chimici eseguiti su piante
  • eventuali prelievi di campioni per analisi di laboratorio e relativi risultati

f)prelevare campioni (frequenza definita in base al verificarsi di uno dei punti critici) da far analizzare presso laboratorio individuato da SFR

g)garantire che durante la produzione i lotti dei materiali di moltiplicazione rimangono identificabili separatamente

h)attuare tutte le misure prescritte da SFR

i)registrare e conservare per almeno 3 anni informazioni di cui alle lettere a), b), c), e), nonché quelle relative a vendite ed acquisti di piantine ortive e materiali di moltiplicazione (escluse sementi)

j)concedere libero accesso a locali di azienda a soggetti incaricati dei controlli

k)collaborare in qualunque modo con SFR

Fornitore che distribuisce materiali prodotti ed imballati fuori da suo stabilimento deve garantire tracciabilità delle operazioni di acquisto, vendita e consegna di tali prodotti da esibire su richiesta di SFR

Art. 19 esecuzione da parte di SFR almeno 1 volta/anno (comunque in periodo idoneo) di controlli ufficiali a sondaggio presso fornitori, loro centri aziendali e campi di produzione, al fine di verificare presenza di organismi nocivi, nonché rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 18/21 durante fasi di produzione e commercializzazione ed in particolare:

a)disponibilità ed impiego di metodi di controllo dei punti critici di cui ad Art. 18 e loro affidabilità

b)competenza del personale del fornitore destinato ad eseguire i controlli

Se fornitore, durante processo produttivo, deve eseguire analisi presso laboratori riconosciuti, SFR accerta che campioni siano prelevati durante idonee fasi del processo produttivo in modo tecnicamente corretto (in relazione al tipo di analisi da eseguire) da persone competenti

Art. 20 conformità durante la fase di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e piante da frutto dei generi e specie riportate in Allegato I a:

a)materiali di categoria “Pre base”, cioè prodotti secondo metodi idonei a conservare identità della varietà (comprese caratteristiche pomologiche) e preservarli da organismi nocivi, destinati alla produzione di materiali di categoria “Base” o “Certificato” diversi da piante da frutto, rispondenti ai requisiti specifici di cui ad Art. 25 e ritenuti conformi ad ispezione ufficiale alle condizioni suddette

b)materiali di categoria “Base”, cioè ottenuti direttamente (o tramite numero limitato di fasi) per via vegetativa da materiali iniziali secondo metodi idonei a conservare identità della varietà (comprese caratteristiche pomologiche) e preservarli da organismi nocivi, destinati alla produzione di materiali di categoria “Certificato”, rispondenti ai requisiti specifici di cui ad Art. 36 e ritenuti conformi ad ispezione ufficiale alle condizioni suddette

c)materiali di categoria “Certificato”, cioè ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di categoria “Base” o “Pre base” (se destinati alla produzione di portainnesto da sementi certificate di materiali di categoria “Base”), destinati alla produzione di piante da frutto, rispondenti ai requisiti specifici di cui ad Art. 42 e ritenuti conformi ad ispezione ufficiale alle condizioni suddette

Materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti nel rispetto delle disposizioni di cui ad Art. 17 e sotto controllo di cui ad Art. 54 in luogo/zona di produzione riportata in Allegato II, al fine di limitare presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) per specifico genere e specie

Materiali di moltiplicazione che soddisfano requisiti di determinata categoria tenuti distinti da materiali di altre categorie (se materiali di categorie diverse non distinguibili, classificati come materiali di categoria inferiore)

Art. 21 conservazione e certificazione di materiali di categoria “Pre base” organizzata per specie da attuarsi presso Centri di conservazione per premoltiplicazione pubblici (CCP) o presso Organismi privati riconosciuti, al fine di:

a)conservare in ambiente protetto piante madri di categoria “Pre base”

b)produrre in ambiente protetto materiale di propagazione di categoria “Pre base”

c)produrre ed allevare piante da frutto moltiplicate a partire da piante madri di categoria “Pre base”

Organismi che intendono essere riconosciuti come CCP inviano domanda a SFC, tramite SFR, attestando di essere in possesso dei requisiti riportati in Allegato III. SFC, acquisito il parere del Gruppo e verificate specifiche competenze in materia, riconosce Organismo, che è tenuto a comunicare rinuncia a svolgere funzioni di CCP almeno 6 mesi prima della cessazione di attività, in modo da consentire a SFC di individuare, in caso di varietà di libera moltiplicazione, altri CCP a cui affidarla

CCP operano in conformità del D.Lgs. 18/21 e delle prescrizioni di SFR, a cui compete verificarne la corretta operatività

Oneri per conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione in CCP sono a carico di costitutori o vivaisti richiedenti

Art. 22 obblighi di CCP riconosciuti riguardanti:

a)dotazione di strutture e mezzi necessari alla conservazione e produzione in vivo ed in vitro di materiali di categoria “Pre base” rispondenti ai requisiti di Allegato III

b)disponibilità di mappe in cui riportare ubicazione delle accessioni presenti e del registro di conduzione

c)invio entro 31 Gennaio di una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente a SFC e SFR

SFR revoca riconoscimento a CCP se:

a)risulta privo o perda requisiti prescritti da Allegato III o le autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria

b)non adempie agli obblighi di cui sopra

c)non si adegua nei tempi previsti alle prescrizioni impartite da SFC

Art. 23 modalità di richiesta avanzata da costitutore o suo avente causa a SFR di accettazione di pianta come pianta madre di categoria “Pre base”, in cui specificare:

a)suo nome, cognome, ragione sociale, indirizzo di sede legale, recapito di posta elettronica e telefonico

b)CCP riconosciuto dove è conservata pianta madre in questione

c)varietà di pianta madre di categoria “Pre base”

Domanda corredata da:

a)documentazione attestante assenza di organismi nocivi elencati in Allegato II per genere e specie in questione

b)dichiarazione indicante luogo, modalità di conservazione, condizioni di sanità di pianta madre

c)in caso di accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione: documentazione su privativa con elenco dei relativi beneficiari

SFR accetta, a seguito dei risultati di analisi e procedure di Art. 54, pianta madre come pianta madre di categoria “Pre base” se conforme ad Art. 27, 28, 29, 30, 31, nonché corrispondente alla descrizione della sua varietà stabilita in base ad uno dei seguenti elementi:

a)descrizione ufficiale per varietà iscritta in RNV o protetta da privativa per ritrovati vegetali

b)descrizione a corredo di domanda della registrazione di: varietà in altro Stato membro; privativa per ritrovati vegetali

c)descrizione ufficialmente riconosciuta per varietà iscritta in RNV

Pianta madre proveniente da fuori Italia (collocata in sito di conservazione di cui ad Art. 21) accettata solo se disponibile relazione redatta da qualsiasi Organismo responsabile di Stato membro o Paese Terzo attestante che questa è distinguibile, omogenea, stabile. In attesa di registrazione, pianta madre e materiali da questa derivati usati solo per produzione di materiali di categoria “Base” o “Certificato” (divieto di venderli come “Pre base”). Se varietà dovesse risultare non idonea ad iscrizione, tutto il materiale deve essere eliminato

Se caratteristiche di corrispondenza alla descrizione della varietà sono valutabili solo su pianta in fruttificazione, ispezioni visive eseguite (in periodi adeguati dell’anno) sui frutti ottenuti da piante derivate da pianta madre di categoria “Pre base”

Art. 24 modalità di richiesta da parte di costitutore o avente causa di accettazione di portainnesto non appartenete a varietà come pianta madre di categoria “Pre base” a SFC, che, a seguito di controllo ufficiale, analisi e procedura di cui ad Art. 54, accetta portainneston(pianta madre accettata posta in sito di conservazione di cui ad Art. 21) se corrispondente alla descrizione della sua specie e se conforme ad Art. 28, 29, 30, 31

Art. 25 modalità di richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione di varietà iscritta in RNV diversi da piante madri e portainnesti non appartenenti a varietà come materiali di categoria “Pre base” da inviare a SFR, specificando:

a)nome, cognome, ragione sociale, indirizzo della sede legale, recapito di posta elettronica certificata e telefonico

b)riferimento alla varietà

c)CCP riconosciuto da SFC dove conservata pianta madre di categoria “Pre base”

d)tipologia e quantità di materiali da certificare

Materiali di categoria “Pre base” certificati se:

a)moltiplicati direttamente a partire da pianta madre accettata o ottenuta mediante moltiplicazione o micropropagazione

b)corrispondenti alla descrizione della loro varietà come previsto da Art. 27

c)conservati a norma di Art. 28 e conformi ai requisiti fitosanitari di cui ad Art. 30

d)conformi a quanto prescritto ad Art. 31 per quanto riguarda le alterazioni

Se piante madri o materiali di categoria “Pre base” non soddisfano più i requisiti di Art. 27, 28, 29, 30, 31 fornitore (salvo se in grado di ripristinare tali requisiti) deve rimuoverli dal sito ospitante altre piante madri o materiali di categoria “Pre base” ed utilizzarli come materiali di categoria “Base” o “Certificato” o “CAC”, purché rispondenti ai requisiti delle suddette categorie

Art. 26 modalità di certificazione come materiale di categoria “Pre base” di portainnesto non appartenente ad una varietà se:

a)moltiplicato direttamente da pianta madre mediante riproduzione gamica o agamica

b)corrispondente alla descrizione della sua specie

c)conservato a norma di Art. 28

d)conforme ai requisiti fitosanitari di cui ad Art. 30 ed a quelli di alterazioni di cui ad Art. 31

e)pianta madre accettata o ottenuta mediante moltiplicazione o micropropagazione

Se portainnesto in questione non soddisfa più i requisiti di cui sopra, fornitore (salvo se in grado di ripristinare tali requisiti) deve rimuoverlo dal sito ospitante altre piante madri o materiali di categoria “Pre base” ed utilizzarlo come materiale di categoria “Base”, “Certificato”, “CAC”

Art. 27 verifica, dopo ogni rinnovo, da parte di SFR della corrispondenza di piante madri e materiali di categoria “Pre base” derivanti alla descrizione della loro varietà e metodo di moltiplicazione utilizzato

Art. 28 obblighi per fornitori riguardanti:

–          conservazione di piante madri e materiali di categoria “Pre base” (anche mediante crioconservazione) in strutture adeguate a prova di insetto, in modo da garantire: assenza di vettori di infezione durante intero processo di produzione; loro identificazione e tracciabilità

–          isolamento di piante madri di categoria “Pre base” candidate rispetto ad altre piante madri fino a completamento delle analisi di conformità

–          numerazione progressiva delle piante madri al momento del loro ingresso in struttura

–          coltivazione di piante madri e materiali di categoria “Pre base” in vaso (isolati dal terreno) su substrato colturale sterilizzato

–          utilizzo di piante madri e materiali di categoria “Pre base” per il periodo massimo stabilito in Allegato II

Art. 29 esenzione da organismi nocivi riportati in Allegato II per specie e genere in questione di piante madre di categoria “Pre base” candidate al momento di ispezione visiva, campionamento, analisi eseguite da SFR in periodo appropriato dell’anno nel rispetto del Protocollo di EPPO o, in mancanza, di protocolli validati a livello nazionale forniti a Commissione UE e ad altri Stati membri (Protocolli nazionali)

SFR invia campioni prelevati a laboratorio autorizzato per analisi di virus, malattie cagionate da virus, fitoplasmi. In deroga se suddetta pianta madre è semenziale, le analisi riguardano solo virus e malattie da agenti virali trasmessi dal polline e riportati in Allegato II per specie e genere in questione, purché ispezione abbia verificato che semenziale ottenuto da seme prodotto da piante esenti da sintomi provocati da tali virus

Pianta madre di categoria “Pre base” prodotta mediante rinnovo è soggetta da parte di SFR ad ispezione visiva in strutture e lotti, nonché al campionamento ed analisi da cui risulti esente da virus

Art. 30 esenzione da ONRQ e conformità ai requisiti per genere e specie riportati in Allegato II di piante madri o materiali di categoria “Pre base” (Escluse quelle sottoposte a crioconservazione) a seguito di ispezione visiva eseguita in strutture (soprattutto in caso di dubbi circa presenza di ONRQ) da SFR (eventualmente anche da fornitore) mediante campionamento ed analisi del suddetto materiale, secondo le prescrizioni del Protocollo di EPPO o, in mancanza, dei Protocolli nazionali

Se, a seguito di invio dei campioni a laboratori riconosciuti da SFC, risultato delle analisi è positivo, fornitore (salvo se in grado di ripristinare tali requisiti) deve rimuovere piante madri o materiali di categoria “Pre base” infetti dal sito ospitante altre piante madri e materiali di categoria “Pre base”

Art. 31 ispezione visiva eseguita da SFR attestante assenza di alterazioni (quali: lesioni; decolorazioni; presenza di callo; tumori o disseccamenti) in piante madri e materiali “Pre base” in grado di compromettere qualità ed utilità dei loro materiali di moltiplicazione.

Art. 32 rispetto dei protocolli EPPO o protocolli nazionali riconosciuti da parte di fornitore che intende moltiplicare o rinnovare (solo prima della fine del periodo riportato in Allegato II per genere e specie in questione) o propagare piante madri “Pre base” per produrre materiali “Pre base”

rispetto dei protocolli EPPO o protocolli nazionali riconosciuti

Art. 33 rispetto dei protocolli EPPO o protocolli nazionali riconosciuti per la moltiplicazione, rinnovo, micropropagazione di piante madri “Pre base” per produzione di altre piante madri o materiali “Pre base”

Art. 34 conservazione di piante madri “Pre base” e certificazione di materiali “Base” attuata presso Centri di moltiplicazione (CP), pubblici o privati, riconosciuti da SFC, acquisito parere di Gruppo. Numero e collocazione di CP funzionali alla necessità della premoltiplicazione (cioè coltivazione in ambiente protetto) di piante o materiale di coltivazione “Base”, organizzata per specie o gruppi di specie. In deroga SFR può consentire CP a coltivare in pieno campo piante e materiali “Base”, fatte salve condizioni di Allegato II per genere/specie in questione

Organismi interessati inviano richiesta a SFR per essere riconosciuti come CP, attestante di essere in possesso dei requisiti riportati in Allegato III

Oneri per conservazione e produzione di materiali di moltiplicazione dei CP sono a carico di costitutore o avente causa o vivaista richiedente

Art. 35 impegni di CP riguardanti:

a)rispetto dei requisiti di Allegato III in merito ad idoneità di strutture, mezzi, personale impiegato nel mantenimento e produzione in vivo o in vitro dei materiali “Base”, nonché loro ubicazione

b)disponibilità di mappa relativa ad esatta collocazione delle accessioni presenti e registro di conduzione

c)invio, entro 31 Gennaio, di una relazione su attività svolta nell’anno precedente (comprensiva di relativa mappa) a SFR e SFC

SFR verifica corretto operare di CP. SFC revoca idoneità a CP se:

a)risulta privo o perde alcuni dei requisiti previsti da Allegato III o le autorizzazioni previste dalla vigente normativa fitosanitaria

b)non adempie agli obblighi precedenti

c)non rispetta le prescrizioni impartite da SFC

Art. 36 invio a SFR di richiesta di certificazione ufficiale come materiali “Base” di:

–          materiali di moltiplicazione “Base”, contenente:

1)       nome, cognome e ragione sociale, indirizzo di sede legale, recapito di posta elettronica certificata e telefono del richiedente

2)       riferimento della varietà

3)       centro di premoltiplicazione (CP) riconosciuto in cui conservata pianta madre “Base”

4)       tipologia e quantità dei materiali da certificare

Materiali di moltiplicazione ottenuti a partire da materiali “Pre base” mediante moltiplicazione di pianta madre “Base” debbono essere in grado di soddisfare: requisiti riportati in Art. 27, 28, 31; requisiti fitosanitari di cui ad Art. 37; requisiti relativi al terreno di cui ad Art. 38; requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e materiali di “Base” di cui ad Art. 39; requisiti relativi alle condizioni specifiche per moltiplicazione di cui ad Art. 40

–          portainnesti non appartenenti a varietà. Certificazione riconosciuta se portainnesti corrispondenti alla descrizione di loro specie e soddisfano requisiti di cui ad Art. 28, 31, 37, 38, 39, 40

Se piante madri o materiali “Base” o portainnesti non soddisfano più suddetti requisiti, fornitore deve rimuoverli dal sito dove presenti piante madri o materiali “Base” o portainnesti ed usarli come materiale “Certificato” o “CAC”, purché soddisfano requisiti previsti per tali categorie. Fornitore può non rimuoverli se adotta misure idonee a garantirne idoneità ai requisiti prescritti

Art. 37 esenzione di piante madri o materiali “Base” (salvo quelle durante crioconservazione), al momento della ispezione visiva di SFR presso strutture, campi, lotti, da ORNQ riportati in Allegato II per genere e specie in questione

SFR o fornitore esegue (specie in caso di dubbi) campionamento ed analisi di piante madri o materiali “Base” per rilevare presenza dei suddetti ORNQ seguendo protocolli EPPO (se non disponibili, protocolli nazionali riconosciuti) che prevedono invio dei campioni a laboratori riconosciuti da SFC

In caso di risultati positivi, fornitore deve rimuovere piante madri o materiali “Base” ed adottare misure conformi ad Allegato II per genere/specie in questione

Art. 38 coltivazione di piante madri e materiali “Base” solo in terreni esenti da organismi nocivi e vettori virus riportati in Allegato II per genere/specie in questione come accertato a seguito di campionamento ed analisi eseguiti, tenendo conto di condizioni climatiche e biologia di organismi nocivi e nel rispetto dei protocolli EPPO (se non disponibili, dei protocolli nazionali riconosciuti), da SFR o fornitore prima dei lavori preparatori per la messa a dimora di piante madri (ripetuti durante loro sviluppo se sospettata presenza di organismi nocivi)

Campionamento ed analisi non eseguite se:

–          piante ospiti di tali organismi nocivi non coltivate nel terreno di produzione per almeno 5 anni e non sussistono dubbi circa assenza di questi dal terreno

–          SFR, a seguito di ispezione ufficiale, attesta terreno esente da tali organismi

Art. 39 conservazione da parte di fornitore di piante madri e materiali “Base” in:

–          apposite strutture distinte per genere e specie, capaci di garantire assenza di vettori aerei di infezione durante tutto il processo di produzione

–          campi isolati (distanza tra questi riportata in Allegato IV) da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto fra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari e da ogni altra possibile fonte

–          modo da garantirne identificazione e tracciabilità (Piante madri e materiali “Base” numerate progressivamente al momento di loro introduzione nel sito) durante intero processo di produzione

Art. 40 moltiplicazione (anche mediante micropropagazione) da parte di fornitore di piante madri e materiali “Base” “in una serie di generazioni per ottenere numero necessario di piante madre “Base”. Numero massimo di generazioni e durata di vita massima di piante madri “Base” riportata in Allegato III. Se consentite generazioni multiple di piante madri “Base”, ogni generazione (diversa dalla prima) può derivare da qualsiasi generazione precedente, purché mantenute separate

Art. 41 produzione e certificazione di materiale “Certificato” da attuare in campi di piante madri, laboratori di micropropagazione e in vivai riconosciuti da SFR se soddisfano requisiti dei protocolli EPPO (se non disponibili, dei protocolli nazionali riconosciuti) sotto responsabilità di vivaisti, singoli o associati

Coltivazione di piante madri attuata nel rispetto dei suddetti protocolli con produzione di piante da frutto e di materiale di moltiplicazione “Certificato” organizzata per specie o gruppi di specie

Centri di moltiplicazione (CM) inviano a SFR domanda di riconoscimento attestante disponibilità di:

a)responsabile tecnico, in possesso di specifiche competenze, incaricato di interagire con organismi di controllo e certificazione

b)campi e strutture atte a consentire operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni

c)attrezzature per lavorazione, conservazione, trasporto da usare solo per attività di struttura

CM e vivaisti debbono operare nel rispetto delle norme vigenti in materia fitosanitaria, D.Lgs. 18/21, prescrizioni di SFR, che provvede ad accertarne corretto operato

Art. 42 riconoscimento di materiali di moltiplicazione e piante da frutto come “Certificato” a seguito di domanda inviata a SFR, contenente:

a)nome, cognome, ragione sociale, indirizzo di sede legale e di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente

b)riferimento alla varietà

c)indicazione di CM riconosciuto presso cui conservata pianta madre “Certificato”

d)tipologia e quantità dei materiali da certificare

In caso di varietà e portainnesti protetti da privativa per ritrovati vegetali allegare liberatoria per utilizzo di tali materiali

Materiale riconosciuto “Certificato” se:

–          soddisfa requisiti di cui ad Art. 27, 28, 31, 43, 44;

–          materiale ottenuto da moltiplicazione di pianta madre “Certificato” ottenuta a partire da materiale “Pre base” o “Base”;

–          piante madri “Certificato” numerate progressivamente in sito al momento del trapianto e conservate in modo da garantirne identificazione e tracciabilità durante intero processo produttivo;

–          materiali di moltiplicazione e piante da frutto moltiplicati a partire da pianta madre “Certificato” o di categoria superiore;

–          in caso di portainnesto, corrisponde alla descrizione della sua specie e soddisfa requisiti di Art. 28, 31, 43, 44

Se materiale non soddisfa più suddetti requisiti, fornitore deve rimuoverlo da sito ospitante piante madri e materiali “Certificato” ed usarli come materiale “CAC” o adottare misure tali da renderlo nuovamente conforme ai requisiti in oggetto

Art. 43 assenza in pianta madre o materiale “Certificato”, al momento di ispezione visiva presso strutture, campi, lotti attuata da SFR o fornitore, tramite campionamento ed analisi eseguite presso laboratori riconosciuti da SFC, di ORNQ elencati in Allegato II per specie/genere in questione

In caso di dubbio circa presenza di ORNQ, SFR e fornitore debbono rafforzare campionamento seguendo protocollo EPPO o protocolli nazionali riconosciuti.

Se analisi attestano presenza di ORNQ, fornitore deve rimuovere pianta madre o materiale “Certificato” infestato o adottare misure prescritte in Allegato II per specie/genere in questione

Esclusi dai controlli piante madri e materiali durante crioconservazione

Art. 44 coltivazione di piante madri “certificato” solo in terreno esente da organismi nocivi e vettori di virus riportati in Allegato II per specie/genere in questione, come attestato da campionamento ed analisi eseguiti, secondo protocollo EPPO o protocolli nazionali riconosciuti, da SFR o fornitore prima dei lavori preparatori per loro messa a dimora e ripetuti durante sviluppo di piante se sussistono sospetti di presenza di tali organismi nocivi. Campionamento ed analisi non eseguite se piante ospiti di organismi nocivi non coltivate nel terreno di produzione da almeno 5 anni e non sussistono dubbi circa assenza di organismi nocivi nel terreno

Art. 45 esecuzione, per varietà in attesa di registrazione, di controlli, ai fini della loro certificazione come materiale “Base” o “Certificato” prodotto a partire da piante madri “Base”, da parte di SFR, che rilascia autorizzazione alla stampa ed apposizione di etichette solo dopo iscrizione di varietà in RNV e purché controlli abbiano fornito risultati positivi

Art. 46  riconoscimento di materiale di moltiplicazione e piante da frutto come di categoria “CAC” (Conformitas Agraria Communitas) se:

a)ha identità vegetale ed adeguata purezza varietale

b)è destinato a produzione di materiale di moltiplicazione o di piante da frutto o di frutti

c)soddisfa requisiti per materiali “CAC” di cui ad Art. 47 e 48

d)soddisfa requisiti relativi a sito o luogo o zona di produzione di cui ad Allegato II, al fine di limitare presenza di ORNQ riportati in Allegato II per genere/specie in questione

Art. 47 commercializzazione di materiali “CAC” diversi dai portainnesti non appartenenti a varietà solo se accertato che:

a)sono moltiplicati a partire da fonte identificata di materiali registrati dal fornitore

b)sono corrispondenti alla descrizione della varietà di cui ad Art. 49

c)sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui ad Art. 50 ed a quelli per alterazioni di Art. 51

Se materiali “CAC” non più conformi, fornitore deve rimuoverli dal sito che ospita altri materiali “CAC” o adottare misure idonee a renderli nuovamente conformi ai suddetti requisiti

Art. 48 corrispondenza da parte di materiali “CAC”, in caso di portainnesti non appartenenti a varietà, alla descrizione della loro specie, conformità ai requisiti fitosanitari di cui ad Art. 50 ed a quelli relativi ad alterazioni di Art. 51.

Se materiali “CAC” non più conformi, fornitore deve adottare stessi provvedimenti di cui ad Art. 47

Art. 49 corrispondenza dei materiali “CAC” alla descrizione della loro varietà, verificata periodicamente da fornitore o SFR, mediante osservazione delle loro caratteristiche attuata mediante:

a)descrizione ufficiale per varietà registrate e varietà protette da privativa per ritrovati vegetali

b)descrizione riportata in domanda di registrazione della varietà o di privativa per ritrovati vegetali

c)descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà di cui ad Art. 10

Art. 50 esecuzione su materiali “CAC” da parte di fornitore di ispezione visiva, campionamento ed analisi presso strutture, campi e lotti in fase di produzione al fine di accertare assenza di organismi nocivi riportati in Allegato II per genere/specie in questione.

In caso di dubbi circa presenza di organismi nocivi, fornitore effettua campionamento ed analisi della fonte identificata dei materiali “CAC” in questione

Materiali di moltiplicazione e piante da frutto “CAC” in lotti commercializzati solo se al momento di ispezione visiva eseguita dal fornitore risultano esenti, o non manifestano sintomi della presenza di organismi nocivi elencati in Allegato II

Esenti da tale procedura materiali “CAC” durante crioconservazione

Art. 51 assenza in materiali “CAC” di alterazioni (quali: lesioni; decolorazioni; presenza di callo; tumori; disseccamenti) compromettenti per loro qualità ed utilità a livello di moltiplicazione

Art. 52 commercializzazione di materiale solo se in possesso di “adeguato equilibrio tra radici, steli e foglie”, nonché di vigore e dimensioni idonee ad essere impiegato come piantina ortiva o materiale di moltiplicazione di piante ortive

Art. 53 piantine e materiali di moltiplicazione di piantine ortive debbono risultare ad ispezione visiva nel luogo di produzione:

–          esenti da organismi nocivi riportati in Allegato II. Eventuale presenza di ORNQ su piantine mai superiore a soglie indicate in Allegato II;

–          esenti da organismi nocivi diversi da quelli riportati in Allegato II in grado di ridurre valore di utilizzo e qualità delle piantine;

–          in grado di soddisfare requisiti fissati per ORNQ rilevanti per UE o per zone protette o previsti da Reg. 2031/16

Art. 54 esecuzione da parte di SFR di ispezioni visive (eventualmente campionamento ed analisi) nei centri aziendali e campi di produzione dei fornitori su materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, piante da frutto, piantine e materiali di moltiplicazione di piante ortive durante le fasi di produzione e commercializzazione, al fine di accertare:

a)idoneità dei metodi usati da fornitore per verificare punti critici del proprio processo di produzione

b)competenza del personale impiegato dal fornitore per svolgere attività

SFR conserva verbali di ispezione, campionamenti, analisi eseguite con relative date e risultati

Se a seguito dei controlli rilevato che materiali non conformi a D.Lgs. 18/21, SFR adotta misure necessarie per renderli conformi (se ciò impossibile, ne vieta il commercio nella UE)

Art. 55 esecuzione di analisi su campioni prelevati nell’ambito dei controlli attuate presso laboratori designati da SFR

MIPAAF definisce con decreto modalità per riconoscimento da parte di SFC di laboratori per autocontrollo idonei ad eseguire suddette analisi con oneri a carico degli operatori interessati

Art. 56 commercializzazione di materiali di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto di genere/specie riportato in Allegato I solo se:

–          varietà di riferimento è iscritta in RNV o registro equivalente di Stato membro

–          materiale di moltiplicazione certificato come materiale di categoria “Pre Base”, “Base”, “Certificato” o rispondente ai requisiti di “CAC”

–          piante da frutto certificate come materiale “Certificato” o rispondente ai requisiti di materiali “CAC”

Se materiale di moltiplicazione e piante da frutto destinato ad essere usato come alimento o mangime commercializzato solo se alimento o mangime derivato da questo autorizzato ai sensi di Reg. 1829/03. In deroga MIPAAF può autorizzare commercio di idonei quantitativi di materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati a prove o scopi scientifici, lavori di selezione, contribuisce alla conservazione di diversità genetica

Art. 57 commercializzazione di materiali di moltiplicazione di piante da frutto certificato come “Pre Base”, “Base”, “Certificato” e piante da frutto destinate a produrre frutti certificate come “Certificato” solo se: conformi a prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura ed imballaggio di cui ad Art. 58 e 60; munite di documento di accompagnamento di cui ad Art. 59. Nel caso di “CAC” commercializzabile solo se conforme alle prescrizioni del documento del fornitore di cui ad Art. 61

Art. 58 commercializzazione di materiali “Pre Base”, “Base”, “Certificato” come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di etichetta (Modello riportato in Allegato IV), oggetto di controllo da parte di SFR. Se tali materiali fanno parte di un unico lotto possibile commercializzarli con unica etichetta, purché facenti parte di stesso imballaggio o mazzo o contenitore. Piante da frutto di oltre 1 anno commercializzate con etichetta individuale, da apporre in campo prima, durante o dopo loro estirpazione (se dopo, le piante vanno estirpate insieme e tenute separate da altri lotti in contenitori etichettati). Etichetta, apposta su pianta o parte di pianta o imballaggio, mazzo, contenitore, stampata in inchiostro indelebile e in lingua italiana (o lingua ufficiale UE se commercializzata fuori da Italia), avente colore bianco con tratto diagonale violetto per materiale “Pre Base”, bianco per materiale “Base”, blu per materiale “Certificato”, deve riportare: dicitura “norme e regole UE”; Stato membro in cui avviene etichettatura (o relativo codice); SFR di riferimento (o relativo codice); nome del fornitore o suo codice di registrazione rilasciato da SFR; numero di serie individuale; denominazione botanica; categoria (per materiale “Base” anche numero di generazione); denominazione della varietà ed eventualmente del clone (in caso di portainnesti non appartenenti a varietà, nome di specie o ibrido; in caso di piante da frutto innestate, informazioni relative a portainnesto; in caso di varietà oggetto di domanda di registrazione o di privativa, denominazione proposta e “domanda in sospeso; in caso di varietà oggetto di privativa vegetale, indicazione “PVR” dopo il nome); dicitura “DUR” (cioè descrizione ufficialmente riconosciuta); quantità; codice Paese di produzione se diverso da Stato membro di etichettatura; anno di emissione (eventualmente di etichetta originale se sostituita nel tempo da altra etichetta)

MIPAAF definisce con decreto caratteristiche e modalità di uso di etichette per varietà oggetto di domanda di registrazione o privativa anche in sospeso

Art. 59 commercializzazione congiunta di materiali “Pre Base”, “Base”, “Certificato” di varietà o categorie diverse solo con documento di accompagnamento redatto, in lingua ufficiale UE, da fornitore sotto controllo di SFR, contenente, oltre alle informazioni riportate in etichetta: nome ed indirizzo del destinatario; data di rilascio; eventuali dati supplementari per lotto in questione. Documento (eventualmente sostituito da documento di trasporto o da fattura di accompagnamento se contiene stesse informazioni) accompagna materiali da sede del fornitore a quella del destinatario, a cui viene consegnata copia.

Art. 60 commercializzazione di materiali “Pre Base”, “Base” “Certificato” in lotti di 2 o più piante o parti di piante solo se sufficientemente omogenei, in imballaggi “chiusi in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare la chiusura” (in caso di mazzo, “legati in modo che loro apertura non possa avvenire senza danneggiare legacci”) ed etichettati in modo tale che rimozione di questa ne pregiudichi integrità

Art. 61 commercializzazione di materiale “CAC” solo se accompagnato da “documento del fornitore” di colore giallo, stampato con inchiostro indelebile (in modo da risultare ben visibile e leggibile), in lingua ufficiale UE, diverso da quello di Art. 59 contenente: dicitura “norme e regole UE”; nome di Stato membro dove redatto documento; Organismo ufficiale responsabile; nome del fornitore (o suo codice di registrazione); numero di serie individuale; numero della settimana o della partita; denominazione botanica; dicitura “materiale CAC”; denominazione della varietà e del clone (in caso di portainnesti non appartenenti a varietà, nome di specie o ibrido; in caso di piante da frutto innestate, informazioni su partainnesto usato; in caso di varietà oggetto di domanda di registrazione o di privativa, dicitura “denominazione proposta” e “domanda in sospeso”); data di emissione.

Art. 62 commercializzazione di piantine di piante ortive e relativi materiali di moltiplicazione (Escluse sementi) solo se:

a)esenti da organismi nocivi riportati in Allegato II;

b)accompagnati da documento di commercializzazione rilasciato dal fornitore, contenente le informazioni di cui ad Allegato IV. Nel caso di fornitura al dettaglio o al consumatore finale non professionista, sufficiente riportare sul documento: denominazione di azienda fornitrice; denominazione botanica; varietà;

c)riferite a denominazione di varietà iscritte in almeno uno Stato membro come appartenenti a generi/specie di Allegato I;

d)qualora destinate ad alimenti o mangimi, tali alimenti o mangimi derivati dai suddetti materiali debbono essere autorizzati ai sensi di Reg. 1829/03

In deroga MIPAAF può autorizzare immissione in commercio di idonei quantitativi di tali materiali destinati a: prove o scopi scientifici; lavori di selezione; conservazione della diversità genetica

Art. 63 qualora materiali di moltiplicazione e piantine di piante ortive di origine diversa vengano miscelati in occasione di imballaggio, magazzinaggio, trasporto o consegna, obbligo da parte del fornitore di                        :

–          tenerli separati durante periodo vegetativo, raccolta o prelievo di marze dal materiale parentale;

–          riportare in registro la composizione della partita ed origine dei suoi vari componenti

Art. 64 esecuzione di importazione di piante da frutto, piantine di piante e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi Terzi solo se questi ottenuti secondo criteri equivalenti a quelli di D.Lgs. 18/21

MIPAAF disciplina con decreto modalità per riconoscimento delle condizioni di equivalenza, obblighi del fornitore, caratteri ed aspetti fitosanitari, substrato colturale, imballaggio, ,modalità di ispezione, contrassegno, chiusura

Art. 65 istituzione presso MIPAAF del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (Sistema), identificato con dicitura “Qualità vivaistica Italia”, incaricato di coordinare attività tecnico amministrativa e tecnico scientifica relativa alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale. Sistema è costituito da SFC, SFR, Soggetto gestore (può avvalersi del Gruppo) e riguarda:

–          specie che rivestono particolare interesse economico per agricoltura professionale nazionale;

–          materiali di moltiplicazione di varietà iscritte in RNV o equivalente Registro di Stato membro rispondenti ai requisiti per genere o specie previsti da D.Lgs. 18/21 o specie non regolamentate di cui si ritiene opportuno avviare schema di qualificazione volontaria

Art. 66 assegnazione a Sistema dei seguenti compiti:

a)definisce disciplinari di produzione per qualificazione nazionale di singole specie

b)definisce criteri per riconoscimento dei Centri per conservazione per premoltiplicazione e Centri per premoltiplicazione operanti nell’ambito del Sistema

c)predispone verifiche ispettive su idoneità dei suddetti Centri

d)valuta equivalenza di schemi di certificazione di altri Paesi ai fini di scambio materiali di moltiplicazione

e)definisce modalità di invio delle domande relative ad attività del Sistema

f)definisce modalità di esecuzione delle attività di controllo nel processo di qualificazione

g)definisce criteri per realizzare programmi di formazione ed aggiornamento del personale operante nel Sistema

h)definisce modalità per eseguire accertamento dei requisiti dei materiali di moltiplicazione per quaLIficazione nazionale

i)definisce costo di etichette di qualificazione del Sistema e ripartizione dei proventi derivanti dalla loro vendita

j)definisce misure da adottare nei confronti dei soggetti operanti nell’ambito del Sistema che non rispettano Lgs. 18/21

Art. 67 assegnazione a SFC dei seguenti compiti:

a)coordina tutte le attività inerenti il Sistema, in qualità di Autorità unica

b)riconosce accessioni di varietà, cloni e selezioni certificabili ed aggiorna RNV

c)predispone provvedimenti necessari a regolare attività di Sistema

d)sorveglia attività del Soggetto gestore

Art. 68 assegnazione a SFR dei seguenti compiti:

a)riceve richieste per qualificazione dei materiali di cui ad Art. 72, 74, 75, 76, 77

b)verifica idoneità dei fornitori (PP, CP, CM, vivai)

c)esegue attività di controllo su tutte le fasi del processo di qualificazione nazionale secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per ogni specie

d)invia al Soggetto gestore dati necessari per implementare banca dati di cui ad Art. 70

e)predispone relazione da inviare al Sistema al termine di campagna di certificazione, su attività di controllo e qualificazione

Per svolgere tali compiti SFR può avvalersi di personale tecnico qualificato del Sistema

Art. 69 riconoscimento come “Soggetto gestore” di soggetti privati organizzati in forma collettiva a seguito di invio domanda a MIPAAF, allegando: copia di atto costitutivo e statuto; organigramma; libro soci; documentazione attestante possesso di adeguata esperienza in materia di coordinamento e gestione della certificazione di materiali di moltiplicazione di piante da frutto

MIPAAF, acquisito parere del Gruppo, attribuisce qualità di “Soggetto gestore” qualora in possesso dei seguenti requisiti:

a)loro coinvolgimento in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola

b)rappresentatività a livello nazionale

c)esperienza nel coordinamento e gestione della certificazione di materiali di moltiplicazione di piante da frutto

d)possesso di un regolamento in grado di garantire applicazione delle disposizioni di D.Lgs. 18/21

In caso di perdita dei requisiti o mancato rispetto delle prescrizioni di SFC, MIPAAF revoca riconoscimento a “Soggetto gestore”

Art. 70 assegnazione a Soggetto gestore dei seguenti compiti:

a)collabora con SFC nell’assicurare il buon funzionamento e raggiungimento della qualificazione nazionale

b)svolge le attività assegnate dal Sistema

c)stampa e distribuisce di etichette di qualificazione nazionale del materiale di propagazione vegetale di intesa con SFC

d)predispone ed aggiorna il Sistema informatico in grado di assicurare applicazione di D.Lgs. 18/21 (compresa tracciabilità dei materiali prodotti nell’ambito del Sistema) fruibile a tutti gli operatori del settore

e)programma, organizza e realizza attività promozionali del Sistema

f)realizza attività volte a predisporre protocolli di intesa per il riconoscimento reciproco di schemi di qualificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di altri Stati membri o Paesi Terzi

g)elabora relazione annuale da inviare a SFC, in via preventiva e consuntiva, su attività svolta

h)riscuote proventi derivanti dalla vendita di etichette di qualificazione

Art. 71 invio da parte di fornitore che intende aderire al Sistema di domanda a SFR, in cui riportare: nome, cognome o ragione sociale; indirizzo di sede legale; recapito telefonico e di posta elettronica certificata; elenco ed indirizzo delle strutture coinvolte nella filiera produttiva; numero di registrazione al RUOP. Domanda corredata da impegno a rispettare le prescrizioni di D.Lgs. 18/21

SFR, verificati i requisiti del fornitore, aggiorna RUOP con riferimento alla partecipazione di questo al Sistema

Art. 72 ottenimento di qualificazione nazionale da parte di materiali di moltiplicazione e piante di cui ad Art. 65 qualora soddisfano requisiti previsti da Allegato V per genere e specie in questione

Fornitore presenta specifica domanda, corredata dalle informazioni previste da Allegato VI per genere e specie in questione, a SFC, che riconosce pianta come pianta madre, previa acquisizione del parere del Gruppo e verifica delle condizione di idoneità di questa

Art. 73 esecuzione di controlli da parte del Sistema finalizzati ad accertare che materiali di moltiplicazione:

a)sono ottenuti da materiale “Pre Base” esente da organismi nocivi di cui ad Allegato V per specie e genere in questione

b)sono conservati, prodotti e sottoposti a verifiche periodiche in conformità ad Allegato V

c)rispondano ai requisiti di cui ad Art. 74, 75, 76, 77,

Controlli riguardanti anche origine dei materiali di propagazione e loro tracciabilità, basati su ispezioni visive, indagini di laboratorio, controlli documentali ed attestati di SFR, secondo piani di controllo definiti in Allegato V

Esami per accertare stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione attuati presso laboratori riconosciuti dal Sistema secondo metodi riportati in Allegato V

SFR può prelevare campioni per verificare corrispondenza dei materiali di moltiplicazione e piante da frutto ai requisiti di D.Lgs. 18/21. Se accertata perdita di tali requisiti, SFR vieta utilizzo delle etichette di cui ad Art. 79 (Divieto revocato su richiesta di interessato, qualora accertata cessazione delle cause di non conformità)

Art. 74 riconoscimento di strutture che intendono operare nelle fasi di conservazione per premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi laboratori di micropropagazione, a seguito di invio richiesta a SFC, contenente: nome e cognome o ragione sociale; indirizzo di sede legale; recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; specie oggetto di riconoscimento; elenco ed indirizzo delle strutture coinvolte nella filiera produttiva; riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del D.Lgs. 18/21

SFC accerta, anche mediante visite in loco e parere del Gruppo, idoneità delle strutture e le autorizza, purché si impegnano a rispettare i disciplinari di cui ad Allegato V per genere o specie in questione

Strutture che intendono operare nelle fasi di moltiplicazione (CM), compresi laboratori di micropropagazione, inviano richiesta (riportare stessi elementi indicati per CCP o CP) a SFR che, eseguite visite ispettive, autorizza CM

Oneri finanziari per conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione in CCP o CP sono a carico degli operatori interessati

Art. 75 invio da parte del fornitore di richiesta per verifica dei requisiti di cui ad Art. 73 per materiali di moltiplicazione “Pre Base” ai fini del rilascio di etichette di qualificazione nazionale a SFR, che vi provvede “contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per verificare i requisiti previsti da normative UE vigenti”

Certificazione del materiale di moltiplicazione “Pre Base” prodotto in vitro attuata dopo verifica possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di Allegato V per singola specie

Operazioni di taglio, prelievo, innesto di materiale “Pre Base” ed eliminazione di piante madri attuate sotto controllo del responsabile tecnico di CCP e riportate nel registro di conduzione per verifiche di SFR

Art. 76 applicazione di analoga procedura riportata per Art. 75 per rilascio di etichette di qualificazione nazionale per materiale di moltiplicazione “Base” (compreso quello prodotto in vitro od oggetto di taglio, prelievo, innesto)

Art. 77 applicazione di analoga procedura riportata per Art. 75 per rilascio di etichette di qualificazione nazionale per materiale di moltiplicazione e piante “Certificato” (compreso quello prodotto in vitro od oggetto di taglio, prelievo, innesto)

Art. 78 riconoscimento di laboratori di micropropagazione dei CCP e CP per produzione in vitro di materiali di “Pre Base” e “Base” a seguito di invio domanda a MIPAAF (laboratori di micropropagazione di materiale “Certificato” inviano domanda a SFR) che provvede al riconoscimento se accertato:

a)possesso di adeguati locali, comprendenti: sala/area separata per preparazione di substrati di coltura; sala per trapianti attrezzata; ambiente climatizzato ed illuminato; camera di crescita;

b)rispetto delle norme che regolano attività di micropropagazione riportate in Allegato V per genere/specie in questione

Per produzione in vitro dei materiali “Pre Base” e “Base”, CCP e CP possono avvalersi di laboratori di micropropagazione terzi sulla base di specifiche convenzioni autorizzate dal Sistema

Oneri derivanti da attività di laboratori di micropropagazione sono a carico degli operatori interessati

Art. 79  commercializzazione dei materiali di propagazione prodotti ai sensi di D.Lgs. 18/21 e dei disciplinari delle singole specie con etichetta di colore diverso in relazione alle varie fasi di produzione, riportando dati richiesti per passaporto delle piante. SFR, al termine dei controlli amministrativi e di campo, comunica idoneità alla certificazione ed autorizza Soggetto gestore alla stampa (con inchiostro indelebile e materiale biodegradabile, capace comunque di resistere alle intemperie per almeno 2 anni) e consegna di etichette (conformi ad Allegato VII) da apporre su materiali di moltiplicazione prima della loro immissione in commercio “in modo da impedirne un loro riutilizzo”. Etichette e documenti di accompagnamento contenente sempre dicitura “Qualità vivaistica Italia”

Art. 80 oneri derivanti da attività del Sistema di cui ad Art. 73, 75, 76, 77, 79 sono a carico del richiedente in base alle tariffe di cui ad Art. 82, mentre oneri per la conservazione e produzione del materiale di moltiplicazione nei CCP o CP sono a carico del costitutore o aventi causa o vivaisti richiedenti

Art. 81 sanzioni amministrative (v. sezione specifica) irrogate da SFR

Art. 82 definizione delle tariffe dei compensi dovuti per: accertamento dei requisiti previsti ai fini della iscrizione delle varietà in RNV di cui ad Art. 11; operazioni di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione e piante da frutto di cui ad Art. 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54; operazioni di controllo per qualificazione volontaria di cui ad Art. 73, 75, 76, 77; stampa e rilascio delle etichette di cui ad Art. 79. Tariffe definite da MIPAAF ed aggiornate ogni 3 anni, “in misura corrispondente al costo del servizio effettivo”

MIPAAF definisce altresì:

–          tariffe per accertamenti dei requisiti previsti ai fini della iscrizione della varietà e relative modalità di versamento nel bilancio dello Stato per successiva assegnazione a MIPAAF stesso ai fini del finanziamento delle attività di iscrizione di cui ad Art. 11

–          tariffe e relative modalità di versamento per attività di: ispezione ufficiale di cui ad Art. 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, 73, 75, 76, 77; stampa e rilascio delle etichette di qualificazione volontaria di cui ad Art. 79

Art. 83 esecuzione degli adempimenti previsti da D.Lgs. 18/21 da parte delle Amministrazioni pubbliche con proprie risorse finanziarie e strumentali

Art. 84 applicazione delle disposizioni di D.Lgs. 18/21 riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni a decorrere dal termine stabilito per attuazione della normativa UE sull’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle Regioni dove non ancora recepita normativa in oggetto (perde efficacia nel momento in cui entra in vigore quest’ultima)

Mantengono efficacia norme regionali adottate in applicazione della normativa in materia di piante da frutto e piantine ortive prima del 25/2/2021

Art. 85 definizione da parte del MIPAAF con decreto, sentito parere del Gruppo, delle disposizioni di carattere tecnico applicative di D.Lgs. 18/21

Art. 86 disposizioni transitorie, tra cui:

–          ammissione fino al 31/12/2022 della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e di piante da frutto a partire da piante madri “Pre Base”, “Base”, “Certificato” e materiali ”CAC” esistenti prima del 1/1/2017 ufficialmente certificati o che soddisfano condizioni per essere qualificati come materiali “CAC” prima del 31/12/2022. Tali materiali commercializzati solo se identificati mediante riferimento ad Art. 32 di Direttiva 2014/98/UE da riportare su etichetta e documento di accompagnamento o documento del fornitore

–          mantenimento delle funzioni di Soggetto gestore attribuite con decreto MIPAAF a CIVI Italia

–          mantenimento del riconoscimento di idoneità di accessioni di piante madri “Pre Base” ai sensi del D.M. 19/3/2019, purché rispettate condizioni tecniche di D.Lgs. 18/21

–          mantenimento del riconoscimento di idoneità come CCP, CP, CM quelle strutture riconosciute tali ai sensi del D.M. 6/12/2016 e 19/3/2019

–          mantenimento di riconoscimento di idoneità come CCP e CP delle strutture già individuate ai sensi del D.M. 23/5/2019 per prove di coltivazione nelle varietà di piante da frutto ai fini di iscrizione di queste in RNV e del rilascio dei titoli di protezione per nuove varietà

Art. 87 abrogazione a decorrere dal 25/2/2021 di tutte le precedenti normative vigenti in materia ed in particolare di: D.M. 2/7/1991; D.M. 29/10/1993; D.M. 14/4/1997; D.Lgs. 124/10 (salvo: Art. 4 commi 2, 3, 4; Art. 6 commi 6 e 8); D.Lgs. 124/11 (salvo: Art. 8 commi 2 e 3; Art. 10); D.M. 6/12/2016 (salvo: Art. 5 comma 1; Art.12 comma 3 lettera g); D.M. 19/3/2019

Sanzioni:

Chiunque alla presentazione della domanda di cui ad Art. 9 fornisce indicazioni false in merito a fatti sulla cui base registrare la varietà: multa da 1.500 a 9.000 €

Chiunque omette di comunicare il ritiro o rigetto della domanda di rilascio della privativa vegetale: multa da 3.000 a 18.000 €

Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto, o piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza essere iscritto in RUOP: multa da 2.500 a 15.000 €

Fornitore registrato che non si rende disponibile o non delega altro soggetto a mantenere rapporti con SFC o SFR: multa da 500 a 3.000 €

Fornitore registrato che non effettua ispezioni visive o accertamenti, o non consente a SFR di svolgere attività di controllo di cui ad Art. 17, o che non predispone un adeguato piano di controllo dei punti critici: multa da 3.000 a 18.000 €

Fornitore registrato non in possesso di scheda descrittiva di ogni varietà: multa da 500 a 3.000 €

Fornitore registrato che non annota informazioni del sistema di tracciabilità, o non conserva registrazioni relative ad attività svolte, o non garantisce identificazione dei lotti durante la produzione, o non annota le operazioni commerciali, o non mantiene tracciabiltà delle operazioni relative alla commercializzazione, o non appone etichetta secondo modalità di cui ad Art. 79: multa da 1.000 a 6.000 €

Fornitore registrato che non adotta tutte le misure prescritte da SFR: multa da 4.000 a 24.000 €

Chiunque produce e commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza rispettare obblighi previsti da Art. 18: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque non tiene distinti materiali di moltiplicazione di categorie diverse: multa da 500 a 3.000 €

Centri per conservazione premoltiplicazione (CCP) che non rispettano obblighi di cui ad Art. 22, o Centri di premoltiplicazione che non rispettano obblighi di cui ad Art. 35: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni per materiali “CAC”, o le condizioni di commercio di cui ad Art. 56, o senza rispettare le condizioni di etichettatura di cui ad Art. 57: multa da 2.000 a 12.000 €

Chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive non conformi: multa da 1.500 a 9.000 €

Chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive (Escluse sementi) prive del documento di commercializzazione, o privi delle indicazioni di cui ad Art. 62: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza riferimento a denominazione della varietà iscritta: multa da 2.000 a 12.000 €

Chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive utilizzando denominazione di varietà non conforme: multa da 2.500 a 15.000 €

Chiunque non identifica lotti e partite in conformità ad Art. 63: multa da 1.000 a 6.000 €

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